Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocino sono respinte.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere : Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocino sono respinte.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere : Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2267/2017 Sentenza dell'8 maggio 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger,cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), aliasA._______, nato il (...), Eritrea, aliasA._______, nato il (...), Stato sconosciuto, patrocinato dalla Sig.ra Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 17 marzo 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 28 aprile 2011, i verbali d'audizione del 31 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 10 giugno 2013 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 26 giugno 2015, poi annullata dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con sentenza su ricorso del 14 gennaio 2016, nonché la successiva riattivazione della procedura d'asilo facente seguito alla ritrasmissione degli atti di causa alla SEM da parte del Tribunale, la susseguente decisione della SEM del 17 marzo 2017, notificata al richiedente il 20 marzo 2017, con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, ritenendo però non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea, con conseguente ammissione provvisoria dell'interessato, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 19 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 aprile 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione della SEM del 17 marzo 2017 ed il riconoscimento dell'asilo - subordinatamente della qualità di rifugiato giusta l'art. 54 LAsi; contestualmente ha presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 17 marzo 2017, e non avendo in specie l'interessato censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo, che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato essere nato ad Addis Abeba (Etiopia) da genitori eritrei e di essere poi stato deportato in Eritrea assieme alla famiglia a cavallo tra i 1999 ed il 2000 (cfr. verbale 1, pag. 1 e segg.), che avrebbe poi vissuto nel paese d'origine per circa cinque mesi, per poi recarsi dapprima in Sudan e fare poi ritorno in Etiopia alcuni mesi dopo, stabilendovisi nuovamente sino al 2011 (cfr. verbale 1, pag. 2), che sentito a proposito dei motivi della sua domanda, il richiedente ha unicamente fatto valere alcune problematiche intercorse durante il suo soggiorno in Etiopia ed in particolare degli arresti e delle persecuzioni subite a causa di uno scontro con una persona di cittadinanza etiope alla quale egli avrebbe dapprima affidato ed in seguito reclamato i propri beni famigliari (cfr. verbale 2, pag. 7 e segg.), che nella decisione querelata, la SEM ha ritenuto che non essendosi tali avvenimenti i prodotti nel paese d'origine, non vi fosse modo di accordare al richiedente la protezione della Svizzera, che in tale sede l'autorità di prima istanza, alla luce della verosimile cittadinanza eritrea dell'interessato, ha ugualmente esaminato se quest'ultimo rischiasse o meno di essere esposto a misure rilevanti in materia d'asilo per il rifiuto di prestare servizio militare o a causa dell'asserito espatrio illegale verso il Sudan, avvenuto nel 2000, giungendo a conclusione che egli non avrebbe a temere trattamenti configuranti una violazione dell'art. 3 Lasi in caso di rimpatrio, che nel ricorso, l'insorgente invoca un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché una violazione del diritto federale; che in particolare la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che il ricorrente, al momento di lasciare l'eritrea nel 2000, avrebbe avuto solo 11 anni, per il che le autorità eritree non avrebbero avuto alcun interesse a prenderlo di mira; che conseguentemente occorrerebbe ora esaminare se al momento attuale, considerata la sua età e la sua condizione fisica, egli sia suscettibile di essere perseguito dalle autorità militari eritree, che egli richiama a tal proposito alcuni estratti di rapporti internazionali secondo il cui tenore le autorità eritree procederebbero all'arruolamento forzato dei giovani adulti e delle persone non aventi raggiunto i 50 anni di età, in particolare nell'ambito di alcuni rastrellamenti detti "Giffas" i quali sfocerebbero regolarmente in delle esecuzioni; che pertanto, essendo il ricorrente in età di leva, egli rischierebbe senz'altro vittima di tali "Giffas", che infine l'insorgente si appella ad una violazione del principio di non discriminazione e della parità di trattamento, essendosi nel frattempo inasprita la prassi a seguito dell'adozione della sentenza del TribunaleD-7898/2015 del 30 gennaio 2017 allorché la domanda d'asilo da lui depositata farebbe data al 2011 e se fosse stata tempestivamente trattata avrebbe ricevuto molto probabilmente una risposta favorevole, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che non sono invece rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (l'art. 3 cpv. 3 LAsi); che è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). che anzitutto, dovendosi la qualità di rifugiato esaminare relativamente al paese d'origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), occorre confermare le considerazioni dell'autorità di prime cure circa l'irrilevanza manifesta di quanto adotto relativamente agli accadimenti svoltisi in Etiopia, che per il resto si rilevi in primo luogo come la giurisprudenza abbia già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine; che conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; che in altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5); che pertanto, una sanzione per renitenza o diserzione costituisce una persecuzione rilevante in materia d'asilo qualora essa risulti, per uno dei motivi ai sensi dell'art. 3 LAsi, discriminante (malus relativo) oppure in se sproporzionatamente elevata (malus assoluto) (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9), che il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari; che detto contatto è presunto se la diserzione è avvenuta durante il servizio attivo; che decisivo deve inoltre essere considerato qualsivoglia contatto con le autorità da cui emerge una volontà di reclutamento della persona; che ciononostante, il contatto deve essere reale e concreto; che non è sufficiente invece, il timore di essere - esclusivamente a causa dell'età idonea al servizio di leva - reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 29), che nel caso in esame non vi sono evidenze agli atti che permettano di concludere quanto all'esistenza di un pregresso contatto del ricorrente con le autorità militari; che l'insorgente si è infatti limitato ad invocare il timore di essere reclutato sulla sola base della sua età idonea al servizio di leva, che pertanto si può escludere il caratterizzarsi in specie di un fondato timore per il ricorrente di essere esposto in caso di rientro in patria a trattamenti che comportino seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi a causa di renitenza o diserzione, che in una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, che dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale, che un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1), che nel presente caso, fermo considerato anche che il ricorrente ha lasciato il paese ancora giovanissimo, non vi sono elementi che lascino presupporre l'esistenza di un tale rischio accresciuto di subire una sanzione rilevante ai sensi dell'asilo in caso di rientro in patria, che infine, quo all'invocata violazione del principio di non discriminazione e della parità di trattamento, occorre richiamare il precetto giurisprudenziale fondamentale secondo cui il Tribunale, così come l'autorità di prima istanza, al fine di apprezzare se il timore di subire delle persecuzioni sia fondato o meno tiene conto della situazione prevalente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5, DTAF 2010/57 consid. 2.6 e DTAF 2009/29 consid. 5.1), che alla luce di ciò, il ricorrente non può dunque in alcun modo prevalersi di una disparità di trattamento o di una violazione del principio di non discriminazione nei confronti di decisioni riguardanti cittadini eritrei antecedenti alla modifica della prassi giurisprudenziale citata (cfr. censura analoga nella recente sentenza del Tribunale D-7747/2016 del 5 aprile 2017), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria e conseguentemente anche quella volta alla concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a LAsi, sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocino sono respinte.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere : Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: