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D-2708/2022

D-2708/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-29 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sostanza e per quanto qui di rilievo, durante il colloquio Dublino il richiedente, posto di fronte alla possibile competenza della Germania, non l’ha esplicitamente contestata; ch’egli ha innanzitutto spiegato che le auto- rità tedesche avrebbero respinto le domande d’asilo ch’egli avrebbe depo- sitato a suo tempo in Germania; che l’interessato ha poi aggiunto di non voler fare ritorno nel Paese in parola ritenuto che le autorità tedesche gli avrebbero prospettato una pena detentiva qualora non avesse consegnato il passaporto in originale; che da ultimo, A._______ ha riferito di voler fare ritorno in Pakistan, che esprimendosi in merito al suo stato di salute, il richiedente ha spiegato di stare bene fisicamente ma di soffrire di problemi di ansia, che nella querelata decisione, l’autorità inferiore – dopo aver constatato l’espressa ammissione di competenza da parte delle autorità tedesche e l’ininfluenza degli asserti esposti dal richiedente nel corso del colloquio Du- blino – ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze si- stemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno

D-2708/2022 Pagina 4 degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifu- sione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l’esistenza di mo- tivi che impongano l’applicazione delle clausole discrezioni di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che le problematiche cliniche di cui soffrirebbe l’interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, non sarebbero ostative al trasferimento in Germania; che quest’ultima disporrebbe di un’infrastruttura medica sufficiente, alla quale l’interessato avrebbe accesso in base al diritto comunitario; che ad ogni modo, nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capa- cità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima dello svolgi- mento dello stesso; che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio ricorso, l’insorgente avversa l’argomentazione di cui al sin- dacato provvedimento, che in buona sostanza egli censura un accertamento incompleto ed ine- satto del proprio stato di salute, il quale sarebbe peraltro stato confrontato con chiare ricadute psicosomatiche ingenerate dalla comunicazione della decisione di trasferimento in Germania; che a mente del ricorrente, l’auto- rità inferiore avrebbe emesso il proprio giudizio malgrado le certificazioni mediche sin lì acquisite agli atti evocassero la necessità di esperire mag- giori accertamenti clinici; che in particolare, l’atto medico “F2” del 25 mag- gio 2022 disporrebbe una presa in carico psichiatrica – “con l’obiettivo di indagare la chiara astenia del ricorrente, è stata prescritta un’indagine com- pleta dei principali parametri biologici uro-ematici, rinviando ad un succes- sivo esame di controllo a distanza di due settimane” – mentre il successivo atto medico “F2” dell’8 giugno 2022 avrebbe accertato un’evidente iperco- lesterolemia per la quale sarebbe necessario un controllo specialistico car- diologico; che in altre parole, gli atti all’inserto avrebbero dovuto condurre la SEM ad attendere l’esito degli esami specialistici e finanche all’allesti- mento di un rapporto medico di dettaglio”F4” (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7), che oltretutto, il procedere dell’autorità inferiore – che non avrebbe ade- guatamente informato gli omologhi tedeschi in merito all’effettiva condi- zione psicofisica dell’interessato – violerebbe l’art. 31 Regolamento Du- blino III,

D-2708/2022 Pagina 5 che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon- sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola- mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina- zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che

D-2708/2022 Pagina 6 ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente, in forza del regolamento è tenuto a ri- prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che, giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra- nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consulta- zione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interes- sato aveva già depositato due pregresse domande d’asilo in Germania ri- spettivamente il 1° luglio 2015 e il 15 febbraio 2018 (cfr. atti SEM 8/1 e 9/1), riscontri peraltro confermati dal richiedente medesimo (cfr. atto SEM 19/2), che su tali presupposti, il 30 maggio 2022 la SEM ha presentato agli omo- loghi tedeschi, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. d Regola- mento Dublino III (cfr. atto SEM 21/5), che il 2 giugno 2022 quest’ultimi hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione della summenzionata normativa di diritto interna- zionale (cfr. atto SEM 24/2), che in proposito, visto quanto eccepito nel gravame, il Tribunale ritiene giu- dizioso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regola- mento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l’esecuzione del trasfe- rimento rimettere – se del caso – alle autorità straniere competenti le infor- mazioni che consentono un’adeguata assistenza medica alla persona tra- sferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l’accettazione, da parte di quest’ultime autorità, del trasferimento dell’interessato nel loro territorio (cfr. fra le numerose, sentenze del Tribunale D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7 e D-2641/2017 dell’11 maggio 2017),

D-2708/2022 Pagina 7 che di conseguenza, la competenza della Germania per la trattazione della procedura d’asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data, che proseguendo nella disamina, il Tribunale rimarca che la Germania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 di- cembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne ap- plica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva procedura e diret- tiva accoglienza), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in pre- senza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ciò non è però palesemente il caso per quanto concerne la Germania (cfr. fra le numerose, sentenza del Tribunale E-1935/2020 del 4 maggio 2022), che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giusti- ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qua-

D-2708/2022 Pagina 8 lora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione con- travvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, l’au- torità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, ch’egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di re- spingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sareb- bero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che in proposito, occorre ancora rammentare che una decisione definitiva di rifiuto dell’asilo e di allontanamento verso il Paese d’origine, non costi- tuisce di per sé una violazione del principio di non-respingimento; che co- munque, essendo la Germania uno Stato di diritto, si può attendere dal ricorrente che tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità tedesche qualora ritenesse di essere esposto ad un rischio di violazione del principio di non-respingimento; che ad ogni modo, egli ha riferito di voler fare ritorno in Pakistan, che tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al feno- meno delle domande d’asilo multiple («asylum shopping»), che con la sua impugnativa, l’insorgente allega tuttavia uno stato di salute precario; ch’egli ritiene che in assenza di maggiori esami clinici, non si di- sporrebbe in specie di un quadro clinico sufficientemente acclarato, ciò che determinerebbe un accertamento incompleto dei fatti determinanti da parte dell’autorità inferiore, che orbene, quo alle succitate doglianze ricorsuali, v’è anzitutto da osser- vare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o termi- nale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte

D-2708/2022 Pagina 9 appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 con- sid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Bel- gio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l’accertamento dei fatti operato dall’auto- rità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l’insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall’altra se quest’ultimo rientri o meno nelle casisti- che testé enucleate, che alla luce dell’applicazione del principio inquisitorio l’autorità compe- tente deve infatti procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sulla base degli atti medici di cui all’inserto, al momento dell’emissione della sindacata decisione risultava infatti chiaro che la situazione medica dell’insorgente non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzio- nale, che da un primo consulto medico tenutosi il 19 maggio 2022 emergeva che il ricorrente soffrisse di una problematica odontoiatrica, nel frattempo risolta con l’estrazione del dente interessato, che il 25 maggio 2022 l’interessato si è altresì sottoposto ad un consulto medico lamentando incubi, insonnia e affaticamento psicologico, sintoma- tologie che hanno condotto il medico curante a formulare la diagnosi di “Astenia di non chiara origine”, e per la quale gli è stata prescritta una te- rapia medicamentosa a base di Relaxane 500mg e Temesta 1mg (cfr. atto SEM 17/3); che il medico curante consigliava inoltre una presa in carico psichiatrica e degli esami del sangue,

D-2708/2022 Pagina 10 che l’8 giugno 2022 il richiedente ha beneficiato di un’ulteriore visita medica (cfr. atto SEM 25/2), nell’ambito della quale il medico ha osservato “Pa- ziente sta molto meglio. Non riferisce più insonnia. Risultati del sangue ri- sultavano nella norma (vedi risultati Labor completi), a parte un’ipercole- sterolemia non nota. Nega famigliarità per malattia cardiache. Non assume nessun farmaco”; che nel corso della medesima consultazione è stata dia- gnosticata al ricorrente una micosi interdigitale; che infine, il medico cu- rante ha indicato, quale procedere: “cambio dello stile di vita, controllo del colesterolo tra tre mesi, controllo cardiologico entro 3 mesi, Pevaryl crema, Magnesium diasoral 300mg 1-0-0-0”, che alla luce dei summenzionati referti, nulla permetteva di ritenere che tali problematiche non fossero state risolte o che non versassero in condizioni stabili, che su tali presupposti, il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giuri- sprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v’erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell’emissione del sindacato provvedimento, il complesso fattuale era dun- que sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell’interes- sato in Germania nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che nulla può essere rimproverato all’autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio, che sul punto, neppure il richiamo alle sentenze D-1861/2019 del 26 aprile 2019 e F-3791/2019 del 31 luglio 2019 – che all’evidenza non trattano di una fattispecie apparentabile poiché concernenti l’esame di una decisione di prima istanza emessa senza tra l’altro disporre di alcuna documenta- zione medica – permette una diversa valutazione rispetto a quella di cui al provvedimento impugnato, che per il resto, va evidenziato come la Germania disponga notoriamente di infrastrutture mediche del tutto equiparabili a quelle elvetiche ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affin- ché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale

D-2708/2022 Pagina 11 di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza me- dica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà pro- seguire – ove necessario – i trattamenti e gli accertamenti clinici supple- mentari, che lo stato di salute dell’insorgente non è quindi ostativo ad un trasferi- mento verso la Germania, che pertanto, l’insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di compro- vare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che comunque, come detto, appartiene a quest’ultimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Germania rimane competente dell’esame della do- manda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do- manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio

D-2708/2022 Pagina 12 di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18), che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferi- mento dalla Svizzera verso la Germania, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2708/2022 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

E. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che le problematiche cliniche di cui soffrirebbe l’interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, non sarebbero ostative al trasferimento in Germania; che quest’ultima disporrebbe di un’infrastruttura medica sufficiente, alla quale l’interessato avrebbe accesso in base al diritto comunitario; che ad ogni modo, nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capa- cità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima dello svolgi- mento dello stesso; che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio ricorso, l’insorgente avversa l’argomentazione di cui al sin- dacato provvedimento, che in buona sostanza egli censura un accertamento incompleto ed ine- satto del proprio stato di salute, il quale sarebbe peraltro stato confrontato con chiare ricadute psicosomatiche ingenerate dalla comunicazione della decisione di trasferimento in Germania; che a mente del ricorrente, l’auto- rità inferiore avrebbe emesso il proprio giudizio malgrado le certificazioni mediche sin lì acquisite agli atti evocassero la necessità di esperire mag- giori accertamenti clinici; che in particolare, l’atto medico “F2” del 25 mag- gio 2022 disporrebbe una presa in carico psichiatrica – “con l’obiettivo di indagare la chiara astenia del ricorrente, è stata prescritta un’indagine com- pleta dei principali parametri biologici uro-ematici, rinviando ad un succes- sivo esame di controllo a distanza di due settimane” – mentre il successivo atto medico “F2” dell’8 giugno 2022 avrebbe accertato un’evidente iperco- lesterolemia per la quale sarebbe necessario un controllo specialistico car- diologico; che in altre parole, gli atti all’inserto avrebbero dovuto condurre la SEM ad attendere l’esito degli esami specialistici e finanche all’allesti- mento di un rapporto medico di dettaglio”F4” (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7), che oltretutto, il procedere dell’autorità inferiore – che non avrebbe ade- guatamente informato gli omologhi tedeschi in merito all’effettiva condi- zione psicofisica dell’interessato – violerebbe l’art. 31 Regolamento Du- blino III,

D-2708/2022 Pagina 5 che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon- sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola- mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina- zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che

D-2708/2022 Pagina 6 ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente, in forza del regolamento è tenuto a ri- prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che, giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra- nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consulta- zione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interes- sato aveva già depositato due pregresse domande d’asilo in Germania ri- spettivamente il 1° luglio 2015 e il 15 febbraio 2018 (cfr. atti SEM 8/1 e 9/1), riscontri peraltro confermati dal richiedente medesimo (cfr. atto SEM 19/2), che su tali presupposti, il 30 maggio 2022 la SEM ha presentato agli omo- loghi tedeschi, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. d Regola- mento Dublino III (cfr. atto SEM 21/5), che il 2 giugno 2022 quest’ultimi hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione della summenzionata normativa di diritto interna- zionale (cfr. atto SEM 24/2), che in proposito, visto quanto eccepito nel gravame, il Tribunale ritiene giu- dizioso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regola- mento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l’esecuzione del trasfe- rimento rimettere – se del caso – alle autorità straniere competenti le infor- mazioni che consentono un’adeguata assistenza medica alla persona tra- sferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l’accettazione, da parte di quest’ultime autorità, del trasferimento dell’interessato nel loro territorio (cfr. fra le numerose, sentenze del Tribunale D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7 e D-2641/2017 dell’11 maggio 2017),

D-2708/2022 Pagina 7 che di conseguenza, la competenza della Germania per la trattazione della procedura d’asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data, che proseguendo nella disamina, il Tribunale rimarca che la Germania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 di- cembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne ap- plica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva procedura e diret- tiva accoglienza), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in pre- senza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ciò non è però palesemente il caso per quanto concerne la Germania (cfr. fra le numerose, sentenza del Tribunale E-1935/2020 del 4 maggio 2022), che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giusti- ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qua-

D-2708/2022 Pagina 8 lora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione con- travvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, l’au- torità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, ch’egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di re- spingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sareb- bero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che in proposito, occorre ancora rammentare che una decisione definitiva di rifiuto dell’asilo e di allontanamento verso il Paese d’origine, non costi- tuisce di per sé una violazione del principio di non-respingimento; che co- munque, essendo la Germania uno Stato di diritto, si può attendere dal ricorrente che tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità tedesche qualora ritenesse di essere esposto ad un rischio di violazione del principio di non-respingimento; che ad ogni modo, egli ha riferito di voler fare ritorno in Pakistan, che tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al feno- meno delle domande d’asilo multiple («asylum shopping»), che con la sua impugnativa, l’insorgente allega tuttavia uno stato di salute precario; ch’egli ritiene che in assenza di maggiori esami clinici, non si di- sporrebbe in specie di un quadro clinico sufficientemente acclarato, ciò che determinerebbe un accertamento incompleto dei fatti determinanti da parte dell’autorità inferiore, che orbene, quo alle succitate doglianze ricorsuali, v’è anzitutto da osser- vare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o termi- nale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte

D-2708/2022 Pagina 9 appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 con- sid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Bel- gio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l’accertamento dei fatti operato dall’auto- rità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l’insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall’altra se quest’ultimo rientri o meno nelle casisti- che testé enucleate, che alla luce dell’applicazione del principio inquisitorio l’autorità compe- tente deve infatti procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sulla base degli atti medici di cui all’inserto, al momento dell’emissione della sindacata decisione risultava infatti chiaro che la situazione medica dell’insorgente non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzio- nale, che da un primo consulto medico tenutosi il 19 maggio 2022 emergeva che il ricorrente soffrisse di una problematica odontoiatrica, nel frattempo risolta con l’estrazione del dente interessato, che il 25 maggio 2022 l’interessato si è altresì sottoposto ad un consulto medico lamentando incubi, insonnia e affaticamento psicologico, sintoma- tologie che hanno condotto il medico curante a formulare la diagnosi di “Astenia di non chiara origine”, e per la quale gli è stata prescritta una te- rapia medicamentosa a base di Relaxane 500mg e Temesta 1mg (cfr. atto SEM 17/3); che il medico curante consigliava inoltre una presa in carico psichiatrica e degli esami del sangue,

D-2708/2022 Pagina 10 che l’8 giugno 2022 il richiedente ha beneficiato di un’ulteriore visita medica (cfr. atto SEM 25/2), nell’ambito della quale il medico ha osservato “Pa- ziente sta molto meglio. Non riferisce più insonnia. Risultati del sangue ri- sultavano nella norma (vedi risultati Labor completi), a parte un’ipercole- sterolemia non nota. Nega famigliarità per malattia cardiache. Non assume nessun farmaco”; che nel corso della medesima consultazione è stata dia- gnosticata al ricorrente una micosi interdigitale; che infine, il medico cu- rante ha indicato, quale procedere: “cambio dello stile di vita, controllo del colesterolo tra tre mesi, controllo cardiologico entro 3 mesi, Pevaryl crema, Magnesium diasoral 300mg 1-0-0-0”, che alla luce dei summenzionati referti, nulla permetteva di ritenere che tali problematiche non fossero state risolte o che non versassero in condizioni stabili, che su tali presupposti, il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giuri- sprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v’erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell’emissione del sindacato provvedimento, il complesso fattuale era dun- que sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell’interes- sato in Germania nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che nulla può essere rimproverato all’autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio, che sul punto, neppure il richiamo alle sentenze D-1861/2019 del 26 aprile 2019 e F-3791/2019 del 31 luglio 2019 – che all’evidenza non trattano di una fattispecie apparentabile poiché concernenti l’esame di una decisione di prima istanza emessa senza tra l’altro disporre di alcuna documenta- zione medica – permette una diversa valutazione rispetto a quella di cui al provvedimento impugnato, che per il resto, va evidenziato come la Germania disponga notoriamente di infrastrutture mediche del tutto equiparabili a quelle elvetiche ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affin- ché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale

D-2708/2022 Pagina 11 di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza me- dica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà pro- seguire – ove necessario – i trattamenti e gli accertamenti clinici supple- mentari, che lo stato di salute dell’insorgente non è quindi ostativo ad un trasferi- mento verso la Germania, che pertanto, l’insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di compro- vare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che comunque, come detto, appartiene a quest’ultimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Germania rimane competente dell’esame della do- manda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do- manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio

D-2708/2022 Pagina 12 di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18), che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferi- mento dalla Svizzera verso la Germania, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2708/2022 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2708/2022 Sentenza del 29 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Pakistan, patrocinato dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 10 giugno 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 6 maggio 2022 (cfr. atto SEM 3/2), i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 18 maggio 2022 (cfr. atto SEM 14/10) ed al colloquio personale Dublino, tenutosi il 30 maggio 2022 (cfr. atto SEM 19/2), la documentazione clinica agli atti (cfr. atti SEM 16/3, 17/3 e 25/2), la decisione del 10 giugno 2022, notificata il 13 giugno 2022 (cfr. atto SEM 30/1), mediante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 16 giugno 2022, recte 21 giugno 2022 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 22 giugno 2022), e con il quale il ricorrente ha concluso preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo; in via principale egli ha postulato l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; l'ulteriore conclusione ricorsuale per mezzo della quale egli ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sostanza e per quanto qui di rilievo, durante il colloquio Dublino il richiedente, posto di fronte alla possibile competenza della Germania, non l'ha esplicitamente contestata; ch'egli ha innanzitutto spiegato che le autorità tedesche avrebbero respinto le domande d'asilo ch'egli avrebbe depositato a suo tempo in Germania; che l'interessato ha poi aggiunto di non voler fare ritorno nel Paese in parola ritenuto che le autorità tedesche gli avrebbero prospettato una pena detentiva qualora non avesse consegnato il passaporto in originale; che da ultimo, A._______ ha riferito di voler fare ritorno in Pakistan, che esprimendosi in merito al suo stato di salute, il richiedente ha spiegato di stare bene fisicamente ma di soffrire di problemi di ansia, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore - dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte delle autorità tedesche e l'ininfluenza degli asserti esposti dal richiedente nel corso del colloquio Dublino - ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezioni di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che le problematiche cliniche di cui soffrirebbe l'interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, non sarebbero ostative al trasferimento in Germania; che quest'ultima disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, alla quale l'interessato avrebbe accesso in base al diritto comunitario; che ad ogni modo, nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capacità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima dello svolgimento dello stesso; che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio ricorso, l'insorgente avversa l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento, che in buona sostanza egli censura un accertamento incompleto ed inesatto del proprio stato di salute, il quale sarebbe peraltro stato confrontato con chiare ricadute psicosomatiche ingenerate dalla comunicazione della decisione di trasferimento in Germania; che a mente del ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe emesso il proprio giudizio malgrado le certificazioni mediche sin lì acquisite agli atti evocassero la necessità di esperire maggiori accertamenti clinici; che in particolare, l'atto medico "F2" del 25 maggio 2022 disporrebbe una presa in carico psichiatrica - "con l'obiettivo di indagare la chiara astenia del ricorrente, è stata prescritta un'indagine completa dei principali parametri biologici uro-ematici, rinviando ad un successivo esame di controllo a distanza di due settimane" - mentre il successivo atto medico "F2" dell'8 giugno 2022 avrebbe accertato un'evidente ipercolesterolemia per la quale sarebbe necessario un controllo specialistico cardiologico; che in altre parole, gli atti all'inserto avrebbero dovuto condurre la SEM ad attendere l'esito degli esami specialistici e finanche all'allestimento di un rapporto medico di dettaglio"F4" (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7), che oltretutto, il procedere dell'autorità inferiore - che non avrebbe adeguatamente informato gli omologhi tedeschi in merito all'effettiva condizione psicofisica dell'interessato - violerebbe l'art. 31 Regolamento Dublino III, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente, in forza del regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva già depositato due pregresse domande d'asilo in Germania rispettivamente il 1° luglio 2015 e il 15 febbraio 2018 (cfr. atti SEM 8/1 e 9/1), riscontri peraltro confermati dal richiedente medesimo (cfr. atto SEM 19/2), che su tali presupposti, il 30 maggio 2022 la SEM ha presentato agli omologhi tedeschi, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 21/5), che il 2 giugno 2022 quest'ultimi hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione della summenzionata normativa di diritto internazionale (cfr. atto SEM 24/2), che in proposito, visto quanto eccepito nel gravame, il Tribunale ritiene giudizioso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere - se del caso - alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di quest'ultime autorità, del trasferimento dell'interessato nel loro territorio (cfr. fra le numerose, sentenze del Tribunale D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7 e D-2641/2017 dell'11 maggio 2017), che di conseguenza, la competenza della Germania per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data, che proseguendo nella disamina, il Tribunale rimarca che la Germania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva procedura e direttiva accoglienza), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ciò non è però palesemente il caso per quanto concerne la Germania (cfr. fra le numerose, sentenza del Tribunale E-1935/2020 del 4 maggio 2022), che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, ch'egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che in proposito, occorre ancora rammentare che una decisione definitiva di rifiuto dell'asilo e di allontanamento verso il Paese d'origine, non costituisce di per sé una violazione del principio di non-respingimento; che comunque, essendo la Germania uno Stato di diritto, si può attendere dal ricorrente che tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità tedesche qualora ritenesse di essere esposto ad un rischio di violazione del principio di non-respingimento; che ad ogni modo, egli ha riferito di voler fare ritorno in Pakistan, che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»), che con la sua impugnativa, l'insorgente allega tuttavia uno stato di salute precario; ch'egli ritiene che in assenza di maggiori esami clinici, non si disporrebbe in specie di un quadro clinico sufficientemente acclarato, ciò che determinerebbe un accertamento incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore, che orbene, quo alle succitate doglianze ricorsuali, v'è anzitutto da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sulla base degli atti medici di cui all'inserto, al momento dell'emissione della sindacata decisione risultava infatti chiaro che la situazione medica dell'insorgente non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che da un primo consulto medico tenutosi il 19 maggio 2022 emergeva che il ricorrente soffrisse di una problematica odontoiatrica, nel frattempo risolta con l'estrazione del dente interessato, che il 25 maggio 2022 l'interessato si è altresì sottoposto ad un consulto medico lamentando incubi, insonnia e affaticamento psicologico, sintomatologie che hanno condotto il medico curante a formulare la diagnosi di "Astenia di non chiara origine", e per la quale gli è stata prescritta una terapia medicamentosa a base di Relaxane 500mg e Temesta 1mg (cfr. atto SEM 17/3); che il medico curante consigliava inoltre una presa in carico psichiatrica e degli esami del sangue, che l'8 giugno 2022 il richiedente ha beneficiato di un'ulteriore visita medica (cfr. atto SEM 25/2), nell'ambito della quale il medico ha osservato "Paziente sta molto meglio. Non riferisce più insonnia. Risultati del sangue risultavano nella norma (vedi risultati Labor completi), a parte un'ipercolesterolemia non nota. Nega famigliarità per malattia cardiache. Non assume nessun farmaco"; che nel corso della medesima consultazione è stata diagnosticata al ricorrente una micosi interdigitale; che infine, il medico curante ha indicato, quale procedere: "cambio dello stile di vita, controllo del colesterolo tra tre mesi, controllo cardiologico entro 3 mesi, Pevaryl crema, Magnesium diasoral 300mg 1-0-0-0", che alla luce dei summenzionati referti, nulla permetteva di ritenere che tali problematiche non fossero state risolte o che non versassero in condizioni stabili, che su tali presupposti, il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v'erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell'emissione del sindacato provvedimento, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Germania nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio, che sul punto, neppure il richiamo alle sentenze D-1861/2019 del 26 aprile 2019 e F-3791/2019 del 31 luglio 2019 - che all'evidenza non trattano di una fattispecie apparentabile poiché concernenti l'esame di una decisione di prima istanza emessa senza tra l'altro disporre di alcuna documentazione medica - permette una diversa valutazione rispetto a quella di cui al provvedimento impugnato, che per il resto, va evidenziato come la Germania disponga notoriamente di infrastrutture mediche del tutto equiparabili a quelle elvetiche ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà proseguire - ove necessario - i trattamenti e gli accertamenti clinici supplementari, che lo stato di salute dell'insorgente non è quindi ostativo ad un trasferimento verso la Germania, che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che comunque, come detto, appartiene a quest'ultimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Germania rimane competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18), che con il provvedimento impugnato l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: