opencaselaw.ch

D-2003/2017

D-2003/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-24 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-mento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Ta-le ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-tenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2003/2017 Sentenza del 24 agosto 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Pakistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 10 marzo 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 19 novembre 2015, i verbali d'audizione del 10 dicembre 2015 (cfr. atto A5) e del 6 febbraio 2017 (cfr. atto A18), la decisione del 10 marzo 2017 della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), notificata al più presto il 13 aprile 2017, con la quale l'autorità di prime cure ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, ordinandone nel contempo anche l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 5 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 aprile 2016), per mezzo del quale l'interessato ha chiesto, in via principale la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito alla sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, l'incarto della SEM trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 7 aprile 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA, che vi è dunque motivo di entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55), che l'impugnativa del 23 giugno 2016 verte, secondo il senso e lo stesso tenore delle conclusioni ricorsuali, unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento; che a scanso di equivoci occorre quantomeno rilevare che i motivi di ordine economico e securitario di cui il ricorrente si è avvalso non sarebbero risultati rilevanti ai fini della concessione dell'asilo, che nella decisione impugnata la SEM ha concluso quanto all'insussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso il paese d'origine, che in sede ricorsuale l'interessato contesta tale conclusione adducendo che, a causa della sua situazione personale e della congiuntura nel paese, la sua vita sarebbe messa in pericolo in caso di rientro in Pakistan; che il rinvio non sarebbe infatti né lecito né ragionevolmente esigibile; che nella regione d'origine dell'insorgente vigerebbe infatti una situazione di grave violenza senza che vi sia a disposizione un'alternativa di rifugio interna; che alla luce di ciò, l'autorità di prime cure, omettendo di esaminare in modo dettagliato la situazione in loco e limitandosi a poche righe succinte, sarebbe incappata in una violazione dell'obbligo di motivazione; che il ricorrente chiede quindi, su tale scorta, di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera e, subordinatamente, la cassazione della decisione impugnata per questioni formali, che occorre anzitutto evadere quest'ultima doglianza, che l'obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso; che per adempire a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; che in altri termini, si necessita che l'autorità riporti i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato la propria decisione di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5), che nel caso che ci occupa, l'autorità di prime cure, seppur succintamente, ha espresso le proprie considerazioni in merito alla presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, denegandone l'esistenza; che siffatta formulazione, per quanto stringata, ha permesso all'interessato di contestare, in piena cognizione di causa, tale valutazione in sede ricorsuale; che nonostante sarebbe stato lecito attendersi ad un maggior sviluppo della questione, fermo considerate le particolarità della regione d'origine del ricorrente (cfr. infra), non vi è pertanto modo di constatare in questa sede una violazione dell'obbligo di motivazione; che si può dunque concludere che la SEM non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), per il che, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il ricorrente proviene dalla cittadina di Jamrud; che tale località, situata ad una quindicina di chilometri di Peshawar, si trova poco oltre il confine tra la provincia della Khyber Pakhtunkhwa e la Khyber Agency, territorio integrato nelle Aree tribali di amministrazione federale (FATA) e di cui Jamrud fa parte; che il centro urbano in questione e si è sviluppato attorno all'importante via di comunicazione che collega Peshawar al passo del Khaiber, che in Pakistan non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica; che l'esecuzione dell'allontanamento verso tale paese è pertanto generalmente esigibile; che tuttavia la situazione sotto il profilo della sicurezza nelle Aree tribali integrate nelle FATA, seppur in constante miglioramento, risulta tutt'ora a tratti critica; che tuttavia, per quanto concerne la regione amministrativa della Khyber Agency, occorre rilevare che la principale via di comunicazione che porta al passo del Khaiber ed attraversa la stessa Jamrud così come l'integralità dell'omonimo distretto possono definirsi sicuri (cfr. al riguardo Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Fact Finding Mission Report Pakistan, Settembre 2015, http://www.bfa.gv.at/files/berichte/BFA_pakistan_ffm_report_2015_09_v2.pdf, consultato il 27 luglio 2017); che pertanto non vi è luogo di ritenere che la situazione in tali luoghi sia da considerarsi ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. anche sentenza del Tribunale D-188/2016 del 25 febbraio 2016 consid. 7.4.1 che conclude all'esigibilità dell'allontanamento anche nel distretto di Bara, a sua volta facente parte della Khyber Agency), che nonostante quanto censurato nel gravame, il ricorrente non può inoltre avvalersi di motivi individuali che si oppongano all'esecuzione dell'allontanamento: egli è giovane ed in buona salute, è scolarizzato e dispone di parentela nel paese d'origine e di una certa esperienza professionale (cfr. atto A5, pag. 3 e segg. e A18, pag.3), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è pure da reputarsi esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata non meritano accoglimento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-mento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Ta-le ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-tenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: