Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dal versamento delle spese processuali e di gratuito patrocinio, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-176/2024 Sentenza del 16 gennaio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias Georgia, patrocinato da Rosa Maisto, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 dicembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 3 novembre 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 2/2), l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" dell'8 novembre 2023 dalla quale risultava che il ricorrente aveva già depositato una domanda d'asilo in Belgio il (...) novembre 2014, nei Paesi Bassi in data (...) luglio 2015 e in Francia il (...) dicembre 2021 (cfr. atto della SEM n. 9/1), il verbale del colloquio personale ex. art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) dell'interessato del 16 novembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 13/3), i documenti presentati dal richiedente, ovvero: dei biglietti aerei del (...) luglio 2022 per viaggiare dalla Francia alla Georgia (cfr. atto della SEM n. 15/1), dei biglietti aerei del (...) ottobre 2023 per viaggiare dalla Georgia all'Ungheria (cfr. atto della SEM n. 16/1) e copia del fronte della carta d'identità dell'interessato (cfr. atto della SEM n. 17/1), la richiesta di ripresa in carico da parte dell'autorità svizzera preposta all'omologa francese in data 29 novembre 2023 in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III insieme alla documentazione prodotta dal richiedente (cfr. atto della SEM n. 19/8), l'accettazione di ripresa in carico da parte della autorità francesi dell'11 dicembre 2023 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atto della SEM n. 23/2), i fogli d'informazione medica (F2) riguardo alla situazione di salute dell'interessato di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 22/2, 24/3, 26/2, 28/2, 32/2 e 33/2), la decisione della SEM del 28 dicembre 2023, notificata il 29 dicembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 30/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando al contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) del richiedente dalla Svizzera verso la Francia, come pure incaricando il Canton Lucerna dell'esecuzione della decisione di trasferimento e constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione, il ricorso dell'8 gennaio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 9 gennaio 2024) tramite il quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; nel merito, ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli di causa alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo; mentre, in subordine, ha postulato la restituzione degli atti alla SEM affinché effettui i necessari complementi istruttori; contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i nuovi documenti prodotti con il gravame dall'insorgente ovvero due rapporti F2 del 3 gennaio 2024 (cfr. sub doc. 3), una copia fronte - retro della carta d'identità del ricorrente (cfr. sub doc. 4), una fotocopia del passaporto dell'interessato recante un timbro d'uscita dalla Georgia datata 30 ottobre 2023 (cfr. sub doc. 5), 2 ricevute di pagamento emesse dall'istituto dei pegni "(...)" rispettivamente l'11 febbraio 2023 e il 14 giugno 2023 (cfr. sub doc. 6), le misure supercautelari del 10 gennaio 2023 per il tramite delle quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro delle decisioni in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che ciò posto, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione in virtù della quale la predetta autorità non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato inter-nazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro (cfr. art. 20 par. 1 RD III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nella presente disamina - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. d RD III), che nella presente disamina, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Francia il 20 dicembre 2021 (cfr. atto della SEM n. 9/1), che l'autorità inferiore ha presentato alle autorità francesi competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto della SEM n. 19/8), che le autorità francesi hanno espressamente accettato al ripresa in carico del ricorrente, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atto della SEM n. 23/2), che la Francia ha così riconosciuto la sua competenza per trattare la domanda d'asilo dell'interessato, che in sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che la SEM abbia accertato in modo arbitrario, incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti per la causa, rigettando senza un'analisi approfondita i mezzi di prova ed i docu-menti da lui presentati, che, contrariamente a quello che afferma il ricorrente, l'autorità inferiore ha preso in conto e discusso tali elementi nella sua decisione in modo sufficientemente circostanziato e dettagliato (cfr. p.to II, pag. 3 seg.), che il ricorrente, con tale censura, contesta in realtà l'apprezzamento che la SEM ha adempiuto di tali documenti, che invero prova ne è che poco più avanti nel suo gravame, egli lamenta che l'autorità di prime cure non si sia ritenuta competente per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente malgrado, a mente sua, la responsabilità della Francia sarebbe cessata ai sensi dell'art. 19 par. 2 RD III, essendo che - sia grazie ai mezzi di prova presentati dall'insorgente che alle dichiarazioni da lui rilasciate - sarebbe provato che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri da almeno tre mesi, che gli argomenti dell'insorgente devono quindi essere esaminati nel merito, e la sua censura formale, del resto infondata come si vedrà anche dappresso, respinta, che secondo l'art. 19 par. 2 RD III, gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. c o d, che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente, che dapprima si osserva come la SEM, nella sua richiesta di ripresa in carico dell'insorgente del 29 novembre 2023 indirizzata alle autorità francesi, le ha informate adeguatamente ed in maniera completa e corretta riguardo sia le dichiarazioni rese dall'insorgente che la documentazione da lui presentata a supporto, fornendo tutte le precisioni utili del caso, nonché trasmettendo la stessa alle autorità francesi (cfr. atto della SEM n. 19/8), che pertanto, è in completa conoscenza di causa che la Francia ha ammesso espressamente la sua competenza ed accettato la ripresa in carico del ricorrente in data 11 dicembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 23/2), non prevalendosi dell'art. 19 RD III, bensì prevalendosi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, che resta tuttavia da determinare se, come sostiene il ricorrente nel suo gravame, la responsabilità della Francia è cessata per il fatto che egli avrebbe lasciato il territorio dello Stato membro tra il mese di luglio 2022 ed il mese di ottobre 2023, periodo nel quale egli sarebbe rientrato nel suo Paese d'origine, come da egli dichiarato nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto della SEM n. 13/3), che tali asserzioni non sono atte a rimettere in discussione la competenza della Francia per la trattazione del suo caso, che dapprima, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel ricorso in merito alla documentazione presentata in corso della procedura, anche il Tribunale ritiene non essere probante del suo effettivo allontanamento dagli Stati membri per ritornare in Georgia tra il mese di marzo 2022 ed il mese di ottobre 2023, che pure la nuova documentazione presentata con il gravame non è atta a rovesciare tale assunto, che in particolare, a parte le dichiarazioni rese dell'insorgente durante il colloquio Dublino nelle quali asserisce di essere rientrato dalla Francia alla Georgia verso marzo 2022 e di esservi rimasto fino a novembre 2023, nulla di quanto da lui prodotto prova che tali circostanze siano realmente avvenute, che relativamente ai biglietti aerei prodotti dall'interessato a seguito del colloquio Dublino si rileva che, come anche rettamente rilevato dall'autorità inferiore, non è possibile constatare se i biglietti in questione siano stati realmente utilizzati per viaggiare come asserito dall'interessato; che, anche nell'eventualità in cui fossero stati effettivamente utilizzati per viaggiare, tali documenti non comprovano in alcun modo che quest'ultimo si sia effettivamente allontanato per almeno tre mesi dal territorio degli Stati membri; che per altro il ricorrente ha dichiarato durante il colloquio Dublino di aver viaggiato da Lione a Kutaisi, mentre il biglietto aereo prodotto riporta l'arrivo del volo a Tbilisi (cfr. atti della SEM n. 13/3 e 15/1); che anche in merito all'effettiva titolarità dei biglietti, benché questi riportino il nome del ricorrente, si ritiene come quest'ultimo non abbia in alcun modo sostanziato d'averli personalmente acquistati nel corso della procedura e trattandosi di mere stampe non è in alcun modo possibile determinarne la provenienza e l'autenticità, che per quanto attiene i documenti prodotti con il gravame, ovvero la mera fotocopia di un passaporto (cfr. sub doc. 5) - peraltro presentante soltanto due pagine - e la fotocopia di due fatture relative ad un "piccolo versamento per ripagare interessi" presso il banco dei pegni "(...)" (cfr. sub doc. 6), si ritiene che gli stessi sono facilmente manipolabili e falsificabili per i bisogni della causa e inoltre non possono essere degli elementi sufficienti attestanti che l'interessato egli abbia lasciato lo spazio Schengen per vivere da marzo 2022 a novembre 2023 in Georgia, che questo Tribunale ritiene, al contrario di quanto sostenuto nel gravame, che la documentazione presentata non sia atta a comprovare un effettivo allontanamento dello stesso dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi e che se il ricorrente fosse effettivamente ritornato nel proprio paese per oltre un anno, avrebbe potuto e dovuto presentare ulteriori mezzi di prova a comprova delle sue allegazioni, che, inoltre, egli non ha segnatamente invocato alcuna lacuna nella trattazione della sua domanda d'asilo in Francia, né tantomeno ha apportato indizi oggettivi, concreti e circostanziati che permettano di ammettere che tale Stato membro non abbia proceduto ad un esame corretto della sua domanda d'asilo, ciò che egli d'altronde non allega, che visto quanto precede, la responsabilità della Francia per il trattamento della domanda d'asilo introdotta in Svizzera dal ricorrente è data, che, altresì, nel caso in disamina non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, il Tribunale rileva anzitutto che all'occorrenza non risultano esservi degli elementi all'inserto che indichino che un rientro dell'interessato in Francia lo esporrebbe a dei trattamenti proibiti o sarebbe contrario segnatamente all'art. 3 CEDU, che del resto nel suo gravame l'interessato non si prevale a ragione di alcun rischio di violazione da parte della Francia in ordine a quanto sopra descritto, che per il resto, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia da parte delle autorità francesi, che in tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Francia esporrebbe effettivamente l'insorgente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza, che, conseguentemente, visto tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che giusta l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete; che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che per di più, egli non ha fornito qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Francia non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che in proposito, occorre ancora rilevare come una decisione definitiva di rifiuto dell'asilo e di allontanamento verso il Paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento, e che apparterrà pertanto all'interessato, se del caso, di prevalersi delle vie di diritto previste dalla legislazione francese in vista di una riconsiderazione della sua domanda d'asilo, segnatamente se egli stima che esista attualmente un rischio di violazione del principio di non-respingimento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1654/2021 del 19 aprile 2021), che del resto agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì l'insorgente non soffre di problemi medici tali da risultare ostativi al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che infine, non risultano neppure esserci elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi); che in tali evenienze il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) RD III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III, che, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'insorgente dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che le misure cautelari statuite dal Tribunale il 10 gennaio 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria totale dell'insorgente è respinta (art. 65 cpv. 1 PA, art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dal versamento delle spese processuali e di gratuito patrocinio, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: