Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di gratuito patrocinio, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1898/2021 Sentenza del 30 aprile 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), rappresentato dal signor Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 19 aprile 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2021 (cfr. atto SEM n. [...]-4/2), i riscontri nella banca dati europea «EURODAC», dai quali risulta che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo in Francia il (...) (cfr. atti SEM n. 11/2 e n. 12/1), i verbali di rilevamento dei dati personali del (...) marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 14/9) rispettivamente inerente il colloquio personale Dublino del 26 marzo 2021 dell'interessato (cfr. atto SEM n. 19/4), i documenti presentati dal richiedente, ovvero: la fotocopia di due pagine di un passaporto congolese a nome di B._______ emesso il (...), n. (...) e portante un timbro d'entrata della Repubblica democratica del Congo del (...); nonché l'attestazione di un risultato negativo di un test SARS-COV-2 datato (...) (cfr. atti SEM n. 17/3, n. 21/1 e n. 22/8), la richiesta di ripresa in carico da parte dell'autorità svizzera preposta all'omologa francese in data (...) in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atti SEM n. 22/8 e n. 23/1), l'accordo di ripresa in carico delle autorità francesi del (...) fondato sulla disposizione precitata (cfr. atto SEM n. 28/1), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 19 aprile 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 32/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia, il ricorso del 24 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in lingua francese contro la summenzionata decisione della SEM, per il tramite del quale il ricorrente ha concluso a titolo cautelare alla sospensione dell'esecuzione del trasferimento; e nel merito a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata ed al riconoscimento della competenza della Svizzera per la trattazione della sua domanda d'asilo; nonché a titolo subordinato al rinvio degli atti alla SEM ai sensi dei considerandi; altresì ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché della concessione del gratuito patrocinio, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è stato inoltrato in francese, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, la sentenza segue la lingua della decisione impugnata, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che ciò posto, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione in virtù della quale la predetta autorità non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro (cfr. art. 20 par. 1 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nella presente disamina - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che nella presente disamina, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Francia il (...) (cfr. atti SEM n. 11/2 e n. 12/1), che l'autorità pregressa ha presentato alle autorità francesi competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 22/8), che l'assenza di una risposta da parte francese entro i termini di cui all'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, equivale ad un'accettazione della richiesta e comporta per la Francia l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso, come comunicato dalle autorità svizzere in data (...) (cfr. atto SEM n. 26/1), che tuttavia, il (...), le autorità francesi hanno espressamente accettato la ripresa in carico del ricorrente, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 28/1) che la Francia ha così riconosciuto la sua competenza per trattare la domanda d'asilo dell'interessato, che in sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che la SEM abbia accertato in modo arbitrario, incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti per la causa, rigettando senza un'analisi approfondita i mezzi di prova ed i documenti da lui presentati, malgrado egli sia stato interrogato circa l'origine e l'autenticità dei medesimi, che, contrariamente a quello che afferma il ricorrente, l'autorità inferiore ha preso in conto e discusso tali elementi nella sua decisione in modo sufficientemente circostanziato e dettagliato (cfr. p.to II, pag. 4 seg.), che il ricorrente, con tale censura, contesta in realtà l'apprezzamento che la SEM ha adempiuto di tali documenti, che invero prova ne è che poco più avanti nel suo gravame, egli lamenta che l'autorità di prime cure non si sia ritenuta competente per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente malgrado, a mente sua, la responsabilità della Francia sarebbe cessata ai sensi dell'art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III, essendo che - sia grazie ai mezzi di prova presentati dall'insorgente che alle dichiarazioni da lui rilasciate - sarebbe provato che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri da almeno tre mesi, che gli argomenti dell'insorgente devono quindi essere esaminati nel merito, e la sua censura formale, del resto infondata come si vedrà anche dappresso, respinta, che secondo l'art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III, gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. c o d, che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente, che dapprima, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, si osserva come la SEM, nella sua richiesta di ripresa in carico dell'insorgente del (...) indirizzata alle autorità francesi, le ha informate adeguatamente ed in maniera completa e corretta riguardo sia le dichiarazioni rese dall'insorgente che la documentazione da lui presentata a supporto, fornendo tutte le precisioni utili del caso, nonché trasmettendo la stessa alle autorità francesi (cfr. atto SEM n. 22/8), che pertanto, è in completa conoscenza di causa che la Francia inizialmente non ha risposto alla richiesta di ripresa in carico della SEM entro i termini previsti, divenendo lo Stato membro competente, ed in seguito però ammettendo espressamente la sua competenza ed accettando la ripresa in carico del ricorrente in data (...) (cfr. atto SEM n. 28/1), non prevalendosi dell'art. 19 Regolamento Dublino III, che resta tuttavia da determinare se, come sostiene il ricorrente nel suo gravame, la responsabilità della Francia è cessata per il fatto che egli avrebbe lasciato il territorio dello Stato membro tra il (...) ed il (...), periodo nel quale egli sarebbe rientrato nel suo Paese d'origine, come da egli dichiarato nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 19/4), che tali asserzioni non sono atte a rimettere in discussione la competenza della Francia per la trattazione del suo caso, che dapprima, a differenza di quanto sostenuto dal medesimo nel ricorso in merito alla documentazione presentata, anche il Tribunale ritiene non essere probante del suo effettivo rientro in Congo nel periodo tra il (...) ed il (...) , per gli stessi motivi indicati rettamente dall'autorità inferiore nella decisione avversata, i quali risultano essere sufficientemente chiari e dettagliati, e per evitare inutili ridondanze, si ritiene pertanto potervi senz'altro rinviare integralmente (cfr. p.to II, pag. 4), che in particolare, a parte le dichiarazioni dell'insorgente di essere partito il (...) dalla Francia, e di essere atterrato lo stesso giorno in Congo, nulla prova che tali circostanze siano realmente avvenute, in quanto la mera fotocopia di un passaporto - peraltro presentante soltanto due pagine - facilmente manipolabile e falsificabile per i bisogni della causa, non può essere un elemento sufficiente, per quanto già indicato dalla SEM nella decisione avversata, attestante che egli abbia lasciato lo spazio Schengen esattamente in tale data e sia rientrato soltanto il (...) in Svizzera, che inoltre, non convince in alcun modo la spiegazione apportata nel gravame che la differenza del numero di passaporto tra il test Covid-19 consegnato e quello invece presente nella fotocopia del passaporto con la quale egli avrebbe viaggiato dal Congo sino in Svizzera e che avrebbe presentato anche per effettuare il test, sia dovuto ad un errore o ad un'incompetenza delle autorità congolesi, che in effetti i numeri in esso riportati divergono in modo rimarchevole, e non può quindi essersi trattata di una mera svista da parte delle autorità congolesi, che da ultimo, l'insorgente ha indicato nel colloquio Dublino di non voler rientrare in Francia, in quanto la sua domanda d'asilo sarebbe stata rigettata ed avrebbe ricevuto un ordine di lasciare il territorio francese (cfr. atto SEM n. 19/4), che in relazione a ciò, giova rammentare che l'evenienza secondo la quale la domanda d'asilo sia stata respinta in Francia, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale D-1801/2021 del 22 aprile 2021), che egli non ha segnatamente invocato alcuna lacuna nella trattazione della sua domanda d'asilo in Francia, né tantomeno ha apportato indizi oggettivi, concreti e circostanziati che permettano di ammettere che tale Stato membro non abbia proceduto ad un esame corretto della sua domanda d'asilo, ciò che egli d'altronde non allega, che visto quanto precede, la responsabilità della Francia per il trattamento della domanda d'asilo introdotta in Svizzera dal ricorrente è data, che, altresì, nel caso in disamina non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-1801/2021 succitata, E-1376/2021 del 30 marzo 2021), che tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, il Tribunale rileva anzitutto che all'occorrenza non risultano esservi degli elementi all'inserto che indichino che un rientro dell'interessato in Francia lo esporrebbe a dei trattamenti proibiti o sarebbe contrario segnatamente all'art. 3 CEDU, che del resto nel suo gravame l'interessato non si prevale a ragione di alcun rischio di violazione da parte della Francia in ordine a quanto sopra descritto, che per il resto, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia da parte delle autorità francesi, che in tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Francia esporrebbe effettivamente l'insorgente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza, che, conseguentemente, visto tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete; che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che per di più, egli non ha fornito qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Francia non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che in proposito, occorre ancora rilevare come una decisione definitiva di rifiuto dell'asilo e di allontanamento verso il Paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento, e che apparterrà pertanto all'interessato, se del caso, di prevalersi delle vie di diritto previste dalla legislazione francese in vista di una riconsiderazione della sua domanda d'asilo, segnatamente se egli stima che esista attualmente un rischio di violazione del principio di non-respingimento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1654/2021 del 19 aprile 2021), che del resto agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì l'insorgente non soffre di problemi medici tali da risultare ostativi al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino, avendo asserito di godere di buona salute (cfr. atto SEM n. 19/4), che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che infine, non risultano neppure esserci elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi); che in tali evenienze il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III, che, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'insorgente dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria totale dell'insorgente è respinta (art. 65 cpv. 1 PA, art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di gratuito patrocinio, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: