Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, cittadino afgano di etnia Hazara originario di B._______ nella provincia di Maidan Wardak, è giunto in Svizzera nel febbraio del 2015, ove ha depositato una domanda d'asilo registrata il 7 febbraio 2015 (cfr. atto A9, pag. 3 e segg.). A.b Nel corso dell'audizione sulle generalità svoltasi il 12 febbraio 2015, il richiedente asilo ha dichiarato aver vissuto nella regione d'origine sino all'età di due anni, per poi trasferirsi a Kabul, ove sarebbe restato sino al compimento dei quattordici anni frequentando per un certo tempo la locale scuola. Sempre secondo quanto da lui asserito in seguito egli si sarebbe recato in Iran con il cugino e vi avrebbe svolto la professione di bracciante agricolo fino alla sua partenza alla volta dell'Europa, avvenuta nella primavera del 2014. In tale occasione l'interessato ha anche addotto che lo zio paterno vivrebbe a Kabul con la moglie ed altri cugini e che sarebbe in buoni rapporti con quest'ultimi. Il padre sarebbe invece stato ucciso quando egli aveva otto anni a causa di una faida famigliare. Un clan rivale, detto Khodaidad, lo avrebbe infatti sospettato dell'uccisione di tre dei loro membri. Il richiedente avrebbe lasciato l'Afghanistan su consiglio dello zio, che lo avrebbe informato quanto all'esistenza di diversi nemici del padre pronti a fargli del male (cfr. atto A9, pag. 3 e segg.). A.c In occasione della successiva e più approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi, l'interessato ha a più riprese dichiarato aver lasciato il paese all'età di otto o nove anni. Egli ha imputato tale fuga all'uccisione del padre, che avrebbe diretto una caserma statale e sarebbe stato assassinato nell'ambito di alcune lotte tra Mujaheddin. Un gruppo rivale, i Khodaidad, lo avrebbe accusato di avere ucciso un loro affiliato. Dopo la morte del padre il richiedente avrebbe vissuto per un circa una anno presso lo zio Shakidad a Kabul. Un giorno, mentre frequentava la scuola, sarebbe stato aggredito e picchiato venendo poi ricoverato in ospedale. A suo dire anche tale aggressione sarebbe riconducibile a persone appartenenti al clan Khodaidad. Dall'ospedale si sarebbe diretto immediatamente a Herat, per poi recarsi in Iran. Egli si sarebbe quindi intrattenuto in tale paese per cinque o sei anni prima di lasciare la regione (cfr. atto A17). B. Con decisione del 19 febbraio 2016, notificata al richiedente 26 febbraio 2016 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. C. In data 2 agosto 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 agosto 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'accoglimento e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame materiale della domanda; in subordine l'accertamento dell'inesigibilità dell'allontanamento e la conseguente ammissione provvisoria in Svizzera; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere esentato dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 agosto 2016, ha respinto la succitata domanda di esenzione invitando nel contempo il richiedente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. Il 25 agosto 2016 il ricorrente ha tempestivamente versato la somma richiesta. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Giusta l'art. 111a LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti.
E. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimile l'integralità delle allegazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo. Le dichiarazioni dell'interessato si contraddistinguerebbero infatti per la grossolanità di contraddizioni su fatti essenziali e andrebbero pertanto considerate inattendibili nel loro insieme. La circostanza del pestaggio antecedente all'espatrio sarebbe inoltre comparsa tardivamente, non essendo stata menzionata dal richiedente in occasione dell'audizione sulle generalità.
E. 3.2 In sede ricorsuale, il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, constata anzitutto come la valutazione dell'autorità di prime cure sarebbe troppo severa. L'insorgente avrebbe infatti già avanzato delle difficoltà a livello di memoria; difficoltà a tal punto estese ch'egli nemmeno sarebbe certo della sua età. Per questi motivi il richiedente non sarebbe stato in grado di fornire informazioni precise sulle date. Inoltre, molte domande gli sarebbero state ripetute sino a che egli non avrebbe reso risposte ritenute conformi dall'auditore. Visto che poi si sarebbe dimenticato di quanto ipotizzato nella prima audizione, le allegazioni si sarebbero quindi rivelate incongruenti. Ancora, egli rileva come i fatti in questione si sarebbero svolti allorquando egli era ancora un bambino, per il che, quanto da lui riferibile ad oggi null'altro sarebbe che il frutto di brevi rimembranze di ricordi infantili e di quanto riportatogli dai famigliari. Da ultimo, l'insorgente rammenta la sua limitata formazione scolastica ed il differente modo di pensare dettato dal contesto di provenienza, che gli avrebbe creato degli impedimenti nell'affrontare le audizioni.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6 Nel caso che ci occupa il Tribunale constata in primo luogo come le dichiarazioni del ricorrente in merito ai motivi d'asilo invocati siano contraddistinte per la loro palese contraddittorietà su punti essenziali; palese contraddittorietà che non può essere spiegata, come lo vuole l'interessato, in base a difficoltà di vario genere insorte in occasione delle audizioni. Invero, già a proposito del suo espatrio, egli ha fornito due diverse versioni del tutto incompatibili in occasione delle audizioni a cui è stato sottoposto. Nell'ambito dell'audizione sulle generalità egli ha infatti ribadito più volte aver lasciato l'Afghanistan nel 2010 (cfr. atto A9, D2.01) all'età di quattordici anni (cfr. atto A9, D1.07 e D5.01) e dopo aver svolto ben 3 anni di scuola a Kabul (cfr. atto A9, D1.17.04) allorché al momento di essere sentito sui motivi d'asilo, così come prescritto dall'art. 29 LAsi, il richiedente ha asserito a più riprese essere espatriato all'età di otto o nove anni (cfr. atto A17, D5 e D84), dopo aver svolto un solo anno di scuola (cfr. atto A17, D46). Allo stesso modo, anche il conflitto all'origine del decesso del padre, a cui sono direttamente riconducibili i motivi d'asilo fatti valere in questa sede, risulta essere stato riportato in modo incongruente. Secondo quanto allegato dall'insorgente nel primo frangente, quest'ultimo sarebbe infatti stato ritenuto responsabile dell'uccisione di tre affiliati del clan Khodaidad nell'ambito di una faida famigliare (cfr. atto A9, D3.01 e D7.02). Sennonché, nel corso della successiva audizione, l'insorgete ha allegato che le accuse nei confronti del genitore avrebbero riguardato l'assassinio di un solo Mujahedin facente parte di tale fazione allorquando, durante i conflitti tra i vari gruppi combattenti, costui era dipendente governativo e dirigeva una caserma (cfr. atto A17, D25-D40). Pure del tutto estemporaneo è anche il resoconto del richiedente asilo a proposito dell'aggressione che avrebbe subito da dei membri del gruppo Khodaidad immediatamente prima dell'abbandono del paese natale (cfr. atto A17, D67-D69); circostanza quest'ultima che, oltre a non trovare alcun riscontro nella prima audizione, mal si sposa con le prime indicazioni in merito al momento dell'espatrio (cfr. atto A9, D1.07 e D5.01) ed al fatto ch'egli non avrebbe avuto alcun problema personale con tali Khodaidad (cfr. atto A9, D7.02 in fine). La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 6.2 e riferimenti citati). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. cfr. sentenza del Tribunale D-620/2017 consid. 6.2 e riferimenti citati). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.
E. 9.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha ritenuto adempiuti i presupposti di legge per rinvio del ricorrente a Kabul. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo andrebbe considerata ragionevolmente esigibile. L'interessato, giovane ed in buona salute, si sarebbe infatti spostato nella capitale all'età di 2 anni, rimanendoci sino all'espatrio. Per di più, egli disporrebbe di esperienza professionale come giardiniere acquisita durante la permanenza in Iran. Avendo inoltre fornito dichiarazioni contraddittorie in merito alla presenza di una rete famigliare a Kabul, l'autorità di prime cure non sarebbe stata in grado di pronunciarsi in piena cognizione di causa a proposito dell'esigibilità del rinvio. L'obbligo d'istruire d'ufficio sarebbe infatti limitato dal rifiuto di collaborare e di dire la verità del richiedente asilo. L'insorgente sarebbe dunque tenuto a sopportare le conseguenze della mancata collaborazione, di modo che si possa partire dal presupposto ch'egli disponga anche di una solida rete famigliare in loco.
E. 9.2 In sede ricorsuale, l'insorgente avversa tale valutazione. A suo dire, l'autorità di prima istanza avrebbe dato troppo peso a quanto verbalizzato in occasione dell'audizione sulle generalità. In realtà, egli avrebbe vissuto a Kabul per solo un anno, al momento dello svolgimento della seconda elementare. La valutazione della SEM quanto all'esistenza di un'alternativa di fuga nella capitale sarebbe del resto viziata da una serie di sviste nella lettura dei verbali. Egli non proverebbe infatti da Kabul ma bensì da Maydan Shahr e non disporrebbe di nessuna rete famigliare nella capitale.
E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 10.2 Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso l'Afghanistan è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
E. 10.3 In siffatte circostanze non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un rischio reale ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 11.3 Nell'ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. sentenza del Tribunale D D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata come sentenza di riferimento). Anche nella capitale le circostanze si sono nettamente aggravate a causa dell'arrivo di un alto numero di rifugiati interni. Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento va pertanto ritenuta di principio inesigibile anche verso tale luogo, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme circostanze personali favorevoli quali la giovane età, l'assenza di prole, le buone condizioni di salute, l'esistenza di una solida rete di rapporti sociali e la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7). Ciò vale, mutatis mutandis, anche laddove il soggiorno nella capitale sia da valutarsi quale alternativa di soggiorno interna (Aufenthaltsalternative; cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5).
E. 11.4 Nel caso in esame l'interessato si è dichiarato originario della provincia di Maidan Wardak. L'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo risulta inesigibile. Egli, seppur in termini illineari, ha parimenti asserito aver risieduto per un certo tempo a Kabul. Resta quindi da determinare se un suo allontanamento verso tale luogo sia da considerarsi conforme alla giurisprudenza citata.
E. 11.5 Va a tal proposito rilevato che il ricorrente è giovane ed in buona salute e non ha persone dipendenti a carico. Inoltre, si può partire dal presupposto che nel periodo antecedente all'espatrio egli abbia vissuto per un periodo più o meno lungo nella capitale con diverse persone appartenenti alla sua schiera parentale (cfr. supra consid. A e 6). Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente adempiute. Sennonché, egli constesta ora l'esigibilità di un suo allontanamento verso Kabul sulla base del fatto che vi avrebbe risieduto solo in tenera età e che non disporrebbe di alcuna rete sociale in loco. A tal riguardo v'è tuttavia da prendere atto del fatto che la quasi totalità delle allegazioni da lui rese in corso di procedura sono risultate manifestamente inverosimili in quanto crassamente contraddittorie. Ciò riguarda in particolare le asserzioni a proposito di modalità e durata del suo soggiorno nella capitale (cfr. supra consid. 6). Inoltre, anche in merito alla presenza di famigliari in loco, le versioni da lui fornite risultano in completo disaccordo, avendo l'insorgente in un primo momento allegato che lo zio paterno, con il quale avrebbe precedentemente vissuto (cfr. atto A9, D2.01), risiederebbe tuttora a Kabul con la moglie ed alcuni figli (cfr. atto A9, D3.01) allorché, nella successiva occasione, egli ha asserito che quest'ultimo avrebbe lasciato la capitale (cfr. atto A17, D37 e D92) pur precisando nella medesima occasione non aver più avuto sue notizie dal giorno del suo espatrio (cfr. atto A17, D67). Ora, la difformità nella testimonianza dell'insorgente è tale da lasciar presagire un tentativo di avvalersi di circostanze non corrispondenti alla realtà, le quali, vista la loro entità, non possono spiegarsi sulla base delle giustificazioni invocate in sede ricorsuale. Per queste stesse ragioni, si può in casu concludere che il ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Cosi facendo il richiedente ha posto l'autorità di prime cure nell'impossibilità di determinare se egli disponga o meno di una possibilità di dimora esigibile a Kabul. Non può infatti essere compito dell'autorità d'asilo dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esisenza di fattori favorevoli. Altresì, per i medesimi motivi si può partire dal presupposto che dietro le varie versioni contraddittorie siano identificabili un certo numero di indizi che lascino presagire la presenza di un sostegno economico e famigliare nella capitale, luogo di ultimo domicilio del ricorrente prima dell'espatrio.
E. 11.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 12 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 13 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e per quanto censurabile non è inopportuna, per il che il ricorso va respinto.
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 25 agosto 2016.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1461/2016 Sentenza del 14 marzo 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 19 febbraio 2016 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afgano di etnia Hazara originario di B._______ nella provincia di Maidan Wardak, è giunto in Svizzera nel febbraio del 2015, ove ha depositato una domanda d'asilo registrata il 7 febbraio 2015 (cfr. atto A9, pag. 3 e segg.). A.b Nel corso dell'audizione sulle generalità svoltasi il 12 febbraio 2015, il richiedente asilo ha dichiarato aver vissuto nella regione d'origine sino all'età di due anni, per poi trasferirsi a Kabul, ove sarebbe restato sino al compimento dei quattordici anni frequentando per un certo tempo la locale scuola. Sempre secondo quanto da lui asserito in seguito egli si sarebbe recato in Iran con il cugino e vi avrebbe svolto la professione di bracciante agricolo fino alla sua partenza alla volta dell'Europa, avvenuta nella primavera del 2014. In tale occasione l'interessato ha anche addotto che lo zio paterno vivrebbe a Kabul con la moglie ed altri cugini e che sarebbe in buoni rapporti con quest'ultimi. Il padre sarebbe invece stato ucciso quando egli aveva otto anni a causa di una faida famigliare. Un clan rivale, detto Khodaidad, lo avrebbe infatti sospettato dell'uccisione di tre dei loro membri. Il richiedente avrebbe lasciato l'Afghanistan su consiglio dello zio, che lo avrebbe informato quanto all'esistenza di diversi nemici del padre pronti a fargli del male (cfr. atto A9, pag. 3 e segg.). A.c In occasione della successiva e più approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi, l'interessato ha a più riprese dichiarato aver lasciato il paese all'età di otto o nove anni. Egli ha imputato tale fuga all'uccisione del padre, che avrebbe diretto una caserma statale e sarebbe stato assassinato nell'ambito di alcune lotte tra Mujaheddin. Un gruppo rivale, i Khodaidad, lo avrebbe accusato di avere ucciso un loro affiliato. Dopo la morte del padre il richiedente avrebbe vissuto per un circa una anno presso lo zio Shakidad a Kabul. Un giorno, mentre frequentava la scuola, sarebbe stato aggredito e picchiato venendo poi ricoverato in ospedale. A suo dire anche tale aggressione sarebbe riconducibile a persone appartenenti al clan Khodaidad. Dall'ospedale si sarebbe diretto immediatamente a Herat, per poi recarsi in Iran. Egli si sarebbe quindi intrattenuto in tale paese per cinque o sei anni prima di lasciare la regione (cfr. atto A17). B. Con decisione del 19 febbraio 2016, notificata al richiedente 26 febbraio 2016 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. C. In data 2 agosto 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 agosto 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'accoglimento e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame materiale della domanda; in subordine l'accertamento dell'inesigibilità dell'allontanamento e la conseguente ammissione provvisoria in Svizzera; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere esentato dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 agosto 2016, ha respinto la succitata domanda di esenzione invitando nel contempo il richiedente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. Il 25 agosto 2016 il ricorrente ha tempestivamente versato la somma richiesta. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Giusta l'art. 111a LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti. 3. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimile l'integralità delle allegazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo. Le dichiarazioni dell'interessato si contraddistinguerebbero infatti per la grossolanità di contraddizioni su fatti essenziali e andrebbero pertanto considerate inattendibili nel loro insieme. La circostanza del pestaggio antecedente all'espatrio sarebbe inoltre comparsa tardivamente, non essendo stata menzionata dal richiedente in occasione dell'audizione sulle generalità. 3.2 In sede ricorsuale, il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, constata anzitutto come la valutazione dell'autorità di prime cure sarebbe troppo severa. L'insorgente avrebbe infatti già avanzato delle difficoltà a livello di memoria; difficoltà a tal punto estese ch'egli nemmeno sarebbe certo della sua età. Per questi motivi il richiedente non sarebbe stato in grado di fornire informazioni precise sulle date. Inoltre, molte domande gli sarebbero state ripetute sino a che egli non avrebbe reso risposte ritenute conformi dall'auditore. Visto che poi si sarebbe dimenticato di quanto ipotizzato nella prima audizione, le allegazioni si sarebbero quindi rivelate incongruenti. Ancora, egli rileva come i fatti in questione si sarebbero svolti allorquando egli era ancora un bambino, per il che, quanto da lui riferibile ad oggi null'altro sarebbe che il frutto di brevi rimembranze di ricordi infantili e di quanto riportatogli dai famigliari. Da ultimo, l'insorgente rammenta la sua limitata formazione scolastica ed il differente modo di pensare dettato dal contesto di provenienza, che gli avrebbe creato degli impedimenti nell'affrontare le audizioni.
4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5. 5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
6. Nel caso che ci occupa il Tribunale constata in primo luogo come le dichiarazioni del ricorrente in merito ai motivi d'asilo invocati siano contraddistinte per la loro palese contraddittorietà su punti essenziali; palese contraddittorietà che non può essere spiegata, come lo vuole l'interessato, in base a difficoltà di vario genere insorte in occasione delle audizioni. Invero, già a proposito del suo espatrio, egli ha fornito due diverse versioni del tutto incompatibili in occasione delle audizioni a cui è stato sottoposto. Nell'ambito dell'audizione sulle generalità egli ha infatti ribadito più volte aver lasciato l'Afghanistan nel 2010 (cfr. atto A9, D2.01) all'età di quattordici anni (cfr. atto A9, D1.07 e D5.01) e dopo aver svolto ben 3 anni di scuola a Kabul (cfr. atto A9, D1.17.04) allorché al momento di essere sentito sui motivi d'asilo, così come prescritto dall'art. 29 LAsi, il richiedente ha asserito a più riprese essere espatriato all'età di otto o nove anni (cfr. atto A17, D5 e D84), dopo aver svolto un solo anno di scuola (cfr. atto A17, D46). Allo stesso modo, anche il conflitto all'origine del decesso del padre, a cui sono direttamente riconducibili i motivi d'asilo fatti valere in questa sede, risulta essere stato riportato in modo incongruente. Secondo quanto allegato dall'insorgente nel primo frangente, quest'ultimo sarebbe infatti stato ritenuto responsabile dell'uccisione di tre affiliati del clan Khodaidad nell'ambito di una faida famigliare (cfr. atto A9, D3.01 e D7.02). Sennonché, nel corso della successiva audizione, l'insorgete ha allegato che le accuse nei confronti del genitore avrebbero riguardato l'assassinio di un solo Mujahedin facente parte di tale fazione allorquando, durante i conflitti tra i vari gruppi combattenti, costui era dipendente governativo e dirigeva una caserma (cfr. atto A17, D25-D40). Pure del tutto estemporaneo è anche il resoconto del richiedente asilo a proposito dell'aggressione che avrebbe subito da dei membri del gruppo Khodaidad immediatamente prima dell'abbandono del paese natale (cfr. atto A17, D67-D69); circostanza quest'ultima che, oltre a non trovare alcun riscontro nella prima audizione, mal si sposa con le prime indicazioni in merito al momento dell'espatrio (cfr. atto A9, D1.07 e D5.01) ed al fatto ch'egli non avrebbe avuto alcun problema personale con tali Khodaidad (cfr. atto A9, D7.02 in fine). La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 6.2 e riferimenti citati). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. cfr. sentenza del Tribunale D-620/2017 consid. 6.2 e riferimenti citati). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze. 9. 9.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha ritenuto adempiuti i presupposti di legge per rinvio del ricorrente a Kabul. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo andrebbe considerata ragionevolmente esigibile. L'interessato, giovane ed in buona salute, si sarebbe infatti spostato nella capitale all'età di 2 anni, rimanendoci sino all'espatrio. Per di più, egli disporrebbe di esperienza professionale come giardiniere acquisita durante la permanenza in Iran. Avendo inoltre fornito dichiarazioni contraddittorie in merito alla presenza di una rete famigliare a Kabul, l'autorità di prime cure non sarebbe stata in grado di pronunciarsi in piena cognizione di causa a proposito dell'esigibilità del rinvio. L'obbligo d'istruire d'ufficio sarebbe infatti limitato dal rifiuto di collaborare e di dire la verità del richiedente asilo. L'insorgente sarebbe dunque tenuto a sopportare le conseguenze della mancata collaborazione, di modo che si possa partire dal presupposto ch'egli disponga anche di una solida rete famigliare in loco. 9.2 In sede ricorsuale, l'insorgente avversa tale valutazione. A suo dire, l'autorità di prima istanza avrebbe dato troppo peso a quanto verbalizzato in occasione dell'audizione sulle generalità. In realtà, egli avrebbe vissuto a Kabul per solo un anno, al momento dello svolgimento della seconda elementare. La valutazione della SEM quanto all'esistenza di un'alternativa di fuga nella capitale sarebbe del resto viziata da una serie di sviste nella lettura dei verbali. Egli non proverebbe infatti da Kabul ma bensì da Maydan Shahr e non disporrebbe di nessuna rete famigliare nella capitale. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 10.2 Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso l'Afghanistan è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 10.3 In siffatte circostanze non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un rischio reale ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 11.3 Nell'ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. sentenza del Tribunale D D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata come sentenza di riferimento). Anche nella capitale le circostanze si sono nettamente aggravate a causa dell'arrivo di un alto numero di rifugiati interni. Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento va pertanto ritenuta di principio inesigibile anche verso tale luogo, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme circostanze personali favorevoli quali la giovane età, l'assenza di prole, le buone condizioni di salute, l'esistenza di una solida rete di rapporti sociali e la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7). Ciò vale, mutatis mutandis, anche laddove il soggiorno nella capitale sia da valutarsi quale alternativa di soggiorno interna (Aufenthaltsalternative; cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5). 11.4 Nel caso in esame l'interessato si è dichiarato originario della provincia di Maidan Wardak. L'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo risulta inesigibile. Egli, seppur in termini illineari, ha parimenti asserito aver risieduto per un certo tempo a Kabul. Resta quindi da determinare se un suo allontanamento verso tale luogo sia da considerarsi conforme alla giurisprudenza citata. 11.5 Va a tal proposito rilevato che il ricorrente è giovane ed in buona salute e non ha persone dipendenti a carico. Inoltre, si può partire dal presupposto che nel periodo antecedente all'espatrio egli abbia vissuto per un periodo più o meno lungo nella capitale con diverse persone appartenenti alla sua schiera parentale (cfr. supra consid. A e 6). Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente adempiute. Sennonché, egli constesta ora l'esigibilità di un suo allontanamento verso Kabul sulla base del fatto che vi avrebbe risieduto solo in tenera età e che non disporrebbe di alcuna rete sociale in loco. A tal riguardo v'è tuttavia da prendere atto del fatto che la quasi totalità delle allegazioni da lui rese in corso di procedura sono risultate manifestamente inverosimili in quanto crassamente contraddittorie. Ciò riguarda in particolare le asserzioni a proposito di modalità e durata del suo soggiorno nella capitale (cfr. supra consid. 6). Inoltre, anche in merito alla presenza di famigliari in loco, le versioni da lui fornite risultano in completo disaccordo, avendo l'insorgente in un primo momento allegato che lo zio paterno, con il quale avrebbe precedentemente vissuto (cfr. atto A9, D2.01), risiederebbe tuttora a Kabul con la moglie ed alcuni figli (cfr. atto A9, D3.01) allorché, nella successiva occasione, egli ha asserito che quest'ultimo avrebbe lasciato la capitale (cfr. atto A17, D37 e D92) pur precisando nella medesima occasione non aver più avuto sue notizie dal giorno del suo espatrio (cfr. atto A17, D67). Ora, la difformità nella testimonianza dell'insorgente è tale da lasciar presagire un tentativo di avvalersi di circostanze non corrispondenti alla realtà, le quali, vista la loro entità, non possono spiegarsi sulla base delle giustificazioni invocate in sede ricorsuale. Per queste stesse ragioni, si può in casu concludere che il ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Cosi facendo il richiedente ha posto l'autorità di prime cure nell'impossibilità di determinare se egli disponga o meno di una possibilità di dimora esigibile a Kabul. Non può infatti essere compito dell'autorità d'asilo dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esisenza di fattori favorevoli. Altresì, per i medesimi motivi si può partire dal presupposto che dietro le varie versioni contraddittorie siano identificabili un certo numero di indizi che lascino presagire la presenza di un sostegno economico e famigliare nella capitale, luogo di ultimo domicilio del ricorrente prima dell'espatrio. 11.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
12. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e per quanto censurabile non è inopportuna, per il che il ricorso va respinto.
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 25 agosto 2016.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: