Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 24 aprile 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 2 Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità ripetibili.
E. 3 L'anticipo spese di CHF 750.-, versato il 19 giugno 2017, è restituito al ricorrente.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 24 aprile 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità ripetibili.
- L'anticipo spese di CHF 750.-, versato il 19 giugno 2017, è restituito al ricorrente.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2925/2017 Sentenza del 13 luglio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (giudice unico), con l'approvazione del giudice David R. Wenger cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 aprile 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 5 novembre 2015, i verbali d'audizione del 24 novembre 2015 e del 3 aprile 2017, i mezzi di prova prodotti dal ricorrente in occasione dell'audizione del 3 aprile 2017 (cfr. atto A24) e, segnatamente, il supporto di memoria (MicroSD) che secondo le dichiarazioni dell'interessato dovrebbe contenere alcune foto dell'uccisione della madre e del fratello e un'immagine che ritrarrebbe l'autore di tali atti, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione, (di seguito: SEM) del 24 aprile 2017, notificata il giorno seguente (cfr. atto A31) con la quale tale autorità ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente causa inesigibilità dell'esecuzione dello stesso, il ricorso del 23 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 maggio 2017) per mezzo del quale l'interessato è insorto innanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per una nuova decisione; contestualmente la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protesta di spese e indennità ripetibili, la decisione incidentale del 2 giugno 2017 per mezzo della il Tribunale amministrativo federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria invitando il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, la comunicazione della SEM dell'11 luglio 2017 e riguardante il supporto di memoria prodotto dal ricorrente, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 24 aprile 2017 e non avendo lo stesso censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-dante il rifiuto della sua domanda d'asilo, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in altri termini il Tribunale può quindi ammettere un ricorso anche per dei motivi diversi da quelli di cui l'impugnativa si avvale (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2), che l'obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso; che per adempire a tali esigenze, si necessita che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; che in altri termini, l'autorità è tenuta a riportare i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato la propria decisione di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa; che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5), che nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), che in concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche rilevanti ed amministrare in tal senso le prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5); che anche la violazione del principio inquisitorio comporta in genere la cassazione della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungssrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155, pag. 403 seg.), che giusta l'art. 12 PA, per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie; che nella definizione di documenti ai sensi di suddetto disposto, che va intesa in senso inclusivo, rientrano anche le fotografie, i piani e le rappresentazioni grafiche e ciò a prescindere dal fatto che le stesse siano presentate in forma scritta o salvate su supporti di memoria (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], VwVG - Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed., 2016, ad art. 12 PA n. 88), che nel caso in esame, la SEM, apprezzando i mezzi di prova prodotti dall'interessato in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, ha concluso alla loro irrilevanza; che in particolare, quanto alle fotografie contenute nella MicroSD, nella decisione impugnata si può leggere che le stesse ritraggono "l'assassinio della madre e del fratello [del ricorrente] nonché la foto stessa dell'assassino" e che "si limitano a dimostrare la morte di due persone per mano di una terza persona, presumibilmente comprovata dalla testimonianza di qualche individuo, senza che ci sia un legame diretto con [il ricorrente]", che tuttavia, il Tribunale, chiamato a vagliare tale valutazione operata dall'autorità di prime cure alla luce delle censure ricorsuali, ha constatato che la visualizzazione delle fotografie contenute nel summenzionato supporto di memoria risultava impossibile per motivi tecnici; che il Tribunale ha quindi interpellato l'autorità di prima istanza al riguardo; che la SEM ha susseguentemente comunicato di non aver nemmeno tentato di visualizzare i dati contenuti nella MicroSD, ma di essersi limitata a circostanziarne il contenuto sulla base di quanto dichiarato dal ricorrente al momento dell'audizione, che alla luce di siffatto agire, la motivazione contenuta nella decisione impugnata risulta fuorviante; che un tale procedere non corrisponde inoltre ad una corretta amministrazione delle prove in ambito di principio inquisitorio, che la SEM, qualora non avesse ritenuto opportuno assumere i suddetti mezzi di prova, avrebbe dovuto significarlo al ricorrente, di modo che quest'ultimo potesse, se del caso, contestare tale scelta nelle sedi preposte; che ad ogni buon conto, l'assunzione di tali prove, ammissibili ai sensi della PA, è prescritta dagli stessi disposti legali; che se la stessa si fosse rilevata impossibile, l'autorità avrebbe semmai dovuto fare menzione di tale circostanza nella decisione impugnata; che a prescindere da ciò, l'autorità di prima istanza non risultava legittimata a dare ad intendere di aver visionato suddette rappresentazioni allorché ciò non è stato il caso, che pertanto, l'autorità di prime cure, con la propria decisione ha violato l'obbligo di motivazione derivante dal diritto di essere sentito ed il principio inquisitorio, che si giustifica dunque l'annullamento della decisione impugnata e la ritrasmissione degli atti all'autorità di prima istanza per l'emanazione di una nuova decisione, che non vi è necessità di passare in rivista le restanti censure ricorsuali, che i ricorsi manifestamente fondati, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA); che l'anticipo spese versato il 19 giugno 2017 è conseguentemente restituito al ricorrente, che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 24 aprile 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità ripetibili.
3. L'anticipo spese di CHF 750.-, versato il 19 giugno 2017, è restituito al ricorrente.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: