Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Non si prelevano spese processuali.
E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.
E. 4 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2481/2022 Sentenza del 13 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla signora Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 25 maggio 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) aprile 2022 (cfr. atto SEM 3/2), il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 6 maggio 2022 (cfr. atto SEM 14/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 25 maggio 2022, notificata il 27 maggio 2022 (cfr. atto SEM 23/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Austria, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 3 giugno 2022 (cfr. timbro postale sul plico raccomandato; data d'entrata: 7 giugno 2022), per mezzo del quale l'insorgente ha concluso preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo; a titolo principale egli ha postulato l'accoglimento dell'impugnativa, l'annullamento della precitata decisione e - secondo il senso - la trattazione della domanda d'asilo in Svizzera; in subordine, egli ha domandato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria; contestualmente, e con protesta di tasse e spese, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, il mezzo di prova accluso all'impugnativa, consistente in un formulario redatto in lingua straniera e datato al 19 ottobre 2021, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel colloquio Dublino il richiedente ha negato di aver depositato una domanda d'asilo in Austria e si è opposto ad un suo trasferimento in detto Paese dal momento che presso il Centro federale d'asilo risiederebbe anche suo figlio, con il quale si sarebbe ricongiunto dopo quattro anni; che inoltre, l'interessato ha riferito di soffrire sin dalla nascita di una problematica genetica all'occhio, patologia per la quale si avvarrebbe peraltro dell'aiuto del figlio; che infine, in Svizzera vivrebbero il fratello minore così come i cugini dell'insorgente, che nella querelata decisione, dopo aver constatato l'esplicita accettazione della competenza da parte dell'Austria, l'autorità inferiore ha rilevato come la presenza in Svizzera dell'asserito figlio maggiorenne fosse ininfluente ritenuto che non rientrerebbe nella nozione dell'art. 2 lett. g del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III); che oltretutto, nel caso in rassegna non vi sarebbero sufficienti elementi per ritenere l'esistenza di un rapporto di dipendenza fra padre e figlio; che proseguendo nella sua disamina, la SEM ha poi escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III che implichino l'esistenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, dell'art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento; che l'autorità di prima istanza ha inoltre negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in questo senso, andrebbe in primo luogo osservato che la relazione fra l'interessato e il supposto figlio maggiorenne non adempierebbe i criteri di cui all'art. 8 CEDU dal momento che i due si sarebbero ricongiunti in Svizzera dopo una separazione di quattro anni; che oltretutto, l'applicazione dell'art. 16 Regolamento Dublino III non sarebbe giustificata né dall'esistenza di un rapporto di dipendenza fra padre e figlio, così come neppure dallo stato di salute del richiedente, che infine, in casu non emergerebbero motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione della clausola di sovranità ex 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311); che in effetti, la problematica medica lamentata dal richiedente non sarebbe di una gravità tale da ostare al suo trasferimento; che d'altronde l'Austria disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, alla quale l'interessato avrebbe accesso in virtù del diritto comunitario; che solo la capacità di trasferimento risulterebbe decisiva e che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio gravame, l'insorgente avversa parzialmente l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento; che a suo dire, la patologia che contraddistinguerebbe il suo quadro clinico - ovverosia una retinite pigmentosa, malattia genetica degenerativa -, unitamente alle asserzioni secondo le quali egli si avvarrebbe del supporto del figlio, avrebbero dovuto condurre la SEM all'allestimento di un rapporto medico di dettaglio "F4" prima di escludere l'esistenza di motivi umanitari ex art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che in altre parole, l'insorgente rimprovera all'autorità inferiore una violazione del principio inquisitorio, che invero, il richiedente soffrirebbe di cecità ove confrontato con ambienti poco illuminati, motivo per cui necessiterebbe di assistenza quotidiana per gli spostamenti oltre che per l'espletamento di attività ordinarie, come il soddisfacimento dei bisogni corporali; che la privazione di un simile supporto comporterebbe un'importante restrizione della libertà di movimento e di autodeterminazione ai sensi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD; RS 0.109); che infine, rileva ancora l'interessato, nel caso di specie il suo interesse privato al proseguimento del soggiorno in Svizzera ai fini della determinazione della sua qualità di rifugiato dovrebbe prevalere sull'interesse pubblico al suo trasferimento in Austria, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Austria il 14 aprile 2022 (cfr. atti SEM 8/1, 9/1 e 10/2), che il ricorrente ha confermato di aver transitato in tale Paese, dove le autorità austriache gli avrebbero rilevato le impronte digitali (cfr. atto SEM 14/2), che su questi presupposti, il 6 maggio 2022, la SEM ha presentato alle autorità austriache competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 16/5), che il 18 maggio 2022 le autorità austriache hanno espressamente accettato la predetta (cfr. atto SEM 20/2), che la competenza dell'Austria è dunque di principio data, che proseguendo nella disamina, il Tribunale rimarca che l'Austria è legata alla CartaUE ed è firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva procedura e direttiva accoglienza), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che in assenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, non v'è modo in specie di sovvertire la precitata presunzione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4 e, fra le tante, sentenza del Tribunale D-1659/2022 del 22 aprile 2022 consid. 10), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga ad una norma imperativa del diritto internazionale, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato - né invero sostiene - che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che il ricorrente non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che egli nemmeno ha fornito elementi atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Austria, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva sufficienti mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente; che dagli stessi, risultava difatti in maniera chiara che il ricorrente soffrisse sin dalla nascita di retinite pigmentosa - per la quale gli sono stati prescritti degli occhiali e controlli regolari - e di alcune problematiche odontoiatriche che non hanno richiesto particolari trattamenti; che risultava altresì evidente come tale quadro anamnestico non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che va inoltre evidenziato come lo stato di salute descritto con l'impugnativa, secondo la quale il richiedente necessiterebbe del sostegno quotidiano del figlio maggiorenne, appaia del tutto infondato; che d'altronde, va rammentato come i due si siano riuniti in Svizzera dopo quattro anni di separazione; che inoltre, questionato in merito alla malattia, l'interessato non ha mai riferito di episodi di cecità, foss'anche notturna, limitandosi ad asserire che la patologia "(...) non porta alla cecità, ma peggiora con una cattiva alimentazione e con lo stress" (cfr. atto SEM 14/2 pag. 2), che così stando le cose, il quadro clinico dell'insorgente appare dunque essere stato sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7) e non risulta ostativo all'esecuzione del trasferimento, che l'Austria dispone oltretutto di un'infrastruttura sanitaria notoriamente equiparabile a quella elvetica, che inoltre, in quanto firmatario della direttiva accoglienza, tale Paese deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che il quadro clinico dell'insorgente non rappresenta quindi un ostacolo ad un trasferimento verso l'Austria, che l'insorgente non ha poi dimostrato, né invero ha eccepito, che le sue condizioni esistenziali in Austria rivestirebbero un tale grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che perdipiù, alla luce delle considerazioni che precedono ed indipendentemente dal fatto di sapere se il ricorrente possa effettivamente appellarsi alle normative invocate con l'impugnativa (carattere self-executing) - questione che può in specie rimanere inevasa - il Tribunale non ravvisa elementi atti a comprovare violazioni alla CDPD, che in conclusione, nella presente fattispecie, non vi sono indizi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale, che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, l'Austria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: