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D-200/2022

D-200/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-19 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la ricorrente, dopo aver precisato i motivi addotti nel corso della procedura di prima istanza, e meglio, di aver lasciato il proprio Paese d’origine dopo aver avuto alcune problematiche (segnatamente: ospedalizzazioni coatte, pronuncia di misura tutelari e limitazioni della libera disposizione dei propri averi) riconducibili alla sua volontà di non alienare la sua proprietà immobiliare, censura la valutazione dell’autorità inferiore secondo la quale tali eventi non sarebbero rilevanti in materia d’asilo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della

D-200/2022 Pagina 4 loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è invero esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2767/2020 del 5 giugno 2020), che quanto occorso all’insorgente non è manifestamente riconducibile alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che per giunta la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9), che allo stato attuale degli atti e della giurisprudenza permette infine permettere di considerare che l’autorità resistente abbia ritenuto erroneamente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente (art. 83 cpv. 2-4 della LStrI), che né la situazione negli Stati Uniti, né tantomeno la situazione personale dell’insorgente risulta invero ostativa all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-4902/2021 del 23 novembre 2021, consid. 9 e seg.), che in particolare, le limitazioni di cui è stata oggetto la ricorrente hanno carattere protettivo e non costituiscono per principio una violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. decisione impugnata, sezione III, a cui si può rinviare), tanto più che sono emanazione delle autorità di uno stato di diritto,

D-200/2022 Pagina 5 che anche a questo soggetto la decisione avversata non presta il fianco a critiche, di modo che, il ricorso può essere respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 LAsi, è invero esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2767/2020 del 5 giugno 2020), che quanto occorso all’insorgente non è manifestamente riconducibile alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che per giunta la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9), che allo stato attuale degli atti e della giurisprudenza permette infine permettere di considerare che l’autorità resistente abbia ritenuto erroneamente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente (art. 83 cpv. 2-4 della LStrI), che né la situazione negli Stati Uniti, né tantomeno la situazione personale dell’insorgente risulta invero ostativa all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-4902/2021 del 23 novembre 2021, consid. 9 e seg.), che in particolare, le limitazioni di cui è stata oggetto la ricorrente hanno carattere protettivo e non costituiscono per principio una violazione dell’art.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 3 CEDU (cfr. decisione impugnata, sezione III, a cui si può rinviare), tanto più che sono emanazione delle autorità di uno stato di diritto,

D-200/2022 Pagina 5 che anche a questo soggetto la decisione avversata non presta il fianco a critiche, di modo che, il ricorso può essere respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-200/2022 Sentenza del 19 gennaio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Stati Uniti d'America (USA), c/o CFA Chiasso, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 21 dicembre 2021 / (...) Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 25 ottobre 2021, il verbale d'audizione del 30 novembre 2021 (cfr. atto SEM 29/12) ed i mezzi di prova versati agli atti della procedura di prima istanza (cfr. elenco mezzi di prova SEM), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 21 dicembre 2021, notificata il giorno medesimo (cfr. atto SEM 32/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, la cessazione del mandato con la Protezione giuridica (cfr. atto SEM 33/1), il ricorso del 14 gennaio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato), con cui l'interessata avversa il provvedimento dell'autorità inferiore chiedendo una rivalutazione del suo caso, cosa che implica, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la ricorrente, dopo aver precisato i motivi addotti nel corso della procedura di prima istanza, e meglio, di aver lasciato il proprio Paese d'origine dopo aver avuto alcune problematiche (segnatamente: ospedalizzazioni coatte, pronuncia di misura tutelari e limitazioni della libera disposizione dei propri averi) riconducibili alla sua volontà di non alienare la sua proprietà immobiliare, censura la valutazione dell'autorità inferiore secondo la quale tali eventi non sarebbero rilevanti in materia d'asilo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è invero esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2767/2020 del 5 giugno 2020), che quanto occorso all'insorgente non è manifestamente riconducibile alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che per giunta la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9), che allo stato attuale degli atti e della giurisprudenza permette infine permettere di considerare che l'autorità resistente abbia ritenuto erroneamente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente (art. 83 cpv. 2-4 della LStrI), che né la situazione negli Stati Uniti, né tantomeno la situazione personale dell'insorgente risulta invero ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-4902/2021 del 23 novembre 2021, consid. 9 e seg.), che in particolare, le limitazioni di cui è stata oggetto la ricorrente hanno carattere protettivo e non costituiscono per principio una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. decisione impugnata, sezione III, a cui si può rinviare), tanto più che sono emanazione delle autorità di uno stato di diritto, che anche a questo soggetto la decisione avversata non presta il fianco a critiche, di modo che, il ricorso può essere respinto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: