Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 21 febbraio 2007, l'interessato - cittadino macedone di etnia (...), originario di B._______ - ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 28 febbraio 2007 e del 18 luglio 2007) di essere espatriato a causa di problemi sorti con i vicini di casa di etnia albanese circa la costruzione di un muro di separazione tra le loro case. Secondo il suo racconto, il ricorrente e la sua famiglia si sarebbero opposti alla costruzione del muro, ragione per cui la famiglia albanese si sarebbe accanita contro di loro, minacciando e maltrattando il ricorrente, suo fratello e la moglie di quest'ultimo. Le denunce inoltrate presso le autorità di polizia ed il comune non avrebbero condotto ad un miglioramento della situazione. Dopo la fuga del fratello, gli albanesi si sarebbero accaniti in special modo contro il ricorrente, ragione per cui egli avrebbe deciso di lasciare la Macedonia e raggiungere, facendo tappa a C._______, la Svizzera. B. Il 25 gennaio 2008, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nello stesso tempo, ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Macedonia. C. Il 27 febbraio 2008, l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova audizione ed una nuova valutazione, ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. In via subordinata egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria. D. Il TAF, con decisione incidentale del 12 marzo 2008, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura e lo ha invitato a versare, entro il 27 marzo 2008, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissiblità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 25 marzo 2008 l'interessato ha tempestivamente effettuato il versamento richiesto. F. Tramite decisione incidentale del 7 aprile 2008, il TAF ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso entro il 7 maggio 2008. G. Tramite risposta del 30 aprile 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. H. In data 6 maggio 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine scadente il 21 maggio 2008 per introdurre l'atto di replica. I. Il 21 maggio 2008, il ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire il suo atto di replica. J. Con scritto inoltrato il 16 giugno 2009, il ricorrente ha sollecitato l'emanazione di una decisione in merito alla procedura d'asilo pendente presso il TAF. K. Tramite decisione incidentale del 16 settembre 2009, il TAF ha invitato il patrocinatore del ricorrente a comunicare l'indirizzo attuale di quest'ultimo e a presentare una dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo mediante la quale abbia a manifestare la volontà alla continuazione della procedura di ricorso, con la comminatoria dello stralcio dai ruoli del ricorso pendente in caso d'inottemperanza. L. Il patrocinatore dell'insorgente ha ottemperato tempestivamente a quanto richiesto dal TAF tramite scritto del 25 settembre 2009, inoltrando copia della dichiarazione del ricorrente a voler continuare la procedura ricorsuale pendente e comunicandone l'indirizzo attuale in Ticino.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
E. 5 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente non sarebbero verosimili in quanto in diversi aspetti incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Non sarebbe infatti possibile che l'interessato - benché abbia avuto da anni problemi con loro ed abbia sollecitato le autorità ad intraprendere delle misure nei loro confronti - non sia a conoscenza di maggiori informazioni (quali il cognome) circa i suoi vicini. Inoltre, sarebbe illogico che i vicini insistano sulla costruzione di un muro da parte della famiglia dell'interessato, quando ne avrebbero già costruito uno loro stessi. Anomalo risulterebbe pure il comportamento del fratello del richiedente, che avrebbe lasciato l'abitazione comune, senza avvertire alcun familiare della sua partenza. Infine, l'interessato non avrebbe presentato alcun mezzo di prova a sostegno del fatto che egli si sarebbe rivolto alla polizia ed al comune per ricevere aiuto. Oltre a ciò, l'UFM ha sottolineato come il richiedente avrebbe (avuto) la possibilità di rivolgersi alle autorità macedoni per domandare protezione, ragione per cui le sue dichiarazioni in merito ai maltrattamenti subiti da terzi non sarebbero pertinenti ai fini dell'asilo. Per di più, l'autorità inferiore ha ritenuto che, in caso di rientro in Patria, il ricorrente non rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Da ultimo, né la situazione politica vigente in Macedonia né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente ad un rientro del richiedente in Patria. Oltre che possibile ed esigibile, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe infine pure possibile.
E. 6 Nel gravame, il ricorrente ha dapprima rilevato che la decisione dell'UFM sarebbe stata resa su dei fatti erronei e dovrebbe essere quindi annullata: le sue audizioni, a suo dire, si sarebbero svolte in presenza di una persona di origine albanese e in un clima di pressione. A causa del suo stato confusionale e dei problemi alla memoria, egli non avrebbe potuto spiegare serenamente i fatti accadutigli. Pertanto, l'incarto dovrebbe essere ritornato all'autorità di prime cure per una terza audizione ed una nuova valutazione. Ad ogni modo, egli contesta il giudizio d'inverosimiglianza da parte dell'UFM. La sua non conoscenza delle generalità dei vicini sarebbe da spiegarsi col fatto che non lui - come erroneamente compreso dall'UFM -, bensì suo fratello fosse sempre stato il diretto vicino degli aggressori albanesi. Inoltre, non essendosi recato da solo in polizia, sarebbe possibile che, al momento della denuncia, non sia stato lui a fare i nomi degli aggressori. Anche per tale ragione, sarebbe da ritenersi verosimile che egli non sappia indicare le generalità di questi ultimi. Per quanto attiene al muro oggetto della diatriba, il ricorrente reputa le considerazioni dell'UFM come irrilevanti o per lo meno secondarie rispetto alla questione di fondo circa le differenze culturali e religiose a base delle aggressioni subite. Egli è dell'opinione che le valutazioni dell'UFM avrebbero dovuto tenere conto anche di tali aspetti del contrasto tra le due famiglie (e non limitarsi, cioè, a constatare l'esistenza o meno di un muro tra di loro), ragione per cui sarebbero incomplete ed approssimative. In merito alla partenza del fratello, l'insorgente sottolinea nuovamente il suo stato di confusione durante le audizioni, che lo avrebbe indotto a non poter spiegare come stessero realmente le cose: contrariamente a quanto compreso dall'UFM, infatti, la famiglia sarebbe stata sì al corrente della partenza del fratello, ma avrebbe dovuto mantenerne l'assoluto riserbo. L'insorgente, inoltre, censura il rimprovero, da parte dell'UFM, di non avere inoltrato alcun mezzo di prova a sostegno dei suoi motivi: i problemi di natura culturale tra rom ed albanesi sarebbero fatto storicamente notorio e le ferite alla nuca da lui riportate in seguito alle violenze subite la prova vivente degli episodi realmente accaduti. In merito alla possibilità di rivolgersi alle autorità macedoni per chiedere protezione, il ricorrente fa notare che egli avrebbe a più riprese dichiarato che le autorità di polizia non lo avrebbero aiutato in alcun modo e che le stesse sarebbero tuttora corrotte e divise al loro interno a causa di differenze etniche. Secondo lui non sarebbe possibile ammettere che la Macedonia sia in grado di garantire protezione ai suoi cittadini e che al suo interno il controllo delle autorità internazionali sia effettivo. Infine, ritenuta la conflittualità sempre esistente tra etnia rom ed albanese ed appellandosi all'art. 3 CEDU, l'insorgente chiede di essere messo a beneficio dell'ammissione provvisoria.
E. 7 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare la decisione di cui all'atto impugnato ed ha quindi rinviato ai considerandi di quest'ultimo, proponendo al contempo la reiezione del gravame.
E. 8 Nell'atto di replica, l'insorgente ribadisce di essere dovuto fuggire dal suo Paese per cercare rifugio in Svizzera, da una parte, per via della diatriba con la famiglia albanese, e, dall'altra, a causa delle autorità macedoni rimaste sorde di fronte alle denunce dei maltrattamenti subiti e totalmente inattive malgrado la situazione di violenza suscitata dalle differenze etniche tra la famiglia del ricorrente e la famiglia albanese in questione.
E. 9.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 9.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1).
E. 10.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere affermazioni di parte, in parte contraddittorie tra loro ed illogiche, non corroborate da elementi di seria consistenza, e, per questo, inverosimili. A titolo esemplificativo ed oltre ai punti sollevati a giusta ragione dall'UFM, basti rilevare che l'insorgente, spiegando la ragione a monte della diatriba tra la sua famiglia ed i vicini albanesi, riporta in un primo momento l'iniziativa di costruire un muro tra le due famiglie ad una volontà sua e della sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 28 febbraio 2007 [in seguito verbale 1] pagg. 4-5: "Nous voulons construire un grand mur [...]", "On veut s'enfermer comme eux ils le font"), per poi, qualche minuto dopo, descriverla invece come gesto voluto dalla famiglia albanese e per nulla condiviso dalla sua famiglia (cfr. verbale 1 pag. 5: "C'est eux qui veulent le mur dans notre cour", "Ce sont eux qui nous demandent à nous de faire le mur et nous ne voulons pas [...]" e verbale d'audizione del 18 luglio 2007 [in seguito verbale 2] pag. 6: "Nous, on ne voulait pas qu'ils construisent ce mur car nous voulions vivre librement dans notre maison."). Del tutto illogiche e contraddittorie con quanto dichiarato in sede di prima audizione - sempre in merito alla costruzione del muro, aspetto principe dell'intera storia a monte della sua domanda d'asilo - sono pure le allegazioni dell'insorgente secondo cui, da una parte, la famiglia albanese avrebbe avuto intenzione di costruire un muro (cfr. verbale 2 pag. 11: "La famille albanaise veut construire un mur et elle veut que nous, nous en construision un aussi."), e, dall'altra, la stessa ne avrebbe già edificato uno alto tre-quattro metri, ma avrebbe preteso che la famiglia del ricorrente facesse altrettanto (cfr. verbale 2 pag. 11), tanto più che, come conferma il ricorrente stesso (cfr. ibidem), la separazione eretta dagli albanesi adempirebbe già di per sé allo scopo di rendere invisibili le loro donne. Esortato poi a spiegare il comportamento anomalo della famiglia albanese nell'insistere sull'erezione di un secondo muro alto vari metri, l'insorgente non è stato in grado di presentare argomenti attendibili, dando risposte evasive ed illogiche (cfr. verbale 2 pagg. 11-12). Inoltre, per quel che riguarda la collocazione temporale dell'origine della diatriba tra le due famiglie ed essendo quest'ultima, come già evidenziato, all'origine della fuga del ricorrente verso la Svizzera, ci si potrebbe ragionevolmente attendere che egli sia in grado di rendere una dichiarazione priva di contraddizioni in merito, cosa che invece non ha saputo fare, indicando che il problema esisterebbe da (...) anni (cfr. verbale 1 pag. 5), rispettivamente da molto tempo quando lui e suo fratello erano ancora piccoli (cfr. verbale 2 pag. 9). L'inconsistenza del racconto è anche alimentata dal fatto che il ricorrente, invitato a raccontare l'episodio di minaccia e violenza a causa del quale egli avrebbe dovuto trascorrere un mese in ospedale, si è limitato a rendere indicazioni vaghe e stereotipate (cfr. verbale 2 pag. 8), dando l'impressione di non avere effettivamente vissuto l'accaduto. Circa la reazione della polizia alle sue denunce, poi, il ricorrente - in sede di prima audizione - ha lamentato che le autorità non avrebbero fatto nulla (cfr. verbale 1 pag. 5), per poi invece smentirsi durante l'audizione sui motivi raccontando di uno-due sopralluoghi ed interrogatori da parte della polizia presso il suo domicilio (cfr. verbale 2 pag. 6). Per di più, va rilevato che anche in merito al lasso di tempo intercorso tra la sua fuga e quella del fratello il ricorrente si è contraddetto, parlando dapprima di un (...)-(...) (cfr. ibidem pag. 5), ed in seguito di (...) (cfr. ibidem pag. 10). A tale proposito, mal si capisce come mai, essendo, a sua detta, i problemi con i vicini albanesi tutt'altro che risolti, il ricorrente abbia aspettato così a lungo prima di seguire le orme del fratello e lasciare il suo villaggio. Ilogico è pure il fatto che egli abbia optato d'acchito per la soluzione estrema dell'espatrio, senza invece dapprima cercare rifugio in un'altra città o regione del suo Paese. Non compatibile con l'esperienza generale di vita risulta infine essere il fatto che il ricorrente non ha saputo presentare alcun mezzo di prova circa la diatriba connessa alla costruzione del muro di separazione e le asserite violenze subite, nonostante - come egli stesso ha dichiarato - egli si sarebbe rivolto al comune, avrebbe denunciato i maltrattamenti subiti alla polizia (che avrebbe fatto annotazioni nell'ambito di sopralluoghi in loco) ad avrebbe trascorso un mese in ospedale in stato comatoso. Pertanto, vi è ragione di concludere all'inverosimiglianza della vicenda resa dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo.
E. 10.2 Del resto, non soccorrono il ricorrente nemmeno le allegazioni presentate in sede di ricorso. In effetti, innanzitutto, la censura secondo cui gli avvenimenti ritenuti dall'UFM sarebbero in parte assolutamente errati, perchè basati su delle audizioni durante le quali il ricorrente, a causa del suo stato di confusione, del clima di pressione e della presenza di un interprete di origine albanese, non avrebbe potuto esporre serenamente la realtà dei fatti, non può essere condivisa. È infatti d'uopo rilevare che il ricorrente ha apposto la sua firma in calce ai protocolli di audizione dopo dovuta rilettura con corrispettiva traduzione delle sue dichiarazioni. Con essa, egli ha pertanto confermato appieno la veridicità delle sue allegazioni ed ha così anche accettato implicitamente le modalità con cui si sono svolte le audizioni. Pertanto, non si può parlare, come il ricorrente pretende di fare, di accertamento inesatto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. In tale ottica ed alla luce della chiara situazione di fatto (v. punto 10.1), non vi è neppure la necessità, come richiesto dal ricorrente, di ordinare un'audizione complementare. Secondariamente, alcune allegazioni nell'atto ricorsuale sono manifestamente discordanti in relazione alle dichiarazioni rese in fase di audizione e ne rafforzano pertanto il giudizio d'inverosimiglianza di cui al punto 10.1: tale è il caso, ad esempio, per l'affermazione secondo cui il fratello del ricorrente si sarebbe trasferito a tre chilometri di distanza dalla casa della famiglia del ricorrente (cfr. ricorso II.3 pag. 2) e che sarebbe stato lui (e non il ricorrente) ad essere il diretto vicino della famiglia albanese (cfr. ibidem III.2.a pag. 6). Orbene, tale versione non combacia con la versione resa dal ricorrente nel corso dell'intera audizione sui motivi secondo cui, invece, tutta la famiglia, ricorrente e fratello compresi, avrebbe sempre vissuto sotto lo stesso tetto (cfr. verbale 2 pag. 4: "Notre maison c'est une vielle maison." e ibidem pag. 5: "Nous étions dans la même maision mais il vivait séparément car il était marié."). Lo stesso dicasi per l'affermazione nel gravame secondo cui "[...] ogni qualvolta che il ricorrente e la sua famiglia si recavano presso il fratello nascevano delle diatribe con la famiglia albanese" (cfr. ricorso II.3 pag. 2): si noti infatti come il ricorrente non abbia mai menzionato delle tali visite ed abbia anzi dichiarato di avere avuto problemi con i vicini albanesi unicamente a partire dal momento della fuga del fratello (cfr. verbale 2 pag. 4). Anche in merito a quest'ultima, tra l'altro, la versione in sede ricorsuale, secondo cui tutta la famiglia ne sarebbe stata al corrente, ma ne avrebbe dovuto mantenere l'assoluto riserbo (cfr. ricorso III.2.c pag. 7), discorda con quella dell'audizione sui motivi, dando in tal guisa nuovamente l'impressione di avere verosimilmente adattato la versione ai bisogni della causa. Inoltre, il ricorrente dichiara irrilevanti alcuni aspetti sollevati dall'UFM nella decisione impugnata, sottolineando invece l'asserito problema di fondo della differenza etnica tra le due famiglie, che sarebbe sfociata in una diatriba ed in violenze (cfr. ricorso III.2.a-b pag. 6). Se il ricorrente abbia o meno vissuto vicino agli albanesi e per quali ragioni essi abbiano voluto costruire un muro di separazione, sono, infatti - sebbene non rappresentino il problema di fondo sensu stricto tra il ricorrente e la famiglia albanese -, elementi citati dal ricorrente stesso e parte integrante della vicenda narrata a sostegno della sua domanda, ragione per cui devono anch'essi essere inclusi nell'esame di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. In tale ottica, quindi, non si può certo parlare di aspetti irrilevanti della causa, ed al modo di procedere dell'UFM nulla può essere rimproverato. Per quel che concerne, infine, i mezzi di prova a dimostrazione del pericolo che correrebbe il ricorrente in Patria, le allegazioni ricorsuali in merito (cfr. ibidem III.2.d pagg. 7-8 e replica II.6 pag. 3) si limitano a congetture di parte non corroborate da alcun elemento valido e consistente. In particolare, non si evince come le ferite alla (...) del ricorrente possano essere, senza alcun mezzo di prova inoltrato in merito (come ad esempio un certificato medico), riportate con certezza all'asserita violenza subita da parte degli albanesi. Lo stesso dicasi per la fuga del fratello e della di lui moglie, per nulla comprovata. Inoltre, a differenza di quanto allegato dal ricorrente - che lamenta l'assenza di indagini complementari in merito da parte dell'UFM -, va rilevato che spetta al ricorrente inoltrare indizi o mezzi di prova che comprovino la sua situazione di pericolo. Anche su tale aspetto, quindi, non vi è nulla da rimproverare alle autorità di prime cure.
E. 10.3 I motivi del ricorrente a sostegno della sua domanda, oltre che a non superare il giudizio di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi, non risultano nemmeno realizzare le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), infatti, una persecuzione, di cui gli autori - come in casu - non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richie-dente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). Nella fattispecie il ricorrente non è stato in grado di corroborare l'allegata (cfr. ricorso III.3 pag. 8 e replica II.2. pag. 2) incapacità delle autorità macedoni di accordargli un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. Anzi, egli stesso, allegando in sede di audizione di essersi recato più volte presso la polizia e che - in seguito alle denunce inoltrate - questa le avrebbe registrate (cfr. verbale 1 pag. 5), avrebbe effettuato un sopralluogo in loco e parlato separatamente con entrambe le parti in causa (cfr. verbale 2 pagg. 5-6), ha chiaramente rilevato la volontà della polizia di interessarsi al suo caso e prestare aiuto alla sua famiglia. Inoltre, sia le dichiarazioni rese in sede di audizione secondo cui la polizia non si preoccuperebbe dei problemi dei rom allo stesso modo come lo farebbe invece per albanesi (cfr. verbale 2 pagg. 3 e 7), come pure secondo cui il comune non aiuterebbe i rom (cfr. ibidem pag. 7), sia gli assunti ricorsuali, che vedrebbero le autorità macedoni corrotte, divise in considerazione delle differenze etniche presenti e, pertanto, non in condizione di garantire protezione ai cittadini (cfr. ricorso III.3 pag. 8), sono rimaste, nell'intero corso della procedura, mere allegazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Infine, il ricorrente stesso ha amesso di non avere mai avuto problemi di alcun tipo con le autorità macedoni (cfr. verbale 1 pag. 6).
E. 10.4 Visto quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che i motivi presentati dal ricorrente non adempiono le condizioni previste dall'art. 3 LAsi. Pertanto, sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 11.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
E. 11.2.1 A titolo preliminare, questo Tribunale osserva che il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 8 CEDU presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale, inoltre, dev'essere titolare di un diritto di soggiorno certo in Svizzera ("gefestigtes Anwesenheitsrecht") ovvero in caso di cittadinanza svizzera, ma anche in caso di possesso di un permesso di dimora o di soggiorno basato su una pretesa giuridica (v. Sentenza del Tribunale federale 2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 del 25 luglio 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 del 13 febbraio 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; Decisioni del Tribunale federale [DTF] 130 II 281 consid. 3.1 pag. 261, DTF 126 II 335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 23 consid. 3.1-3.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/bb; sentenza del TAF D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni. Secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, anche il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione (cfr. GICRA 1993 n. 24; inoltre art. 1a lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia. Come vita familiare estesa, gli organi di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché tra fratelli. Nei rapporti dei familiari all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone - oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto - un rapporto di dipendenza (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 consid. 3.2-3.5, DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1d-f pag. 26 segg.).
E. 11.2.2 La questione a sapere se una persona può prevalersi dell'art. 8 CEDU sopraevocato è, per principio, competenza dell'autorità cantonale di polizia degli stranieri, alla quale la persona interessata è tenuta ad avanzare la domanda per il rilascio di un permesso di dimora. Infatti, è all'autorità di polizia degli stranieri che spetta l'esame dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di suddetto permesso (v. DTF 122 II 1 e relativi riferimenti; GICRA 2001 n. 21 consid. 8d, GICRA 2001 n. 24 consid. 6, GICRA 2000 n. 30 consid. 4; sentenza del TAF D-8007/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 7.2; D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Se il richiedente ha già inoltrato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza per il rilascio di dimora, dopo il respingimento della domanda d'asilo, l'UFM non deve pronunciare l'allontanamento; se è invece già stato il caso, il Tribunale può annullare la decisione, in seguito ad un esame pregiudiziale sulla sussistenza, di massima, di un diritto al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 8 CEDU (v. GICRA 2001 n. 24 consid. 9-11).
E. 11.2.3 Nella fattispecie, dagli atti di causa non risulta che il ricorrente abbia inoltrato un'istanza dinanzi all'autorità competente di polizia degli stranieri tendente al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 8 CEDU. In siffatte circostanze, e conto tenuto di quanto esposto ai considerandi 11.2.1-11.2.2, l'esame dell'applicazione dell'art. 8 CEDU esula dalla competenza di codesto Tribunale, il quale nel caso di specie non è, di principio, nemmeno tenuto ad esaminare se per il ricorrente sussiste in generale un diritto ai sensi della suddetta norma.
E. 11.2.4 A titolo abbondanziale, tuttavia, il TAF osserva che dagli atti non si evince che il ricorrente intrattenga rapporti per i quali egli potrebbe evocare il principio dell'unità della famiglia. Il ricorrente, dopo aver contratto matrimonio in Svizzera con una cittadina (...) in possesso di un permesso B in data (...)(cfr. A12/7), è stato messo a beneficio di un permesso B con validità dal (...) fino al (...) (cfr. A12/7), e non risulta che tale permesso sia più stato rinnovato. La relazione con la moglie risulta inoltre essersi deteriorata al punto tale da indurre il ricorrente a trasferirsi durevolmente presso il (...) in D._______ (cfr. A15/2, A23/4 e scritto del patrocinatore del ricorrente del 28 settembre 2009). Secondariamente, il (...) del ricorrente soggiorna sì anch'esso in Svizzera, ma come richiedente l'asilo - grazie quindi ad un permesso N (v. D-[...]) -, e, inoltre, dagli atti non si evince che ad esso il ricorrente sia legato da un legame di dipendenza. Di conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento nei confronti dell'insorgente non lede il principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 44 cpv. 1 LAsi.
E. 11.2.5 Ritenuto quanto precede, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali si giustifica l'astensione dalla pronuncia dell'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 11.3.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo la prassi, per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento determinante è la situazione al momento della presa di decisione.
E. 11.3.2 Per gli stessi motivi citati ai considerandi 10.1-10.3 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr., RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr. non si esaurisce, altresì, nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Infine, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). Né la situazione generale dei diritti umani, né quella delle minoranze quali i rom (v. a tale proposito consid. 11.3.3.2) lasciano apparire l'esecuzione dell'allontanamento in Macedonia come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 11.3.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 11.3.3.1 Come noto, in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile.
E. 11.3.3.2 Per quanto attiene alla situazione generale dei rom in Macedonia, non viene messa in dubbio la difficoltà, per questi ultimi, ad esercitare i loro diritti fondamentali. Come traspare da diverse fonti, infatti, i rom sono tuttora confrontati con discriminazioni in ambito sociale ed economico, che rendono difficili l'accesso ad esempio all'educazione, al mercato del lavoro ed all'assistenza sanitaria (cfr. Consiglio d'Europa, Report by the Commissioner for Human Rights Mr. Thomas Hammarberg, 11 settembre 2008, cap. 5.3 "The Roma Minority: Concerns facing the Roma Population"; U. S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Macedonia, 25 febbraio 2009, cap. "National/Racial/Ethnic Minorities"). Tuttavia, non si può certo qui parlare di una politica discriminatoria ufficiale dello Stato nei confronti della minoranza rom. Inoltre, va notato che difficoltà socio-economiche a cui è confrontata la maggiore parte della popolazione non sono sufficienti per ammettere una situazione minacciante l'esistenza (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1), ragione per cui delle difficoltà iniziali di reinserimento non sono di per sé ostative all'esecuzione dell'allontanamento. ll TAF ha del resto già più volte giudicato un rinvio in Macedonia di persone appartenenti all'etnia rom come di principio esigibile (cfr. ad esempio Sentenze del TAF D-5603/2009 dell'11 settembre 2009 e D-3717/2009 dell'11 giugno 2009). Dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Macedonia. Difatti, egli è attualmente (...), senza famiglia a carico e con un'esperienza lavorativa come (...) ed (...) alle spalle (cfr. verbale 1 pag. 2). Prima della sua fuga, inoltre, egli era attivo professionalmente come (...) (cfr. ibidem pag. 2 e verbale 2 pag. 4) ed abitava con la famiglia in una casa di loro proprietà in un quartiere misto di B._______ (cfr. verbale 2 pag. 4). Oltre alla sua lingua madre ([...]), egli possiede conoscenze linguistiche del (...) (lingua, peraltro, in cui si sono svolte le audizioni) e del (...) (cfr. ibidem pag. 2). In Patria, egli dispone di una rete familiare, potendo fare capo a B._______ per lo meno a due fratelli, una sorella, zii e zie (cfr. ibidem pag. 3 e verbale 2 pag. 3 e 10). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un suo adeguato reinserimento sociale in Macedonia.
E. 11.3.3.3 Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.
E. 11.3.3.4 In considerazione di quanto precede, questo Tribunale reputa l'esecuzione dell'allontanamento di A._______ come ragionevolmente esigibile.
E. 11.3.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 11.3.5 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese versato da quest'ultimo il 25 marzo 2008. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 25 marzo 2008, è computato con le spese processuali.
- Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1287/2008 {T 0/2} Sentenza del 19 febbraio 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Martin Zoller, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato l'(...), Macedonia, patrocinato dall'avvocato Yasar Ravi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 gennaio 2008 / N (...). Fatti: A. Il 21 febbraio 2007, l'interessato - cittadino macedone di etnia (...), originario di B._______ - ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 28 febbraio 2007 e del 18 luglio 2007) di essere espatriato a causa di problemi sorti con i vicini di casa di etnia albanese circa la costruzione di un muro di separazione tra le loro case. Secondo il suo racconto, il ricorrente e la sua famiglia si sarebbero opposti alla costruzione del muro, ragione per cui la famiglia albanese si sarebbe accanita contro di loro, minacciando e maltrattando il ricorrente, suo fratello e la moglie di quest'ultimo. Le denunce inoltrate presso le autorità di polizia ed il comune non avrebbero condotto ad un miglioramento della situazione. Dopo la fuga del fratello, gli albanesi si sarebbero accaniti in special modo contro il ricorrente, ragione per cui egli avrebbe deciso di lasciare la Macedonia e raggiungere, facendo tappa a C._______, la Svizzera. B. Il 25 gennaio 2008, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nello stesso tempo, ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Macedonia. C. Il 27 febbraio 2008, l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova audizione ed una nuova valutazione, ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. In via subordinata egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria. D. Il TAF, con decisione incidentale del 12 marzo 2008, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura e lo ha invitato a versare, entro il 27 marzo 2008, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissiblità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 25 marzo 2008 l'interessato ha tempestivamente effettuato il versamento richiesto. F. Tramite decisione incidentale del 7 aprile 2008, il TAF ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso entro il 7 maggio 2008. G. Tramite risposta del 30 aprile 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. H. In data 6 maggio 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine scadente il 21 maggio 2008 per introdurre l'atto di replica. I. Il 21 maggio 2008, il ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire il suo atto di replica. J. Con scritto inoltrato il 16 giugno 2009, il ricorrente ha sollecitato l'emanazione di una decisione in merito alla procedura d'asilo pendente presso il TAF. K. Tramite decisione incidentale del 16 settembre 2009, il TAF ha invitato il patrocinatore del ricorrente a comunicare l'indirizzo attuale di quest'ultimo e a presentare una dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo mediante la quale abbia a manifestare la volontà alla continuazione della procedura di ricorso, con la comminatoria dello stralcio dai ruoli del ricorso pendente in caso d'inottemperanza. L. Il patrocinatore dell'insorgente ha ottemperato tempestivamente a quanto richiesto dal TAF tramite scritto del 25 settembre 2009, inoltrando copia della dichiarazione del ricorrente a voler continuare la procedura ricorsuale pendente e comunicandone l'indirizzo attuale in Ticino. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso. 5. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente non sarebbero verosimili in quanto in diversi aspetti incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Non sarebbe infatti possibile che l'interessato - benché abbia avuto da anni problemi con loro ed abbia sollecitato le autorità ad intraprendere delle misure nei loro confronti - non sia a conoscenza di maggiori informazioni (quali il cognome) circa i suoi vicini. Inoltre, sarebbe illogico che i vicini insistano sulla costruzione di un muro da parte della famiglia dell'interessato, quando ne avrebbero già costruito uno loro stessi. Anomalo risulterebbe pure il comportamento del fratello del richiedente, che avrebbe lasciato l'abitazione comune, senza avvertire alcun familiare della sua partenza. Infine, l'interessato non avrebbe presentato alcun mezzo di prova a sostegno del fatto che egli si sarebbe rivolto alla polizia ed al comune per ricevere aiuto. Oltre a ciò, l'UFM ha sottolineato come il richiedente avrebbe (avuto) la possibilità di rivolgersi alle autorità macedoni per domandare protezione, ragione per cui le sue dichiarazioni in merito ai maltrattamenti subiti da terzi non sarebbero pertinenti ai fini dell'asilo. Per di più, l'autorità inferiore ha ritenuto che, in caso di rientro in Patria, il ricorrente non rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Da ultimo, né la situazione politica vigente in Macedonia né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente ad un rientro del richiedente in Patria. Oltre che possibile ed esigibile, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe infine pure possibile. 6. Nel gravame, il ricorrente ha dapprima rilevato che la decisione dell'UFM sarebbe stata resa su dei fatti erronei e dovrebbe essere quindi annullata: le sue audizioni, a suo dire, si sarebbero svolte in presenza di una persona di origine albanese e in un clima di pressione. A causa del suo stato confusionale e dei problemi alla memoria, egli non avrebbe potuto spiegare serenamente i fatti accadutigli. Pertanto, l'incarto dovrebbe essere ritornato all'autorità di prime cure per una terza audizione ed una nuova valutazione. Ad ogni modo, egli contesta il giudizio d'inverosimiglianza da parte dell'UFM. La sua non conoscenza delle generalità dei vicini sarebbe da spiegarsi col fatto che non lui - come erroneamente compreso dall'UFM -, bensì suo fratello fosse sempre stato il diretto vicino degli aggressori albanesi. Inoltre, non essendosi recato da solo in polizia, sarebbe possibile che, al momento della denuncia, non sia stato lui a fare i nomi degli aggressori. Anche per tale ragione, sarebbe da ritenersi verosimile che egli non sappia indicare le generalità di questi ultimi. Per quanto attiene al muro oggetto della diatriba, il ricorrente reputa le considerazioni dell'UFM come irrilevanti o per lo meno secondarie rispetto alla questione di fondo circa le differenze culturali e religiose a base delle aggressioni subite. Egli è dell'opinione che le valutazioni dell'UFM avrebbero dovuto tenere conto anche di tali aspetti del contrasto tra le due famiglie (e non limitarsi, cioè, a constatare l'esistenza o meno di un muro tra di loro), ragione per cui sarebbero incomplete ed approssimative. In merito alla partenza del fratello, l'insorgente sottolinea nuovamente il suo stato di confusione durante le audizioni, che lo avrebbe indotto a non poter spiegare come stessero realmente le cose: contrariamente a quanto compreso dall'UFM, infatti, la famiglia sarebbe stata sì al corrente della partenza del fratello, ma avrebbe dovuto mantenerne l'assoluto riserbo. L'insorgente, inoltre, censura il rimprovero, da parte dell'UFM, di non avere inoltrato alcun mezzo di prova a sostegno dei suoi motivi: i problemi di natura culturale tra rom ed albanesi sarebbero fatto storicamente notorio e le ferite alla nuca da lui riportate in seguito alle violenze subite la prova vivente degli episodi realmente accaduti. In merito alla possibilità di rivolgersi alle autorità macedoni per chiedere protezione, il ricorrente fa notare che egli avrebbe a più riprese dichiarato che le autorità di polizia non lo avrebbero aiutato in alcun modo e che le stesse sarebbero tuttora corrotte e divise al loro interno a causa di differenze etniche. Secondo lui non sarebbe possibile ammettere che la Macedonia sia in grado di garantire protezione ai suoi cittadini e che al suo interno il controllo delle autorità internazionali sia effettivo. Infine, ritenuta la conflittualità sempre esistente tra etnia rom ed albanese ed appellandosi all'art. 3 CEDU, l'insorgente chiede di essere messo a beneficio dell'ammissione provvisoria. 7. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare la decisione di cui all'atto impugnato ed ha quindi rinviato ai considerandi di quest'ultimo, proponendo al contempo la reiezione del gravame. 8. Nell'atto di replica, l'insorgente ribadisce di essere dovuto fuggire dal suo Paese per cercare rifugio in Svizzera, da una parte, per via della diatriba con la famiglia albanese, e, dall'altra, a causa delle autorità macedoni rimaste sorde di fronte alle denunce dei maltrattamenti subiti e totalmente inattive malgrado la situazione di violenza suscitata dalle differenze etniche tra la famiglia del ricorrente e la famiglia albanese in questione. 9. 9.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 9.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1). 10. 10.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere affermazioni di parte, in parte contraddittorie tra loro ed illogiche, non corroborate da elementi di seria consistenza, e, per questo, inverosimili. A titolo esemplificativo ed oltre ai punti sollevati a giusta ragione dall'UFM, basti rilevare che l'insorgente, spiegando la ragione a monte della diatriba tra la sua famiglia ed i vicini albanesi, riporta in un primo momento l'iniziativa di costruire un muro tra le due famiglie ad una volontà sua e della sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 28 febbraio 2007 [in seguito verbale 1] pagg. 4-5: "Nous voulons construire un grand mur [...]", "On veut s'enfermer comme eux ils le font"), per poi, qualche minuto dopo, descriverla invece come gesto voluto dalla famiglia albanese e per nulla condiviso dalla sua famiglia (cfr. verbale 1 pag. 5: "C'est eux qui veulent le mur dans notre cour", "Ce sont eux qui nous demandent à nous de faire le mur et nous ne voulons pas [...]" e verbale d'audizione del 18 luglio 2007 [in seguito verbale 2] pag. 6: "Nous, on ne voulait pas qu'ils construisent ce mur car nous voulions vivre librement dans notre maison."). Del tutto illogiche e contraddittorie con quanto dichiarato in sede di prima audizione - sempre in merito alla costruzione del muro, aspetto principe dell'intera storia a monte della sua domanda d'asilo - sono pure le allegazioni dell'insorgente secondo cui, da una parte, la famiglia albanese avrebbe avuto intenzione di costruire un muro (cfr. verbale 2 pag. 11: "La famille albanaise veut construire un mur et elle veut que nous, nous en construision un aussi."), e, dall'altra, la stessa ne avrebbe già edificato uno alto tre-quattro metri, ma avrebbe preteso che la famiglia del ricorrente facesse altrettanto (cfr. verbale 2 pag. 11), tanto più che, come conferma il ricorrente stesso (cfr. ibidem), la separazione eretta dagli albanesi adempirebbe già di per sé allo scopo di rendere invisibili le loro donne. Esortato poi a spiegare il comportamento anomalo della famiglia albanese nell'insistere sull'erezione di un secondo muro alto vari metri, l'insorgente non è stato in grado di presentare argomenti attendibili, dando risposte evasive ed illogiche (cfr. verbale 2 pagg. 11-12). Inoltre, per quel che riguarda la collocazione temporale dell'origine della diatriba tra le due famiglie ed essendo quest'ultima, come già evidenziato, all'origine della fuga del ricorrente verso la Svizzera, ci si potrebbe ragionevolmente attendere che egli sia in grado di rendere una dichiarazione priva di contraddizioni in merito, cosa che invece non ha saputo fare, indicando che il problema esisterebbe da (...) anni (cfr. verbale 1 pag. 5), rispettivamente da molto tempo quando lui e suo fratello erano ancora piccoli (cfr. verbale 2 pag. 9). L'inconsistenza del racconto è anche alimentata dal fatto che il ricorrente, invitato a raccontare l'episodio di minaccia e violenza a causa del quale egli avrebbe dovuto trascorrere un mese in ospedale, si è limitato a rendere indicazioni vaghe e stereotipate (cfr. verbale 2 pag. 8), dando l'impressione di non avere effettivamente vissuto l'accaduto. Circa la reazione della polizia alle sue denunce, poi, il ricorrente - in sede di prima audizione - ha lamentato che le autorità non avrebbero fatto nulla (cfr. verbale 1 pag. 5), per poi invece smentirsi durante l'audizione sui motivi raccontando di uno-due sopralluoghi ed interrogatori da parte della polizia presso il suo domicilio (cfr. verbale 2 pag. 6). Per di più, va rilevato che anche in merito al lasso di tempo intercorso tra la sua fuga e quella del fratello il ricorrente si è contraddetto, parlando dapprima di un (...)-(...) (cfr. ibidem pag. 5), ed in seguito di (...) (cfr. ibidem pag. 10). A tale proposito, mal si capisce come mai, essendo, a sua detta, i problemi con i vicini albanesi tutt'altro che risolti, il ricorrente abbia aspettato così a lungo prima di seguire le orme del fratello e lasciare il suo villaggio. Ilogico è pure il fatto che egli abbia optato d'acchito per la soluzione estrema dell'espatrio, senza invece dapprima cercare rifugio in un'altra città o regione del suo Paese. Non compatibile con l'esperienza generale di vita risulta infine essere il fatto che il ricorrente non ha saputo presentare alcun mezzo di prova circa la diatriba connessa alla costruzione del muro di separazione e le asserite violenze subite, nonostante - come egli stesso ha dichiarato - egli si sarebbe rivolto al comune, avrebbe denunciato i maltrattamenti subiti alla polizia (che avrebbe fatto annotazioni nell'ambito di sopralluoghi in loco) ad avrebbe trascorso un mese in ospedale in stato comatoso. Pertanto, vi è ragione di concludere all'inverosimiglianza della vicenda resa dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo. 10.2 Del resto, non soccorrono il ricorrente nemmeno le allegazioni presentate in sede di ricorso. In effetti, innanzitutto, la censura secondo cui gli avvenimenti ritenuti dall'UFM sarebbero in parte assolutamente errati, perchè basati su delle audizioni durante le quali il ricorrente, a causa del suo stato di confusione, del clima di pressione e della presenza di un interprete di origine albanese, non avrebbe potuto esporre serenamente la realtà dei fatti, non può essere condivisa. È infatti d'uopo rilevare che il ricorrente ha apposto la sua firma in calce ai protocolli di audizione dopo dovuta rilettura con corrispettiva traduzione delle sue dichiarazioni. Con essa, egli ha pertanto confermato appieno la veridicità delle sue allegazioni ed ha così anche accettato implicitamente le modalità con cui si sono svolte le audizioni. Pertanto, non si può parlare, come il ricorrente pretende di fare, di accertamento inesatto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. In tale ottica ed alla luce della chiara situazione di fatto (v. punto 10.1), non vi è neppure la necessità, come richiesto dal ricorrente, di ordinare un'audizione complementare. Secondariamente, alcune allegazioni nell'atto ricorsuale sono manifestamente discordanti in relazione alle dichiarazioni rese in fase di audizione e ne rafforzano pertanto il giudizio d'inverosimiglianza di cui al punto 10.1: tale è il caso, ad esempio, per l'affermazione secondo cui il fratello del ricorrente si sarebbe trasferito a tre chilometri di distanza dalla casa della famiglia del ricorrente (cfr. ricorso II.3 pag. 2) e che sarebbe stato lui (e non il ricorrente) ad essere il diretto vicino della famiglia albanese (cfr. ibidem III.2.a pag. 6). Orbene, tale versione non combacia con la versione resa dal ricorrente nel corso dell'intera audizione sui motivi secondo cui, invece, tutta la famiglia, ricorrente e fratello compresi, avrebbe sempre vissuto sotto lo stesso tetto (cfr. verbale 2 pag. 4: "Notre maison c'est une vielle maison." e ibidem pag. 5: "Nous étions dans la même maision mais il vivait séparément car il était marié."). Lo stesso dicasi per l'affermazione nel gravame secondo cui "[...] ogni qualvolta che il ricorrente e la sua famiglia si recavano presso il fratello nascevano delle diatribe con la famiglia albanese" (cfr. ricorso II.3 pag. 2): si noti infatti come il ricorrente non abbia mai menzionato delle tali visite ed abbia anzi dichiarato di avere avuto problemi con i vicini albanesi unicamente a partire dal momento della fuga del fratello (cfr. verbale 2 pag. 4). Anche in merito a quest'ultima, tra l'altro, la versione in sede ricorsuale, secondo cui tutta la famiglia ne sarebbe stata al corrente, ma ne avrebbe dovuto mantenere l'assoluto riserbo (cfr. ricorso III.2.c pag. 7), discorda con quella dell'audizione sui motivi, dando in tal guisa nuovamente l'impressione di avere verosimilmente adattato la versione ai bisogni della causa. Inoltre, il ricorrente dichiara irrilevanti alcuni aspetti sollevati dall'UFM nella decisione impugnata, sottolineando invece l'asserito problema di fondo della differenza etnica tra le due famiglie, che sarebbe sfociata in una diatriba ed in violenze (cfr. ricorso III.2.a-b pag. 6). Se il ricorrente abbia o meno vissuto vicino agli albanesi e per quali ragioni essi abbiano voluto costruire un muro di separazione, sono, infatti - sebbene non rappresentino il problema di fondo sensu stricto tra il ricorrente e la famiglia albanese -, elementi citati dal ricorrente stesso e parte integrante della vicenda narrata a sostegno della sua domanda, ragione per cui devono anch'essi essere inclusi nell'esame di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. In tale ottica, quindi, non si può certo parlare di aspetti irrilevanti della causa, ed al modo di procedere dell'UFM nulla può essere rimproverato. Per quel che concerne, infine, i mezzi di prova a dimostrazione del pericolo che correrebbe il ricorrente in Patria, le allegazioni ricorsuali in merito (cfr. ibidem III.2.d pagg. 7-8 e replica II.6 pag. 3) si limitano a congetture di parte non corroborate da alcun elemento valido e consistente. In particolare, non si evince come le ferite alla (...) del ricorrente possano essere, senza alcun mezzo di prova inoltrato in merito (come ad esempio un certificato medico), riportate con certezza all'asserita violenza subita da parte degli albanesi. Lo stesso dicasi per la fuga del fratello e della di lui moglie, per nulla comprovata. Inoltre, a differenza di quanto allegato dal ricorrente - che lamenta l'assenza di indagini complementari in merito da parte dell'UFM -, va rilevato che spetta al ricorrente inoltrare indizi o mezzi di prova che comprovino la sua situazione di pericolo. Anche su tale aspetto, quindi, non vi è nulla da rimproverare alle autorità di prime cure. 10.3 I motivi del ricorrente a sostegno della sua domanda, oltre che a non superare il giudizio di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi, non risultano nemmeno realizzare le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), infatti, una persecuzione, di cui gli autori - come in casu - non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richie-dente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). Nella fattispecie il ricorrente non è stato in grado di corroborare l'allegata (cfr. ricorso III.3 pag. 8 e replica II.2. pag. 2) incapacità delle autorità macedoni di accordargli un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. Anzi, egli stesso, allegando in sede di audizione di essersi recato più volte presso la polizia e che - in seguito alle denunce inoltrate - questa le avrebbe registrate (cfr. verbale 1 pag. 5), avrebbe effettuato un sopralluogo in loco e parlato separatamente con entrambe le parti in causa (cfr. verbale 2 pagg. 5-6), ha chiaramente rilevato la volontà della polizia di interessarsi al suo caso e prestare aiuto alla sua famiglia. Inoltre, sia le dichiarazioni rese in sede di audizione secondo cui la polizia non si preoccuperebbe dei problemi dei rom allo stesso modo come lo farebbe invece per albanesi (cfr. verbale 2 pagg. 3 e 7), come pure secondo cui il comune non aiuterebbe i rom (cfr. ibidem pag. 7), sia gli assunti ricorsuali, che vedrebbero le autorità macedoni corrotte, divise in considerazione delle differenze etniche presenti e, pertanto, non in condizione di garantire protezione ai cittadini (cfr. ricorso III.3 pag. 8), sono rimaste, nell'intero corso della procedura, mere allegazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Infine, il ricorrente stesso ha amesso di non avere mai avuto problemi di alcun tipo con le autorità macedoni (cfr. verbale 1 pag. 6). 10.4 Visto quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che i motivi presentati dal ricorrente non adempiono le condizioni previste dall'art. 3 LAsi. Pertanto, sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 11.2 11.2.1 A titolo preliminare, questo Tribunale osserva che il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 8 CEDU presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale, inoltre, dev'essere titolare di un diritto di soggiorno certo in Svizzera ("gefestigtes Anwesenheitsrecht") ovvero in caso di cittadinanza svizzera, ma anche in caso di possesso di un permesso di dimora o di soggiorno basato su una pretesa giuridica (v. Sentenza del Tribunale federale 2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 del 25 luglio 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 del 13 febbraio 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; Decisioni del Tribunale federale [DTF] 130 II 281 consid. 3.1 pag. 261, DTF 126 II 335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 23 consid. 3.1-3.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/bb; sentenza del TAF D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni. Secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, anche il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione (cfr. GICRA 1993 n. 24; inoltre art. 1a lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia. Come vita familiare estesa, gli organi di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché tra fratelli. Nei rapporti dei familiari all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone - oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto - un rapporto di dipendenza (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 consid. 3.2-3.5, DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1d-f pag. 26 segg.). 11.2.2 La questione a sapere se una persona può prevalersi dell'art. 8 CEDU sopraevocato è, per principio, competenza dell'autorità cantonale di polizia degli stranieri, alla quale la persona interessata è tenuta ad avanzare la domanda per il rilascio di un permesso di dimora. Infatti, è all'autorità di polizia degli stranieri che spetta l'esame dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di suddetto permesso (v. DTF 122 II 1 e relativi riferimenti; GICRA 2001 n. 21 consid. 8d, GICRA 2001 n. 24 consid. 6, GICRA 2000 n. 30 consid. 4; sentenza del TAF D-8007/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 7.2; D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Se il richiedente ha già inoltrato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza per il rilascio di dimora, dopo il respingimento della domanda d'asilo, l'UFM non deve pronunciare l'allontanamento; se è invece già stato il caso, il Tribunale può annullare la decisione, in seguito ad un esame pregiudiziale sulla sussistenza, di massima, di un diritto al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 8 CEDU (v. GICRA 2001 n. 24 consid. 9-11). 11.2.3 Nella fattispecie, dagli atti di causa non risulta che il ricorrente abbia inoltrato un'istanza dinanzi all'autorità competente di polizia degli stranieri tendente al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 8 CEDU. In siffatte circostanze, e conto tenuto di quanto esposto ai considerandi 11.2.1-11.2.2, l'esame dell'applicazione dell'art. 8 CEDU esula dalla competenza di codesto Tribunale, il quale nel caso di specie non è, di principio, nemmeno tenuto ad esaminare se per il ricorrente sussiste in generale un diritto ai sensi della suddetta norma. 11.2.4 A titolo abbondanziale, tuttavia, il TAF osserva che dagli atti non si evince che il ricorrente intrattenga rapporti per i quali egli potrebbe evocare il principio dell'unità della famiglia. Il ricorrente, dopo aver contratto matrimonio in Svizzera con una cittadina (...) in possesso di un permesso B in data (...)(cfr. A12/7), è stato messo a beneficio di un permesso B con validità dal (...) fino al (...) (cfr. A12/7), e non risulta che tale permesso sia più stato rinnovato. La relazione con la moglie risulta inoltre essersi deteriorata al punto tale da indurre il ricorrente a trasferirsi durevolmente presso il (...) in D._______ (cfr. A15/2, A23/4 e scritto del patrocinatore del ricorrente del 28 settembre 2009). Secondariamente, il (...) del ricorrente soggiorna sì anch'esso in Svizzera, ma come richiedente l'asilo - grazie quindi ad un permesso N (v. D-[...]) -, e, inoltre, dagli atti non si evince che ad esso il ricorrente sia legato da un legame di dipendenza. Di conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento nei confronti dell'insorgente non lede il principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 44 cpv. 1 LAsi. 11.2.5 Ritenuto quanto precede, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali si giustifica l'astensione dalla pronuncia dell'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11.3 11.3.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo la prassi, per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento determinante è la situazione al momento della presa di decisione. 11.3.2 Per gli stessi motivi citati ai considerandi 10.1-10.3 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr., RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr. non si esaurisce, altresì, nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Infine, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). Né la situazione generale dei diritti umani, né quella delle minoranze quali i rom (v. a tale proposito consid. 11.3.3.2) lasciano apparire l'esecuzione dell'allontanamento in Macedonia come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 11.3.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.3.3.1 Come noto, in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile. 11.3.3.2 Per quanto attiene alla situazione generale dei rom in Macedonia, non viene messa in dubbio la difficoltà, per questi ultimi, ad esercitare i loro diritti fondamentali. Come traspare da diverse fonti, infatti, i rom sono tuttora confrontati con discriminazioni in ambito sociale ed economico, che rendono difficili l'accesso ad esempio all'educazione, al mercato del lavoro ed all'assistenza sanitaria (cfr. Consiglio d'Europa, Report by the Commissioner for Human Rights Mr. Thomas Hammarberg, 11 settembre 2008, cap. 5.3 "The Roma Minority: Concerns facing the Roma Population"; U. S. Department of State, 2008 Human Rights Report: Macedonia, 25 febbraio 2009, cap. "National/Racial/Ethnic Minorities"). Tuttavia, non si può certo qui parlare di una politica discriminatoria ufficiale dello Stato nei confronti della minoranza rom. Inoltre, va notato che difficoltà socio-economiche a cui è confrontata la maggiore parte della popolazione non sono sufficienti per ammettere una situazione minacciante l'esistenza (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1), ragione per cui delle difficoltà iniziali di reinserimento non sono di per sé ostative all'esecuzione dell'allontanamento. ll TAF ha del resto già più volte giudicato un rinvio in Macedonia di persone appartenenti all'etnia rom come di principio esigibile (cfr. ad esempio Sentenze del TAF D-5603/2009 dell'11 settembre 2009 e D-3717/2009 dell'11 giugno 2009). Dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Macedonia. Difatti, egli è attualmente (...), senza famiglia a carico e con un'esperienza lavorativa come (...) ed (...) alle spalle (cfr. verbale 1 pag. 2). Prima della sua fuga, inoltre, egli era attivo professionalmente come (...) (cfr. ibidem pag. 2 e verbale 2 pag. 4) ed abitava con la famiglia in una casa di loro proprietà in un quartiere misto di B._______ (cfr. verbale 2 pag. 4). Oltre alla sua lingua madre ([...]), egli possiede conoscenze linguistiche del (...) (lingua, peraltro, in cui si sono svolte le audizioni) e del (...) (cfr. ibidem pag. 2). In Patria, egli dispone di una rete familiare, potendo fare capo a B._______ per lo meno a due fratelli, una sorella, zii e zie (cfr. ibidem pag. 3 e verbale 2 pag. 3 e 10). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un suo adeguato reinserimento sociale in Macedonia. 11.3.3.3 Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. 11.3.3.4 In considerazione di quanto precede, questo Tribunale reputa l'esecuzione dell'allontanamento di A._______ come ragionevolmente esigibile. 11.3.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11.3.5 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese versato da quest'ultimo il 25 marzo 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 25 marzo 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: