opencaselaw.ch

D-2878/2012

D-2878/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2004-04-20 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2878/2012 Sentenza del 1° giugno 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato (...), alias B._______, nato (...), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 maggio 2012 / N [...]. Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 23 gennaio 2004 in Svizzera; la decisione dell'11 febbraio 2004 dell'Ufficio federale dei rifugiati ([di seguito UFR] attualmente Ufficio federale della migrazione [di seguito: UFM]), con la quale detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di rifugiato del richiedente, ha respinto la domanda d'asilo ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile; la sentenza del 20 aprile 2004 dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) che ha pronunciato l'irricevibilità del ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione; la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 22 aprile 2012; il verbale d'audizione sulle generalità del 26 aprile 2012 (di seguito: verbale 1) ed i verbali dello stesso giorno in occasione dei quali è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (di seguito: verbale 2) e dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (verbale 3); la decisione del 16 maggio 2012 dell'UFM, notificata al richiedente il 18 maggio 2012 (cfr. act. B 19/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo dell'interessato in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 24 maggio 2012 (timbro del plico raccomandato: 25 maggio 2012; data d'entrata: 29 maggio 2012); l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 29 maggio 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha fornito le stesse generalità fornite in occasione della precedente procedura, le quali tuttavia non sono apparentemente conformi alla sua reale identità; che ha indicato di essere cittadino algerino di etnia araba, nato e cresciuto nella provincia di C._______ (Algeria), dove vi avrebbe vissuto fino all'espatrio, avvenuto (...) (cfr. verbale 1, pagg. 1-4; act. A 1/7, pag. 5); che, nella decisione del 16 maggio 2012, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa e che dall'altro lato egli non avrebbe addotto nuovi fatti ripetendo che i suoi motivi d'asilo sarebbero gli stessi esposti durante la prima procedura e che non se ne sarebbero aggiunti di nuovi; che, inoltre, tali motivi sarebbero stati già ritenuti irrilevanti durante la prima procedura d'asilo; che, pertanto, i fatti addotti dall'interessato non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile; che ha, altresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.- a carico del richiedente; che, nel ricorso, l'insorgente ha indicato che nonostante i motivi d'asilo fossero gli stessi già fatti valere in occasione della prima procedura, l'attuale situazione drammatica in Algeria costituirebbe un indizio di fatti propri intervenuti a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria; che, visto quanto sopra e la sua lunga assenza dall'Algeria, il suo allontanamento dovrebbe essere considerato come inammissibile e ragionevolmente inesigibile; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione, il riconoscimento della qualità di rifugiato e sussidiariamente la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFR dell'11 febbraio 2004 a seguito della sentenza della CRA del 20 aprile 2004 con la quale è stata pronunciata l'irricevibilità del ricorso contro suddetta decisione per causa di mancato pagamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, in primo luogo, avendo l'insorgente affermato che i motivi d'asilo presentati nella presente procedura sono gli stessi già fatti valere in occasione della prima domanda d'asilo e non avendo fatto rientro al suo Paese d'origine, non ha né in sede di audizioni, né in sede ricorsuale allegato nuovi fatti atti ad implicare l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che si rilevi inoltre che durante l'audizione sulle generalità e quelle sul diritto di essere sentito egli ha fatto valere il timore di essere arrestato a causa della sua lunga assenza dal suolo algerino (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 1 e verbale 3, pag. 2); che, nonostante l'allegato timore, egli ha omesso di reiterarlo nell'atto ricorsuale, per il che, se si fosse trattato di un fondato timore non avrebbe certo dimenticato di indicare ed approfondire tale motivo nel suo gravame; che, in secondo luogo, i problemi socioeconomici fatti valere dal ricorrente (verbale 1, pag. 8) non sono rilevanti in materia di asilo; che, per giunta, non soccorre il ricorrente l'aver cercato di ingannare le autorità svizzere circa la sua identità (cfr. verbale 3); che tale comportamento è di per sé atipico per un cittadino che cerca una concreta protezione dalla parte di un altro Stato; che, per il resto, si rinvia alla decisione dell'UFM; che, alla luce di quanto evocato, v'è dunque ragione di concludere che i motivi fatti valere dall'insorgente nell'ambito della procedura in esame sono irrilevanti e rasentano l'abuso processuale, nonché, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2), tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente e in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, in Algeria, in seguito ai disordini che hanno principalmente interessato la Tunisia e l'Egitto nella primavera del 2011, vi sono state diverse manifestazioni, le quali però non sono sfociate in un'intensificazione della violenza grazie alle misure appropriate decise dall'autorità politica (cfr. tra le altre, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4923/2009 del 1° maggio 2012 consid. 6.3.2 e riferimenti ivi citati); che quindi la situazione di violenza generalizzata in Algeria allegata dall'insorgente nell'atto ricorsuale non è da ritenersi tale, posto che, a tuttora, la situazione in Algeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, è giovane e nonostante abbia indicato di non aver mai lavorato in Algeria, ha tuttavia sempre ottenuto l'aiuto dei suoi familiari, per il che non v'è ragione di credere che in occasione del suo rientro abbia difficoltà ad inserirsi nel contesto lavorativo algerino e che i suoi familiari gli neghino l'aiuto già garantito prima del suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 4); che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: