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D-2228/2012

D-2228/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-28 · Italiano CH

Revoca dell'asilo

Sachverhalt

I. A. Il (...) 2001, l'interessato - cittadino turco di etnia curda, originario di B._______, provincia di C._______ - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato siccome perseguitato dallo Stato turco. Appartenente al movimento studentesco (...), il medesimo è stato arrestato e maltrattato in seguito alla partecipazione e all'organizzazione di una manifestazione non autorizzata. B. Con decisione del 5 novembre 2002, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 della Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Di conseguenza, detto Ufficio ha concesso al medesimo l'asilo in Svizzera. II. A. Il (...) 2009, l'interessato è stato tradotto in carcere dalla Polizia a seguito della telefonata del Signor D._______, padre di E._______, il quale ha segnalato che la figlia undicenne aveva subito violenza carnale da parte dell'interessato il medesimo giorno. Il giorno seguente, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ne ha confermato il fermo. B. Con sentenza del 23 febbraio 2010, la Corte della assise criminali del Tribunale penale cantonale del Cantone Ticino (di seguito: TPC) ha dichiarato l'interessato autore colpevole di coazione sessuale e violenza carnale (art. 189 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0] e art. 190 cpv. 1 CP) per avere, il 24 giugno 2009, a Lugano, usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto una minore di anni undici a subire contro la sua volontà atti sessuali e congiunzione carnale. Egli è stato altresì ritenuto autore colpevole di atti sessuali con fanciulli per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo, compiuto sulla medesima minore atti sessuali (art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP). Pertanto, tenuto conto del sincero pentimento, il medesimo è stato condannato alla pena detentiva complessiva di anni sei. C. In data 30 settembre 2010 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (di seguito: CCRP) con sentenza cresciuta in giudicato ha, nella misura in cui ammissibile, respinto il ricorso dell'interessato contro la precitata sentenza del TPC. D. Con rapporto del 14 dicembre 2011, relativo alle richieste dell'UFM del 5 ottobre 2011, la Rappresentanza svizzera ad Ankara ha confermato che l'interessato non è schedato per motivi politici dalle autorità turche, non è ricercato né dalla polizia né dalla gendarmeria del suo Paese, non è oggetto di un divieto di passaporto e nei suoi confronti attualmente non vi è più alcun procedimento pendente. E. E.a Il 3 febbraio 2012, l'UFM ha annunciato all'interessato la propria intenzione di revocargli l'asilo e di ritirargli la qualità di rifugiato in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, in relazione con l'art. 1 sezione C (di seguito: C) n. 5 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) ed in considerazione del reato commesso, il quale rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. Detto Ufficio ha altresì invitato il medesimo a determinarsi in merito entro il 13 febbraio 2012. Con la medesima comunicazione l'UFM ha altresì reso note all'interessato le risultanze del rapporto della Rappresentanza svizzera ad Ankara (cfr. consid. D). E.b L'8 febbraio 2012, l'interessato ha osservato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che sarebbe in attesa di risposta da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino relativamente alle proprie denuncie inoltrate in data 26 settembre 2011. Ciò comporterebbe, a suo dire, che il caso penale sarebbe ancora aperto e che di conseguenza la richiesta della SPOP sulla revoca del suo statuto di rifugiato non potrebbe essere attualmente considerata da parte dell'UFM. Parallelamente, l'interessato ritiene che il proprio nome sarebbe stato comunicato dalle autorità elvetiche ai servizi segreti turchi, in relazione alle indagini sugli attentati di F._______ del (...) al (...). E.c Tramite decisione del 23 marzo 2012, notificata all'interessato il 27 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha revocato l'asilo concesso al ricorrente, nonché ne ha ritirato la sua qualità di rifugiato. Detto Ufficio ha considerato che l'interessato, essendo stato ritenuto colpevole di stupro e di atti sessuali con una minorenne, condannato a sei anni di reclusione, sentenza confermata in appello e cresciuta in giudicato, la gravità della fattispecie giustificherebbe la misura della revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi. Del resto, l'UFM ritiene che, ad oggi, sulla base dell'accertamento svolto tramite l'Ambasciata svizzera ad Ankara del 14 dicembre 2011, le circostanze che avevano condotto al riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessato avrebbero cessato di esistere. Di conseguenza, in virtù dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, in relazione con l'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, nessun elemento si opporrebbe alla revoca dell'asilo, rispettivamente al ritiro della qualità di rifugiato all'interessato. F. Il 24 aprile 2012, l'interessato ha interposto ricorso contro la succitata decisione dell'UFM. Egli, in sostanza e per quanto qui di rilievo, considera che i motivi che avrebbero spinto l'UFM alla revoca dell'asilo e del suo status di rifugiato non sarebbero da prendere in considerazione in quanto l'analisi dell'UFM verterebbe unicamente sul fatto che il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente si sarebbe basato sulla condanna di carcerazione emanata nei suoi confronti, omettendo che egli sarebbe stato anche torturato fisicamente e psicologicamente. Egli ha ribadito inoltre quanto già asserito negli scritti di cui sopra (cfr. consid. O.b.), ovvero che avrebbe il sospetto che le autorità svizzere abbiano comunicato il suo nome ai servizi segreti turchi in relazione agli attentati di F._______ del (...). Nondimeno, in relazione a questo fatto, egli ritiene che le autorità turche sarebbero in possesso di un suo visto per il Pakistan che potrebbe portarle a credere che egli abbia seguito un addestramento per terroristi in tale paese. Inoltre, l'autore del gravame ha ribadito che sarebbe conosciuto dall'anti-terrorismo turco anche a causa dell'organizzazione e delle dichiarazioni fatte durante una serata intitolata alla (...). Di conseguenza, per tutti questi motivi sarebbe per lui impossibile rientrare in Turchia. Non da ultimo, il ricorrente ha contestato il fatto di avere potuto prendere visione del rapporto della Rappresentanza svizzera ad Ankara solo in versione censurata. Infine, egli ha riaffermato (cfr. consid. O.b.) la tesi per cui a proprio modo di vedere la sentenza della CCRP del 30 settembre 2010 non sarebbe cresciuta in giudicato, essendo ancora pendenti le denunce penali sporte contro alcuni degli inquirenti che all'epoca dei fatti hanno svolto l'inchiesta a suo carico. L'autore del gravame ha allegato i seguenti documenti:

- una mappa della zona in cui è avvenuta la manifestazione disegnata dal ricorrente (doc. 1);

- lo scritto del 5 ottobre 2011 indirizzato all'allora direttore dell'UFM Alard du Bois-Reymond (doc. 2);

- la lettera del 6 febbraio 2012 indirizzata alla consigliera federale Simonetta Sommaruga (doc. 3);

- la lettera raccomandata del 6 febbraio 2012 indirizzata al Dipartimento federale di giustizia e polizia (doc. 4);

- la "richiesta di avvocato", del 6 febbraio 2012, indirizzata al Tribunale d'appello del Canton Ticino (doc. 5);

- la lettera raccomandata dell'8 febbraio 2012 indirizzato all'UFM (doc. 6);

- lo scritto del 13 febbraio 2012 indirizzato alla consigliera federale Simonetta Sommaruga (doc. 7);

- la lettera del 17 febbraio 2012 indirizzata al Ministero pubblico del Canton Ticino (doc. 8);

- la lettera raccomandata del 27 febbraio 2012 indirizzato al direttore dell'UFM Mario Gattiker (doc. 9);

- lo scritto del 6 marzo 2012 indirizzato al direttore dell'UFM Mario Gattiker (doc. 10);

- la missiva del 7 marzo 2012 indirizzata alla consigliera federale Simonetta Sommaruga (doc. 11);

- la lettera del 7 marzo 2012 indirizzata al consigliere federale Didier Burkhalter (doc. 12);

- lo scritto del 5 aprile 2012 indirizzata al consigliere federale Didier Burkhalter (doc. 13);

- la lettera raccomandata del 12 aprile 2012 indirizzata alla Corte d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 14);

- la "richiesta di avvocato di ufficio gratuito per richiesta di revisione per assoluzione", del 13 aprile 2012, indirizzata alla Corte d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 15). In conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso emanato dall'UFM il 23 marzo 2012, il riconoscimento rispettivamente la conferma del proprio statuto di rifugiato posto a beneficio dell'asilo e l'obbligo alle altre autorità a dare seguito alle proprie richieste. G. Con decisione incidentale del 27 aprile 2012, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha invitato l'autore del gravame a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detta somma. H. In data 9 maggio 2012, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. I. Il 2 luglio 2012 l'insorgente ha inoltrato una memoria complementare al ricorso, alla quale ha allegato i seguenti documenti:

- la lettera raccomandata del 22 marzo 2012 al Tribunale d'appello del Canton Ticino (doc. 16);

- la lettera raccomandata del 30 marzo 2012 indirizzata alla Corte d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 17);

- la lettera raccomandata del 16 aprile 2012 indirizzata alla giudice Giovanna Roggero-Will della Corte d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 18);

- la decisione, del 26 aprile 2012, del Giudice delegato della Corte d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 19);

- il "ricorso contro decisione di Corte d'appello e di revisione penale del Cantone Ticino del 26 aprile 2012" inoltrato al Tribunale federale in data 23 maggio 2012 (doc. 20);

- la sentenza del 19 giugno 2012 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (doc. 21). J. In data 23 dicembre 2012 ha prodotto senza richiesta un ulteriore scritto con documenti allegati relativi all'incartamento penale. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3.1 L'insorgente, impugnando la decisione dell'autorità inferiore del 23 marzo 2012, si duole avantutto di non aver potuto prendere integralmente visione degli atti pertinenti per la presente procedura, in particolare il rapporto della Rappresentanza svizzera ad Ankara. A titolo preliminare, vi è pertanto da esaminare se l'UFM, negandogli la consultazione integrale dell'atto B26/3, abbia violato il suo diritto di essere sentito.

E. 3.2 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende diverse garanzie costituzionali di natura formale, in particolare il diritto per la persona interessata di prendere visione dell'incarto, vale a dire consultare gli atti di causa (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3 e DTF 126 I 7 consid. 2b). Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, tale diritto è garantito agli artt. 26-28 PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Documenti con valore probatorio, che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione ("entscheidwesentliche Aktenstücke"), sottostanno pertanto sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA, come esposto qui di seguito. In particolare, rapporti e perizie di esperti all'interno dell'amministrazione, che vertono su elementi fattuali, sottostanno in ogni caso al diritto di consultare gli atti, eccezione fatta se si limitano ad apprezzare fatti che, di per sé, non sono contestati (cfr. DTF 115 V 297). Giusta l'art. 27 cpv. 1 PA, l'autorità può negare l'esame agli atti che soggiaciono al diritto di consultazione unicamente se un interesse pubblico o privato importante o l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga. Il rischio che comporta la divulgazione dei criteri sui quali si basa l'analisi dei documenti ed il possibile uso improprio da parte del richiedente o di terzi giustifica la rivelazione solo parziale delle informazioni figuranti negli atti richiesti (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4.c). Il cpv. 2 di detto articolo, tuttavia, statuisce che, in tali casi, il diniego di esame deve estendersi unicamente agli atti soggetti a segreto secondo il principio della proporzionalità. In altri termini, il diniego deve limitarsi allo stretto necessario ed i passaggi che non sottostanno a segreto sono da rendere adeguatamente accessibili (ad esempio occultando i passaggi nel documento per cui vige segreto, le persone di contatto, i passaggi irrilevanti, ecc.). Inoltre, il diniego di consultazione in applicazione dei cpv. 1-2 del citato articolo è da motivare (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4b; Stephan C. Brunner in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo 2008, art. 27 n. 9 e 12; Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 27 n. 38). Per quanto attiene alle memorie della parte, dei mezzi di prova da lei inoltrati e delle decisioni notificatele, invece, l'esame non può essere negato. Di conseguenza, al diritto di visionare documenti prodotti dalla parte e che questa già conosce non può essere contrapposto alcun interesse alla loro segretezza (Bernhard Waldmann/ Magnus Oeschger, op. cit., art. 27 n. 40). Inoltre, l'atto soggetto al diritto di consultazione, ma per il quale l'accesso è stato negato alla parte, può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi ed indicare prove contrarie (art. 28 PA). In altre parole, non è escluso che atti o passaggi di essi, ritenuti segreti, possano essere utilizzati ai fini della decisione, a condizione che la parte sia stata adeguatamente informata sul fatto che la decisione si basa su di essi (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 5b; Stephan C. Brunner, op. cit., art. 28 n. 2 e 5; Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, op. cit., art. 28 n. 3).

E. 3.3 Nella fattispecie, l'atto B26/3 che il ricorrente denuncia non aver potuto visionare nella sua versione integrale è stato censurato per quanto riguarda i luoghi ed i nomi propri (dei funzionari), senza nulla togliere alla sostanza ed al contenuto. Tramite il diritto di essere sentito del 3 febbraio 2012 (cfr. atto B33/3), l'UFM ha reso nota al ricorrente l'analisi dell'Ambasciata in esso contenuta, dando la possibilità al medesimo di pronunciarsi in merito. Quindi gli elementi essenziali del rapporto sono stati portati a conoscenza dell'autore del gravame. Pertanto la censura dell'insorgente è pretestuosa oltre che priva di fondamento e come tale va respinta.

E. 4 Preliminarmente si rileva che la sentenza di condanna penale di cui fa oggetto il ricorrente, i cui fatti accertati costituiscono la base del provvedimento impugnato, è ormai da tempo regolarmente cresciuta in giudicato. Il ricorrente non ha mai fatto uso dei rimedi di diritto del caso, peraltro debitamente indicatigli. Qualora l'autore del gravame avesse realmente riscontrato all'epoca violazioni procedurali in corso di istruttoria penale, avrebbe senz'altro potuto e dovuto, in quanto debitamente patrocinato, adire senza indugio la competente autorità. La censura è pertanto pretestuosa e comunque ininfluente per il presente procedimento.

E. 5.1.1 Non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta (art. 53 LAsi).

E. 5.1.2 L'Ufficio federale revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili (art. 63 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2.1 Sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano l'indegnità all'asilo giusta l'art. 53 LAsi, di norma quegli atti che corrispondono alla definizione astratta di "crimini" prevista dal codice penale (cfr. GICRA 2003 n. 11, consid. 7; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2009, n. 11.51). Giusta l'art. 9 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, nella versione antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54 799, di seguito: vCP), erano considerati crimini gli atti per i quali la legge prevedeva la reclusione. Quest'ultima era definita dall'art. 35 vCP come la più grave delle pene privative della libertà, di una durata minima di un anno e massima di venti anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste espressamente dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati come crimini i reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre anni (cpv. 2). Sono delitti i reati per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra reclusione e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non essendoci indizi per cui il legislatore abbia voluto - con la ridefinizione del concetto di "crimine" - ridefinire indirettamente anche il termine "riprensibile" utilizzato agli artt. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di rinunciare a mettere in relazione il concetto di atti riprensibili con quello di crimine di cui all'art. 10 CP. Ne deriva che sono da qualificare come atti riprensibili ai sensi dell'art. 53 LAsi quegli atti per i quali la legge prevede una pena detentiva di oltre tre anni (cfr. sentenza del Tribunale D-975/2007 del 24 marzo 2009 consid. 4.3 in fine). Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo la giurisprudenza, un'indegnità all'asilo qualificata, segnatamente la perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi, ostativo alla concessione dell'asilo. Per essere definito particolarmente riprensibile, il reato deve, in altre parole, essere comminato di una pena considerevole e caratterizzato da una certa intensità. La revoca dell'asilo a causa di "reati particolarmente riprensibili" presuppone quindi un'indegnità "qualificata". I "reati particolarmente riprensibili" devono in effetti situarsi, qualitativamente, in uno scalino superiore (« eine Stufe höher ») per rapporto agli "atti riprensibili" ai sensi dell'art. 53 LAsi. Ci si trova in presenza di reati particolarmente riprensibili quando questi ultimi sono, da un lato, passibili di pena considerevole e, dall'alto lato, caratterizzati da una certa intensità. Pertanto, al di là del criterio astratto della pena massima di cui è passibile un certo reato, si tratta di valutare le circostanze concrete di commissione dell'atto (cfr. sentenza del Tribunale E-3403/2007 del 5 marzo 2011, p. 6). Per valutare se il modo di agire dell'autore riveste l'intensità necessaria per essere qualificato di particolarmente riprensibile, è necessario prendere in considerazione il bene giuridico leso, l'ampiezza del danno, oltre che il comportamento al momento dei fatti. Secondo la giurisprudenza, l'autorità che revoca l'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi deve rispettare il principio della proporzionalità. Secondo tale principio, tra la misura restrittiva decisa dall'autorità (in casu la revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici perseguiti deve sussistere un rapporto di equilibrio: in altre parole, la misura restrittiva ordinata dall'autorità non deve risultare sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse pubblico perseguito. Se gli atti appaiono come particolarmente riprensibili, l'interesse pubblico all'applicazione della clausola di revoca è dato. Aspetti quali il tempo trascorso dai fatti, il pentimento dell'interessato o gli inconvenienti di una decisione di revoca su quest'ultimo saranno presi in considerazione al momento della ponderazione degli interessi stricto sensu (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7 e relativi riferimenti).

E. 5.2.2 Nel caso in disamina, il ricorrente è stato condannato per coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 del CP), violenza carnale (art. 190 cpv. 1 CP) e atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP) alla pena detentiva complessiva di anni sei. Trattandosi di crimini, peraltro di concorso di reati con una comminatoria massima di pena che si estende fino a quindici anni, è indubbio che il ricorrente abbia commesso degli "atti riprensibili" ai sensi dell'art. 53 LAsi. Per quanto attiene alla valutazione delle circostanze concrete di commissione dell'atto, non vi è dubbio alcuno che il modo di agire dell'autore rivesta l'intensità necessaria per essere qualificato di particolarmente riprensibile. Quanto emerge dall'incarto penale relativo ai fatti del (...) 2009 è di una "gravità inaudita". Il ricorrente, all'epoca trentunenne disoccupato, con quello che ha definito "un momento di debolezza", "un raptus" (cfr. sentenza TPC, p. 19) ha marchiato per sempre l'animo e quindi la vita della piccola E._______ - undicenne, piena di gioia di vivere, che stava trascorrendo momenti di spensieratezza giocando con l'amichetta nel giardino di casa - provocandole una sofferenza profonda ed insanabile (su questo punto cfr. sentenza TPC, pp. 13-15). "Un trauma quello causato da A._______ alla povera piccola molto difficile da superare. Verosimilmente impossibile da dimenticare" (da sentenza TPC, p. 21 i.f.). Condotta con l'inganno a recarsi nell'appartamento in cui alloggiava l'insorgente, la piccola, è rimasta per ben venti minuti in balia del medesimo, il quale, una volta tappatale la bocca, non ha esitato nel soddisfare la propria libidine (cfr. sentenza TPC, p. 21). Non si dimentichi altresì che il ricorrente conosceva la famiglia della piccola, rispettivamente la sua situazione famigliare e sociale (cfr. sentenza TPC, pp. 14-15). Ciò non gli ha comunque impedito di perseguire il suo scopo senza il minimo scrupolo.

E. 5.2.3 In virtù di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che il comportamento dell'autore del gravame rivesta, senza il ben che minimo dubbio, l'intensità sufficiente per essere qualificato di particolarmente riprensibile.

E. 5.3.1 Occorre, a questo stadio, verificare se la revoca dell'asilo costituisce nella fattispecie una misura conforme al principio della proporzionalità (cfr. sentenza del Tribunale E-3403/2007 del 5 marzo 2011, consid. 5.1; GICRA 2003 n. 11 precitata, consid. 7 p. 75; Walter Stöckli, op. cit., no 11.51, p. 541). L'interesse pubblico alla revoca dell'asilo accordato al ricorrente deve essere, conformemente al citato principio, ponderato con l'interesse privato di quest'ultimo a mantenere il proprio statuto di rifugiato. Infatti, la revoca dell'asilo conduce - a questo stadio - unicamente alla soppressione dello statuto di rifugiato e non alla soppressione della qualità di rifugiato (di cui si dirà in seguito, cfr. consid. 6), né alla soppressione dell'autorizzazione cantonale di dimora o di domicilio. Di conseguenza, la revoca dello statuto di rifugiato non comporta ancora l'allontanamento dell'interessato. Ritenuto che la qualità di rifugiato rimane per ora riconosciuta, lo straniero che si vede revocare l'asilo, anche se il suo permesso di dimora o domicilio non dovesse venir rinnovato, è a questo punto posto al beneficio di un'ammissione provvisoria in Svizzera. Pertanto, la ponderazione degli interessi, nel caso di revoca dell'asilo, deve essere fatta in altri termini rispetto a quella di mancata concessione dell'autorizzazione di soggiorno o di revoca dell'ammissione provvisoria. L'interesse pubblico che conduce ad un rifiuto o ad una revoca dell'autorizzazione di soggiorno o alla revoca dell'ammissione provvisoria si riferisce all'allontanamento della persona in questione, che non sarà più autorizzata a soggiornare in Svizzera. Nel quadro della revoca dell'asilo (come in caso di indegnità), l'interesse pubblico nel non accordare uno statuto privilegiato alla persona che si dimostra indegna è di un'altra natura. Contrariamente al riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo in applicazione dell'art. 2 LAsi è un atto di sovranità, che crea uno statuto giuridico il quale comporta per il suo beneficiario, per rapporto alla persona alla quale viene accordato lo statuto di rifugiato senza la concessione dell'asilo, un certo numero di vantaggi (cfr. Stöckli, op. cit. n° 11.34 e n° 11.47 p. 537 e 540). Vi è un interesse pubblico, in un certo senso di ordine morale o di difesa di certi valori, nel non accordare il citato statuto a delle persone che non ne sono degne a causa di un comportamento che non è compatibile con l'ordine pubblico o i valori morali che uno Stato intende rispettare e veder rispettati.

E. 5.3.2 Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una pena di sei anni, confermata dalla CCRP e, non vi è dubbio quindi che l'atto in questione violi in maniera crassa l'ordine pubblico e i valori morali che lo Stato si prefigge di difendere, tanto da poter affermare che l'interesse pubblico in questo caso prevale in maniera palese sull'interesse privato del ricorrente nel mantenere il proprio statuto privilegiato di beneficiario dell'asilo. A questo proposito si aggiunga per sovrabbondanza che, sebbene al ricorrente durante il procedimento penale sia stato in fine riconosciuto il sincero pentimento - nell'ammissione di colpa e nella cessione di parte del proprio peculio mensile alla vittima (cfr. sentenza TPC, p. 29 i.f.) -, nelle proprie memorie agli atti della presente causa, così come nel ricorso contro la decisione dell'UFM, egli non ha speso una singola parola a riguardo della sua piccola vittima o sulla consapevolezza della gravità del proprio atto. Al contrario, il medesimo attualmente sostiene di non aver commesso alcun reato, bensì di essere vittima di "un gioco per dei motivi di politica internazionale" (cfr. fra i tanti doc. 20, p. 2). Del resto, non si dimentichi comunque che, già in costanza di procedimento penale, l'insorgente "per due mesi ha tenuto testa agli inquirenti, finanche negando che E._______ fosse entrata nell'appartamento della sorella" e che "ha avuto l'audacia - lui che sapeva quel che le aveva fatto - di sostenere che "E._______ è una bugiarda"" (cfr. sentenza TPC, p. 29).

E. 5.4 In virtù di tutto quanto sopra esposto, ne discende che l'UFM ha rettamente revocato l'asilo al ricorrente.

E. 6.1 Preliminarmente, è d'uopo constatare che non vi è una base legale per il disconoscimento della qualità di rifugiato in seguito alla perpetrazione in Svizzera di un reato particolarmente riprensibile. In altri termini, per il disconoscimento della qualità di rifugiato sono determinanti i motivi previsti all'art. 1 C Conv. rifugiati, tra i quali non è ricompresa la commissione di reati particolarmente riprensibili nel Paese ospitante (cfr. GICRA 2003 n. 11, consid. 8). L'UFM ha, a questo stadio, fatto applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione con l'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati. Si tratta quindi di analizzare se l'autorità inferiore ha applicato a giusto titolo la norma in questione.

E. 6.2 Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, l'UFM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati all'art. 1 C numeri 1- 6 Conv. rifugiati. Ai sensi della predetta norma, le clausole di cessazione indicano le condizioni in cui lo statuto di rifugiato prende fine. Tali clausole sono fondate sull'assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più. Secondo il n. 5 dell'art. 1 C Conv. rifugiati, una persona, non fruisce più della protezione derivata dalla presente Convenzione, se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza. Il motivo di cessazione dell'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, tuttavia, non si applica se la persona riconosciuta come rifugiato può far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori (art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. rifugiati).

E. 6.3 Secondo la giurisprudenza sviluppata dalla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), e ripresa dal Tribunale (cfr. fra le tante GICRA 1998 n. 19), le "cessate circostanze" si riferiscono a dei cambiamenti fondamentali avvenuti nel paese d'origine del richiedente che permettano di concludere che la situazione si sia stabilizzata in maniera durevole e che il timore di persecuzioni non sia più fondato. Nel prendere qualsiasi decisione in merito all'applicazione delle clausole di cessazione sulla base delle "cessate circostanze", gli stati devono valutare attentamente la significatività dei cambiamenti nel Paese in questione, ivi compresi la situazione generale del rispetto dei diritti umani e in particolare il motivo di timore di persecuzione in questione, al fine di accertare in modo obbiettivo e verificabile che la situazione che ha giustificato il riconoscimento dello status di rifugiato non sussista più (cfr. UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale, La cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1C (5) e (6) della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati del 1951 [le clausole di "cessate circostanze"], 10 febbraio 2003 [di seguito: Linee guida UNHCR], par. 8 p. 4). Deve pertanto sussistere un cambiamento della situazione generale nello Stato che fu persecutore, quindi un cambiamento oggettivo, come un cambiamento politico radicale (GICRA 1998 n. 19, p. 171 e s.). Oltre a ciò, dei cambiamenti di ordine individuale (cambiamenti soggettivi) - segnatamente l'annullamento di un mandato di arresto o di una sentenza -, i quali permettano di concludere che il rifugiato non è più esposto a pericolo nell'ex-Stato persecutore, conducono anch'essi all'applicazione delle disposizioni in questione (cfr. GICRA 1995 n. 16 p. 159 e GICRA 1998 n.19, p. 172). In altre parole, l'annullamento di sentenze contro oppositori politici e, in maniera generale, il ripristino di protezioni e garanzie giuridiche, secondo le quali gli atti discriminatori che hanno provocato la fuga del rifugiato non si riprodurranno più, possono ugualmente entrare in linea di conto (cfr. Erika Feller/Volker Türk/ Frances Nicholson, in : La protection des réfugiés en droit international, Larcier et UNHCR ed., Bruxelles 2008, parte VIII, cifra II, p. 557 e relativi riferimenti). L'espressione "persecuzioni anteriori", dell'art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. rifugiati, significa che la persona deve essersi trovata al momento della propria fuga in una situazione di persecuzione nel senso di timore fondato di essere esposta a delle persecuzioni, situazione alla quale si legano i suoi motivi di asilo (GICRA 2000 n. 20, consid. 6 p. 194; GICRA 1996 n. 10, consid. 4b p. 79; GICRA 1995 n. 16 consid. 6c p. 163). Per "gravi motivi", vanno intesi principalmente degli avvenimenti atti a generare un trauma a lungo termine. Possono prevalersi di tali motivi i rifugiati che hanno subito persecuzioni atroci, oltre che, in maniera relativa, le persone che non sono state personalmente vittime di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ma che, a causa dei traumi subiti dai propri famigliari e degli effetti di tali traumi a lungo termine, non ci si può ragionevolmente aspettare che facciano ritorno nel paese di origine a causa di difficoltà psicologiche. Queste difficoltà si traducono in generale in stati di stress post-traumatico, stabiliti medicalmente. L'onere della prova incombe alla parte che le invoca (cfr. DTAF 2007/31, consid 5.4; GICRA 2001 n. 3, consid. 5c p. 13; GICRA 2000 n. 21, consid. 6b/aa p. 199; GICRA 2000 n. 20 consid. 6 p. 194; GICRA 1998 n. 16 consid. 4b p. 139; GICRA 1997 n. 14 consid. 6c/dd p. 121; GICRA 1996 n. 42 consid. 7e p. 371s.; GICRA 1996 n. 10 consid. 4b p. 79s.; GICRA 1995 n° 16 consid. 6d p. 166 ss.; cfr. anche Linee guida UNHCR, par. 20 p. 8).

E. 6.4 Orbene, in casu, da un lato, l'autorità inferiore ha fondato la sua decisione di mettere termine all'asilo su due motivi distinti: sulla base dell'art. 63 cpv. 2 LAsi prima e sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi poi. Questa scelta, per quanto opinabile, può nondimeno in casu restare aperta alla luce di quanto segue. Avantutto, nei casi previsti dall'art. 63 cpv. 1 LAsi la qualità di rifugiato può essere ritirata simultaneamente alla revoca dell'asilo (cfr. fra le tante sentenza del Tribunale D-3212/2006 del 19 novembre 20009). D'altro canto, la medesima autorità, nell'applicazione della norma in questione congiuntamente all'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, ha concentrato la propria analisi esclusivamente sulla situazione specifica del ricorrente ("cambiamenti soggettivi" cfr. consid. 6.3). Se è vero come è vero, che attualmente il ricorrente non è più schedato per motivi politici dalle autorità turche, né ricercato dalla polizia o dalla gendarmeria del suo Paese, né oggetto di un divieto di passaporto e nei suoi confronti non vi è più alcun procedimento pendente (la sentenza del tribunale penale di B._______ non è più valida, tra l'altro per intervenuta prescrizione), al fine di poter applicare la clausola di cessazione prevista all'art. art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati è primario ed altresì necessario stabilire che i cambiamenti avvenuti in Turchia siano tali da escludere il rischio di qualsiasi persecuzione politica futura (cfr. consid. 6.3 della presente). L'UFM ha omesso gli accertamenti in questo senso, limitandosi al solo riferimento alle risultanze del rapporto della Rappresentanza svizzera ad Ankara (cfr. consid. II D). In altre parole, per invalsa giurisprudenza, l'applicazione della norma in questione non è possibile in completa astrazione delle "cessate circostanze" dal punto di vista dei cambiamenti oggettivi nel Paese in questione, ossia tralasciando una valutazione dell'eventuale significatività dei mutamenti avvenuti - quali ad esempio la situazione generale del rispetto dei diritti umani, il rovesciamento di un regime - al fine di accertare che la situazione che ha giustificato a suo tempo il riconoscimento dello status di rifugiato non sussiste più e che ciò è da considerarsi una modifica stabile e durevole nel tempo (cfr. consid. 6.3).

E. 6.5 In considerazione di quanto precede, a mente di questo Tribunale, allo stato attuale degli atti e ritenuta l'assenza di un'analisi nell'ambito della possibilità di applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, ne discende che l'UFM ha proceduto a torto all'applicazione della suddetta norma. Di conseguenza, la decisione impugnata nella misura in cui pronuncia il ritiro della qualità di rifugiato sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b, incorre nell'annullamento.

E. 6.6 Quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per statuire sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, consid. 11 e relativo riferimento). Nella fattispecie, lo scopo ultimo dell'UFM nella decisione in oggetto sembrerebbe quello di voler destituire il ricorrente da tutto ciò che riguarda la protezione garantita dall'istituto dell'asilo, in modo che l'autorità cantonale competente abbia a decidere dell'eventuale revoca o mancato rinnovo del permesso di domicilio sulla sola base della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). A questo scopo, la stessa autorità cantonale - se date le condizioni - avrebbe altresì potuto agire, indipendentemente da una preliminare revoca dell'asilo da parte dell'UFM (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C.184/2012 del 15 dicembre 2012, consid. 4.4 e ss.). Infatti, nella citata sentenza il Tribunale federale ha constatato che sotto l'egida dell'art. 10 dell'oramai abrogata Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), l'espulsione amministrativa o giudiziaria metteva fine all'asilo senza che una procedura di revoca iniziale fosse necessaria (due vie di diritto che il legislatore aveva voluto evitare: sicché la revoca del permesso di dimora o di domicilio conduceva all'estinzione dell'asilo). Malgrado l'abrogazione della LDDS e la mancata trasposizione di una disposizione simile nella LStr, questo modo di procedere deve, secondo la massima istanza, essere possibile tutt'oggi (la revisione della LAsi in corso sarà più precisa su questo punto, cfr. Messaggio del Consiglio federale 10.052 relativo alla modifica della Legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 4035; BU 2011 S 1128; BU 2012 N 1122). Di conseguenza, l'autorità cantonale può non rinnovare o revocare un permesso di dimora o domicilio ad un rifugiato che ha ottenuto l'asilo senza che una specifica procedura preliminare di revoca dell'asilo sia necessaria; tuttavia le condizioni previste dalla legge devono essere ossequiate (cfr. art. 63, 65 LAsi e 62ss LStr). In altre parole, il termine dell'asilo (art. 64 LAsi) prevale sulla sua revoca. La misura deve altresì essere proporzionata, l'esecuzione dell'allontanamento non deve violare il principio del divieto di respingimento e l'interessato non deve essere esposto al rischio di trattamenti inumani o degradanti secondo l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) in caso di rientro nel paese d'origine.

E. 6.7 In virtù di quanto appena enunciato, il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore affinché proceda all'accertamento dei fatti determinanti (cfr. consid. 6.4) ed alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza risulta superfluo. L'UFM approfondirà semmai, per conto dell'autorità cantonale, l'eventuale analisi della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento nell'ambito della revoca, o del mancato rinnovo, del permesso C del ricorrente e relativa espulsione. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso in materia ritiro della qualità di rifugiato è accolto. Pertanto, la decisione impugnata è annullata su tale punto (n. 1 del dispositivo della decisione avversata).

E. 7 In sunto, il ricorso sul punto di questione della revoca dell'asilo è respinto. Per quanto concerne il disconoscimento della qualità di rifugiato il ricorso, per quanto ammissibile, è accolto nella misura in cui ne viene chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso.

E. 8.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 300.-, che seguono la parziale soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 9 maggio 2012 dall'insorgente, pertanto il Tribunale rifonderà CHF 300.- al medesimo.

E. 8.2 L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione designa un avvocato alla parte, che non dispone dei mezzi necessari e le cui conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo, qualora sia necessario per tutelare i suoi diritti (cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 65 cpv. 2 PA). Per quanto attiene alla richiesta di un patrocinatore formulata dall'istante (cfr. ricorso e in particolare memoria di completamento), il Tribunale osserva avantutto che ad esso compete unicamente statuire sulla richiesta di patrocinio d'ufficio relativa al procedimento amministrativo che ha condotto alla presente sentenza. In casu, sul punto di questione dell'asilo il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole e sul punto di questione della revoca della qualità di rifugiato, visto l'esito favorevole del ricorso, avendo egli stesso peraltro inoltrato il ricorso senza avvalersi del patrocinio di un avvocato, la domanda di gratuito patrocinio è priva di oggetto.

E. 8.3 In virtù di quanto appena esposto, al ricorrente non patrocinato non sono attribuite indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e ss. TS-TAF).

E. 9 Le conclusioni ricorsuali relative alle richieste inoltrate ad altre autorità - le quali, a detta del ricorrente, non avrebbero dato seguito alcuno - non possono essere evase dal Tribunale per ragioni di competenza. Di conseguenza, esse sono irricevibili.

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso, sul punto di questione del ritiro della qualità di rifugiato è accolto. Per il resto, per quanto ricevibile, è respinto.
  2. La domanda di gratuito patrocinio, per quanto ammissibile, è senza oggetto.
  3. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 9 maggio 2012. Il Tribunale rifonderà al ricorrente CHF 300.-.
  4. Non sono attribuite indennità a titolo di spese ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2228/2012 Sentenza del 28 febbraio 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Revoca dell'asilo; decisione dell'UFM del 23 marzo 2012 / N (...). Fatti: I. A. Il (...) 2001, l'interessato - cittadino turco di etnia curda, originario di B._______, provincia di C._______ - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato siccome perseguitato dallo Stato turco. Appartenente al movimento studentesco (...), il medesimo è stato arrestato e maltrattato in seguito alla partecipazione e all'organizzazione di una manifestazione non autorizzata. B. Con decisione del 5 novembre 2002, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 della Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Di conseguenza, detto Ufficio ha concesso al medesimo l'asilo in Svizzera. II. A. Il (...) 2009, l'interessato è stato tradotto in carcere dalla Polizia a seguito della telefonata del Signor D._______, padre di E._______, il quale ha segnalato che la figlia undicenne aveva subito violenza carnale da parte dell'interessato il medesimo giorno. Il giorno seguente, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ne ha confermato il fermo. B. Con sentenza del 23 febbraio 2010, la Corte della assise criminali del Tribunale penale cantonale del Cantone Ticino (di seguito: TPC) ha dichiarato l'interessato autore colpevole di coazione sessuale e violenza carnale (art. 189 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0] e art. 190 cpv. 1 CP) per avere, il 24 giugno 2009, a Lugano, usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto una minore di anni undici a subire contro la sua volontà atti sessuali e congiunzione carnale. Egli è stato altresì ritenuto autore colpevole di atti sessuali con fanciulli per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo, compiuto sulla medesima minore atti sessuali (art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP). Pertanto, tenuto conto del sincero pentimento, il medesimo è stato condannato alla pena detentiva complessiva di anni sei. C. In data 30 settembre 2010 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (di seguito: CCRP) con sentenza cresciuta in giudicato ha, nella misura in cui ammissibile, respinto il ricorso dell'interessato contro la precitata sentenza del TPC. D. Con rapporto del 14 dicembre 2011, relativo alle richieste dell'UFM del 5 ottobre 2011, la Rappresentanza svizzera ad Ankara ha confermato che l'interessato non è schedato per motivi politici dalle autorità turche, non è ricercato né dalla polizia né dalla gendarmeria del suo Paese, non è oggetto di un divieto di passaporto e nei suoi confronti attualmente non vi è più alcun procedimento pendente. E. E.a Il 3 febbraio 2012, l'UFM ha annunciato all'interessato la propria intenzione di revocargli l'asilo e di ritirargli la qualità di rifugiato in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, in relazione con l'art. 1 sezione C (di seguito: C) n. 5 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) ed in considerazione del reato commesso, il quale rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. Detto Ufficio ha altresì invitato il medesimo a determinarsi in merito entro il 13 febbraio 2012. Con la medesima comunicazione l'UFM ha altresì reso note all'interessato le risultanze del rapporto della Rappresentanza svizzera ad Ankara (cfr. consid. D). E.b L'8 febbraio 2012, l'interessato ha osservato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che sarebbe in attesa di risposta da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino relativamente alle proprie denuncie inoltrate in data 26 settembre 2011. Ciò comporterebbe, a suo dire, che il caso penale sarebbe ancora aperto e che di conseguenza la richiesta della SPOP sulla revoca del suo statuto di rifugiato non potrebbe essere attualmente considerata da parte dell'UFM. Parallelamente, l'interessato ritiene che il proprio nome sarebbe stato comunicato dalle autorità elvetiche ai servizi segreti turchi, in relazione alle indagini sugli attentati di F._______ del (...) al (...). E.c Tramite decisione del 23 marzo 2012, notificata all'interessato il 27 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha revocato l'asilo concesso al ricorrente, nonché ne ha ritirato la sua qualità di rifugiato. Detto Ufficio ha considerato che l'interessato, essendo stato ritenuto colpevole di stupro e di atti sessuali con una minorenne, condannato a sei anni di reclusione, sentenza confermata in appello e cresciuta in giudicato, la gravità della fattispecie giustificherebbe la misura della revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi. Del resto, l'UFM ritiene che, ad oggi, sulla base dell'accertamento svolto tramite l'Ambasciata svizzera ad Ankara del 14 dicembre 2011, le circostanze che avevano condotto al riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessato avrebbero cessato di esistere. Di conseguenza, in virtù dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, in relazione con l'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, nessun elemento si opporrebbe alla revoca dell'asilo, rispettivamente al ritiro della qualità di rifugiato all'interessato. F. Il 24 aprile 2012, l'interessato ha interposto ricorso contro la succitata decisione dell'UFM. Egli, in sostanza e per quanto qui di rilievo, considera che i motivi che avrebbero spinto l'UFM alla revoca dell'asilo e del suo status di rifugiato non sarebbero da prendere in considerazione in quanto l'analisi dell'UFM verterebbe unicamente sul fatto che il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente si sarebbe basato sulla condanna di carcerazione emanata nei suoi confronti, omettendo che egli sarebbe stato anche torturato fisicamente e psicologicamente. Egli ha ribadito inoltre quanto già asserito negli scritti di cui sopra (cfr. consid. O.b.), ovvero che avrebbe il sospetto che le autorità svizzere abbiano comunicato il suo nome ai servizi segreti turchi in relazione agli attentati di F._______ del (...). Nondimeno, in relazione a questo fatto, egli ritiene che le autorità turche sarebbero in possesso di un suo visto per il Pakistan che potrebbe portarle a credere che egli abbia seguito un addestramento per terroristi in tale paese. Inoltre, l'autore del gravame ha ribadito che sarebbe conosciuto dall'anti-terrorismo turco anche a causa dell'organizzazione e delle dichiarazioni fatte durante una serata intitolata alla (...). Di conseguenza, per tutti questi motivi sarebbe per lui impossibile rientrare in Turchia. Non da ultimo, il ricorrente ha contestato il fatto di avere potuto prendere visione del rapporto della Rappresentanza svizzera ad Ankara solo in versione censurata. Infine, egli ha riaffermato (cfr. consid. O.b.) la tesi per cui a proprio modo di vedere la sentenza della CCRP del 30 settembre 2010 non sarebbe cresciuta in giudicato, essendo ancora pendenti le denunce penali sporte contro alcuni degli inquirenti che all'epoca dei fatti hanno svolto l'inchiesta a suo carico. L'autore del gravame ha allegato i seguenti documenti:

- una mappa della zona in cui è avvenuta la manifestazione disegnata dal ricorrente (doc. 1);

- lo scritto del 5 ottobre 2011 indirizzato all'allora direttore dell'UFM Alard du Bois-Reymond (doc. 2);

- la lettera del 6 febbraio 2012 indirizzata alla consigliera federale Simonetta Sommaruga (doc. 3);

- la lettera raccomandata del 6 febbraio 2012 indirizzata al Dipartimento federale di giustizia e polizia (doc. 4);

- la "richiesta di avvocato", del 6 febbraio 2012, indirizzata al Tribunale d'appello del Canton Ticino (doc. 5);

- la lettera raccomandata dell'8 febbraio 2012 indirizzato all'UFM (doc. 6);

- lo scritto del 13 febbraio 2012 indirizzato alla consigliera federale Simonetta Sommaruga (doc. 7);

- la lettera del 17 febbraio 2012 indirizzata al Ministero pubblico del Canton Ticino (doc. 8);

- la lettera raccomandata del 27 febbraio 2012 indirizzato al direttore dell'UFM Mario Gattiker (doc. 9);

- lo scritto del 6 marzo 2012 indirizzato al direttore dell'UFM Mario Gattiker (doc. 10);

- la missiva del 7 marzo 2012 indirizzata alla consigliera federale Simonetta Sommaruga (doc. 11);

- la lettera del 7 marzo 2012 indirizzata al consigliere federale Didier Burkhalter (doc. 12);

- lo scritto del 5 aprile 2012 indirizzata al consigliere federale Didier Burkhalter (doc. 13);

- la lettera raccomandata del 12 aprile 2012 indirizzata alla Corte d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 14);

- la "richiesta di avvocato di ufficio gratuito per richiesta di revisione per assoluzione", del 13 aprile 2012, indirizzata alla Corte d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 15). In conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso emanato dall'UFM il 23 marzo 2012, il riconoscimento rispettivamente la conferma del proprio statuto di rifugiato posto a beneficio dell'asilo e l'obbligo alle altre autorità a dare seguito alle proprie richieste. G. Con decisione incidentale del 27 aprile 2012, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha invitato l'autore del gravame a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detta somma. H. In data 9 maggio 2012, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. I. Il 2 luglio 2012 l'insorgente ha inoltrato una memoria complementare al ricorso, alla quale ha allegato i seguenti documenti:

- la lettera raccomandata del 22 marzo 2012 al Tribunale d'appello del Canton Ticino (doc. 16);

- la lettera raccomandata del 30 marzo 2012 indirizzata alla Corte d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 17);

- la lettera raccomandata del 16 aprile 2012 indirizzata alla giudice Giovanna Roggero-Will della Corte d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 18);

- la decisione, del 26 aprile 2012, del Giudice delegato della Corte d'appello e di revisione penale del Canton Ticino (doc. 19);

- il "ricorso contro decisione di Corte d'appello e di revisione penale del Cantone Ticino del 26 aprile 2012" inoltrato al Tribunale federale in data 23 maggio 2012 (doc. 20);

- la sentenza del 19 giugno 2012 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (doc. 21). J. In data 23 dicembre 2012 ha prodotto senza richiesta un ulteriore scritto con documenti allegati relativi all'incartamento penale. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. 3.1 L'insorgente, impugnando la decisione dell'autorità inferiore del 23 marzo 2012, si duole avantutto di non aver potuto prendere integralmente visione degli atti pertinenti per la presente procedura, in particolare il rapporto della Rappresentanza svizzera ad Ankara. A titolo preliminare, vi è pertanto da esaminare se l'UFM, negandogli la consultazione integrale dell'atto B26/3, abbia violato il suo diritto di essere sentito. 3.2 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende diverse garanzie costituzionali di natura formale, in particolare il diritto per la persona interessata di prendere visione dell'incarto, vale a dire consultare gli atti di causa (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3 e DTF 126 I 7 consid. 2b). Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, tale diritto è garantito agli artt. 26-28 PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Documenti con valore probatorio, che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione ("entscheidwesentliche Aktenstücke"), sottostanno pertanto sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA, come esposto qui di seguito. In particolare, rapporti e perizie di esperti all'interno dell'amministrazione, che vertono su elementi fattuali, sottostanno in ogni caso al diritto di consultare gli atti, eccezione fatta se si limitano ad apprezzare fatti che, di per sé, non sono contestati (cfr. DTF 115 V 297). Giusta l'art. 27 cpv. 1 PA, l'autorità può negare l'esame agli atti che soggiaciono al diritto di consultazione unicamente se un interesse pubblico o privato importante o l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga. Il rischio che comporta la divulgazione dei criteri sui quali si basa l'analisi dei documenti ed il possibile uso improprio da parte del richiedente o di terzi giustifica la rivelazione solo parziale delle informazioni figuranti negli atti richiesti (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4.c). Il cpv. 2 di detto articolo, tuttavia, statuisce che, in tali casi, il diniego di esame deve estendersi unicamente agli atti soggetti a segreto secondo il principio della proporzionalità. In altri termini, il diniego deve limitarsi allo stretto necessario ed i passaggi che non sottostanno a segreto sono da rendere adeguatamente accessibili (ad esempio occultando i passaggi nel documento per cui vige segreto, le persone di contatto, i passaggi irrilevanti, ecc.). Inoltre, il diniego di consultazione in applicazione dei cpv. 1-2 del citato articolo è da motivare (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4b; Stephan C. Brunner in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo 2008, art. 27 n. 9 e 12; Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 27 n. 38). Per quanto attiene alle memorie della parte, dei mezzi di prova da lei inoltrati e delle decisioni notificatele, invece, l'esame non può essere negato. Di conseguenza, al diritto di visionare documenti prodotti dalla parte e che questa già conosce non può essere contrapposto alcun interesse alla loro segretezza (Bernhard Waldmann/ Magnus Oeschger, op. cit., art. 27 n. 40). Inoltre, l'atto soggetto al diritto di consultazione, ma per il quale l'accesso è stato negato alla parte, può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi ed indicare prove contrarie (art. 28 PA). In altre parole, non è escluso che atti o passaggi di essi, ritenuti segreti, possano essere utilizzati ai fini della decisione, a condizione che la parte sia stata adeguatamente informata sul fatto che la decisione si basa su di essi (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 5b; Stephan C. Brunner, op. cit., art. 28 n. 2 e 5; Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, op. cit., art. 28 n. 3). 3.3 Nella fattispecie, l'atto B26/3 che il ricorrente denuncia non aver potuto visionare nella sua versione integrale è stato censurato per quanto riguarda i luoghi ed i nomi propri (dei funzionari), senza nulla togliere alla sostanza ed al contenuto. Tramite il diritto di essere sentito del 3 febbraio 2012 (cfr. atto B33/3), l'UFM ha reso nota al ricorrente l'analisi dell'Ambasciata in esso contenuta, dando la possibilità al medesimo di pronunciarsi in merito. Quindi gli elementi essenziali del rapporto sono stati portati a conoscenza dell'autore del gravame. Pertanto la censura dell'insorgente è pretestuosa oltre che priva di fondamento e come tale va respinta.

4. Preliminarmente si rileva che la sentenza di condanna penale di cui fa oggetto il ricorrente, i cui fatti accertati costituiscono la base del provvedimento impugnato, è ormai da tempo regolarmente cresciuta in giudicato. Il ricorrente non ha mai fatto uso dei rimedi di diritto del caso, peraltro debitamente indicatigli. Qualora l'autore del gravame avesse realmente riscontrato all'epoca violazioni procedurali in corso di istruttoria penale, avrebbe senz'altro potuto e dovuto, in quanto debitamente patrocinato, adire senza indugio la competente autorità. La censura è pertanto pretestuosa e comunque ininfluente per il presente procedimento. 5. 5.1 5.1.1 Non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta (art. 53 LAsi). 5.1.2 L'Ufficio federale revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili (art. 63 cpv. 2 LAsi). 5.2 5.2.1 Sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano l'indegnità all'asilo giusta l'art. 53 LAsi, di norma quegli atti che corrispondono alla definizione astratta di "crimini" prevista dal codice penale (cfr. GICRA 2003 n. 11, consid. 7; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2009, n. 11.51). Giusta l'art. 9 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, nella versione antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54 799, di seguito: vCP), erano considerati crimini gli atti per i quali la legge prevedeva la reclusione. Quest'ultima era definita dall'art. 35 vCP come la più grave delle pene privative della libertà, di una durata minima di un anno e massima di venti anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste espressamente dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati come crimini i reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre anni (cpv. 2). Sono delitti i reati per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra reclusione e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non essendoci indizi per cui il legislatore abbia voluto - con la ridefinizione del concetto di "crimine" - ridefinire indirettamente anche il termine "riprensibile" utilizzato agli artt. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di rinunciare a mettere in relazione il concetto di atti riprensibili con quello di crimine di cui all'art. 10 CP. Ne deriva che sono da qualificare come atti riprensibili ai sensi dell'art. 53 LAsi quegli atti per i quali la legge prevede una pena detentiva di oltre tre anni (cfr. sentenza del Tribunale D-975/2007 del 24 marzo 2009 consid. 4.3 in fine). Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo la giurisprudenza, un'indegnità all'asilo qualificata, segnatamente la perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi, ostativo alla concessione dell'asilo. Per essere definito particolarmente riprensibile, il reato deve, in altre parole, essere comminato di una pena considerevole e caratterizzato da una certa intensità. La revoca dell'asilo a causa di "reati particolarmente riprensibili" presuppone quindi un'indegnità "qualificata". I "reati particolarmente riprensibili" devono in effetti situarsi, qualitativamente, in uno scalino superiore (« eine Stufe höher ») per rapporto agli "atti riprensibili" ai sensi dell'art. 53 LAsi. Ci si trova in presenza di reati particolarmente riprensibili quando questi ultimi sono, da un lato, passibili di pena considerevole e, dall'alto lato, caratterizzati da una certa intensità. Pertanto, al di là del criterio astratto della pena massima di cui è passibile un certo reato, si tratta di valutare le circostanze concrete di commissione dell'atto (cfr. sentenza del Tribunale E-3403/2007 del 5 marzo 2011, p. 6). Per valutare se il modo di agire dell'autore riveste l'intensità necessaria per essere qualificato di particolarmente riprensibile, è necessario prendere in considerazione il bene giuridico leso, l'ampiezza del danno, oltre che il comportamento al momento dei fatti. Secondo la giurisprudenza, l'autorità che revoca l'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi deve rispettare il principio della proporzionalità. Secondo tale principio, tra la misura restrittiva decisa dall'autorità (in casu la revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici perseguiti deve sussistere un rapporto di equilibrio: in altre parole, la misura restrittiva ordinata dall'autorità non deve risultare sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse pubblico perseguito. Se gli atti appaiono come particolarmente riprensibili, l'interesse pubblico all'applicazione della clausola di revoca è dato. Aspetti quali il tempo trascorso dai fatti, il pentimento dell'interessato o gli inconvenienti di una decisione di revoca su quest'ultimo saranno presi in considerazione al momento della ponderazione degli interessi stricto sensu (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7 e relativi riferimenti). 5.2.2 Nel caso in disamina, il ricorrente è stato condannato per coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 del CP), violenza carnale (art. 190 cpv. 1 CP) e atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP) alla pena detentiva complessiva di anni sei. Trattandosi di crimini, peraltro di concorso di reati con una comminatoria massima di pena che si estende fino a quindici anni, è indubbio che il ricorrente abbia commesso degli "atti riprensibili" ai sensi dell'art. 53 LAsi. Per quanto attiene alla valutazione delle circostanze concrete di commissione dell'atto, non vi è dubbio alcuno che il modo di agire dell'autore rivesta l'intensità necessaria per essere qualificato di particolarmente riprensibile. Quanto emerge dall'incarto penale relativo ai fatti del (...) 2009 è di una "gravità inaudita". Il ricorrente, all'epoca trentunenne disoccupato, con quello che ha definito "un momento di debolezza", "un raptus" (cfr. sentenza TPC, p. 19) ha marchiato per sempre l'animo e quindi la vita della piccola E._______ - undicenne, piena di gioia di vivere, che stava trascorrendo momenti di spensieratezza giocando con l'amichetta nel giardino di casa - provocandole una sofferenza profonda ed insanabile (su questo punto cfr. sentenza TPC, pp. 13-15). "Un trauma quello causato da A._______ alla povera piccola molto difficile da superare. Verosimilmente impossibile da dimenticare" (da sentenza TPC, p. 21 i.f.). Condotta con l'inganno a recarsi nell'appartamento in cui alloggiava l'insorgente, la piccola, è rimasta per ben venti minuti in balia del medesimo, il quale, una volta tappatale la bocca, non ha esitato nel soddisfare la propria libidine (cfr. sentenza TPC, p. 21). Non si dimentichi altresì che il ricorrente conosceva la famiglia della piccola, rispettivamente la sua situazione famigliare e sociale (cfr. sentenza TPC, pp. 14-15). Ciò non gli ha comunque impedito di perseguire il suo scopo senza il minimo scrupolo. 5.2.3 In virtù di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che il comportamento dell'autore del gravame rivesta, senza il ben che minimo dubbio, l'intensità sufficiente per essere qualificato di particolarmente riprensibile. 5.3 5.3.1 Occorre, a questo stadio, verificare se la revoca dell'asilo costituisce nella fattispecie una misura conforme al principio della proporzionalità (cfr. sentenza del Tribunale E-3403/2007 del 5 marzo 2011, consid. 5.1; GICRA 2003 n. 11 precitata, consid. 7 p. 75; Walter Stöckli, op. cit., no 11.51, p. 541). L'interesse pubblico alla revoca dell'asilo accordato al ricorrente deve essere, conformemente al citato principio, ponderato con l'interesse privato di quest'ultimo a mantenere il proprio statuto di rifugiato. Infatti, la revoca dell'asilo conduce - a questo stadio - unicamente alla soppressione dello statuto di rifugiato e non alla soppressione della qualità di rifugiato (di cui si dirà in seguito, cfr. consid. 6), né alla soppressione dell'autorizzazione cantonale di dimora o di domicilio. Di conseguenza, la revoca dello statuto di rifugiato non comporta ancora l'allontanamento dell'interessato. Ritenuto che la qualità di rifugiato rimane per ora riconosciuta, lo straniero che si vede revocare l'asilo, anche se il suo permesso di dimora o domicilio non dovesse venir rinnovato, è a questo punto posto al beneficio di un'ammissione provvisoria in Svizzera. Pertanto, la ponderazione degli interessi, nel caso di revoca dell'asilo, deve essere fatta in altri termini rispetto a quella di mancata concessione dell'autorizzazione di soggiorno o di revoca dell'ammissione provvisoria. L'interesse pubblico che conduce ad un rifiuto o ad una revoca dell'autorizzazione di soggiorno o alla revoca dell'ammissione provvisoria si riferisce all'allontanamento della persona in questione, che non sarà più autorizzata a soggiornare in Svizzera. Nel quadro della revoca dell'asilo (come in caso di indegnità), l'interesse pubblico nel non accordare uno statuto privilegiato alla persona che si dimostra indegna è di un'altra natura. Contrariamente al riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo in applicazione dell'art. 2 LAsi è un atto di sovranità, che crea uno statuto giuridico il quale comporta per il suo beneficiario, per rapporto alla persona alla quale viene accordato lo statuto di rifugiato senza la concessione dell'asilo, un certo numero di vantaggi (cfr. Stöckli, op. cit. n° 11.34 e n° 11.47 p. 537 e 540). Vi è un interesse pubblico, in un certo senso di ordine morale o di difesa di certi valori, nel non accordare il citato statuto a delle persone che non ne sono degne a causa di un comportamento che non è compatibile con l'ordine pubblico o i valori morali che uno Stato intende rispettare e veder rispettati. 5.3.2 Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una pena di sei anni, confermata dalla CCRP e, non vi è dubbio quindi che l'atto in questione violi in maniera crassa l'ordine pubblico e i valori morali che lo Stato si prefigge di difendere, tanto da poter affermare che l'interesse pubblico in questo caso prevale in maniera palese sull'interesse privato del ricorrente nel mantenere il proprio statuto privilegiato di beneficiario dell'asilo. A questo proposito si aggiunga per sovrabbondanza che, sebbene al ricorrente durante il procedimento penale sia stato in fine riconosciuto il sincero pentimento - nell'ammissione di colpa e nella cessione di parte del proprio peculio mensile alla vittima (cfr. sentenza TPC, p. 29 i.f.) -, nelle proprie memorie agli atti della presente causa, così come nel ricorso contro la decisione dell'UFM, egli non ha speso una singola parola a riguardo della sua piccola vittima o sulla consapevolezza della gravità del proprio atto. Al contrario, il medesimo attualmente sostiene di non aver commesso alcun reato, bensì di essere vittima di "un gioco per dei motivi di politica internazionale" (cfr. fra i tanti doc. 20, p. 2). Del resto, non si dimentichi comunque che, già in costanza di procedimento penale, l'insorgente "per due mesi ha tenuto testa agli inquirenti, finanche negando che E._______ fosse entrata nell'appartamento della sorella" e che "ha avuto l'audacia - lui che sapeva quel che le aveva fatto - di sostenere che "E._______ è una bugiarda"" (cfr. sentenza TPC, p. 29). 5.4 In virtù di tutto quanto sopra esposto, ne discende che l'UFM ha rettamente revocato l'asilo al ricorrente. 6. 6.1 Preliminarmente, è d'uopo constatare che non vi è una base legale per il disconoscimento della qualità di rifugiato in seguito alla perpetrazione in Svizzera di un reato particolarmente riprensibile. In altri termini, per il disconoscimento della qualità di rifugiato sono determinanti i motivi previsti all'art. 1 C Conv. rifugiati, tra i quali non è ricompresa la commissione di reati particolarmente riprensibili nel Paese ospitante (cfr. GICRA 2003 n. 11, consid. 8). L'UFM ha, a questo stadio, fatto applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione con l'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati. Si tratta quindi di analizzare se l'autorità inferiore ha applicato a giusto titolo la norma in questione. 6.2 Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, l'UFM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati all'art. 1 C numeri 1- 6 Conv. rifugiati. Ai sensi della predetta norma, le clausole di cessazione indicano le condizioni in cui lo statuto di rifugiato prende fine. Tali clausole sono fondate sull'assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più. Secondo il n. 5 dell'art. 1 C Conv. rifugiati, una persona, non fruisce più della protezione derivata dalla presente Convenzione, se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza. Il motivo di cessazione dell'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, tuttavia, non si applica se la persona riconosciuta come rifugiato può far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori (art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. rifugiati). 6.3 Secondo la giurisprudenza sviluppata dalla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), e ripresa dal Tribunale (cfr. fra le tante GICRA 1998 n. 19), le "cessate circostanze" si riferiscono a dei cambiamenti fondamentali avvenuti nel paese d'origine del richiedente che permettano di concludere che la situazione si sia stabilizzata in maniera durevole e che il timore di persecuzioni non sia più fondato. Nel prendere qualsiasi decisione in merito all'applicazione delle clausole di cessazione sulla base delle "cessate circostanze", gli stati devono valutare attentamente la significatività dei cambiamenti nel Paese in questione, ivi compresi la situazione generale del rispetto dei diritti umani e in particolare il motivo di timore di persecuzione in questione, al fine di accertare in modo obbiettivo e verificabile che la situazione che ha giustificato il riconoscimento dello status di rifugiato non sussista più (cfr. UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale, La cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1C (5) e (6) della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati del 1951 [le clausole di "cessate circostanze"], 10 febbraio 2003 [di seguito: Linee guida UNHCR], par. 8 p. 4). Deve pertanto sussistere un cambiamento della situazione generale nello Stato che fu persecutore, quindi un cambiamento oggettivo, come un cambiamento politico radicale (GICRA 1998 n. 19, p. 171 e s.). Oltre a ciò, dei cambiamenti di ordine individuale (cambiamenti soggettivi) - segnatamente l'annullamento di un mandato di arresto o di una sentenza -, i quali permettano di concludere che il rifugiato non è più esposto a pericolo nell'ex-Stato persecutore, conducono anch'essi all'applicazione delle disposizioni in questione (cfr. GICRA 1995 n. 16 p. 159 e GICRA 1998 n.19, p. 172). In altre parole, l'annullamento di sentenze contro oppositori politici e, in maniera generale, il ripristino di protezioni e garanzie giuridiche, secondo le quali gli atti discriminatori che hanno provocato la fuga del rifugiato non si riprodurranno più, possono ugualmente entrare in linea di conto (cfr. Erika Feller/Volker Türk/ Frances Nicholson, in : La protection des réfugiés en droit international, Larcier et UNHCR ed., Bruxelles 2008, parte VIII, cifra II, p. 557 e relativi riferimenti). L'espressione "persecuzioni anteriori", dell'art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv. rifugiati, significa che la persona deve essersi trovata al momento della propria fuga in una situazione di persecuzione nel senso di timore fondato di essere esposta a delle persecuzioni, situazione alla quale si legano i suoi motivi di asilo (GICRA 2000 n. 20, consid. 6 p. 194; GICRA 1996 n. 10, consid. 4b p. 79; GICRA 1995 n. 16 consid. 6c p. 163). Per "gravi motivi", vanno intesi principalmente degli avvenimenti atti a generare un trauma a lungo termine. Possono prevalersi di tali motivi i rifugiati che hanno subito persecuzioni atroci, oltre che, in maniera relativa, le persone che non sono state personalmente vittime di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ma che, a causa dei traumi subiti dai propri famigliari e degli effetti di tali traumi a lungo termine, non ci si può ragionevolmente aspettare che facciano ritorno nel paese di origine a causa di difficoltà psicologiche. Queste difficoltà si traducono in generale in stati di stress post-traumatico, stabiliti medicalmente. L'onere della prova incombe alla parte che le invoca (cfr. DTAF 2007/31, consid 5.4; GICRA 2001 n. 3, consid. 5c p. 13; GICRA 2000 n. 21, consid. 6b/aa p. 199; GICRA 2000 n. 20 consid. 6 p. 194; GICRA 1998 n. 16 consid. 4b p. 139; GICRA 1997 n. 14 consid. 6c/dd p. 121; GICRA 1996 n. 42 consid. 7e p. 371s.; GICRA 1996 n. 10 consid. 4b p. 79s.; GICRA 1995 n° 16 consid. 6d p. 166 ss.; cfr. anche Linee guida UNHCR, par. 20 p. 8). 6.4 Orbene, in casu, da un lato, l'autorità inferiore ha fondato la sua decisione di mettere termine all'asilo su due motivi distinti: sulla base dell'art. 63 cpv. 2 LAsi prima e sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi poi. Questa scelta, per quanto opinabile, può nondimeno in casu restare aperta alla luce di quanto segue. Avantutto, nei casi previsti dall'art. 63 cpv. 1 LAsi la qualità di rifugiato può essere ritirata simultaneamente alla revoca dell'asilo (cfr. fra le tante sentenza del Tribunale D-3212/2006 del 19 novembre 20009). D'altro canto, la medesima autorità, nell'applicazione della norma in questione congiuntamente all'art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, ha concentrato la propria analisi esclusivamente sulla situazione specifica del ricorrente ("cambiamenti soggettivi" cfr. consid. 6.3). Se è vero come è vero, che attualmente il ricorrente non è più schedato per motivi politici dalle autorità turche, né ricercato dalla polizia o dalla gendarmeria del suo Paese, né oggetto di un divieto di passaporto e nei suoi confronti non vi è più alcun procedimento pendente (la sentenza del tribunale penale di B._______ non è più valida, tra l'altro per intervenuta prescrizione), al fine di poter applicare la clausola di cessazione prevista all'art. art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati è primario ed altresì necessario stabilire che i cambiamenti avvenuti in Turchia siano tali da escludere il rischio di qualsiasi persecuzione politica futura (cfr. consid. 6.3 della presente). L'UFM ha omesso gli accertamenti in questo senso, limitandosi al solo riferimento alle risultanze del rapporto della Rappresentanza svizzera ad Ankara (cfr. consid. II D). In altre parole, per invalsa giurisprudenza, l'applicazione della norma in questione non è possibile in completa astrazione delle "cessate circostanze" dal punto di vista dei cambiamenti oggettivi nel Paese in questione, ossia tralasciando una valutazione dell'eventuale significatività dei mutamenti avvenuti - quali ad esempio la situazione generale del rispetto dei diritti umani, il rovesciamento di un regime - al fine di accertare che la situazione che ha giustificato a suo tempo il riconoscimento dello status di rifugiato non sussiste più e che ciò è da considerarsi una modifica stabile e durevole nel tempo (cfr. consid. 6.3). 6.5 In considerazione di quanto precede, a mente di questo Tribunale, allo stato attuale degli atti e ritenuta l'assenza di un'analisi nell'ambito della possibilità di applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione art. 1 C n. 5 Conv. rifugiati, ne discende che l'UFM ha proceduto a torto all'applicazione della suddetta norma. Di conseguenza, la decisione impugnata nella misura in cui pronuncia il ritiro della qualità di rifugiato sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b, incorre nell'annullamento. 6.6 Quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per statuire sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, consid. 11 e relativo riferimento). Nella fattispecie, lo scopo ultimo dell'UFM nella decisione in oggetto sembrerebbe quello di voler destituire il ricorrente da tutto ciò che riguarda la protezione garantita dall'istituto dell'asilo, in modo che l'autorità cantonale competente abbia a decidere dell'eventuale revoca o mancato rinnovo del permesso di domicilio sulla sola base della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). A questo scopo, la stessa autorità cantonale - se date le condizioni - avrebbe altresì potuto agire, indipendentemente da una preliminare revoca dell'asilo da parte dell'UFM (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C.184/2012 del 15 dicembre 2012, consid. 4.4 e ss.). Infatti, nella citata sentenza il Tribunale federale ha constatato che sotto l'egida dell'art. 10 dell'oramai abrogata Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), l'espulsione amministrativa o giudiziaria metteva fine all'asilo senza che una procedura di revoca iniziale fosse necessaria (due vie di diritto che il legislatore aveva voluto evitare: sicché la revoca del permesso di dimora o di domicilio conduceva all'estinzione dell'asilo). Malgrado l'abrogazione della LDDS e la mancata trasposizione di una disposizione simile nella LStr, questo modo di procedere deve, secondo la massima istanza, essere possibile tutt'oggi (la revisione della LAsi in corso sarà più precisa su questo punto, cfr. Messaggio del Consiglio federale 10.052 relativo alla modifica della Legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 4035; BU 2011 S 1128; BU 2012 N 1122). Di conseguenza, l'autorità cantonale può non rinnovare o revocare un permesso di dimora o domicilio ad un rifugiato che ha ottenuto l'asilo senza che una specifica procedura preliminare di revoca dell'asilo sia necessaria; tuttavia le condizioni previste dalla legge devono essere ossequiate (cfr. art. 63, 65 LAsi e 62ss LStr). In altre parole, il termine dell'asilo (art. 64 LAsi) prevale sulla sua revoca. La misura deve altresì essere proporzionata, l'esecuzione dell'allontanamento non deve violare il principio del divieto di respingimento e l'interessato non deve essere esposto al rischio di trattamenti inumani o degradanti secondo l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) in caso di rientro nel paese d'origine. 6.7 In virtù di quanto appena enunciato, il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore affinché proceda all'accertamento dei fatti determinanti (cfr. consid. 6.4) ed alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza risulta superfluo. L'UFM approfondirà semmai, per conto dell'autorità cantonale, l'eventuale analisi della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento nell'ambito della revoca, o del mancato rinnovo, del permesso C del ricorrente e relativa espulsione. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso in materia ritiro della qualità di rifugiato è accolto. Pertanto, la decisione impugnata è annullata su tale punto (n. 1 del dispositivo della decisione avversata).

7. In sunto, il ricorso sul punto di questione della revoca dell'asilo è respinto. Per quanto concerne il disconoscimento della qualità di rifugiato il ricorso, per quanto ammissibile, è accolto nella misura in cui ne viene chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso. 8. 8.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 300.-, che seguono la parziale soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 9 maggio 2012 dall'insorgente, pertanto il Tribunale rifonderà CHF 300.- al medesimo. 8.2 L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione designa un avvocato alla parte, che non dispone dei mezzi necessari e le cui conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo, qualora sia necessario per tutelare i suoi diritti (cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 65 cpv. 2 PA). Per quanto attiene alla richiesta di un patrocinatore formulata dall'istante (cfr. ricorso e in particolare memoria di completamento), il Tribunale osserva avantutto che ad esso compete unicamente statuire sulla richiesta di patrocinio d'ufficio relativa al procedimento amministrativo che ha condotto alla presente sentenza. In casu, sul punto di questione dell'asilo il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole e sul punto di questione della revoca della qualità di rifugiato, visto l'esito favorevole del ricorso, avendo egli stesso peraltro inoltrato il ricorso senza avvalersi del patrocinio di un avvocato, la domanda di gratuito patrocinio è priva di oggetto. 8.3 In virtù di quanto appena esposto, al ricorrente non patrocinato non sono attribuite indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e ss. TS-TAF).

9. Le conclusioni ricorsuali relative alle richieste inoltrate ad altre autorità - le quali, a detta del ricorrente, non avrebbero dato seguito alcuno - non possono essere evase dal Tribunale per ragioni di competenza. Di conseguenza, esse sono irricevibili.

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso, sul punto di questione del ritiro della qualità di rifugiato è accolto. Per il resto, per quanto ricevibile, è respinto.

2. La domanda di gratuito patrocinio, per quanto ammissibile, è senza oggetto.

3. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 9 maggio 2012. Il Tribunale rifonderà al ricorrente CHF 300.-.

4. Non sono attribuite indennità a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli Data di spedizione: