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D-1698/2020

D-1698/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-09 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 I ricorsi sono accolti. Le decisioni della SEM del 12 marzo 2020 sono annullate gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per il completamento delle istruttorie e la pronuncia di delle nuove decisione ai sensi dei considerandi.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 Non sono accordate spese ripetibili.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1692/2020, D-1698/2020, Sentenza del 9 aprile 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Etiopia, patrocinata da Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via Gerolamo Porta 1, casella postale 1328, 6830 Chiasso, B._______, nata il (...), Etiopia, patrocinata da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via Gerolamo Porta 1, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni della SEM del 12 marzo 2020. Visto: le domande d'asilo che le interessate hanno presentato in Svizzera il 26 novembre 2019, il verbale relativo all'audizione di A._______ del 13 dicembre 2019 (di seguito: verbale 1[...]) nel corso del quale la richiedente è stata sentita in qualità di minore non accompagnata, il verbale relativo all'audizione di B._______ del 13 dicembre 2019 (di seguito: verbale 1[...]) nel corso del quale la richiedente è stata sentita in qualità di minore non accompagnata, le perizie mediche volte alla determinazione dell'età ordinate dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) e le cui risultanze sono pervenute a detta autorità il 27 gennaio 2020, il verbale relativo all'audizione del 2 marzo 2020 di A._______ (di seguito: verbale 2[...]), espletata senza le formalità previste per i minori non accompagnati, il verbale relativo all'audizione del 3 marzo 2020 di B._______ (di seguito: verbale 2[...]), espletata senza le formalità previste per i minori non accompagnati, i rispettivi progetti di decisione negativi notificati alla rappresentanza legale il 10 marzo 2020 e le contestuali prese di posizione al riguardo dell'11 marzo 2020, le separate decisioni del 12 marzo 2020, notificate il giorno medesimo, (cfr. avviso di ricevuta) con cui la predetta autorità ha respinto le succitate domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, i ricorsi del 24 marzo 2020 (cfr. timbri del plico raccomandato; data d'entrata: 25 marzo 2020), per mezzo dei quali le ricorrenti hanno in separata sede concluso all'annullamento delle decisioni impugnate, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni; in via ancor più subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria per causa d'inammissibilità ed inesigibilità; altresì hanno presentato delle domande di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse, spese e ripetibili, le conferme di ricevimento dei gravami indirizzate il 25 marzo 2020 alle ricorrenti dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), lo scritto delle interessate del 25 marzo 2020, con cui veniva prodotta una comunicazione del Centro Ascolto Razzismo e Discriminazione attestante l'esistenza di un colloquio nel corso del quale sarebbe stata esposta una non meglio precisata situazione discriminatoria determinata dall'orientamento sessuale delle insorgenti, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, che le ricorrenti sono toccate dalle decisioni avversate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimate ad aggravarsi contro di esse, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito dei gravami, che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quand'anche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed., 2013, n° 3.17), che in specie, posto l'adempimento del summenzionato presupposto, risulta giudizioso congiungere le procedure, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che le richiedenti asilo, cittadine etiopi con ultimo domicilio ad Addis Abeba, avrebbero lasciato assieme il loro paese d'origine nell'autunno del 2019; che hanno ricondotto tale fuga proprio ad una loro presunta relazione omossessuale; che la predetta avrebbe causato alle interessate dei problemi con le rispettive famiglie; che dipoi, essendosi incontrate in un parco in cui erano presenti altre persone con il medesimo orientamento sessuale, avrebbero subito un fermo da parte delle autorità venendo trattenute per una notte e rilasciate previa convocazione dei genitori; che ciò avrebbe incentivato l'adozione di ulteriori misure da parte delle rispettive famiglie; che entrambe le ricorrenti sarebbero state sottoposte a fumigazione rituale e mandate in un santuario ove avrebbero dovuto intraprendere un percorso terapeutico; che i genitori di B._______, nella speranza di risolvere il problema, la avrebbero promessa in sposa ad un conoscente; che una volta che i preparativi del matrimonio avrebbero raggiunto uno stadio avanzato, e meglio, a seguito della consuetudinaria visita degli anziani presso il domicilio della precitata, le interessate si sarebbero decise per la fuga; che esse ritengono che il loro rientro in patria implicherebbe l'impossibilità di vivere liberamente la loro sessualità e la loro relazione a causa del rischio di stigmatizzazione sociale e di conseguenze penali gravi (cfr. verbale 2 [...] e verbale 2 [...], che nelle decisioni contestate l'autorità inferiore ha considerato integralmente inverosimile l'esposto delle insorgenti; che il fatto di essersi ritrovate con altre persone per discutere dei diritti LGBT sarebbe contrario alla logica dell'agire; che l'evenienza secondo la quale le ricorrenti sarebbero state viste da una vicina di casa di B._______ sarebbe stata esposta in maniera insufficientemente sostanziata; che A._______ sarebbe inoltre incappata in una contraddizione sul soggetto avendo dapprima dichiarato che la vicina le avrebbe viste senza dire nulla e dipoi di fare tutto quanto di nascosto; che per lo stesso motivo sarebbe poco concepibile che le interessate si siano baciate in pubblico; che entrambe avrebbero reso pure dichiarazioni scarne di dettagli ed in parte contraddittorie in merito alle circostanze nelle quali i rispettivi genitori sarebbero venuti a conoscenza del loro orientamento sessuale; che la valutazione non differirebbe nemmeno per quanto concerne il presunto arresto susseguente l'incontro nel parco; che nemmeno le asserzioni di A._______ quanto all'asserito pestaggio da parte del fratellastro ed al percorso medico e religioso ch'ella avrebbe dovuto intraprendere sarebbero convincenti; che il matrimonio organizzato cui avrebbe dovuto sottoporsi B._______ risulterebbe inverosimile; che ciò posto, nemmeno il vissuto omossessuale delle ricorrenti sarebbe da considerarsi verosimile, che nei rispettivi gravami, viene posta una premessa relativa all'età delle interessate; che queste, al momento del deposito della domanda d'asilo, avrebbero dichiarato di essere nate il 21 gennaio 2003 (A._______) rispettivamente il 6 febbraio 2003 (B._______); che successivamente, in sede di audizione RMNA entrambe avrebbero rettificato la data di nascita, dichiarando di aver sbagliato la conversione dal calendario etiope a quello gregoriano, nel senso che l'anno di nascita sarebbe il 2002 e non il 2003; che ciò nondimeno, in data 10 gennaio 2020 le interessate sarebbero poi state sottoposte a delle perizie medico-legali volte alla determinazione dell'età, le quali avrebbero escluso la minore età; che nelle decisioni censurate la SEM avrebbe comunque dato per assodate le date di nascita fornite dalle ricorrenti nelle audizioni succitate; che verosimilmente per questi motivi alle ricorrenti non sarebbe stato accordato il diritto di esprimersi quanto alla loro età anagrafica come da prassi né poste domande specifiche nell'ambito delle audizioni del 2 e 3 marzo 2020; che le rispettive patrocinatrici ritengono pertanto che le fattispecie in esame possano essere valutate considerando come data la minore età delle ricorrenti al momento del deposito delle domande d'asilo, che dal punto di vista formale la questione risulta priva di influsso sull'esito della vertenza, che gli atti procedurali sono infatti stati espletati nel rispetto delle prescrizioni vigenti; che facendo fede alle date di nascita più volte ribadite dalle insorgenti e di fatto non rimesse in discussione dall'autorità resistente, solo nell'ambito delle audizioni del 13 dicembre 2019 esse risultavano minorenni e pertanto da sentire secondo le esigenze particolari d'istruzione relative ai richiedenti asilo minori non accompagnati (cfr. sulle medesime la DTAF 2014/30 consid. 2 e la sentenza del Tribunale D-845/2017 del 5 luglio 2017 consid. 4); che non vi era inoltre necessità di concedere d'ufficio già in corso di procedura le perizie in compulsazione; che quand'anche non sia decisivo sapere se detti mezzi di prova fossero o meno rilevanti per il giudizio, dovendosi dare la possibilità al diretto interessato di valutarne la portata (cfr. sentenza del Tribunale A-7021/2007 del 21 aprile 2008, consid. 6.6; Waldmann/Oeschger in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, 60 ad art. 26), resta il fatto che non risulta dagli atti che le insorgenti ne abbiano fatto richiesta in corso di procedura né che si siano dogliate della mancata trasmissione nell'ambito dei pareri relativi alla bozza di decisione negativa sull'asilo, già esercizio del loro diritto di essere sentito (cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 248); che godendo questo Tribunale di pieno potere di cognizione sulla questione e conto tenuto inoltre dell'esito della procedura, un eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe ad ogni modo da considerarsi sanata (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 6); che le audizioni del 2 e del 3 marzo 2020, riguardanti richiedenti asilo maggiorenni la cui data di nascita non è stata oggetto di contestazioni, non presentano sotto questo aspetto alcuna criticità, che per quanto concerne l'apprezzamento di merito delle allegazioni rilasciate dalle interessate si rinvia a quanto segue, che nei gravami viene avversata la lettura delle allegazioni proposta dall'autorità inferiore; che entrambe le ricorrenti ritengono di non aver affatto affermato di essersi recate di proposito in dei luoghi onde discutere della causa omossessuale, avendo piuttosto scelto il parco in questione in quanto discosto; che il fatto di incontrarsi in tale luogo non aveva la finalità di prendere parte a gruppi di discussione LGBT, bensì di nascondersi in un luogo dove poter esprimere la propria affettività ed identità in un contesto clandestino; che il fatto che vi fossero altre persone omossessuali in un luogo isolato sarebbe stata invece circostanza prevedibile data l'imperativa necessità di vivere in nascosti per tale categoria di persone; che del resto, anche la pretesa illogicità del bacio di commiato scambiato fugacemente in pubblico sarebbe da ricondurre all'ingenua inconsapevolezza derivante dalla giovane età delle insorgenti; che in altri termini, logicità e plausibilità di un tale comportamento andrebbero valutate tenendo conto del fatto che le interessate al momento dei fatti avrebbero avuto solamente quattordici anni; che quanto alla misure appropriate che le ricorrenti avrebbero dovuto prendere per evitare che altre persone venissero a conoscenza del loro orientamento sessuale, le interessate rimandano ad una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) secondo la quale le autorità non potrebbero ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità; che mal si comprenderebbe del resto come l'autorità inferiore abbia potuto considerare il medesimo episodio del bacio come sintomo di comportamento illogico e pertanto assodato e nel contempo di contestarne la verosimiglianza; che oltremodo, le risposte di B._______ sulla questione, seppur apparentemente contraddittorie, dimostrerebbero ch'ella non avrebbe compreso lo scopo delle domande postele; che d'altro canto, le affermazioni delle interessate sull'evento collimerebbero integralmente; che pretendere dovizia di particolari quanto ad un episodio durato una manciata di secondi sarebbe impossibile; che dato il susseguirsi logico della vicenda, sarebbe pertanto ragionevole che A._______ abbia imputato la scoperta da parte dei genitori all'avvistamento precitato; che pure le sue spiegazioni circa il fatto che fosse stata percossa dapprima dalla madre e poi dal padre e quanto alla modalità in cui i genitori della medesima sarebbero stati informati risulterebbero concludenti; che la presunta incongruenza imputata ad B._______ a riguardo della presenza del padre al momento della scoperta sarebbe irrilevante; che nemmeno le valutazioni della SEM relativamente alla verosimiglianza dell'arresto presso il parco sarebbero condivisibili; che sarebbe ovvio che l'irrompere delle forze dell'ordine possa aver allarmato i presenti; che andrebbe inoltre rilevata l'iniziale reticenza di A._______ a riferire dell'episodio; che quest'ultima avrebbe de facto specificato trattarsi di un fermo susseguente al fatto di essere stata interpellata assieme ad altre persone, tra quali degli omossessuali, e non ad un arresto causato dall'orientamento sessuale, per il quale sarebbero previste pene severe; che il discorso non muterebbe nemmeno per quanto concerne il pestaggio da parte del fratellastro, messo in luce solo in riscontro ad una domanda riguardante aspetti famigliari ed il percorso medico e religioso ch'ella avrebbe dovuto intraprendere, di cui l'interessata avrebbe già riferito nel corso della prima audizione e successivamente spiegato nel dettaglio; che anche l'episodio del matrimonio forzato riguardante B._______ sarebbe stato esaminato in maniera troppo sommaria; che non si comprenderebbe del resto per quale motivo la visita degli anziani - che in Etiopia equivarrebbe alla conclusione dell'accordo di matrimonio - non possa essere stata la causa scaturente la fuga; che infatti, avendo ella assistito a detta circostanza, non avrebbe avuto altra soluzione se non l'espatrio, che le rispettive patrocinatrici sottolineano inoltre che, a prescindere dall'assegnazione di team integralmente femminile in sede di audizione, si trattava in casu di argomenti delicati conto tenuto in particolare il contesto socio culturale di provenienza; che pertanto non si poteva escludere permanessero difficoltà espressive in capo alle giovani; che le domande poste avrebbero contenuto l'espressione "diversa"; che l'autorità resistente si sarebbe focalizzata su incongruenze ed aspetti secondari, omettendo di esaminare la pressione sociale e psichica dettata dalla necessità di nascondere il vissuto omossessuale, aspetti posti in luce dal loro stesso narrato, che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); che in concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5); che v'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nel caso in esame, è indubbio che nelle asserzioni delle insorgenti relativamente ad alcuni degli episodi addotti siano riscontrabili degli indicatori di inverosimiglianza; che saltano in particolare agli occhi le apparenti contraddizioni tra quanto esposto da B._______ e A._______ a proposito di quale dei genitori di quest'ultima la abbia presa in consegna dopo il fermo (cfr. verbale 2 [...], D95 e verbale 2 [...], D96) così come una generalizzata scarsa caratterizzazione degli eventi in entrambi gli esposti delle richiedenti l'asilo, che altre argomentazioni dell'autorità inferiore - quali l'incompatibilità con l'esperienza di vita del fatto di recarsi al parco e di essersi date un bacio di commiato in pubblico - risultano invece meno convincenti ed in parte spiegabili sulla base delle letture proposte in sede ricorsuale, conto anche tenuto della giovane età delle interessate, che è inoltre in ogni caso problematico affermare che per evitare pregiudizi un richiedente l'asilo debba conformarsi all'ordine sociale in vigore (cfr. al riguardo Hathaway/Foster, the Law of Refugee Status, 2014, pag. 393; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 199 e riferimenti citati), che le modalità organizzative del matrimonio così come descritte da B._______ paiono potersi iscrivere in un contesto di plausibilità (cfr. The Reporter, The role of the elderly in contemporary marriage, 11.02.2017, consultato il 07.04.2020 all'indirizzo https://www.thereporterethiopia.com/content/role-elderly-contemporary-marriage), che vi è infine da chiedersi se non vi fosse la necessità di operare una valutazione dell'orientamento sessuale delle insorgenti in quanto tale indipendentemente dagli eventi addotti, che secondo le fonti disponibili nel contesto etiope l'omosessualità è invero tutt'oggi pratica vietata e passibile di pene detentive di lunga durata; che vi sarebbero pure attivisti che vedrebbero di buon grado la reintroduzione della pena di morte; che non esistono leggi vietanti la discriminazione delle persone omossessuali; che la stigmatizzazione sociale ed il rigetto in ambito famigliare risulta elevato (cfr. Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation, Ethiopia: COI Compilation, 11.2019, pag. 79, consultato il 07.04.2020 all'indirizzo https://www.ecoi.net/en/file/local/2021013/ACCORD_Ethiopia_COI_Compilation_November_2019.pdf ; UK Home Office, Country Background Note Ethiopia, 11.2019, pag. 36 e seg., consultato il 07.04.2020 all'indirizzo https://www.gov.uk/government/publications/ethiopia-country-policy-and-information-notes ; Australian DFAF, Country information Report Ethiopia, 09.2017, pag. 21; consultato il 07.04.2020 all'indirizzo https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/country-information-reports), che visto quanto precede, il Tribunale ritiene che le allegazioni delle insorgenti siano in specie meritevoli di ulteriori chiarimenti, che pertanto, appare giudizioso retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento delle istruttorie e l'emanazione di delle nuove decisioni che tengano in debita considerazione quanto precede, che la SEM è innanzitutto chiamata ad investigare in maniera più dettagliata le allegazioni delle interessate onde determinarne la verosimiglianza a fronte di un accertamento completo e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti; che in tale contesto l'autorità inferiore terrà in debita considerazione la giovane età delle richiedenti al momento dei fatti e la possibilità che la delicatezza della tematica influisca sulla loro esposizione dei fatti; che dipoi, chiarirà nel limite del possibile l'effettivo orientamento sessuale delle interessate sulla base di una valutazione completa del loro vissuto e facendo se del caso capo ad ulteriori misure istruttorie; che nel caso in cui non dovesse escludere la verosimiglianza dell'omosessualità in quanto tale, apprezzerà approfonditamente ed in concreto la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto della situazione delle persone ad orientamento omosessuale, che pertanto, i ricorsi sono accolti, le decisioni della SEM del 12 marzo 2020 sono annullate e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA) ai sensi di quanto precede, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e le domande di assistenza giudiziaria da considerarsi prive d'oggetto, che a norma dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. I ricorsi sono accolti. Le decisioni della SEM del 12 marzo 2020 sono annullate gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per il completamento delle istruttorie e la pronuncia di delle nuove decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non sono accordate spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: