Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1985/2011 Sentenza dell'11 aprile 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Serbia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2011 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato, allora accompagnato dalla propria compagna e dalla loro figlia, ha presentato in data (...) in Svizzera; la decisione dell'UFM del 24 marzo 2005, che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera; la sentenza del 2 maggio 2005 dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) che ha respinto il ricorso inoltrato da questi ultimi contro la suddetta decisione, essendo precisato che l'allontanamento dei medesimi è avvenuto l'(...); la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...); la decisione dell'UFM del 19 aprile 2006 che ha respinto la citata domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso la Serbia siccome lecita, esigibile e possibile; la sentenza del 13 maggio 2009 del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) tramite la quale ha respinto il ricorso dell'interessato inoltrato dinanzi all'allora CRA, essendo precisato che il ricorrente è stato rinviato nel suo Paese il (...); la terza domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data (...); il verbale d'audizione del 21 dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) ed il secondo verbale d'audizione del medesimo giorno (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 23 marzo 2011, notificata al ricorrente il 25 marzo 2011 (cfr. agli atti avviso di ricevimento) con la quale l'istanza inferiore non è entrata nel merito della terza domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso inoltrato dall'insorgente il 1° aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato); l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 5 aprile 2011; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che v'è pertanto motivo di entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 cpv. 1 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino serbo nato a D._______ (cfr. verbale 1, pag. 1); che egli ha affermato di essere rientrato nel suo Paese il mese di (...) e di essersi recato a D._______ dove avrebbe abitato con la madre (cfr. verbale 1, pag. 5); che, quanto ai motivi alla base della sua terza domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato che questi erano i medesimi delle sue precedenti domande d'asilo, ma che nel periodo successivo al suo ritorno in patria, la persona che nelle precedenti domande era già stato indicato quale suo aggressore e persecutore, l'avrebbe aggredito con un coltello; che, dopo la denuncia dell'interessato, l'autore dell'infrazione sarebbe stato arrestato e condannato a (...) di prigione, da dove poi avrebbe minacciato più volte telefonicamente il ricorrente; che, per il timore della vendetta del suo aggressore una volta che questi fosse uscito di prigione, l'insorgente ha deciso di espatriare (cfr. verbale 2, pagg. 2 segg.); che, nella decisione del 23 marzo 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che le prime due procedure d'asilo si sono definitivamente concluse e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera come pure l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che per quanto egli sia tornato in Svizzera per gli stessi motivi che avevano fondato le precedenti domande d'asilo, questa volta si sarebbe realizzato concretamente quanto egli all'epoca già temeva; che, considerato il tempo trascorso dalle prime due procedure d'asilo ed il fatto accaduto dopo il suo rientro in patria, egli ritiene che l'UFM avrebbe dovuto perlomeno rendere una decisione materiale; che l'insorgente contesta altresì che l'UFM abbia considerato il suo comportamento illogico nel non denunciare alle autorità serbe le minacce proferitegli; che, infine, egli sostiene che in caso di rinvio in Serbia vi sarebbe il rischio di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, codesto Tribunale osserva che le precedenti procedure si sono definitivamente concluse con la crescita in giudicato delle decisioni dell'UFM del 24 marzo 2005 e del 19 aprile 2006, a seguito delle sentenze della CRA del 2 maggio 2005, rispettivamente del Tribunale amministrativo D-5553/2006 del 13 maggio 2009 con le quali sono stati respinti i ricorsi presentati dall'insorgente in merito al diniego delle due domande d'asilo; che, inoltre, rileva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, innanzitutto, l'insorgente ha ammesso che i motivi a sostegno della sua domanda sarebbero gli stessi di quelli presentati nella precedente richiesta (cfr. verbale 2, pag. 2); che tali motivi erano peraltro già stati considerati inverosimili nel quadro delle precedenti procedure; che, inoltre, quanto ai nuovi episodi raccontati dal ricorrente ed avvenuti dopo il suo rientro in patria, egli, oltre ad essere alquanto generico nel descrivere l'aggressione subita e le relative conseguenze, si è limitato ad indicare che, per evitare le minacce ed il rischio di vendetta da parte dell'aggressore che egli aveva fatto condannare, avrebbe cambiato il suo cognome (prendendo quello della madre) e numero di cellulare, ma per contro non avrebbe cambiato né dimora né il numero di telefono di casa, e tantomeno denunciato le minacce telefoniche proferite dal suo aggressore mentre si trovava ancora in carcere (cfr. verbale 2, pagg. 2 segg.); che, come già rettamente osservato dall'UFM, le spiegazioni fornite dall'interessato circa queste illogicità, quali appunto il fatto di non aver cambiato dimora o numero di casa e di non essersi rivolto alla polizia allorché essa gli aveva già prestato protezione permettendo nondimeno la condanna dell'aggressore, il ricorrente non ha saputo fornire delle spiegazioni plausibili (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.); che non soccorrono neppure l'insorgente le generiche censure ricorsuali illustrate in precedenza; che, a titolo abbondanziale e come peraltro già osservato nella sentenza del Tribunale amministrativo federale D-553/2006 del 13 maggio 2009 relativa alla seconda procedura d'asilo dell'interessato (cfr. in particolare consid. 8.3 e 9.3), giova ricordare che secondo la teoria della protezione, una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale); che, per di più, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18); che, alla luce di quanto evocato, v'è dunque ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti); che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile; che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale; che, circa la situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione professionale di (...) e (...) ed ha una certa esperienza professionale (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, egli dispone ancora di una rete sociale in Patria, dove vivono la madre e una sorella (cfr. verbale 1, pag. 3); che, quanto alla ex compagna e la figlia che a dire del ricorrente vivrebbero attualmente a E._______, si rileva che egli stesso ha dichiarato di non essere più con l'ex consorte da diversi anni (cfr, verbale 1, pag. 3); che inoltre non si evince neppure dagli atti che esistano con la figlia dei legami famigliari forti dal punto di vista affettivo ed economico, per il che si giustifica l'allontanamento del ricorrente, il quale potrà se del caso continuare le eventuali relazioni con la propria figlia dall'estero (cfr. sulla problematica GICRA 1995 n. 24; GICRA 2004 n. 12; decisione del Tribunale amministrativo federale E-7219/2006 del 28 aprile 2008 consid. 9.6 e referenze ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale E-3578/2006 del 25 settembre 2009 consid. 3.8); che l'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, per quanto non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: