Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a Il richiedente, cittadino nigeriano di etnia igbo originario di B._______ ([…]) classe 1990, ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il 19 ottobre
2023. Il 26 gennaio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di se- guito: SEM) ha emanato una decisione di non entrata nel merito ai sensi del regolamento di Dublino, che a seguito della scadenza dei termini di trasferimento verso l’C._______, è stata revocata il 20 giugno 2024; l’inte- ressato è stato assegnato alla procedura d’asilo nazionale ed attribuito al Cantone D._______. L’8 luglio seguente ha avuto luogo un’approfondita audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31) e l’11 luglio seguente, il dossier del richiedente è stato assegnato alla procedura am- pliata.
A.b Il richiedente, ha dichiarato di essere espatriato più volte a partire dal (…) a causa di persecuzioni che avrebbe subìto da parte dell’Ebubeagu, un corpo di miliziani legato al partito al potere in Nigeria, poichè avrebbe sostenuto il gruppo separatista “Indigenous People of Biafra” (di seguito: IPOB) ed i Biafran Movement attraverso la pubblicazione di contributi a loro favore sui social media. Nel (…) del (…) membri di quest’ultimo lo avreb- bero ricercato, incendiando il suo negozio, dove egli vendeva (…); a se- guito di tale episodio, nel (…) del 2022 egli sarebbe infine espatriato.
A.c Il richiedente non ha versato agli atti né documenti d’identità né alcun mezzo di prova a sostegno della propria domanda.
B. Con decisione del 3 febbraio 2025, notificata il 5 febbraio 2025, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone D._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.
C. C.a Con ricorso del 7 marzo 2025 (data d’entrata: 10 marzo 2025), l’insor- gente si aggrava dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l’annullamento della decisione della SEM.
C.b Con decisione incidentale del 12 marzo 2025, l’insorgente è stato invi- tato a regolarizzare entro sette giorni l’atto ricorsuale, presentato senza firma (cfr. atto TAF n. 3); invito a cui ha dato seguito il 20 marzo successivo
D-1591/2025 Pagina 3 integrando inoltre il ricorso con nuove conclusioni e motivazioni (cfr. atto TAF n. 5).
C.c Con decisione incidentale del 1° aprile 2025, il Tribunale ha concesso all’insorgente l’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha invitato l’autorità inferiore ad inoltrare una risposta, esprimendosi in particolare sulle effettive possibilità di prose- guire la terapia medica essenziale anche nella città e nel Paese d’origine (cfr. atto TAF n. 6).
C.d Con osservazioni del 22 maggio 2025, l’autorità ha presentato un nuovo consulting medico e si è riconfermata nella propria decisione propo- nendo il respingimento del ricorso (cfr. atto TAF n. 9).
C.e Con ordinanza del 22 luglio 2025, il Tribunale ha trasmesso al ricor- rente le osservazioni della SEM, corredate dal consulting medico, invitan- dolo a replicare (cfr. atto TAF n. 10). Il ricorrente ha replicato con scritto del 5 agosto 2025 (cfr. atto TAF n. 11), che il Tribunale ha infine trasmesso per conoscenza all’autorità inferiore (cfr. atto TAF n. 12).
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
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E. 3.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha ritenuto il narrato dell’interessato inconsistente, privo di criteri di contenuto e caratterizzato da grande confusione e contraddizioni. Il racconto spontaneo sarebbe stato estremamente povero di dettagli e troppo succinto, mentre le succes- sive spiegazioni – nonostante le molteplici possibilità concessegli – sareb- bero state fin troppo concise e ripetitive. Il sostegno ad IPOB si sarebbe limitato a qualche pubblicazione sui social media ed alle partecipazioni a due manifestazioni nel 2017, quest’ultime considerate non credibili. Infatti, egli non avrebbe fornito dettagli in merito alla sua presenza alle stesse, rispondendo alle domande postegli in maniera stereotipata e generica. Non è poi chiaro né come il suo status di sostenitore di IPOB sarebbe stato segnalato alle autorità e all’Ebubeagu, né da chi, in quanto l’interessato avrebbe solo dichiarato trattarsi di persone a lui prossime, senza ulteriori precisazioni. Inoltre, non risulterebbe chiaro in che modo egli abbia ap- preso di essere sotto osservazione sin dal 2019. In merito all’episodio, ri- tenuto centrale dalla SEM, della ricerca infruttuosa e dell’incendio del ne- gozio per mano dei miliziani, l’interessato non avrebbe minimamente con- testualizzato i fatti in questione ed avrebbe fornito un quadro poco chiaro e confusionario. Inoltre, tale circostanza non sarebbe stata menzionata du- rante il racconto spontaneo, sollevando dubbi sulla sussistenza dell’evento stesso. Non sarebbe chiaro dove lo avrebbero ricercato, in quanto egli avrebbe fornito un luogo differente ad ogni nuova versione dei fatti. I nu- merosi espatri e rimpatri, avvenuti negli anni precedenti alla fuga, non sa- rebbero compatibili con gli asseriti timori di ritornare in Nigeria. L’autorità di primo grado si sarebbe dunque attesa un’esposizione dei motivi d’asilo e del vissuto dell’interessato più dettagliata e convincente, tenuto conto in particolare del suo livello di istruzione e della sua esperienza professionale. Di conseguenza, le sue dichiarazioni non sono state ritenute conformi ai requisiti di verosimiglianza ex art. 7 LAsi e, pertanto, la SEM non ha ritenuto opportuno procedere con un esame ai sensi dell’art. 3 LAsi.
Da ultimo, l’autorità di prima istanza ha ritenuto che nulla osterebbe all’ese- cuzione dell’allontanamento dell’interessato verso la Nigeria. Nemmeno il suo stato di salute, in quanto un consulting medico redatto dalla Sezione Analisi indicherebbe la possibilità per lo stesso di accedere anche in Nige- ria ai medicinali essenziali ed alle cure mediche necessarie, comprese le trasfusioni a cadenze trisettimanali. L’assicurazione sanitaria statale forni- rebbe inoltre un supporto economico per gli eventuali costi ed egli avrebbe anche diritto ad ottenere un sostegno finanziario ex art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Con riferimento ad un eventuale trapianto di midollo osseo, la SEM
D-1591/2025 Pagina 5 ritiene che lo stesso non sarà necessario qualora l’interessato proseguisse con regolari trasfusioni.
E. 3.2 Nel proprio gravame e nel complemento alla regolarizzazione, l’interes- sato ha brevemente esposto il pericolo al quale sarebbe esposto qualora tornasse in Nigeria, soprattutto in quanto sostenitore dell’IPOB. In relazione ai molteplici rimpatri degli anni passati, egli ha ritenuto che fossero inevita- bili, in quanto né a E._______ né in F._______ vi sarebbero state le condi- zioni idonee per vivere in modo dignitoso e/o provvedere al proprio sosten- tamento con mezzi leciti. In aggiunta, egli rammenta come il suo negozio sarebbe stato bruciato ed il suo migliore amico ucciso dalle milizie Ebubeagu. Con riferimento al proprio stato di salute, l’interessato reputa che un rimpatrio risulterebbe pericoloso, poiché in Nigeria non avrebbe mai beneficiato di alcun aiuto statale, non disporrebbe di assicurazione sanita- ria e non potrebbe ricevere trattamenti medici comparabili a quelli ottenuti in Svizzera.
E. 3.3 Nelle proprie osservazioni, la SEM ha evidenziato quanto emerso da una nuova ricerca (consulting medico) più individualizzata sulle possibilità concrete di accesso ai trattamenti medici essenziali per l’insorgente in Ni- geria. La maggior parte degli stessi sarebbe possibile in centri specializzati da lui facilmente raggiungibili, mentre i restanti in zone limitrofe. Parimenti, tale considerazione può estendersi anche ai medicinali, eccezion fatta per un farmaco disponibile attualmente solo ad Abuja. Da ultimo, qualora ne- cessario in futuro, il ricorrente avrebbe altresì l’opportunità di sottoporsi ad un trapianto di cellule staminali per pazienti affetti da anemia falciforme; tale trattamento sarebbe infatti disponibile ad Abuja già a partire dall’agosto
2024. Pertanto, sulla base delle nuove risultanze, l’autorità inferiore si è riconfermata nei propri considerandi.
E. 3.4 In sede di replica, l’insorgente ha sostenuto che, in ragione delle pro- prie condizioni cliniche e della scarsità dei farmaci indispensabili, non sa- rebbe in grado di ricevere un trattamento sanitario appropriato nel Paese di provenienza. Tutte le cure – trasfusioni incluse – dovrebbero essere dun- que proseguite in Svizzera, in quanto quelle intraprese in Nigeria in passato sarebbero state causa diretta del grave deterioramento della sua salute. Un ritorno in patria rappresenterebbe quindi un rischio vitale reale con ele- vate possibilità di esito letale. Il trapianto di midollo osseo sarebbe una ne- cessità medica impellente, da eseguirsi necessariamente in Svizzera, in quanto la procedura disponibile in Nigeria sarebbe praticata soltanto dall’agosto 2024 e mancherebbero tuttora dei risultati clinici affidabili sull’efficacia della stessa. Pertanto, sussisterebbe il rischio concreto di
D-1591/2025 Pagina 6 essere sottoposto a trattamenti sperimentali non ancora testati e potenzial- mente letali.
E. 4.1 Oggetto della presente controversia è stabilire se la decisione impu- gnata, con la quale la SEM ha negato all’interessato la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto fe- derale o fondata su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuri- dicamente rilevanti.
E. 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifu- giati; esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).
E. 4.2.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi- zione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi og- gettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele- mento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 con- sid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
E. 4.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, sufficientemente fondate, concludenti, plausibili ed il richiedente dev’essere credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene messa in dubbio, segna- tamente, se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collabo- rare con l’autorità all’accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza
D-1591/2025 Pagina 7 non deve ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà pertanto decisivo de- terminare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino prepon- deranti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
E. 4.3.1 Nel caso in esame, il Tribunale non ritiene possa essere prestata ade- sione né alle tesi ricorsuali né a quanto in seguito integrato dal ricorrente, non essendovi quindi fondamenti per discostarsi dalle conclusioni dell’au- torità inferiore.
E. 4.3.2 In primo luogo, le allegazioni concernenti le persecuzioni asserita- mente subite ad opera dell’Ebubeagu non possono essere ritenute verosi- mili. L’assoluta mancanza di dettagli, la generale vaghezza del narrato, così come il fare contradditorio dell’interessato, sono tutti elementi che con- corrono a confermare l’inverosimiglianza di quanto esposto dallo stesso. Occorre convenire con l’autorità inferiore che il racconto spontaneo espo- sto dal ricorrente è stato oltremodo succinto (cfr. atto SEM n. […]-60/15, D77). Neppure i quesiti di approfondimento hanno trovato adeguato riscon- tro, essendo stati soddisfatti in maniera superficiale dallo stesso (cfr. atto SEM n. 60, D78-84). Egli si è infatti limitato a qualificarsi quale sostenitore dell’IPOB e dei Biafran Movement, indicando alcuni post su Facebook e la partecipazione a due manifestazioni quali presunti motivi scatenanti di per- secuzioni non meglio precisate. A tal proposito, egli non ha fornito alcun mezzo di prova che potesse corroborare la sua versione dei fatti; né screenshot delle proprie pubblicazioni dal 2019 ad oggi né fotografie o altre prove che confermino la sua presenza ai raduni del 2017. I dettagli forniti in merito alle due manifestazioni sono invero molto scarni, generici e ste- reotipati (cfr. atto SEM n. 60, D92-98), avvalorando l’improbabilità tanto della sua partecipazione agli stessi quanto – più in generale – del suo so- stegno ad IPOB. In merito all’episodio principale, ossia la ricerca da parte dei miliziani e l’incendio del negozio, da lui richiamato solo succintamente nel racconto spontaneo, il ricorrente ha fornito risposte eccessivamente sommarie nonostante le ripetute e specifiche domande della SEM (cfr. atto SEM n. 60, D126-141). Come correttamente rilevato dall’autorità inferiore, sorprende la superficialità con cui è stato esposto un episodio che avrebbe dovuto rivestire carattere centrale e significativo nella vita del ricorrente, circostanza che ne compromette inevitabilmente la credibilità.
E. 4.3.3 Da ultimo, va sottolineata la condotta contraddittoria del ricorrente, con riferimento ai molteplici espatri e rimpatri precedenti al 2022. Difatti,
D-1591/2025 Pagina 8 egli sarebbe espatriato una prima volta nel (…), asseritamente onde evitare persecuzioni conseguenti alla sua partecipazione alle manifestazioni del
2017. Dopo il periodo passato a E._______, egli avrebbe spontaneamente deciso di rientrare in patria nel (…), date le condizioni “orribili” presenti in tale Paese (cfr. atto SEM n. 60, D119). In seguito egli sarebbe espatriato alla volta della F._______, per rientrare in Nigeria già pochi mesi dopo, poiché nemmeno lì vi sarebbero state le condizioni da lui auspicate (cfr. atto SEM n. 60, D124). L’impressione che se ne ricava è che l’insorgente sia espatriato in primis per conseguire condizioni di vita migliori, sotto il profilo economico e sociale. Un eventuale timore di subire persecuzioni in Nigeria, qualora invero sussistente, ha rivestito sempre un’importanza se- condaria. Prova ne è il fatto che egli è rientrato più volte in patria, sebbene conscio degli asseriti pericoli. Pertanto, all’esito di una valutazione com- plessiva, il narrato in esame – anche alla luce del buon grado di istruzione del ricorrente – si presenta eccessivamente impersonale, tanto da non ap- parire come genuina rappresentazione del suo vissuto.
E. 4.3.4 Considerato quanto sopra menzionato, il Tribunale giudica dunque che l’insieme delle allegazioni succitate non può essere ritenuto verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi. Ne deriva che non si impone alcun esame dei motivi d’asilo ex art. 3 LAsi.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confer- mare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 6.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecu- zione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non sia adempiuta, la SEM di- spone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 6.2 Il ricorrente afferma che l’esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera sarebbe inesigibile in virtù della sua condizione medica e delle cure essenziali alle quali non potrebbe avere accesso in Nigeria. Di
D-1591/2025 Pagina 9 conseguenza, in assenza di trattamenti adeguati, la sua vita sarebbe con- cretamente in pericolo in caso di rimpatrio.
E. 6.3 Secondo l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già esposti, prevalersi del principio del divieto di respingi- mento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l’attuale situazione dei diritti umani in Ni- geria non risulta essere ostativa al suo rimpatrio (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-6582/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 10.2 e relativi riferimenti). Le problematiche mediche possono altresì assumere rilievo sotto il profilo dell’ammissibilità soltanto in situazioni straordinarie e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che non trovano riscontro nella presente vicenda, come risulta dagli atti (cfr. anche infra consid. 6.4). L’esecuzione dell'allontanamento risulta perciò ammissibile.
E. 6.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 6.4.2 In Nigeria non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, che permetta di presumere – a priori e nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese – l’esi- stenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-6582/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 11.2 e relativi riferimenti). Inoltre, mere difficoltà sociali e economiche, alle quali tutta la popolazione residente è esposta, non sono in principio suffi- cienti per essere qualificate quali pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2008/34 consid. 11.2.2)
E. 6.4.3 Il ricorrente è giovane e dispone di un’importante formazione scola- stica, essendosi laureato presso il Politecnico di G._______ (cfr. atto SEM
n. 60, D55). Egli ha già dimostrato inoltre in passato le proprie abilità
D-1591/2025 Pagina 10 imprenditoriali aprendo due negozi di (…), peraltro in due città differenti. In Nigeria egli ritroverà un’importante rete di supporto sociale, in quanto il pa- dre ed il fratello vivono a H._______ mentre le due sorelle vivono a G._______, città limitrofa a B._______. In aggiunta, come correttamente indicato dalla SEM, egli ha già avuto modo di rientrare dopo due espatri in Nigeria reinserendosi sempre con successo.
E. 6.4.4.1 In casu, si impone un’attenta considerazione dello stato di salute del ricorrente, in quanto tale circostanza potrebbe costituire un impedi- mento all’esecuzione del suo allontanamento verso la Nigeria.
E. 6.4.4.2 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile se, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, esse potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza, ossia i trattamenti di medicina generale e d’urgenza assolutamente neces- sari alla garanzia della dignità umana. Se le cure necessarie possono es- sere assicurate nel Paese d’origine, all’occorrenza con altri trattamenti ri- spetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà quindi ragionevolmente esigibile. Non lo sarà invece più se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute della persona interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da con- durla, in maniera certa, alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3).
E. 6.4.4.3 Preliminarmente, va rilevato che la Sezione Analisi della SEM ha redatto il 17 ottobre 2024 un consulting medico (cfr. atto SEM n. 74) riferito alla situazione individuale del ricorrente e volto a valutare in particolare le possibilità di prosecuzione delle cure necessarie in Nigeria. L’interessato ha avuto modo di esprimersi a riguardo con scritti del 29 novembre e 3 dicembre 2024 (cfr. atti SEM n. 80 e 81). Tale consulting medico è stato ritenuto in parte lacunoso dal Tribunale, il quale ha invitato l’autorità infe- riore ad approfondire la propria ricerca di modo da fornire chiare indicazioni sulle concrete possibilità di accesso alle cure indispensabili al ricorrente (cfr. atto TAF n. 6). Egli è infatti affetto da una malattia genetica ereditaria che non è stata adeguatamente curata ed ha portato a gravi conseguenze mediche. Il 21 maggio 2025 è stato quindi redatto un nuovo consulting me- dico (cfr. atto SEM n. 97), che – come verrà esposto in seguito – il Tribunale ritiene sufficientemente circostanziato ed individualizzato acché si possa confermare l’effettiva possibilità per l’interessato di curarsi, non solo nel
D-1591/2025 Pagina 11 proprio Paese ma principalmente nella sua città d’origine e nelle zone limi- trofe.
E. 6.4.4.4 Nel caso concreto, il ricorrente è affetto da anemia falciforme, la quale causa numerose patologie, quali l’insufficienza renale cronica, l’iper- paratiroidismo normocalcemico e la retinopatia a cellule falciformi, la cole- cistolitiasi sintomatica, l’addominalgia, l’iperpotassiemia e l’ipovitaminosi. Egli è inoltre cardiopatico ed ha subìto in passato un intervento medico di posizionamento di una protesi (…). In aggiunta, il richiedente – il cui gruppo sanguigno è raro in Svizzera – si sottopone obbligatoriamente a trasfusioni sanguigne (eritroaferesi) con cadenza trisettimanale (cfr. atti SEM n. 71 e 72). I medicamenti da lui assunti sono i seguenti (cfr. atto SEM n. 81, alle- gato; principio attivo indicato tra parentesi): Zyloric (allopurinolo), Norvasc (amlodipina), Forxiga (dapagliflozin), Litalir (idrossicarbamide), Novalgin (metamizolo), Nephrotrans (bicarbonato di sodio), Dafalgan (paraceta- molo), Resonium A (polistirensolfonato), Triatec (ramipril), oltre che acido folico e vitamina D3.
E. 6.4.4.5 Innanzitutto, il secondo consulting medico predisposto dalla SEM attesta che tutti i trattamenti necessari all’interessato sarebbero reperibili presso l’ospedale universitario di B._______, ove – previa determinazione sierologica del gruppo sanguigno – verrebbero effettuate le trasfusioni tri- settimanali, indispensabili al mantenimento di un quadro clinico stabile (cfr. atto SEM n. 97). Quanto alla posizione sostenuta dal ricorrente, che attri- buisce alle trasfusioni effettuate in Nigeria in passato la responsabilità di- retta del marcato deterioramento del suo stato di salute, la stessa non può essere condivisa. Difatti, si rammenta che egli – sebbene a conoscenza della propria patologia anemica sin dall’infanzia – non si è volutamente sot- toposto, dal 2015 e sino all’ultimo espatrio, alle adeguate cure, recandosi dai medici solo in caso di dolori (cfr. atto SEM n. 60, D13-20). Non è dato accertare se cure regolari nel Paese d’origine avrebbero evitato il deterio- ramento riscontrato in Europa; esse avrebbero tuttavia con ogni probabilità contribuito a mitigarne gli effetti. Per quanto attiene ai medicamenti essen- ziali, dai consulting risulta che essi sono reperibili nella città del ricorrente, ed in una località limitrofa, o che vi siano quantomeno dei farmaci conte- nenti i medesimi principi attivi. L’unico appunto concerne i farmaci a base di polistirensolfonato, che al momento del primo consulting si trovavano unicamente presso le farmacie di Abuja, con ritardi nella distribuzione. Non si ravvisano ad ogni modo impedimenti di sorta che ostacolino l’interessato dal recarsi nella predetta città per rifornirsi dei necessari medicinali. Inoltre, l’interessato potrà beneficiare in entrata di un sostegno finanziario volto a garantire l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine,
D-1591/2025 Pagina 12 segnatamente mediante la predisposizione di una riserva di farmaci prima del rimpatrio (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]).
E. 6.4.4.6 Qualora in futuro si rendesse inoltre necessario un trapianto – eventualità non ravvisabile nell’immediato né, come sostenuto dall’insor- gente, urgente – sussisterebbe la concreta possibilità di sottoporvisi anche in patria. In particolare, a partire dall’agosto 2024, presso l’ospedale uni- versitario di Lagos vengono eseguiti trapianti di cellule staminali destinati a pazienti affetti da anemia falciforme (cfr. atto SEM n. 97). Trattasi invero di un trapianto specificamente consigliato sia dalla Dr.ssa I._______ (specia- lista in ematologia), che ha visitato il ricorrente nell’agosto del 2024 (cfr. atto SEM n. 72, pag. 4), che dalla Dr.ssa J._______ (specialista in me- dicina interna generale) nel suo scritto del 28 novembre 2024 (cfr. atto SEM
n. 81, allegato). Non si può, in tal senso, accogliere l’assunto dell’insor- gente secondo cui detti interventi difetterebbero di risultati clinici affidabili o sarebbero da considerarsi sperimentali, non testati e dunque potenzial- mente pericolosi. Pertanto, deve escludersi la fondatezza dell’affermazione secondo cui egli non potrebbe continuare le cure in patria, posto che i me- dicinali necessari sono reperibili in Nigeria e che l’interessato, godendo della libertà di domicilio, potrebbe trasferirsi in altra regione per assicurarsi l’accesso agli stessi. Si rammenta infine che l’eventuale differenza tra gli standard medici vigenti in Svizzera e quelli del Paese d’origine non costi- tuisce di per sé elemento pertinente; sicché non è sufficiente, per escludere l’esecuzione dell’allontanamento, affermare che una terapia conforme agli standard svizzeri non potrebbe essere proseguita nello Stato di rimpatrio (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; sentenza del TAF D-166/2023 del 13 feb- braio 2023, consid 11.1)
E. 6.4.4.7 Da ultimo, con riferimento alla copertura dei costi delle cure, oltre al già menzionato aiuto al ritorno (cfr. supra, consid. 6.4.4.5), occorre rile- vare che in Nigeria è disponibile un sistema di assicurazione sanitaria sta- tale, il quale prevede diversi piani di copertura, tra cui quello privato che è accessibile a qualsiasi persona che disponga di un impiego (cfr. <https://www.nhia.gov.ng/service/health-insurance/>, consultato il 06.11.2025). Va detto inoltre che il ricorrente ha già ricevuto in passato cure mediche ed aveva un medico di riferimento in Nigeria (cfr. atto SEM n. 60, D13-21), eppure non ha mai riferito di aver avuto alcun problema nell’ac- cesso ai servizi sanitari. Pertanto, in considerazione del livello di istruzione, della rilevante esperienza professionale e delle comprovate capacità im- prenditoriali del ricorrente, appare ragionevole attendersi che egli
D-1591/2025 Pagina 13 intraprenda un’attività lavorativa idonea a consentirgli la stipula della men- zionata assicurazione sanitaria (cfr. sentenza del TAF E-6087/2020 del 6 luglio 2022 consid. 7.5.5.2), tanto più che le sue condizioni mediche non risultano essere debilitanti a tal punto da impedirgli di svolgere un’attività lavorativa.
E. 6.4.4.8 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che l’interessato non presenti problematiche mediche di gravità tale da im- pedire l’esecuzione del suo allontanamento verso la Nigeria, potendo egli senz’altro avere accesso nel Paese d’origine alle cure essenziali. Nem- meno si può ritenere che egli rischi che il suo stato di salute si degradi in maniera così rapida da metterne in pericolo, in maniera certa, la vita o da causare un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave alla sua integrità fisica.
E. 6.4.4.9 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevol- mente esigibile.
E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e- secuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della neces- saria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 6.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche per quanto concerne l’esecuzione dell'allontanamento.
E. 7 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’ap- prezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento pronunciata. Per- tanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.
E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Re- golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, considerata la situazione del ricorrente – al quale, con decisione incidentale del 1° aprile 2025, era stata concessa l’esenzione dall’anticipo delle spese ex art. 63 cpv. 4 terza frase – non appare equo addossargli
D-1591/2025 Pagina 14 spese processuali ai sensi dell’art. 6 lett. b TS-TAF. Si rinuncia pertanto a prelevare le spese processuali.
E. 9 La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1591/2025 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Miroslav Vuckovic
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1591/2025 Sentenza del 6 novembre 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Mathias Lanz, Lukas Müller, cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3 febbraio 2025. Fatti: A. A.a Il richiedente, cittadino nigeriano di etnia igbo originario di B._______ ([...]) classe 1990, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 19 ottobre 2023. Il 26 gennaio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha emanato una decisione di non entrata nel merito ai sensi del regolamento di Dublino, che a seguito della scadenza dei termini di trasferimento verso l'C._______, è stata revocata il 20 giugno 2024; l'interessato è stato assegnato alla procedura d'asilo nazionale ed attribuito al Cantone D._______. L'8 luglio seguente ha avuto luogo un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31) e l'11 luglio seguente, il dossier del richiedente è stato assegnato alla procedura ampliata. A.b Il richiedente, ha dichiarato di essere espatriato più volte a partire dal (...) a causa di persecuzioni che avrebbe subìto da parte dell'Ebubeagu, un corpo di miliziani legato al partito al potere in Nigeria, poichè avrebbe sostenuto il gruppo separatista "Indigenous People of Biafra" (di seguito: IPOB) ed i Biafran Movement attraverso la pubblicazione di contributi a loro favore sui social media. Nel (...) del (...) membri di quest'ultimo lo avrebbero ricercato, incendiando il suo negozio, dove egli vendeva (...); a seguito di tale episodio, nel (...) del 2022 egli sarebbe infine espatriato. A.c Il richiedente non ha versato agli atti né documenti d'identità né alcun mezzo di prova a sostegno della propria domanda. B. Con decisione del 3 febbraio 2025, notificata il 5 febbraio 2025, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone D._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. C.a Con ricorso del 7 marzo 2025 (data d'entrata: 10 marzo 2025), l'insorgente si aggrava dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l'annullamento della decisione della SEM. C.b Con decisione incidentale del 12 marzo 2025, l'insorgente è stato invitato a regolarizzare entro sette giorni l'atto ricorsuale, presentato senza firma (cfr. atto TAF n. 3); invito a cui ha dato seguito il 20 marzo successivo integrando inoltre il ricorso con nuove conclusioni e motivazioni (cfr. atto TAF n. 5). C.c Con decisione incidentale del 1° aprile 2025, il Tribunale ha concesso all'insorgente l'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta, esprimendosi in particolare sulle effettive possibilità di proseguire la terapia medica essenziale anche nella città e nel Paese d'origine (cfr. atto TAF n. 6). C.d Con osservazioni del 22 maggio 2025, l'autorità ha presentato un nuovo consulting medico e si è riconfermata nella propria decisione proponendo il respingimento del ricorso (cfr. atto TAF n. 9). C.e Con ordinanza del 22 luglio 2025, il Tribunale ha trasmesso al ricorrente le osservazioni della SEM, corredate dal consulting medico, invitandolo a replicare (cfr. atto TAF n. 10). Il ricorrente ha replicato con scritto del 5 agosto 2025 (cfr. atto TAF n. 11), che il Tribunale ha infine trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore (cfr. atto TAF n. 12). Diritto:
1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto il narrato dell'interessato inconsistente, privo di criteri di contenuto e caratterizzato da grande confusione e contraddizioni. Il racconto spontaneo sarebbe stato estremamente povero di dettagli e troppo succinto, mentre le successive spiegazioni - nonostante le molteplici possibilità concessegli - sarebbero state fin troppo concise e ripetitive. Il sostegno ad IPOB si sarebbe limitato a qualche pubblicazione sui social media ed alle partecipazioni a due manifestazioni nel 2017, quest'ultime considerate non credibili. Infatti, egli non avrebbe fornito dettagli in merito alla sua presenza alle stesse, rispondendo alle domande postegli in maniera stereotipata e generica. Non è poi chiaro né come il suo status di sostenitore di IPOB sarebbe stato segnalato alle autorità e all'Ebubeagu, né da chi, in quanto l'interessato avrebbe solo dichiarato trattarsi di persone a lui prossime, senza ulteriori precisazioni. Inoltre, non risulterebbe chiaro in che modo egli abbia appreso di essere sotto osservazione sin dal 2019. In merito all'episodio, ritenuto centrale dalla SEM, della ricerca infruttuosa e dell'incendio del negozio per mano dei miliziani, l'interessato non avrebbe minimamente contestualizzato i fatti in questione ed avrebbe fornito un quadro poco chiaro e confusionario. Inoltre, tale circostanza non sarebbe stata menzionata durante il racconto spontaneo, sollevando dubbi sulla sussistenza dell'evento stesso. Non sarebbe chiaro dove lo avrebbero ricercato, in quanto egli avrebbe fornito un luogo differente ad ogni nuova versione dei fatti. I numerosi espatri e rimpatri, avvenuti negli anni precedenti alla fuga, non sarebbero compatibili con gli asseriti timori di ritornare in Nigeria. L'autorità di primo grado si sarebbe dunque attesa un'esposizione dei motivi d'asilo e del vissuto dell'interessato più dettagliata e convincente, tenuto conto in particolare del suo livello di istruzione e della sua esperienza professionale. Di conseguenza, le sue dichiarazioni non sono state ritenute conformi ai requisiti di verosimiglianza ex art. 7 LAsi e, pertanto, la SEM non ha ritenuto opportuno procedere con un esame ai sensi dell'art. 3 LAsi. Da ultimo, l'autorità di prima istanza ha ritenuto che nulla osterebbe all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Nigeria. Nemmeno il suo stato di salute, in quanto un consulting medico redatto dalla Sezione Analisi indicherebbe la possibilità per lo stesso di accedere anche in Nigeria ai medicinali essenziali ed alle cure mediche necessarie, comprese le trasfusioni a cadenze trisettimanali. L'assicurazione sanitaria statale fornirebbe inoltre un supporto economico per gli eventuali costi ed egli avrebbe anche diritto ad ottenere un sostegno finanziario ex art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Con riferimento ad un eventuale trapianto di midollo osseo, la SEM ritiene che lo stesso non sarà necessario qualora l'interessato proseguisse con regolari trasfusioni. 3.2 Nel proprio gravame e nel complemento alla regolarizzazione, l'interessato ha brevemente esposto il pericolo al quale sarebbe esposto qualora tornasse in Nigeria, soprattutto in quanto sostenitore dell'IPOB. In relazione ai molteplici rimpatri degli anni passati, egli ha ritenuto che fossero inevitabili, in quanto né a E._______ né in F._______ vi sarebbero state le condizioni idonee per vivere in modo dignitoso e/o provvedere al proprio sostentamento con mezzi leciti. In aggiunta, egli rammenta come il suo negozio sarebbe stato bruciato ed il suo migliore amico ucciso dalle milizie Ebubeagu. Con riferimento al proprio stato di salute, l'interessato reputa che un rimpatrio risulterebbe pericoloso, poiché in Nigeria non avrebbe mai beneficiato di alcun aiuto statale, non disporrebbe di assicurazione sanitaria e non potrebbe ricevere trattamenti medici comparabili a quelli ottenuti in Svizzera. 3.3 Nelle proprie osservazioni, la SEM ha evidenziato quanto emerso da una nuova ricerca (consulting medico) più individualizzata sulle possibilità concrete di accesso ai trattamenti medici essenziali per l'insorgente in Nigeria. La maggior parte degli stessi sarebbe possibile in centri specializzati da lui facilmente raggiungibili, mentre i restanti in zone limitrofe. Parimenti, tale considerazione può estendersi anche ai medicinali, eccezion fatta per un farmaco disponibile attualmente solo ad Abuja. Da ultimo, qualora necessario in futuro, il ricorrente avrebbe altresì l'opportunità di sottoporsi ad un trapianto di cellule staminali per pazienti affetti da anemia falciforme; tale trattamento sarebbe infatti disponibile ad Abuja già a partire dall'agosto 2024. Pertanto, sulla base delle nuove risultanze, l'autorità inferiore si è riconfermata nei propri considerandi. 3.4 In sede di replica, l'insorgente ha sostenuto che, in ragione delle proprie condizioni cliniche e della scarsità dei farmaci indispensabili, non sarebbe in grado di ricevere un trattamento sanitario appropriato nel Paese di provenienza. Tutte le cure - trasfusioni incluse - dovrebbero essere dunque proseguite in Svizzera, in quanto quelle intraprese in Nigeria in passato sarebbero state causa diretta del grave deterioramento della sua salute. Un ritorno in patria rappresenterebbe quindi un rischio vitale reale con elevate possibilità di esito letale. Il trapianto di midollo osseo sarebbe una necessità medica impellente, da eseguirsi necessariamente in Svizzera, in quanto la procedura disponibile in Nigeria sarebbe praticata soltanto dall'agosto 2024 e mancherebbero tuttora dei risultati clinici affidabili sull'efficacia della stessa. Pertanto, sussisterebbe il rischio concreto di essere sottoposto a trattamenti sperimentali non ancora testati e potenzialmente letali. 4. 4.1 Oggetto della presente controversia è stabilire se la decisione impugnata, con la quale la SEM ha negato all'interessato la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale o fondata su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 4.2 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 4.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, sufficientemente fondate, concludenti, plausibili ed il richiedente dev'essere credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene messa in dubbio, segnatamente, se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà pertanto decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4.3 4.3.1 Nel caso in esame, il Tribunale non ritiene possa essere prestata adesione né alle tesi ricorsuali né a quanto in seguito integrato dal ricorrente, non essendovi quindi fondamenti per discostarsi dalle conclusioni dell'autorità inferiore. 4.3.2 In primo luogo, le allegazioni concernenti le persecuzioni asseritamente subite ad opera dell'Ebubeagu non possono essere ritenute verosimili. L'assoluta mancanza di dettagli, la generale vaghezza del narrato, così come il fare contradditorio dell'interessato, sono tutti elementi che concorrono a confermare l'inverosimiglianza di quanto esposto dallo stesso. Occorre convenire con l'autorità inferiore che il racconto spontaneo esposto dal ricorrente è stato oltremodo succinto (cfr. atto SEM n. [...]-60/15, D77). Neppure i quesiti di approfondimento hanno trovato adeguato riscontro, essendo stati soddisfatti in maniera superficiale dallo stesso (cfr. atto SEM n. 60, D78-84). Egli si è infatti limitato a qualificarsi quale sostenitore dell'IPOB e dei Biafran Movement, indicando alcuni post su Facebook e la partecipazione a due manifestazioni quali presunti motivi scatenanti di persecuzioni non meglio precisate. A tal proposito, egli non ha fornito alcun mezzo di prova che potesse corroborare la sua versione dei fatti; né screenshot delle proprie pubblicazioni dal 2019 ad oggi né fotografie o altre prove che confermino la sua presenza ai raduni del 2017. I dettagli forniti in merito alle due manifestazioni sono invero molto scarni, generici e stereotipati (cfr. atto SEM n. 60, D92-98), avvalorando l'improbabilità tanto della sua partecipazione agli stessi quanto - più in generale - del suo sostegno ad IPOB. In merito all'episodio principale, ossia la ricerca da parte dei miliziani e l'incendio del negozio, da lui richiamato solo succintamente nel racconto spontaneo, il ricorrente ha fornito risposte eccessivamente sommarie nonostante le ripetute e specifiche domande della SEM (cfr. atto SEM n. 60, D126-141). Come correttamente rilevato dall'autorità inferiore, sorprende la superficialità con cui è stato esposto un episodio che avrebbe dovuto rivestire carattere centrale e significativo nella vita del ricorrente, circostanza che ne compromette inevitabilmente la credibilità. 4.3.3 Da ultimo, va sottolineata la condotta contraddittoria del ricorrente, con riferimento ai molteplici espatri e rimpatri precedenti al 2022. Difatti, egli sarebbe espatriato una prima volta nel (...), asseritamente onde evitare persecuzioni conseguenti alla sua partecipazione alle manifestazioni del 2017. Dopo il periodo passato a E._______, egli avrebbe spontaneamente deciso di rientrare in patria nel (...), date le condizioni "orribili" presenti in tale Paese (cfr. atto SEM n. 60, D119). In seguito egli sarebbe espatriato alla volta della F._______, per rientrare in Nigeria già pochi mesi dopo, poiché nemmeno lì vi sarebbero state le condizioni da lui auspicate (cfr. atto SEM n. 60, D124). L'impressione che se ne ricava è che l'insorgente sia espatriato in primis per conseguire condizioni di vita migliori, sotto il profilo economico e sociale. Un eventuale timore di subire persecuzioni in Nigeria, qualora invero sussistente, ha rivestito sempre un'importanza secondaria. Prova ne è il fatto che egli è rientrato più volte in patria, sebbene conscio degli asseriti pericoli. Pertanto, all'esito di una valutazione complessiva, il narrato in esame - anche alla luce del buon grado di istruzione del ricorrente - si presenta eccessivamente impersonale, tanto da non apparire come genuina rappresentazione del suo vissuto. 4.3.4 Considerato quanto sopra menzionato, il Tribunale giudica dunque che l'insieme delle allegazioni succitate non può essere ritenuto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. Ne deriva che non si impone alcun esame dei motivi d'asilo ex art. 3 LAsi.
5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non sia adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Il ricorrente afferma che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera sarebbe inesigibile in virtù della sua condizione medica e delle cure essenziali alle quali non potrebbe avere accesso in Nigeria. Di conseguenza, in assenza di trattamenti adeguati, la sua vita sarebbe concretamente in pericolo in caso di rimpatrio. 6.3 Secondo l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già esposti, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l'attuale situazione dei diritti umani in Nigeria non risulta essere ostativa al suo rimpatrio (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-6582/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 10.2 e relativi riferimenti). Le problematiche mediche possono altresì assumere rilievo sotto il profilo dell'ammissibilità soltanto in situazioni straordinarie e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che non trovano riscontro nella presente vicenda, come risulta dagli atti (cfr. anche infra consid. 6.4). L'esecuzione dell'allontanamento risulta perciò ammissibile. 6.4 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 In Nigeria non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, che permetta di presumere - a priori e nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-6582/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 11.2 e relativi riferimenti). Inoltre, mere difficoltà sociali e economiche, alle quali tutta la popolazione residente è esposta, non sono in principio sufficienti per essere qualificate quali pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2008/34 consid. 11.2.2) 6.4.3 Il ricorrente è giovane e dispone di un'importante formazione scolastica, essendosi laureato presso il Politecnico di G._______ (cfr. atto SEM n. 60, D55). Egli ha già dimostrato inoltre in passato le proprie abilità imprenditoriali aprendo due negozi di (...), peraltro in due città differenti. In Nigeria egli ritroverà un'importante rete di supporto sociale, in quanto il padre ed il fratello vivono a H._______ mentre le due sorelle vivono a G._______, città limitrofa a B._______. In aggiunta, come correttamente indicato dalla SEM, egli ha già avuto modo di rientrare dopo due espatri in Nigeria reinserendosi sempre con successo. 6.4.4 6.4.4.1 In casu, si impone un'attenta considerazione dello stato di salute del ricorrente, in quanto tale circostanza potrebbe costituire un impedimento all'esecuzione del suo allontanamento verso la Nigeria. 6.4.4.2 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, esse potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, ossia i trattamenti di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessari alla garanzia della dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà quindi ragionevolmente esigibile. Non lo sarà invece più se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute della persona interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla, in maniera certa, alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3). 6.4.4.3 Preliminarmente, va rilevato che la Sezione Analisi della SEM ha redatto il 17 ottobre 2024 un consulting medico (cfr. atto SEM n. 74) riferito alla situazione individuale del ricorrente e volto a valutare in particolare le possibilità di prosecuzione delle cure necessarie in Nigeria. L'interessato ha avuto modo di esprimersi a riguardo con scritti del 29 novembre e 3 dicembre 2024 (cfr. atti SEM n. 80 e 81). Tale consulting medico è stato ritenuto in parte lacunoso dal Tribunale, il quale ha invitato l'autorità inferiore ad approfondire la propria ricerca di modo da fornire chiare indicazioni sulle concrete possibilità di accesso alle cure indispensabili al ricorrente (cfr. atto TAF n. 6). Egli è infatti affetto da una malattia genetica ereditaria che non è stata adeguatamente curata ed ha portato a gravi conseguenze mediche. Il 21 maggio 2025 è stato quindi redatto un nuovo consulting medico (cfr. atto SEM n. 97), che - come verrà esposto in seguito - il Tribunale ritiene sufficientemente circostanziato ed individualizzato acché si possa confermare l'effettiva possibilità per l'interessato di curarsi, non solo nel proprio Paese ma principalmente nella sua città d'origine e nelle zone limitrofe. 6.4.4.4 Nel caso concreto, il ricorrente è affetto da anemia falciforme, la quale causa numerose patologie, quali l'insufficienza renale cronica, l'iperparatiroidismo normocalcemico e la retinopatia a cellule falciformi, la colecistolitiasi sintomatica, l'addominalgia, l'iperpotassiemia e l'ipovitaminosi. Egli è inoltre cardiopatico ed ha subìto in passato un intervento medico di posizionamento di una protesi (...). In aggiunta, il richiedente - il cui gruppo sanguigno è raro in Svizzera - si sottopone obbligatoriamente a trasfusioni sanguigne (eritroaferesi) con cadenza trisettimanale (cfr. atti SEM n. 71 e 72). I medicamenti da lui assunti sono i seguenti (cfr. atto SEM n. 81, allegato; principio attivo indicato tra parentesi): Zyloric (allopurinolo), Norvasc (amlodipina), Forxiga (dapagliflozin), Litalir (idrossicarbamide), Novalgin (metamizolo), Nephrotrans (bicarbonato di sodio), Dafalgan (paracetamolo), Resonium A (polistirensolfonato), Triatec (ramipril), oltre che acido folico e vitamina D3. 6.4.4.5 Innanzitutto, il secondo consulting medico predisposto dalla SEM attesta che tutti i trattamenti necessari all'interessato sarebbero reperibili presso l'ospedale universitario di B._______, ove - previa determinazione sierologica del gruppo sanguigno - verrebbero effettuate le trasfusioni trisettimanali, indispensabili al mantenimento di un quadro clinico stabile (cfr. atto SEM n. 97). Quanto alla posizione sostenuta dal ricorrente, che attribuisce alle trasfusioni effettuate in Nigeria in passato la responsabilità diretta del marcato deterioramento del suo stato di salute, la stessa non può essere condivisa. Difatti, si rammenta che egli - sebbene a conoscenza della propria patologia anemica sin dall'infanzia - non si è volutamente sottoposto, dal 2015 e sino all'ultimo espatrio, alle adeguate cure, recandosi dai medici solo in caso di dolori (cfr. atto SEM n. 60, D13-20). Non è dato accertare se cure regolari nel Paese d'origine avrebbero evitato il deterioramento riscontrato in Europa; esse avrebbero tuttavia con ogni probabilità contribuito a mitigarne gli effetti. Per quanto attiene ai medicamenti essenziali, dai consulting risulta che essi sono reperibili nella città del ricorrente, ed in una località limitrofa, o che vi siano quantomeno dei farmaci contenenti i medesimi principi attivi. L'unico appunto concerne i farmaci a base di polistirensolfonato, che al momento del primo consulting si trovavano unicamente presso le farmacie di Abuja, con ritardi nella distribuzione. Non si ravvisano ad ogni modo impedimenti di sorta che ostacolino l'interessato dal recarsi nella predetta città per rifornirsi dei necessari medicinali. Inoltre, l'interessato potrà beneficiare in entrata di un sostegno finanziario volto a garantire l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine, segnatamente mediante la predisposizione di una riserva di farmaci prima del rimpatrio (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]). 6.4.4.6 Qualora in futuro si rendesse inoltre necessario un trapianto - eventualità non ravvisabile nell'immediato né, come sostenuto dall'insorgente, urgente - sussisterebbe la concreta possibilità di sottoporvisi anche in patria. In particolare, a partire dall'agosto 2024, presso l'ospedale universitario di Lagos vengono eseguiti trapianti di cellule staminali destinati a pazienti affetti da anemia falciforme (cfr. atto SEM n. 97). Trattasi invero di un trapianto specificamente consigliato sia dalla Dr.ssa I._______ (specialista in ematologia), che ha visitato il ricorrente nell'agosto del 2024 (cfr. atto SEM n. 72, pag. 4), che dalla Dr.ssa J._______ (specialista in medicina interna generale) nel suo scritto del 28 novembre 2024 (cfr. atto SEM n. 81, allegato). Non si può, in tal senso, accogliere l'assunto dell'insorgente secondo cui detti interventi difetterebbero di risultati clinici affidabili o sarebbero da considerarsi sperimentali, non testati e dunque potenzialmente pericolosi. Pertanto, deve escludersi la fondatezza dell'affermazione secondo cui egli non potrebbe continuare le cure in patria, posto che i medicinali necessari sono reperibili in Nigeria e che l'interessato, godendo della libertà di domicilio, potrebbe trasferirsi in altra regione per assicurarsi l'accesso agli stessi. Si rammenta infine che l'eventuale differenza tra gli standard medici vigenti in Svizzera e quelli del Paese d'origine non costituisce di per sé elemento pertinente; sicché non è sufficiente, per escludere l'esecuzione dell'allontanamento, affermare che una terapia conforme agli standard svizzeri non potrebbe essere proseguita nello Stato di rimpatrio (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; sentenza del TAF D-166/2023 del 13 febbraio 2023, consid 11.1) 6.4.4.7 Da ultimo, con riferimento alla copertura dei costi delle cure, oltre al già menzionato aiuto al ritorno (cfr. supra, consid. 6.4.4.5), occorre rilevare che in Nigeria è disponibile un sistema di assicurazione sanitaria statale, il quale prevede diversi piani di copertura, tra cui quello privato che è accessibile a qualsiasi persona che disponga di un impiego (cfr. https://www.nhia.gov.ng/service/health-insurance/ , consultato il 06.11.2025). Va detto inoltre che il ricorrente ha già ricevuto in passato cure mediche ed aveva un medico di riferimento in Nigeria (cfr. atto SEM n. 60, D13-21), eppure non ha mai riferito di aver avuto alcun problema nell'accesso ai servizi sanitari. Pertanto, in considerazione del livello di istruzione, della rilevante esperienza professionale e delle comprovate capacità imprenditoriali del ricorrente, appare ragionevole attendersi che egli intraprenda un'attività lavorativa idonea a consentirgli la stipula della menzionata assicurazione sanitaria (cfr. sentenza del TAF E-6087/2020 del 6 luglio 2022 consid. 7.5.5.2), tanto più che le sue condizioni mediche non risultano essere debilitanti a tal punto da impedirgli di svolgere un'attività lavorativa. 6.4.4.8 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che l'interessato non presenti problematiche mediche di gravità tale da impedire l'esecuzione del suo allontanamento verso la Nigeria, potendo egli senz'altro avere accesso nel Paese d'origine alle cure essenziali. Nemmeno si può ritenere che egli rischi che il suo stato di salute si degradi in maniera così rapida da metterne in pericolo, in maniera certa, la vita o da causare un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave alla sua integrità fisica. 6.4.4.9 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 6.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 6.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento.
7. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.
8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, considerata la situazione del ricorrente - al quale, con decisione incidentale del 1° aprile 2025, era stata concessa l'esenzione dall'anticipo delle spese ex art. 63 cpv. 4 terza frase - non appare equo addossargli spese processuali ai sensi dell'art. 6 lett. b TS-TAF. Si rinuncia pertanto a prelevare le spese processuali.
9. La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: