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D-1267/2019

D-1267/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-21 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino iraniano, è espatriato l'8 dicembre 2015 ed è entrato in Svizzera il 17 gennaio 2016, dove il medesimo giorno ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A9). B. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere stato arrestato il 16 luglio 2015 dal Ministero delle informazioni e della sicurezza nazionale iraniano, Vezarat-e Ettela'at va Amniat-e Keshvar (VEVAK; di seguito: Ettela'at), e di essere stato detenuto per 15 giorni, durante i quali avrebbe subito violenze. Ciò, perché sarebbe membro della setta illegale "Erfan Halgheh" e avrebbe manifestato per la liberazione del suo maestro. Il 5 agosto 2015 Ettela'at avrebbe arrestato i partecipanti a una riunione della setta, ma il richiedente sarebbe riuscito a fuggire prima dalla madre e poi da un amico. Ettela'at l'avrebbe quindi cercato al domicilio (cfr. atto A25, Q33). C. Con decisione dell'11 febbraio 2019, notificata al richiedente il giorno seguente (cfr. avviso di ricevimento), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 14 marzo 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 marzo 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo, in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM, affinché prenda una nuova decisione, e, in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. Ha allegato le copie di due presunti atti giudiziari delle autorità iraniane, in lingua straniera. E. Il 20 agosto 2019 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale gli originali dei due documenti allegati al ricorso, con la relativa traduzione in italiano. F. Con decisione incidentale del 22 agosto 2019, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e ha invitato l'autorità inferiore a prendere posizione riguardo al gravame e ai due presunti atti giudiziari trasmessi dal ricorrente. G. Il 13 settembre 2019, l'autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al riguardo, riconfermandosi nelle proprie valutazioni e proponendo, quindi, il respingimento del ricorso. H. Il ricorrente ha presentato la sua replica il 14 ottobre 2019, riconfermandosi nel ricorso. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni del ricorrente. In primo luogo, le dichiarazioni sul primo arresto, sul tentativo di un secondo arresto e sulla sua ricerca al domicilio da parte di Ettela'at sarebbero ingiustificatamente tardive, poiché rese solo durante il secondo interrogatorio. Esse sarebbero inoltre vaghe, poiché il ricorrente si sarebbe accontentato di generalità senza scendere nei particolari. In secondo luogo, le sue conoscenze della dottrina di "Erfan Halgheh" sarebbero incompatibili con quelle di una persona che l'avrebbe studiata per otto semestri e insegnata per un anno e mezzo, poiché vaghe e in parte errate. I diplomi presentati avrebbero inoltre un valore probatorio ridotto, poiché non sarebbero documenti ufficiali. Anche la descrizione dell'adesione alla setta e dell'attività d'insegnante sarebbe vaga. Nel filmato e nella fotografia presentati, infine, il ricorrente non sarebbe riconoscibile. In terzo luogo, il racconto dell'espatrio divergerebbe tra la prima e la seconda audizione.

E. 3.2 Nel ricorso, il ricorrente ritiene invece che le proprie allegazioni sarebbero verosimili. La tardività, infatti, sarebbe giustificata dal fatto che gli sarebbe stato chiesto di essere conciso. A comprova delle stesse, inoltre, egli adduce di essere stato condannato penalmente per essere membro di "Erfan Halgheh" e per averne insegnato la dottrina. La vaghezza e gli errori nelle sue conoscenze di questa dottrina, infine, sarebbero dovuti alla sua scarsa formazione. Egli, a ogni modo, sarebbe stato in grado d'indicare un libro dove trovare le risposte alle domande postegli.

E. 3.3 Nella risposta la SEM ribadisce la tardività delle allegazioni del ricorrente, poiché la loro importanza avrebbe imposto che esse fossero perlomeno menzionate fin da subito e poiché, durante la prima audizione, il ricorrente avrebbe dichiarato tre volte di aver esposto tutt'i suoi motivi di asilo. Ritiene inoltre che la vaghezza delle conoscenze della dottrina di "Erfan Halgheh" non potrebbe essere imputabile alla scarsa formazione del ricorrente, visto il lungo periodo di studio e d'insegnamento di quest'ultimo. Mette infine in dubbio l'autenticità degli atti giudiziari prodotti dal ricorrente, in quanto alcuni elementi del contenuto degli stessi sarebbero incoerenti tra di loro e con il racconto del ricorrente.

E. 3.4 Nella replica, il ricorrente informa di aver chiesto una verifica delle criticità sollevate dalla SEM quanto agli atti giudiziari e di riservarsi la facoltà di trasmettere successivamente una presa di posizione al riguardo. A oggi non è pervenuta al Tribunale alcuna presa di posizione.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5.1 Nella fattispecie, il ricorrente ha in primo luogo dichiarato di essere membro di "Erfan Halgheh" e di esserne stato un insegnante.

E. 5.2 Quest'affermazione stride con le conoscenze della dottrina di "Erfan Halgheh" dimostrate dal ricorrente durante la seconda audizione, che sono vaghe e in parte sbagliate anche su aspetti basilari. Innanzitutto, egli definisce "Erfan Halgheh" come una corrente religiosa (cfr. atto A25, Q89). "Erfan Halgheh" è però una filosofia, non una religione (cfr. The Danish Immigration Service, Iran: Erfan-e Halgheh, maggio 2019, https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/Report_Iran_Erfan-e_Halgheh_may_2019.pdf , consultato il 9 aprile 2020, pag. 5). Chiamato a spiegare in cosa consiste, in sostanza egli è stato solamente capace di affermare che la religione islamica è intrisa di falsità con cui invece Cristo non ha nulla da spartire (cfr. atto A25, Q35, 43 seg.). Invero "Erfan Halgheh" è compatibile con ogni religione, senza nel contempo favorirne alcuna (cfr. ibidem). A domanda, ha risposto che Faradarmani sarebbe l'applicazione della mano sul punto doloroso del corpo per estrarne il dolore (cfr. atto A25, Q41). Faradarmani è sì una terapia contro i problemi di salute, ma puramente spirituale (cfr. ibidem, pag. 6). Quanto a Psymentology, egli ha indicato che sarebbe la teoria secondo la quale l'esistenza degli animali precede quella degli esseri umani (cfr. atto A25, Q41). Psymentology è invece una teoria complementare a Faradarmani, che si concentra però sui problemi mentali (cfr. ibidem). Infine, a una domanda ha candidamente ammesso di non essere in grado di rispondere e ha rimandato alla lettura di un libro (cfr. atto A25, Q38). Riassumendo, queste conoscenze sono al di sotto di quello che ci si potrebbe legittimamente attendere da una persona che pretende di aver studiato questa dottrina per otto semestri e a maggior ragione da una persona che l'avrebbe insegnata per un anno e mezzo, indipendentemente - per rispondere alla giustificazione data dal ricorrente nel ricorso - dal livello della formazione scolastica di base ricevuta. Inoltre, mancano di dettagli le descrizioni di come si sarebbe avvicinato a tale dottrina (cfr. atto A25, Q60-65) e della sua attività di insegnante (cfr. atto A25, Q76 seg.). Nel primo caso è poco credibile che avrebbe accettato, senza maggiori chiarimenti, l'invito per telefono di un amico che gli proponeva semplicemente di portarlo in un posto e che ne sarebbe stato felice. Nel secondo caso, si è limitato ad affermare lapidariamente di insegnare tutto ciò che aveva appena descritto riguardo alla dottrina di "Erfan Halgheh" senza precisare persone, luoghi o modalità. Infine, i diplomi presentati non sono documenti ufficiali e hanno quindi un valore probatorio limitato. Nel filmato e nella fotografia, invece, il ricorrente non è riconoscibile.

E. 5.3 Tutto ben considerato, è inverosimile che il ricorrente sia membro di "Erfan Halgheh" e che ne sia stato un insegnante.

E. 6.1 In secondo luogo il ricorrente ha dichiarato di essere stato arrestato il 16 luglio 2015 da Ettela'at, di essere stato detenuto e aver subito violenze per 15 giorni, di essere sfuggito il 5 agosto 2015 a un secondo arresto e di essere stato successivamente ricercato al proprio domicilio.

E. 6.2 Interrogato sui motivi d'asilo nel corso della prima audizione, egli ha però solo fatto valere di temere di essere arrestato, poiché sarebbe ciò che accade ai fedeli di "Erfan Halgheh" (cfr. atto A9, 7.01). Non ha allegato di aver già subito eventuali arresti, detenzioni, violenze o tentativi di arresto né quando gli è stato chiesto quali fossero i motivi di espatrio e d'asilo (cfr. atto A9, 7.01), né se avesse menzionato tutti i motivi di espatrio (cfr. ibidem), né se ci fossero altri motivi di espatrio oltre a quelli menzionati (cfr. atto A9, 7.02), né se ci fossero motivi non menzionati che si opponevano al suo rientro in Iran (cfr. atto A9, 7.03). La giustificazione addotta dal ricorrente, secondo il quale non lo si sarebbe lasciato spiegare a sufficienza, non può essere seguita. Infatti gli accadimenti omessi dal ricorrente sono i motivi fondamentali alla base della sua domanda d'asilo, perciò andavano per lo meno citati fin dalla prima audizione. Inoltre dal verbale, che il ricorrente ha firmato senza emetterne riserve sul contenuto, non risulta che il ricorrente è stato interrotto o simili. Il ricorrente non ha, quindi, un motivo giustificativo per il fatto di aver introdotto tardivamente nuove dichiarazioni. Il Tribunale rileva, inoltre, come le allegazioni del ricorrente sono vaghe. Per quanto riguarda l'arresto, egli non ha apportato alcun dettaglio significativo che possa rendere almeno verosimile il suo racconto (cfr. atto A25, Q91-95). Durante i 15 giorni di detenzione sarebbe stato picchiato due ore al giorno, ma nel resto del tempo non sarebbe successo né avrebbe fatto nulla (cfr. atto A25, Q96-108). In merito all'arresto cui sarebbe riuscito a sfuggire, il racconto è privo del benché minimo riferimento personale (cfr. atto A25, Q128-137). Infine, il ricorrente non ha dato precisazioni su come sarebbe venuto a conoscenza del fatto che Ettela'at l'avrebbe ricercato al suo domicilio (cfr. atto A25, Q33). Anche quanto ai documenti allegati il 20 agosto 2019 a riprova del fatto che il ricorrente sarebbe finito nel collimatore delle autorità iraniane, il discorso non muta. I documenti in questione contengono infatti numerose criticità, sia sotto l'aspetto della forma che del merito, che ne inficiano l'autenticità. L'entità degli elementi che lasciano propendere per una falsificazione è inoltre tale, da non potersi spiegare nemmeno ammettendo un precario stato del sistema giudiziario iraniano. Innanzitutto, il primo documento ("Ordine della Procura", secondo la traduzione fornita dal ricorrente) manca completamente della data. Vi si può inoltre leggere che la difesa è stata ascoltata, ma mai il ricorrente ha reso partecipe la SEM del fatto che un processo fosse in corso di svolgimento contro di lui. Se invece, come sembra, egli era all'oscuro di tutto, ci si aspetterebbe allora che la contumacia fosse stata rilevata nel documento. Ma così non è stato. Il ricorrente sarebbe stato condannato a un anno di reclusione sulla base dell'art. 262 seg. del Codice penale islamico, ma questi due articoli impongono come pena la morte o fino a 74 frustate (cfr. IHRDC, English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal Code, 4 aprile 2014, https://iranhrdc.org/english-translation-of-books-i-ii-of-the-new-islamic-penal-code/ , consultato il 9 aprile 2020). Sarebbe inoltre stato condannato a una multa sulla base dell'art. 2 cpv. 490 del Codice penale islamico, ma questo capoverso non esiste (cfr. ibidem). Se fosse invece stato inteso l'art. 490, ebbene questo articolo riguarda le modalità di pagamento delle multe ma non è una base legale per comminarne (cfr. IPRC, Codice penale islamico, 29 maggio 2013, https://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002 , consultato il 9 aprile 2020). Per quanto riguarda il secondo documento ("Sentenza", secondo la traduzione fornita dal ricorrente), il ricorrente sarebbe stato condannato sulla base dell'art. 455 del Codice penale islamico. Ma questo articolo punisce l'omicidio (cfr. ibidem), e né nel testo del documento ci si confronta con tale crimine né il ricorrente ha mai anche solo accennato al fatto di aver ucciso qualcuno. Egli sarebbe anche tenuto a pagare una multa sulla base dell'art. 500 del Codice penale islamico, tale articolo prevede però come pena unicamente l'incarcerazione (cfr. IHRDC, Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran - Book Five, 15 luglio 2013, https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/ , consultato il 9 aprile 2020). Ora, numeri sbagliati di articoli e pene non previste dalla legge sono proprio tra le caratteristiche più diffuse che possiedono i documenti giudiziari iraniani falsi (cfr. UK Home Office, Country Background Note: Iran, ottobre 2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846809/Iran_-_Background_-_CPIN_-_v6.0_-_Nov_2019_-_EXT.pdf , consultato il 9 aprile 2020, pag. 31). Stupisce inoltre l'affermazione del ricorrente secondo la quale avrebbe scoperto tardivamente e solo tramite la figlia i documenti prodotti, mentre che la moglie glieli avrebbe celati e anzi ne avrebbe distrutti altri, poiché arrabbiata per la sua fuga (cfr. ricorso, pag. 4). In effetti, egli non ha mai accennato a problemi con la moglie e al contrario ha dichiarato di avere contatti telefonici con lei (cfr. atto A25, Q28) e che per la sua famiglia è sufficiente che egli sia in vita (cfr. atto A25, Q149). Particolarmente interlocutorio risulta infine il fatto che l'insorgente, patrocinato in sede ricorsuale, nonostante abbia prospettato l'allegazione di ulteriori elementi atti a confutare le lacune dei presunti atti giudiziari sollevate dalla SEM, non vi ha poi mai provveduto.

E. 6.3 Tutto ben considerato, è inverosimile che il ricorrente sia stato arrestato e detenuto, abbia subito violenze e sia sfuggito a ulteriori arresti.

E. 7 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.

E. 8 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10.2 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. La situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Iran, infatti, non condurrebbe a considerare l'esecuzione dell'allontanamento inammissibile e dalle audizioni non sarebbero emersi indizi di persecuzioni o di trattamenti proibiti. In Iran, inoltre, non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata e il ricorrente sarebbe relativamente giovane e in buona salute, godrebbe di una buona esperienza lavorativa e a B._______ disporrebbe di una solida rete famigliare. L'esecuzione dell'allontanamento, infine, sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Egli, infatti, in quanto rifugiato non potrebbe essere respinto e in quanto membro di un'organizzazione illegale subirebbe in Iran trattamenti inumani e degradanti.

E. 10.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento in Iran non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale E-5026/2019 del 25 novembre 2019 consid. 8.3). In siffatte circostanze non vi è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che, non avendo il ricorrente reso verosimile di essere membro di "Erfan Halgheh" e di esserne stato un insegnante (cfr. supra consid. 5.3) e di essere stato arrestato e detenuto, di aver subito violenze e di essere sfuggito a ulteriori arresti (cfr. supra consid. 6.3), non vi è motivo di supporre che sia esposto a seri pregiudizi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 10.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, in Iran attualmente vi sono delle proteste di piazza contro il regime al governo ma non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-5473/2019 del 25 novembre 2019 consid. 5.2.1). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è relativamente giovane ([...] anni) e ha frequentato cinque anni di scuola. Ha lavorato, tra le altre cose, come elettricista, nel rammendo e nella colorazione di tovaglie, nell'esercito e come saldatore. Da ultimo, raccoglieva lattine, porte e pezzi di ferro per rivenderli. La moglie, i due figli, i genitori, due sorelle e un fratello vivono a B._______, l'ultimo domicilio del ricorrente. In Iran vi sono anche un altro fratello, un'altra sorella, zii, zie e cugini, in un appartamento di proprietà di uno dei quali il ricorrente viveva prima dell'espatrio. Con i parenti è in contatto telefonicamente. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente dispone della propria carta d'identità originale emessa dal suo Paese d'origine e, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 12.1 Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1).

E. 12.2 Nella presente fattispecie, i documenti prodotti dal ricorrente il 20 agosto 2019 si sono rivelati dei falsi (cfr. supra consid. 6.2). In considerazione di ciò, se ne giustifica la confisca.

E. 13 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. I due presunti atti giudiziari prodotti dal ricorrente il 20 agosto 2019 sono confiscati.
  3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.
  4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1267/2019 Sentenza del 21 aprile 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Mia Fuchs, cancelliere Manuel Piazza. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 febbraio 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino iraniano, è espatriato l'8 dicembre 2015 ed è entrato in Svizzera il 17 gennaio 2016, dove il medesimo giorno ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A9). B. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere stato arrestato il 16 luglio 2015 dal Ministero delle informazioni e della sicurezza nazionale iraniano, Vezarat-e Ettela'at va Amniat-e Keshvar (VEVAK; di seguito: Ettela'at), e di essere stato detenuto per 15 giorni, durante i quali avrebbe subito violenze. Ciò, perché sarebbe membro della setta illegale "Erfan Halgheh" e avrebbe manifestato per la liberazione del suo maestro. Il 5 agosto 2015 Ettela'at avrebbe arrestato i partecipanti a una riunione della setta, ma il richiedente sarebbe riuscito a fuggire prima dalla madre e poi da un amico. Ettela'at l'avrebbe quindi cercato al domicilio (cfr. atto A25, Q33). C. Con decisione dell'11 febbraio 2019, notificata al richiedente il giorno seguente (cfr. avviso di ricevimento), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 14 marzo 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 marzo 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo, in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM, affinché prenda una nuova decisione, e, in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. Ha allegato le copie di due presunti atti giudiziari delle autorità iraniane, in lingua straniera. E. Il 20 agosto 2019 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale gli originali dei due documenti allegati al ricorso, con la relativa traduzione in italiano. F. Con decisione incidentale del 22 agosto 2019, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e ha invitato l'autorità inferiore a prendere posizione riguardo al gravame e ai due presunti atti giudiziari trasmessi dal ricorrente. G. Il 13 settembre 2019, l'autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al riguardo, riconfermandosi nelle proprie valutazioni e proponendo, quindi, il respingimento del ricorso. H. Il ricorrente ha presentato la sua replica il 14 ottobre 2019, riconfermandosi nel ricorso. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni del ricorrente. In primo luogo, le dichiarazioni sul primo arresto, sul tentativo di un secondo arresto e sulla sua ricerca al domicilio da parte di Ettela'at sarebbero ingiustificatamente tardive, poiché rese solo durante il secondo interrogatorio. Esse sarebbero inoltre vaghe, poiché il ricorrente si sarebbe accontentato di generalità senza scendere nei particolari. In secondo luogo, le sue conoscenze della dottrina di "Erfan Halgheh" sarebbero incompatibili con quelle di una persona che l'avrebbe studiata per otto semestri e insegnata per un anno e mezzo, poiché vaghe e in parte errate. I diplomi presentati avrebbero inoltre un valore probatorio ridotto, poiché non sarebbero documenti ufficiali. Anche la descrizione dell'adesione alla setta e dell'attività d'insegnante sarebbe vaga. Nel filmato e nella fotografia presentati, infine, il ricorrente non sarebbe riconoscibile. In terzo luogo, il racconto dell'espatrio divergerebbe tra la prima e la seconda audizione. 3.2 Nel ricorso, il ricorrente ritiene invece che le proprie allegazioni sarebbero verosimili. La tardività, infatti, sarebbe giustificata dal fatto che gli sarebbe stato chiesto di essere conciso. A comprova delle stesse, inoltre, egli adduce di essere stato condannato penalmente per essere membro di "Erfan Halgheh" e per averne insegnato la dottrina. La vaghezza e gli errori nelle sue conoscenze di questa dottrina, infine, sarebbero dovuti alla sua scarsa formazione. Egli, a ogni modo, sarebbe stato in grado d'indicare un libro dove trovare le risposte alle domande postegli. 3.3 Nella risposta la SEM ribadisce la tardività delle allegazioni del ricorrente, poiché la loro importanza avrebbe imposto che esse fossero perlomeno menzionate fin da subito e poiché, durante la prima audizione, il ricorrente avrebbe dichiarato tre volte di aver esposto tutt'i suoi motivi di asilo. Ritiene inoltre che la vaghezza delle conoscenze della dottrina di "Erfan Halgheh" non potrebbe essere imputabile alla scarsa formazione del ricorrente, visto il lungo periodo di studio e d'insegnamento di quest'ultimo. Mette infine in dubbio l'autenticità degli atti giudiziari prodotti dal ricorrente, in quanto alcuni elementi del contenuto degli stessi sarebbero incoerenti tra di loro e con il racconto del ricorrente. 3.4 Nella replica, il ricorrente informa di aver chiesto una verifica delle criticità sollevate dalla SEM quanto agli atti giudiziari e di riservarsi la facoltà di trasmettere successivamente una presa di posizione al riguardo. A oggi non è pervenuta al Tribunale alcuna presa di posizione. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. 5.1 Nella fattispecie, il ricorrente ha in primo luogo dichiarato di essere membro di "Erfan Halgheh" e di esserne stato un insegnante. 5.2 Quest'affermazione stride con le conoscenze della dottrina di "Erfan Halgheh" dimostrate dal ricorrente durante la seconda audizione, che sono vaghe e in parte sbagliate anche su aspetti basilari. Innanzitutto, egli definisce "Erfan Halgheh" come una corrente religiosa (cfr. atto A25, Q89). "Erfan Halgheh" è però una filosofia, non una religione (cfr. The Danish Immigration Service, Iran: Erfan-e Halgheh, maggio 2019, https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/Report_Iran_Erfan-e_Halgheh_may_2019.pdf , consultato il 9 aprile 2020, pag. 5). Chiamato a spiegare in cosa consiste, in sostanza egli è stato solamente capace di affermare che la religione islamica è intrisa di falsità con cui invece Cristo non ha nulla da spartire (cfr. atto A25, Q35, 43 seg.). Invero "Erfan Halgheh" è compatibile con ogni religione, senza nel contempo favorirne alcuna (cfr. ibidem). A domanda, ha risposto che Faradarmani sarebbe l'applicazione della mano sul punto doloroso del corpo per estrarne il dolore (cfr. atto A25, Q41). Faradarmani è sì una terapia contro i problemi di salute, ma puramente spirituale (cfr. ibidem, pag. 6). Quanto a Psymentology, egli ha indicato che sarebbe la teoria secondo la quale l'esistenza degli animali precede quella degli esseri umani (cfr. atto A25, Q41). Psymentology è invece una teoria complementare a Faradarmani, che si concentra però sui problemi mentali (cfr. ibidem). Infine, a una domanda ha candidamente ammesso di non essere in grado di rispondere e ha rimandato alla lettura di un libro (cfr. atto A25, Q38). Riassumendo, queste conoscenze sono al di sotto di quello che ci si potrebbe legittimamente attendere da una persona che pretende di aver studiato questa dottrina per otto semestri e a maggior ragione da una persona che l'avrebbe insegnata per un anno e mezzo, indipendentemente - per rispondere alla giustificazione data dal ricorrente nel ricorso - dal livello della formazione scolastica di base ricevuta. Inoltre, mancano di dettagli le descrizioni di come si sarebbe avvicinato a tale dottrina (cfr. atto A25, Q60-65) e della sua attività di insegnante (cfr. atto A25, Q76 seg.). Nel primo caso è poco credibile che avrebbe accettato, senza maggiori chiarimenti, l'invito per telefono di un amico che gli proponeva semplicemente di portarlo in un posto e che ne sarebbe stato felice. Nel secondo caso, si è limitato ad affermare lapidariamente di insegnare tutto ciò che aveva appena descritto riguardo alla dottrina di "Erfan Halgheh" senza precisare persone, luoghi o modalità. Infine, i diplomi presentati non sono documenti ufficiali e hanno quindi un valore probatorio limitato. Nel filmato e nella fotografia, invece, il ricorrente non è riconoscibile. 5.3 Tutto ben considerato, è inverosimile che il ricorrente sia membro di "Erfan Halgheh" e che ne sia stato un insegnante. 6. 6.1 In secondo luogo il ricorrente ha dichiarato di essere stato arrestato il 16 luglio 2015 da Ettela'at, di essere stato detenuto e aver subito violenze per 15 giorni, di essere sfuggito il 5 agosto 2015 a un secondo arresto e di essere stato successivamente ricercato al proprio domicilio. 6.2 Interrogato sui motivi d'asilo nel corso della prima audizione, egli ha però solo fatto valere di temere di essere arrestato, poiché sarebbe ciò che accade ai fedeli di "Erfan Halgheh" (cfr. atto A9, 7.01). Non ha allegato di aver già subito eventuali arresti, detenzioni, violenze o tentativi di arresto né quando gli è stato chiesto quali fossero i motivi di espatrio e d'asilo (cfr. atto A9, 7.01), né se avesse menzionato tutti i motivi di espatrio (cfr. ibidem), né se ci fossero altri motivi di espatrio oltre a quelli menzionati (cfr. atto A9, 7.02), né se ci fossero motivi non menzionati che si opponevano al suo rientro in Iran (cfr. atto A9, 7.03). La giustificazione addotta dal ricorrente, secondo il quale non lo si sarebbe lasciato spiegare a sufficienza, non può essere seguita. Infatti gli accadimenti omessi dal ricorrente sono i motivi fondamentali alla base della sua domanda d'asilo, perciò andavano per lo meno citati fin dalla prima audizione. Inoltre dal verbale, che il ricorrente ha firmato senza emetterne riserve sul contenuto, non risulta che il ricorrente è stato interrotto o simili. Il ricorrente non ha, quindi, un motivo giustificativo per il fatto di aver introdotto tardivamente nuove dichiarazioni. Il Tribunale rileva, inoltre, come le allegazioni del ricorrente sono vaghe. Per quanto riguarda l'arresto, egli non ha apportato alcun dettaglio significativo che possa rendere almeno verosimile il suo racconto (cfr. atto A25, Q91-95). Durante i 15 giorni di detenzione sarebbe stato picchiato due ore al giorno, ma nel resto del tempo non sarebbe successo né avrebbe fatto nulla (cfr. atto A25, Q96-108). In merito all'arresto cui sarebbe riuscito a sfuggire, il racconto è privo del benché minimo riferimento personale (cfr. atto A25, Q128-137). Infine, il ricorrente non ha dato precisazioni su come sarebbe venuto a conoscenza del fatto che Ettela'at l'avrebbe ricercato al suo domicilio (cfr. atto A25, Q33). Anche quanto ai documenti allegati il 20 agosto 2019 a riprova del fatto che il ricorrente sarebbe finito nel collimatore delle autorità iraniane, il discorso non muta. I documenti in questione contengono infatti numerose criticità, sia sotto l'aspetto della forma che del merito, che ne inficiano l'autenticità. L'entità degli elementi che lasciano propendere per una falsificazione è inoltre tale, da non potersi spiegare nemmeno ammettendo un precario stato del sistema giudiziario iraniano. Innanzitutto, il primo documento ("Ordine della Procura", secondo la traduzione fornita dal ricorrente) manca completamente della data. Vi si può inoltre leggere che la difesa è stata ascoltata, ma mai il ricorrente ha reso partecipe la SEM del fatto che un processo fosse in corso di svolgimento contro di lui. Se invece, come sembra, egli era all'oscuro di tutto, ci si aspetterebbe allora che la contumacia fosse stata rilevata nel documento. Ma così non è stato. Il ricorrente sarebbe stato condannato a un anno di reclusione sulla base dell'art. 262 seg. del Codice penale islamico, ma questi due articoli impongono come pena la morte o fino a 74 frustate (cfr. IHRDC, English Translation of Books I & II of the New Islamic Penal Code, 4 aprile 2014, https://iranhrdc.org/english-translation-of-books-i-ii-of-the-new-islamic-penal-code/ , consultato il 9 aprile 2020). Sarebbe inoltre stato condannato a una multa sulla base dell'art. 2 cpv. 490 del Codice penale islamico, ma questo capoverso non esiste (cfr. ibidem). Se fosse invece stato inteso l'art. 490, ebbene questo articolo riguarda le modalità di pagamento delle multe ma non è una base legale per comminarne (cfr. IPRC, Codice penale islamico, 29 maggio 2013, https://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002 , consultato il 9 aprile 2020). Per quanto riguarda il secondo documento ("Sentenza", secondo la traduzione fornita dal ricorrente), il ricorrente sarebbe stato condannato sulla base dell'art. 455 del Codice penale islamico. Ma questo articolo punisce l'omicidio (cfr. ibidem), e né nel testo del documento ci si confronta con tale crimine né il ricorrente ha mai anche solo accennato al fatto di aver ucciso qualcuno. Egli sarebbe anche tenuto a pagare una multa sulla base dell'art. 500 del Codice penale islamico, tale articolo prevede però come pena unicamente l'incarcerazione (cfr. IHRDC, Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran - Book Five, 15 luglio 2013, https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/ , consultato il 9 aprile 2020). Ora, numeri sbagliati di articoli e pene non previste dalla legge sono proprio tra le caratteristiche più diffuse che possiedono i documenti giudiziari iraniani falsi (cfr. UK Home Office, Country Background Note: Iran, ottobre 2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846809/Iran_-_Background_-_CPIN_-_v6.0_-_Nov_2019_-_EXT.pdf , consultato il 9 aprile 2020, pag. 31). Stupisce inoltre l'affermazione del ricorrente secondo la quale avrebbe scoperto tardivamente e solo tramite la figlia i documenti prodotti, mentre che la moglie glieli avrebbe celati e anzi ne avrebbe distrutti altri, poiché arrabbiata per la sua fuga (cfr. ricorso, pag. 4). In effetti, egli non ha mai accennato a problemi con la moglie e al contrario ha dichiarato di avere contatti telefonici con lei (cfr. atto A25, Q28) e che per la sua famiglia è sufficiente che egli sia in vita (cfr. atto A25, Q149). Particolarmente interlocutorio risulta infine il fatto che l'insorgente, patrocinato in sede ricorsuale, nonostante abbia prospettato l'allegazione di ulteriori elementi atti a confutare le lacune dei presunti atti giudiziari sollevate dalla SEM, non vi ha poi mai provveduto. 6.3 Tutto ben considerato, è inverosimile che il ricorrente sia stato arrestato e detenuto, abbia subito violenze e sia sfuggito a ulteriori arresti. 7. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. 8. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.2 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. La situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Iran, infatti, non condurrebbe a considerare l'esecuzione dell'allontanamento inammissibile e dalle audizioni non sarebbero emersi indizi di persecuzioni o di trattamenti proibiti. In Iran, inoltre, non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata e il ricorrente sarebbe relativamente giovane e in buona salute, godrebbe di una buona esperienza lavorativa e a B._______ disporrebbe di una solida rete famigliare. L'esecuzione dell'allontanamento, infine, sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Egli, infatti, in quanto rifugiato non potrebbe essere respinto e in quanto membro di un'organizzazione illegale subirebbe in Iran trattamenti inumani e degradanti. 10.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento in Iran non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale E-5026/2019 del 25 novembre 2019 consid. 8.3). In siffatte circostanze non vi è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che, non avendo il ricorrente reso verosimile di essere membro di "Erfan Halgheh" e di esserne stato un insegnante (cfr. supra consid. 5.3) e di essere stato arrestato e detenuto, di aver subito violenze e di essere sfuggito a ulteriori arresti (cfr. supra consid. 6.3), non vi è motivo di supporre che sia esposto a seri pregiudizi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, in Iran attualmente vi sono delle proteste di piazza contro il regime al governo ma non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-5473/2019 del 25 novembre 2019 consid. 5.2.1). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è relativamente giovane ([...] anni) e ha frequentato cinque anni di scuola. Ha lavorato, tra le altre cose, come elettricista, nel rammendo e nella colorazione di tovaglie, nell'esercito e come saldatore. Da ultimo, raccoglieva lattine, porte e pezzi di ferro per rivenderli. La moglie, i due figli, i genitori, due sorelle e un fratello vivono a B._______, l'ultimo domicilio del ricorrente. In Iran vi sono anche un altro fratello, un'altra sorella, zii, zie e cugini, in un appartamento di proprietà di uno dei quali il ricorrente viveva prima dell'espatrio. Con i parenti è in contatto telefonicamente. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente dispone della propria carta d'identità originale emessa dal suo Paese d'origine e, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 12. 12.1 Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1). 12.2 Nella presente fattispecie, i documenti prodotti dal ricorrente il 20 agosto 2019 si sono rivelati dei falsi (cfr. supra consid. 6.2). In considerazione di ciò, se ne giustifica la confisca. 13. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. I due presunti atti giudiziari prodotti dal ricorrente il 20 agosto 2019 sono confiscati.

3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.

4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione: