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D-1338/2013

D-1338/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-20 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / inganno sull'identità) e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte IV

D-1338/2013

Sentenza del 20 marzo 2013

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,

con l'approvazione della giudice Robert Galliker;

cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (...),

Stato sconosciuto,

ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore .

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 13 marzo 2013 / N [...].

Visto

la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 15 dicembre 2012;

il verbale di audizione del 9 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) in cui è stato sentito in merito ai propri motivi d'asilo;

la perizia a seguito dell'esame (LINGUA) a cui è stato sottoposto il richiedente del 26 febbraio 2013;

il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) sulla base del della succitata perizia (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 13 marzo 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta; atto A 28/1), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi ed ha ordinato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;

il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 marzo 2013;

la copia dell'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 14 marzo 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 1, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;

che di conseguenza la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, al momento della sua entrata in Svizzera e nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha declinato le generalità di A._______, nato il (...), originario della Liberia; che sarebbe nato a B._______ (Liberia) e avrebbe vissuto a C._______ (Liberia); che sarebbe figlio unico e non avrebbe mai conosciuto il padre; che la madre sarebbe deceduta nel 2008; che, in merito ai motivi di asilo, sarebbe stato sequestrato da un gruppo di omosessuali che lo avrebbero costretto ad avere rapporti sessuali con loro; che sarebbe riuscito a fuggire da questi uomini i quali gli avrebbero tuttavia sparato al petto; che, infine, sarebbe stato trovato e curato da un uomo che lo avrebbe aiutato a lasciare il Paese;

che, nell'ambito del diritto di essere sentito sull'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'interessato ha ribadito la propria cittadinanza liberiana, negando in ogni modo quanto contestatogli dall'UFM sulla base delle risultanze dell'esame LINGUA;

che, nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che il richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia di asilo sulla propria identità; che, infatti, l'esame "LINGUA" stabilirebbe con certezza che il ricorrente non avrebbe compiuto la propria socializzazione in Liberia; che, inoltre, nel corso del diritto di essere sentito, l'insorgente non avrebbe fornito alcuna spiegazione atta ad invalidare la succitata perizia "LINGUA";

che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;

che nel ricorso l'insorgente sostiene che, in occasione del diritto di essere sentito del 5 marzo 2013, avrebbe fornito tutte le spiegazioni del caso fugando i dubbi circa la propria provenienza; che, oltretutto, non sarebbe stato considerato il fatto che egli sarebbe totalmente analfabeta e non disporrebbe delle conoscenze culturali per rispondere alle domande postegli; che, in caso di allontanamento verso la Liberia, si ritroverebbe in un Paese fortemente destabilizzato, privo di casa, lavoro, legami sociali e in condizioni di salute precarie; che in conclusione l'insorgente ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'UFM per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili;

che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;

che, giusta l'art. 1a lett. a dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 2009 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), per identità s'intende cognome, nome, cittadinanza, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 27 consid. 5e/cc pag. 210);

che l'art. 32 al. 2 lett. b LAsi implica che incombe alle autorità svizzere in materia di asilo di apportare la prova dell'inganno nei loro confronti (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 2 pag. 176, GICRA 1996 n. 32 consid. 3a pag. 303);

che l'esame LINGUA va ricompreso nel mezzo di prova dell'informazione giusta l'art. 12 lett. c PA (GICRA 2003 n. 14); che la sua valutazione soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l'inganno sull'identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo;

che, nel caso di specie, la perizia "LINGUA" a cui è stato sottoposto l'insorgente è giunta alla conclusione che questi non ha chiaramente avuto la propria socializzazione in Liberia; che, a titolo di esempio, il egli non ha saputo indicare elementi principali di C._______, città in cui ha affermato di avere vissuto, quali le moschee, il mare ed il mercato, mentre ha citato luoghi inesistenti come "Green Hills Avenue"; che, anche l'inglese parlato dal ricorrente si differenzia in maniera sostanziale da quello usato in Liberia;

che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il ricorrente non ha fornito alcuna valida spiegazione in merito alle lacuna rilevate dall'esame "LINGUA"; che, infatti, egli si è limitato a ribadire di essere cittadino liberiano; che anche l'argomentazione ricorsuale secondo cui andrebbe considerato l'asserito analfabetismo è priva di fondamento; che infatti, da un lato, dalla stessa perizia, sulla base delle capacità linguistiche del ricorrente, si evince che egli ha conseguito un'estesa educazione scolastica, dall'altro lato, la conoscenza dell'esistenza di moschee o del mare nella città in cui avrebbe vissuto per anni non presuppongono un elevato grado di cultura;

che, pertanto, l'UFM ha chiaramente apportato la prova dell'inganno della propria identità da parte del ricorrente;

che, in virtù di quanto precede, ne discende che l'UFM ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262), trattandosi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;

che, come illustrato in precedenza, nel caso in esame le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, per il che egli ha segnatamente violato l'obbligo di collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di ostacoli all'allontanamento;

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese d'origine, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nello stesso;

che, gli evocati problemi di salute, non sono tali da giustificare la permanenza in Svizzera del ricorrente per motivi medici; che, infatti, dagli atti si evince che l'insorgente è stato visitato tre volte da medici i quali hanno sempre diagnosticato "casi bagatella" (cfr. A21/1, A22/1, 23/2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Gilles Fasola

Data di spedizione: