Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. Gli interessati, di nazionalità afghana, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2021 (cfr. atti SEM n. [{…}]-4/2, 5/2, 6/2, 7/2 e 8/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati “Eurodac”, i richiedenti avevano già depositato una domanda d’asilo in Gre- cia il (…) novembre 2019, in Croazia il (…) ottobre 2021 e in Slovenia il (…) novembre 2021 (cfr. atti SEM n. 31/1, 40/1 e 42/1). C. Il (…) dicembre 2021, gli interessati 1, 2 e 3 sono stati sentiti nel corso di un’audizione volta al rilevamento dei dati personali (cfr. atti n. SEM 45/11, 46/10 e 47/10). D. In data (…) dicembre 2021 e (…) dicembre 2021, si è svolto con i sum- menzionati interessati il colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del regola- mento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu- gno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in- ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atti SEM n. 53/5, 54/4 e 76/5). In tale contesto, quest’ultimi, dopo aver confermato di aver chiesto asilo in Croazia, hanno espresso la loro contra- rietà nel farvi ritorno. A loro dire, prima di depositare la domanda d’asilo sarebbero stati maltrattati e avrebbero subito circa 15 push back. Inoltre, le condizioni al campo di accoglienza non sarebbero state dignitose. E. Alla luce dei summenzionati riscontri, in data (…) dicembre 2021 la SEM ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in ca- rico dei richiedenti fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 80/7 e 83/7).
D-1969/2022 Pagina 3 F. Il (…) gennaio 2022 la Croazia ha espressamente accettato di riprendere in carico gli interessati sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 88/2 e 89/2). G. Nel corso della procedura di prima istanza, i richiedenti sono stati oggetto di diversi accertamenti di natura medica. H. Con lo scritto del (…) febbraio 2022, la rappresentante legale ha chiesto all’autorità inferiore di esperire un accertamento medico per i problemi che affliggono l’interessata 2 (cfr. atto SEM n.107/4). I. In data (…) aprile 2022, l’interessata 2 ha dato luce all’interessato 6. Il se- guente (…) aprile 2022 la SEM ha informato l’omologa croata della nascita di un nuovo membro della famiglia al fine di aggiornare la domanda di ri- presa in carico (cfr. atto SEM n. 122/1). J. Con decisione del (…) aprile 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 128/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dei richiedenti dalla Svizzera verso la Croazia come pure incaricando il Cantone Ticino dell’esecuzione del trasferimento. K. Il (…) aprile 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: […] aprile 2022), gli interessati sono insorti contro la precitata decisione chiedendo in via principale l’annullamento della sindacata decisione ed il rinvio degli atti all’autorità inferiore per l’esame nazionale della domanda d’asilo; in subor- dine essi hanno invece chiesto il rinvio degli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria. Contestualmente, i ricorrenti hanno propo- sto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. L. Il (…) maggio 2022 il Tribunale ha sospeso l’allontanamento ed ha con- cesso l’assistenza giudiziaria. Al contempo ha concesso un termine all’au- torità inferiore per inoltrare una risposta al ricorso.
D-1969/2022 Pagina 4 M. II (…) maggio 2022, la SEM ha trasmesso la propria risposta al Tribunale, che ha concesso un termine ai ricorrenti per esprimersi. Il successivo (…) giugno 2022, i ricorrenti hanno trasmesso la propria presa di posizione, accludendo nuova documentazione medica. I successivi (…) luglio 2022, (…) agosto 2022 e (…) novembre 2022 i ricorrenti hanno trasmesso nuova documentazione medica. In data (…) dicembre 2022 il Tribunale ha tra- smesso gli scritti e la documentazione medica dei ricorrenti alla SEM, con- cedendo un termine per esprimersi. Il (…) dicembre 2022, la SEM ha in- viato le proprie osservazioni, che il Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti. Il (…) gennaio 2023, i ricorrenti hanno inviato le proprie osservazioni, acclu- dendo nuova documentazione medica. Il (…) febbraio 2023, il (…) marzo 2023 e il (…) giugno 2023 i ricorrenti hanno inviato nuova documentazione medica, trasmessa dal Tribunale alla SEM per una sua presa di posizione, inviata il seguente (…) luglio 2023. L’(…) agosto 2023 i ricorrenti si sono espressi circa l’ultimo scritto della SEM, accludendo nuova documenta- zione. In data (…) novembre 2023, i ricorrenti hanno trasmesso uno scritto, accludendo nuovi documenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
D-1969/2022 Pagina 5 impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 con- sid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 3.1).
E. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima un accertamento incompleto dei fatti circa il profilo medico in particolare dell’insorgente 2 e 4, afflitti, tra le altre, la prima da diabete e problematiche psichiche e il se- condo da patologie genetiche. Anche il quadro clinico dell’insorgente 4 non sarebbe risultato acclarato e ulteriori accertamenti sarebbero stati neces- sari. Nel periodo seguente alla decisione dell’autorità di prime cure sareb- bero inoltre emerse ulteriori problematiche mediche che affliggono anche gli altri ricorrenti. Inoltre, la SEM avrebbe accertato in modo incompleto ed inesatto la situazione del sistema d’accoglienza croato, che presenterebbe carenze sistemiche, segnatamente in rapporto all’uso della violenza da parte delle autorità croate.
E. 4.2 Le succitate censure formali, in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, oltre che ad una violazione del diritto di essere sentito, verranno esaminate d’ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all’annulla- mento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 con- sid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 4.3 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.4 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n.
D-1969/2022 Pagina 6 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di ap- plicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l’ampiezza dell’accertamento d’ufficio nel corso del procedi- mento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probato- rie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l’autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241). Nel caso in parola, il Tribunale osserva che al momento dell’emissione della decisione impugnata l’incarto della SEM conteneva già ampia docu- mentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti e pertanto non vi era alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situa- zione medica degli interessati. Pertanto, il fatto solo che i ricorrenti nel gra- vame non concordino con l’apprezzamento esposto dall’autorità inferiore, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, anche con tale cen- sura in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all’impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della procedura d’asilo dei ricorrenti, sia riguardo all’applicazione della clausola di sovranità e alla presenza di carenze sistemiche nel sistema d’accoglienza croato. Queste ultime questioni verranno dunque esaminate di seguito. Pertanto, tali censure, dal profilo formale, sono da respingere.
E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e allontanamento.
D-1969/2022 Pagina 7 Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a ripren- dere in carico, alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III).
E. 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, che gli interessati avevano già depositato una domanda d’asilo pregressa in Croazia il (…) ottobre 2021 (cfr. atti SEM n. 31/1 e 40/1). Nell’ambito dei colloqui Dublino effettuati dai ricorrenti, questi ultimi non hanno negato di aver depositato una domanda d’asilo in Croazia, ma hanno confermato che all’interessata 2 non sono state prelevate le impronte in quanto l’apparec- chio di registrazione non riusciva a rilevarle (cfr. atti SEM n. 53/5, 54/4 e 76/5). Su tali presupposti, in data (…) dicembre 2021, la SEM ha dapprima effettuato una richiesta di informazioni alla Slovenia, al fine di determinare se la Croazia avesse acconsentito ad una ripresa in carico (cfr. atto SEM
n. 69/6). Il seguente (…) dicembre 2021, le autorità slovene hanno confer- mato che la Croazia aveva accettato la ripresa in carico dei ricorrenti (cfr. atto SEM n. 79/1). Pertanto, in data (…) dicembre 2021 la SEM ha presen- tato due domande di ripresa in carico sulla scorta dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III alle omologhe croate, segnalando espressamente che i richiedenti sono una famiglia e che la Slovenia ha indicato che il Paese competente sarebbe la Croazia (cfr. atti SEM n. 80/7 e 83/7). Quest’ultima autorità, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico di tutti i ricorrenti in data (…) gennaio 2022, quindi entro il termine previsto all’art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti SEM n. 88/2 e 89/2). A seguito della nascita del ricorrente 6, la SEM ha provveduto ad aggiun- gere il neonato alla domanda di ripresa in carico dei genitori (cfr. atto SEM
n. 122/1) e la Croazia ha trasmesso una conferma di ricezione in tal senso (cfr. atto SEM n. 123/1). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in prin- cipio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di svolgere la procedura d’asilo.
E. 5.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Gli interessati lamentano che le domande di ripresa in carico da parte della SEM sono state formulate separatamente per i due coniugi. A differenza di quanto sostenuto nel gravame dai ricorrenti, non si intravvede in specie alcun rischio di separazione del nucleo famigliare con il trasferimento in Croazia unicamente per la presenza di due domande e due risposte separate per la ripresa in carico dei ricorrenti. Neppure la di- screpanza tra le date di nascita dei figli può inficiare la competenza croata,
D-1969/2022 Pagina 8 sarà semmai compito dei ricorrenti chiedere una rettifica dei propri dati una volta giunti in tale Paese. Anche la discrepanza tra la data della domanda d’asilo riportata nella banca dati “Eurodac” e quella riportata nella comuni- cazione di accettazione della ripresa in carico non è atta ad inficiare la competenza croata. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto data la compe- tenza delle autorità croate per la trattazione della domanda d’asilo degli insorgenti.
E. 5.4 Tuttavia, giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come com- petente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di acco- glienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come compe- tente.
E. 5.5 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il sistema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemi- che, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già de- positato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 feb- braio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; cfr. anche la sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 con- sid. 9.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale, anche con riferimento ai propri timori e a rapporti di organizzazioni non governative, non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Non è inoltre evincibile né dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non ri- spetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. In tal senso il Tribunale rileva che il ricorrente 1 stesso ha indicato durante il proprio Col- loquio Dublino che i maltrattamenti sarebbero avvenuti prima di depositare la domanda d’asilo (cfr. atto SEM n. 53/5).
D-1969/2022 Pagina 9
E. 5.6 Su tali presupposti, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 6.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l’autorità in- feriore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei ri- chiedenti in applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applica- zione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richie- dente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbli- gata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 6.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso e nei successivi scritti, si prevalgono del loro stato di salute, come pure delle violenze subite in Croazia, per rinun- ciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. In tal senso, essi ritengono come le violenze che avrebbero perpetrato le au- torità croate, evidenzierebbero delle criticità tali da rientrare nell’applica- zione dell’art. 3 CEDU e dell’art. 4 della Carta UE. Inoltre, gli interessati hanno lamentato lo stato deplorevole in cui verserebbero i centri d’acco- glienza in cui sono stati alloggiati durante la loro permanenza in Croazia.
E. 6.3 Nel caso in esame i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia non risultano conferenti dal profilo della conformità del trasferimento dei richiedenti in relazione agli art. 3 CEDU, art. 4 Carta UE o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria degli insorgenti rischierebbe di esporli ad una situazione simile a quella nella quale si sa- rebbero trovati in quanto persone straniere in situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera. Inoltre il Tribunale non ha alcuna ragione – neppure considerando quanto riportato nel ricorso dagli insorgenti – di met- tere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante, al quale gli insorgenti potranno indirizzarsi per
D-1969/2022 Pagina 10 denunciare l’agito di alcuni funzionai di polizia nei loro confronti o se in futuro i loro diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme re- lative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l’eventuale aiuto di organizzazioni non governative presenti su suolo croato. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione, che ha accettato espres- samente la loro ripresa in carico, non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro do- manda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parla- mento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato o non l’avranno in fu- turo. Non si evince peraltro né dagli atti all’incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destina- zione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese.
E. 6.4 I ricorrenti, i quali hanno trascorso in totale circa 15/16 giorni in Croazia (di cui 8 giorni in quarantena viste le misure di contenimento COVID-19) in un campo per richiedenti l’asilo, non hanno del resto allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevol- mente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d’acco- glienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei ri- chiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbero beneficiare dell’aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l’eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).
E. 6.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costi- tuisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezio- nali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito:
D-1969/2022 Pagina 11 CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposh- vili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per quanto concerne lo stato valetudinario dell’insorgente 1, si constata che nell’ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di avere problemi agli occhi e dei disturbi alla memoria. Nel corso di procedura il ricorrente ha inoltre prodotto un certificato medico dal quale emerge che egli lamenta sintomi ascrivibili ad un disturbo post traumatico da stress (ICD F43.1), per cui egli starebbe seguendo un percorso di psicoterapia (cfr. risultanze istruttorie). Ne discende che lo stato di salute di quest’ultimo possa essere ritenuto stabile, con una diagnosi chiara e una cura impostata. Per quanto concerne la ricorrente 2, ella ha dichiarato nell’ambito del col- loquio Dublino di soffrire di diabete, di avere problematiche di natura psi- cologica di avere la pressione alta, di avere problemi di memoria e di es- sere incinta. Per quanto concerne la situazione medica della ricorrente sino alla data della decisione impugnata, si rimanda a quest’ultima (cfr. atto SEM n. 127/16, pag. 8). Pertanto, la stessa è stata o è afflitta da diabete mellito di tipo 2 in insulinoterapia, tireotossicosi preclampsia con criteri di severità, infezione da Covid, pressione borderline. A livello psicologico, l’ul- tima diagnosi agli atti, datata (…) ottobre 2022, riporta una diagnosi di epi- sodio depressivo grave (cfr. risultanze istruttorie), nello stesso certificato, il medico indica che in quel momento per proseguire il trattamento sarebbe dovuta rimanere in Svizzera. La ricorrente 2 ha trasmesso un piano di trat- tamento datato (…) ottobre 2022 che riporta la sua terapia farmacologica impostata a quel momentro, che prevedeva Lantus 100IU/ml, Novorapid 100 IU/ml, Amlodipin 5 mg, Dilzem 180 mg, Coverem 5/10 mg, Jardiance
E. 6.5.2 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui i ricorrenti, dagli atti all’inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell’art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno eviden- ziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio – ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso – ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 con- sid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz’altro fare capo all’infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanita- ria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta- mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces- saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco- glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi- stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Si osserva inol- tre che la giurisprudenza testé citata non preveda la necessità di determi- nare se lo straniero beneficerà, nel Paese in cui viene trasferito, di cure equivalenti a quelle dispensate nel Paese d’accoglienza, bensì unicamente una determinazione del livello di gravità delle patologie e se le stesse com- portino un pericolo per la vita o un declino grave, rapido ed irreversibile della salute sia sul piano psichico che fisico in caso di trasferimento. Va, infine, rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l’aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr., a tal proposito, le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 no- vembre 2022 consid. 6.5.1). Con particolare riferimento alla situazione dei ricorrenti 4 e 5 e la loro di- splasia spondiloepifisaria di tipo pakistano o brachylomia, le raccomanda- zioni dei medici curanti circa una permanenza dei pazienti in Svizzera per il proseguo delle cure non impedisce un trasferimento degli stessi in Croa- zia, in quanto attualmente i ricorrenti stanno seguendo delle cure non par- ticolarmente specifiche e complesse, quali la fisiokinesiterapia, che per- tanto potranno essere se necessario eseguite anche in Croazia. Inoltre,
D-1969/2022 Pagina 14 dagli ultimi rapporti medici emerge che lo stato della malattia del ricorrente 4 non sia così grave dal necessitare un intervento chirurgico alla spina dor- sale (cfr. certificato medico del 24 maggio 2023). Pertanto, le patologie di cui soffrono i ricorrenti non raggiungono una gravità che comporti un peri- colo per la vita o un declino grave, rapido ed irreversibile della salute in caso di trasferimento in Croazia.
E. 6.5.3 Invece, in relazione ai tempi di valutazione della domanda d’asilo dei ricorrenti da parte della SEM occorre rilevare, che d’un canto, tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro (“one chance only”), intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (co- siddetto “asylum shopping”), ed il meccanismo del RD III non offre pertanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D’altro canto, il richie- dente l’asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un ac- cesso effettivo alla procedura d’asilo in uno degli Stati membri (cfr. sen- tenza del Tribunale F-2001/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 6.4). La du- rata della procedura (rispettivamente la presenza in Svizzera) – fintanto che non è stata provocata dalla persona interessata o non può essere im- putata alla stessa – è uno dei fattori, di cui deve essere tenuto conto nell’esame dei motivi umanitari di cui alle clausole di sovranità succitate (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 precitata consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Ora, il Tribunale amministrativo federale ha ammesso un’entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali. A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d’asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale – in casi di ripresa della procedura da parte dell’autorità inferiore e successivo nuovo ricorso contro la deci- sione della SEM al Tribunale – è durata più di due anni e che quest’ultima non era imputabile all’insorgente (cfr. le sentenze del Tribunale F- 2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D- 3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gen- naio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell’8 novembre 2017 con- sid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia, occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in precedenza o addirittura con durate maggiori, non hanno comportato un’entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ot- tobre 2021 [pubblicata quale sentenza di riferimento], E-7092/2017 del 25 gennaio 2021). Quest’ultima soluzione, si può imporre eccezionalmente
D-1969/2022 Pagina 15 in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d’esempio, allorché l’annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di compe- tenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 con- sid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 con- sid. 6.6–6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3).
E. 6.5.4 Nella presente disamina, dal deposito della domanda d’asilo sino alla presente sentenza, la procedura per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della detta domanda d’asilo, è durata due anni, senza che la stessa possa essere imputata agli insorgenti. Invero la lunga procedura di prima istanza terminata con la decisione del (…) aprile 2022 – che ha superato anche i termini procedurali previsti – è da imputare in particolare agli accertamenti di tipo medico effettuati per i ricorrenti dalla SEM, oltre che alla nascita dell’insorgente 6 in data (…) aprile 2022. Per quanto attiene poi alla procedura ricorsuale introdotta con ricorso del (…) aprile 2022, il Tribunale non è rimasto inoperoso, dando in particolare modo alle parti di esprimersi in più scambi scritti. Tuttavia, la lunga durata della procedura ricorsuale è imputabile in particolare al Tribunale, dove non sono desumibili agli atti dei chiarimenti eccezionali o elaborati che ne spieghe- rebbero la stessa. Inoltre, v’è da tenere conto del fatto che i ricorrenti risul- tano essere un nucleo familiare molto numeroso, di cui in particolare l’inte- ressata 2 presenta diverse problematiche. Inoltre, l’interessato 4 (oltre che l’interessata 5) presenta una displasia spondiloepifisaria di tipo Pakistano a seguito di una mutazione omozigote del gene PAPSS2, la cui cura ne- cessita una costante terapia e controlli regolari da parte di un team di spe- cialisti. Il nucleo familiare è inoltre composto da un neonato venuto al mondo in Svizzera. Dipoi, il ricorrente 1 ha effettuato nel corso del tempo alcuni stage lavorativi, di cui ha prodotto gli attestati, l’ultimo dei quali indi- cante l’intenzione di assunzione da parte del datore di lavoro (cfr. risultanze istruttorie). Pure la ricorrente 2 ha svolto alcuni stage e starebbe cercando un’occupazione (cfr. risultanze istruttorie). Il figlio maggiore ha svolto un pretirocinio d’integrazione che starebbe proseguendo (cfr. risultanze istrut- torie). I ricorrenti 4 e 5 frequentano rispettivamente la scuola media e la scuola elementare (cfr. risultanze istruttorie). Considerate le predette con- crete e particolari circostanze, risulterebbe contrario al principio di celerità di indurre una ripresa della procedura d’asilo in uno Stato terzo (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-2001/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 6.5 con ulteriori rif. cit., E-6654/2017 del 23 marzo 2020 con- sid. 6.1).
D-1969/2022 Pagina 16 7. Visto tutto quanto precede, se prese singolarmente le varie circostanze e vicissitudini non sarebbero sufficienti ad un’entrata nel merito, alla luce di tutte le circostanze testé citate in un esame generale cumulate nella fatti- specie, questo Tribunale ritiene giudizioso nel caso specifico, che la Sviz- zera entri nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti per motivi umani- tari e si dichiari pertanto competente per la trattazione della predetta do- manda d’asilo degli insorgenti. 8. In considerazione di quanto sopra, il ricorso è accolto. La decisione della SEM del (…) aprile 2022 è annullata e gli atti di causa sono restituiti all’au- torità inferiore con l’ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento dei ricorrenti e di statuire materialmente sulle loro do- mande d’asilo del (…) novembre 2021. 9. Visto l’esito del ricorso, le ulteriori residuali censure ricorsuali possono senz’altro essere lasciate aperte.
E. 7 Visto tutto quanto precede, se prese singolarmente le varie circostanze e vicissitudini non sarebbero sufficienti ad un'entrata nel merito, alla luce di tutte le circostanze testé citate in un esame generale cumulate nella fattispecie, questo Tribunale ritiene giudizioso nel caso specifico, che la Svizzera entri nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti per motivi umanitari e si dichiari pertanto competente per la trattazione della predetta domanda d'asilo degli insorgenti.
E. 8 In considerazione di quanto sopra, il ricorso è accolto. La decisione della SEM del (...) aprile 2022 è annullata e gli atti di causa sono restituiti all'autorità inferiore con l'ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento dei ricorrenti e di statuire materialmente sulle loro domande d'asilo del (...) novembre 2021.
E. 9 Visto l'esito del ricorso, le ulteriori residuali censure ricorsuali possono senz'altro essere lasciate aperte.
E. 10 Considerato l’esito della procedura, non sono riscosse spese (cfr. 63 cpv. 1 e 2 PA).
E. 11 Per il resto, essendo i ricorrenti assistiti dal rappresentante legale desi- gnato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi, che è già indennizzato dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), nonché trattandosi di una procedura Dublino, non è attribuita alcuna indennità per ripetibili (art. 111ater LAsi).
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1969/2022 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 20 aprile 2022 è annullata. Gli atti di causa sono restituiti alla SEM con l’ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento dei ricorrenti e di decidere materialmente sulle loro domande d’asilo del 23 novembre 2021. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si assegnano indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Dispositiv
- A._______, nato il (…),
- B._______, nata il (…),
- C._______, nato il (…),
- D._______, nato il (…),
- E._______, nata il (…),
- F._______, nato il (…), Afghanistan, tutti patrocinati da Simona Cautela, (…), 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta- namento; decisione della SEM del 20 aprile 2022 / N (…). D-1969/2022 Pagina 2 Fatti: A. Gli interessati, di nazionalità afghana, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2021 (cfr. atti SEM n. [{…}]-4/2, 5/2, 6/2, 7/2 e 8/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati “Eurodac”, i richiedenti avevano già depositato una domanda d’asilo in Gre- cia il (…) novembre 2019, in Croazia il (…) ottobre 2021 e in Slovenia il (…) novembre 2021 (cfr. atti SEM n. 31/1, 40/1 e 42/1). C. Il (…) dicembre 2021, gli interessati 1, 2 e 3 sono stati sentiti nel corso di un’audizione volta al rilevamento dei dati personali (cfr. atti n. SEM 45/11, 46/10 e 47/10). D. In data (…) dicembre 2021 e (…) dicembre 2021, si è svolto con i sum- menzionati interessati il colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del regola- mento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu- gno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in- ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atti SEM n. 53/5, 54/4 e 76/5). In tale contesto, quest’ultimi, dopo aver confermato di aver chiesto asilo in Croazia, hanno espresso la loro contra- rietà nel farvi ritorno. A loro dire, prima di depositare la domanda d’asilo sarebbero stati maltrattati e avrebbero subito circa 15 push back. Inoltre, le condizioni al campo di accoglienza non sarebbero state dignitose. E. Alla luce dei summenzionati riscontri, in data (…) dicembre 2021 la SEM ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in ca- rico dei richiedenti fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 80/7 e 83/7). D-1969/2022 Pagina 3 F. Il (…) gennaio 2022 la Croazia ha espressamente accettato di riprendere in carico gli interessati sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 88/2 e 89/2). G. Nel corso della procedura di prima istanza, i richiedenti sono stati oggetto di diversi accertamenti di natura medica. H. Con lo scritto del (…) febbraio 2022, la rappresentante legale ha chiesto all’autorità inferiore di esperire un accertamento medico per i problemi che affliggono l’interessata 2 (cfr. atto SEM n.107/4). I. In data (…) aprile 2022, l’interessata 2 ha dato luce all’interessato 6. Il se- guente (…) aprile 2022 la SEM ha informato l’omologa croata della nascita di un nuovo membro della famiglia al fine di aggiornare la domanda di ri- presa in carico (cfr. atto SEM n. 122/1). J. Con decisione del (…) aprile 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 128/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dei richiedenti dalla Svizzera verso la Croazia come pure incaricando il Cantone Ticino dell’esecuzione del trasferimento. K. Il (…) aprile 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: […] aprile 2022), gli interessati sono insorti contro la precitata decisione chiedendo in via principale l’annullamento della sindacata decisione ed il rinvio degli atti all’autorità inferiore per l’esame nazionale della domanda d’asilo; in subor- dine essi hanno invece chiesto il rinvio degli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria. Contestualmente, i ricorrenti hanno propo- sto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. L. Il (…) maggio 2022 il Tribunale ha sospeso l’allontanamento ed ha con- cesso l’assistenza giudiziaria. Al contempo ha concesso un termine all’au- torità inferiore per inoltrare una risposta al ricorso. D-1969/2022 Pagina 4 M. II (…) maggio 2022, la SEM ha trasmesso la propria risposta al Tribunale, che ha concesso un termine ai ricorrenti per esprimersi. Il successivo (…) giugno 2022, i ricorrenti hanno trasmesso la propria presa di posizione, accludendo nuova documentazione medica. I successivi (…) luglio 2022, (…) agosto 2022 e (…) novembre 2022 i ricorrenti hanno trasmesso nuova documentazione medica. In data (…) dicembre 2022 il Tribunale ha tra- smesso gli scritti e la documentazione medica dei ricorrenti alla SEM, con- cedendo un termine per esprimersi. Il (…) dicembre 2022, la SEM ha in- viato le proprie osservazioni, che il Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti. Il (…) gennaio 2023, i ricorrenti hanno inviato le proprie osservazioni, acclu- dendo nuova documentazione medica. Il (…) febbraio 2023, il (…) marzo 2023 e il (…) giugno 2023 i ricorrenti hanno inviato nuova documentazione medica, trasmessa dal Tribunale alla SEM per una sua presa di posizione, inviata il seguente (…) luglio 2023. L’(…) agosto 2023 i ricorrenti si sono espressi circa l’ultimo scritto della SEM, accludendo nuova documenta- zione. In data (…) novembre 2023, i ricorrenti hanno trasmesso uno scritto, accludendo nuovi documenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
- Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
- Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
- Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione D-1969/2022 Pagina 5 impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 con- sid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 3.1).
- 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima un accertamento incompleto dei fatti circa il profilo medico in particolare dell’insorgente 2 e 4, afflitti, tra le altre, la prima da diabete e problematiche psichiche e il se- condo da patologie genetiche. Anche il quadro clinico dell’insorgente 4 non sarebbe risultato acclarato e ulteriori accertamenti sarebbero stati neces- sari. Nel periodo seguente alla decisione dell’autorità di prime cure sareb- bero inoltre emerse ulteriori problematiche mediche che affliggono anche gli altri ricorrenti. Inoltre, la SEM avrebbe accertato in modo incompleto ed inesatto la situazione del sistema d’accoglienza croato, che presenterebbe carenze sistemiche, segnatamente in rapporto all’uso della violenza da parte delle autorità croate. 4.2 Le succitate censure formali, in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, oltre che ad una violazione del diritto di essere sentito, verranno esaminate d’ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all’annulla- mento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 con- sid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.3 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.4 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. D-1969/2022 Pagina 6 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di ap- plicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l’ampiezza dell’accertamento d’ufficio nel corso del procedi- mento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probato- rie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l’autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241). Nel caso in parola, il Tribunale osserva che al momento dell’emissione della decisione impugnata l’incarto della SEM conteneva già ampia docu- mentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti e pertanto non vi era alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situa- zione medica degli interessati. Pertanto, il fatto solo che i ricorrenti nel gra- vame non concordino con l’apprezzamento esposto dall’autorità inferiore, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, anche con tale cen- sura in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all’impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della procedura d’asilo dei ricorrenti, sia riguardo all’applicazione della clausola di sovranità e alla presenza di carenze sistemiche nel sistema d’accoglienza croato. Queste ultime questioni verranno dunque esaminate di seguito. Pertanto, tali censure, dal profilo formale, sono da respingere.
- 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e allontanamento. D-1969/2022 Pagina 7 Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a ripren- dere in carico, alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, che gli interessati avevano già depositato una domanda d’asilo pregressa in Croazia il (…) ottobre 2021 (cfr. atti SEM n. 31/1 e 40/1). Nell’ambito dei colloqui Dublino effettuati dai ricorrenti, questi ultimi non hanno negato di aver depositato una domanda d’asilo in Croazia, ma hanno confermato che all’interessata 2 non sono state prelevate le impronte in quanto l’apparec- chio di registrazione non riusciva a rilevarle (cfr. atti SEM n. 53/5, 54/4 e 76/5). Su tali presupposti, in data (…) dicembre 2021, la SEM ha dapprima effettuato una richiesta di informazioni alla Slovenia, al fine di determinare se la Croazia avesse acconsentito ad una ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 69/6). Il seguente (…) dicembre 2021, le autorità slovene hanno confer- mato che la Croazia aveva accettato la ripresa in carico dei ricorrenti (cfr. atto SEM n. 79/1). Pertanto, in data (…) dicembre 2021 la SEM ha presen- tato due domande di ripresa in carico sulla scorta dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III alle omologhe croate, segnalando espressamente che i richiedenti sono una famiglia e che la Slovenia ha indicato che il Paese competente sarebbe la Croazia (cfr. atti SEM n. 80/7 e 83/7). Quest’ultima autorità, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico di tutti i ricorrenti in data (…) gennaio 2022, quindi entro il termine previsto all’art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti SEM n. 88/2 e 89/2). A seguito della nascita del ricorrente 6, la SEM ha provveduto ad aggiun- gere il neonato alla domanda di ripresa in carico dei genitori (cfr. atto SEM n. 122/1) e la Croazia ha trasmesso una conferma di ricezione in tal senso (cfr. atto SEM n. 123/1). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in prin- cipio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di svolgere la procedura d’asilo. 5.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Gli interessati lamentano che le domande di ripresa in carico da parte della SEM sono state formulate separatamente per i due coniugi. A differenza di quanto sostenuto nel gravame dai ricorrenti, non si intravvede in specie alcun rischio di separazione del nucleo famigliare con il trasferimento in Croazia unicamente per la presenza di due domande e due risposte separate per la ripresa in carico dei ricorrenti. Neppure la di- screpanza tra le date di nascita dei figli può inficiare la competenza croata, D-1969/2022 Pagina 8 sarà semmai compito dei ricorrenti chiedere una rettifica dei propri dati una volta giunti in tale Paese. Anche la discrepanza tra la data della domanda d’asilo riportata nella banca dati “Eurodac” e quella riportata nella comuni- cazione di accettazione della ripresa in carico non è atta ad inficiare la competenza croata. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto data la compe- tenza delle autorità croate per la trattazione della domanda d’asilo degli insorgenti. 5.4 Tuttavia, giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come com- petente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di acco- glienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come compe- tente. 5.5 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il sistema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemi- che, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già de- positato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 feb- braio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; cfr. anche la sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 con- sid. 9.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale, anche con riferimento ai propri timori e a rapporti di organizzazioni non governative, non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Non è inoltre evincibile né dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non ri- spetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. In tal senso il Tribunale rileva che il ricorrente 1 stesso ha indicato durante il proprio Col- loquio Dublino che i maltrattamenti sarebbero avvenuti prima di depositare la domanda d’asilo (cfr. atto SEM n. 53/5). D-1969/2022 Pagina 9 5.6 Su tali presupposti, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
- 6.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l’autorità in- feriore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei ri- chiedenti in applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applica- zione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richie- dente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbli- gata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso e nei successivi scritti, si prevalgono del loro stato di salute, come pure delle violenze subite in Croazia, per rinun- ciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. In tal senso, essi ritengono come le violenze che avrebbero perpetrato le au- torità croate, evidenzierebbero delle criticità tali da rientrare nell’applica- zione dell’art. 3 CEDU e dell’art. 4 della Carta UE. Inoltre, gli interessati hanno lamentato lo stato deplorevole in cui verserebbero i centri d’acco- glienza in cui sono stati alloggiati durante la loro permanenza in Croazia. 6.3 Nel caso in esame i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia non risultano conferenti dal profilo della conformità del trasferimento dei richiedenti in relazione agli art. 3 CEDU, art. 4 Carta UE o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria degli insorgenti rischierebbe di esporli ad una situazione simile a quella nella quale si sa- rebbero trovati in quanto persone straniere in situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera. Inoltre il Tribunale non ha alcuna ragione – neppure considerando quanto riportato nel ricorso dagli insorgenti – di met- tere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante, al quale gli insorgenti potranno indirizzarsi per D-1969/2022 Pagina 10 denunciare l’agito di alcuni funzionai di polizia nei loro confronti o se in futuro i loro diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme re- lative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l’eventuale aiuto di organizzazioni non governative presenti su suolo croato. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione, che ha accettato espres- samente la loro ripresa in carico, non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro do- manda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parla- mento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato o non l’avranno in fu- turo. Non si evince peraltro né dagli atti all’incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destina- zione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 6.4 I ricorrenti, i quali hanno trascorso in totale circa 15/16 giorni in Croazia (di cui 8 giorni in quarantena viste le misure di contenimento COVID-19) in un campo per richiedenti l’asilo, non hanno del resto allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevol- mente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d’acco- glienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei ri- chiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbero beneficiare dell’aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l’eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 6.5 6.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costi- tuisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezio- nali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: D-1969/2022 Pagina 11 CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposh- vili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per quanto concerne lo stato valetudinario dell’insorgente 1, si constata che nell’ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di avere problemi agli occhi e dei disturbi alla memoria. Nel corso di procedura il ricorrente ha inoltre prodotto un certificato medico dal quale emerge che egli lamenta sintomi ascrivibili ad un disturbo post traumatico da stress (ICD F43.1), per cui egli starebbe seguendo un percorso di psicoterapia (cfr. risultanze istruttorie). Ne discende che lo stato di salute di quest’ultimo possa essere ritenuto stabile, con una diagnosi chiara e una cura impostata. Per quanto concerne la ricorrente 2, ella ha dichiarato nell’ambito del col- loquio Dublino di soffrire di diabete, di avere problematiche di natura psi- cologica di avere la pressione alta, di avere problemi di memoria e di es- sere incinta. Per quanto concerne la situazione medica della ricorrente sino alla data della decisione impugnata, si rimanda a quest’ultima (cfr. atto SEM n. 127/16, pag. 8). Pertanto, la stessa è stata o è afflitta da diabete mellito di tipo 2 in insulinoterapia, tireotossicosi preclampsia con criteri di severità, infezione da Covid, pressione borderline. A livello psicologico, l’ul- tima diagnosi agli atti, datata (…) ottobre 2022, riporta una diagnosi di epi- sodio depressivo grave (cfr. risultanze istruttorie), nello stesso certificato, il medico indica che in quel momento per proseguire il trattamento sarebbe dovuta rimanere in Svizzera. La ricorrente 2 ha trasmesso un piano di trat- tamento datato (…) ottobre 2022 che riporta la sua terapia farmacologica impostata a quel momentro, che prevedeva Lantus 100IU/ml, Novorapid 100 IU/ml, Amlodipin 5 mg, Dilzem 180 mg, Coverem 5/10 mg, Jardiance 10 mg, Pantozol 40 mg, Cipralex 20 mg/ml, oltre che Dafalgan e Temesta in riserva (cfr. risultanze istruttorie). In data (…) settembre 2023, all’insor- gente è stata diagnosticata un’infiammazione della muscolatura peri-arti- colare del ginocchio destro su lesione del menisco mediale asintomatica per la quale è stata prescritta fisioterapia (cfr. risultanze istruttorie). Infine, il (…) novembre 2023, il G._______ ha confermato che l’interessata è se- guita dalla sua clinica psichiatrica (cfr. risultanze istruttorie). Ad oggi non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti circa lo stato della ricorrente 2. Ne può quindi discendere come anche il suo stato di salute sia chiarito ed una terapia farmacologica impostata. La raccomandazione dello psichiatra circa la necessità di rimanere in Svizzera per proseguire le cure non è det- tagliata e non può essere seguita, in quanto egli non ha indicato quali cure siano accessibili unicamente in Svizzera e non in Croazia, inoltre è tra- scorso più di un anno da quando è stato redatto tale certificato medico. A D-1969/2022 Pagina 12 titolo abbondanziale si osserva che nel frattempo la signora ha, tra le altre cose, confermato di essere abile al lavoro e pertanto le patologie di cui è afflitta non parrebbero essere di una gravità tale da rientrare nella giuri- sprudenza topica testé citata (cfr. scritto dei ricorrenti del […] giugno 2023, pag. 2). In rapporto all’insorgente 3, si rileva che il medesimo, durante il colloquio ha indicato di non soffrire di alcuna patologia. Anche dagli atti non emer- gono particolari problematiche. Per quanto concerne il ricorrente 4, durante il colloquio Dublino della ricor- rente 2, ella ha indicato che il figlio soffre di dolori alla schiena e a volte bagna il letto. Dalle investigazioni specialistiche effettuate è emerso che l’interessato soffre di displasia spondiloepifisaria di tipo pakistano o bra- chylomia e una bassa statura disproporzionata. Inoltre egli soffre di dolori lombari notturni alla schiena. Dall’ultimo rapporto medico in merito agli atti, datato (…) maggio 2023 e redatto in collaborazione con il prof. dr. med. C. Hasler di Basilea, il paziente ha riferito di un lieve miglioramento della sin- tomatologia algica, nonostante egli non abbia più praticato attività sportiva e nemmeno la fisiokinesiterapia. I medici consigliano di riprendere con la fisiokinesiterapia 1-2 volte la settimana da integrare con terapie fisiche, con esercizi che andranno eseguiti anche a domicilio. Il prossimo controllo è stato fissato a febbraio 2024. I medici hanno inoltre raccomandato che l’in- sorgente 4 venga seguito in uno Stato simile alla Svizzera dove è presente un centro super specialistico per la patologia vertebrale (cfr. risultanze istruttorie). Per quanto attiene lo stato di salute della ricorrente 5, durante il colloquio Dublino della ricorrente 2, ella ha indicato che la figlia soffre di mal di sto- maco e di problemi ai denti. Dagli approfondimenti specialistici è stata dia- gnosticata una sospetta displasia spondiloepifisaria di tipo pakistano o bra- cylomia, non confermata geneticamente, bensì su di un’anamnesi fami- gliare. La stessa non lamenta dolori alle estremità inferiori e partecipa senza limitazioni alle lezioni di ginnastica e non assume farmaci analgesici. Il prossimo controllo specialistico è stato fissato per febbraio 2024 (cfr. ri- sultanze istruttorie). In rapporto all’insorgente 6, è stata diagnosticata una iperibilirubinemia non coniugata, necessitante fotoprofilassi. È stato però indicato che egli sia un neonato sano, tonico e reattivo, non denota ittero e mangia bene (cfr. risul- tanze istruttorie). Nel frattempo non sono giunte ulteriori informazioni sullo stato di salute del neonato. D-1969/2022 Pagina 13 6.5.2 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui i ricorrenti, dagli atti all’inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell’art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno eviden- ziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio – ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso – ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 con- sid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz’altro fare capo all’infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanita- ria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta- mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces- saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco- glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi- stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Si osserva inol- tre che la giurisprudenza testé citata non preveda la necessità di determi- nare se lo straniero beneficerà, nel Paese in cui viene trasferito, di cure equivalenti a quelle dispensate nel Paese d’accoglienza, bensì unicamente una determinazione del livello di gravità delle patologie e se le stesse com- portino un pericolo per la vita o un declino grave, rapido ed irreversibile della salute sia sul piano psichico che fisico in caso di trasferimento. Va, infine, rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l’aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr., a tal proposito, le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 no- vembre 2022 consid. 6.5.1). Con particolare riferimento alla situazione dei ricorrenti 4 e 5 e la loro di- splasia spondiloepifisaria di tipo pakistano o brachylomia, le raccomanda- zioni dei medici curanti circa una permanenza dei pazienti in Svizzera per il proseguo delle cure non impedisce un trasferimento degli stessi in Croa- zia, in quanto attualmente i ricorrenti stanno seguendo delle cure non par- ticolarmente specifiche e complesse, quali la fisiokinesiterapia, che per- tanto potranno essere se necessario eseguite anche in Croazia. Inoltre, D-1969/2022 Pagina 14 dagli ultimi rapporti medici emerge che lo stato della malattia del ricorrente 4 non sia così grave dal necessitare un intervento chirurgico alla spina dor- sale (cfr. certificato medico del 24 maggio 2023). Pertanto, le patologie di cui soffrono i ricorrenti non raggiungono una gravità che comporti un peri- colo per la vita o un declino grave, rapido ed irreversibile della salute in caso di trasferimento in Croazia. 6.5.3 Invece, in relazione ai tempi di valutazione della domanda d’asilo dei ricorrenti da parte della SEM occorre rilevare, che d’un canto, tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro (“one chance only”), intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (co- siddetto “asylum shopping”), ed il meccanismo del RD III non offre pertanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D’altro canto, il richie- dente l’asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un ac- cesso effettivo alla procedura d’asilo in uno degli Stati membri (cfr. sen- tenza del Tribunale F-2001/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 6.4). La du- rata della procedura (rispettivamente la presenza in Svizzera) – fintanto che non è stata provocata dalla persona interessata o non può essere im- putata alla stessa – è uno dei fattori, di cui deve essere tenuto conto nell’esame dei motivi umanitari di cui alle clausole di sovranità succitate (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 precitata consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Ora, il Tribunale amministrativo federale ha ammesso un’entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali. A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d’asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale – in casi di ripresa della procedura da parte dell’autorità inferiore e successivo nuovo ricorso contro la deci- sione della SEM al Tribunale – è durata più di due anni e che quest’ultima non era imputabile all’insorgente (cfr. le sentenze del Tribunale F- 2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D- 3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gen- naio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell’8 novembre 2017 con- sid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia, occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in precedenza o addirittura con durate maggiori, non hanno comportato un’entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ot- tobre 2021 [pubblicata quale sentenza di riferimento], E-7092/2017 del 25 gennaio 2021). Quest’ultima soluzione, si può imporre eccezionalmente D-1969/2022 Pagina 15 in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d’esempio, allorché l’annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di compe- tenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 con- sid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 con- sid. 6.6–6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3). 6.5.4 Nella presente disamina, dal deposito della domanda d’asilo sino alla presente sentenza, la procedura per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della detta domanda d’asilo, è durata due anni, senza che la stessa possa essere imputata agli insorgenti. Invero la lunga procedura di prima istanza terminata con la decisione del (…) aprile 2022 – che ha superato anche i termini procedurali previsti – è da imputare in particolare agli accertamenti di tipo medico effettuati per i ricorrenti dalla SEM, oltre che alla nascita dell’insorgente 6 in data (…) aprile 2022. Per quanto attiene poi alla procedura ricorsuale introdotta con ricorso del (…) aprile 2022, il Tribunale non è rimasto inoperoso, dando in particolare modo alle parti di esprimersi in più scambi scritti. Tuttavia, la lunga durata della procedura ricorsuale è imputabile in particolare al Tribunale, dove non sono desumibili agli atti dei chiarimenti eccezionali o elaborati che ne spieghe- rebbero la stessa. Inoltre, v’è da tenere conto del fatto che i ricorrenti risul- tano essere un nucleo familiare molto numeroso, di cui in particolare l’inte- ressata 2 presenta diverse problematiche. Inoltre, l’interessato 4 (oltre che l’interessata 5) presenta una displasia spondiloepifisaria di tipo Pakistano a seguito di una mutazione omozigote del gene PAPSS2, la cui cura ne- cessita una costante terapia e controlli regolari da parte di un team di spe- cialisti. Il nucleo familiare è inoltre composto da un neonato venuto al mondo in Svizzera. Dipoi, il ricorrente 1 ha effettuato nel corso del tempo alcuni stage lavorativi, di cui ha prodotto gli attestati, l’ultimo dei quali indi- cante l’intenzione di assunzione da parte del datore di lavoro (cfr. risultanze istruttorie). Pure la ricorrente 2 ha svolto alcuni stage e starebbe cercando un’occupazione (cfr. risultanze istruttorie). Il figlio maggiore ha svolto un pretirocinio d’integrazione che starebbe proseguendo (cfr. risultanze istrut- torie). I ricorrenti 4 e 5 frequentano rispettivamente la scuola media e la scuola elementare (cfr. risultanze istruttorie). Considerate le predette con- crete e particolari circostanze, risulterebbe contrario al principio di celerità di indurre una ripresa della procedura d’asilo in uno Stato terzo (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-2001/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 6.5 con ulteriori rif. cit., E-6654/2017 del 23 marzo 2020 con- sid. 6.1). D-1969/2022 Pagina 16
- Visto tutto quanto precede, se prese singolarmente le varie circostanze e vicissitudini non sarebbero sufficienti ad un’entrata nel merito, alla luce di tutte le circostanze testé citate in un esame generale cumulate nella fatti- specie, questo Tribunale ritiene giudizioso nel caso specifico, che la Sviz- zera entri nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti per motivi umani- tari e si dichiari pertanto competente per la trattazione della predetta do- manda d’asilo degli insorgenti.
- In considerazione di quanto sopra, il ricorso è accolto. La decisione della SEM del (…) aprile 2022 è annullata e gli atti di causa sono restituiti all’au- torità inferiore con l’ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento dei ricorrenti e di statuire materialmente sulle loro do- mande d’asilo del (…) novembre 2021.
- Visto l’esito del ricorso, le ulteriori residuali censure ricorsuali possono senz’altro essere lasciate aperte.
- Considerato l’esito della procedura, non sono riscosse spese (cfr. 63 cpv. 1 e 2 PA).
- Per il resto, essendo i ricorrenti assistiti dal rappresentante legale desi- gnato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi, che è già indennizzato dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), nonché trattandosi di una procedura Dublino, non è attribuita alcuna indennità per ripetibili (art. 111ater LAsi).
- La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-1969/2022 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
- Il ricorso è accolto.
- La decisione della SEM del 20 aprile 2022 è annullata. Gli atti di causa sono restituiti alla SEM con l’ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento dei ricorrenti e di decidere materialmente sulle loro domande d’asilo del 23 novembre 2021.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si assegnano indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1969/2022 Sentenza del 24 novembre 2023 4 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A._______, nato il (...),
2. B._______, nata il (...),
3. C._______, nato il (...),
4. D._______, nato il (...),
5. E._______, nata il (...),
6. F._______, nato il (...), Afghanistan, tutti patrocinati da Simona Cautela, (...), 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 20 aprile 2022 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, di nazionalità afghana, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2021 (cfr. atti SEM n. [{...}]-4/2, 5/2, 6/2, 7/2 e 8/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati "Eurodac", i richiedenti avevano già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) novembre 2019, in Croazia il (...) ottobre 2021 e in Slovenia il (...) novembre 2021 (cfr. atti SEM n. 31/1, 40/1 e 42/1). C. Il (...) dicembre 2021, gli interessati 1, 2 e 3 sono stati sentiti nel corso di un'audizione volta al rilevamento dei dati personali (cfr. atti n. SEM 45/11, 46/10 e 47/10). D. In data (...) dicembre 2021 e (...) dicembre 2021, si è svolto con i summenzionati interessati il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atti SEM n. 53/5, 54/4 e 76/5). In tale contesto, quest'ultimi, dopo aver confermato di aver chiesto asilo in Croazia, hanno espresso la loro contrarietà nel farvi ritorno. A loro dire, prima di depositare la domanda d'asilo sarebbero stati maltrattati e avrebbero subito circa 15 push back. Inoltre, le condizioni al campo di accoglienza non sarebbero state dignitose. E. Alla luce dei summenzionati riscontri, in data (...) dicembre 2021 la SEM ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 80/7 e 83/7). F. Il (...) gennaio 2022 la Croazia ha espressamente accettato di riprendere in carico gli interessati sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 88/2 e 89/2). G. Nel corso della procedura di prima istanza, i richiedenti sono stati oggetto di diversi accertamenti di natura medica. H. Con lo scritto del (...) febbraio 2022, la rappresentante legale ha chiesto all'autorità inferiore di esperire un accertamento medico per i problemi che affliggono l'interessata 2 (cfr. atto SEM n.107/4). I. In data (...) aprile 2022, l'interessata 2 ha dato luce all'interessato 6. Il seguente (...) aprile 2022 la SEM ha informato l'omologa croata della nascita di un nuovo membro della famiglia al fine di aggiornare la domanda di ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 122/1). J. Con decisione del (...) aprile 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 128/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dei richiedenti dalla Svizzera verso la Croazia come pure incaricando il Cantone Ticino dell'esecuzione del trasferimento. K. Il (...) aprile 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: [...] aprile 2022), gli interessati sono insorti contro la precitata decisione chiedendo in via principale l'annullamento della sindacata decisione ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per l'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine essi hanno invece chiesto il rinvio degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente, i ricorrenti hanno proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. L. Il (...) maggio 2022 il Tribunale ha sospeso l'allontanamento ed ha concesso l'assistenza giudiziaria. Al contempo ha concesso un termine all'autorità inferiore per inoltrare una risposta al ricorso. M. II (...) maggio 2022, la SEM ha trasmesso la propria risposta al Tribunale, che ha concesso un termine ai ricorrenti per esprimersi. Il successivo (...) giugno 2022, i ricorrenti hanno trasmesso la propria presa di posizione, accludendo nuova documentazione medica. I successivi (...) luglio 2022, (...) agosto 2022 e (...) novembre 2022 i ricorrenti hanno trasmesso nuova documentazione medica. In data (...) dicembre 2022 il Tribunale ha trasmesso gli scritti e la documentazione medica dei ricorrenti alla SEM, concedendo un termine per esprimersi. Il (...) dicembre 2022, la SEM ha inviato le proprie osservazioni, che il Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti. Il (...) gennaio 2023, i ricorrenti hanno inviato le proprie osservazioni, accludendo nuova documentazione medica. Il (...) febbraio 2023, il (...) marzo 2023 e il (...) giugno 2023 i ricorrenti hanno inviato nuova documentazione medica, trasmessa dal Tribunale alla SEM per una sua presa di posizione, inviata il seguente (...) luglio 2023. L'(...) agosto 2023 i ricorrenti si sono espressi circa l'ultimo scritto della SEM, accludendo nuova documentazione. In data (...) novembre 2023, i ricorrenti hanno trasmesso uno scritto, accludendo nuovi documenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima un accertamento incompleto dei fatti circa il profilo medico in particolare dell'insorgente 2 e 4, afflitti, tra le altre, la prima da diabete e problematiche psichiche e il secondo da patologie genetiche. Anche il quadro clinico dell'insorgente 4 non sarebbe risultato acclarato e ulteriori accertamenti sarebbero stati necessari. Nel periodo seguente alla decisione dell'autorità di prime cure sarebbero inoltre emerse ulteriori problematiche mediche che affliggono anche gli altri ricorrenti. Inoltre, la SEM avrebbe accertato in modo incompleto ed inesatto la situazione del sistema d'accoglienza croato, che presenterebbe carenze sistemiche, segnatamente in rapporto all'uso della violenza da parte delle autorità croate. 4.2 Le succitate censure formali, in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, oltre che ad una violazione del diritto di essere sentito, verranno esaminate d'ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.4 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241). Nel caso in parola, il Tribunale osserva che al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti e pertanto non vi era alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica degli interessati. Pertanto, il fatto solo che i ricorrenti nel gravame non concordino con l'apprezzamento esposto dall'autorità inferiore, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, anche con tale censura in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della procedura d'asilo dei ricorrenti, sia riguardo all'applicazione della clausola di sovranità e alla presenza di carenze sistemiche nel sistema d'accoglienza croato. Queste ultime questioni verranno dunque esaminate di seguito. Pertanto, tali censure, dal profilo formale, sono da respingere. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...) ottobre 2021 (cfr. atti SEM n. 31/1 e 40/1). Nell'ambito dei colloqui Dublino effettuati dai ricorrenti, questi ultimi non hanno negato di aver depositato una domanda d'asilo in Croazia, ma hanno confermato che all'interessata 2 non sono state prelevate le impronte in quanto l'apparecchio di registrazione non riusciva a rilevarle (cfr. atti SEM n. 53/5, 54/4 e 76/5). Su tali presupposti, in data (...) dicembre 2021, la SEM ha dapprima effettuato una richiesta di informazioni alla Slovenia, al fine di determinare se la Croazia avesse acconsentito ad una ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 69/6). Il seguente (...) dicembre 2021, le autorità slovene hanno confermato che la Croazia aveva accettato la ripresa in carico dei ricorrenti (cfr. atto SEM n. 79/1). Pertanto, in data (...) dicembre 2021 la SEM ha presentato due domande di ripresa in carico sulla scorta dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III alle omologhe croate, segnalando espressamente che i richiedenti sono una famiglia e che la Slovenia ha indicato che il Paese competente sarebbe la Croazia (cfr. atti SEM n. 80/7 e 83/7). Quest'ultima autorità, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico di tutti i ricorrenti in data (...) gennaio 2022, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti SEM n. 88/2 e 89/2). A seguito della nascita del ricorrente 6, la SEM ha provveduto ad aggiungere il neonato alla domanda di ripresa in carico dei genitori (cfr. atto SEM n. 122/1) e la Croazia ha trasmesso una conferma di ricezione in tal senso (cfr. atto SEM n. 123/1). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di svolgere la procedura d'asilo. 5.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Gli interessati lamentano che le domande di ripresa in carico da parte della SEM sono state formulate separatamente per i due coniugi. A differenza di quanto sostenuto nel gravame dai ricorrenti, non si intravvede in specie alcun rischio di separazione del nucleo famigliare con il trasferimento in Croazia unicamente per la presenza di due domande e due risposte separate per la ripresa in carico dei ricorrenti. Neppure la discrepanza tra le date di nascita dei figli può inficiare la competenza croata, sarà semmai compito dei ricorrenti chiedere una rettifica dei propri dati una volta giunti in tale Paese. Anche la discrepanza tra la data della domanda d'asilo riportata nella banca dati "Eurodac" e quella riportata nella comunicazione di accettazione della ripresa in carico non è atta ad inficiare la competenza croata. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto data la competenza delle autorità croate per la trattazione della domanda d'asilo degli insorgenti. 5.4 Tuttavia, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.5 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - in materia, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già depositato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; cfr. anche la sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale, anche con riferimento ai propri timori e a rapporti di organizzazioni non governative, non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Non è inoltre evincibile né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. In tal senso il Tribunale rileva che il ricorrente 1 stesso ha indicato durante il proprio Colloquio Dublino che i maltrattamenti sarebbero avvenuti prima di depositare la domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 53/5). 5.6 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 6. 6.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei richiedenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso e nei successivi scritti, si prevalgono del loro stato di salute, come pure delle violenze subite in Croazia, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. In tal senso, essi ritengono come le violenze che avrebbero perpetrato le autorità croate, evidenzierebbero delle criticità tali da rientrare nell'applicazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta UE. Inoltre, gli interessati hanno lamentato lo stato deplorevole in cui verserebbero i centri d'accoglienza in cui sono stati alloggiati durante la loro permanenza in Croazia. 6.3 Nel caso in esame i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia non risultano conferenti dal profilo della conformità del trasferimento dei richiedenti in relazione agli art. 3 CEDU, art. 4 Carta UE o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria degli insorgenti rischierebbe di esporli ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbero trovati in quanto persone straniere in situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera. Inoltre il Tribunale non ha alcuna ragione - neppure considerando quanto riportato nel ricorso dagli insorgenti - di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante, al quale gli insorgenti potranno indirizzarsi per denunciare l'agito di alcuni funzionai di polizia nei loro confronti o se in futuro i loro diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative presenti su suolo croato. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione, che ha accettato espressamente la loro ripresa in carico, non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avranno in futuro. Non si evince peraltro né dagli atti all'incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 6.4 I ricorrenti, i quali hanno trascorso in totale circa 15/16 giorni in Croazia (di cui 8 giorni in quarantena viste le misure di contenimento COVID-19) in un campo per richiedenti l'asilo, non hanno del resto allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbero beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l'eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 6.5 6.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per quanto concerne lo stato valetudinario dell'insorgente 1, si constata che nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di avere problemi agli occhi e dei disturbi alla memoria. Nel corso di procedura il ricorrente ha inoltre prodotto un certificato medico dal quale emerge che egli lamenta sintomi ascrivibili ad un disturbo post traumatico da stress (ICD F43.1), per cui egli starebbe seguendo un percorso di psicoterapia (cfr. risultanze istruttorie). Ne discende che lo stato di salute di quest'ultimo possa essere ritenuto stabile, con una diagnosi chiara e una cura impostata. Per quanto concerne la ricorrente 2, ella ha dichiarato nell'ambito del colloquio Dublino di soffrire di diabete, di avere problematiche di natura psicologica di avere la pressione alta, di avere problemi di memoria e di essere incinta. Per quanto concerne la situazione medica della ricorrente sino alla data della decisione impugnata, si rimanda a quest'ultima (cfr. atto SEM n. 127/16, pag. 8). Pertanto, la stessa è stata o è afflitta da diabete mellito di tipo 2 in insulinoterapia, tireotossicosi preclampsia con criteri di severità, infezione da Covid, pressione borderline. A livello psicologico, l'ultima diagnosi agli atti, datata (...) ottobre 2022, riporta una diagnosi di episodio depressivo grave (cfr. risultanze istruttorie), nello stesso certificato, il medico indica che in quel momento per proseguire il trattamento sarebbe dovuta rimanere in Svizzera. La ricorrente 2 ha trasmesso un piano di trattamento datato (...) ottobre 2022 che riporta la sua terapia farmacologica impostata a quel momentro, che prevedeva Lantus 100IU/ml, Novorapid 100 IU/ml, Amlodipin 5 mg, Dilzem 180 mg, Coverem 5/10 mg, Jardiance 10 mg, Pantozol 40 mg, Cipralex 20 mg/ml, oltre che Dafalgan e Temesta in riserva (cfr. risultanze istruttorie). In data (...) settembre 2023, all'insorgente è stata diagnosticata un'infiammazione della muscolatura peri-articolare del ginocchio destro su lesione del menisco mediale asintomatica per la quale è stata prescritta fisioterapia (cfr. risultanze istruttorie). Infine, il (...) novembre 2023, il G._______ ha confermato che l'interessata è seguita dalla sua clinica psichiatrica (cfr. risultanze istruttorie). Ad oggi non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti circa lo stato della ricorrente 2. Ne può quindi discendere come anche il suo stato di salute sia chiarito ed una terapia farmacologica impostata. La raccomandazione dello psichiatra circa la necessità di rimanere in Svizzera per proseguire le cure non è dettagliata e non può essere seguita, in quanto egli non ha indicato quali cure siano accessibili unicamente in Svizzera e non in Croazia, inoltre è trascorso più di un anno da quando è stato redatto tale certificato medico. A titolo abbondanziale si osserva che nel frattempo la signora ha, tra le altre cose, confermato di essere abile al lavoro e pertanto le patologie di cui è afflitta non parrebbero essere di una gravità tale da rientrare nella giurisprudenza topica testé citata (cfr. scritto dei ricorrenti del [...] giugno 2023, pag. 2). In rapporto all'insorgente 3, si rileva che il medesimo, durante il colloquio ha indicato di non soffrire di alcuna patologia. Anche dagli atti non emergono particolari problematiche. Per quanto concerne il ricorrente 4, durante il colloquio Dublino della ricorrente 2, ella ha indicato che il figlio soffre di dolori alla schiena e a volte bagna il letto. Dalle investigazioni specialistiche effettuate è emerso che l'interessato soffre di displasia spondiloepifisaria di tipo pakistano o brachylomia e una bassa statura disproporzionata. Inoltre egli soffre di dolori lombari notturni alla schiena. Dall'ultimo rapporto medico in merito agli atti, datato (...) maggio 2023 e redatto in collaborazione con il prof. dr. med. C. Hasler di Basilea, il paziente ha riferito di un lieve miglioramento della sintomatologia algica, nonostante egli non abbia più praticato attività sportiva e nemmeno la fisiokinesiterapia. I medici consigliano di riprendere con la fisiokinesiterapia 1-2 volte la settimana da integrare con terapie fisiche, con esercizi che andranno eseguiti anche a domicilio. Il prossimo controllo è stato fissato a febbraio 2024. I medici hanno inoltre raccomandato che l'insorgente 4 venga seguito in uno Stato simile alla Svizzera dove è presente un centro super specialistico per la patologia vertebrale (cfr. risultanze istruttorie). Per quanto attiene lo stato di salute della ricorrente 5, durante il colloquio Dublino della ricorrente 2, ella ha indicato che la figlia soffre di mal di stomaco e di problemi ai denti. Dagli approfondimenti specialistici è stata diagnosticata una sospetta displasia spondiloepifisaria di tipo pakistano o bracylomia, non confermata geneticamente, bensì su di un'anamnesi famigliare. La stessa non lamenta dolori alle estremità inferiori e partecipa senza limitazioni alle lezioni di ginnastica e non assume farmaci analgesici. Il prossimo controllo specialistico è stato fissato per febbraio 2024 (cfr. risultanze istruttorie). In rapporto all'insorgente 6, è stata diagnosticata una iperibilirubinemia non coniugata, necessitante fotoprofilassi. È stato però indicato che egli sia un neonato sano, tonico e reattivo, non denota ittero e mangia bene (cfr. risultanze istruttorie). Nel frattempo non sono giunte ulteriori informazioni sullo stato di salute del neonato. 6.5.2 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui i ricorrenti, dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno evidenziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz'altro fare capo all'infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Si osserva inoltre che la giurisprudenza testé citata non preveda la necessità di determinare se lo straniero beneficerà, nel Paese in cui viene trasferito, di cure equivalenti a quelle dispensate nel Paese d'accoglienza, bensì unicamente una determinazione del livello di gravità delle patologie e se le stesse comportino un pericolo per la vita o un declino grave, rapido ed irreversibile della salute sia sul piano psichico che fisico in caso di trasferimento. Va, infine, rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr., a tal proposito, le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Con particolare riferimento alla situazione dei ricorrenti 4 e 5 e la loro displasia spondiloepifisaria di tipo pakistano o brachylomia, le raccomandazioni dei medici curanti circa una permanenza dei pazienti in Svizzera per il proseguo delle cure non impedisce un trasferimento degli stessi in Croazia, in quanto attualmente i ricorrenti stanno seguendo delle cure non particolarmente specifiche e complesse, quali la fisiokinesiterapia, che pertanto potranno essere se necessario eseguite anche in Croazia. Inoltre, dagli ultimi rapporti medici emerge che lo stato della malattia del ricorrente 4 non sia così grave dal necessitare un intervento chirurgico alla spina dorsale (cfr. certificato medico del 24 maggio 2023). Pertanto, le patologie di cui soffrono i ricorrenti non raggiungono una gravità che comporti un pericolo per la vita o un declino grave, rapido ed irreversibile della salute in caso di trasferimento in Croazia. 6.5.3 Invece, in relazione ai tempi di valutazione della domanda d'asilo dei ricorrenti da parte della SEM occorre rilevare, che d'un canto, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto "asylum shopping"), ed il meccanismo del RD III non offre pertanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D'altro canto, il richiedente l'asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d'asilo in uno degli Stati membri (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 6.4). La durata della procedura (rispettivamente la presenza in Svizzera) - fintanto che non è stata provocata dalla persona interessata o non può essere imputata alla stessa - è uno dei fattori, di cui deve essere tenuto conto nell'esame dei motivi umanitari di cui alle clausole di sovranità succitate (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 precitata consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Ora, il Tribunale amministrativo federale ha ammesso un'entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali. A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d'asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale - in casi di ripresa della procedura da parte dell'autorità inferiore e successivo nuovo ricorso contro la decisione della SEM al Tribunale - è durata più di due anni e che quest'ultima non era imputabile all'insorgente (cfr. le sentenze del Tribunale F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell'8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia, occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in precedenza o addirittura con durate maggiori, non hanno comportato un'entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 [pubblicata quale sentenza di riferimento], E-7092/2017 del 25 gennaio 2021). Quest'ultima soluzione, si può imporre eccezionalmente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d'esempio, allorché l'annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 consid. 6.6-6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3). 6.5.4 Nella presente disamina, dal deposito della domanda d'asilo sino alla presente sentenza, la procedura per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della detta domanda d'asilo, è durata due anni, senza che la stessa possa essere imputata agli insorgenti. Invero la lunga procedura di prima istanza terminata con la decisione del (...) aprile 2022 - che ha superato anche i termini procedurali previsti - è da imputare in particolare agli accertamenti di tipo medico effettuati per i ricorrenti dalla SEM, oltre che alla nascita dell'insorgente 6 in data (...) aprile 2022. Per quanto attiene poi alla procedura ricorsuale introdotta con ricorso del (...) aprile 2022, il Tribunale non è rimasto inoperoso, dando in particolare modo alle parti di esprimersi in più scambi scritti. Tuttavia, la lunga durata della procedura ricorsuale è imputabile in particolare al Tribunale, dove non sono desumibili agli atti dei chiarimenti eccezionali o elaborati che ne spiegherebbero la stessa. Inoltre, v'è da tenere conto del fatto che i ricorrenti risultano essere un nucleo familiare molto numeroso, di cui in particolare l'interessata 2 presenta diverse problematiche. Inoltre, l'interessato 4 (oltre che l'interessata 5) presenta una displasia spondiloepifisaria di tipo Pakistano a seguito di una mutazione omozigote del gene PAPSS2, la cui cura necessita una costante terapia e controlli regolari da parte di un team di specialisti. Il nucleo familiare è inoltre composto da un neonato venuto al mondo in Svizzera. Dipoi, il ricorrente 1 ha effettuato nel corso del tempo alcuni stage lavorativi, di cui ha prodotto gli attestati, l'ultimo dei quali indicante l'intenzione di assunzione da parte del datore di lavoro (cfr. risultanze istruttorie). Pure la ricorrente 2 ha svolto alcuni stage e starebbe cercando un'occupazione (cfr. risultanze istruttorie). Il figlio maggiore ha svolto un pretirocinio d'integrazione che starebbe proseguendo (cfr. risultanze istruttorie). I ricorrenti 4 e 5 frequentano rispettivamente la scuola media e la scuola elementare (cfr. risultanze istruttorie). Considerate le predette concrete e particolari circostanze, risulterebbe contrario al principio di celerità di indurre una ripresa della procedura d'asilo in uno Stato terzo (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-2001/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 6.5 con ulteriori rif. cit., E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1).
7. Visto tutto quanto precede, se prese singolarmente le varie circostanze e vicissitudini non sarebbero sufficienti ad un'entrata nel merito, alla luce di tutte le circostanze testé citate in un esame generale cumulate nella fattispecie, questo Tribunale ritiene giudizioso nel caso specifico, che la Svizzera entri nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti per motivi umanitari e si dichiari pertanto competente per la trattazione della predetta domanda d'asilo degli insorgenti.
8. In considerazione di quanto sopra, il ricorso è accolto. La decisione della SEM del (...) aprile 2022 è annullata e gli atti di causa sono restituiti all'autorità inferiore con l'ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento dei ricorrenti e di statuire materialmente sulle loro domande d'asilo del (...) novembre 2021.
9. Visto l'esito del ricorso, le ulteriori residuali censure ricorsuali possono senz'altro essere lasciate aperte.
10. Considerato l'esito della procedura, non sono riscosse spese (cfr. 63 cpv. 1 e 2 PA).
11. Per il resto, essendo i ricorrenti assistiti dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che è già indennizzato dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), nonché trattandosi di una procedura Dublino, non è attribuita alcuna indennità per ripetibili (art. 111ater LAsi).
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 20 aprile 2022 è annullata. Gli atti di causa sono restituiti alla SEM con l'ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento dei ricorrenti e di decidere materialmente sulle loro domande d'asilo del 23 novembre 2021.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si assegnano indennità ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: