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D-2224/2018

D-2224/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La misura supercautelare pronunciata il 18 aprile 2018 è revocata.

E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 4 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 5 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2224/2018 Sentenza del 3 maggio 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Andreas Trommer; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), alias D._______, nata il (...), con la figlia E._______, nata il (...), Eritrea, entrambe rappresentate dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 20 marzo 2018 / N (...). Visto: il rapporto del 18 febbraio 2018 del (...) di F._______ (cfr. atto A9/17), la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 18 febbraio 2018 (cfr. atto A1/3), il confronto dattiloscopico che ha rivelato la pregressa domanda d'asilo dell'interessata ad G._______ (Italia) in data (...) gennaio 2018 (cfr. atto A6/2) il verbale di audizione del 21 febbraio 2018 con contestuale diritto di essere sentita in merito all'eventuale responsabilità dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo (di seguito: verbale, cfr. atto A14/12), la domanda di ripresa in carico inoltrata il 1° marzo 2018 all'attenzione delle autorità italiane sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), la nascita della figlia E._______ il (...) a H._______ (I._______, cfr. atto A28/3) e la successiva notifica di quest'ultima da parte dell'autorità inferiore alle competenti autorità italiane in data 20 marzo 2018 (cfr. atti A33/1 e A34/2), la comunicazione del 21 marzo 2018 alle autorità italiane che in assenza di risposta entro i termini, l'Italia è considerata responsabile per la trattazione della richiesta d'asilo delle richiedenti a partire dal 16 marzo 2018 (cfr. atto A38/2), l'accettazione della richiesta di trasferimento delle interessate da parte delle autorità italiane, avvenuta con comunicazione del 20 marzo 2018 (cfr. atto A35/1), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 20 marzo 2018, notificata direttamente alla richiedente il 9 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali; avviso di notifica e di ricevuta), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento delle interessate verso l'Italia, incaricando il I._______ dell'esecuzione dello stesso, il ricorso 16 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 aprile 2018) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, con il quale le ricorrenti hanno concluso, in via pregiudiziale, alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 56 PA, ed in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure perché provveda ad acquisire dall'Italia una garanzia concreta ed individuale di ripresa in carico in strutture ospitanti adeguate delle medesime; altresì esse hanno richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili, la pronuncia del Tribunale del 18 aprile 2018 della sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti quale misura supercautelare ex art. 56 PA (cfr. risultanze processuali, doc. 2), la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 19 aprile 2018, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi ai considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all' art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del succitato regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che la ricorrente A._______, in stato di gravidanza, è entrata illegalmente in Italia il (...) novembre 2017 e successivamente ha presentato una domanda d'asilo ad G._______ (Italia) il (...) gennaio 2018 (cfr. risultanze processuali), che la richiedente ha pure confermato la presentazione della succitata domanda d'asilo in Italia (cfr. verbale, p.to 2.06, pag. 5), che il 1° marzo 2018, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che l'Italia, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto agli art. 25 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, ha tacitamente accettato la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione, e di conseguenza nella ripresa in carico delle interessate (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III), che pertanto la competenza dell'Italia, peraltro non contestata dalle ricorrenti, è di principio data, che in primo luogo le insorgenti contestano in modo generico il sistema italiano di accoglienza dei richiedenti l'asilo, il quale sarebbe pure sottoposto a critiche negative sia per quanto concerne il rispetto degli standard europei in materia di accoglienza che dell'art. 3 CEDU, che in limine il Tribunale rileva che malgrado sia notorio che le autorità italiane riscontrino, specialmente a partire dal 2011, dei seri problemi legati alla capacità di accoglimento dei richiedenti l'asilo, i quali possono essere confrontati con importanti difficoltà d'alloggio, delle condizioni di vita, o dell'accesso alle cure mediche, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia dalla CorteEDU, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4.3 con riferimenti), che inoltre non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che in secondo luogo le ricorrenti censurano la garanzia di accoglienza fornita delle autorità italiane, la quale sarebbe secondo loro generica e non sufficientemente concreta; che invero, essa non rispetterebbe le esigenze poste dalla giurisprudenza, in quanto non si conoscerebbe la destinazione precisa in Italia delle richiedenti, come pure le condizioni materiali di accoglienza nel predetto Paese; che pertanto la garanzia non assicurerebbe che le insorgenti siano accolte in una struttura adeguata al nucleo familiare e che l'unità della famiglia venga tutelata, che inoltre esse asseriscono che il Tribunale in una sua sentenza E-6261/2015 avrebbe ritenuto insufficienti le garanzie offerte dall'Italia di assicurare un alloggio consono e la preservazione dell'unità famigliare con la sola indicazione di progetti del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) destinati ad accogliere i nuclei familiari, in quanto dalla comunicazione di tali progetti alla decisione della SEM in casu sarebbe trascorso troppo tempo con la conseguenza che non sarebbe stato chiaro se i posti indicati in tali liste fossero ancora concretamente disponibili; che analogamente nella fattispecie sarebbero trascorsi più di otto mesi tra l'ultima lista SPRAR aggiornata e la decisione dell'autorità inferiore e quindi non si avrebbe la certezza che la disponibilità di posti indicata in tale lista sia ancora attuale e concreta, che alla luce di tali elementi le interessate concludono che se venissero rinviate in Italia senza l'ottenimento da parte delle autorità italiane di garanzie concrete ed effettive che verranno accolte in una struttura denominata precisamente, ed in conformità con la loro unità familiare, vi sarebbe una violazione dell'art. 3 CEDU, che, pertanto, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata e gli atti restituiti all'autorità di prime cure affinché provveda a richiedere alle autorità italiane preposte la garanzia individuale e concreta che le insorgenti verranno ospitate in strutture adeguate, che circa la questione delle garanzie in vista del trasferimento di nuclei familiari in Italia, questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio DTAF 2015/4, riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopraccitata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, che vieppiù nella sentenza DTAF 2016/2, successiva anche alla citata sentenza del Tribunale E-6261/2015 del 9 dicembre 2015 da parte delle ricorrenti, il Tribunale ha constatato che le garanzie fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia - in particolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 febbraio 2016 - sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5, sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.2 con riferimenti), che tale giurisprudenza è stata pure confermata dalla CorteEDU con decisione Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §34-35, che nella medesima sentenza succitata, il Tribunale aveva inoltre già stabilito che alla luce degli sviluppi più recenti, l'Italia con una garanzia analoga assicurerebbe già una disponibilità di posti per i nuclei familiari in modo continuativo (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5.2) e che pertanto la censura che una lista di centri d'accoglienza sarebbe desueta e non garantirebbe in modo attuale e concreto tali posti, sarebbe infondata, che in specie il Tribunale constata che le insorgenti, seppure unicamente a seguito dell'accettazione tacita, sono state riconosciute dalle autorità italiane quale «nucleo familiare» (cfr. comunicazione di accettazione del trasferimento delle autorità italiane del 20 marzo 2018, atto A35/1); che inoltre, in quest'ultima comunicazione, le autorità hanno riportato le generalità precise delle stesse, come pure il grado di parentela e le loro date di nascita (cfr. ibidem); che oltracciò tale comunicazione menziona esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015 e che le ricorrenti dovranno essere informate dalle autorità svizzere di presentarsi il prima possibile dal loro arrivo in Italia all'«(...)» presso (...) di J._______ (cfr. ibidem), sicché, ai sensi della giurisprudenza succitata, le garanzie fornite dall'Italia risultano in specie sufficientemente concrete ed individualizzate, che altresì la censura sollevata dalle richiedenti circa l'attualità della lista dei progetti SPRAR da parte dell'Italia, e quindi della disponibilità effettiva di un alloggio consono alla preservazione ed al rispetto del nucleo familiare delle stesse, risulta nella presente disanima infondata, che l'Italia ha invero, come rettamente sottolineato nella decisione impugnata dall'autorità di prime cure, aggiornato la circolare dell'8 giugno 2015, con successive circolari del 15 febbraio 2016 - dove segnatamente viene comunicata una lista aggiornata dei progetti SPRAR a tutti gli Stati membri del Regolamento Dublino III, ove sono citati i centri in cui saranno accolti i nuclei familiari con minori richiedenti asilo, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle specifiche vulnerabilità (cfr. Ministero dell'Interno italiano, Circolare del 15 febbraio 2016, http://www. asylumineurope.org/sites/default/files/resources/italy_sprar_list_feb_2016.pdf , consultato il 24.04.2018), - e del 24 luglio 2017, che ad ogni buon conto la lista dei progetti SPRAR viene costantemente aggiornata dalle autorità italiane (cfr. Ministero dell'interno, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), http://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar , consultato il 23 aprile 2018, dove si esplicano i dati aggiornati a marzo 2018 della composizione di base della Rete SPRAR), come pure il numero di posti d'accoglienza disponibili viene periodicamente aumentato (cfr. da ultimo tra gli altri il Decreto del Ministro dell'Interno Minniti del 9 febbraio 2018, , consultato il 23.04.2018; cfr. anche in merito la sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.2), che inoltre in data 11 ottobre 2016 il Ministro dell'Interno italiano ha emanato una circolare contenente le regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale italiano attraverso i progetti SPRAR (cfr. Ministro dell'interno, Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, 11 ottobre 2016, , consultato il 24.04.2018), che ciò dimostra che l'Italia è impegnata continuativamente nel provvedere di alloggi consoni anche le famiglie da accogliere giusta il Regolamento Dublino III (cfr. sentenza DTAF 2016/2 consid. 5.2; sentenza del TAF D-112/2016 del 26 aprile 2016 consid. 7.1), che tra l'altro le ricorrenti non allegano alcuna problematica medica concreta di cui soffrirebbero e che potrebbe, a titolo unicamente eccezionale, esporre la Svizzera ad una violazione dell'art. 3 CEDU se respinte forzatamente, che, visto quanto sopra, il Tribunale non ha indizi concreti per dubitare che l'Italia, nonostante l'importante flusso migratorio che caratterizza il Paese, non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare garantendo un alloggio adeguato e conforme segnatamente alla giurisprudenza della CorteEDU sia alla madre che alla figlia nonché alla preservazione dell'unità della famiglia (cfr. sentenza Tarakhel §120, DTAF 2016/2 consid. 5.2), così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU, che in altre parole le insorgenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale se trasferite in Italia sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che ad ogni buon conto, appartiene alle interessate sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine si ricorda che l'autorità di prime cure, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (disposizione che, come già summenzionato, concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità presente all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III) dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che la SEM abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8); che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; D-5666/2017 consid. 4.4), che in specie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento, che pertanto non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III; che a titolo abbondanziale, ciò non viene neppure postulato dalle ricorrenti, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo delle insorgenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderle in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III, che, alla luce di quanto sopra, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che le interessate non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia delle richiedenti, confermata, che con la presente sentenza la misura supercautelare pronunciata il 18 aprile 2018 è revocata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo come pure la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La misura supercautelare pronunciata il 18 aprile 2018 è revocata.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: