Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a In data 18 gennaio 2017, la ricorrente, allora minorenne, ha presentato una domanda d'asilo - trattata congiuntamente a quella di sua madre e dei suoi due fratelli minori - dopo essere giunta in Svizzera il 17 gennaio 2017 tramite un visto umanitario. A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere cittadini siriani di etnia curda, nonché originari della città di Aleppo. Nel corso dell'audizione personale del 27 giugno 2018, la madre, signora B._______, ha allegato di aver insegnato per vent'anni presso un'università statale in Siria. Nell'aprile del 2013 suo fratello C._______, un ufficiale di alto grado nell'aeronautica militare, sarebbe sparito dopo aver disertato e, nel gennaio 2016, anche suo marito sarebbe improvvisamente scomparso. L'abitazione familiare sarebbe stata in seguito colpita da più razzi militari e, per questo motivo, la famiglia si sarebbe trasferita in un'altra abitazione. Tuttavia, i combattimenti sarebbero sorti anche nei pressi della loro nuova residenza, motivo per cui la famiglia sarebbe ritornata nella precedente abitazione. Alcuni colleghi di lavoro le avrebbero inoltre consigliato di lasciare il Paese per evitare persecuzioni a causa della diserzione del fratello. In particolare, una sua amica segretaria dell'università le avrebbe riferito che i servizi di sicurezza l'avrebbero costantemente ricercata a partire dal settembre 2016. La madre avrebbe quindi deciso di espatriare fino a giungere in Svizzera con i figli (tra i quali la ricorrente) il 17 gennaio 2017. Ella ha poi dichiarato di essere tornata in contatto con il marito sette mesi prima, nel frattempo rientrato ad Aleppo, ma che quest'ultimo non avrebbe voluto riferirle nulla del periodo della sua scomparsa (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] relativo alla domanda d'asilo del 18 gennaio 2017, A19/17). Da parte sua, la qui ricorrente ha sostanzialmente addotto che la sua famiglia sarebbe espatriata a causa della situazione generale vigente in Siria e delle condizioni di salute di uno dei fratelli, allegando inoltre le stesse affermazioni addotte dalla madre circa la scomparsa del padre (cfr. atto SEM relativo alla domanda d'asilo del 18 gennaio 2017, verbale dell'audizione del 27 giugno 2018, A20/8). A.b Con decisione del 23 giugno 2020, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto le loro domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ritenendo inesigibile quest'ultima misura, l'autorità inferiore ha concesso alla famiglia l'ammissione provvisoria in Svizzera. Il 27 agosto 2020, il Tribunale ha respinto il ricorso interposto avverso la decisione succitata, giudicando le allegazioni degli interessati inverosimili e non costitutive di validi motivi d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-3815/2020 del 27 agosto 2020). A.c Il 16 novembre 2020, anche il padre della ricorrente, signor D._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 19 aprile 2021, la SEM ha accolto tale domanda, riconoscendogli la qualità di rifugiato (cfr. atto SEM n. 39/5). A.d Il 14 settembre 2021, la ricorrente, congiuntamente alla madre e ai fratelli minorenni, ha presentato alla SEM un'istanza di riesame della decisione negativa del 23 giugno 2020 invocando l'asilo accordato alle famiglie ex art. 51 LAsi (RS 142.31; cfr. atti SEM n. (...)-1/4 e 2/5). A.e Con separate decisioni dell'11 ottobre 2021, l'autorità inferiore ha riconosciuto l'asilo alla madre e ai fratelli minorenni della ricorrente, mentre non lo ha accordato a quest'ultima, poiché nel frattempo divenuta maggiorenne e quindi non più ammessa nell'asilo familiare ai sensi della disposizione succitata (cfr. atti SEM n. (...)-1/4 e 2/5). A.f Avverso tale decisione, la ricorrente ha adito il Tribunale con ricorso del 9 novembre 2021, successivamente ritirato il 2 dicembre 2021. Con decisione del 7 dicembre 2021, il giudice istruttore ha pertanto stralciato la causa dai ruoli (cfr. incarto del Tribunale D-4904/2021, atti n. 7-8). B. B.a In data 3 dicembre 2021, la ricorrente ha inoltrato alla SEM una domanda di riesame qualificata, chiedendo l'annullamento della decisione negativa del 23 giugno 2020, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiata con la concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha postulato il riconoscimento dell'inammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. atto SEM n. (...) n. 5/12, pag. 2). B.b A sostegno della domanda, l'interessata ha sostanzialmente addotto che, a seguito dell'arrivo di suo padre in Svizzera, sarebbe venuta a conoscenza di fatti finora ignoti che giustificherebbero il riconoscimento della qualità di rifugiata. In particolare, dagli atti concernenti la procedura d'asilo del padre risulterebbe che quest'ultimo, tra gennaio 2016 e settembre 2017, sarebbe stato incarcerato e torturato dalle autorità siriane in quanto sospettato di essere coinvolto nella diserzione del cognato, rispettivamente dello zio della qui ricorrente (cfr. atto SEM (...)-24/12, D25, D30 e segg., relativo alla procedura d'asilo del padre). Gli atti di opposizione di quest'ultimo sarebbero comprovati da alcuni video pubblicati su Youtube, nonché da alcuni post presenti su Facebook (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito mdp SEM] n. (...)/7-8). A fronte della diserzione dello zio materno, della relativa incarcerazione del padre e delle persecuzioni riflesse che avrebbero già subìto altri suoi parenti, l'intera famiglia dovrebbe quindi essere qualificata come oppositrice al regime siriano. In particolare, la ricorrente rischierebbe di essere esposta a una concreta persecuzione riflessa in relazione agli eventi menzionati poiché, in caso di ritorno in Siria, verrebbe verosimilmente interrogata, incarcerata e torturata dalle autorità - analogamente a quanto accaduto al padre - al fine di ottenere informazioni sullo zio disertore, indurre quest'ultimo a consegnarsi, intimidire ulteriori persone o, semplicemente, punire l'atto di diserzione (cfr. atto SEM n. (...)-5/12, pagg. 6-7). B.c Con decisione datata 28 dicembre 2021, notificata il 29 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 7/1), l'autorità inferiore ha respinto la domanda di riesame succitata, ha statuito che la decisione del 23 giugno 2020 è esecutiva e passata in giudicato e, infine, ha posto a carico della richiedente un emolumento di CHF 600.-, constatando altresì l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso (cfr. atto SEM n. (...)-6/4). C. C.a Contro tale decisione l'interessata si aggrava dinanzi al Tribunale mediante ricorso datato 12 gennaio 2022. L'insorgente postula in via principale l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della sua qualità di rifugiata, la concessione dell'asilo in Svizzera, nonché la liberazione dal pagamento dell'emolumento di CHF 600.-. In subordine, chiede la restituzione degli atti alla SEM affinché proceda ad un nuovo esame delle allegazioni e ad un completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. C.b Con decisione incidentale del 25 gennaio 2022, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e ordinato lo scambio degli scritti. C.c In data 11 febbraio 2022 la SEM ha presentato le osservazioni al ricorso, alle quali la ricorrente ha replicato con scritto del 15 marzo seguente, riconfermandosi nelle proprie allegazioni e conclusioni di causa.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 6 LAsi) e ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ritenute rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 3.2 L'esistenza di una persecuzione riflessa viene ammessa quando i famigliari di una persona perseguitata sono esposti a rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e DTAF 2007/19 consid. 3.3).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i fatti e i mezzi di prova allegati dalla ricorrente non siano rilevanti ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. a PA, poiché non costituirebbero elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nella precedente procedura. In particolare, le circostanze invocate si fonderebbero unicamente sul racconto del padre nell'ambito della sua domanda d'asilo, senza che l'interessata avesse fatto valere conseguenze personali legate alla diserzione dello zio materno (persecuzione riflessa).
E. 4.2 Con il ricorso, l'interessata censura tale impostazione sostenendo che, in linea con la giurisprudenza relativa alla persecuzione degli oppositori politici in Siria, i familiari di un disertore rischierebbero incarcerazioni e torture a titolo di persecuzione riflessa. Le persecuzioni già subite dal padre e da altri parenti (tra cui due zie riconosciute rifugiate in Svizzera e in Germania) avrebbero dovuto condurre a considerare l'intera famiglia come oppositrice al regime siriano. L'interessata afferma inoltre che, avendo la SEM riconosciuto la fondatezza della persecuzione del padre, lo stesso giudizio dovrebbe estendersi anche a suo favore. L'insorgente censura, infine, una violazione del principio inquisitorio e dell'obbligo di motivazione per mancato esame dei nuovi mezzi di prova e delle allegazioni concernenti la diserzione dello zio e l'incarcerazione del padre (cfr. ricorso, pagg. 4-7).
E. 4.3 Nelle proprie osservazioni, la SEM conclude per il respingimento del ricorso, ritenendo che non vi siano elementi idonei a dimostrare un concreto rischio di persecuzione riflessa per la ricorrente. In particolare, essa rileva che la madre non subirebbe nessuna persecuzione in Siria, che la situazione della zia residente ad Aleppo non sarebbe comparabile alla situazione personale dell'interessata e che quest'ultima, espatriata legalmente in giovane età, non potrebbe essere ragionevolmente accusata dalle autorità siriane di essere implicata nella diserzione dello zio e non costituirebbe neppure una fonte d'informazione in relazione al familiare in parola (cfr. atto TAF n. 6).
E. 4.4 In replica, la ricorrente contesta infine le argomentazioni della SEM, rilevando contraddizioni nella motivazione relativa alla domanda d'asilo del padre e sostenendo che la giurisprudenza richiamata dall'autorità inferiore deporrebbe a suo favore. Ribadisce inoltre che, in caso di rimpatrio, sussisterebbe un rischio concreto di essere interrogata, incarcerata e torturata per ottenere informazioni sullo zio.
E. 5.1 Nel marzo 2011, in Siria sono iniziate manifestazioni critiche nei confronti del regime, alle quali è seguita una repressione sempre più violenta da parte delle forze di sicurezza statali, sfociata infine in una guerra civile. La situazione politica e quella dei diritti umani, strettamente connesse al conflitto, si mantengono da allora estremamente difficili e instabili (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2; sentenza del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.3 e 5.7.2 [sentenza di riferimento]; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.3). L'8 dicembre 2024 ha avuto luogo la caduta del regime statale siriano sotto la presidenza di Bashar al-Assad, ponendo così fine al dominio della famiglia Assad durato oltre cinquant'anni. Successivamente, sotto la guida di Ahmed al-Sharaa, leader di Hay'at Tahrir al-Sham (HTS; in italiano, Comitato per la liberazione del Levante), principale gruppo armato della coalizione responsabile del rovesciamento, si è costituito un governo di transizione. Il 13 marzo 2025 è stata adottata una cosiddetta "Dichiarazione costituzionale" destinata a costituire la base giuridica della fase politica transitoria. Tale dichiarazione e le modalità concrete delle riforme statali permangono controverse, in particolare da parte dei principali attori curdi siriani - tra cui i movimenti politici sostenitori dell'Amministrazione autonoma della Siria del Nord e dell'Est (Democratic Autonomous Administration of North and East Syria, detto DAANES) - che assumono una posizione di netta opposizione. L'evoluzione futura della situazione in Siria appare, allo stato attuale, incerta e concerne una vasta gamma di aspetti, quali il controllo territoriale, l'esercizio del monopolio statale della forza, la sicurezza generale, nonché la situazione economica e umanitaria (cfr. European Union Agency For Asylum, Syria: Country Focus, Country of Origin Information Report, marzo 2025, pag. 19 segg.; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power?, 25 aprile 2025; Ministerie Van Buitenlandse Zaken, Algemeen Ambtsbericht Syrië, maggio 2025, pag. 8 segg.).
E. 5.2 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione persecutoria esistente al momento dell'uscita dal Paese della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia riferirsi alla situazione di rischio al momento della decisione sull'asilo qualora, per la persona richiedente, le condizioni nel Paese d'origine siano sostanzialmente cambiate in meglio o in peggio tra il suo espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati).
E. 5.3 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide nel merito oppure rinvia eccezionalmente la causa all'autorità inferiore impartendo istruzioni vincolanti. Una cassazione con rinvio all'autorità inferiore è in particolare indicata quando devono essere accertati ulteriori fatti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; essa non vi è tuttavia obbligata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).
E. 5.4 Benché l'evoluzione della situazione generale in Siria non sia al momento prevedibile, occorre sin d'ora interrogarsi sulle conseguenze derivanti dalla caduta del precedente regime statale. È pertanto necessario valutare non solo l'attuale contesto in Siria alla luce degli avvenimenti successivi all'8 dicembre 2024, ma anche l'incidenza che tali mutamenti nel Paese d'origine possono avere sui motivi d'asilo fatti valere dalla ricorrente, fondati essenzialmente sul rischio di persecuzione riflessa connesso alla diserzione dello zio sotto il regime ormai decaduto. Una valutazione globale di un cambiamento fondamentale dei fatti - come quello in oggetto - non compete all'autorità di ricorso, ma va svolta da parte dell'autorità di prima istanza. Nello specifico, si giustifica pertanto l'annullamento della decisione impugnata, affinché la SEM proceda, da un lato, agli accertamenti sulla situazione generale in Siria e, dall'altro, assicuri alla ricorrente il diritto di essere sentita a fronte degli sviluppi occorsi nel suo Paese d'origine. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, aspetto particolarmente rilevante in materia d'asilo, dove il Tribunale funge da unica e quindi ultima istanza giudiziaria.
E. 6 Ciò posto, il ricorso va accolto e gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore affinché proceda a completare l'istruttoria e pronunciare una nuova decisione rispettosa dei paragrafi e delle istruzioni vincolanti contenuti nella presente sentenza. In particolare, la SEM è invitata a esaminare in modo approfondito l'attuale rischio generale in Siria di persecuzione riflessa a carico dei parenti di presunti o effettivi oppositori politici del precedente regime e, conseguentemente, a valutare il rischio concreto di una simile persecuzione nei confronti della ricorrente. La SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che consideri le risultanze ottenute, motivandola in modo chiaro e completo.
E. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
E. 7.2 Se ammette il ricorso in tutto o in parte, il Tribunale può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). La parte vincente ha infatti diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (cfr. art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), le quali comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (cfr. art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'indennità dovuta.
E. 7.3 Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. Con il ricorso è stato presentato un conteggio delle spese necessarie per un totale di CHF 1216.95, corrispondenti a sei ore lavorative, unitamente a disborsi e IVA (cfr. ricorso, pag. 7 ed allegato n. 4). In sede di replica, la patrocinatrice ha indicato ulteriori due ore lavorative, per un totale di otto ore lavorative complessive. Sulla base degli atti di causa e della complessità della vertenza, il Tribunale ritiene adeguata la nota d'onorario presentata e, pertanto, ritiene opportuno il versamento di un'indennità in favore della ricorrente per spese ripetibili di complessivi CHF 1604.65 (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; cfr. artt. 7 cpv. 1, 9 e 14 cpv. 2 TS-TAF), a carico dell'autorità inferiore.
E. 8 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- La decisione della SEM del 28 dicembre 2021 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per nuova istruttoria e decisione nel rispetto delle indicazioni vincolanti contenute nella presente sentenza.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà alla ricorrente CHF 1604.65 a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (raccomandata) - SEM, per l'incarto N 689 631 (in copia) - autorità cantonale competente (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-152/2022 Sentenza del 4 febbraio 2026 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Giulia Marelli, cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nata il (...), Siria, patrocinata dalla lic. iur. Isabelle Müller, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento; decisione di riesame); decisione della SEM del 23 dicembre 2021 / N (...). Fatti: A. A.a In data 18 gennaio 2017, la ricorrente, allora minorenne, ha presentato una domanda d'asilo - trattata congiuntamente a quella di sua madre e dei suoi due fratelli minori - dopo essere giunta in Svizzera il 17 gennaio 2017 tramite un visto umanitario. A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere cittadini siriani di etnia curda, nonché originari della città di Aleppo. Nel corso dell'audizione personale del 27 giugno 2018, la madre, signora B._______, ha allegato di aver insegnato per vent'anni presso un'università statale in Siria. Nell'aprile del 2013 suo fratello C._______, un ufficiale di alto grado nell'aeronautica militare, sarebbe sparito dopo aver disertato e, nel gennaio 2016, anche suo marito sarebbe improvvisamente scomparso. L'abitazione familiare sarebbe stata in seguito colpita da più razzi militari e, per questo motivo, la famiglia si sarebbe trasferita in un'altra abitazione. Tuttavia, i combattimenti sarebbero sorti anche nei pressi della loro nuova residenza, motivo per cui la famiglia sarebbe ritornata nella precedente abitazione. Alcuni colleghi di lavoro le avrebbero inoltre consigliato di lasciare il Paese per evitare persecuzioni a causa della diserzione del fratello. In particolare, una sua amica segretaria dell'università le avrebbe riferito che i servizi di sicurezza l'avrebbero costantemente ricercata a partire dal settembre 2016. La madre avrebbe quindi deciso di espatriare fino a giungere in Svizzera con i figli (tra i quali la ricorrente) il 17 gennaio 2017. Ella ha poi dichiarato di essere tornata in contatto con il marito sette mesi prima, nel frattempo rientrato ad Aleppo, ma che quest'ultimo non avrebbe voluto riferirle nulla del periodo della sua scomparsa (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] relativo alla domanda d'asilo del 18 gennaio 2017, A19/17). Da parte sua, la qui ricorrente ha sostanzialmente addotto che la sua famiglia sarebbe espatriata a causa della situazione generale vigente in Siria e delle condizioni di salute di uno dei fratelli, allegando inoltre le stesse affermazioni addotte dalla madre circa la scomparsa del padre (cfr. atto SEM relativo alla domanda d'asilo del 18 gennaio 2017, verbale dell'audizione del 27 giugno 2018, A20/8). A.b Con decisione del 23 giugno 2020, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto le loro domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ritenendo inesigibile quest'ultima misura, l'autorità inferiore ha concesso alla famiglia l'ammissione provvisoria in Svizzera. Il 27 agosto 2020, il Tribunale ha respinto il ricorso interposto avverso la decisione succitata, giudicando le allegazioni degli interessati inverosimili e non costitutive di validi motivi d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-3815/2020 del 27 agosto 2020). A.c Il 16 novembre 2020, anche il padre della ricorrente, signor D._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 19 aprile 2021, la SEM ha accolto tale domanda, riconoscendogli la qualità di rifugiato (cfr. atto SEM n. 39/5). A.d Il 14 settembre 2021, la ricorrente, congiuntamente alla madre e ai fratelli minorenni, ha presentato alla SEM un'istanza di riesame della decisione negativa del 23 giugno 2020 invocando l'asilo accordato alle famiglie ex art. 51 LAsi (RS 142.31; cfr. atti SEM n. (...)-1/4 e 2/5). A.e Con separate decisioni dell'11 ottobre 2021, l'autorità inferiore ha riconosciuto l'asilo alla madre e ai fratelli minorenni della ricorrente, mentre non lo ha accordato a quest'ultima, poiché nel frattempo divenuta maggiorenne e quindi non più ammessa nell'asilo familiare ai sensi della disposizione succitata (cfr. atti SEM n. (...)-1/4 e 2/5). A.f Avverso tale decisione, la ricorrente ha adito il Tribunale con ricorso del 9 novembre 2021, successivamente ritirato il 2 dicembre 2021. Con decisione del 7 dicembre 2021, il giudice istruttore ha pertanto stralciato la causa dai ruoli (cfr. incarto del Tribunale D-4904/2021, atti n. 7-8). B. B.a In data 3 dicembre 2021, la ricorrente ha inoltrato alla SEM una domanda di riesame qualificata, chiedendo l'annullamento della decisione negativa del 23 giugno 2020, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiata con la concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha postulato il riconoscimento dell'inammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. atto SEM n. (...) n. 5/12, pag. 2). B.b A sostegno della domanda, l'interessata ha sostanzialmente addotto che, a seguito dell'arrivo di suo padre in Svizzera, sarebbe venuta a conoscenza di fatti finora ignoti che giustificherebbero il riconoscimento della qualità di rifugiata. In particolare, dagli atti concernenti la procedura d'asilo del padre risulterebbe che quest'ultimo, tra gennaio 2016 e settembre 2017, sarebbe stato incarcerato e torturato dalle autorità siriane in quanto sospettato di essere coinvolto nella diserzione del cognato, rispettivamente dello zio della qui ricorrente (cfr. atto SEM (...)-24/12, D25, D30 e segg., relativo alla procedura d'asilo del padre). Gli atti di opposizione di quest'ultimo sarebbero comprovati da alcuni video pubblicati su Youtube, nonché da alcuni post presenti su Facebook (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito mdp SEM] n. (...)/7-8). A fronte della diserzione dello zio materno, della relativa incarcerazione del padre e delle persecuzioni riflesse che avrebbero già subìto altri suoi parenti, l'intera famiglia dovrebbe quindi essere qualificata come oppositrice al regime siriano. In particolare, la ricorrente rischierebbe di essere esposta a una concreta persecuzione riflessa in relazione agli eventi menzionati poiché, in caso di ritorno in Siria, verrebbe verosimilmente interrogata, incarcerata e torturata dalle autorità - analogamente a quanto accaduto al padre - al fine di ottenere informazioni sullo zio disertore, indurre quest'ultimo a consegnarsi, intimidire ulteriori persone o, semplicemente, punire l'atto di diserzione (cfr. atto SEM n. (...)-5/12, pagg. 6-7). B.c Con decisione datata 28 dicembre 2021, notificata il 29 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 7/1), l'autorità inferiore ha respinto la domanda di riesame succitata, ha statuito che la decisione del 23 giugno 2020 è esecutiva e passata in giudicato e, infine, ha posto a carico della richiedente un emolumento di CHF 600.-, constatando altresì l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso (cfr. atto SEM n. (...)-6/4). C. C.a Contro tale decisione l'interessata si aggrava dinanzi al Tribunale mediante ricorso datato 12 gennaio 2022. L'insorgente postula in via principale l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della sua qualità di rifugiata, la concessione dell'asilo in Svizzera, nonché la liberazione dal pagamento dell'emolumento di CHF 600.-. In subordine, chiede la restituzione degli atti alla SEM affinché proceda ad un nuovo esame delle allegazioni e ad un completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. C.b Con decisione incidentale del 25 gennaio 2022, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e ordinato lo scambio degli scritti. C.c In data 11 febbraio 2022 la SEM ha presentato le osservazioni al ricorso, alle quali la ricorrente ha replicato con scritto del 15 marzo seguente, riconfermandosi nelle proprie allegazioni e conclusioni di causa. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 6 LAsi) e ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ritenute rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 3.2 L'esistenza di una persecuzione riflessa viene ammessa quando i famigliari di una persona perseguitata sono esposti a rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e DTAF 2007/19 consid. 3.3). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i fatti e i mezzi di prova allegati dalla ricorrente non siano rilevanti ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. a PA, poiché non costituirebbero elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nella precedente procedura. In particolare, le circostanze invocate si fonderebbero unicamente sul racconto del padre nell'ambito della sua domanda d'asilo, senza che l'interessata avesse fatto valere conseguenze personali legate alla diserzione dello zio materno (persecuzione riflessa). 4.2 Con il ricorso, l'interessata censura tale impostazione sostenendo che, in linea con la giurisprudenza relativa alla persecuzione degli oppositori politici in Siria, i familiari di un disertore rischierebbero incarcerazioni e torture a titolo di persecuzione riflessa. Le persecuzioni già subite dal padre e da altri parenti (tra cui due zie riconosciute rifugiate in Svizzera e in Germania) avrebbero dovuto condurre a considerare l'intera famiglia come oppositrice al regime siriano. L'interessata afferma inoltre che, avendo la SEM riconosciuto la fondatezza della persecuzione del padre, lo stesso giudizio dovrebbe estendersi anche a suo favore. L'insorgente censura, infine, una violazione del principio inquisitorio e dell'obbligo di motivazione per mancato esame dei nuovi mezzi di prova e delle allegazioni concernenti la diserzione dello zio e l'incarcerazione del padre (cfr. ricorso, pagg. 4-7). 4.3 Nelle proprie osservazioni, la SEM conclude per il respingimento del ricorso, ritenendo che non vi siano elementi idonei a dimostrare un concreto rischio di persecuzione riflessa per la ricorrente. In particolare, essa rileva che la madre non subirebbe nessuna persecuzione in Siria, che la situazione della zia residente ad Aleppo non sarebbe comparabile alla situazione personale dell'interessata e che quest'ultima, espatriata legalmente in giovane età, non potrebbe essere ragionevolmente accusata dalle autorità siriane di essere implicata nella diserzione dello zio e non costituirebbe neppure una fonte d'informazione in relazione al familiare in parola (cfr. atto TAF n. 6). 4.4 In replica, la ricorrente contesta infine le argomentazioni della SEM, rilevando contraddizioni nella motivazione relativa alla domanda d'asilo del padre e sostenendo che la giurisprudenza richiamata dall'autorità inferiore deporrebbe a suo favore. Ribadisce inoltre che, in caso di rimpatrio, sussisterebbe un rischio concreto di essere interrogata, incarcerata e torturata per ottenere informazioni sullo zio. 5. 5.1 Nel marzo 2011, in Siria sono iniziate manifestazioni critiche nei confronti del regime, alle quali è seguita una repressione sempre più violenta da parte delle forze di sicurezza statali, sfociata infine in una guerra civile. La situazione politica e quella dei diritti umani, strettamente connesse al conflitto, si mantengono da allora estremamente difficili e instabili (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2; sentenza del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.3 e 5.7.2 [sentenza di riferimento]; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.3). L'8 dicembre 2024 ha avuto luogo la caduta del regime statale siriano sotto la presidenza di Bashar al-Assad, ponendo così fine al dominio della famiglia Assad durato oltre cinquant'anni. Successivamente, sotto la guida di Ahmed al-Sharaa, leader di Hay'at Tahrir al-Sham (HTS; in italiano, Comitato per la liberazione del Levante), principale gruppo armato della coalizione responsabile del rovesciamento, si è costituito un governo di transizione. Il 13 marzo 2025 è stata adottata una cosiddetta "Dichiarazione costituzionale" destinata a costituire la base giuridica della fase politica transitoria. Tale dichiarazione e le modalità concrete delle riforme statali permangono controverse, in particolare da parte dei principali attori curdi siriani - tra cui i movimenti politici sostenitori dell'Amministrazione autonoma della Siria del Nord e dell'Est (Democratic Autonomous Administration of North and East Syria, detto DAANES) - che assumono una posizione di netta opposizione. L'evoluzione futura della situazione in Siria appare, allo stato attuale, incerta e concerne una vasta gamma di aspetti, quali il controllo territoriale, l'esercizio del monopolio statale della forza, la sicurezza generale, nonché la situazione economica e umanitaria (cfr. European Union Agency For Asylum, Syria: Country Focus, Country of Origin Information Report, marzo 2025, pag. 19 segg.; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power?, 25 aprile 2025; Ministerie Van Buitenlandse Zaken, Algemeen Ambtsbericht Syrië, maggio 2025, pag. 8 segg.). 5.2 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione persecutoria esistente al momento dell'uscita dal Paese della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia riferirsi alla situazione di rischio al momento della decisione sull'asilo qualora, per la persona richiedente, le condizioni nel Paese d'origine siano sostanzialmente cambiate in meglio o in peggio tra il suo espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati). 5.3 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide nel merito oppure rinvia eccezionalmente la causa all'autorità inferiore impartendo istruzioni vincolanti. Una cassazione con rinvio all'autorità inferiore è in particolare indicata quando devono essere accertati ulteriori fatti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; essa non vi è tuttavia obbligata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 5.4 Benché l'evoluzione della situazione generale in Siria non sia al momento prevedibile, occorre sin d'ora interrogarsi sulle conseguenze derivanti dalla caduta del precedente regime statale. È pertanto necessario valutare non solo l'attuale contesto in Siria alla luce degli avvenimenti successivi all'8 dicembre 2024, ma anche l'incidenza che tali mutamenti nel Paese d'origine possono avere sui motivi d'asilo fatti valere dalla ricorrente, fondati essenzialmente sul rischio di persecuzione riflessa connesso alla diserzione dello zio sotto il regime ormai decaduto. Una valutazione globale di un cambiamento fondamentale dei fatti - come quello in oggetto - non compete all'autorità di ricorso, ma va svolta da parte dell'autorità di prima istanza. Nello specifico, si giustifica pertanto l'annullamento della decisione impugnata, affinché la SEM proceda, da un lato, agli accertamenti sulla situazione generale in Siria e, dall'altro, assicuri alla ricorrente il diritto di essere sentita a fronte degli sviluppi occorsi nel suo Paese d'origine. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, aspetto particolarmente rilevante in materia d'asilo, dove il Tribunale funge da unica e quindi ultima istanza giudiziaria. 6. Ciò posto, il ricorso va accolto e gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore affinché proceda a completare l'istruttoria e pronunciare una nuova decisione rispettosa dei paragrafi e delle istruzioni vincolanti contenuti nella presente sentenza. In particolare, la SEM è invitata a esaminare in modo approfondito l'attuale rischio generale in Siria di persecuzione riflessa a carico dei parenti di presunti o effettivi oppositori politici del precedente regime e, conseguentemente, a valutare il rischio concreto di una simile persecuzione nei confronti della ricorrente. La SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che consideri le risultanze ottenute, motivandola in modo chiaro e completo. 7. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 7.2 Se ammette il ricorso in tutto o in parte, il Tribunale può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). La parte vincente ha infatti diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (cfr. art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), le quali comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (cfr. art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'indennità dovuta. 7.3 Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. Con il ricorso è stato presentato un conteggio delle spese necessarie per un totale di CHF 1216.95, corrispondenti a sei ore lavorative, unitamente a disborsi e IVA (cfr. ricorso, pag. 7 ed allegato n. 4). In sede di replica, la patrocinatrice ha indicato ulteriori due ore lavorative, per un totale di otto ore lavorative complessive. Sulla base degli atti di causa e della complessità della vertenza, il Tribunale ritiene adeguata la nota d'onorario presentata e, pertanto, ritiene opportuno il versamento di un'indennità in favore della ricorrente per spese ripetibili di complessivi CHF 1604.65 (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; cfr. artt. 7 cpv. 1, 9 e 14 cpv. 2 TS-TAF), a carico dell'autorità inferiore. 8. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 28 dicembre 2021 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per nuova istruttoria e decisione nel rispetto delle indicazioni vincolanti contenute nella presente sentenza.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La SEM rifonderà alla ricorrente CHF 1604.65 a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata)
- SEM, per l'incarto N 689 631 (in copia)
- autorità cantonale competente (in copia)