Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1977/2020 Sentenza dell'11 giugno 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder, cancelliere Manuel Piazza. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, patrocinato dall'avv. Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 marzo 2020 / N (...). Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera, il 1o marzo 2012, la partenza del 1o luglio 2013 dell'interessato per la Nigeria, essendo stata respinta la suddetta domanda d'asilo, l'arresto del 13 maggio 2019 dell'interessato in Svizzera, per dei reati risalenti al suo primo soggiorno, la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera, il 28 maggio 2019, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 1o ottobre 2019, annullata dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con sentenza del 25 novembre 2019 (cfr. numero di ruolo D-5705/2019), il verbale d'audizione del 4 marzo 2020 (di seguito: verbale), la decisione della SEM del 31 marzo 2020, notificata il giorno stesso (cfr. atto A52), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 9 aprile 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 aprile 2020), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e complemento istruttorio; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 15 aprile 2020 al ricorrente dal Tribunale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, dichiaratosi cittadino liberiano, sarebbe espatriato a causa di una violenta faida famigliare in Liberia, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore non ha preso in considerazione i problemi avuti dal ricorrente in Liberia, perché l'ha considerato cittadino della Nigeria, dove non avrebbe mai avuto problemi né con le autorità né con terzi, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM, asserendo che essa, non avendo deciso di passare alla procedura ampliata, avrebbe dovuto trasmettere una bozza della decisione al ricorrente, che a sua volta avrebbe dovuto poter rispondere con un parere; che inoltre ribadisce la propria cittadinanza liberiana, il documento dell'ambasciata nigeriana in Svizzera essendo solo un documento di comodo che gli sarebbe servito per ricongiungersi con la moglie e i figli in Nigeria, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che l'interessato non ha addotto motivi d'asilo rilevanti, che nella fattispecie non sussiste alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, che infatti egli non può, in buona fede, prevalersi ora della formale mancanza di una decisione di passaggio alla procedura ampliata da parte della SEM, che già la decisione della SEM del 1o ottobre 2019 - poi annullata dal Tribunale, ma per altri motivi - è stata presa senza previamente trasmetterne al ricorrente una bozza, conformemente a quanto disposto per la procedura ampliata, che tale decisione indicava in 30 giorni il termine entro cui interporre ricorso, e non in 7 come in caso di procedura celere, che sempre contro tale decisione il ricorrente ha interposto ricorso oltre il settimo giorno dalla notificazione, che nella succitata sentenza il Tribunale ha considerato "qu'en l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi)" (pag. 4), che infine anche la decisione impugnata indica in 30 giorni il termine entro cui interporre ricorso, che, a fronte di tutto ciò, la sola e-mail del 12 marzo 2020 della SEM (atto A43) non è atta a indurre il ricorrente in errore, che al ricorrente è perciò chiaro che la procedura è ampliata, che, comunque, il diritto di essere sentito del ricorrente è sempre stato ampiamente garantito, che difatti al ricorrente, durante l'audizione sui motivi d'asilo, è stato esplicitamente chiesto di presentare mezzi di prova in suo possesso (cfr. verbale, D3), illustrare eventuali problemi di salute (cfr. verbale, D24), indicare i motivi d'asilo (cfr. verbale, D109 e 150) e timori in caso di rientro al paese d'origine (cfr. verbale, D153 seg.), che inoltre dagli atti non risulta che degli scritti o dei mezzi di prova offerti in maniera spontanea dal ricorrente, rappresentato durante tutta la procedura, siano stati rifiutati dalla SEM, che, infine, il ricorrente ha avuto 30 giorni di tempo per analizzare la decisione impugnata e interporre ricorso con cognizione di causa, che inoltre non risulta un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in punto alla nazionalità del ricorrente, che in effetti il ricorrente ha manifestato l'intenzione di consegnare la propria carta d'identità e il proprio passaporto liberiani (cfr. verbale, D33 seg.), salvo poi non provvedervi, che inoltre il ricorrente ha raccontato di essere stato incarcerato in Nigeria (anche) perché cittadino liberiano (cfr. verbale, D119 seg.), ma non ha allegato alcun documento a riprova di ciò, che quindi l'unico mezzo di prova al momento agli atti è un documento dell'ambasciata nigeriana in Svizzera, che attesta la cittadinanza nigeriana del ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa, perché la SEM non avrebbe assunto le necessarie informazioni sulle sue condizioni di salute, egli non sarebbe dotato di una rete famigliare in Nigeria e avrebbe dei legami con una donna in Svizzera, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Nigeria, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né, non avendo mai avuto problemi con le autorità o terzi, di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre non sussistono dei legami famigliari intatti, veri e vissuti tra il ricorrente e il figlio domiciliato in Svizzera, che alla sostanza di quanto sopra nulla cambia l'argomento, sollevato nel ricorso, che nel 2013 il ricorrente sarebbe ritornato in Nigeria per ottemperare a una decisione di allontanamento, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che in Nigeria non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che nemmeno la situazione personale dell'interessato risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che l'insorgente è relativamente giovane ([...] anni), ha lavorato come meccanico e in un ristorante e in patria ha una rete famigliare composta almeno da tre figli e dal padre; che difatti secondo il ricorrente suo padre sarebbe deceduto mentre che all'ambasciata nigeriana avrebbe dichiarato che risiederebbe in Nigeria, il fraintendimento a cui allude il ricorrente essendo una mera ipotesi, che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici o di ulteriori approfondimenti del suo stato di salute (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), che invero il ricorrente soffre di emorroidi, sanguinamento ai denti, affaticamento respiratorio e - però non più da tempo - perdita di memoria (cfr. verbale, D26 e 28), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento; che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, come d'altronde già fatto in occasione del suo primo rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione: