Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. In data (...) i richiedenti, provenienti dalla Serbia, di etnia rom, con ultimo domicilio a D._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Interrogati sui motivi di asilo, gli interessati hanno dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere espatriati a causa delle difficoltà e dei contrasti di natura etnica presenti in patria. Essi sarebbero stati vittime di continui attacchi verbali, sia da parte dei serbi sia da parte degli albanesi. Oltre a ciò, in più di un'occasione, la casa dei richiedenti sarebbe stata oggetto del lancio di pietre da parte di ignoti. La denuncia dei soprusi allegati avrebbe inoltre lasciato indifferenti le autorità locali, le quali non vi avrebbero mai dato nessun seguito. Per questo e per il timore di subire nuove violenze e discriminazioni, i ricorrenti hanno deciso di espatriare verso la Svizzera. B. Con decisione del 31 marzo 2009, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 29 aprile 2009, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine. Essi hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presumibili spese processuali. D. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 22 maggio 2009, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. In medesima data, con decisione incidentale, il Tribunale amministrativo federale ha concesso un termine all'UFM, scadente il 22 giugno 2009, per prendere posizione sul ricorso. F. Con scritto del 3 giugno 2009, l'UFM si è riconfermato integralmente nella propria, avversata decisione, senza aggiungere nulla a quanto contenuto nella decisione del 31 marzo 2009. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo rispettivamente ritenuto l'allontanamento e l'esecuzione dello stesso come ammissibile, esigibile e possibile.
E. 3.2 Nel gravame, gli insorgenti sostengono di aver addotto validi e sufficienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero fondate su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Essi ritengono inoltre che il loro rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto la situazione per i rom in Serbia sarebbe insostenibile dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per questi motivi i ricorrenti ritengono siano adempiute le condizioni per un rinvio degli atti all'autorità inferiore, la quale dovrebbe procedere ad ulteriori indagini e che, subordinatamente, siano adempiute le condizioni per la concessione in suo favore dell'ammissione provvisoria.
E. 3.3 In conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per ulteriori indagini, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali.
E. 3.4 Con osservazioni del 3 giugno 2009, l'UFM si è rinnovato, confermandola integralmente, nella propria decisione del 31 marzo 2009, senza aggiungere alcunché a quanto in essa riportato.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
E. 5 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
E. 5.1 Anzitutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.).
E. 5.2 Secondo le informazioni a disposizione del TAF e la sua pratica costante, la sola appartenenza dei ricorrenti all'etnia Rom non giustifica il riconoscimento in loro favore di un timore fondato di essere esposti a persecuzione o pregiudizi. Benché i membri di questa minoranza etnica siano frequentemente vittime di soprusi o altre ingiustizie da parte di terzi o autorità locali, non si può considerare che i Rom di Serbia siano vittime di atti sistematici di violenza o di gravi discriminazioni per il solo fatto della loro origine o che vi sia il rischio di che lo siano in futuro. A ciò si aggiungono gli sforzi ed i programmi messi in campo dalle autorità serbe allo scopo di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di alloggio della comunità Rom (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009). Inoltre, va detto che la Serbia ha preso, nel giugno 2008, la presidenza del Decennio per l'integrazione dei Rom. Essa ha annunciato che la sua priorità è quella di legalizzare gli accampamenti dove vivono i Rom e di operare nella prevenzione alla discriminazione nell'insegnamento di questi ultimi. Dei corsi opzionali di lingua Rom sono stati organizzati in luglio negli stabilimenti scolastici. Secondo informazioni convergenti ed emanate da fonti affidabili, le autorità giudiziarie o di polizia serbe non rinunciano, di regola, a perseguire gli autori di sevizie ed estorsioni commesse nei confronti di membri di minoranze etniche, né tollerano o avvallano tali modi di agire (cfr. sentenze del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; E-4666/2006 del 27 marzo 2009, consid. 2.2, pag. 7. et consid. 4.3.2.1 pag. 10; E-2506/2007 et E-2512/2007, entrambe del 26 gennaio 2009). Ciò stante, sembrerebbe che i ricorrenti non abbiano insistito presso le autorità serbe affinché esse li proteggessero e difendessero i loro diritti, rivolgendosi per esempio ai superiori di polizia. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da loro al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti.
E. 5.3 Visto tutto quanto sopra, le allegazioni dei ricorrenti circa le asserite persecuzioni di cui sarebbero oggetto in patria sono da ritenersi insufficienti a giustificare la concessione dello stato di rifugiati rispettivamente dell'ammissione provvisoria e, ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti. In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dagli insorgenti, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni per la concessione dello statuto di rifugiati previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
E. 7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli autori del gravame è ammissibile.
E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
E. 7.3 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Serbia, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro. Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. I ricorrenti sono di origine Serba, etnia Rom, e provengono da D._______. Trattandosi di membri di minoranze etniche nella regione, in particolare i Rom, il TAF rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella promozione dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di diverse discriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'elettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'educazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un gran numero di Rom vivono in condizioni di grande povertà - soprattutto per quel che concerne le condizioni di alloggio - e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoccupazione. Inoltre, tali difficoltà sono più marcate per i profughi interni e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un paese occidentale. I Rom non sono, inoltre, completamente al riparo da aggressioni fisiche o verbali (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009). In casu, i ricorrenti risiedono in Svizzera ininterrottamente dal mese di settembre del 2008 data alla quale hanno depositato la loro domanda d'asilo. Un'assenza di soli due anni dal loro Paese non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società serba posto che i ricorrenti, ancora in giovane età, dispongono ancora di una ampia rete famigliare e di conoscenze in loco. Quanto alla situazione personale degli insorgenti, si rileva che il signor A._______ ha una minima formazione scolastica avendo frequentato le scuole fino al quarto anno ed una discreta esperienza quale (...) nel carico e scarico merci e pure come (...) - (...) - a feste e ricevimenti, lavori che svolgeva prima di espatriare dalla Serbia. Pure la signora B._______, casalinga, possiede un discreto livello di formazione avendo frequentato sette anni di scuola quando si trovava in E._______. Inoltre, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
E. 7.4 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei medesimi è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e decisione del TAF D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1). Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e seg.). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.). Nella fattispecie, i ricorrenti hanno una figlia di 1 anno e mezzo, nata in Svizzera. Il TAF è cosciente delle difficoltà che C._______ potrebbe incontrare al suo ritorno in Serbia. Tuttavia, ella, nonostante sia nata in Svizzera, ove ha vissuto finora, vista la giovane età, è totalmente impregnata del contesto culturale e del modo di vita dei suoi genitori, in modo che la sua integrazione nel Paese d'origine non costituirà alcun problema, posto che oltretutto ad un anno e mezzo soltanto non si può parlare di vero e proprio distacco dalla realtà Svizzera. A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che l'allontanamento di C._______ verso la Serbia, non rappresenta per lei uno sradicamento che potrebbe pregiudicare il suo equilibrio e il suo sviluppo futuro. Pertanto, il suo allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 relativa ai diritti del fanciullo (RS 0.107). Pertanto, l'allontanamento dei ricorrenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 8 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre a quelli già allegati con la domanda d'asilo. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 9 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 29 aprile 2008, per corriere interno; in copia); F._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2765/2009 {T 0/2} Sentenza del 7 ottobre 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Robert Galliker, cancelliere Federico Pestoni. Parti A._______, B._______, C._______, Serbia, via Ceresio 9, 6900 Massagno, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento ; decisione dell'UFM del 31 marzo 2009 / N [...]. Fatti: A. In data (...) i richiedenti, provenienti dalla Serbia, di etnia rom, con ultimo domicilio a D._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Interrogati sui motivi di asilo, gli interessati hanno dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere espatriati a causa delle difficoltà e dei contrasti di natura etnica presenti in patria. Essi sarebbero stati vittime di continui attacchi verbali, sia da parte dei serbi sia da parte degli albanesi. Oltre a ciò, in più di un'occasione, la casa dei richiedenti sarebbe stata oggetto del lancio di pietre da parte di ignoti. La denuncia dei soprusi allegati avrebbe inoltre lasciato indifferenti le autorità locali, le quali non vi avrebbero mai dato nessun seguito. Per questo e per il timore di subire nuove violenze e discriminazioni, i ricorrenti hanno deciso di espatriare verso la Svizzera. B. Con decisione del 31 marzo 2009, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 29 aprile 2009, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine. Essi hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presumibili spese processuali. D. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 22 maggio 2009, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. In medesima data, con decisione incidentale, il Tribunale amministrativo federale ha concesso un termine all'UFM, scadente il 22 giugno 2009, per prendere posizione sul ricorso. F. Con scritto del 3 giugno 2009, l'UFM si è riconfermato integralmente nella propria, avversata decisione, senza aggiungere nulla a quanto contenuto nella decisione del 31 marzo 2009. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo rispettivamente ritenuto l'allontanamento e l'esecuzione dello stesso come ammissibile, esigibile e possibile. 3.2 Nel gravame, gli insorgenti sostengono di aver addotto validi e sufficienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero fondate su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Essi ritengono inoltre che il loro rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto la situazione per i rom in Serbia sarebbe insostenibile dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per questi motivi i ricorrenti ritengono siano adempiute le condizioni per un rinvio degli atti all'autorità inferiore, la quale dovrebbe procedere ad ulteriori indagini e che, subordinatamente, siano adempiute le condizioni per la concessione in suo favore dell'ammissione provvisoria. 3.3 In conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per ulteriori indagini, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali. 3.4 Con osservazioni del 3 giugno 2009, l'UFM si è rinnovato, confermandola integralmente, nella propria decisione del 31 marzo 2009, senza aggiungere alcunché a quanto in essa riportato. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). 5. Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. 5.1 Anzitutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). 5.2 Secondo le informazioni a disposizione del TAF e la sua pratica costante, la sola appartenenza dei ricorrenti all'etnia Rom non giustifica il riconoscimento in loro favore di un timore fondato di essere esposti a persecuzione o pregiudizi. Benché i membri di questa minoranza etnica siano frequentemente vittime di soprusi o altre ingiustizie da parte di terzi o autorità locali, non si può considerare che i Rom di Serbia siano vittime di atti sistematici di violenza o di gravi discriminazioni per il solo fatto della loro origine o che vi sia il rischio di che lo siano in futuro. A ciò si aggiungono gli sforzi ed i programmi messi in campo dalle autorità serbe allo scopo di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di alloggio della comunità Rom (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009). Inoltre, va detto che la Serbia ha preso, nel giugno 2008, la presidenza del Decennio per l'integrazione dei Rom. Essa ha annunciato che la sua priorità è quella di legalizzare gli accampamenti dove vivono i Rom e di operare nella prevenzione alla discriminazione nell'insegnamento di questi ultimi. Dei corsi opzionali di lingua Rom sono stati organizzati in luglio negli stabilimenti scolastici. Secondo informazioni convergenti ed emanate da fonti affidabili, le autorità giudiziarie o di polizia serbe non rinunciano, di regola, a perseguire gli autori di sevizie ed estorsioni commesse nei confronti di membri di minoranze etniche, né tollerano o avvallano tali modi di agire (cfr. sentenze del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; E-4666/2006 del 27 marzo 2009, consid. 2.2, pag. 7. et consid. 4.3.2.1 pag. 10; E-2506/2007 et E-2512/2007, entrambe del 26 gennaio 2009). Ciò stante, sembrerebbe che i ricorrenti non abbiano insistito presso le autorità serbe affinché esse li proteggessero e difendessero i loro diritti, rivolgendosi per esempio ai superiori di polizia. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da loro al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti. 5.3 Visto tutto quanto sopra, le allegazioni dei ricorrenti circa le asserite persecuzioni di cui sarebbero oggetto in patria sono da ritenersi insufficienti a giustificare la concessione dello stato di rifugiati rispettivamente dell'ammissione provvisoria e, ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti. In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dagli insorgenti, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni per la concessione dello statuto di rifugiati previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli autori del gravame è ammissibile. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215). 7.3 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Serbia, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro. Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. I ricorrenti sono di origine Serba, etnia Rom, e provengono da D._______. Trattandosi di membri di minoranze etniche nella regione, in particolare i Rom, il TAF rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella promozione dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di diverse discriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'elettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'educazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un gran numero di Rom vivono in condizioni di grande povertà - soprattutto per quel che concerne le condizioni di alloggio - e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoccupazione. Inoltre, tali difficoltà sono più marcate per i profughi interni e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un paese occidentale. I Rom non sono, inoltre, completamente al riparo da aggressioni fisiche o verbali (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009). In casu, i ricorrenti risiedono in Svizzera ininterrottamente dal mese di settembre del 2008 data alla quale hanno depositato la loro domanda d'asilo. Un'assenza di soli due anni dal loro Paese non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società serba posto che i ricorrenti, ancora in giovane età, dispongono ancora di una ampia rete famigliare e di conoscenze in loco. Quanto alla situazione personale degli insorgenti, si rileva che il signor A._______ ha una minima formazione scolastica avendo frequentato le scuole fino al quarto anno ed una discreta esperienza quale (...) nel carico e scarico merci e pure come (...) - (...) - a feste e ricevimenti, lavori che svolgeva prima di espatriare dalla Serbia. Pure la signora B._______, casalinga, possiede un discreto livello di formazione avendo frequentato sette anni di scuola quando si trovava in E._______. Inoltre, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 7.4 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei medesimi è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e decisione del TAF D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1). Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e seg.). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.). Nella fattispecie, i ricorrenti hanno una figlia di 1 anno e mezzo, nata in Svizzera. Il TAF è cosciente delle difficoltà che C._______ potrebbe incontrare al suo ritorno in Serbia. Tuttavia, ella, nonostante sia nata in Svizzera, ove ha vissuto finora, vista la giovane età, è totalmente impregnata del contesto culturale e del modo di vita dei suoi genitori, in modo che la sua integrazione nel Paese d'origine non costituirà alcun problema, posto che oltretutto ad un anno e mezzo soltanto non si può parlare di vero e proprio distacco dalla realtà Svizzera. A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che l'allontanamento di C._______ verso la Serbia, non rappresenta per lei uno sradicamento che potrebbe pregiudicare il suo equilibrio e il suo sviluppo futuro. Pertanto, il suo allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 relativa ai diritti del fanciullo (RS 0.107). Pertanto, l'allontanamento dei ricorrenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre a quelli già allegati con la domanda d'asilo. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 29 aprile 2008, per corriere interno; in copia); F._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: