Esecuzione dell'allontanamento
Sachverhalt
A. Gli interessati, dopo aver lasciato la Repubblica Slovacca nel 2006, hanno inoltrato diverse richieste d'asilo all'infuori dalla Svizzera. Dapprima in Belgio, dove essi hanno ricevuto un esito negativo e sono stati allontanati verso la Repubblica Slovacca, in seguito sia in Francia che in Germania, nella qual'occasione in entrambi quest'ultimi due Paesi essi non hanno atteso l'esito conclusivo della procedura. B. Il 1° gennaio 2007 gli interessati hanno inoltrato una prima domanda d'asilo in Svizzera presso il Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Kreuzlingen. Esprimendo la volontà di ritornare nei loro Paesi d'origine per stabilirsi o in Bosnia e Erzegovina o nella Repubblica Slovacca, entrambi hanno ritirato pochi giorni dopo, esattamente in data 5 gennaio 2007, la loro prima domanda d'asilo in Svizzera, facendo volontariamente ritorno nei loro Paesi d'origine il 14 febbraio 2007. C. In data 1° settembre 2007 gli interessati hanno inoltrato una seconda domanda d'asilo in Svizzera presso il Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso, includendo come nelle precedenti domande i due loro figli minorenni. D. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente, A._______, dichiaratosi cittadino della Bosnia e Erzegovina, con ultimo domicilio a G._______ (Bosnia e Erzegovina), ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato perché in Bosnia sarebbe rimasto senza casa, senza lavoro e senza parenti e che inoltre avrebbe vissuto in modo precario, soffrendo la fame (cfr. verbale dell'audizione del 24 settembre 2007 di A._______, pag. 5). E. Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente, C._______, dichiaratosi cittadina della Repubblica Slovacca, con ultimo domicilio a H._______ in Slovacchia, ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata poiché non avrebbe più avuto né una casa dove vivere né un lavoro (cfr. verbale dell'audizione del 24 settembre 2007 di C._______, pag. 5). F. Con decisione del 17 febbraio 2010 l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la seconda domanda d'asilo e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dei richiedenti l'asilo dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso i loro Paesi d'origine, precisamente la Repubblica Slovacca rispettivamente la Bosnia e Erzegovina; detta decisione è stata notificata agli interessati in data 18 febbraio 2010 (cfr. avviso di ricevimento). G. In data 22 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 marzo 2010), i richiedenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM, allegando un certificato medico dell'8 marzo 2010 del Dr. med. I._______ concernente lo stato di salute di A._______ (ricorrente). Con l'atto ricorsuale gli interessati hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al punto riguardante l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e ciò sia per motivi legati alla loro situazione socio-economica che per i motivi connessi all'attuale stato di salute del ricorrente come anche la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali; il tutto con protesta di spese e ripetibili. H. Il Tribunale con decisione incidentale del 1° aprile 2010 ha comunicato ai ricorrenti lo possibilità di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respingendo la domanda d'assistenza giudiziaria dei ricorrenti, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo ed ha invitato i ricorrenti a versare entro il 16 aprile 2010 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali giusta l'art. 63 cpv. 4 e 5 dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). I. In data 9 aprile 2010 i ricorrenti hanno tempestivamente effettuato il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali. J. Con decisione incidentale del 7 ottobre 2011, il Tribunale ha invitato il ricorrente ad inviare un certificato medico attuale, in modo da poter statuire nella piena conoscenza della fattispecie. K. Il rappresentante dei ricorrenti con lo scritto del 21 ottobre 2011, ha fatto pervenire al Tribunale il certificato medico di A._______, redatto dal Dr. med. I._______ il 17 ottobre 2011 e ha presentato brevi osservazioni in merito all'attuale situazione generale del ricorrente e della sua famiglia. Considerando le condizioni generali del ricorrente, il contesto di provenienza della famiglia, le dichiarazioni rese in corso di procedura in relazione alle considerazioni socio-economiche alle quali sono stati confrontati negli ultimi anni i ricorrenti, l'età e la scolarizzazione in Svizzera dei figli - segnatamente rispetto a E._______ - il rappresentante dei ricorrenti ha ribadito la necessità dell'accoglimento del ricorso e soprattutto dell'ammissione provvisoria in Svizzera. L. Il Tribunale ha invitato con l'ordinanza del 25 ottobre 2011 l'UFM ad esprimersi in merito all'attuale situazione dei ricorrenti rispettivamente ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 10 novembre 2011. Con risposta del 2 novembre 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame rinviando ai considerandi della loro decisione del 17 febbraio 2010, confermandola pienamente, e alla decisione incidentale del 1° aprile 2010 del Tribunale. M. Con decisione incidentale del 27 gennaio 2012, il Tribunale ha invitato i ricorrenti, tramite il loro rappresentante legale, entro un termine fissato al 6 febbraio 2012, ad esprimersi circa la loro situazione familiare attuale, segnatamente sulla scolarizzazione dei figli, in modo da poter statuire nella piena conoscenza della fattispecie. N. Il rappresentante dei ricorrenti nel suo scritto del 6 febbraio 2012 ha riassunto la situazione familiare dei ricorrenti nonché quella relativa allo stato di salute del ricorrente e di sua moglie. Inoltre, per i due figli ha segnalato che il primogenito frequenterebbe la quarta media presso la Scuola Media di L._______ (Svizzera), mentre il figlio minore frequenterebbe la quinta elementare presso le Scuole elementari di M._______ (Svizzera). O. Ulteriori fatti ed argomenti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3 Nel gravame, gli insorgenti hanno innanzitutto segnalato di non voler contestare la mancata concessione della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, bensì di far valere piuttosto alcuni elementi che dovrebbero condurre il Tribunale a dichiarare non ragionevolmente esigibile l'allontanamento [recte: l'esecuzione dell'allontanamento] dei ricorrenti verso la Bosnia e Erzegovina o verso la Repubblica Slovacca. L'esame si limita quindi al punto della decisione riguardante l'esecuzione dell'allontanamento, essendo gli altri punti, non contestati, cresciuti in giudicato.
E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti, siccome lecita, esigibile e possibile. Infatti, gli interessati hanno affermato di essere espatriati per mancanza di un'abitazione dove vivere e a causa della disoccupazione, mettendo in evidenza le difficili condizioni economiche vigenti in Bosnia e Erzegovina e nella Repubblica Slovacca fino al 2006. L'UFM ha ritenuto che, né la situazione economico-politica vigente nei rispettivi Paesi d'origine degli interessati, né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente al loro ritorno. In particolare, entrambi gli interessati avrebbero avuto una solida formazione scolastica in patria, dove tra l'altro essi avrebbero anche lavorato: il richiedente, dopo aver frequentato una scuola superiore alberghiera, ottenendo un diploma, avrebbe lavorato in Bosnia e Erzegovina come cuoco e cameriere; la richiedente invece avrebbe avuto un impiego lavorativo nella Repubblica Slovacca per circa diciassette anni in una fabbrica di scarpe e in seguito circa tre anni in un'industria automobilistica. Per il resto l'interessata e i due figli godrebbero di buona salute e nemmeno lo stato di salute del marito non sarebbe tale da rendere ragionevolmente inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine. Infatti, il richiedente è stato sottoposto ad una operazione al cuore e all'introduzione di un by-pass il 28 gennaio 2008 in Svizzera e il suo stato di salute a più di due anni dopo l'intervento sarebbe migliorato e stabile. Il richiedente, nonostante si trovi ancora in cura ed abbia di conseguenza bisogno di un'assistenza medica, di sporadici controlli cardiologici e di costanti terapie con medicamenti, segnatamente: l'Isoptin e il Cordarone, egli potrebbe ritornare in patria, vista la disponibilità dei medicamenti necessari e quindi la possibilità di proseguire le sue cure sia in Bosnia e Erzegovina che nella Repubblica Slovacca. Infine, sul piano giuridico nulla impedirebbe al richiedente di rientrare nella Repubblica Slovacca, in quanto egli è sposato con una cittadina slovacca e di conseguenza avrebbe il diritto di risiedere in tale paese e richiederne la cittadinanza. L'UFM ha quindi concluso all'esecuzione dell'allontanamento visto che quest'ultima oltre ad essere ammissibile e possibile sarebbe anche esigibile. Di conseguenza, i richiedenti sarebbero allontanati dalla Svizzera, avendo la possibilità di scegliere in quale dei loro due rispettivi Paesi d'origine essi volessero recarsi e risiedere.
E. 5 Secondo le allegazioni ricorsuali, i motivi per i quali l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, sarebbero legati alla situazione socio-economica dei ricorrenti, allo stato di salute del ricorrente nonché dalla presenza dei figli. Secondo loro in casu troverebbe applicazione l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) che proibisce i trattamenti inumani e degradanti ai quali i ricorrenti rischierebbero di essere sottoposti nel caso fossero allontanati. Per di più, sarebbe generalmente ammesso che il rinvio verso il Paese d'origine di uno straniero di cui richiesta l'asilo sarebbe stata respinta, dovrebbe avvenire nella sicurezza e nella dignità; ciò significherebbe che le condizioni minime per un'esistenza umanamente degna dovrebbero essere date, segnatamente: il rispetto della vita, dell'integrità fisica e psicologica e della libertà personale siccome la presenza d'alloggi di sussistenza. In particolare l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile a causa dello stato di salute del ricorrente, ovvero dopo l'intervento al cuore del 28 gennaio 2008, egli accuserebbe tutt'ora i sintomi legati alla cardiopatia. Il suo medico curante, il Dr. med. I._______, riterrebbe ragionevole attendere i consulti medici ancora necessari, anziché affidare il ricorrente alle cure di un nuovo cardiologo non a conoscenza dello stato di salute del ricorrente. Infine, gli insorgenti sono dell'opinione che vista l'assenza nei loro rispettivi Paesi d'origine di una rete familiare e sociale di riferimento e tenuto in considerazione anche la presenza di due figli ancora minorenni, l'esecuzione dell'allontanamento non avverrebbe nella dignità e nella sicurezza.
E. 6.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
E. 6.2 Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, gli autori del gravame non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (cfr. ibidem consid. 6a). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso e nella decisione incidentale del Tribunale del 1° aprile 2010, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
E. 6.3 Quo al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della loro situazione personale, segnatamente della loro situazione socio-economica, della salute del ricorrente e del benessere del fanciullo, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione sopracitata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1889 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 pag. 749). Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28 sentenze del Tribunale amministrativo federale E- 465/2006 del 16 dicembre 2008 e E-4909/2006 del 24 settembre 2010).
E. 6.4 Codesto Tribunale osserva in primo luogo che né in Bosnia e Erzegovina né nella Repubblica Slovacca vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Il Tribunale rileva poi che le difficoltà socio-economiche con le quali i ricorrenti sarebbero confrontati in entrambi i paesi in questione, visto quanto considerato sopra, non sono di per sé, sufficienti a giustificare l'inesigibilità dell'allontanamento. In quanto alla situazione personale degli insorgenti, il signor A._______, (...) anni, ha dichiarato di aver frequentato le scuole dell'obbligo in Bosnia e Erzegovina. Dopodiché si sarebbe diplomato presso una scuola superiore alberghiera ed avrebbe lavorato fino al 1993 come cuoco e cameriere, tra l'altro sia in Germania che in Italia. Inoltre, avrebbe lavorato da manovale e come operaio edile a G._______ (Repubblica Slovacca). Sua moglie, la signora C._______, (...) anni, avrebbe anch'essa una formazione scolastica di base ed avrebbe lavorato con l'occupazione fissa fino al 1993 in qualità di operaia per sedici anni in una fabbrica di scarpe italiana. In seguito, ella avrebbe lavorato fino al 2005 in modo saltuario. Nulla permette quindi di escludere che una volta ritornati in patria abbiano ancora la possibilità di esercitare un'attività lavorativa o di essere anche al beneficio di un sostegno pensionistico. Per di più, considerate le dichiarazioni rilasciate il 5 gennaio 2007 durante la prima domanda d'asilo in Svizzera a Kreuzlingen, nulla permette di escludere la mancanza di una rete familiare e sociale per la ricorrente nel suo Paese d'origine. Infatti, ella, tra l'altro molto più giovane di suo marito, ha dichiarato di avere tre suoi fratelli e quattro sue sorelle nella Repubblica Slovacca; dato di fatto che ha poi dissimulato durante la procedura relativa alla seconda domanda d'asilo. Quo all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento a causa dello stato di salute del ricorrente, il Tribunale osserva che la situazione relativa alla cardiopatia, di cui l'interessato soffre tutt'oggi, non si presenta più come diagnosticato nel 2007 dopo la seconda richiesta d'asilo in Svizzera. Il ricorrente è giunto in Svizzera con seri problemi al cuore e occlusione alle arterie. Il 28 gennaio 2008 è stato quindi sottoposto ad un intervento al cuore, durante il quale gli è stato introdotto un by-pass. L'intervento è riuscito e ha migliorato lo stato di salute del ricorrente. In ogni caso, non sarà più possibile una totale guarigione della cardiopatia per cui egli continuerà ad avere bisogno di cure e di medicamenti, segnatamente l'Isoptin e il Cordarone. Il ricorrente necessita quindi, da un lato, di una cura con medicamenti effettuata durevolmente e, dall'altro, di un'assistenza medica con regolari controlli cardiologici. Tuttavia, codesto Tribunale osserva che secondo gli ultimi due certificati medici del medico curante, il Dr. med. I._______, i sintomi della cardiopatia non sono più tali da ritenere ragionevolmente inesigibile l'allontanamento dell'interessato verso il suo Paese d'origine rispettivamente verso la Repubblica Slovacca. Infatti, il medico curante già nel certificato medico dell'8 marzo 2010 aveva ritenuto che dopo il successivo controllo specialistico a metà del 2010 sarebbe stato possibile lasciar partire il ricorrente dalla Svizzera verso il suo Paese d'origine o la Repubblica Slovacca. L'ulteriore tempo trascorso in Svizzera ha evidenziato questa fattispecie. Il medico curante in effetti nel suo certificato medico del 17 ottobre 2011 tra l'altro ha osservato che il paziente si troverebbe in condizioni generali e locali soddisfacenti. L'interessato con la terapia a lui prescritta, eseguendo controlli regolari, si troverebbe in un stato di salute abbastanza stabile. Il medico curante, ignorando le possibilità di un trattamento per un prosieguo delle cure in Bosnia e Erzegovina o nella Repubblica Slovacca, nonostante il buon andamento delle cure, ha ritenuto insieme ai medici specialisti indicato lasciar proseguire al ricorrente le cure in Svizzera. Questo tribunale giunge non di meno alla conclusione che il miglioramento dello stato di salute del ricorrente non risulta più essere ostativo all'esecuzione dell'allontanamento. Come rettamente considerato dall'autorità inferiore, le cure di quale necessita il ricorrente sono possibili sia in tutta la Bosnia e Erzegovina che nella Repubblica Slovacca e in entrambi Paesi sono disponibili i medicamenti necessari. L'UFM a titolo d'esempio ha elencato per un possibile prosieguo delle cure nella Repubblica Slovacca "The National Institute of Cardiovasular Diseases" come struttura ospedaliera idonea che si trova a Bratislava. Tale centro per malattie cardiovascolari sarebbe ben equipaggiato e potrebbe mettere a disposizione personale specializzato. Inoltre la mancanza di conoscenza del problema medico rispettivamente del paziente da parte dei medici che dovranno occuparsi del ricorrente nel suo Paese d'origine può essere superata facilmente con la produzione di un breve rapporto medico sulle condizioni di salute del paziente e la terapia consigliata da seguire. Per di più, come ritenuto in modo corretto dall'UFM e contrariamente da quanto asserito da parte del ricorrente, avendo sposato una cittadina slovacca, egli, secondo la legislazione slovacca nonché quella dell'Unione Europea, ha il diritto di risiedere nella Repubblica Slovacca e di richiederne dopo un certo periodo di tempo la cittadinanza. L'interessato, da residente legale, ha quindi diritto alle stesse cure mediche alle quali hanno diritto i cittadini slovacchi. Infine, da un punto di vista della situazione dei figli, va rilevato che essi sono attualmente in età scolastica: il figlio maggiore ha 15 anni e soggiorna in Svizzera dal suo decimo anno di vita, mentre il secondo figlio ha poco più di 11 anni e soggiorna in Svizzera dal suo sesto anno di vita. Il Tribunale è cosciente delle difficoltà che questi figli potrebbero incontrare al loro ritorno in patria. Tuttavia, i circa quattro anni e mezzo di soggiorno nel nostro Paese non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dei figli degli insorgenti. Infatti, anche se si può partire dal presupposto che E._______ e F._______ siano stati inseriti correttamente nel sistema scolastico svizzero ed abbiano frequentato negli ultimi anni le scuole nel nostro Paese, vale sottolineare che essi hanno trascorso nella Repubblica Slovacca circa nove (E._______) rispettivamente più di cinque anni (F._______) della loro infanzia. Il figlio maggiore tra l'altro ha frequentato quattro anni di scuola a H._______ e N._______ (Repubblica Slovacca) nel Paese d'origine di sua madre. Per di più, i figli, alla loro età, sono ancora caratterizzati dalla cultura ed il modo di vivere dei genitori. Gli insorgenti, inoltre, non hanno familiari in Svizzera. Per cui, solamente il fatto che i figli abbiano frequentato negli ultimi anni la scuola in Svizzera, non può lasciar presumere che i due figli dei ricorrenti abbiano raggiunto un avanzato grado di integrazione in Svizzera. Ne consegue che non v'è motivo di ritenere che gli stessi, in caso di allontanamento dal nostro Paese, subiranno uno sradicamento culturale importante che potrebbe pregiudicare il loro equilibrio e il loro sviluppo futuro. Infine, malgrado il loro periodo trascorso lontano dal loro Paese d'origine, si può ritenere che il loro legame dal profilo socioculturale con la Repubblica Slovacca è perdurato anche durante la loro assenza nel Paese d'origine. Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento sociale in Repubblica Slovacca, anche dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo, giusta l'art. 3 CDF. Pertanto, visto tutto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Repubblica Slovacca rispettivamente verso la Bosnia e Erzegovina deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 6.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 segg.). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 7 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, in materia d'esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. I ricorrenti hanno la possibilità di scegliere in quale dei loro due rispettivi Paesi recarsi e risiedere.
E. 8 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cura non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che, il ricorso va respinto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le spese processuali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 9 aprile 2010.
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti e sono compensate con l'anticipo versato in data 9 aprile 2010.
- Questa sentenza è comunicata al rappresentante dei ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1818/2010 Sentenza del 24 maggio 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi; cancelliere Bruno D'Amaro. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Bosnia e Erzegovina, C. _______, nata il (...), Repubblica slovacca, alias D._______, nata il (...), Slovenia, e i loro figli E._______, nato il (...), F._______, nato il (...), Repubblica Slovacca, rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento;decisione dell'UFM del 17 febbraio 2010 / N [...]. Fatti: A. Gli interessati, dopo aver lasciato la Repubblica Slovacca nel 2006, hanno inoltrato diverse richieste d'asilo all'infuori dalla Svizzera. Dapprima in Belgio, dove essi hanno ricevuto un esito negativo e sono stati allontanati verso la Repubblica Slovacca, in seguito sia in Francia che in Germania, nella qual'occasione in entrambi quest'ultimi due Paesi essi non hanno atteso l'esito conclusivo della procedura. B. Il 1° gennaio 2007 gli interessati hanno inoltrato una prima domanda d'asilo in Svizzera presso il Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Kreuzlingen. Esprimendo la volontà di ritornare nei loro Paesi d'origine per stabilirsi o in Bosnia e Erzegovina o nella Repubblica Slovacca, entrambi hanno ritirato pochi giorni dopo, esattamente in data 5 gennaio 2007, la loro prima domanda d'asilo in Svizzera, facendo volontariamente ritorno nei loro Paesi d'origine il 14 febbraio 2007. C. In data 1° settembre 2007 gli interessati hanno inoltrato una seconda domanda d'asilo in Svizzera presso il Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso, includendo come nelle precedenti domande i due loro figli minorenni. D. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente, A._______, dichiaratosi cittadino della Bosnia e Erzegovina, con ultimo domicilio a G._______ (Bosnia e Erzegovina), ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato perché in Bosnia sarebbe rimasto senza casa, senza lavoro e senza parenti e che inoltre avrebbe vissuto in modo precario, soffrendo la fame (cfr. verbale dell'audizione del 24 settembre 2007 di A._______, pag. 5). E. Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente, C._______, dichiaratosi cittadina della Repubblica Slovacca, con ultimo domicilio a H._______ in Slovacchia, ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata poiché non avrebbe più avuto né una casa dove vivere né un lavoro (cfr. verbale dell'audizione del 24 settembre 2007 di C._______, pag. 5). F. Con decisione del 17 febbraio 2010 l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la seconda domanda d'asilo e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dei richiedenti l'asilo dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso i loro Paesi d'origine, precisamente la Repubblica Slovacca rispettivamente la Bosnia e Erzegovina; detta decisione è stata notificata agli interessati in data 18 febbraio 2010 (cfr. avviso di ricevimento). G. In data 22 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 marzo 2010), i richiedenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM, allegando un certificato medico dell'8 marzo 2010 del Dr. med. I._______ concernente lo stato di salute di A._______ (ricorrente). Con l'atto ricorsuale gli interessati hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al punto riguardante l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e ciò sia per motivi legati alla loro situazione socio-economica che per i motivi connessi all'attuale stato di salute del ricorrente come anche la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali; il tutto con protesta di spese e ripetibili. H. Il Tribunale con decisione incidentale del 1° aprile 2010 ha comunicato ai ricorrenti lo possibilità di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respingendo la domanda d'assistenza giudiziaria dei ricorrenti, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo ed ha invitato i ricorrenti a versare entro il 16 aprile 2010 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali giusta l'art. 63 cpv. 4 e 5 dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). I. In data 9 aprile 2010 i ricorrenti hanno tempestivamente effettuato il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali. J. Con decisione incidentale del 7 ottobre 2011, il Tribunale ha invitato il ricorrente ad inviare un certificato medico attuale, in modo da poter statuire nella piena conoscenza della fattispecie. K. Il rappresentante dei ricorrenti con lo scritto del 21 ottobre 2011, ha fatto pervenire al Tribunale il certificato medico di A._______, redatto dal Dr. med. I._______ il 17 ottobre 2011 e ha presentato brevi osservazioni in merito all'attuale situazione generale del ricorrente e della sua famiglia. Considerando le condizioni generali del ricorrente, il contesto di provenienza della famiglia, le dichiarazioni rese in corso di procedura in relazione alle considerazioni socio-economiche alle quali sono stati confrontati negli ultimi anni i ricorrenti, l'età e la scolarizzazione in Svizzera dei figli - segnatamente rispetto a E._______ - il rappresentante dei ricorrenti ha ribadito la necessità dell'accoglimento del ricorso e soprattutto dell'ammissione provvisoria in Svizzera. L. Il Tribunale ha invitato con l'ordinanza del 25 ottobre 2011 l'UFM ad esprimersi in merito all'attuale situazione dei ricorrenti rispettivamente ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 10 novembre 2011. Con risposta del 2 novembre 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame rinviando ai considerandi della loro decisione del 17 febbraio 2010, confermandola pienamente, e alla decisione incidentale del 1° aprile 2010 del Tribunale. M. Con decisione incidentale del 27 gennaio 2012, il Tribunale ha invitato i ricorrenti, tramite il loro rappresentante legale, entro un termine fissato al 6 febbraio 2012, ad esprimersi circa la loro situazione familiare attuale, segnatamente sulla scolarizzazione dei figli, in modo da poter statuire nella piena conoscenza della fattispecie. N. Il rappresentante dei ricorrenti nel suo scritto del 6 febbraio 2012 ha riassunto la situazione familiare dei ricorrenti nonché quella relativa allo stato di salute del ricorrente e di sua moglie. Inoltre, per i due figli ha segnalato che il primogenito frequenterebbe la quarta media presso la Scuola Media di L._______ (Svizzera), mentre il figlio minore frequenterebbe la quinta elementare presso le Scuole elementari di M._______ (Svizzera). O. Ulteriori fatti ed argomenti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3. Nel gravame, gli insorgenti hanno innanzitutto segnalato di non voler contestare la mancata concessione della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, bensì di far valere piuttosto alcuni elementi che dovrebbero condurre il Tribunale a dichiarare non ragionevolmente esigibile l'allontanamento [recte: l'esecuzione dell'allontanamento] dei ricorrenti verso la Bosnia e Erzegovina o verso la Repubblica Slovacca. L'esame si limita quindi al punto della decisione riguardante l'esecuzione dell'allontanamento, essendo gli altri punti, non contestati, cresciuti in giudicato.
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti, siccome lecita, esigibile e possibile. Infatti, gli interessati hanno affermato di essere espatriati per mancanza di un'abitazione dove vivere e a causa della disoccupazione, mettendo in evidenza le difficili condizioni economiche vigenti in Bosnia e Erzegovina e nella Repubblica Slovacca fino al 2006. L'UFM ha ritenuto che, né la situazione economico-politica vigente nei rispettivi Paesi d'origine degli interessati, né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente al loro ritorno. In particolare, entrambi gli interessati avrebbero avuto una solida formazione scolastica in patria, dove tra l'altro essi avrebbero anche lavorato: il richiedente, dopo aver frequentato una scuola superiore alberghiera, ottenendo un diploma, avrebbe lavorato in Bosnia e Erzegovina come cuoco e cameriere; la richiedente invece avrebbe avuto un impiego lavorativo nella Repubblica Slovacca per circa diciassette anni in una fabbrica di scarpe e in seguito circa tre anni in un'industria automobilistica. Per il resto l'interessata e i due figli godrebbero di buona salute e nemmeno lo stato di salute del marito non sarebbe tale da rendere ragionevolmente inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine. Infatti, il richiedente è stato sottoposto ad una operazione al cuore e all'introduzione di un by-pass il 28 gennaio 2008 in Svizzera e il suo stato di salute a più di due anni dopo l'intervento sarebbe migliorato e stabile. Il richiedente, nonostante si trovi ancora in cura ed abbia di conseguenza bisogno di un'assistenza medica, di sporadici controlli cardiologici e di costanti terapie con medicamenti, segnatamente: l'Isoptin e il Cordarone, egli potrebbe ritornare in patria, vista la disponibilità dei medicamenti necessari e quindi la possibilità di proseguire le sue cure sia in Bosnia e Erzegovina che nella Repubblica Slovacca. Infine, sul piano giuridico nulla impedirebbe al richiedente di rientrare nella Repubblica Slovacca, in quanto egli è sposato con una cittadina slovacca e di conseguenza avrebbe il diritto di risiedere in tale paese e richiederne la cittadinanza. L'UFM ha quindi concluso all'esecuzione dell'allontanamento visto che quest'ultima oltre ad essere ammissibile e possibile sarebbe anche esigibile. Di conseguenza, i richiedenti sarebbero allontanati dalla Svizzera, avendo la possibilità di scegliere in quale dei loro due rispettivi Paesi d'origine essi volessero recarsi e risiedere.
5. Secondo le allegazioni ricorsuali, i motivi per i quali l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, sarebbero legati alla situazione socio-economica dei ricorrenti, allo stato di salute del ricorrente nonché dalla presenza dei figli. Secondo loro in casu troverebbe applicazione l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) che proibisce i trattamenti inumani e degradanti ai quali i ricorrenti rischierebbero di essere sottoposti nel caso fossero allontanati. Per di più, sarebbe generalmente ammesso che il rinvio verso il Paese d'origine di uno straniero di cui richiesta l'asilo sarebbe stata respinta, dovrebbe avvenire nella sicurezza e nella dignità; ciò significherebbe che le condizioni minime per un'esistenza umanamente degna dovrebbero essere date, segnatamente: il rispetto della vita, dell'integrità fisica e psicologica e della libertà personale siccome la presenza d'alloggi di sussistenza. In particolare l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile a causa dello stato di salute del ricorrente, ovvero dopo l'intervento al cuore del 28 gennaio 2008, egli accuserebbe tutt'ora i sintomi legati alla cardiopatia. Il suo medico curante, il Dr. med. I._______, riterrebbe ragionevole attendere i consulti medici ancora necessari, anziché affidare il ricorrente alle cure di un nuovo cardiologo non a conoscenza dello stato di salute del ricorrente. Infine, gli insorgenti sono dell'opinione che vista l'assenza nei loro rispettivi Paesi d'origine di una rete familiare e sociale di riferimento e tenuto in considerazione anche la presenza di due figli ancora minorenni, l'esecuzione dell'allontanamento non avverrebbe nella dignità e nella sicurezza. 6. 6.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 6.2. Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, gli autori del gravame non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (cfr. ibidem consid. 6a). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso e nella decisione incidentale del Tribunale del 1° aprile 2010, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 6.3. Quo al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della loro situazione personale, segnatamente della loro situazione socio-economica, della salute del ricorrente e del benessere del fanciullo, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione sopracitata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1889 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 pag. 749). Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28 sentenze del Tribunale amministrativo federale E- 465/2006 del 16 dicembre 2008 e E-4909/2006 del 24 settembre 2010). 6.4. Codesto Tribunale osserva in primo luogo che né in Bosnia e Erzegovina né nella Repubblica Slovacca vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Il Tribunale rileva poi che le difficoltà socio-economiche con le quali i ricorrenti sarebbero confrontati in entrambi i paesi in questione, visto quanto considerato sopra, non sono di per sé, sufficienti a giustificare l'inesigibilità dell'allontanamento. In quanto alla situazione personale degli insorgenti, il signor A._______, (...) anni, ha dichiarato di aver frequentato le scuole dell'obbligo in Bosnia e Erzegovina. Dopodiché si sarebbe diplomato presso una scuola superiore alberghiera ed avrebbe lavorato fino al 1993 come cuoco e cameriere, tra l'altro sia in Germania che in Italia. Inoltre, avrebbe lavorato da manovale e come operaio edile a G._______ (Repubblica Slovacca). Sua moglie, la signora C._______, (...) anni, avrebbe anch'essa una formazione scolastica di base ed avrebbe lavorato con l'occupazione fissa fino al 1993 in qualità di operaia per sedici anni in una fabbrica di scarpe italiana. In seguito, ella avrebbe lavorato fino al 2005 in modo saltuario. Nulla permette quindi di escludere che una volta ritornati in patria abbiano ancora la possibilità di esercitare un'attività lavorativa o di essere anche al beneficio di un sostegno pensionistico. Per di più, considerate le dichiarazioni rilasciate il 5 gennaio 2007 durante la prima domanda d'asilo in Svizzera a Kreuzlingen, nulla permette di escludere la mancanza di una rete familiare e sociale per la ricorrente nel suo Paese d'origine. Infatti, ella, tra l'altro molto più giovane di suo marito, ha dichiarato di avere tre suoi fratelli e quattro sue sorelle nella Repubblica Slovacca; dato di fatto che ha poi dissimulato durante la procedura relativa alla seconda domanda d'asilo. Quo all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento a causa dello stato di salute del ricorrente, il Tribunale osserva che la situazione relativa alla cardiopatia, di cui l'interessato soffre tutt'oggi, non si presenta più come diagnosticato nel 2007 dopo la seconda richiesta d'asilo in Svizzera. Il ricorrente è giunto in Svizzera con seri problemi al cuore e occlusione alle arterie. Il 28 gennaio 2008 è stato quindi sottoposto ad un intervento al cuore, durante il quale gli è stato introdotto un by-pass. L'intervento è riuscito e ha migliorato lo stato di salute del ricorrente. In ogni caso, non sarà più possibile una totale guarigione della cardiopatia per cui egli continuerà ad avere bisogno di cure e di medicamenti, segnatamente l'Isoptin e il Cordarone. Il ricorrente necessita quindi, da un lato, di una cura con medicamenti effettuata durevolmente e, dall'altro, di un'assistenza medica con regolari controlli cardiologici. Tuttavia, codesto Tribunale osserva che secondo gli ultimi due certificati medici del medico curante, il Dr. med. I._______, i sintomi della cardiopatia non sono più tali da ritenere ragionevolmente inesigibile l'allontanamento dell'interessato verso il suo Paese d'origine rispettivamente verso la Repubblica Slovacca. Infatti, il medico curante già nel certificato medico dell'8 marzo 2010 aveva ritenuto che dopo il successivo controllo specialistico a metà del 2010 sarebbe stato possibile lasciar partire il ricorrente dalla Svizzera verso il suo Paese d'origine o la Repubblica Slovacca. L'ulteriore tempo trascorso in Svizzera ha evidenziato questa fattispecie. Il medico curante in effetti nel suo certificato medico del 17 ottobre 2011 tra l'altro ha osservato che il paziente si troverebbe in condizioni generali e locali soddisfacenti. L'interessato con la terapia a lui prescritta, eseguendo controlli regolari, si troverebbe in un stato di salute abbastanza stabile. Il medico curante, ignorando le possibilità di un trattamento per un prosieguo delle cure in Bosnia e Erzegovina o nella Repubblica Slovacca, nonostante il buon andamento delle cure, ha ritenuto insieme ai medici specialisti indicato lasciar proseguire al ricorrente le cure in Svizzera. Questo tribunale giunge non di meno alla conclusione che il miglioramento dello stato di salute del ricorrente non risulta più essere ostativo all'esecuzione dell'allontanamento. Come rettamente considerato dall'autorità inferiore, le cure di quale necessita il ricorrente sono possibili sia in tutta la Bosnia e Erzegovina che nella Repubblica Slovacca e in entrambi Paesi sono disponibili i medicamenti necessari. L'UFM a titolo d'esempio ha elencato per un possibile prosieguo delle cure nella Repubblica Slovacca "The National Institute of Cardiovasular Diseases" come struttura ospedaliera idonea che si trova a Bratislava. Tale centro per malattie cardiovascolari sarebbe ben equipaggiato e potrebbe mettere a disposizione personale specializzato. Inoltre la mancanza di conoscenza del problema medico rispettivamente del paziente da parte dei medici che dovranno occuparsi del ricorrente nel suo Paese d'origine può essere superata facilmente con la produzione di un breve rapporto medico sulle condizioni di salute del paziente e la terapia consigliata da seguire. Per di più, come ritenuto in modo corretto dall'UFM e contrariamente da quanto asserito da parte del ricorrente, avendo sposato una cittadina slovacca, egli, secondo la legislazione slovacca nonché quella dell'Unione Europea, ha il diritto di risiedere nella Repubblica Slovacca e di richiederne dopo un certo periodo di tempo la cittadinanza. L'interessato, da residente legale, ha quindi diritto alle stesse cure mediche alle quali hanno diritto i cittadini slovacchi. Infine, da un punto di vista della situazione dei figli, va rilevato che essi sono attualmente in età scolastica: il figlio maggiore ha 15 anni e soggiorna in Svizzera dal suo decimo anno di vita, mentre il secondo figlio ha poco più di 11 anni e soggiorna in Svizzera dal suo sesto anno di vita. Il Tribunale è cosciente delle difficoltà che questi figli potrebbero incontrare al loro ritorno in patria. Tuttavia, i circa quattro anni e mezzo di soggiorno nel nostro Paese non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dei figli degli insorgenti. Infatti, anche se si può partire dal presupposto che E._______ e F._______ siano stati inseriti correttamente nel sistema scolastico svizzero ed abbiano frequentato negli ultimi anni le scuole nel nostro Paese, vale sottolineare che essi hanno trascorso nella Repubblica Slovacca circa nove (E._______) rispettivamente più di cinque anni (F._______) della loro infanzia. Il figlio maggiore tra l'altro ha frequentato quattro anni di scuola a H._______ e N._______ (Repubblica Slovacca) nel Paese d'origine di sua madre. Per di più, i figli, alla loro età, sono ancora caratterizzati dalla cultura ed il modo di vivere dei genitori. Gli insorgenti, inoltre, non hanno familiari in Svizzera. Per cui, solamente il fatto che i figli abbiano frequentato negli ultimi anni la scuola in Svizzera, non può lasciar presumere che i due figli dei ricorrenti abbiano raggiunto un avanzato grado di integrazione in Svizzera. Ne consegue che non v'è motivo di ritenere che gli stessi, in caso di allontanamento dal nostro Paese, subiranno uno sradicamento culturale importante che potrebbe pregiudicare il loro equilibrio e il loro sviluppo futuro. Infine, malgrado il loro periodo trascorso lontano dal loro Paese d'origine, si può ritenere che il loro legame dal profilo socioculturale con la Repubblica Slovacca è perdurato anche durante la loro assenza nel Paese d'origine. Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento sociale in Repubblica Slovacca, anche dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo, giusta l'art. 3 CDF. Pertanto, visto tutto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Repubblica Slovacca rispettivamente verso la Bosnia e Erzegovina deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 6.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 segg.). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, in materia d'esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. I ricorrenti hanno la possibilità di scegliere in quale dei loro due rispettivi Paesi recarsi e risiedere.
8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cura non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che, il ricorso va respinto.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le spese processuali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 9 aprile 2010.
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti e sono compensate con l'anticipo versato in data 9 aprile 2010.
4. Questa sentenza è comunicata al rappresentante dei ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione: