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D-2960/2022

D-2960/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto.

E. 2 La decisione della SEM del 28 giugno 2022 è annullata.

E. 3 Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 4 Non si prelevano spese processuali.

E. 5 Non sono accordate spese ripetibili.

E. 6 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2960/2022 Sentenza del 15 luglio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla signora Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 28 giugno 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 23 maggio 2022 (cfr. atto SEM [...]-2/2), l'estratto dalla banca dati dattiloscopica "EURODAC" (cfr. atti SEM 7/1 e 8/1), il verbale relativo al colloquio Dublino tenutosi il 15 giugno 2022 (cfr. atto SEM 12/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 28 giugno 2022, notificata il 30 giugno 2022 (cfr. atto SEM 23/1), mediante la quale detta autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 7 luglio 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 8 luglio 2022), con il quale il ricorrente conclude preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo; in via principale all'accoglimento dell'impugnativa, all'annullamento della decisione avversata e alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per l'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; contestualmente, egli postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati o fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sostanza e per quanto qui di rilievo, durante il colloquio Dublino il richiedente, posto di fronte alla possibile competenza della Germania, non l'ha esplicitamente contestata; ch'egli ha spiegato come le autorità tedesche avrebbero respinto la domanda d'asilo da lui depositata a suo tempo in Germania, e come le medesime lo avrebbero dipoi rimpatriato con un collegamento aereo diretto ad Istanbul; che a dire dell'interessato, fra il 2020 e il maggio del 2022, egli avrebbe soggiornato in Turchia, prima di lasciare nuovamente il Paese onde recarsi in Svizzera; che il richiedente ha poi aggiunto di non voler fare ritorno in Germania siccome le autorità tedesche, non avendo creduto ai suoi motivi d'asilo, lo allontanerebbero in Turchia, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha innanzitutto constatato l'espressa ammissione di competenza da parte delle autorità tedesche, rammentando nel contempo come il supposto respingimento della domanda d'asilo presentata in Germania fosse ininfluente per la determinazione della competenza nel contesto del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III); che a mente dell'autorità in parola non vi sarebbero elementi suscettibili di comprovare una violazione di impegni internazionali da parte della Germania, che proseguendo nella sua analisi, la SEM ha poi rilevato come i mezzi di prova addotti dall'interessato non permetterebbero di comprovare il supposto rimpatrio fra il 2020 e il 2022 e di inficiare quindi la competenza delle autorità tedesche; che in effetti, la documentazione clinica - prodotta in copia - sarebbe facilmente falsificabile, mentre la carta d'identità sarebbe ottenibile per delega; che d'altro canto, qualora avessero effettivamente rimpatriato il richiedente, le autorità tedesche non avrebbero accettato la domanda di ripresa in carico; che nello Stato di destinazione non sussisterebbero inoltre carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che per il resto, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione dell'art. 16 o della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che infine, in casu non emergerebbero motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione della clausola di sovranità ex 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311); che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio ricorso, l'insorgente avversa le valutazioni di cui al sindacato provvedimento; che in primo luogo, egli censura una violazione del suo diritto di essere sentito nella misura in cui la SEM avrebbe relativizzato il valore probatorio della documentazione da lui prodotta a sostegno dell'asserito soggiorno in Turchia fra il 2020 e il mese di maggio del 2022; che il richiedente non sarebbe stato chiamato ad esprimersi sui mezzi di prova versati agli atti, né gli sarebbe stato concesso un termine per produrre i medesimi in originale; che a ciò si aggiungerebbe il fatto che con nel formulare la domanda di ripresa in carico, la SEM non avrebbe messo le autorità tedesche in condizione di disporre delle necessarie informazioni, segnatamente omettendo indicare le particolarità che avrebbero contraddistinto la procedura d'asilo in Germania, così come di menzionare la documentazione rimessa dal ricorrente, che infine, l'interessato ribadisce di aver fatto ritorno in Turchia a seguito del respingimento della domanda d'asilo presentata all'attenzione delle autorità tedesche; che d'altronde, la Germania risulterebbe eseguire gli ordini d'espulsione verso tale Paese, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, detta autorità pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente, in forza del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. c o d, che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono altresì meno se l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda (cfr. art. 19 par. 3 comma 1 Regolamento Dublino III); che la domanda presentata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cfr. cfr. art. 19 par. 3 comma 2 Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM sull'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", hanno rivelato come il richiedente avesse depositato una pregressa domanda d'asilo in Germania (cfr. atti SEM 7/1, 8/1 e 10/1), che su tali presupposti, il 15 giugno 2022 la SEM ha presentato agli omologhi tedeschi, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 14/5), espressamente accolta dai medesimi in data 20 giugno 2022 (cfr. atto SEM 18/3), che dall'interpretazione degli art. 19 par. 2 e 3 Regolamento Dublino III, emerge come nell'ambito del processo di determinazione della competenza, spetta allo Stato membro richiesto (in specie, la Germania) eccepire un motivo di cessazione delle competenze, con l'onere della prova che è inoltre a suo carico (cfr. fra le numerose, sentenze del Tribunale E-911/2022 del 9 marzo 2022 e E-2532/2016 del 28 aprile 2016, con riferimenti; Constantin Hruschka/Francesco Maiani, in : EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, Hailbronner/Thym [ed], 3a ed. 2022; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständingkeitsystem, Vienna 2014, punti 6 e 9 ad art. 19, pag. 178 e 179), che tuttavia, lo Stato membro richiedente (in casu, la Svizzera) ha il dovere di comunicare allo Stato membro richiesto ogni fattualità importante, del quale è a conoscenza, affinché questi possa opporre, se del caso, la cessazione delle competenze (cfr. sentenza del Tribunale E-911/2022 del 9 marzo 2022 con i numerosi riferimenti; Filzwieser/Sprung, op. cit., punto 10 ad art. 19, pag. 179 e 180), che la richiesta di ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all'art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessata, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento di Dublino III (cfr. art. 23 cpv. 4 Regolamento di Dublino III; sentenza del Tribunale E-2532/2016 del 28 aprile 2016); che in altre parole, in virtù del summenzionato obbligo di trasparenza, sullo Stato membro richiedente grava l'incombenza di rimettere allo Stato membro richiesto l'insieme delle informazioni e dei documenti in suo possesso, che li ritenga credibili o meno (cfr. sentenza del Tribunale E-911/2022 del 9 marzo 2022 con citazioni ivi menzionate), che più in generale, lo Stato membro richiedente è tenuto ad esaminare pienamente la problematica concernente la responsabilità della trattazione della domanda d'asilo prima di formulare una domanda di presa o di ripresa in carico (cfr. Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 19 § 8, p. 1704), che il richiedente l'asilo può lui stesso prevalersi dell'art. 19 Regolamento Dublino III nell'ambito di un ricorso (cfr. sentenza del Tribunale E-911/2022 del 9 marzo 2022), che tornando alla fattispecie concreta, il Tribunale rileva come la richiesta di ripresa in carico inoltrata alle autorità tedesche dalla SEM, appaia pervasa da un vizio sostanziale, che nel corso del colloquio Dublino il richiedente ha evocato l'esistenza di documentazione atta a provare il suo rimpatrio fra il 2020 e il 2022, offrendosi di versarla agli atti; che inspiegabilmente, la SEM non ha però dato seguito a tale offerta; che in tal senso, l'autorità inferiore ha trasmesso agli omologhi tedeschi la domanda di ripresa in carico lo stesso giorno del colloquio Dublino, esimendosi dall'impartire all'interessato un termine per produrre i mezzi di prova evocati, che oltretutto, pur cognita della potenziale esistenza e rilevanza dei summenzionati documenti, nel testo libero dell'apposito formulario l'autorità di prima istanza ha evidenziato "About returning home in 2020, the applicant provides no proof that he went back in Turkey and that he remained there until May 2022. There is also no evidence that he returned to Europe in May 2022. The only evidence that could prove his return to Turkey could be his passport with stamps, but the applicant does not have a passport because he claims it was taken from him by the Turkish authorities upon his return from Germany" e ancora "In light of the above, there is no evidence to confirm the applicant's return home in 2020", che perdipiù, benché i mezzi di prova in questione le siano stati rimessi solamente due giorni più tardi, la SEM si è ben guardata dal trasmetterli alla Germania al fine di ottenere una conferma dell'accettazione della ripresa in carico (cfr. nello stesso senso, sentenza del Tribunale E-911/2022 del 9 marzo 2022), che tale procedere non era peraltro giustificato da una particolare impellenza, ritenuto che il termine previsto all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III fosse lungi dall'essere scaduto, che pertanto, così agendo l'autorità inferiore ha trasmesso agli omologhi tedeschi indicazioni incomplete e finanche fuorvianti, violando il principio di buona fede nelle relazioni fra Stati, che per sovrabbondanza, ritenuta la potenziale rilevanza dell'asserito rimpatrio del ricorrente, vi sarebbe finanche da chiedersi se la SEM, omettendo di esaminare esaustivamente tale aspetto, non abbia violato il dovere di accertare i fatti giuridicamente rilevanti, che in effetti, alla luce delle incertezze di cui al presente incarto, ci si sarebbe potuti attendere che l'autorità di prima istanza procedesse con delle misure istruttorie supplementari, ad esempio interrogando dettagliatamente l'interessato in merito al suo allontanamento e al suo soggiorno in Turchia, ovvero richiedendo la cooperazione delle autorità tedesche in applicazione dell'art. 34 Regolamento di Dublino III; che tali accertamenti avrebbero potuto contribuire a chiarire maggiormente un aspetto potenzialmente determinante quale l'espatrio del ricorrente in ossequio di una decisione di allontanamento dalla Germania, che ad ogni modo, già solo in considerazione di quanto enucleato sopra, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 28 giugno 2022 è annullata e gli atti di causa le sono trasmessi per completamento dell'istruttoria, per una nuova eventuale richiesta di ripresa in carico alle autorità tedesche e per l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA), che visto il termine di cui all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III e nella misura in cui lo ritenga opportuno, la SEM avrà cura d'inoltrare prontamente l'eventuale nuova domanda di ripresa in carico alle autorità tedesche corredata dai mezzi di prova prodotti dall'interessato nel corso del procedimento, che alla luce di quanto precede, il Tribunale può esimersi dall'esaminare le ulteriori argomentazioni ricorsuali, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande tendenti alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare, risultano prive di oggetto, che con la pronuncia di questa decisione, la domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo è pure divenuta priva di oggetto, che visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); che non sono altresì attribuite indennità ripetibili, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 28 giugno 2022 è annullata.

3. Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Non sono accordate spese ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: