Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 1'000.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1722/2026
Sentenza del 14 aprile 2026
Composizione
Giudice Giulia Marelli, giudice unica,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Randy Mulangala.
Parti
A._______, nato il (...),
Senza nazionalità,
c/o (...),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 27 febbraio 2026.
visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 28 gennaio 2026,
i riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 30 gennaio 2026, dai quali è risultato che il ricorrente avesse già depositato domanda d'asilo in Romania in data (...) maggio 2020 e nei Paesi Bassi il (...) giugno 2020 ed il (...) gennaio 2021,
la procura del 3 febbraio 2026, con la quale l'interessato ha conferito mandato alla Protezione giuridica della Regione (...),
il verbale di colloquio personale Dublino del 9 febbraio 2026,
la richiesta di ripresa a carico del richiedente presentata dalla SEM alle competenti autorità olandesi il 12 febbraio 2026 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III),
l'accettazione della suddetta richiesta da parte delle autorità olandesi del 20 febbraio 2026, in applicazione dell'art. 6 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008 [direttiva ritorno]),
la richiesta di (ulteriori) informazioni alle autorità olandesi da parte della SEM della medesima data,
la risposta delle autorità olandesi del 24 febbraio 2026, per il tramite della quale hanno riferito che al ricorrente è stato concesso lo statuto di rifugiato e che ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) gennaio 2021 al (...) gennaio 2026,
il parere del richiedente del 27 febbraio 2026 circa il progetto di decisione della SEM del 24 febbraio precedente,
la decisione del 27 febbraio 2026, notificata il 2 marzo 2026, per mezzo della quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente verso i Paesi Bassi, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura,
la sottoscrizione della cessazione del mandato da parte della Protezione giuridica della Regione (...) del 2 marzo 2026,
il ricorso del 9 marzo 2026 per il tramite del quale l'insorgente è insorto dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM concludendo, secondo il senso e la motivazione, al suo annullamento e alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo, in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; con contestuali richieste processuali di concessione dell'effetto sospensivo e di concessione dell'assistenza giudiziaria,
la presa di posizione dell'interessato in allegato al ricorso,
il rapporto del 12 marzo 2026 del Servizio Psicosociale di C._______, inoltrato dal ricorrente il 16 marzo 2026,
lo scritto informativo dell'insorgente dell'8 aprile 2026,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cvp. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre dunque entrare nel merito del ricorso,
che la richiesta ricorsuale volta alla concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza nel merito; che per completezza, si rileva che il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA); che pertanto, per mancanza di un interesse degno di protezione, la domanda sarebbe in ogni caso stata inammissibile,
che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5); che in merito alla pronuncia dell'allontanamento e l'esecuzione dello stesso, l'autorità inferiore ha svolto un esame materiale, motivo per cui il Tribunale esamina tali punti con piena cognizione,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo svolgimento di uno scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi),
che in sede di colloquio Dublino il ricorrente ha dichiarato di non voler tornare nei Paesi Bassi poiché sarebbe stato incarcerato per 52 giorni, fatto che lo avrebbe indotto in uno stato di depressione; che inoltre, in tale Paese non avrebbe ricevuto le cure mediche necessarie, nessuno lo avrebbe aiutato ad integrarsi e nell'ultimo periodo non avrebbe ricevuto aiuti finanziari; che in caso di ritorno finirebbe a vivere per strada o in carcere poiché i suoi documenti sarebbero scaduti,
che nella querelata decisione la SEM ha rilevato che il Consiglio federale ha designato i Paesi Bassi come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che tale Stato avrebbe accettato la richiesta di riammissione dell'interessato e che pertanto potrebbe rientrare nei Paesi Bassi senza temere né trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, né un respingimento in violazione del principio di non-refoulement,
che non essendoci un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera,
che in merito all'esecuzione dell'allontanamento la SEM ha rilevato che, essendo l'insorgente a beneficio della protezione internazionale nei Paesi Bassi, egli potrà beneficiare di quanto previsto dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [direttiva qualificazione]), alla quale i Paesi Bassi sarebbero vincolati,
che in particolare, la summenzionata direttiva lo autorizzerebbe ad aver accesso ad un'attività retribuita o non retribuita, al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale ed all'alloggio,
che spetterebbe alle autorità olandesi fornirgli il sostegno necessario e che l'insorgente avrebbe pertanto il compito di rivolgersi ad esse per far valere i propri diritti,
che per quanto attiene al suo permesso di soggiorno scaduto, la SEM ha osservato che le autorità olandesi hanno precisato che la protezione internazionale non gli è stata revocata, potendo quindi egli richiedere il rinnovo del suo permesso nei Paesi Bassi,
che per quanto attiene al suo stato di salute, lo stesso non sarebbe ostativo ad un suo rientro in tale Stato; che infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità olandesi accettato la sua riammissione,
che in sede di ricorso l'insorgente sostiene che nei Paesi Bassi non avrebbe più un alloggio in quanto il suo permesso sarebbe scaduto a far tempo dal (...) gennaio 2026; che oltre a ciò soffrirebbe di disturbi psicologici legati ad un periodo di detenzione che avrebbe passato in tale Paese,
che un suo rientro nei Paesi Bassi sarebbe contrario alle disposizioni del diritto internazionale, in particolare all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101),
che con allegato al ricorso l'insorgente ha precisato di essere stato arrestato improvvisamente in data (...) 2020 mentre si trovava in un Centro d'accoglienza nei Paesi Bassi, rimanendo in detenzione per 52 giorni; che ciò avrebbe avuto un impatto psicologico devastante, rendendo impossibile un suo reinserimento nei Paesi Bassi,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento,
che come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito i Paesi Bassi, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi,
che nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stata concessa dai Paesi Bassi la protezione internazionale e che è in possesso di un permesso di soggiorno scaduto in data (...) gennaio 2026; che il fatto che il permesso di soggiorno sia scaduto non significa che i Paesi Bassi non garantiscano protezione al ricorrente,
che invero, le autorità olandesi hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 19/1), precisando inoltre che nonostante il suo permesso di soggiorno fosse scaduto, la protezione internazionale non gli è stata revocata (cfr. atto SEM 21/1),
che altresì, non vi sono elementi che permettano di ritenere che le autorità olandesi negherebbero il rinnovo del permesso di soggiorno in violazione dell'art. 24 par. 1 della direttiva qualificazione,
che di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9),
che pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20),
che giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che in caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI),
che secondo prassi costante del Tribunale, il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento),
che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi e art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU),
che giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente viene rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento,
che di seguito è necessario verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nei Paesi Bassi e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire, come da egli censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese,
che nella fattispecie il ricorrente in data (...) gennaio 2021 ha ricevuto la protezione internazionale nei Paesi Bassi ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) gennaio 2021 al (...) gennaio 2026 (cfr. atto SEM 21/1), ciò che gli permette di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti,
che infatti, quale beneficiario della protezione internazionale, l'insorgente può contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione,
che inoltre, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, potrà adire i tribunali olandesi ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU),
che per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente nei Paesi Bassi le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale,
che invero, non risulta dagli atti alcun "rischio reale" che le autorità olandesi rifiutino di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della direttiva qualificazione,
che infine, l'interessato sostiene che a causa del suo stato di salute un suo eventuale rinvio costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU,
che a tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg),
che pertanto, senza voler in alcun modo sminuire i problemi di salute del ricorrente (cfr. anche infra, pag. 10), il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che i Paesi Bassi dispongono di un'infrastruttura medica sufficiente e in grado di trattare tutti i tipi di malattie (cfr. sentenza del Tribunale E-2348/2024 del 24 aprile 2024 pag. 6),
che in conclusione, l'insorgente non riesce a confutare la presunzione legale sopra menzionata e l'esecuzione dell'allontanamento nei Paesi Bassi è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'UE e dell'AELS è da ritenersi di principio esigibile; che spetta al richiedente confutare tale presunzione legale,
che nel caso in disamina occorre sottolineare che i Paesi Bassi sono vincolati dalla direttiva qualificazione; che pertanto, quale rifugiato riconosciuto, il ricorrente ha diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini olandesi, segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sociale e sanitaria (cfr. in particolare gli art. 26, art. 27, art. 29 e art. 30 in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 2 direttiva qualificazione); che di conseguenza, spetta all'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità e servizi competenti di detto Paese,
che nella fattispecie, dagli atti non emerge che il ricorrente abbia effettivamente adito le autorità olandesi al fine di ottenere gli eventuali aiuti di cui necessitava; che per tale motivo non è possibile ritenere che le autorità di tale Paese, se adite dall'insorgente, rifiuteranno di fornirgli l'assistenza di cui necessita, violando la direttiva UE sopramenzionata oppure altre norme vincolanti del diritto internazionale,
che per quanto riguarda lo stato di salute del ricorrente, risulta dagli atti che al medesimo sia stata diagnosticata una contusione (...) al piede (...), flatulenza addominale sotto-stress, un edema alla caviglia (...) laterale post-distorsione e dermatite in zona (...) (cfr. atti SEM 11/2, 24/5, 33/5); che per quanto concerne la sua salute mentale, dalla documentazione medica agli atti risulta un'ipotesi diagnostica di disturbo dell'adattamento (F.43.2; cfr. atti SEM 14/5, 22/5),
che oltre a ciò si rileva che il ricorrente, nei primi consulti psichiatrici, sosteneva di aver subito un trauma a seguito della sua incarcerazione nei Paesi Bassi, riferendo inoltre immagini intrusive legate a tale esperienza, per poi dichiarare nei consulti più recenti di sentirsi meglio (cfr. rapporto psichiatrico del 12 marzo 2026 e atti SEM 31/4, 32/4 e 34/4),
che considerato quanto sopra illustrato, i problemi di salute che affliggono il ricorrente - senza sminuirne l'entità - non costituiscono un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-2348/2024 del 24 aprile 2024 pag. 6), nella misura in cui egli non presenta alcuna problematica medica rilevante e i Paesi Bassi dispongono di strutture mediche sufficienti, alle quali il ricorrente - quale rifugiato riconosciuto - potrà accedere, come del resto già evidenziato dalla SEM nella decisione impugnata alla quale si rinvia (cfr. decisione impugnata pt.o III [pag. 5 e 6]),
che ciò posto, il ricorrente non è riuscito a confutare la presunzione legale sopra menzionata; che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità olandesi hanno espressamente accettato la riammissione del ricorrente, il quale potrà senz'altro chiedere alle autorità di tale Paese che gli vengano consegnati il permesso di soggiorno ed i documenti di viaggio validi, non essendone più in possesso,
che alla luce di quanto precede, risulta che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge,
che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 1'000.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 1'000.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica:
Il cancelliere:
Giulia Marelli
Randy Mulangala
Data di spedizione: