Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2021 (cfr. atto SEM n. [...]-3/2), dopo essere stato fermato dalle guardie di confine elvetiche (cfr. atti SEM n. 13/2 e n. 14/15). B. Dai riscontri nella banca dati europea «EURODAC», risulta che il richiedente aveva già depositato delle domande d'asilo pregresse rispettivamente: in E._______ il (...), nei F._______ il (...), in G._______ il (...) ed in Germania il (...) (cfr. atti SEM n. 9/2, n. 10/1 e n. 13/2). C. In data (...) aprile 2021, l'interessato è stato sentito nel corso di un verbale di rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 12/7), allorché il (...) aprile 2021 si è svolto con il medesimo il colloquio personale Dublino (cfr. atto SEM n. 18/3). D. D.a L'autorità svizzera preposta, il (...), ha richiesto all'omologa autorità tedesca la ripresa in carico del richiedente l'asilo ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atti SEM n. 20/5, n. 21/1 e n. 22/1). D.b La Germania ha respinto la suddetta richiesta il (...) (cfr. atto SEM n. 26/2). D.c Con domanda datata (...), l'autorità elvetica competente, ha richiesto all'omologa autorità tedesca, il riesame ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ([GU] L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE), del loro rifiuto; sollecitando nuovamente quest'ultima a riprendere in carico l'interessato (cfr. atti SEM n. 27/2, n. 28/1 e n. 29/1). D.d Il (...), l'autorità tedesca ha accettato la ripresa in carico del medesimo (cfr. atto SEM n. 31/3). E. Per il tramite della decisione del 4 maggio 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 45/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il suo allontanamento (recte: il trasferimento) verso la Germania, nonché l'esecuzione della predetta misura, disponendo inoltre che un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. F. Con ricorso datato 12 maggio 2021 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha avversato il succitato provvedimento dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo supercautelare, alla sospensione dell'esecuzione del trasferimento; e nel merito a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Altresì, ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 3 Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Inoltre il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 5 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che la SEM abbia accertato in modo incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti per l'esame della sua domanda d'asilo. Difatti l'autorità resistente non parrebbe aver svolto un accertamento esaustivo né in relazione al ritorno in Ucraina del richiedente l'asilo, come neppure in rapporto al "permesso" rilasciato al ricorrente dai F._______ - il quale sarebbe tuttavia stato centrale per la richiesta di riesame da parte della Svizzera alla Germania. Da ultimo, anche rispetto all'esame delle allegazioni del ricorrente circa i maltrattamenti che egli avrebbe subito in Germania, l'istruzione del caso di specie apparirebbe incompleta. Così facendo, l'autorità inferiore avrebbe violato di convesso il diritto di essere sentito dell'insorgente, il suo obbligo di motivazione ed il principio inquisitorio.
E. 5.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.).
E. 5.2 Dal canto suo l'obbligo di motivazione di una decisione, discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l'autorità è tenuta a riportare i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1). L'autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può, al contrario, limitarsi alle questioni decisive (cfr.DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.).
E. 5.3 Nel caso in parola, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Germania il (...) (cfr. atti SEM n. 9/2, n. 10/1 e n. 13/2); evenienza che è pure stata confermata dall'interessato durante il colloquio Dublino, aggiungendo di aver ricevuto una risposta negativa da parte della Germania alla sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 18/3). Sulla base di tali circostanze, l'autorità resistente ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 20/5). Dopo un primo rifiuto da parte della Germania (cfr. atto SEM n. 26/2), ed una richiesta di riesame svizzera (cfr. atti SEM n. 27/2, n. 28/1 e n. 29/1), l'autorità tedesca competente ha accettato la ripresa in carico del ricorrente in data (...) (cfr. atto SEM n. 31/3), nel pieno rispetto dei termini regolamentari. Di conseguenza la competenza della Germania risulta di principio essere data nella fattispecie. Contrariamente a quanto affermato nel suo gravame dall'insorgente, sulla base dei succitati elementi, non occorreva che l'autorità inferiore intraprendesse ulteriori accertamenti per appurare se il ritorno in Ucraina per il periodo dal (...) al (...) sia stato reso credibile dall'insorgente. Egli, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 6.6), non ha apportato alcun elemento di qualsivoglia consistenza per provare i suoi asserti. La sola evenienza che egli abbia ricevuto un certificato d'identità per richiedenti l'asilo da parte dei F._______ valido dal (...) al (...) (cfr. atto SEM n. 14/15), non fa cessare la competenza della Germania come verrà esplicato anche dappresso (cfr. infra consid. 6.6-6.7). Per il resto, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo gravame, lo stesso risulta essere un documento che è contenuto agli atti all'inserto, ed è citato nel rapporto del (...) delle (...), le quali lo hanno regolarmente messo in sicurezza come disposto dall'art. 10 cpv. 2 LAsi (cfr. atto SEM n. 14/15). Inoltre, si tratta di un documento di cui il richiedente ne risulta essere perfettamente a conoscenza (cfr. atto SEM n. 12/7, p.to 4.07, pag. 5), avendo peraltro espressamente rinunciato con la relativa sottoscrizione allo stesso (cfr. atto SEM n. 14/15). Le sue allegazioni ricorsuali contrarie, tese ad avere delle informazioni circa la tipologia, la durata e la validità del medesimo, risultano quindi essere del tutto pretestuose. Peraltro, se il rappresentante legale dell'insorgente avesse voluto conoscerne la natura, avrebbe potuto agevolmente presentare una domanda di consultazione in tal senso all'autorità inferiore, ciò che risulta essere totalmente assente, e questo anche in fase ricorsuale. Del resto tale documento non è stato posto a fondamento della domanda di riesame della Svizzera alla Germania, ma quale elemento indiziario supplementare a sostegno del fatto che l'insorgente non abbia lasciato l'Europa, come da egli invece asserito, alla volta dell'Ucraina. In tal senso, non occorreva che la SEM, che ha invece fatto menzione in modo chiaro e sufficientemente completo alla domanda di riesame ed all'accettazione della Germania nella decisione avversata, come pure alla domanda di ammissione del (...) ed al rifiuto della predetta richiesta da parte tedesca (cfr. p.to I/4-7, pag. 2 della decisione impugnata), citasse pure il suddetto documento rilasciato dai F._______ all'insorgente. Su tale punto, le restanti censure del ricorrente appaiono in realtà contestare l'apprezzamento che l'autorità inferiore ha adempiuto per determinare la competenza per l'esame della sua domanda d'asilo. Prova ne è, che nel suo gravame, egli lamenta che conformemente all'art. 19 par. 1 Regolamento Dublino III, la responsabilità di tale esame ricadrebbe sui F._______, e non sulla Germania, visto il permesso rilasciato dalle autorità (...). Tali argomenti dell'insorgente, devono quindi essere esaminati nel merito, e le sue censure formali del resto infondate, come verrà considerato di seguito, respinte.
E. 5.4 Da ultimo, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l'autorità inferiore ha preso in conto e discusso nella sua decisione - seppure brevemente - i supposti maltrattamenti che l'insorgente avrebbe subito in Germania, in modo sufficientemente circostanziato e dettagliato (cfr. p.to II, pag. 5). Asseriti maltrattamenti sui quali l'interessato si era inoltre potuto esprimere diffusamente nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 18/3). Il ricorrente ha peraltro potuto impugnare con piena conoscenza di causa il provvedimento avversato. La SEM ha quindi adempiuto al suo obbligo di motivazione così come predisposto dalla legislazione e dalla giurisprudenza in materia (cfr. supra consid. 5.2), nonché non si ravvisa sul punto alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per la causa ex art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi - e di convesso quindi pure di una violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore - o ancora di qualsivoglia violazione del suo diritto di essere sentito.
E. 5.5 Alla luce di quanto sopra, le censure formali, destituite di ogni fondamento, sono quindi da respingere.
E. 6.1 Ciò posto, occorre ora determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione in virtù della quale la predetta autorità non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro (cfr. art. 20 par. 1 Regolamento Dublino III). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nella presente disamina - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).
E. 6.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 6.5 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).
E. 6.6 Nel caso in narrativa, in relazione alla censura mossa dall'insorgente nel gravame circa l'incompetenza della Germania nella trattazione della sua domanda d'asilo, oltre a quanto già sopra evidenziato (cfr. supra consid. 5.3), occorre rilevare che, secondo l'art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III, gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 del medesimo Regolamento, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. c o d, che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. In proposito, si rimarca dapprima come la SEM, nella sua richiesta di ripresa in carico dell'insorgente del (...) indirizzata alle autorità tedesche, le ha informate adeguatamente ed in maniera completa e corretta riguardo sia le dichiarazioni rese dall'interessato in merito al suo supposto soggiorno in Ucraina, che circa le sue domande d'asilo - successive a quella presentata in Germania il (...) - in ordine: in G._______, nei F._______ e da ultimo in E._______ (cfr. atto SEM n. 20/5), fornendo tutte le precisioni utili del caso. Con la domanda di riesame, ha inoltre annessa anche la copia del permesso per richiedenti l'asilo, che l'interessato avrebbe ricevuto dalle autorità (...) (cfr. atti SEM n. 27/2, n. 28/1 e n. 29/1). È pertanto in completa conoscenza di causa che la Germania ha da ultimo accettato la ripresa in carico della SEM entro i termini previsti, divenendo lo Stato membro competente, non prevalendosi dell'art. 19 Regolamento Dublino III. Peraltro, lo stesso insorgente, nel corso del colloquio Dublino, ha dichiarato che in G._______ e nei F._______ non desidererebbe ritornare, in quanto tali Stati membri lo rinvierebbero in Germania (cfr. atto SEM n. 18/3), allegazioni che fanno ulteriormente propendere sul fatto che la Germania sia stata precedentemente questionata anche dai F._______ circa una ripresa in carico dell'interessato. Le mere asserzioni dell'insorgente, circa il suo supposto soggiorno in Ucraina dal (...) al (...), non sono supportate dal benché minimo elemento concreto e dettagliato, e non risultano pertanto atte a rimettere in discussione la competenza della Germania per la trattazione del suo caso. Il fatto poi che egli abbia espresso la sua volontà di rientrare nel Paese d'origine, sia iscrivendosi al programma di rientro volontario (cfr. atto SEM n. 16/1), che asserendolo nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 18/3) ed in sede ricorsuale (cfr. p.to 4, pag. 5 del ricorso), non fa cessare in alcun modo il seguito della procedura da parte dell'autorità inferiore per stabilire la competenza per la trattazione della sua domanda d'asilo. Invero, il ricorrente non ha mai dichiarato di volere ritirare quest'ultima, anzi con la presentazione del ricorso ha al contrario espresso il suo interesse al proseguimento della procedura d'asilo, in particolare ad una trattazione differente della stessa, proprio in punto alla determinazione dello Stato membro competente. Quindi, pure tale circostanza, non risulta adeguata per mutare l'apprezzamento del Tribunale circa la competenza della Germania nella trattazione del proseguo della sua procedura d'asilo. In merito, giova da ultimo rammentare che l'evenienza secondo la quale la domanda d'asilo sia stata respinta in Germania (cfr. atti SEM n. 18/3 e n. 26/2), non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale F-4436/2021 del 7 aprile 2021 consid. 3.3 e D-5996/2019 del 21 novembre 2019 con ulteriore riferimento ivi citato).
E. 6.7 Visto tutto quanto precede, la responsabilità della Germania per il trattamento della domanda d'asilo introdotta in Svizzera dal ricorrente è data.
E. 7.1 Nel caso in disamina non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). Invero, la Germania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, le sentenze del Tribunale E-2049/2021 del 6 maggio 2021 consid. 7.2, E-1219/2021 del 22 marzo 2021).
E. 7.2.1 La succitata presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
E. 7.2.2 Nella fattispecie, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, il Tribunale rileva anzitutto che all'occorrenza non risultano esservi degli elementi all'inserto che indichino che un rientro dell'interessato in Germania lo esporrebbe a dei trattamenti proibiti o sarebbe contrario segnatamente all'art. 3 CEDU. Invero, se d'un canto egli ha allegato nel corso del colloquio Dublino di aver subito da parte di (...) agenti del Centro per richiedenti l'asilo (...), ove egli alloggiava, delle percosse a causa del fatto che egli avrebbe denunciato gli agenti di sicurezza di tale Centro - che sarebbero degli ex richiedenti l'asilo provenienti dall'(...) H._______che avrebbero pregiudizi contro i cittadini ucraini e che eserciterebbero nei loro confronti della forza fisica - alle autorità federali tedesche, finendo all'ospedale per (...) giorni (cfr. atto SEM n. 18/3). D'altro canto, egli non ha apportato alcuna prova che tali evenienze siano realmente accadute, asserendo dapprima che la documentazione inerente tali fatti sarebbe stata consegnata alle autorità (...) e subito dopo al suo rappresentante legale (...) (cfr. atto SEM n. 18/3). Come inoltre osservato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, la Germania è uno Stato di diritto, che dispone di un'autorità di polizia funzionante, che è disposta ed in grado di offrire protezione. Ciò che è d'altronde pure confermato dagli stessi asserti dell'insorgente, in quanto avrebbe potuto depositare una denuncia contro gli agenti di sicurezza presso la polizia tedesca, nonché quest'ultima sarebbe intervenuta a seguito della sua segnalazione. Il fatto tuttavia che le forze di polizia siano intervenute soltanto dopo (...) mesi, quindi implicitamente a mente dell'insorgente intempestivamente, come a ragione denotato dall'autorità resistente nel provvedimento avversato, non è supportato da alcun elemento a riprova dei suoi asserti. Da ultimo, si rimarca come la veridicità delle pregresse percosse da parte della polizia tedesca, sia messa fortemente in dubbio non soltanto dall'assenza di qualsivoglia documentazione a supporto e da elementi maggiormente circostanziati circa tale evento, ma pure dal comportamento spesso irrispettoso e riottoso che il ricorrente ha tenuto anche in Svizzera sia contro gli agenti di sicurezza in vari episodi, che contro a volte anche gli stessi agenti di polizia intervenuti sul posto, che gli chiedevano soltanto, come da regolamento, di essere perquisito prima di poter accedere al Centro federale ove alloggiava, nel pieno rispetto dei diritti dell'insorgente (cfr. atti SEM n. 15/2, 23/2, 24/2, 25/2, 30/3, 35/2, 39/2, 40/4, 49/2, 50/3, 51/2, 52/2 e 58/2). Per il resto, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia da parte delle autorità tedesche. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Germania esporrebbe effettivamente l'insorgente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Ciò che peraltro il ricorrente non solleva in alcun modo nel gravame. Come neppure v'è agli atti qualsivoglia indizio, che la domanda d'asilo dell'insorgente, non sia stata trattata dalla Germania secondo una procedura giusta ed equa.
E. 7.3 Di conseguenza, visto tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8.1 Secondo l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata, in diritto interno svizzero, dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). LA SEM, nell'applicazione della precitata norma dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 8.2 Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Per di più, egli non ha fornito qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Del resto, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza.
E. 8.3 L'insorgente non appare, da un esame d'ufficio delle insorgenze di causa, soffrire inoltre di problematiche mediche tali da risultare ostative al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. atti SEM n. 18/3, 39/2, 40/4, 41/1, 42/1, 47/4, 55/2 e 56/2) e rientrante nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Ciò che tra l'altro l'insorgente non solleva nel suo gravame, e sul quale punto si può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente motivata ed esplicita in proposito (cfr. decisione SEM p.to II, pag. 4 seg.).
E. 8.4 Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale disposizione da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III.
E. 9 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso la Germania, confermata.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare, risulta essere senza oggetto.
E. 11 Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la domanda del ricorrente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, è senza oggetto.
E. 12 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale dell'insorgente è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2252/2021 Sentenza del 19 maggio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Ucraina, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 4 maggio 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2021 (cfr. atto SEM n. [...]-3/2), dopo essere stato fermato dalle guardie di confine elvetiche (cfr. atti SEM n. 13/2 e n. 14/15). B. Dai riscontri nella banca dati europea «EURODAC», risulta che il richiedente aveva già depositato delle domande d'asilo pregresse rispettivamente: in E._______ il (...), nei F._______ il (...), in G._______ il (...) ed in Germania il (...) (cfr. atti SEM n. 9/2, n. 10/1 e n. 13/2). C. In data (...) aprile 2021, l'interessato è stato sentito nel corso di un verbale di rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 12/7), allorché il (...) aprile 2021 si è svolto con il medesimo il colloquio personale Dublino (cfr. atto SEM n. 18/3). D. D.a L'autorità svizzera preposta, il (...), ha richiesto all'omologa autorità tedesca la ripresa in carico del richiedente l'asilo ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atti SEM n. 20/5, n. 21/1 e n. 22/1). D.b La Germania ha respinto la suddetta richiesta il (...) (cfr. atto SEM n. 26/2). D.c Con domanda datata (...), l'autorità elvetica competente, ha richiesto all'omologa autorità tedesca, il riesame ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ([GU] L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE), del loro rifiuto; sollecitando nuovamente quest'ultima a riprendere in carico l'interessato (cfr. atti SEM n. 27/2, n. 28/1 e n. 29/1). D.d Il (...), l'autorità tedesca ha accettato la ripresa in carico del medesimo (cfr. atto SEM n. 31/3). E. Per il tramite della decisione del 4 maggio 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 45/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il suo allontanamento (recte: il trasferimento) verso la Germania, nonché l'esecuzione della predetta misura, disponendo inoltre che un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. F. Con ricorso datato 12 maggio 2021 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha avversato il succitato provvedimento dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo supercautelare, alla sospensione dell'esecuzione del trasferimento; e nel merito a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Altresì, ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3. Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Inoltre il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
5. In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che la SEM abbia accertato in modo incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti per l'esame della sua domanda d'asilo. Difatti l'autorità resistente non parrebbe aver svolto un accertamento esaustivo né in relazione al ritorno in Ucraina del richiedente l'asilo, come neppure in rapporto al "permesso" rilasciato al ricorrente dai F._______ - il quale sarebbe tuttavia stato centrale per la richiesta di riesame da parte della Svizzera alla Germania. Da ultimo, anche rispetto all'esame delle allegazioni del ricorrente circa i maltrattamenti che egli avrebbe subito in Germania, l'istruzione del caso di specie apparirebbe incompleta. Così facendo, l'autorità inferiore avrebbe violato di convesso il diritto di essere sentito dell'insorgente, il suo obbligo di motivazione ed il principio inquisitorio. 5.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). 5.2 Dal canto suo l'obbligo di motivazione di una decisione, discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l'autorità è tenuta a riportare i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1). L'autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può, al contrario, limitarsi alle questioni decisive (cfr.DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.). 5.3 Nel caso in parola, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Germania il (...) (cfr. atti SEM n. 9/2, n. 10/1 e n. 13/2); evenienza che è pure stata confermata dall'interessato durante il colloquio Dublino, aggiungendo di aver ricevuto una risposta negativa da parte della Germania alla sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 18/3). Sulla base di tali circostanze, l'autorità resistente ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 20/5). Dopo un primo rifiuto da parte della Germania (cfr. atto SEM n. 26/2), ed una richiesta di riesame svizzera (cfr. atti SEM n. 27/2, n. 28/1 e n. 29/1), l'autorità tedesca competente ha accettato la ripresa in carico del ricorrente in data (...) (cfr. atto SEM n. 31/3), nel pieno rispetto dei termini regolamentari. Di conseguenza la competenza della Germania risulta di principio essere data nella fattispecie. Contrariamente a quanto affermato nel suo gravame dall'insorgente, sulla base dei succitati elementi, non occorreva che l'autorità inferiore intraprendesse ulteriori accertamenti per appurare se il ritorno in Ucraina per il periodo dal (...) al (...) sia stato reso credibile dall'insorgente. Egli, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 6.6), non ha apportato alcun elemento di qualsivoglia consistenza per provare i suoi asserti. La sola evenienza che egli abbia ricevuto un certificato d'identità per richiedenti l'asilo da parte dei F._______ valido dal (...) al (...) (cfr. atto SEM n. 14/15), non fa cessare la competenza della Germania come verrà esplicato anche dappresso (cfr. infra consid. 6.6-6.7). Per il resto, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo gravame, lo stesso risulta essere un documento che è contenuto agli atti all'inserto, ed è citato nel rapporto del (...) delle (...), le quali lo hanno regolarmente messo in sicurezza come disposto dall'art. 10 cpv. 2 LAsi (cfr. atto SEM n. 14/15). Inoltre, si tratta di un documento di cui il richiedente ne risulta essere perfettamente a conoscenza (cfr. atto SEM n. 12/7, p.to 4.07, pag. 5), avendo peraltro espressamente rinunciato con la relativa sottoscrizione allo stesso (cfr. atto SEM n. 14/15). Le sue allegazioni ricorsuali contrarie, tese ad avere delle informazioni circa la tipologia, la durata e la validità del medesimo, risultano quindi essere del tutto pretestuose. Peraltro, se il rappresentante legale dell'insorgente avesse voluto conoscerne la natura, avrebbe potuto agevolmente presentare una domanda di consultazione in tal senso all'autorità inferiore, ciò che risulta essere totalmente assente, e questo anche in fase ricorsuale. Del resto tale documento non è stato posto a fondamento della domanda di riesame della Svizzera alla Germania, ma quale elemento indiziario supplementare a sostegno del fatto che l'insorgente non abbia lasciato l'Europa, come da egli invece asserito, alla volta dell'Ucraina. In tal senso, non occorreva che la SEM, che ha invece fatto menzione in modo chiaro e sufficientemente completo alla domanda di riesame ed all'accettazione della Germania nella decisione avversata, come pure alla domanda di ammissione del (...) ed al rifiuto della predetta richiesta da parte tedesca (cfr. p.to I/4-7, pag. 2 della decisione impugnata), citasse pure il suddetto documento rilasciato dai F._______ all'insorgente. Su tale punto, le restanti censure del ricorrente appaiono in realtà contestare l'apprezzamento che l'autorità inferiore ha adempiuto per determinare la competenza per l'esame della sua domanda d'asilo. Prova ne è, che nel suo gravame, egli lamenta che conformemente all'art. 19 par. 1 Regolamento Dublino III, la responsabilità di tale esame ricadrebbe sui F._______, e non sulla Germania, visto il permesso rilasciato dalle autorità (...). Tali argomenti dell'insorgente, devono quindi essere esaminati nel merito, e le sue censure formali del resto infondate, come verrà considerato di seguito, respinte. 5.4 Da ultimo, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l'autorità inferiore ha preso in conto e discusso nella sua decisione - seppure brevemente - i supposti maltrattamenti che l'insorgente avrebbe subito in Germania, in modo sufficientemente circostanziato e dettagliato (cfr. p.to II, pag. 5). Asseriti maltrattamenti sui quali l'interessato si era inoltre potuto esprimere diffusamente nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 18/3). Il ricorrente ha peraltro potuto impugnare con piena conoscenza di causa il provvedimento avversato. La SEM ha quindi adempiuto al suo obbligo di motivazione così come predisposto dalla legislazione e dalla giurisprudenza in materia (cfr. supra consid. 5.2), nonché non si ravvisa sul punto alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per la causa ex art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi - e di convesso quindi pure di una violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore - o ancora di qualsivoglia violazione del suo diritto di essere sentito. 5.5 Alla luce di quanto sopra, le censure formali, destituite di ogni fondamento, sono quindi da respingere. 6. 6.1 Ciò posto, occorre ora determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione in virtù della quale la predetta autorità non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro (cfr. art. 20 par. 1 Regolamento Dublino III). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nella presente disamina - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 6.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.5 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). 6.6 Nel caso in narrativa, in relazione alla censura mossa dall'insorgente nel gravame circa l'incompetenza della Germania nella trattazione della sua domanda d'asilo, oltre a quanto già sopra evidenziato (cfr. supra consid. 5.3), occorre rilevare che, secondo l'art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III, gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 del medesimo Regolamento, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. c o d, che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. In proposito, si rimarca dapprima come la SEM, nella sua richiesta di ripresa in carico dell'insorgente del (...) indirizzata alle autorità tedesche, le ha informate adeguatamente ed in maniera completa e corretta riguardo sia le dichiarazioni rese dall'interessato in merito al suo supposto soggiorno in Ucraina, che circa le sue domande d'asilo - successive a quella presentata in Germania il (...) - in ordine: in G._______, nei F._______ e da ultimo in E._______ (cfr. atto SEM n. 20/5), fornendo tutte le precisioni utili del caso. Con la domanda di riesame, ha inoltre annessa anche la copia del permesso per richiedenti l'asilo, che l'interessato avrebbe ricevuto dalle autorità (...) (cfr. atti SEM n. 27/2, n. 28/1 e n. 29/1). È pertanto in completa conoscenza di causa che la Germania ha da ultimo accettato la ripresa in carico della SEM entro i termini previsti, divenendo lo Stato membro competente, non prevalendosi dell'art. 19 Regolamento Dublino III. Peraltro, lo stesso insorgente, nel corso del colloquio Dublino, ha dichiarato che in G._______ e nei F._______ non desidererebbe ritornare, in quanto tali Stati membri lo rinvierebbero in Germania (cfr. atto SEM n. 18/3), allegazioni che fanno ulteriormente propendere sul fatto che la Germania sia stata precedentemente questionata anche dai F._______ circa una ripresa in carico dell'interessato. Le mere asserzioni dell'insorgente, circa il suo supposto soggiorno in Ucraina dal (...) al (...), non sono supportate dal benché minimo elemento concreto e dettagliato, e non risultano pertanto atte a rimettere in discussione la competenza della Germania per la trattazione del suo caso. Il fatto poi che egli abbia espresso la sua volontà di rientrare nel Paese d'origine, sia iscrivendosi al programma di rientro volontario (cfr. atto SEM n. 16/1), che asserendolo nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 18/3) ed in sede ricorsuale (cfr. p.to 4, pag. 5 del ricorso), non fa cessare in alcun modo il seguito della procedura da parte dell'autorità inferiore per stabilire la competenza per la trattazione della sua domanda d'asilo. Invero, il ricorrente non ha mai dichiarato di volere ritirare quest'ultima, anzi con la presentazione del ricorso ha al contrario espresso il suo interesse al proseguimento della procedura d'asilo, in particolare ad una trattazione differente della stessa, proprio in punto alla determinazione dello Stato membro competente. Quindi, pure tale circostanza, non risulta adeguata per mutare l'apprezzamento del Tribunale circa la competenza della Germania nella trattazione del proseguo della sua procedura d'asilo. In merito, giova da ultimo rammentare che l'evenienza secondo la quale la domanda d'asilo sia stata respinta in Germania (cfr. atti SEM n. 18/3 e n. 26/2), non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale F-4436/2021 del 7 aprile 2021 consid. 3.3 e D-5996/2019 del 21 novembre 2019 con ulteriore riferimento ivi citato). 6.7 Visto tutto quanto precede, la responsabilità della Germania per il trattamento della domanda d'asilo introdotta in Svizzera dal ricorrente è data. 7. 7.1 Nel caso in disamina non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). Invero, la Germania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, le sentenze del Tribunale E-2049/2021 del 6 maggio 2021 consid. 7.2, E-1219/2021 del 22 marzo 2021). 7.2 7.2.1 La succitata presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 7.2.2 Nella fattispecie, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, il Tribunale rileva anzitutto che all'occorrenza non risultano esservi degli elementi all'inserto che indichino che un rientro dell'interessato in Germania lo esporrebbe a dei trattamenti proibiti o sarebbe contrario segnatamente all'art. 3 CEDU. Invero, se d'un canto egli ha allegato nel corso del colloquio Dublino di aver subito da parte di (...) agenti del Centro per richiedenti l'asilo (...), ove egli alloggiava, delle percosse a causa del fatto che egli avrebbe denunciato gli agenti di sicurezza di tale Centro - che sarebbero degli ex richiedenti l'asilo provenienti dall'(...) H._______che avrebbero pregiudizi contro i cittadini ucraini e che eserciterebbero nei loro confronti della forza fisica - alle autorità federali tedesche, finendo all'ospedale per (...) giorni (cfr. atto SEM n. 18/3). D'altro canto, egli non ha apportato alcuna prova che tali evenienze siano realmente accadute, asserendo dapprima che la documentazione inerente tali fatti sarebbe stata consegnata alle autorità (...) e subito dopo al suo rappresentante legale (...) (cfr. atto SEM n. 18/3). Come inoltre osservato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, la Germania è uno Stato di diritto, che dispone di un'autorità di polizia funzionante, che è disposta ed in grado di offrire protezione. Ciò che è d'altronde pure confermato dagli stessi asserti dell'insorgente, in quanto avrebbe potuto depositare una denuncia contro gli agenti di sicurezza presso la polizia tedesca, nonché quest'ultima sarebbe intervenuta a seguito della sua segnalazione. Il fatto tuttavia che le forze di polizia siano intervenute soltanto dopo (...) mesi, quindi implicitamente a mente dell'insorgente intempestivamente, come a ragione denotato dall'autorità resistente nel provvedimento avversato, non è supportato da alcun elemento a riprova dei suoi asserti. Da ultimo, si rimarca come la veridicità delle pregresse percosse da parte della polizia tedesca, sia messa fortemente in dubbio non soltanto dall'assenza di qualsivoglia documentazione a supporto e da elementi maggiormente circostanziati circa tale evento, ma pure dal comportamento spesso irrispettoso e riottoso che il ricorrente ha tenuto anche in Svizzera sia contro gli agenti di sicurezza in vari episodi, che contro a volte anche gli stessi agenti di polizia intervenuti sul posto, che gli chiedevano soltanto, come da regolamento, di essere perquisito prima di poter accedere al Centro federale ove alloggiava, nel pieno rispetto dei diritti dell'insorgente (cfr. atti SEM n. 15/2, 23/2, 24/2, 25/2, 30/3, 35/2, 39/2, 40/4, 49/2, 50/3, 51/2, 52/2 e 58/2). Per il resto, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia da parte delle autorità tedesche. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Germania esporrebbe effettivamente l'insorgente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Ciò che peraltro il ricorrente non solleva in alcun modo nel gravame. Come neppure v'è agli atti qualsivoglia indizio, che la domanda d'asilo dell'insorgente, non sia stata trattata dalla Germania secondo una procedura giusta ed equa. 7.3 Di conseguenza, visto tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Secondo l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata, in diritto interno svizzero, dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). LA SEM, nell'applicazione della precitata norma dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 8.2 Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Per di più, egli non ha fornito qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Del resto, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 8.3 L'insorgente non appare, da un esame d'ufficio delle insorgenze di causa, soffrire inoltre di problematiche mediche tali da risultare ostative al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. atti SEM n. 18/3, 39/2, 40/4, 41/1, 42/1, 47/4, 55/2 e 56/2) e rientrante nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Ciò che tra l'altro l'insorgente non solleva nel suo gravame, e sul quale punto si può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente motivata ed esplicita in proposito (cfr. decisione SEM p.to II, pag. 4 seg.). 8.4 Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale disposizione da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III.
9. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso la Germania, confermata.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare, risulta essere senza oggetto.
11. Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la domanda del ricorrente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, è senza oggetto.
12. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale dell'insorgente è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: