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D-2958/2024

D-2958/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-30 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che l’esame della verosimi- glianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSEN- MANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle

D-2958/2024 Pagina 4 argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considera- zioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, giusta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurispru- denza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella propria richiesta, l’interessata ha sostanzialmente addotto che avrebbe deciso di espatriare a seguito della visita ricevuta presso la sua abitazione nel maggio 2022 da un venditore ambulante che le avrebbe pro- posto di acquistare una (…); che, nel marzo 2022, il personale carcerario avrebbe lanciato un’allerta alla popolazione circa la liberazione di alcuni individui noti per essere coinvolti in crimini rituali ai danni di fanciulli,

D-2958/2024 Pagina 5 rivolgendosi in particolare alle donne sole prive del sostegno di famiglie influenti; che, supponendo che la visita del venditore potesse essere colle- gata a tale allerta, la richiedente avrebbe iniziato a vivere in uno stato di costante timore per l’incolumità della figlia, temendo che quest’ultima po- tesse diventare vittima di tali crimini; che ella avrebbe dedotto che anche le lusinghe ricevute da alcuni uomini sarebbero state collegate ai crimini rituali, sentendosi sempre più minacciata; che, allo stesso modo, la baby- sitter della figlia sarebbe stata quotidianamente avvicinata da alcuni uo- mini, i quali si sarebbero offerti di accompagnare lei e la bambina durante il tragitto tra la scuola e l’abitazione; che, in considerazione di tali episodi e del timore per la sicurezza della figlia, la richiedente e la minore sarebbero espatriate il 9 agosto 2022, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che la ri- corrente non avrebbe reso verosimile, ai sensi dell’art. 7 LAsi, il nesso di causalità tra la visita del venditore, nonché le avances di alcuni uomini e i passaggi offerti alla babysitter e alla figlia, e i crimini rituali; che, infine, non sussisterebbe per le ricorrenti il timore di essere sottoposte a misure per- secutorie in caso di ritorno in patria, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 e art. 7 LAsi), le ricorrenti contestano tuttavia la valutazione dell’autorità opponente, ricon- fermando quanto già esposto nella loro richiesta, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, l’insorgente non è stata in grado di rendere verosimile, ai sensi dell’art. 7 LAsi, un nesso di causalità tra la visita ricevuta da parte del venditore ambulante e l’allerta circa gli individui che commettono crimini rituali; che, del resto, anche la ricorrente ha affermato che tale correlazione fosse una sua supposizione (cfr. atto SEM n. 28/14 D72); che ella non ha neppure reso verosimile un collega- mento tra la menzionata allerta e le lusinghe ricevute da parte di alcuni uomini, né tra l’allerta e i passaggi offerti alla babysitter e alla figlia; che per i dettagli in merito all’analisi della verosimiglianza conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si pre- sta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, infine, i timori espressi dalla ricorrente in merito alla possibilità che la figlia venga sottoposta a crimini rituali nel Paese d’origine si rivelano

D-2958/2024 Pagina 6 infondati sotto il profilo dell’art. 3 LAsi; che, al riguardo, giova osservare come la minore non risulti essere mai stata esposta ad alcun atto pregiudi- zievole durante la permanenza in Gabon, nonostante l’abitazione familiare si trovi in prossimità della scuola, risultando pertanto facilmente individua- bile e accessibile da parte dei presunti criminali; che, anzi, la fanciulla avrebbe continuato a frequentare regolarmente l’istituto scolastico anche dopo l’allerta, senza che sia accaduto alcunché; che, a ulteriore comprova dell’assenza di qualsivoglia timore, si rileva come la madre non avrebbe ritenuto necessario denunciare alle competenti autorità la visita ricevuta dal venditore ambulante; che, infine, anche dalla descrizione della quotidianità della ricorrente nel periodo antecedente l’espatrio emerge l’assenza di qualsivoglia timore fondato di essere sottoposta a misure persecutorie (cfr. atto SEM n. 28/14 D21), che i mezzi di prova addotti dalle ricorrenti non permettono di mutare le suddette considerazioni e conclusioni, in quanto non sono atti a compro- vare le persecuzioni allegate, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontana- mento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordi- nanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’al- lontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),

D-2958/2024 Pagina 7 che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere le ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del loro allontanamento verso il Gabon, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, le ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispon- gono della qualità di rifugiate (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposte ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in Gabon non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-6921/2019 del 3 gennaio 2020), che, nel caso concreto, la madre è una donna nubile che ha sempre lavo- rato, sino al suo espatrio, presso l’(…) di B._______; che ella potrà certa- mente proseguire tale attività lavorativa; che il (…) ha riconosciuto la figlia, seppur non essendo il padre biologico; che l’insorgente, come pure (…), possiedono una casa di proprietà in patria; che la madre ha dichiarato di soffrire di ansia e stress, disturbi per i quali, durante la permanenza nel Paese d’origine, assumeva delle pastiglie alle erbe denominate Ephytose, che le procuravano effetti calmanti e che potrà continuare ad utilizzare an- che in futuro; che, successivamente al suo arrivo in Svizzera, ha assunto il medicinale Setralin per il trattamento dell’insonnia e dell’ansia, con effetti analoghi a quelli riscontrati con l’Ephytose, in quanto in grado di contribuire al suo stato di tranquillità,

D-2958/2024 Pagina 8 che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 16 aprile 2025, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2958/2024 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dalle ricorrenti il 16 aprile 2025. 3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dalle ricorrenti il 16 aprile 2025.

E. 3 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2958/2024 Sentenza del 30 aprile 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), (...), nata il (...), Gabon, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 19 aprile 2024 / N (...). Visto la domanda d'asilo che le interessate, madre e figlia gabonesi, hanno presentato in Svizzera il 26 ottobre 2022 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...] -3/2 e 4/2), i verbali delle audizioni svolte con le interessate il 9 novembre 2022 (cfr. atto SEM n. 18/8) e il 5 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 28/14), la decisione del 19 aprile 2024, apparentemente notificata in data 16 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 37/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiate alle interessate, ha respinto la loro domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 35/8), il ricorso del 10 maggio 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 13 maggio 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con cui le ricorrenti hanno postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiate e la concessione dell'asilo in Svizzera e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in tale Paese; oltre a ciò, esse hanno chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio, protestando poi spese e ripetibili, i mezzi di prova allegati al ricorso, la decisione incidentale dell'8 aprile 2025, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio, e invitato le ricorrenti a versare, entro il 23 aprile 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (cfr. atto TAF n. 4), il versamento di tale anticipo da parte delle ricorrenti in data 16 aprile 2025, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che le ricorrenti hanno inoltre provveduto al versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali rispettando il termine assegnato loro, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA); che si rendono pertanto superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell'effetto sospensivo, che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo la ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella propria richiesta, l'interessata ha sostanzialmente addotto che avrebbe deciso di espatriare a seguito della visita ricevuta presso la sua abitazione nel maggio 2022 da un venditore ambulante che le avrebbe proposto di acquistare una (...); che, nel marzo 2022, il personale carcerario avrebbe lanciato un'allerta alla popolazione circa la liberazione di alcuni individui noti per essere coinvolti in crimini rituali ai danni di fanciulli, rivolgendosi in particolare alle donne sole prive del sostegno di famiglie influenti; che, supponendo che la visita del venditore potesse essere collegata a tale allerta, la richiedente avrebbe iniziato a vivere in uno stato di costante timore per l'incolumità della figlia, temendo che quest'ultima potesse diventare vittima di tali crimini; che ella avrebbe dedotto che anche le lusinghe ricevute da alcuni uomini sarebbero state collegate ai crimini rituali, sentendosi sempre più minacciata; che, allo stesso modo, la babysitter della figlia sarebbe stata quotidianamente avvicinata da alcuni uomini, i quali si sarebbero offerti di accompagnare lei e la bambina durante il tragitto tra la scuola e l'abitazione; che, in considerazione di tali episodi e del timore per la sicurezza della figlia, la richiedente e la minore sarebbero espatriate il 9 agosto 2022, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che la ricorrente non avrebbe reso verosimile, ai sensi dell'art. 7 LAsi, il nesso di causalità tra la visita del venditore, nonché le avances di alcuni uomini e i passaggi offerti alla babysitter e alla figlia, e i crimini rituali; che, infine, non sussisterebbe per le ricorrenti il timore di essere sottoposte a misure persecutorie in caso di ritorno in patria, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 e art. 7 LAsi), le ricorrenti contestano tuttavia la valutazione dell'autorità opponente, riconfermando quanto già esposto nella loro richiesta, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, l'insorgente non è stata in grado di rendere verosimile, ai sensi dell'art. 7 LAsi, un nesso di causalità tra la visita ricevuta da parte del venditore ambulante e l'allerta circa gli individui che commettono crimini rituali; che, del resto, anche la ricorrente ha affermato che tale correlazione fosse una sua supposizione (cfr. atto SEM n. 28/14 D72); che ella non ha neppure reso verosimile un collegamento tra la menzionata allerta e le lusinghe ricevute da parte di alcuni uomini, né tra l'allerta e i passaggi offerti alla babysitter e alla figlia; che per i dettagli in merito all'analisi della verosimiglianza conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, infine, i timori espressi dalla ricorrente in merito alla possibilità che la figlia venga sottoposta a crimini rituali nel Paese d'origine si rivelano infondati sotto il profilo dell'art. 3 LAsi; che, al riguardo, giova osservare come la minore non risulti essere mai stata esposta ad alcun atto pregiudizievole durante la permanenza in Gabon, nonostante l'abitazione familiare si trovi in prossimità della scuola, risultando pertanto facilmente individuabile e accessibile da parte dei presunti criminali; che, anzi, la fanciulla avrebbe continuato a frequentare regolarmente l'istituto scolastico anche dopo l'allerta, senza che sia accaduto alcunché; che, a ulteriore comprova dell'assenza di qualsivoglia timore, si rileva come la madre non avrebbe ritenuto necessario denunciare alle competenti autorità la visita ricevuta dal venditore ambulante; che, infine, anche dalla descrizione della quotidianità della ricorrente nel periodo antecedente l'espatrio emerge l'assenza di qualsivoglia timore fondato di essere sottoposta a misure persecutorie (cfr. atto SEM n. 28/14 D21), che i mezzi di prova addotti dalle ricorrenti non permettono di mutare le suddette considerazioni e conclusioni, in quanto non sono atti a comprovare le persecuzioni allegate, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere le ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso il Gabon, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, le ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiate (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposte ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in Gabon non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-6921/2019 del 3 gennaio 2020), che, nel caso concreto, la madre è una donna nubile che ha sempre lavorato, sino al suo espatrio, presso l'(...) di B._______; che ella potrà certamente proseguire tale attività lavorativa; che il (...) ha riconosciuto la figlia, seppur non essendo il padre biologico; che l'insorgente, come pure (...), possiedono una casa di proprietà in patria; che la madre ha dichiarato di soffrire di ansia e stress, disturbi per i quali, durante la permanenza nel Paese d'origine, assumeva delle pastiglie alle erbe denominate Ephytose, che le procuravano effetti calmanti e che potrà continuare ad utilizzare anche in futuro; che, successivamente al suo arrivo in Svizzera, ha assunto il medicinale Setralin per il trattamento dell'insonnia e dell'ansia, con effetti analoghi a quelli riscontrati con l'Ephytose, in quanto in grado di contribuire al suo stato di tranquillità, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 16 aprile 2025, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dalle ricorrenti il 16 aprile 2025.

3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: