Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2221/2021 Sentenza del 20 maggio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), Sri Lanka, patrocinata dall'avv. Michael Adamczyk, Caritas Schweiz, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 3 maggio 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 12 aprile 2021 (cfr. atto SEM [...]-3/2), il verbale relativo al rilevamento dei dati personali (cfr. atto 16/10) e quello concernente il colloquio personale Dublino tenutosi il 27 aprile 2021 (cfr. atto 19/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 maggio 2021, notificata il 4 maggio 2021 (cfr. atto 28/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento della richiedente verso la Francia, il ricorso delll'11 maggio 2021 (cfr. timbro postale sul plico raccomandato; data d'entrata: 12 maggio 2021), per mezzo del quale l'insorgente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando in limine il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e che questo venga comunicato, quale provvedimento cautelare, all'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento perché si astenga dall'intraprendere tale misura; a titolo principale l'annullamento della precitata decisione e la trattazione nazionale della sua domanda d'asilo; a titolo eventuale ha chiesto la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione; contestualmente, e con protesta di spese e ripetibili, di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, lo scritto del 15 maggio 2021, con cui la ricorrente ha trasmesso allo scrivente Tribunale l'atto medico F2 del 12 maggio 2021, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso è stato inoltrato in tedesco allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico e con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e Lasi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel corso del colloquio Dublino del 27 aprile 2021 l'insorgente, posta di fronte alla possibile competenza della Francia, non l'ha esplicitamente contestata, limitandosi ad affermare di non voler tornare in tale Paese poiché le domande d'asilo ivi presentate sarebbero state respinte; che inoltre, ella ha asseverato che nel Paese in parola non conoscerebbe nessuno, mentre in Svizzera risiederebbero due fratelli e due sorelle, che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver constatato l'ammissione della competenza da parte delle autorità francesi, ha anzitutto osservato che l'esito negativo delle domande d'asilo ivi depositate non cesserebbe la competenza della Francia; che inoltre, i fratelli e le sorelle presenti in Svizzera non rientrerebbero nel novero dei famigliari ai sensi dell'art. 2 lett. g del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III); che del resto, non vi sarebbe alcun indizio circa l'esistenza di una relazione di dipendenza fra la ricorrente e i menzionati famigliari, che nel prosieguo della sua disamina, l'autorità inferiore escluso che in Francia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che oltracciò, la SEM non ha rilevato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che infine, nel caso in esame non si ravviserebbero nemmeno motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che in particolare, dopo aver riassunto le problematiche cliniche lamentate dall'interessata, la SEM ha osservato che il suo stato valetudinario sarebbe chiaro e non necessiterebbe di ulteriori approfondimenti; che d'altro canto, benché abbia domandato asilo da più di tre mesi, l'insorgente non avrebbe prodotto alcuna documentazione attestante particolari condizioni mediche; che ad ogni modo, la Francia disporrebbe di una sufficiente infrastruttura medica, alla quale la richiedente l'asilo avrebbe acceso in base al diritto comunitario; che perdipiù, le afflizioni evocate, quandanche comprovate da una documentazione medica, non impedirebbero un trasferimento in Francia; che nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capacità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima di esso; che l'interessata sarebbe quindi tenuta a lasciare la Svizzera; che parimenti, le asserzioni secondo cui non le sarebbe stata concessa la dovuta assistenza sanitaria in Francia, si ridurrebbero a mere dichiarazioni di parte, che neppure l'affermazione ai sensi della quale in Francia non avrebbe accesso ad un alloggio osterebbe ad un suo trasferimento in tale Paese; che anzitutto, la natura del sostegno ricevuto dipenderebbe dalla legislazione francese in vigore; che vieppiù, le autorità francesi sarebbero competenti della procedura d'asilo sino all'esecuzione del rinvio, indipendentemente dal fatto ch'ella abbia diritto ad un alloggio o ad un aiuto statale essendo il procedimento cresciuto in giudicato; che in definitiva, in casu non si desumerebbero indizi concreti atti a concludere che A._______ verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale critica - quo all'alloggio e all'eventuale assistenza sanitaria - qualora fosse trasferita in Francia, che con la sua impugnativa, l'insorgente avversa su vari aspetti le valutazioni di cui al sindacato provvedimento, che in primo luogo, durante l'audizione Dublino, così come con lo scritto del 29 aprile 2021, A._______ avrebbe lamentato problematiche valetudinarie, riferendo in particolare dell'intenzione di domandare una visita medica; che il 3 maggio 2021, la SEM avrebbe invece emesso la decisione sulla domanda d'asilo; che orbene, benché in medesima data abbia richiesto a Medic-Help informazioni quanto ad eventuali consultazioni mediche in programma, la SEM avrebbe dovuto concedere alla ricorrente - dopo il suo trasferimento dal Centro federale d'asilo di B._______ al Centro federale d'asilo del C._______, avvenuto il (...) 2021 - maggior tempo affinché potesse richiedere nuovamente un consulto medico, segnatamente alla luce delle sue difficoltà mentali e verbali nonché dell'importante distanza fra i rispettivi Centri, che avrebbe giustificato un periodo di adattamento di almeno una settimana; che invero, così procedendo la SEM avrebbe contravvenuto al principio inquisitorio e al diritto di essere sentito della richiedente l'asilo, che oltretutto, a mente di quest'ultima, un ritorno in Francia la costringerebbe a chiedere un riesame della decisione negativa ivi emanata; che nel frattempo, l'interessata non avrebbe però accesso ad un alloggio ciò che - conto tenuto delle afflizioni lamentate e non ancora sufficientemente chiarite - l'esporrebbe ad un'emergenza esistenziale contraria all'art. 3 CEDU, che vieppiù, nel caso in esame vi sarebbe anche un rischio di violazione del principio di non-refoulement nella misura in cui la procedura d'asilo tenutasi in Francia sarebbe contraddistinta da notevoli carenze, che, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che la richiedente ha presentato una domanda d'asilo in Francia il (...) (cfr. atto 17/2), riscontro da lei stessa confermato nel corso del colloquio personale Dublino del 27 aprile 2021 (cfr. atto 19/2), che su questi presupposti, il 20 aprile 2020 la SEM ha presentato alle autorità francesi competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 12/5), che il 26 aprile 2021, le autorità francesi hanno espressamente accettato la predetta in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto 24/1), che la competenza della Francia è dunque di principio data, che orbene, preliminarmente è giudizioso osservare che la sola eventualità per cui la domanda d'asilo fosse effettivamente stata respinta in Francia, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'ipotetica esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un regolamento delle condizioni di soggiorno laddove non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. in tal senso anche sentenze del Tribunale D-534/2021 del 12 febbraio 2021 e D-5996/2019 del 21 novembre 2019), che comunque, si rileva che tale Paese è legato alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]), che orbene, gli elementi addotti nel caso in narrativa, in assenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, non sono tali da rimettere in questione la precitata presunzione (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e D-4905/2020 del 9 ottobre 2020), che conseguentemente, alla luce di quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che proseguendo nell'analisi, è ora necessario determinare se vi siano indizi seri e sufficienti che permettano di confutare la presunzione di sicurezza della richiedente l'asilo nel caso concreto, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che in tal senso il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere e l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che al contrario, l'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata ed il Tribunale gode al riguardo di piena cognizione (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che preliminarmente, è d'uopo osservare che l'insorgente non ha reso verosimile che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio di non respingimento venendo dunque meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandola in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese, che in effetti, le allegazioni dell'insorgente circa le supposte carenze che avrebbero contraddistinto la procedura svoltasi in Francia, non risultano supportate da alcun indizio oggettivo e concreto che permetta di ammettere che tale Stato membro non abbia proceduto ad un esame corretto della domanda d'asilo, tenendo segnatamente conto delle particolarità del caso di specie, che del resto, essendo la Francia uno Stato di diritto, si può attendere dalla ricorrente che tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità francesi, che per sovrabbondanza, è doveroso osservare che tale censura appare finanche pretestuosa nella misura in cui non parrebbe essere stata sollevata con il ricorso interposto dall'interessata dinanzi alla Cour nationale du droit d'asile (cfr. atto 21/23), che quo allo stato di salute della ricorrente, v'è da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che in specie, dall'atto medico F2 prodotto in sede ricorsuale emerge ch'ella soffre d'insonnia e di ipertensione, che dette patologie non rientrano palesemente nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che d'altra parte, come rettamente osservato dalla SEM, la Francia dispone notoriamente di infrastrutture sanitarie equiparabili a quelle svizzere, che lo stato di salute dell'insorgente non rappresenta quindi un ostacolo ad un trasferimento verso la Francia, che vista la doglianza in tal senso, è altresì doveroso rilevare che non avendo consultato l'infermeria dei Centri federali presso i quali alloggiava già sin dal suo arrivo in Svizzera - avvenuto il (...) 2021 - al momento dell'emanazione della querelata decisione i problemi di salute menzionati dall'interessata non erano stati in alcun modo stabiliti, che su tali presupposti - ritenuto che nel quadro della procedura d'asilo, incombe alla parte collaborare all'accertamento dei fatti, la quale risulta nella posizione migliore per conoscerli (art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1) - anche la censura circa una violazione del principio inquisitorio e del diritto di essere sentito dev'essere disattesa, che l'insorgente non è dipoi stata in misura di desumere indizi oggettivi, concreti e seri quanto al rischio di essere durevolmente privata di un alloggio e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza, che così, ella non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che le sue condizioni esistenziali in Francia rivestirebbero un tale grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che in conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale, che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera disgiunta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: