Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 1'500.-, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 5 maggio 2022.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1487/2022 Sentenza del 1° giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (ricorso contro una decisione di riesame / non entrata nel merito); decisione della SEM del 18 marzo 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo presentata dall'interessato in Svizzera il (...) gennaio 2016 (cfr. atto A1/2), a supporto della quale ha dichiarato che (...) anni prima, con altri membri famigliari, sarebbe fuggito verso il C._______, dopo la morte del padre, (...), il quale avrebbe avuto delle problematiche con i talebani e sarebbe stato ucciso dai kuchi; ed inoltre che questi ultimi avrebbero creato dei problemi alla sua famiglia, essendo che in un'occasione avrebbero preso loro il bestiame e lui sarebbe stato picchiato poiché si sarebbe opposto, la decisione del 4 settembre 2017, per il tramite della quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la sentenza D-5643/2017 del 1° febbraio 2018 del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con la quale la predetta autorità ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso del 4 ottobre 2017 dell'insorgente, a causa del mancato versamento dell'anticipo spese richiestogli con decisione incidentale del 5 gennaio 2018, lo scritto del 24 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]-1/2), per il tramite del quale l'interessato ha chiesto alla SEM il riesame della decisione del 4 settembre 2017 sulla questione dell'asilo, allegando allo stesso copia del suo passaporto afghano, la decisione del 18 marzo 2022 - notificata il 26 marzo 2022 (cfr. atto SEM n. 4/1) - con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda dell'interessato del 24 gennaio 2022 - valutandola quale domanda di riesame qualificata ai sensi dell'art. 111b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) - ha statuito che la decisione resa il 4 settembre 2017 è cresciuta in giudicato ed è esecutiva ed ha posto a carico del richiedente un emolumento di CHF 600.-, il ricorso del 30 marzo 2022 (cfr. risultanze processuali: timbro postale), presentato dinanzi al Tribunale contro la suddetta decisione della SEM, nel quale l'insorgente ha chiesto nuovamente il riesame della decisione di rifiuto della sua domanda d'asilo del 4 settembre 2017 - ciò che implica, secondo il senso, l'annullamento della decisione avversata - chiedendo inoltre la tenuta di un'audizione per essere sentito dal Tribunale, la decisione incidentale del 28 aprile 2022, con cui il Tribunale ha invitato l'insorgente a versare - entro il 13 maggio 2022 - un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 1'500.-, lo scritto del 27 aprile 2022 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 28 aprile 2022), con il quale il ricorrente ha inoltrato al Tribunale una copia di un documento in lingua straniera che avrebbe ricevuto dal fratello, il versamento tempestivo dell'anticipo spese richiesto da parte del ricorrente in data 5 maggio 2022 (cfr. risultanze processuali), lo scritto del 6 maggio 2022, per mezzo del quale l'insorgente ha segnalato al Tribunale di aver versato l'anticipo spese, allegando a supporto di tale asserto copia della cedola di versamento, la decisione incidentale dell'11 maggio 2022, con la quale il Tribunale ha invitato il ricorrente, entro il termine del 27 maggio 2022, a presentare la traduzione certificata in una lingua ufficiale svizzera del documento allegato al suo scritto del 27 aprile 2022; nonché, nello stesso termine, a voler inoltrare l'originale del documento succitato, oltreché ad illustrarne le modalità di ottenimento e ad indicare i motivi per i quali risulterebbe rilevante per la causa ai sensi dei considerandi; con la comminatoria che, in caso d'inosservanza del termine, il documento sarà scartato senza esame di merito, rispettivamente si deciderà in base agli atti, lo scritto del ricorrente del 24 maggio 2022, al quale egli ha allegato l'originale del documento inoltrato soltanto in copia con scritto del 27 aprile 2022, nonché la traduzione in italiano del medesimo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che la domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata; che tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173); che il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi); che tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi), che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Beerli-Bonorand, op. cit., pag. 173); o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA); che la trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulteriori riferimenti citati); che risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b); che una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti), che nel caso in disamina è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha qualificato l'istanza presentata dall'interessato quale istanza di riesame, che invero, nella sua domanda del 24 gennaio 2022, il ricorrente si è avvalso di fatti nuovi, ovvero della circostanza che i talebani avrebbero preso con la forza i loro terreni in Afghanistan, come pure che questi ultimi minaccerebbero i famigliari di persone che erano nell'(...) nel (...), come suo padre; nonché ribadendo la bontà della sua data di nascita asserita nel corso della procedura ordinaria - allegando copia del passaporto ottenuto il (...) -; che tali allegazioni e mezzo di prova nuovi e successivi alla sentenza formale del Tribunale del 1° febbraio 2018, sono stati addotti dall'insorgente con l'intento di ottenere una nuova valutazione della sua domanda d'asilo e delle dichiarazioni da lui rese nel corso della procedura di prima istanza terminata con decisione della SEM del 4 settembre 2017; che pertanto tali elementi appaiono essere costitutivi di una domanda di riconsiderazione qualificata ai sensi della giurisprudenza succitata, che nella sua decisione, la SEM non è entrata nel merito della domanda di riesame dell'insorgente, in quanto i fatti nuovi da lui apportati non risulterebbero importanti e decisivi; che in primo luogo l'appropriazione indebita dei loro terreni da parte dei talebani, non permetterebbe di fondare alcun timore fondato nei suoi confronti; che tra l'altro l'articolo del quotidiano citato nella sua domanda di riesame, e datato 23 ottobre 2021, non gioverebbe alla sua causa e sarebbe stato prodotto tardivamente; che in secondo luogo le sue allegazioni di essere entrato, attualmente, nel mirino dei talebani in rapporto alle attività di suo padre in seno all'(...), si esaurirebbero in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento concreto; che infine, per quanto attinente alle informazioni sulla sua età, le stesse non sarebbero in grado di indurre l'autorità inferiore ad una diversa valutazione del caso di specie, che nel suo ricorso, l'insorgente ha in sostanza riesposto i fatti presentati a sostegno della sua domanda di riesame; che altresì soltanto in fase ricorsuale ha addotto che i talebani avrebbero avviato una procedura giudiziaria contro i famigliari di persone che lavoravano nell'(...) in alcune regioni; che a riprova di ciò, egli ha prodotto una "lettera di avvertimento" dell'(...) datata 1° gennaio 2022, che in relazione dapprima a quest'ultimo mezzo di prova, il Tribunale osserva che il ricorrente, anche avendogli espressamente dato la possibilità di esprimersi su di esso con decisione incidentale dell'11 maggio 2022, non ha illustrato né come lo avrebbe ottenuto, salvo indicare in precedenza in modo generico che sarebbe pervenuto tramite il fratello - fra l'altro non è dato a sapere neppure come quest'ultimo ne sarebbe entrato in possesso, essendo che il medesimo risulta risiedere in C._______ già da diversi anni - né perché risulterebbe rilevante per la causa; che inoltre, egli non ha apportato alcuna spiegazione circa il momento nel quale ne sarebbe venuto a conoscenza, essendo fra l'altro il documento datato al 1° gennaio 2022; che pertanto esso appare essere tardivo, in quanto presentato oltre 30 giorni dalla sua scoperta (art. 111b cpv. 1 LAsi), che a titolo abbondanziale, anche venisse ritenuta la sua presentazione tempestiva, si rimarca come lo stesso mezzo di prova appare contenere vari elementi che ne inficiano irrimediabilmente la sua autenticità, che in primo luogo, si denota come lo scritto si indirizzerebbe dapprima al padre del ricorrente D._______, il quale però risulta essere deceduto già da più di (...) anni (cfr. atto A8/14, p.to 2.01, pag. 5; p.to 7.01, pag. 9); evenienza che non può non essere conosciuta anche dai supposti latori dello scritto; che in secondo luogo, non si danno i nominativi né dei querelanti, né si esplica quando tale abuso sarebbe stato effettivamente compiuto; che per di più non si informa circa quando esattamente il ricorrente ed i famigliari si dovrebbero presentare per rispondere del risarcimento ai querelanti; che infine, appare a dir poco sorprendente che, in assenza anche di una spiegazione in merito da parte dell'insorgente, tale missiva sia sopraggiunta soltanto qualche mese fa, allorché già da almeno (...) anni, l'insorgente con i fratelli ed i nonni (...) sarebbero espatriati e questi ultimi risiederebbero in C._______ (cfr. atti A8/14, p.to 2.01, pag. 5 e p.to 3.03, pag. 6; A31/14, D36 seg., pag. 5; documentazione per il rilascio di un visto umanitario a favore dei fratelli del ricorrente presente nel dossier N [...]), che pertanto, alla luce di tali elementi, il mezzo di prova prodotto non appare adempiere ai criteri di autenticità, e pertanto non gli si può riconoscere alcuna valenza probatoria, che di conseguenza, anche agli asserti dell'insorgente in merito ad una procedura giudiziaria aperta nei confronti della sua famiglia, non può venir riconosciuta alcuna credibilità, che per il resto, l'interessato nel suo ricorso non si è confrontato con alcun argomento esposto dalla SEM nella decisione avversata, unicamente ribadendo il suo timore di essere ucciso a causa della situazione vigente nella sua regione e dell'attività lavorativa del padre in seno all'(...), nonché la bontà dei suoi asserti circa la data di nascita dichiarata nel corso della procedura di prima istanza, che il Tribunale non vede alcuna ragione di scostarsi dalle motivazioni offerte dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, al quale può senz'altro essere rinviato onde evitare inutili ripetizioni, a parte quanto verrà esplicato in seguito, che d'un canto i nuovi asserti e mezzi di prova non appaiono adempiere il requisito formale del termine di 30 giorni dalla loro scoperta; che d'altro canto, anche venissero ritenuti tempestivi e verosimili, non risultano essere dei fatti nuovi importanti e determinanti a supporto del timore fondato da lui allegato, il quale nel corso della procedura ordinaria era già stato ritenuto non pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi, che da ultimo, non si può dare alcun credito all'affermazione dell'insorgente espressa nel ricorso, circa il fatto che al momento dell'espatrio dall'Afghanistan non sarebbe venuto in mente a nessuno di prendere la carta d'identità del padre; che invero, già nel corso della procedura ordinaria, egli aveva potuto presentare la taskara del padre (cfr. atto A31/14, D4, pag. 2), di cui ne è stato tenuto conto dalla SEM già nella sua decisione del 4 settembre 2017 (cfr. p.to I/7, pag. 2); che pertanto tale argomento non ha alcuna pertinenza, che in definitiva, l'interessato non si è avvalso di elementi e mezzi di prova nuovi di natura tale da rimettere in causa la decisione della SEM del 4 settembre 2017, che non è quindi necessario procedere all'audizione richiesta dall'insorgente nel suo ricorso quale misura d'istruzione, che visto quanto precede, a ragione la SEM non è entrata nel merito della domanda di riesame formulata dall'insorgente con atto datato 24 gennaio 2022, che di conseguenza, il ricorso del 28 marzo 2022, è respinto nella misura della sua ricevibilità, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 5 maggio 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 1'500.-, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 5 maggio 2022.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: