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D-2754/2022

D-2754/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sostanza e per quanto qui di rilievo, durante il colloquio Dublino il richiedente ha riferito di aver inizialmente risieduto in C._______; che dopo numerose peripezie e non prima di aver attraversato e soggiornato in di- versi ulteriori Paesi, egli sarebbe giunto in Croazia agli inizi del (…) dove avrebbe trovato alloggio presso un campo di accoglienza; che tuttavia, nei successivi (…) le autorità croate non avrebbero dato seguito alla sua do- manda d’asilo, ragion per cui egli si sarebbe diretto in Svizzera; che posto di fronte alla possibile competenza della Croazia, il richiedente non l’ha esplicitamente contestata, limitandosi a riferire di non volerci fare ritorno; che a mente del richiedente, prima che gli fosse permesso di deporre una domanda d’asilo nel Paese, le autorità croate lo avrebbero ripetutamente

D-2754/2022 Pagina 4 respinto alla frontiera con la D._______, finanche sequestrandogli il tele- fono cellulare e malmenandolo, ciò che gli avrebbe cagionato un problema al ginocchio, che infine, esprimendosi in merito al suo stato di salute il richiedente ha asserito di avere problemi mentali e non riuscire a dormire la notte; che oltretutto, egli ha lamentato un problema al ginocchio e alla schiena, ove si verificherebbero delle perdite di sangue, che nella querelata decisione, l’autorità inferiore – dopo aver constatato l’espressa ammissione di competenza da parte delle autorità croate – ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i mec- canismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari agli art. 3 CEDU e 4 CartaUE, o di violazione del principio del divieto di respin- gimento; che al riguardo, non permetterebbero diversa valutazione nep- pure le critiche espresse da numerose organizzazioni nazionali ed interna- zionali, ai sensi delle quali le autorità croate non offrirebbero ai migranti la possibilità di presentare una domanda d’asilo respingendoli alla frontiera senza previo esame dei motivi d’asilo; che in effetti, gli accertamenti espe- riti dalla rappresentanza elvetica in Croazia avrebbero chiarito che – mal- grado le asserzioni del richiedente ed al di là di episodi legati al comporta- mento scorretto di singoli agenti di polizia – non vi sarebbe modo di con- cludere all’esistenza di lacune sistemiche nell’apparato d’accoglienza croato; che d’altronde, la Croazia sarebbe uno Stato di diritto e disporrebbe di un sistema giudiziario funzionante ed in grado di offrire adeguata prote- zione contro aggressioni da terzi, che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l’esistenza di mo- tivi che impongano l’applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che le problematiche cliniche lamentate dall’interessato, completamente acclarate e non merite- voli di ulteriori accertamenti, non sarebbero ostative al trasferimento in Croazia; che quest’ultimo Paese disporrebbe d’altronde di un’infrastruttura sanitaria adeguata, alla quale l’interessato avrebbe accesso in base al di- ritto comunitario; che sul punto, aggiunge ancora l’autorità di prima istanza,

D-2754/2022 Pagina 5 le affermazioni secondo le quali le autorità croate gli avrebbero negato l’ac- cesso all’assistenza medica non sarebbero suffragate da elementi concreti; che inoltre, non andrebbe disatteso che nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capacità al trasferimento, valutata in modo defini- tivo poco prima dello svolgimento dello stesso; che da ultimo, la SEM ha evidenziato come in virtù del diritto comunitario egli avrebbe accesso al mercato del lavoro e sarebbe autorizzato ad una formazione professionale; che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio ricorso, l’insorgente avversa l’argomentazione di cui al sin- dacato provvedimento; ch’egli censura anzitutto un accertamento incom- pleto ed inesatto del proprio stato di salute; che a mente del ricorrente, alla luce del complesso quadro anamnestico, l’autorità inferiore era in dovere di predisporre un rapporto medico esaustivo, atto a definire la gravità e l’estensione della patologia da lui sofferta, così come trattamento, prognosi e rischi legati all’interruzione o la discontinuità delle attuali cure farmacolo- giche; che in ragione della realtà croata, apparirebbe d’altro canto impro- babile l’impossibilità per il richiedente di proseguire il percorso diagnostico già avviato in Svizzera, che proseguendo nella propria analisi, il ricorrente ribadisce poi di non voler fare ritorno in Croazia, denunciandone le condizioni di accoglienza e ram- mentando di essere stato vittima di violenze da parte delle autorità statali, le quali – oltre ad averlo ripetutamente respinto alla frontiera – gli avrebbero anche negato l’accesso ad un seguito medico; che a mente del medesimo, tali soprusi costituirebbero delle persecuzioni statali contrarie agli artt. 4 della Carta UE, 3 CEDU e 3 Conv. tortura; che su tali presupposti, un tra- sferimento in Croazia lo esporrebbe ad un rischio reale di trattamenti con- trari a leggi e direttive internazionali, che infine, richiamando numerosi articoli e rapporti di ONG, l’insorgente confuta l’asserzione della SEM secondo la quale la problematica dei re- spingimenti alla frontiera non interesserebbe i trasferimenti in Croazia di- sposti dal Regolamento Dublino III, che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,

D-2754/2022 Pagina 6 che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon- sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola- mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina- zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,

D-2754/2022 Pagina 7 che lo Stato membro competente in forza del regolamento è tenuto a ri- prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regola- mento Dublino III), che, giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra- nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consulta- zione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interes- sato aveva già depositato cinque pregresse domande d’asilo in C._______, in E._______, in F._______, in G._______ e in Croazia, rispet- tivamente il (…), il (…), il (…), il (…) e il (…) (cfr. atto SEM 9/2), che su tali presupposti, il 2 maggio 2022 la SEM ha presentato agli omolo- ghi croati, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 24/5); che il 13 maggio 2022 quest’ultimi hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione della summen- zionata normativa di diritto internazionale (cfr. atto SEM 30/1), che, di conseguenza, la competenza di tale Paese è data, che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in par- ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce- dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva

D-2754/2022 Pagina 8 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio- nale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. recentemente, fra le tante sen- tenza del Tribunale E-2381/2022 del 9 giugno 2022 consid. 5.3), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Cor- teEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) op- pure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 con- sid. 7.4 e 7.5), che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di evidenziare ripetutamente come il sistema d’accoglienza croato – benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti – non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti (“push-backs”) alla frontiera con la D._______ laddove confrontato con trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d’asilo in Croazia (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-2090/2022 del 13 maggio 2022 con riferimenti ivi menzionati), che così stando le cose, ed iscrivendosi in tale contesto, i numerosi articoli e rapporti richiamati con l’impugnativa non permettono di sovvertire tale valutazione, che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giusti- ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qua- lora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione con- travvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, l’au- torità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),

D-2754/2022 Pagina 9 che in primo luogo, posto quanto precede, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a ri- prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua do- manda di protezione in violazione della direttiva procedura, ch’egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di re- spingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sareb- bero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che ad ogni modo, alla luce delle tavole processuali giova rammentare che tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d’asilo multiple («asylum shopping»), che con la sua impugnativa, l’insorgente allega tuttavia uno stato di salute precario, necessitante maggiori esami clinici, che in proposito, v’è anzitutto da ricordare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una viola- zione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta es- sere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a se- guito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Bel- gio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l’accertamento dei fatti operato dall’auto- rità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l’insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall’altra se quest’ultimo rientri o meno nelle casisti- che testé enucleate,

D-2754/2022 Pagina 10 che alla luce dell’applicazione del principio inquisitorio l’autorità compe- tente deve infatti procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell’insorgente; che il quadro anamnestico dell’interessato faceva ora come allora stato di un’iperpressione rotulea esterna, di una cisti pilonidale

– per la quale i medici curanti avevano consigliato una rimozione chirur- gica, alla quale il paziente si è però opposto (cfr. atto SEM 28/3) – ed una cisti infetta al braccio sinistro, trattata per mezzo di sbrigliamento locale e una terapia a base di co-amoximepha 1gr, che alla luce dei summenzionati referti, nulla permetteva di ritenere che tali problematiche non fossero state risolte o che non versassero in condizioni stabili, che su tali presupposti, il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giuri- sprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v’erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che per il resto, va evidenziato come la Croazia disponga in linea di princi- pio di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la ne- cessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richie- denti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, ap- propriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva); che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà proseguire – ove necessario – i trattamenti e gli accertamenti clinici supplementari, che lo stato di salute dell’insorgente risultava dunque sufficientemente ac- clarato e non ostativo all’esecuzione del trasferimento,

D-2754/2022 Pagina 11 che anche tenendo conto degli atti clinici inoltrati con gli scritti del 4 luglio 2022 e del 15 luglio 2022, così come dell’ultimo atto medico acquisito agli atti (cfr. atto SEM 50/2), tale conclusione rimane attuale, che pertanto, l’insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di compro- vare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che comunque, appartiene a quest’ultimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Croazia rimane competente dell’esame della do- manda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do- manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18), che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),

D-2754/2022 Pagina 12 che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferi- mento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che con la presente decisione finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 24 giugno 2022 decadono (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2754/2022 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

E. 29 il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regola- mento Dublino III), che, giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra- nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consulta- zione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interes- sato aveva già depositato cinque pregresse domande d’asilo in C._______, in E._______, in F._______, in G._______ e in Croazia, rispet- tivamente il (…), il (…), il (…), il (…) e il (…) (cfr. atto SEM 9/2), che su tali presupposti, il 2 maggio 2022 la SEM ha presentato agli omolo- ghi croati, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 24/5); che il 13 maggio 2022 quest’ultimi hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione della summen- zionata normativa di diritto internazionale (cfr. atto SEM 30/1), che, di conseguenza, la competenza di tale Paese è data, che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in par- ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce- dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva

D-2754/2022 Pagina 8 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio- nale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. recentemente, fra le tante sen- tenza del Tribunale E-2381/2022 del 9 giugno 2022 consid. 5.3), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Cor- teEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) op- pure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 con- sid. 7.4 e 7.5), che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di evidenziare ripetutamente come il sistema d’accoglienza croato – benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti – non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti (“push-backs”) alla frontiera con la D._______ laddove confrontato con trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d’asilo in Croazia (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-2090/2022 del 13 maggio 2022 con riferimenti ivi menzionati), che così stando le cose, ed iscrivendosi in tale contesto, i numerosi articoli e rapporti richiamati con l’impugnativa non permettono di sovvertire tale valutazione, che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giusti- ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qua- lora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione con- travvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, l’au- torità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),

D-2754/2022 Pagina 9 che in primo luogo, posto quanto precede, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a ri- prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua do- manda di protezione in violazione della direttiva procedura, ch’egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di re- spingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sareb- bero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che ad ogni modo, alla luce delle tavole processuali giova rammentare che tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d’asilo multiple («asylum shopping»), che con la sua impugnativa, l’insorgente allega tuttavia uno stato di salute precario, necessitante maggiori esami clinici, che in proposito, v’è anzitutto da ricordare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una viola- zione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta es- sere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a se- guito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Bel- gio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l’accertamento dei fatti operato dall’auto- rità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l’insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall’altra se quest’ultimo rientri o meno nelle casisti- che testé enucleate,

D-2754/2022 Pagina 10 che alla luce dell’applicazione del principio inquisitorio l’autorità compe- tente deve infatti procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell’insorgente; che il quadro anamnestico dell’interessato faceva ora come allora stato di un’iperpressione rotulea esterna, di una cisti pilonidale

– per la quale i medici curanti avevano consigliato una rimozione chirur- gica, alla quale il paziente si è però opposto (cfr. atto SEM 28/3) – ed una cisti infetta al braccio sinistro, trattata per mezzo di sbrigliamento locale e una terapia a base di co-amoximepha 1gr, che alla luce dei summenzionati referti, nulla permetteva di ritenere che tali problematiche non fossero state risolte o che non versassero in condizioni stabili, che su tali presupposti, il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giuri- sprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v’erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che per il resto, va evidenziato come la Croazia disponga in linea di princi- pio di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la ne- cessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richie- denti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, ap- propriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva); che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà proseguire – ove necessario – i trattamenti e gli accertamenti clinici supplementari, che lo stato di salute dell’insorgente risultava dunque sufficientemente ac- clarato e non ostativo all’esecuzione del trasferimento,

D-2754/2022 Pagina 11 che anche tenendo conto degli atti clinici inoltrati con gli scritti del 4 luglio 2022 e del 15 luglio 2022, così come dell’ultimo atto medico acquisito agli atti (cfr. atto SEM 50/2), tale conclusione rimane attuale, che pertanto, l’insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di compro- vare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che comunque, appartiene a quest’ultimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Croazia rimane competente dell’esame della do- manda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do- manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18), che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),

D-2754/2022 Pagina 12 che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferi- mento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che con la presente decisione finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 24 giugno 2022 decadono (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2754/2022 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2754/2022 Sentenza del 23 agosto 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 14 giugno 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2022 (cfr. atto SEM [...]-2/2), l'estratto dalla banca dati dattiloscopica "EURODAC" (cfr. atti SEM 7/2 e 8/1), il verbale relativo al colloquio Dublino tenutosi il (...) maggio 2022 (cfr. atto SEM 21/3), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 11/3, 12/2, 19/2, 27/3, 28/3 e 29/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 14 giugno 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 38/1), mediante la quale detta autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Croazia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 23 giugno 2022 (cfr. timbro postale sul plico raccomandato; data d'entrata: 24 giugno 2022), e con il quale il ricorrente ha concluso preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo; in via principale all'annullamento della precitata decisione e alla trattazione della domanda d'asilo in Svizzera; in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un complemento istruttorio; contestualmente, egli ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protestate spese e ripetibili, le misure supercautelari ordinate il 24 giugno 2022 dal Tribunale, gli scritti del 4 luglio 2022 e del 15 luglio 2022, con i quali l'insorgente ha aggiornato il Tribunale circa il proprio stato di salute, segnatamente rimettendo gli atti medici F2 del 29 giugno 2022 e dell'11 luglio 2022, oltre che un rapporto di medesima data del (...), la missiva del 27 luglio 2022, per mezzo della quale l'insorgente ha trasmesso al Tribunale l'ulteriore certificazione medica confezionata dal (...) a seguito di un nuovo consulto clinico tenutosi in data 18 luglio 2022 (cfr. atto SEM 50/2), i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sostanza e per quanto qui di rilievo, durante il colloquio Dublino il richiedente ha riferito di aver inizialmente risieduto in C._______; che dopo numerose peripezie e non prima di aver attraversato e soggiornato in diversi ulteriori Paesi, egli sarebbe giunto in Croazia agli inizi del (...) dove avrebbe trovato alloggio presso un campo di accoglienza; che tuttavia, nei successivi (...) le autorità croate non avrebbero dato seguito alla sua domanda d'asilo, ragion per cui egli si sarebbe diretto in Svizzera; che posto di fronte alla possibile competenza della Croazia, il richiedente non l'ha esplicitamente contestata, limitandosi a riferire di non volerci fare ritorno; che a mente del richiedente, prima che gli fosse permesso di deporre una domanda d'asilo nel Paese, le autorità croate lo avrebbero ripetutamente respinto alla frontiera con la D._______, finanche sequestrandogli il telefono cellulare e malmenandolo, ciò che gli avrebbe cagionato un problema al ginocchio, che infine, esprimendosi in merito al suo stato di salute il richiedente ha asserito di avere problemi mentali e non riuscire a dormire la notte; che oltretutto, egli ha lamentato un problema al ginocchio e alla schiena, ove si verificherebbero delle perdite di sangue, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore - dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte delle autorità croate - ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari agli art. 3 CEDU e 4 CartaUE, o di violazione del principio del divieto di respingimento; che al riguardo, non permetterebbero diversa valutazione neppure le critiche espresse da numerose organizzazioni nazionali ed internazionali, ai sensi delle quali le autorità croate non offrirebbero ai migranti la possibilità di presentare una domanda d'asilo respingendoli alla frontiera senza previo esame dei motivi d'asilo; che in effetti, gli accertamenti esperiti dalla rappresentanza elvetica in Croazia avrebbero chiarito che - malgrado le asserzioni del richiedente ed al di là di episodi legati al comportamento scorretto di singoli agenti di polizia - non vi sarebbe modo di concludere all'esistenza di lacune sistemiche nell'apparato d'accoglienza croato; che d'altronde, la Croazia sarebbe uno Stato di diritto e disporrebbe di un sistema giudiziario funzionante ed in grado di offrire adeguata protezione contro aggressioni da terzi, che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che le problematiche cliniche lamentate dall'interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, non sarebbero ostative al trasferimento in Croazia; che quest'ultimo Paese disporrebbe d'altronde di un'infrastruttura sanitaria adeguata, alla quale l'interessato avrebbe accesso in base al diritto comunitario; che sul punto, aggiunge ancora l'autorità di prima istanza, le affermazioni secondo le quali le autorità croate gli avrebbero negato l'accesso all'assistenza medica non sarebbero suffragate da elementi concreti; che inoltre, non andrebbe disatteso che nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capacità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima dello svolgimento dello stesso; che da ultimo, la SEM ha evidenziato come in virtù del diritto comunitario egli avrebbe accesso al mercato del lavoro e sarebbe autorizzato ad una formazione professionale; che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio ricorso, l'insorgente avversa l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento; ch'egli censura anzitutto un accertamento incompleto ed inesatto del proprio stato di salute; che a mente del ricorrente, alla luce del complesso quadro anamnestico, l'autorità inferiore era in dovere di predisporre un rapporto medico esaustivo, atto a definire la gravità e l'estensione della patologia da lui sofferta, così come trattamento, prognosi e rischi legati all'interruzione o la discontinuità delle attuali cure farmacologiche; che in ragione della realtà croata, apparirebbe d'altro canto improbabile l'impossibilità per il richiedente di proseguire il percorso diagnostico già avviato in Svizzera, che proseguendo nella propria analisi, il ricorrente ribadisce poi di non voler fare ritorno in Croazia, denunciandone le condizioni di accoglienza e rammentando di essere stato vittima di violenze da parte delle autorità statali, le quali - oltre ad averlo ripetutamente respinto alla frontiera - gli avrebbero anche negato l'accesso ad un seguito medico; che a mente del medesimo, tali soprusi costituirebbero delle persecuzioni statali contrarie agli artt. 4 della Carta UE, 3 CEDU e 3 Conv. tortura; che su tali presupposti, un trasferimento in Croazia lo esporrebbe ad un rischio reale di trattamenti contrari a leggi e direttive internazionali, che infine, richiamando numerosi articoli e rapporti di ONG, l'insorgente confuta l'asserzione della SEM secondo la quale la problematica dei respingimenti alla frontiera non interesserebbe i trasferimenti in Croazia disposti dal Regolamento Dublino III, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva già depositato cinque pregresse domande d'asilo in C._______, in E._______, in F._______, in G._______ e in Croazia, rispettivamente il (...), il (...), il (...), il (...) e il (...) (cfr. atto SEM 9/2), che su tali presupposti, il 2 maggio 2022 la SEM ha presentato agli omologhi croati, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 24/5); che il 13 maggio 2022 quest'ultimi hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione della summenzionata normativa di diritto internazionale (cfr. atto SEM 30/1), che, di conseguenza, la competenza di tale Paese è data, che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. recentemente, fra le tante sentenza del Tribunale E-2381/2022 del 9 giugno 2022 consid. 5.3), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di evidenziare ripetutamente come il sistema d'accoglienza croato - benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti - non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la D._______ laddove confrontato con trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-2090/2022 del 13 maggio 2022 con riferimenti ivi menzionati), che così stando le cose, ed iscrivendosi in tale contesto, i numerosi articoli e rapporti richiamati con l'impugnativa non permettono di sovvertire tale valutazione, che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, posto quanto precede, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, ch'egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che ad ogni modo, alla luce delle tavole processuali giova rammentare che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»), che con la sua impugnativa, l'insorgente allega tuttavia uno stato di salute precario, necessitante maggiori esami clinici, che in proposito, v'è anzitutto da ricordare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente; che il quadro anamnestico dell'interessato faceva ora come allora stato di un'iperpressione rotulea esterna, di una cisti pilonidale - per la quale i medici curanti avevano consigliato una rimozione chirurgica, alla quale il paziente si è però opposto (cfr. atto SEM 28/3) - ed una cisti infetta al braccio sinistro, trattata per mezzo di sbrigliamento locale e una terapia a base di co-amoximepha 1gr, che alla luce dei summenzionati referti, nulla permetteva di ritenere che tali problematiche non fossero state risolte o che non versassero in condizioni stabili, che su tali presupposti, il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v'erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che per il resto, va evidenziato come la Croazia disponga in linea di principio di infrastrutture mediche adeguate ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva); che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà proseguire - ove necessario - i trattamenti e gli accertamenti clinici supplementari, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione del trasferimento, che anche tenendo conto degli atti clinici inoltrati con gli scritti del 4 luglio 2022 e del 15 luglio 2022, così come dell'ultimo atto medico acquisito agli atti (cfr. atto SEM 50/2), tale conclusione rimane attuale, che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che comunque, appartiene a quest'ultimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Croazia rimane competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18), che con il provvedimento impugnato l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che con la presente decisione finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 24 giugno 2022 decadono (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: