Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2298/2021 Sentenza del 3 giugno 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Algeria, rappresentato dal Signor Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 20 aprile 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 1° marzo 2021, i verbali del rilevamento dei dati personali del 18 marzo 2021 (cfr. atto SEM [...]-11/9), del colloquio personale Dublino del 24 marzo 2021 (cfr. atto SEM 16/2) e dell'audizione sui motivi secondo l'art. 29 LAsi del 12 aprile 2021 (cfr. atto 22/11), gli atti medici al dossier (cfr. atti SEM 20/2, 24/2, 32/2. 33/2), il progetto di decisione negativa del 16 aprile 2021 (cfr. atto SEM 26/6) ed il contestuale parere del rappresentante legale del 19 aprile 2021 (cfr. atto SEM 27/2), la decisione della SEM del 20 aprile 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM 30/1) con la quale detta autorità ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 17 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 maggio 2021), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo; in subordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione; in secondo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria all'insorgente; con contestuale domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della Legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino algerino di etnia araba, religione islamica e originario di B._______, ha dichiarato di essere espatriato perché non aveva diritti; che segnatamente la sua richiesta per un alloggio sarebbe stata respinta dalle autorità; che inoltre, al suo rientro al domicilio dopo il servizio di leva avrebbe appreso del decesso della madre e nessuno l'avrebbe informato; che egli avrebbe avuto problemi con la seconda moglie del padre; che egli avrebbe avuto poi problemi con i suoi famigliari anche a causa della sua relazione con la cugina paterna; che i parenti si sarebbero opposti al loro matrimonio ed avrebbero minacciato di morte l'interessato; che infine nel 2016 egli sarebbe stato cacciato di casa dal padre, avrebbe interrotto tutti i rapporti con i famigliari e si sarebbe trasferito a C._______ dove avrebbe lavorato fino al suo espatrio a fine 2020, che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha ritenuto che i motivi fatti valere dal richiedente non adempissero alle condizioni di rilevanza in materia d'asilo; che invero i problemi allegati, di natura famigliare, risalirebbero al 2016, anno in cui egli avrebbe deciso di porre fine alla sua relazione con la cugina e partire definitivamente da B._______; che da allora avrebbe interrotto i contatti con tutti i membri della famiglia ed avrebbe proseguito la sua vita a C._______ esercitando senza problemi la professione di imbianchino, sennonché gli sarebbe stata negata l'assegnazione di un alloggio; che i problemi famigliari, sarebbero quindi circoscritti all'anno 2016 e non assumerebbero un carattere tale da costituire un pregiudizio ai sensi della LAsi, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità inferiore; che nel corso del colloquio con il rappresentante legale, l'insorgente avrebbe raccontato che ella nel 2016 avrebbe scoperto di aspettare un figlio da lui e che la famiglia della ragazza l'avrebbe costretta ad abortire e le avrebbe mozzato due dita della mano per punizione; che questi ulteriori elementi non sarebbero emersi precedentemente; che l'insorgente sarebbe stato fortemente perturbato e per pudore, senso di vergogna e riservatezza gli sarebbe stato difficile affrontare tali argomenti; che la SEM non avrebbe dunque sufficientemente approfondito le circostanze della relazione con la cugina, in particolare per quanto riguarda la scoperta della stessa; che trattandosi di un tema afferente alla sfera delle relazioni sentimentali e intime sarebbe opportuno un complemento d'audizione con un team dello stesso genere del ricorrente; che il fatto che la ragazza fosse rimasta incinta nel 2016 e fosse stata costretta ad abortire dalla famiglia potesse essere vissuto come causa di forte disonore per la famiglia della giovane nel contesto socio-culturale algerino il quale potrebbe scatenare un acceso desiderio di vendicare l'onore; che tale desiderio di vendetta sarebbe tuttora attuale; che per quanto riguarda l'attualità della persecuzione l'insorgente ha dichiarato a diverse riprese che pur essendo stato ripetutamente minacciato di morte, nel 2016 non disponeva tuttavia dei mezzi economici per espatriare; che pertanto avrebbe interrotto radicalmente i rapporti con la sua intera famiglia, ha cambiato città e atteso di accumulare sufficienti risparmi per poter finanziare il viaggio; che contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, da una valutazione complessiva delle dichiarazioni del ricorrente, la sua decisione di espatriare sarebbe stata chiaramente determinata dai problemi derivati dall'intenzione di sposare la cugina paterna; che in questo senso, le difficoltà economiche e lavorative, sulle quali deve aver pesato la rottura dei rapporti familiari e col contesto sociale d'origine, parrebbero marcare la definitiva consapevolezza rispetto all'assenza di alternative all'espatrio; che in seguito, la decisione della SEM sarebbe carente per quel che riguarda il timore di subire persecuzioni future, limitandosi ad affermare che le minacce subite sarebbero legate ad avvenimenti del 2016 dando così per scontato che attualmente non potessero più comportare alcun rischio attuale, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, che, nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 194 e riferimenti citati); che, perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale; che, in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale; che quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che, a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che, oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implicano altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre innanzitutto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alla sua relazione con la cugina ed ai relativi problemi sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se questi ultimi siano rilevanti in materia d'asilo, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1); che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima; che invero, egli ha avuto la possibilità di esprimersi, gli sono state poste diverse domande sulla reazione che quello che nella fattispecie risulta rilevante è proprio la reazione dei famigliari; che di conseguenza conoscere tutti i dettagli della stessa da una parte non appare determinante e dall'altra, se l'interessato avesse ritenuto importante fornire ulteriori dettagli, avrebbe potuto farlo; che invero, a fine audizione gli è stato espressamente chiesto se avesse altro da aggiungere (cfr. atto 22/11 D82), che conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare la pertinenza dei suddetti motivi d'asilo, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio, che quand'anche si dovesse tenere conto degli ulteriori dettagli forniti dall'insorgente in sede ricorsuale, i suoi motivi d'asilo non adempiono alle condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, che segnatamente, il Tribunale ritiene che in specie i motivi addotti dall'insorgente non sono riconducibili ad uno dei motivi elencati dal precitato disposto (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche), risultando pertanto irrilevanti in materia d'asilo, che per di più, trattandosi semmai di un rischio di esposizione ad atti pregiudizievoli emananti da terzi e non da entità statali, occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accoglimento, che il ricorrente non sia in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 e DTAF 2011/51), che tuttavia, si può partire dal presupposto che le autorità algerine siano in linea di principio capaci e disposte a proteggere (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-5977/2020 del 17 marzo 2021 consid. 6.2 e relativi riferimenti), e ciò anche in contesti apparentabili a quello di cui alla presente disamina (cfr. sentenza del Tribunale D-2718/2020 del 12 giugno 2020 consid. 4.3), che in seguito, i problemi con i famigliari dovuti alla sua relazione con la cugina paterna, risalenti al 2016, non possono neppure essere messi in relazione temporale e causale con l'espatrio a fine 2020, che contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, nel caso in disamina non vi sono motivi oggettivi che permettano di spiegare un'attesa di ben cinque anni prima di espatriare, che altresì, nella fattispecie non può neppure essere considerato adempiuto il legame di causalità materiale; che invero, i problemi famigliari non risultano essere il motivo per il quale l'insorgente ha deciso di espatriare; che egli ha ricondotto la decisione di fuggire alla sua situazione economica, segnatamente alla mancanza di un alloggio e alle difficoltà lavorative; che il ricorrente ha riferito di aver valutato il suo modo di vivere nel Paese, di essersi ritrovato senza alloggio e senza una vita normale e a quel punto ha deciso di venire in Svizzera (cfr. atto SEM 22/11, D39); che alla domanda precisa sul motivo per cui proprio a fine dicembre 2020 ha lasciato il Paese il ricorrente ha risposto di sperare fino a lì di ottenere un alloggio da parte delle autorità, poi quando la sua domanda è stata rifiutata e il lavoro non c0era, ha deciso di lasciare il Paese (cfr. atto SEM 22/1, D75), che pertanto, il Tribunale ritiene che il timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni al momento dell'espatrio non era originato da cause riconducibili ai problemi famigliari, per il che essi non sono pertinenti in materia d'asilo, che infine, i problemi economici non sono rilevanti in materia d'asilo; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni, che in definitiva v'è dunque da tutelare la valutazione dell'autorità inferiore circa l'irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dall'interessato, che, per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato il ricorso non è destinato ad esito favorevole, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale l'insorgente contesta tale conclusione; che in particolare, la SEM non avrebbe tenuto speso alcuna parola in merito alle problematiche di salute, che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in primo luogo in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale, che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria; che egli è giovane, alfabetizzato e può vantare esperienza lavorativa, che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non si osservano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che l'attuale situazione dal punto di vista sanitario non è ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-1043/2020 del 19 maggio 2020 consid. 9.5 e relativi riferimenti), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la decisione impugnata confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: