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D-1525/2024

D-1525/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-07 · Italiano CH

Ritardata giustizia/Denegata giustizia

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Per quanto ammissibile, l'istanza per ritardata giustizia è respinta.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.

E. 3 La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Patrizia Testori quale patrocinatrice d'ufficio, è respinta.

E. 4 Non si prelevano spese processuali.

E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Per quanto ammissibile, l'istanza per ritardata giustizia è respinta.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.
  3. La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Patrizia Testori quale patrocinatrice d'ufficio, è respinta.
  4. Non si prelevano spese processuali.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1525/2024 Sentenza del 7 maggio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Walter Lang, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Patrizia Testori, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ritardata giustizia/Denegata giustizia / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) dicembre 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]-3/2), la lettera del 3 marzo 2023 con cui la rappresentante legale ha trasmesso alla SEM i seguenti documenti a sostegno delle sue allegazioni, in lingua turca, chiedendone la traduzione (cfr. atto SEM n. 19/2): Procura di B._______ - estratto dell'Atto di accusa deI (...) Decisione motivata deI (...) del tribunale penale di B._______ Decisione di appello deI (...) del Tribunale di appello di C._______ Conferma del (...) dell'interposizione del ricorso alla Corte suprema contro la sentenza di condanna estratto del sistema E-devlet deI (...) il verbale della prima audizione sui motivi d'asilo dell'11 aprile 2023 (cfr. atto SEM n. 16/10), l'avviso di ricevimento del 24 aprile 2023 della copia tradotta dei mezzi di prova prodotti dal ricorrente trasmessagli dalla SEM (cfr. atto SEM n. 20/1), le decisioni della SEM del 21 aprile 2023 di assegnazione alla procedura ampliata e del 25 aprile 2023 di attribuzione al Cantone Ticino (cfr. atti SEM n. 17/2 e 23/2), lo scritto della rappresentante legale del 24 maggio 2023 con cui trasmetteva la procura, chiedeva lo stato della procedura e chiedeva il trattamento prioritario della procedura (cfr. atto SEM n. 27/4), gli ulteriori scritti del 4 settembre 2023, 15 settembre 2023, 9 ottobre 2023, 9 novembre 2023 della rappresentante legale e dell'interessato stesso, con cui segnalavano l'imminente compimento del diciottesimo anno di età della figlia dell'interessato, chiedevano lo stato della procedura e sollecitavano una decisione (cfr. atti SEM n. 29/3, 30/4, 31/4 e 32/4), la richiesta di ricongiungimento familiare presentata dal richiedente in data 7 febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 33/48), l'istanza del 7 marzo 2024, depositata il giorno successivo (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 11 marzo 2024), inoltrata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con cui l'interessato ha chiesto al Tribunale di constatare la denegata e/o ritardata giustizia da parte della SEM e di invitare quest'ultima a pronunciarsi entro 30 giorni o al più tardi entro il (...); oltre che di intimare all'autorità di prime cure di decidere positivamente alla richiesta di ricongiungimento familiare nel caso in cui la decisione della SEM non sia presa entro il (...), contestualmente, egli formula una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, con nomina di Patrizia Testori quale patrocinatrice d'ufficio, l'ordinanza del giudice d'istruzione dell'19 marzo 2024, con cui ha invitato la SEM a presentare la risposta all'istanza, e la relativa risposta della SEM dell'8 aprile 2024, l'ordinanza del giudice d'istruzione dell'11 aprile 2024, con cui ha invitato l'istante a presentare una replica e la trasmissione della stessa in data 18 aprile 2024, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi), che, giusta l'art. 46a PA, può altresì essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile; che il ricorso per denegata o ritardata giustizia, è di competenza dell'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la decisione attesa (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.1), che, nel caso di specie, il ricorrente non contesta una decisione, ma il ritardo - a suo avviso ingiustificato - della SEM nello statuire in merito alla propria domanda d'asilo, depositata il 5 dicembre 2022, che, pertanto, il Tribunale è competente per statuire in merito al suddetto ricorso, che, secondo la giurisprudenza, la presentazione di un ricorso per ritardata giustizia presuppone che la persona interessata non solo abbia chiesto all'autorità competente di emettere una decisione, ma che tale persona abbia anche un diritto alla pronuncia della medesima (cfr. DTAF 2010/53 consid. 1.2.3); che tale diritto sussiste quando un'autorità è obbligata dal diritto vigente ad agire emettendo una decisione e la persona che se ne avvale ha la qualità di parte, ai sensi dell'art. 6 PA in combinato disposto con l'art. 48 par. 1 PA (cfr. DTAF 2010/29 consid. 1.2.2; 2008/15 consid. 3.2), che, inoltre, in merito alla sua tempestività, giusta l'art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo, che, nel caso di specie, il ricorrente, depositando la propria domanda d'asilo, ha chiesto alla SEM di pronunciarsi nel merito della medesima; che essendo parte alla procedura e vantando un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, il ricorso è dunque ammissibile e il Tribunale deve entrare nel merito dello stesso, che invece, per quanto concerne la richiesta di intimazione all'autorità inferiore di accoglimento della richiesta preventiva di ricongiungimento familiare, la stessa non è ammissibile; che il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che nel caso di specie non siamo alla presenza di alcuna decisione formale ex art. 5 PA; che se lo riterrà opportuno, l'interessato potrà impugnare tale decisione una volta emanata dall'autorità di prime cure, che, nel merito, il ricorrente sostiene che la SEM abbia commesso una ritardata giustizia (art. 46a PA) non essendosi pronunciata, in tempi ragionevoli, in merito alla domanda d'asilo da lui presentata il 5 dicembre 2022 e ciò in violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost., che, giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., nei procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, che vi è ritardata giustizia nel caso in cui la pronuncia di una decisione non avviene entro il termine legale o - in assenza di disposizioni in merito - entro un termine ragionevole, senza che tale ritardo possa essere oggettivamente giustificato (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.1 e i riferimenti citati), che una durata eccessivamente lunga del procedimento deve dunque innanzitutto essere esaminata tenendo in considerazione i termini legali, che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione dev'essere di principio presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, che tale termine può, tuttavia, essere superato se le misure d'istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono maggiore tempo (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo, Foglio Federale [FF] 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che, inoltre, nel trattamento delle varie domande d'asilo, la SEM stabilisce, ai sensi dell'art. 37b LAsi, una strategia per il trattamento delle stesse in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento dell'interessato, che, in assenza di un termine legale perentorio, il carattere ragionevole della durata della procedura è valutato in base alle circostanze concrete del caso, tenendo conto di fattori oggettivi quali il grado di complessità, il tempo necessario per l'istruzione della procedura, l'importanza della controversia per la persona interessata o il comportamento di quest'ultima e delle autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; cfr. Auer/Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 46a PA, n. 2 e n. 16; cfr. Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 74), che se all'autorità non è possibile rimproverare qualche periodo di inattività, quest'ultima non può invocare un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale a giustificazione della lentezza della procedura (cfr. DTAF 2012/10 consid. 5.1.1; DTF 138 II 513 consid. 6.5; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2); che, tuttavia, è necessario effettuare una valutazione complessiva, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che l'incarto venga momentaneamente accantonato in favore di altre pendenze (cfr. DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2), che il ricorrente deve, infine, intraprendere i passi necessari al fine di invitare l'autorità a procedere in modo tempestivo, segnatamente incitandola ad accelerare la procedura oppure presentando un ricorso per ritardata giustizia (cfr. ex multis sentenza del Tribunale D-3828/2023 del 7 agosto 2023; Uhlmann/Wälle-Bär, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG , 3a ed. 2023, art. 46a PA n. 11 con riferimenti giurisprudenziali), che, in difetto di un periodo di inattività palesemente eccessivo, è necessario effettuare una valutazione complessiva delle circostanze, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che il dossier venga momentaneamente accantonato in favore di altre pendenze; che secondo la giurisprudenza afferente alla procedura penale, è ritenuto un periodo di carenza eccessivo un'inattività di 13 o 14 mesi allo stadio dell'istruzione (cfr. DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2), che, ben inteso, il soggiorno e il rinvio degli stranieri non attiene propriamente alla procedura penale (cfr. DTF 137 I 128 consid. 4.4.2), che nel caso concreto, il ricorrente ha depositato la domanda d'asilo in data 5 dicembre 2022, che l'11 aprile 2023 la SEM ha tenuto con l'interessato un'audizione sui motivi d'asilo, che la maggior parte dei mezzi di prova sono stati versati agli atti prima o contestualmente all'audizione succitata, che in data 21 aprile 2023 l'autorità inferiore ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata, che nei 12 mesi successivi all'audizione integrativa l'autorità inferiore non ha intrapreso alcun passo istruttorio, che l'interessato non ha mancato di sollecitare la SEM, che l'autorità di prime cure non ha dato seguito a tali solleciti, che nelle osservazioni all'istanza la SEM afferma che la corposa documentazione versata agli atti dal ricorrente necessita un'analisi approfondita e che a causa dell'elevato numero di domande proveniente dalla Turchia, che vanno a gravare la medesima sezione competente, non è in grado di formulare una previsione di tempistica per l'emanazione della decisione, che la SEM ha tradotto i mezzi di prova versati agli atti il più tardi il 24 aprile 2023 (cfr. atto SEM n. 20/1), che, pertanto, la SEM ha disposto di 12 mesi per procedere alla trattazione dei mezzi di prova, che occorre quindi constatare che da circa 12 mesi non vi è stato più alcun rilevante passo procedurale, che se da un lato si può considerare che si tratti di un periodo di inattività significativo, nel caso concreto si può constatare che il numero di domande d'asilo presentate da cittadini turchi è aumentata considerevolmente nel corsi degli ultimi mesi; che inoltre i documenti prodotti sono composti da molte pagine e che uno degli stessi sembrerebbe essere stato prodotto in modo parziale (cfr. MdP 3); che inoltre l'istante era in possesso di un documento d'identità italiano falso, fornitogli a suo dire dai passatori (cfr. atti SEM n. 14/5 e 16/10, D18); che di conseguenza è lecito attendersi un'attenzione accresciuta da parte dell'autorità inferiore in merito all'analisi dei documenti prodotti, il che necessita più tempo, che il tempo di inattività dell'autorità inferiore pari a 12 mesi si pone al limite inferiore della giurisprudenza sopra citata; che inoltre il tempo trascorso dal deposito della domanda d'asilo, pari a 17 mesi non appare eccessivo, che, in definitiva, da un'analisi globale di tutti gli elementi presenti nel fascicolo, il periodo di inattività da parte dell'autorità di prime cure non appare eccessivo, che, in queste circostanze, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, si deve ammettere che il procedimento si è svolto in tempi ragionevoli ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost., che, di riflesso, l'istanza per denegata/ritardata giustizia è respinta, per quanto ammissibile, che tuttavia si invita la SEM a terminare gli atti istruttori quanto prima e ad emanare la decisione in tempi celeri, che, riassumendo, nonostante l'autorità inferiore avrebbe potuto e dovuto informare il ricorrente in merito all'avanzamento degli accertamenti relativi ai documenti da lui prodotti, la lunghezza della procedura non appare, tenuto conto delle circostanze del caso, irragionevole, che, per questi motivi, il Tribunale non constata una ritardata giustizia da parte della SEM ai sensi dell'art. 46a PA nel prendere una decisione in merito alla domanda d'asilo presentata dal ricorrente, che, pertanto, il ricorso dev'essere respinto, che il Tribunale parte nondimeno dal presupposto che la SEM - terminate le necessarie misure istruttorie - deciderà in tempi ragionevoli, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risulta essere priva d'oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere in questa sede la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), che, in considerazione dell'assenza, nella fattispecie, di questioni giuridiche complesse, la richiesta di gratuito patrocinio dev'essere tuttavia respinta (art. 65 cpv. 2 PA), che la sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, l'istanza per ritardata giustizia è respinta.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.

3. La domanda di gratuito patrocinio, con nomina di Patrizia Testori quale patrocinatrice d'ufficio, è respinta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: