Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1895/2021 Sentenza del 3 maggio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Déborah D'Aveni; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Somalia, patrocinato dalla signora Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Italia]) senza esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 14 aprile 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 9 ottobre 2020, i riscontri dattiloscopici nella banca dati "EURODAC", dai quali si evince che il richiedente ha depositato una domanda d'asilo pregressa in Italia (cfr. atti [...] -10/1 e 11/1), la richiesta di informazioni presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il 14 ottobre 2020 alle competenti autorità italiane in merito all'identità del richiedente in conformità all'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 13/3), l'audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (RMNA) indetta dall'autorità inferiore in data 5 novembre 2020 (cfr. atto 21/14), lo scritto del 16 novembre 2020, con cui le autorità italiane hanno informato la SEM circa il fatto che all'interessato - da loro registrato quale maggiorenne - è stato riconosciuto lo status di rifugiato in Italia, ove è a beneficio di un permesso di soggiorno scadente il 23 luglio 2024 (cfr. atto 25/1), lo scritto del 17 novembre 2020, per mezzo del quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha invitato il richiedente ad esprimersi circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il relativo rinvio verso l'Italia (cfr. atto 27/2), la comparsa scritta del 20 novembre 2020, con il quale il ricorrente ha esercitato il suo diritto di essere sentito (cfr. atto 29/4), la richiesta di riammissione del richiedente che l'autorità inferiore ha indirizzato alle omologhe autorità italiane (cfr. atto 32/1), l'accettazione di quest'ultime autorità alla riammissione dell'interessato (cfr. atto 37/1), la nutrita documentazione medica di cui all'inserto (cfr. atti 18/2, 19/2, 24/2, 30/2, 33/2, 34/2, 40/2), il progetto di decisione del 16 dicembre 2020 dell'autorità inferiore (cfr. atto 42/9), il parere sulla bozza di decisione del 18 dicembre 2020 (cfr. atto 43/5), lo scritto del 22 dicembre 2020, con il quale la SEM ha richiesto al Servizio medico-psicologico (per minorenni) di confezionare un rapporto medico dettagliato (cfr. atto 46/2), la comparsa scritta del 9 marzo 2021 (cfr. atto 63/2), per il tramite della quale, su invito della SEM (cfr. atto 61/2), l'interessato ha esercitato il suo diritto di essere sentito in merito alla documentazione medica nel frattempo allestita dai medici curanti (cfr. atti 47/4, 48/4, 50/2, 51/2, 52/2, 53/2, 55/2, 56/2, 57/2, 58/2, 59/2 e 60/4), il nuovo progetto di decisione del 14 aprile 2021 (cfr. atto 65/7) ed il parere con cui A._______ si è espresso in proposito (cfr. atto 67/2), la decisione del 14 aprile 2021, notificata all'interessato il 16 aprile 2021 (cfr. atto 70/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d'inesigibilità, il ricorso del 22 aprile 2021, recte 23 aprile 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 26 aprile 2021), per il tramite del quale l'insorgente ha concluso all'annullamento della decisione avversata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il riconoscimento della qualità di rifugiato; in subordine ha chiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per l'esame nazionale della domanda d'asilo; contestualmente egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi) sono ossequiati, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che preliminarmente, è d'uopo rilevare che essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e non avendo egli censurato specificatamente tale aspetto, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione relativa all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, rispettivamente al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera, che nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto constatato che il Consiglio federale ha designato l'Italia come Stato terzo sicuro ex art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che le autorità italiane si sarebbero altresì dichiarate disposte ad accettare la riammissione del richiedente; che in seguito, l'autorità in parola ha ritenuto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato all'interessato, godendo egli di tale statuto in Italia; ch'egli avrebbe già beneficiato di una procedura d'asilo conforme agli standard internazionali, cosicché non spetterebbe alla Svizzera di riesaminare la sua domanda d'asilo, che vieppiù, nel caso in esame sussisterebbero elementi indicanti un adempimento dei criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi, quest'ultima essendo stata riconosciuta ad A._______ dalle autorità italiane; che ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, la Svizzera dovrebbe accogliere una richiesta di riconoscimento dello statuto di rifugiato soltanto qualora sia provato un interesse degno di protezione; che in casu tale interesse non potrebbe però essere provato, avendo l'Italia già riconosciuto la protezione internazionale; che pertanto egli potrebbe fare ritorno nella vicina penisola senza temere un respingimento in violazione del principio di "non-refoulement", che circa l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto che alla luce dell'insieme delle circostanze e degli atti di cui all'inserto, l'esecuzione non fosse ragionevolmente esigibile, ammettendo quindi provvisoriamente in Svizzera l'interessato, che nel gravame, l'insorgente avversa le valutazioni della SEM quanto all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; che nel caso in esame, le conseguenze derivanti dall'applicazione di tale disposizione legale, imporrebbero una diversa interpretazione di quest'ultima; che d'altro canto, il testo legale di tale norma, conferirebbe all'autorità inferiore un margine di apprezzamento in proposito, che in tal senso, lo stato di particolare vulnerabilità dell'insorgente - riconducibile alla minore età e alle patologie diagnosticategli - giustificherebbe un'entrata nel merito dei motivi d'asilo e/o il riconoscimento della qualità di rifugiato in Svizzera; che in effetti, oltre al fatto che l'interessato diventerebbe maggiorenne oltre due anni dopo aver chiesto l'asilo in Svizzera, vi sarebbe da considerare che non sarebbe dato sapere se e quando egli potrà guarire dalle affezioni diagnosticategli (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 4); che in buona sostanza, la sola ammissione provvisoria porrebbe l'insorgente in una posizione di netto svantaggio rispetto allo statuto che gli spetterebbe di diritto; che in tale ponderazione, andrebbe perdipiù considerato l'interesse del fanciullo, che infine, l'autorità inferiore non avrebbe compiutamente motivato la sentenza avversata, violando il diritto di essere sentito del ricorrente; che a mente di quest'ultimo, la SEM si sarebbe limitata a ribadire la decisione di concessione dell'ammissione provvisoria, omettendo di valutare le conseguenze della mancata entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 6), che orbene, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di Stati nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito l'Italia nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste conseguentemente una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi), che il ricorrente beneficia della protezione internazionale in Italia (cfr. atto 37/1) con relativo permesso di soggiorno in corso di validità (cfr. atto 26/1), e che tale Paese ha espressamente dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio, che il ricorrente non ha addotto elementi concreti atti a dimostrare che l'Italia rischi di allontanarlo verso la Somalia disattendendo il principio del non respingimento; che invero egli nulla ha censura in proposito, che vista la doglianza in tal senso, è oltretutto doveroso evidenziare che in casu la Svizzera non è tenuta a riconoscere all'insorgente una protezione supplementare, che in effetti, ad eccezione dell'art. 50 LAsi e dei disposti dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (RS 0.142.305; di seguito: Accordo sul trasferimento) - i quali, non essendone palesemente ossequiate le condizioni, non trovano applicazione in specie (cfr. art. 2 cpv. 1 Accordo sul trasferimento) - non vi sono normative di diritto nazionale, rispettivamente internazionale, che impongano alla Svizzera di trattenere sul suo territorio una persona che ha ottenuto protezione in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2, e più recentemente, sentenze del Tribunale D-4228/2017 e D-4663/2017 del 13 giugno 2018 consid. 4.2, E-7664/2016 del 24 aprile 2018 consid. 2.4 e E-2553/2014 del 1° giugno 2016 consid. 3), che del resto, come rettamente osservato dalla SEM, egli non ha invocato un rischio di essere allontanato in Somalia per il caso in cui facesse ritorno in Italia; ch'egli non ha quindi di principio alcun interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera (cfr. in tal senso, sentenze del Tribunale D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 3.2 e D-805/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1, con riferimenti ivi citati), che di conseguenza, indipendentemente dalle ulteriori argomentazioni concernenti la minore età e il precario quadro clinico del ricorrente, il cui esame s'iscrive piuttosto nell'ambito della valutazione dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - questione cresciuta in giudicato nel caso in rassegna (cfr. infra) -, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo quest'ultima diposizione di legge, che in ultimo, alla luce delle considerazioni che precedono, la motivazione articolata dalla SEM nel provvedimento impugnato non appare carente allo scrivente Tribunale; che in tal senso, giova rammentare che l'autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; che essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che l'autorità inferiore, ha tenuto conto delle argomentazioni del richiedente, riassumendole doviziosamente prima di spiegare le ragioni all'origine della decisione di non entrare nel merito della domanda d'asilo, che pertanto, il gravame va disatteso e la decisione querelata confermata, che in definitiva, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: