Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino turco di etnia curda, è espatriato il 26 agosto 2018 giungendo in Svizzera il 16 settembre seguente, dove, il 19 del medesimo mese, ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A6). B. Sentito sui motivi alla base della domanda, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essersi unito, nel 1998, al partito curdo HADEP, nel frattempo scioltosi. Alla fine di febbraio del 1999 sarebbe stato torturato per cinque giorni e incarcerato per un anno dalla polizia turca, poiché sospettato di avere legami col Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Rilasciato, egli si sarebbe poi effettivamente unito, all'estero, a tale formazione politica, salvo prenderne le distanze nel maggio del 2004. Nel 2016, ritornato in Turchia, sarebbe stato incarcerato per 18 mesi e poi condannato a sei anni e tre mesi di reclusione per titolo di partecipazione ad un'organizzazione terroristica. In considerazione del periodo già trascorso in carcere egli sarebbe stato rilasciato, ma sottoposto al regime del divieto d'espatrio. Dal PKK sarebbe, inoltre, considerato un traditore. Ai suoi due figli, cittadini russi per parte di madre, sarebbe stata impedita la naturalizzazione turca e quindi di frequentare la scuola (cfr. atto A45, D14 seg., 18, 35, 37 seg., 40 segg. e 89). C. Con decisione del 29 marzo 2019, notificata al richiedente il 5 aprile 2019 (cfr. atto A50), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 6 maggio 2019 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 7 maggio 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 7 giugno 2019, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e, preso atto dell'assenza di motivi particolari per rinunciarvi, lo ha invitato a versare, entro il 24 giugno 2019, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. Il 24 giugno 2019 l'insorgente ha tempestivamente corrisposto la somma richiesta. F. Il 2 luglio 2019, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al gravame. G. Il 16 luglio 2019 l'autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al riguardo, riconfermandosi nelle proprie valutazioni e proponendo la riezione del ricorso. Il 25 luglio 2019 le osservazioni sono state inoltrate per conoscenza al ricorrente, che non ha replicato. H. Il 20 settembre 2019, il ricorrente ha chiesto un aggiornamento sullo stato della procedura. Il 4 ottobre 2019, il Tribunale ha dato riscontro alla richiesta. I. Il 3 luglio 2020, il ricorrente ha fatto pervenire una sua lettera indirizzata alla SEM. J. Il 23 luglio 2020 il ricorrente ha prodotto delle osservazioni aggiuntive, allegandovi un parere sul caso di Amnesty International. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5). L'autorità incorre in un accertamento inesatto quando fonda la propria decisione su fatti incorretti e non conformi agli atti. Un accertamento incompleto è invece da constatare quando non è tenuto conto di tutti gli elementi fattuali giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Il principio inquisitorio non è illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). Il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze in tal senso, pur considerando il tenore dell'art. 61 cpv. 1 PA, spesso non ci si può esimere dal retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rif. citati; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155).
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5).
E. 5.1 Nella decisione impugnata la SEM ha in primo luogo escluso che le vicissitudini riconducibili agli anni '90 abbiano un legame causale con la fuga. Per quanto concerne poi il procedimento penale per affiliazione al PKK, esso non risulterebbe rilevante in materia d'asilo, atteso che lo Stato turco avrebbe perseguito un obiettivo legittimo. Circa le minacce indirizzate al ricorrente da un membro del PKK, l'autorità di prima istanza ha ritenuto che l'interessato avrebbe potuto ottenere protezione statale. Il problema della mancata concessione della cittadinanza ai figli e della conseguente impossibilità a frequentare la scuola, infine, sarebbe legato all'assenza di alcuni documenti e quindi semplicemente a una questione burocratica.
E. 5.2 Con ricorso, il ricorrente precisa innanzitutto di aver subito vessazioni e percosse dalle autorità turche anche durante i due periodi di detenzione risalenti al 1999 e al 2016. Fa altresì presente che nella seconda audizione avrebbe sì dichiarato di esser stato sottoposto a torture solo durante i cinque giorni precedenti la carcerazione del 1999, ma con ciò avrebbe inteso unicamente affermare che non sarebbe più stato oggetto di maltrattamenti di gravità equiparabile, pur avendo subito anche in seguito atti pregiudizievoli. Il ricorrente sottolinea inoltre di essere stato processato solo a causa della sua appartenenza al PKK e non per aver affettivamente compiuto atti terroristici.
E. 5.3 Nella sua risposta l'autorità intimata pone innanzitutto l'accento sulla tardività delle allegazioni del ricorrente a riguardo delle vessazioni successive all'episodio del 1999. Nel corso dell'audizione la questione circa l'esistenza di altri episodi sarebbe infatti stata posta all'insorgente prima dell'approfondimento in merito alla gravità delle torture subite durante i cinque giorni precedenti il periodo di detenzione nel 1999, cosa che escluderebbe eventuali incomprensioni. Oltre a ciò, il ricorrente avrebbe avuto sufficienti occasioni per menzionare tali vicissitudini. L'interessato medesimo, conclude l'autorità di prima istanza, avrebbe d'altro canto ammesso di essere stato un membro effettivo del PKK, ossia di un'organizzazione a carattere terroristico.
E. 5.4 Nei suoi successivi scritti il ricorrente osserva come in Turchia le procedure non rispetterebbero le garanzie facendo altresì presente che i cittadini che non condividono la linea del partito di Erdogan verrebbero messi a tacere. Fondandosi su un rapporto di Amnesty International, egli ritiene che non sia possibile definire legittimo il suo procedimento, visti la politicizzazione della magistratura e l'ampio concetto dell'accusa di terrorismo. Su questi presupposti, l'insorgente afferma temere di essere sottoposto a tortura in caso di rientro in patria.
E. 6.1 Ora, l'argomentazione dell'autorità resistente secondo cui l'esistenza di un procedimento penale nello stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo per concedere asilo, trova effettiva conferma nella prassi giurisprudenziale in vigore. Non di meno, la stessa giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'implicazione in una procedura penale, rispettivamente la comminazione di una sanzione possa, in determinate circostanze, configurare un trattamento contrario all'art. 3 LAsi. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguirla o punirla per una sua caratteristica intrinseca e meglio per uno dei motivi elencati nel disposto citato ose la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "Politmalus" è in particolare dato in tre distinte costellazioni: quando viene pronunciata una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto o se commensurata ad altri autori; qualora una procedura penale non rispetti i principi dello Stato di diritto; se il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi di subire una violazione dei suoi diritti umani, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento).
E. 6.2 In concreto dagli atti giudiziari prodotti sembrerebbe evincersi che l'insorgente sia stato condannato ad una pena detentiva di sei anni e tre mesi per partecipazione ad un'organizzazione terroristica. Visto il periodo passato in carcerazione preventiva, egli sarebbe stato rilasciato immediatamente dopo la pronuncia della sentenza (cfr. atto A15, doc. 1, pag. 1 e 4 della traduzione in italiano). Su questi presupposti e conto tenuto anche del fatto che parrebbe che all'interessato siano state concesse le più basilari garanzie procedurali, la conclusione cui è giunta l'autorità inferiore quanto alla legittimità del procedimento non risulta d'acchito insostenibile (cfr. a titolo illustrativo la sentenza del Tribunale D-5305/2014 del 5 marzo 2018 consid. 4.2.2 e rif. citati). Sennonché, proprio siffatta succinta valutazione omette di considerare alcuni elementi supplementari che pur erano deducibili dagli atti. In primo luogo, secondo la documentazione addotta e le stesse affermazioni del richiedente asilo, la liberazione condizionale sarebbe stata subordinata all'emissione di un divieto d'espatrio, misura che il ricorrente avrebbe pertanto violato con la fuga. Dovesse il ricorrente essere effettivamente stato imputato in un procedimento per sostegno al PKK, vi sarebbe altresì da partire dall'assunto che egli sia molto probabilmente stato schedato (cfr. sulla questione la DTAF 2010/9 consid. 5) rischiando così di destare l'attenzione delle autorità sin dal suo rimpatrio. Pure da soppesare è il netto deterioramento della situazione in Turchia susseguente alle vicissitudini dell'estate del 2016 ed i condizionamenti cui è attualmente sottoposto il sistema giudiziario anatolico, deterioramento che ha condotto la giurisprudenza ad ammettere, a seconda delle circostanze, l'esistenza di un fondato timore di subire persecuzioni per le persone che vengono accusate di sostegno ad organizzazioni quali il PKK (cfr. sentenza del Tribunale E-1264/2020 del 6 aprile 2020 consid. 5.2 e ulteriori riferimenti). Così, laddove si voglia dar credito alla versione dell'insorgente, non si può a questo stadio escludere che il suo comportamento potrebbe venir ritenuto ostile dalle autorità turche ingenerando un'ulteriore punizione sproporzionata. Tali circostanze supplementari costituivano pertanto dei fatti giuridicamente rilevanti per l'esito della domanda. A prescindere dalla questione a sapere se i medesimi rientrino o meno nel contesto dei motivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi) e se l'appartenenza al PKK possa essere ritenuta motivo di indignità (cfr. DTAF 2011/10 consid. 6), la SEM, omettendo di esprimersi sull'autenticità della documentazione prodotta e, più generalmente, sulla verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente, ha così disatteso il principio inquisitorio.
E. 7.1 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore. Detto rinvio si giustifica segnatamente nel caso in cui altri elementi relativi alla fattispecie devono essere constatati e se la procedura di amministrazione delle prove in sede ricorsuale risulta essere troppo gravosa. In una simile evenienza si intende salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).
E. 7.2 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 29 marzo 2019 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare se del caso l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione. L'autorità intimata è segnatamente invitata a verificare l'autenticità della documentazione prodotta dall'insorgente e, più generalmente, se le sue allegazioni, compresi i presunti successivi maltrattamenti avanzati nel corso della procedura ricorsuale, risultino verosimili. Se ciò non dovesse essere il caso la SEM avrà premura di emanare una decisione negativa sufficientemente motivata confrontandosi con l'insieme delle risultanze deducibili dagli atti.
E. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Pertanto l'anticipo spese di CHF 750.-, versato dal ricorrente a copertura delle presumibili spese processuali in data 24 giugno 2019, gli verrà debitamente restituito tramite la cassa del Tribunale.
E. 8.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
E. 8.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 750.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; artt. 8-13 TS-TAF).
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 29 marzo 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 750.-, versato in data 24 giugno 2019, verrà restituito al ricorrente dalla cassa del Tribunale.
- La SEM rifonderà al ricorrente CHF 750.- a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2136/2019 Sentenza del 15 gennaio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 marzo 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino turco di etnia curda, è espatriato il 26 agosto 2018 giungendo in Svizzera il 16 settembre seguente, dove, il 19 del medesimo mese, ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A6). B. Sentito sui motivi alla base della domanda, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essersi unito, nel 1998, al partito curdo HADEP, nel frattempo scioltosi. Alla fine di febbraio del 1999 sarebbe stato torturato per cinque giorni e incarcerato per un anno dalla polizia turca, poiché sospettato di avere legami col Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Rilasciato, egli si sarebbe poi effettivamente unito, all'estero, a tale formazione politica, salvo prenderne le distanze nel maggio del 2004. Nel 2016, ritornato in Turchia, sarebbe stato incarcerato per 18 mesi e poi condannato a sei anni e tre mesi di reclusione per titolo di partecipazione ad un'organizzazione terroristica. In considerazione del periodo già trascorso in carcere egli sarebbe stato rilasciato, ma sottoposto al regime del divieto d'espatrio. Dal PKK sarebbe, inoltre, considerato un traditore. Ai suoi due figli, cittadini russi per parte di madre, sarebbe stata impedita la naturalizzazione turca e quindi di frequentare la scuola (cfr. atto A45, D14 seg., 18, 35, 37 seg., 40 segg. e 89). C. Con decisione del 29 marzo 2019, notificata al richiedente il 5 aprile 2019 (cfr. atto A50), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 6 maggio 2019 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 7 maggio 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 7 giugno 2019, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e, preso atto dell'assenza di motivi particolari per rinunciarvi, lo ha invitato a versare, entro il 24 giugno 2019, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. Il 24 giugno 2019 l'insorgente ha tempestivamente corrisposto la somma richiesta. F. Il 2 luglio 2019, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al gravame. G. Il 16 luglio 2019 l'autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al riguardo, riconfermandosi nelle proprie valutazioni e proponendo la riezione del ricorso. Il 25 luglio 2019 le osservazioni sono state inoltrate per conoscenza al ricorrente, che non ha replicato. H. Il 20 settembre 2019, il ricorrente ha chiesto un aggiornamento sullo stato della procedura. Il 4 ottobre 2019, il Tribunale ha dato riscontro alla richiesta. I. Il 3 luglio 2020, il ricorrente ha fatto pervenire una sua lettera indirizzata alla SEM. J. Il 23 luglio 2020 il ricorrente ha prodotto delle osservazioni aggiuntive, allegandovi un parere sul caso di Amnesty International. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5). L'autorità incorre in un accertamento inesatto quando fonda la propria decisione su fatti incorretti e non conformi agli atti. Un accertamento incompleto è invece da constatare quando non è tenuto conto di tutti gli elementi fattuali giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Il principio inquisitorio non è illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). Il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze in tal senso, pur considerando il tenore dell'art. 61 cpv. 1 PA, spesso non ci si può esimere dal retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rif. citati; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155). 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). 5. 5.1 Nella decisione impugnata la SEM ha in primo luogo escluso che le vicissitudini riconducibili agli anni '90 abbiano un legame causale con la fuga. Per quanto concerne poi il procedimento penale per affiliazione al PKK, esso non risulterebbe rilevante in materia d'asilo, atteso che lo Stato turco avrebbe perseguito un obiettivo legittimo. Circa le minacce indirizzate al ricorrente da un membro del PKK, l'autorità di prima istanza ha ritenuto che l'interessato avrebbe potuto ottenere protezione statale. Il problema della mancata concessione della cittadinanza ai figli e della conseguente impossibilità a frequentare la scuola, infine, sarebbe legato all'assenza di alcuni documenti e quindi semplicemente a una questione burocratica. 5.2 Con ricorso, il ricorrente precisa innanzitutto di aver subito vessazioni e percosse dalle autorità turche anche durante i due periodi di detenzione risalenti al 1999 e al 2016. Fa altresì presente che nella seconda audizione avrebbe sì dichiarato di esser stato sottoposto a torture solo durante i cinque giorni precedenti la carcerazione del 1999, ma con ciò avrebbe inteso unicamente affermare che non sarebbe più stato oggetto di maltrattamenti di gravità equiparabile, pur avendo subito anche in seguito atti pregiudizievoli. Il ricorrente sottolinea inoltre di essere stato processato solo a causa della sua appartenenza al PKK e non per aver affettivamente compiuto atti terroristici. 5.3 Nella sua risposta l'autorità intimata pone innanzitutto l'accento sulla tardività delle allegazioni del ricorrente a riguardo delle vessazioni successive all'episodio del 1999. Nel corso dell'audizione la questione circa l'esistenza di altri episodi sarebbe infatti stata posta all'insorgente prima dell'approfondimento in merito alla gravità delle torture subite durante i cinque giorni precedenti il periodo di detenzione nel 1999, cosa che escluderebbe eventuali incomprensioni. Oltre a ciò, il ricorrente avrebbe avuto sufficienti occasioni per menzionare tali vicissitudini. L'interessato medesimo, conclude l'autorità di prima istanza, avrebbe d'altro canto ammesso di essere stato un membro effettivo del PKK, ossia di un'organizzazione a carattere terroristico. 5.4 Nei suoi successivi scritti il ricorrente osserva come in Turchia le procedure non rispetterebbero le garanzie facendo altresì presente che i cittadini che non condividono la linea del partito di Erdogan verrebbero messi a tacere. Fondandosi su un rapporto di Amnesty International, egli ritiene che non sia possibile definire legittimo il suo procedimento, visti la politicizzazione della magistratura e l'ampio concetto dell'accusa di terrorismo. Su questi presupposti, l'insorgente afferma temere di essere sottoposto a tortura in caso di rientro in patria. 6. 6.1 Ora, l'argomentazione dell'autorità resistente secondo cui l'esistenza di un procedimento penale nello stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo per concedere asilo, trova effettiva conferma nella prassi giurisprudenziale in vigore. Non di meno, la stessa giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'implicazione in una procedura penale, rispettivamente la comminazione di una sanzione possa, in determinate circostanze, configurare un trattamento contrario all'art. 3 LAsi. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguirla o punirla per una sua caratteristica intrinseca e meglio per uno dei motivi elencati nel disposto citato ose la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "Politmalus" è in particolare dato in tre distinte costellazioni: quando viene pronunciata una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto o se commensurata ad altri autori; qualora una procedura penale non rispetti i principi dello Stato di diritto; se il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi di subire una violazione dei suoi diritti umani, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). 6.2 In concreto dagli atti giudiziari prodotti sembrerebbe evincersi che l'insorgente sia stato condannato ad una pena detentiva di sei anni e tre mesi per partecipazione ad un'organizzazione terroristica. Visto il periodo passato in carcerazione preventiva, egli sarebbe stato rilasciato immediatamente dopo la pronuncia della sentenza (cfr. atto A15, doc. 1, pag. 1 e 4 della traduzione in italiano). Su questi presupposti e conto tenuto anche del fatto che parrebbe che all'interessato siano state concesse le più basilari garanzie procedurali, la conclusione cui è giunta l'autorità inferiore quanto alla legittimità del procedimento non risulta d'acchito insostenibile (cfr. a titolo illustrativo la sentenza del Tribunale D-5305/2014 del 5 marzo 2018 consid. 4.2.2 e rif. citati). Sennonché, proprio siffatta succinta valutazione omette di considerare alcuni elementi supplementari che pur erano deducibili dagli atti. In primo luogo, secondo la documentazione addotta e le stesse affermazioni del richiedente asilo, la liberazione condizionale sarebbe stata subordinata all'emissione di un divieto d'espatrio, misura che il ricorrente avrebbe pertanto violato con la fuga. Dovesse il ricorrente essere effettivamente stato imputato in un procedimento per sostegno al PKK, vi sarebbe altresì da partire dall'assunto che egli sia molto probabilmente stato schedato (cfr. sulla questione la DTAF 2010/9 consid. 5) rischiando così di destare l'attenzione delle autorità sin dal suo rimpatrio. Pure da soppesare è il netto deterioramento della situazione in Turchia susseguente alle vicissitudini dell'estate del 2016 ed i condizionamenti cui è attualmente sottoposto il sistema giudiziario anatolico, deterioramento che ha condotto la giurisprudenza ad ammettere, a seconda delle circostanze, l'esistenza di un fondato timore di subire persecuzioni per le persone che vengono accusate di sostegno ad organizzazioni quali il PKK (cfr. sentenza del Tribunale E-1264/2020 del 6 aprile 2020 consid. 5.2 e ulteriori riferimenti). Così, laddove si voglia dar credito alla versione dell'insorgente, non si può a questo stadio escludere che il suo comportamento potrebbe venir ritenuto ostile dalle autorità turche ingenerando un'ulteriore punizione sproporzionata. Tali circostanze supplementari costituivano pertanto dei fatti giuridicamente rilevanti per l'esito della domanda. A prescindere dalla questione a sapere se i medesimi rientrino o meno nel contesto dei motivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi) e se l'appartenenza al PKK possa essere ritenuta motivo di indignità (cfr. DTAF 2011/10 consid. 6), la SEM, omettendo di esprimersi sull'autenticità della documentazione prodotta e, più generalmente, sulla verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente, ha così disatteso il principio inquisitorio. 7. 7.1 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore. Detto rinvio si giustifica segnatamente nel caso in cui altri elementi relativi alla fattispecie devono essere constatati e se la procedura di amministrazione delle prove in sede ricorsuale risulta essere troppo gravosa. In una simile evenienza si intende salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3). 7.2 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 29 marzo 2019 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare se del caso l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione. L'autorità intimata è segnatamente invitata a verificare l'autenticità della documentazione prodotta dall'insorgente e, più generalmente, se le sue allegazioni, compresi i presunti successivi maltrattamenti avanzati nel corso della procedura ricorsuale, risultino verosimili. Se ciò non dovesse essere il caso la SEM avrà premura di emanare una decisione negativa sufficientemente motivata confrontandosi con l'insieme delle risultanze deducibili dagli atti. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Pertanto l'anticipo spese di CHF 750.-, versato dal ricorrente a copertura delle presumibili spese processuali in data 24 giugno 2019, gli verrà debitamente restituito tramite la cassa del Tribunale. 8.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 8.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 750.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; artt. 8-13 TS-TAF).
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 29 marzo 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 750.-, versato in data 24 giugno 2019, verrà restituito al ricorrente dalla cassa del Tribunale.
3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 750.- a titolo di spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: