Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino algerino nato il (…), sarebbe giunto in Europa, più precisamente in B._______, nel 2006 (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. […]-7/2 e 8/2). In seguito, il 15 settembre 2023, mentre si trovava in detenzione nel car- cere di C._______, egli ha depositato una domanda d’asilo (cfr. atto SEM
n. 1/5). A.b Il 16 aprile 2024, la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato (cfr. atto SEM n. 21/11): egli ha dichiarato di essere giunto in B._______ nel 2006, dove, tramite una carta d’identità falsa, avrebbe lavorato per circa 6 o 7 mesi. Successivamente si sarebbe recato in Svizzera, dove avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno grazie alla sua falsa identità, continuando a svolgere illegalmente varie profes- sioni, principalmente nel settore della ristorazione, ciò che gli avrebbe cau- sato dei problemi con la giustizia. In seguito, nel settembre 2023, mentre si trovava in carcere a causa della mancanza di documenti, gli sarebbe stato consigliato di presentare una domanda d’asilo per tentare di regola- rizzare la propria situazione migratoria. Per quanto attiene invece ai motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, emerge che l’interessato nel 2005 avrebbe denunciato dei fatti di corruzione in cui erano coinvolte delle autorità comunali e provinciali del proprio Paese, conseguentemente al quale sarebbe scoppiato uno scan- dalo e, nel 2006, avrebbe ricevuto delle minacce. A seguito di tale episodio, l’interessato avrebbe notato, vicino alla propria abitazione, individui a bordo di un veicolo che lo osservavano e si sarebbe sentito insicuro, decidendo quindi di espatriare nel 2006. Egli temerebbe, in caso di rientro nel proprio Paese, di dover continuare a vivere nella paura, ciò che gli potrebbe cau- sare dei disturbi di salute mentale. B. Con decisione del 22 aprile 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 26/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifu- giato, ha respinto la domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 25/8). C. Con ricorso del 26 aprile 2024 (notificato il 30 aprile 2024, cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale
D-2647/2024 Pagina 3 amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta deci- sione chiedendo, principalmente, l’annullamento della stessa, il riconosci- mento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, egli chiede che gli sia concessa l’ammissione provvisoria in Svizzera. Oltre a ciò, egli domanda la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso; la con- cessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga- mento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio; protestando poi spese e ripetibili. D. D.a Tramite decisione incidentale dell’8 maggio 2024, il Tribunale ha re- spinto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, come pure di gratuito patrocinio, e invitato lo stesso a versare, entro il 21 maggio 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. D.b Il 15 maggio 2024, il ricorrente ha provveduto al versamento di tale anticipo. E. Con decisione incidentale del 14 maggio 2024, l’autorità inferiore ha attri- buito il richiedente l’asilo al Cantone di Lucerna (cfr. atto SEM n. 28/2). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima.
E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. L’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è inoltre stato versato dal ricorrente rispettando il termine assegnatogli. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 1.5 Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fatti- specie non è stato tolto dall’autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). Si ren- dono pertanto superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in me- rito alla concessione dell’effetto sospensivo.
E. 2 Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Con l’impugnativa il ricorrente censura implicitamente la violazione del diritto federale e meglio dei disposti legali in punto al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi). In particolare, egli ha implicitamente evidenziato l’adempimento delle condizioni poste all’art. 7 LAsi circa la
D-2647/2024 Pagina 5 verosimiglianza delle sue dichiarazioni, censurando il mancato esame dei motivi di asilo enunciati all’art. 3 LAsi.
E. 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero- simile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispon- dono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla
D-2647/2024 Pagina 6 verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibi- lità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 4.3 Nel caso di specie, il Tribunale respinge le tesi ricorsuali nella misura in cui le allegazioni del ricorrente contengono, come rettamente esposto dall’autorità inferiore, numerosi indicatori d’inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono l’intera narrazione dei motivi che l’avrebbero in- dotto all’espatrio inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi.
E. 4.3.1 Nello specifico, appare, in primo luogo, che il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate. A titolo esemplificativo, giova infatti rilevare che egli ha fornito delle descrizioni generiche e prive di det- tagli personali in merito all’asserita denuncia di corruzione così come alla minaccia che avrebbe ricevuto da un funzionario (“te la farò pagare”, cfr. atto SEM n. 21/11, R54-R57) e ciò al contrario di quanto ci si attenderebbe da una persona affermante di aver vissuto simili vicissitudini. I racconti spontanei dell’interessato sono invero molto vaghi e, nonostante le possi- bilità dategli alfine di approfondire le proprie allegazioni, egli non è stato in grado di fornire dettagli precisi in merito. In particolare, l’insorgente non ha saputo circostanziare su cosa verterebbe l’allegata corruzione denunciata, né sulle modalità secondo cui egli avrebbe effettuato la denuncia (cfr. atto SEM n. 21/11, R38-R46). Aggiungasi inoltre che l’interessato non è nep- pure stato in grado di descrivere dettagliatamente l’episodio in cui sarebbe stato minacciato da un funzionario, limitandosi ad affermare, peraltro scar- namente, che si sarebbe trovato nella terrazza di un caffè e un individuo gli avrebbe detto che gliel’avrebbe fatta pagare (cfr. atto SEM n. 21/11, R54- R57).
E. 4.3.2 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito dichiarazioni sufficiente- mente concludenti. In particolare, egli si è contraddetto dichiarando, in un primo momento, che avrebbe denunciato il presidente della provincia e il comandante dell’esercito; per poi affermare, in un secondo momento e in modo contrastante, che non avrebbe conosciuto l’identità degli autori dei reati da egli denunciati (cfr. atto SEM n. 21/11, R47-R49). Raffrontato in merito a tale contraddizione, l’interessato non è stato in grado di giustificare tale discrepanza in modo convincente (cfr. atto SEM n. 21/11, R50-R51).
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E. 4.3.3 In terzo luogo, la veridicità del racconto del ricorrente può essere for- temente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. A titolo esemplificativo, risulta illogico e poco plausibile, qualora l’interessato fosse stato effettivamente perseguitato in Patria, che egli abbia atteso 17 anni prima di depositare domanda d’asilo in Svizzera. Infatti, egli stesso ha ammesso, nel corso dell’audizione approfondita sui motivi d’asilo, che avrebbe richiesto l’asilo in Svizzera allo scopo di legalizzare la propria si- tuazione migratoria, la quale sarebbe infatti irregolare da 17 anni (cfr. atto SEM n. 21/11, R70-R72).
E. 4.3.4 Neppure i mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente permettono di rendere verosimili le sue allegazioni. In particolare, il curriculum vitae dell’interessato, il contratto di lavoro concluso alla condizione sospensiva che egli riceva i necessari permessi previsti dalla legislazione svizzera e la petizione firmata da vari cittadini che proverebbe la sua integrazione in Svizzera non permettono di comprovare le asserite persecuzioni subite dall’insorgente nel proprio Paese a seguito della di lui denuncia degli atti di corruzione.
E. 4.3.5 Fatte queste premesse, da una valutazione complessiva delle alle- gazioni del ricorrente risulta che l'intera narrazione riguardante un’even- tuale persecuzione a seguito della di lui denuncia degli atti di corruzione delle autorità provinciali e comunali non possa essere ritenuta verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi. Le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficien- temente fondate, non concludenti, non plausibili e non credibili.
E. 4.4 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d’asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, come a ra- gione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Ne conse- gue che un esame dell’esistenza di motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi non risultava essere necessario.
E. 5.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed
D-2647/2024 Pagina 8 espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri- fugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30).
E. 5.3 L’insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.
E. 6.1 L’esecuzione dell’allontanamento è invece regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di prove- nienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L’applica- zione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l’esistenza di serie e con- crete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate di- sposizioni. Infine, l’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi con- cretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento esclusiva- mente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.3.2).
E. 6.2.1 Gli atti non contengono alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l’esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. Tor- tura nel proprio Paese d’origine. Ne discende che l’esecuzione dell’allon- tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).
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E. 6.2.2 Il Tribunale rileva anzitutto che in Algeria non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata che coinvolga l’in- sieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5209/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 7.3.2, D-5217/2020 del 23 novembre 2020 consid. 7.3.1). Per quanto concerne invece lo stato di salute del ricorrente, dagli atti non risulta alcun elemento che permetta di opporsi al suo allontanamento. Inol- tre, egli avrebbe concluso in Patria le scuole elementari e medie e avrebbe frequentato le superiori sino al secondo anno, oltre ad essersi formato quale apicoltore e animatore culturale e sportivo (cfr. atto SEM n. 21/11, R13-R15). Oltre a ciò, l’interessato vanterebbe varie esperienze lavorative in molteplici settori professionali, lo stesso sarebbe infatti stato segnata- mente impiegato quale sorvegliante di una scuola, imbianchino, autista- distributore e cuoco (cfr. atto SEM n. 21/11, R16-R18). Inoltre, in Patria, egli disporrebbe di una buona rete famigliare, composta dai genitori, un fratello, quattro sorelle, il cugino materno e lo zio materno (cfr. atto SEM
n. 21/11, R21-R25). L’interessato ha precisato che parlerebbe con la madre tutti i giorni, salutando pure gli altri membri della famiglia qualora presenti (cfr. atto SEM n. 21/11, R28). Ciò indica che i numerosi famigliari dell’insor- gente potranno dunque sostenerlo in caso di bisogno. Tutti questi fattori dovrebbero pertanto consentire al ricorrente di reinsediarsi nel proprio Paese senza incontrare eccessive difficoltà, anche in considerazione della sua età avanzata e della sua lunga assenza dall’Algeria. Di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere ritenuta ragionevolmente esi- gibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 6.2.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d’intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d’origine in vista dell’ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 6.3 Ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di al- lontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata.
E. 7 Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il
D-2647/2024 Pagina 10 diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che se- guono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 13 febbraio 2024.
E. 9 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2647/2024 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 15 maggio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2647/2024 Sentenza del 28 maggio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Algeria, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 22 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino algerino nato il (...), sarebbe giunto in Europa, più precisamente in B._______, nel 2006 (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-7/2 e 8/2). In seguito, il 15 settembre 2023, mentre si trovava in detenzione nel carcere di C._______, egli ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 1/5). A.b Il 16 aprile 2024, la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 21/11): egli ha dichiarato di essere giunto in B._______ nel 2006, dove, tramite una carta d'identità falsa, avrebbe lavorato per circa 6 o 7 mesi. Successivamente si sarebbe recato in Svizzera, dove avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno grazie alla sua falsa identità, continuando a svolgere illegalmente varie professioni, principalmente nel settore della ristorazione, ciò che gli avrebbe causato dei problemi con la giustizia. In seguito, nel settembre 2023, mentre si trovava in carcere a causa della mancanza di documenti, gli sarebbe stato consigliato di presentare una domanda d'asilo per tentare di regolarizzare la propria situazione migratoria. Per quanto attiene invece ai motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, emerge che l'interessato nel 2005 avrebbe denunciato dei fatti di corruzione in cui erano coinvolte delle autorità comunali e provinciali del proprio Paese, conseguentemente al quale sarebbe scoppiato uno scandalo e, nel 2006, avrebbe ricevuto delle minacce. A seguito di tale episodio, l'interessato avrebbe notato, vicino alla propria abitazione, individui a bordo di un veicolo che lo osservavano e si sarebbe sentito insicuro, decidendo quindi di espatriare nel 2006. Egli temerebbe, in caso di rientro nel proprio Paese, di dover continuare a vivere nella paura, ciò che gli potrebbe causare dei disturbi di salute mentale. B. Con decisione del 22 aprile 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 26/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 25/8). C. Con ricorso del 26 aprile 2024 (notificato il 30 aprile 2024, cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. Oltre a ciò, egli domanda la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso; la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio; protestando poi spese e ripetibili. D. D.a Tramite decisione incidentale dell'8 maggio 2024, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio, e invitato lo stesso a versare, entro il 21 maggio 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. D.b Il 15 maggio 2024, il ricorrente ha provveduto al versamento di tale anticipo. E. Con decisione incidentale del 14 maggio 2024, l'autorità inferiore ha attribuito il richiedente l'asilo al Cantone di Lucerna (cfr. atto SEM n. 28/2). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. L'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è inoltre stato versato dal ricorrente rispettando il termine assegnatogli. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 1.5 Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA). Si rendono pertanto superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell'effetto sospensivo.
2. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Con l'impugnativa il ricorrente censura implicitamente la violazione del diritto federale e meglio dei disposti legali in punto al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi). In particolare, egli ha implicitamente evidenziato l'adempimento delle condizioni poste all'art. 7 LAsi circa la verosimiglianza delle sue dichiarazioni, censurando il mancato esame dei motivi di asilo enunciati all'art. 3 LAsi. 4.2 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 4.3 Nel caso di specie, il Tribunale respinge le tesi ricorsuali nella misura in cui le allegazioni del ricorrente contengono, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono l'intera narrazione dei motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 4.3.1 Nello specifico, appare, in primo luogo, che il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate. A titolo esemplificativo, giova infatti rilevare che egli ha fornito delle descrizioni generiche e prive di dettagli personali in merito all'asserita denuncia di corruzione così come alla minaccia che avrebbe ricevuto da un funzionario ("te la farò pagare", cfr. atto SEM n. 21/11, R54-R57) e ciò al contrario di quanto ci si attenderebbe da una persona affermante di aver vissuto simili vicissitudini. I racconti spontanei dell'interessato sono invero molto vaghi e, nonostante le possibilità dategli alfine di approfondire le proprie allegazioni, egli non è stato in grado di fornire dettagli precisi in merito. In particolare, l'insorgente non ha saputo circostanziare su cosa verterebbe l'allegata corruzione denunciata, né sulle modalità secondo cui egli avrebbe effettuato la denuncia (cfr. atto SEM n. 21/11, R38-R46). Aggiungasi inoltre che l'interessato non è neppure stato in grado di descrivere dettagliatamente l'episodio in cui sarebbe stato minacciato da un funzionario, limitandosi ad affermare, peraltro scarnamente, che si sarebbe trovato nella terrazza di un caffè e un individuo gli avrebbe detto che gliel'avrebbe fatta pagare (cfr. atto SEM n. 21/11, R54-R57). 4.3.2 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito dichiarazioni sufficientemente concludenti. In particolare, egli si è contraddetto dichiarando, in un primo momento, che avrebbe denunciato il presidente della provincia e il comandante dell'esercito; per poi affermare, in un secondo momento e in modo contrastante, che non avrebbe conosciuto l'identità degli autori dei reati da egli denunciati (cfr. atto SEM n. 21/11, R47-R49). Raffrontato in merito a tale contraddizione, l'interessato non è stato in grado di giustificare tale discrepanza in modo convincente (cfr. atto SEM n. 21/11, R50-R51). 4.3.3 In terzo luogo, la veridicità del racconto del ricorrente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. A titolo esemplificativo, risulta illogico e poco plausibile, qualora l'interessato fosse stato effettivamente perseguitato in Patria, che egli abbia atteso 17 anni prima di depositare domanda d'asilo in Svizzera. Infatti, egli stesso ha ammesso, nel corso dell'audizione approfondita sui motivi d'asilo, che avrebbe richiesto l'asilo in Svizzera allo scopo di legalizzare la propria situazione migratoria, la quale sarebbe infatti irregolare da 17 anni (cfr. atto SEM n. 21/11, R70-R72). 4.3.4 Neppure i mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente permettono di rendere verosimili le sue allegazioni. In particolare, il curriculum vitae dell'interessato, il contratto di lavoro concluso alla condizione sospensiva che egli riceva i necessari permessi previsti dalla legislazione svizzera e la petizione firmata da vari cittadini che proverebbe la sua integrazione in Svizzera non permettono di comprovare le asserite persecuzioni subite dall'insorgente nel proprio Paese a seguito della di lui denuncia degli atti di corruzione. 4.3.5 Fatte queste premesse, da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta che l'intera narrazione riguardante un'eventuale persecuzione a seguito della di lui denuncia degli atti di corruzione delle autorità provinciali e comunali non possa essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente fondate, non concludenti, non plausibili e non credibili. 4.4 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Ne consegue che un esame dell'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risultava essere necessario. 5. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 5.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). 5.3 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è invece regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 6.2 6.2.1 Gli atti non contengono alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura nel proprio Paese d'origine. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 6.2.2 Il Tribunale rileva anzitutto che in Algeria non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5209/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 7.3.2, D-5217/2020 del 23 novembre 2020 consid. 7.3.1). Per quanto concerne invece lo stato di salute del ricorrente, dagli atti non risulta alcun elemento che permetta di opporsi al suo allontanamento. Inoltre, egli avrebbe concluso in Patria le scuole elementari e medie e avrebbe frequentato le superiori sino al secondo anno, oltre ad essersi formato quale apicoltore e animatore culturale e sportivo (cfr. atto SEM n. 21/11, R13-R15). Oltre a ciò, l'interessato vanterebbe varie esperienze lavorative in molteplici settori professionali, lo stesso sarebbe infatti stato segnatamente impiegato quale sorvegliante di una scuola, imbianchino, autista-distributore e cuoco (cfr. atto SEM n. 21/11, R16-R18). Inoltre, in Patria, egli disporrebbe di una buona rete famigliare, composta dai genitori, un fratello, quattro sorelle, il cugino materno e lo zio materno (cfr. atto SEM n. 21/11, R21-R25). L'interessato ha precisato che parlerebbe con la madre tutti i giorni, salutando pure gli altri membri della famiglia qualora presenti (cfr. atto SEM n. 21/11, R28). Ciò indica che i numerosi famigliari dell'insorgente potranno dunque sostenerlo in caso di bisogno. Tutti questi fattori dovrebbero pertanto consentire al ricorrente di reinsediarsi nel proprio Paese senza incontrare eccessive difficoltà, anche in considerazione della sua età avanzata e della sua lunga assenza dall'Algeria. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.2.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 6.3 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.
7. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 13 febbraio 2024.
9. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 15 maggio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: