Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Proseguendo, giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Oggetto del ricorso, nel caso in parola, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Gli insorgenti infatti, secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, così come alla luce delle conclusioni esposte nel gravame, non sollevano alcuna censura che sarebbe atta a contestare la non entrata nel merito delle loro domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM. Invero, nello stesso essi contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia in ragione dello stato di salute della ricorrente, che non sarebbe stato accertato in modo esatto e completo da parte dell'autorità inferiore. Tenuto conto del fatto che l'oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 1.56, pag. 29) la decisione è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento (cfr. cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata). Il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 5.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che nelle fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un loro rientro in patria li esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Anche dal profilo dell'esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo al loro stato di salute. Difatti essi, ora come già in passato, potrebbero avere accesso in Georgia alle cure ed ai controlli per i loro problemi medici. Inoltre, in particolare per le malattie oncologiche, il governo georgiano avrebbe molto operato al fine di migliorare l'accesso alle cure e per ampliare le possibilità di trattamento. Altresì le cure oncologiche e gli interventi chirurgici, come pure la chemioterapia, l'ormonoterapia e la radioterapia sarebbero completamente finanziati dall'Universal Health Care Program (UHCP). Essi potranno inoltre richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento di trattamenti necessari per un periodo limitato nel Paese d'origine. Concernente la richiesta espressa dal loro rappresentante legale, la SEM - in un apprezzamento anticipato delle prove - ha stabilito che altri accertamenti medici non sarebbero necessari, in quanto le ulteriori diagnosi potranno essere appurate nel loro paese d'origine, il quale disporrebbe di una buona assistenza sanitaria. L'accertamento dei fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore, sarebbe quindi stato effettuato in modo completo. Per di più, l'esecuzione del loro allontanamento verso il precitato Stato, sarebbe pure possibile.
E. 5.2 Dal canto loro, nell'impugnativa, gli insorgenti ritengono innanzitutto che l'istruzione medica della causa da parte della SEM sia lacunosa ed incompleta. Difatti, si dovrebbe ancora ricevere l'esito dell'esame cardiologico effettuato il 28 febbraio 2023 nonché dell'esame genetico che la ricorrente sosterrebbe l'8 marzo 2023. Peraltro, la situazione medica dell'insorgente 1, necessiterebbe di ulteriori approfondimenti, come segnalato nella lettera ambulatoriale del 27 dicembre 2022. A ciò si aggiunga, che sarebbe pure stato richiesto un supporto psicologico per la ricorrente. A mente degli insorgenti, un accertamento completo ed aggiornato della situazione valetudinaria della medesima, sarebbe necessario per poter procedere all'esame individualizzato della liceità e dell'esigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento. In tale ottica, anche la mera esistenza di un numero ridotto di strutture mediche, non sarebbe sufficiente per escludere il rischio di gravissime conseguenze per la ricorrente in caso di allontanamento, in particolare in ragione dell'assenza di un rapporto medico dettagliato e di concrete ed attuali indicazioni circa l'effettiva accessibilità alle strutture georgiane. Alla luce di tali elementi, in mancanza di un rapporto medico completo che attesti sia delle diagnosi, sia dei trattamenti necessari, nonché della prognosi (ancora assente) e l'accesso a specifici trattamenti nel Paese d'origine, gli insorgenti ritengono che la SEM abbia violato il principio inquisitorio, accertando in modo incompleto lo stato di salute della ricorrente. In un passo successivo, i ricorrenti contestano che l'assistenza sanitaria in ambito medico e psichico in patria sarebbe di principio garantita, come sostenuto dalla SEM citando informazioni non attualizzate. Peraltro, la ricorrente non riuscirebbe a riprendere le cure chemioterapiche immediatamente - anche per motivi economici - e pertanto la sua interruzione metterebbe a rischio la sua vita. L'autorità inferiore trascurerebbe inoltre nella sua decisione la concreta difficoltà di affrontare un viaggio aereo dell'insorgente 1, vista la grave immunodepressione derivante dalla chemioterapia. Infine, i ricorrenti sottolineano come la trattazione della loro domanda d'asilo in procedura celere, invece che in quella ampliata, avrebbe concorso ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare dal profilo dell'istruzione medica e della consequenziale inadeguata valutazione da parte della SEM degli ostacoli al loro allontanamento.
E. 6.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). L'istruzione d'ufficio ("Amtsermittlung") è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).
E. 6.2 . Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 6.3 L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del TAF A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. marg 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34).
E. 6.4 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale amministrativo federale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rif. citati; Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 2.191, pag. 125).
E. 6.5 Dal canto suo l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
E. 6.6.1 Per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 6.6.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Per quanto concerne più specificamente una persona con problemi di salute, occorre rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il ritorno forzato della stessa non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Tale giurisprudenza è stata ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell'interessato può pure risultare contrario all'art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 6.6.3 Dal profilo invece dell'esigibilità, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.).
E. 7.1 Ciò rammentato, venendo ora alla presente disamina, per poter procedere alle analisi dal profilo dell'ammissibilità e dell'esigibilità della misura d'allontanamento così come imposte dalla legge e dalla giurisprudenza testé citate, è necessario che i fatti medici rilevanti nel caso specifico siano completi. Ciò che non risulta che la SEM abbia adempiuto nella fattispecie.
E. 7.2 Difatti, per quanto attiene alla ricorrente, dalla documentazione medica all'incarto, risulta soltanto la diagnosi di carcinoma duttale invasivo della mammella destra, luminal Her 2 positivo, per il quale starebbe seguendo una chemioterapia (cfr. n. 34/2, 36/2 e 42/2; e atti successivi all'emissione della decisione impugnata n. 52/4 e 53/2, dai quali si evince che la ricorrente sta effettuando il terzo ciclo di chemioterapia ed è stata impostata una terapia per disuria). Tuttavia, non sono evincibili chiaramente dai documenti medici, né le cure ed i farmaci che ella starebbe effettivamente assumendo attualmente, e quelli eventualmente previsti nel futuro, né la prognosi - con e senza trattamento - che la concerne. Si evince soltanto dalla lettera ambulatoriale del 27 dicembre 2022, come il carcinoma sarebbe "localmente avanzato", ma sarebbero in corso ulteriori approfondimenti e sarebbero stati proposti la ripetizione degli esami diagnostici senologici - ciò che si ripete anche più recentemente nell'ultima visita oncologica del 7 marzo 2023 (cfr. n. 53/2) - e sistemici, ed una nuova biopsia della lesione maggiore, vista la caratterizzazione delle lesioni dubbie. Pertanto, alla luce del quadro "non pienamente chiaro e completo" il medico specialista oncologo ha richiesto una nuova valutazione diagnostica completa, anche se un trattamento chemioterapico poteva essere già indicato. Inoltre, sarebbe stata richiesta una consulenza genetica, di utilità anche per decidere della strategia chirurgica ed una visita ginecologica in merito alla fertilità (cfr. n. 34/2). Ora, riguardo agli esiti di tali ulteriori accertamenti, non se ne trova alcuna traccia agli atti, e ciò malgrado la ricorrente abbia riferito di averli già eseguiti (cfr. n. 41/9, D17, pag. 3), rispettivamente di essere in attesa di una visita cardiologica e di un esame genetico fissato per l'8 marzo 2023 (cfr. n. 41/9, D22, pag. 4; D72, pag. 8). Tali evenienze, sono state pure sottolineate dai ricorrenti nel loro parere (cfr. n. 47/2). Malgrado ciò, la SEM non si è premurata di richiedere i relativi referti medici, nonché di appurare quali visite mediche ella avrebbe avuto concretamente ancora in programma. Nella sua decisione, la SEM non fa del resto alcuna menzione precisa dello stato di salute attuale dell'interessata. Essa non cita difatti i documenti medici all'incarto, ma il provvedimento impugnato contiene unicamente le asserzioni rese dall'insorgente 1 nell'ambito della sua audizione sui motivi (cfr. decisione impugnata, p.to III, pag. 4). Lo stesso procedere, viene del resto adoperato dall'autorità inferiore, per quanto attiene alla situazione valetudinaria dell'insorgente 2 senza tuttavia citare né le diagnosi né i trattamenti da egli assunti (cfr. decisione impugnata, p.to III, pag. 4). Ciò anche se, dalla documentazione agli atti, sono desumibili le diagnosi di: esclusione di tubercolosi attiva, ipertensione arteriosa sospetta, infezione da virus respiratorio sinciziale, con una terapia farmacologica impostata (cfr. n. 13/3 e 32/3); con la prescrizione di un'ecografia dell'addome (eseguita il 22 dicembre 2022 con diagnosi di: lieve steatosi e colecisti alitiasica; cfr. n. 33/2) e di una visita cardiologica - di cui il referto medico è assente agli atti - per l'ipertensione arteriosa (cfr. n. 32/3). A seguito di una visita medica oftalmologica eseguita il 29 dicembre 2022, è stata inoltre richiesta per il ricorrente un'angiografia, viste le alterazioni dell'epitelio pigmentato (cfr. n. 37/3). Oltracciò, dagli atti all'incarto, è desumibile come una presa a carico psichiatrica/psicologica di entrambi i ricorrenti sia stata richiesta dai rispettivi medici generici (cfr. n. 35/2 e 36/2).
E. 7.3 Ne discende quindi che i fatti determinanti per la causa, dal profilo medico, non sono stati stabiliti in maniera completa. Invero, anche in assenza di ogni menzione dei diversi documenti medici presenti agli atti nella stessa, si deve ritenere che la SEM non conoscesse la situazione medica esatta e completa dei ricorrenti al momento di statuire sul loro caso di specie. Pertanto, è a ragione che gli insorgenti nel loro ricorso censurano il fatto che l'autorità inferiore non disponesse di tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per la causa e non potesse validamente considerare, in maniera generica, che la loro situazione medica era stata correttamente stabilita e che non costituirebbe un ostacolo all'esecuzione del loro rinvio in Georgia, anche poiché i trattamenti medici ed i controlli di cui necessiterebbero sarebbero ivi presenti (cfr. p.to III, pag. 5 seg. della decisione impugnata), in assenza d'informazioni mediche complete e circostanziate (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-847/2023 del 20 febbraio 2023, pag. 7).
E. 7.4 Alla luce di quanto precede, il Tribunale non può seguire, per lo meno allo stato attuale degli atti, le argomentazioni esposte nella decisione avversata in merito allo stato valetudinario degli insorgenti in relazione all'ammissibilità ed all'esigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, senza che sul punto in questione vengano intrapresi ulteriori accertamenti dalla SEM. Lo stesso risulta essere un elemento essenziale per la valutazione dell'ammissibilità e dell'esigibilità del trasferimento degli insorgenti in Georgia. La lacunosità degli accertamenti in tal senso da parte dell'autorità inferiore rende inoltre impossibile per il Tribunale di esaminare se la SEM abbia potuto esercitare correttamente il suo potere d'apprezzamento, mancando sia agli atti, sia nella decisione avversata, degli elementi rilevanti per potersi determinare in piena conoscenza di causa.
E. 7.5 In definitiva, la decisione della SEM circa il punto dell'esecuzione dell'allontanamento (cifre 3 e 4 della decisione impugnata), si fonda d'un canto su di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), in rapporto alla situazione valetudinaria degli insorgenti. D'altro canto, sempre con riferimento a quest'ultima, si ravvisa una violazione da parte della SEM del suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione derivante dal diritto di essere sentito degli insorgenti (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi).
E. 7.6 Considerati i già precitati principi (cfr. supra consid. 6.1-6.5), essendo inoltre la violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti non sanabile da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché i ricorrenti potranno nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.113 seg., pag. 222 seg.), il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 24 febbraio 2023 è annullata circa il punto dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti. Conseguentemente gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost. [RS 101]), a completare l'istruzione della causa dal profilo dello stato di salute dei ricorrenti - in particolare dell'insorgente 1 - ed a pronunciare una nuova decisione, questa volta debitamente motivata. Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure ricorsuali.
E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto.
E. 10 Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili. Ciò in quanto i ricorrenti sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che viene indennizzata dalla Confederazione per le sue prestazioni ai sensi dell'art. 102k LAsi.
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1262/2023 Sentenza del 9 marzo 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata l'(...), con il marito B._______, nato il (...), Georgia, entrambi rappresentati da Elena Fortunato, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (non entrata nel merito, nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 24 febbraio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato delle domande d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022. Essi hanno depositato agli atti gli originali dei loro passaporti e delle loro carte d'identità. A.b In data (...) febbraio 2023 si è svolta con entrambi i richiedenti un'audizione circa i loro motivi d'asilo. Durante tali audizioni, entrambi gli interessati hanno riferito, di aver vissuto da ultimo a C._______ e di essere espatriati dal paese d'origine il (...). Per quanto concerne A._______ (di seguito anche: insorgente 1 o la ricorrente), ella ha asserito di essere espatriata dopo che le avrebbero diagnosticato in patria un tumore al seno, per farsi curare in Svizzera, nonché poiché avrebbero difficoltà ad avere figli con il marito, malgrado le visite ginecologiche e gli esami effettuati in Georgia, ed i trattamenti contro il carcinoma che le avrebbero voluto somministrare in patria, avrebbero potuto inficiare la possibilità di avere figli. In caso di ritorno nel Paese d'origine ella teme per la sua salute, i trattamenti ed accertamenti effettuati in Svizzera non sarebbero difatti disponibili in Georgia, nonché sarebbe difficile economicamente sostenerne i costi, essendo peraltro che ella non avrebbe più potuto lavorare a causa della distanza da affrontare per ottenere le terapie necessarie. Interrogata circa il suo stato valetudinario attuale, la richiedente ha riferito che starebbe effettuando il secondo ciclo di chemioterapia. Ella dovrebbe in totale eseguire sei cicli di chemioterapia (della durata di tre settimane ciascun ciclo), prima di effettuare l'intervento per eliminare i tumori restanti. A fianco alla terapia chemioterapica, assumerebbe anche una terapia ormonale e anticorpale. Starebbe inoltre assumendo delle medicine per eliminare gli effetti collaterali della chemioterapia (problemi al cuore, ipertensione, difficoltà di respirazione e senso di nausea costante). Ella dovrebbe ancora svolgere un accertamento genetico ed una visita cardiologica. Dal canto suo B._______ (di seguito anche: insorgente 2 o il ricorrente), ha dichiarato di essere espatriato a causa dello stato di salute della moglie, nonché per problematiche d'infertilità della coppia. Nel caso di un suo ritorno in patria egli non temerebbe nulla, a parte di perdere la moglie. Questionato anche lui riguardo al suo stato di salute, egli ha asserito di avere problematiche di pressione alta sotto trattamento con Amlodipin, di soffrire d'insonnia per la quale starebbe assumendo dei medicamenti che influirebbero sull'occhio, il quale avrebbe un'atrofia e che starebbe attendendo per questo una visita oftalmologica. Inoltre riceverebbe per endovena la vitamina B12. A.c Agli atti vi sono pure diversi fogli di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) e certificati medici, inerenti alle visite mediche effettuate in Svizzera dai richiedenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Il 22 febbraio 2023, la SEM ha emanato il suo progetto di decisione negativo. Con parere del 23 febbraio 2023, gli interessati hanno preso posizione in merito. C. Con decisione del 24 febbraio 2023, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-49/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito delle loro domande d'asilo ex art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Gli interessati sono insorti con ricorso del 3 marzo 2023 (cfr. risultanze processuali), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, ed in subordine che gli atti siano restituiti alla SEM per il completamento istruttorio nell'ambito di una procedura ampliata. Hanno altresì formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Proseguendo, giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Oggetto del ricorso, nel caso in parola, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Gli insorgenti infatti, secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, così come alla luce delle conclusioni esposte nel gravame, non sollevano alcuna censura che sarebbe atta a contestare la non entrata nel merito delle loro domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM. Invero, nello stesso essi contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia in ragione dello stato di salute della ricorrente, che non sarebbe stato accertato in modo esatto e completo da parte dell'autorità inferiore. Tenuto conto del fatto che l'oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 1.56, pag. 29) la decisione è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento (cfr. cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata). Il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento. 5. 5.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che nelle fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un loro rientro in patria li esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Anche dal profilo dell'esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo al loro stato di salute. Difatti essi, ora come già in passato, potrebbero avere accesso in Georgia alle cure ed ai controlli per i loro problemi medici. Inoltre, in particolare per le malattie oncologiche, il governo georgiano avrebbe molto operato al fine di migliorare l'accesso alle cure e per ampliare le possibilità di trattamento. Altresì le cure oncologiche e gli interventi chirurgici, come pure la chemioterapia, l'ormonoterapia e la radioterapia sarebbero completamente finanziati dall'Universal Health Care Program (UHCP). Essi potranno inoltre richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento di trattamenti necessari per un periodo limitato nel Paese d'origine. Concernente la richiesta espressa dal loro rappresentante legale, la SEM - in un apprezzamento anticipato delle prove - ha stabilito che altri accertamenti medici non sarebbero necessari, in quanto le ulteriori diagnosi potranno essere appurate nel loro paese d'origine, il quale disporrebbe di una buona assistenza sanitaria. L'accertamento dei fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore, sarebbe quindi stato effettuato in modo completo. Per di più, l'esecuzione del loro allontanamento verso il precitato Stato, sarebbe pure possibile. 5.2 Dal canto loro, nell'impugnativa, gli insorgenti ritengono innanzitutto che l'istruzione medica della causa da parte della SEM sia lacunosa ed incompleta. Difatti, si dovrebbe ancora ricevere l'esito dell'esame cardiologico effettuato il 28 febbraio 2023 nonché dell'esame genetico che la ricorrente sosterrebbe l'8 marzo 2023. Peraltro, la situazione medica dell'insorgente 1, necessiterebbe di ulteriori approfondimenti, come segnalato nella lettera ambulatoriale del 27 dicembre 2022. A ciò si aggiunga, che sarebbe pure stato richiesto un supporto psicologico per la ricorrente. A mente degli insorgenti, un accertamento completo ed aggiornato della situazione valetudinaria della medesima, sarebbe necessario per poter procedere all'esame individualizzato della liceità e dell'esigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento. In tale ottica, anche la mera esistenza di un numero ridotto di strutture mediche, non sarebbe sufficiente per escludere il rischio di gravissime conseguenze per la ricorrente in caso di allontanamento, in particolare in ragione dell'assenza di un rapporto medico dettagliato e di concrete ed attuali indicazioni circa l'effettiva accessibilità alle strutture georgiane. Alla luce di tali elementi, in mancanza di un rapporto medico completo che attesti sia delle diagnosi, sia dei trattamenti necessari, nonché della prognosi (ancora assente) e l'accesso a specifici trattamenti nel Paese d'origine, gli insorgenti ritengono che la SEM abbia violato il principio inquisitorio, accertando in modo incompleto lo stato di salute della ricorrente. In un passo successivo, i ricorrenti contestano che l'assistenza sanitaria in ambito medico e psichico in patria sarebbe di principio garantita, come sostenuto dalla SEM citando informazioni non attualizzate. Peraltro, la ricorrente non riuscirebbe a riprendere le cure chemioterapiche immediatamente - anche per motivi economici - e pertanto la sua interruzione metterebbe a rischio la sua vita. L'autorità inferiore trascurerebbe inoltre nella sua decisione la concreta difficoltà di affrontare un viaggio aereo dell'insorgente 1, vista la grave immunodepressione derivante dalla chemioterapia. Infine, i ricorrenti sottolineano come la trattazione della loro domanda d'asilo in procedura celere, invece che in quella ampliata, avrebbe concorso ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare dal profilo dell'istruzione medica e della consequenziale inadeguata valutazione da parte della SEM degli ostacoli al loro allontanamento. 6. 6.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). L'istruzione d'ufficio ("Amtsermittlung") è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 6.2 . Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del TAF A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. marg 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). 6.4 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale amministrativo federale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rif. citati; Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 2.191, pag. 125). 6.5 Dal canto suo l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.6 6.6.1 Per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.6.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Per quanto concerne più specificamente una persona con problemi di salute, occorre rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il ritorno forzato della stessa non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Tale giurisprudenza è stata ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell'interessato può pure risultare contrario all'art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.6.3 Dal profilo invece dell'esigibilità, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.). 7. 7.1 Ciò rammentato, venendo ora alla presente disamina, per poter procedere alle analisi dal profilo dell'ammissibilità e dell'esigibilità della misura d'allontanamento così come imposte dalla legge e dalla giurisprudenza testé citate, è necessario che i fatti medici rilevanti nel caso specifico siano completi. Ciò che non risulta che la SEM abbia adempiuto nella fattispecie. 7.2 Difatti, per quanto attiene alla ricorrente, dalla documentazione medica all'incarto, risulta soltanto la diagnosi di carcinoma duttale invasivo della mammella destra, luminal Her 2 positivo, per il quale starebbe seguendo una chemioterapia (cfr. n. 34/2, 36/2 e 42/2; e atti successivi all'emissione della decisione impugnata n. 52/4 e 53/2, dai quali si evince che la ricorrente sta effettuando il terzo ciclo di chemioterapia ed è stata impostata una terapia per disuria). Tuttavia, non sono evincibili chiaramente dai documenti medici, né le cure ed i farmaci che ella starebbe effettivamente assumendo attualmente, e quelli eventualmente previsti nel futuro, né la prognosi - con e senza trattamento - che la concerne. Si evince soltanto dalla lettera ambulatoriale del 27 dicembre 2022, come il carcinoma sarebbe "localmente avanzato", ma sarebbero in corso ulteriori approfondimenti e sarebbero stati proposti la ripetizione degli esami diagnostici senologici - ciò che si ripete anche più recentemente nell'ultima visita oncologica del 7 marzo 2023 (cfr. n. 53/2) - e sistemici, ed una nuova biopsia della lesione maggiore, vista la caratterizzazione delle lesioni dubbie. Pertanto, alla luce del quadro "non pienamente chiaro e completo" il medico specialista oncologo ha richiesto una nuova valutazione diagnostica completa, anche se un trattamento chemioterapico poteva essere già indicato. Inoltre, sarebbe stata richiesta una consulenza genetica, di utilità anche per decidere della strategia chirurgica ed una visita ginecologica in merito alla fertilità (cfr. n. 34/2). Ora, riguardo agli esiti di tali ulteriori accertamenti, non se ne trova alcuna traccia agli atti, e ciò malgrado la ricorrente abbia riferito di averli già eseguiti (cfr. n. 41/9, D17, pag. 3), rispettivamente di essere in attesa di una visita cardiologica e di un esame genetico fissato per l'8 marzo 2023 (cfr. n. 41/9, D22, pag. 4; D72, pag. 8). Tali evenienze, sono state pure sottolineate dai ricorrenti nel loro parere (cfr. n. 47/2). Malgrado ciò, la SEM non si è premurata di richiedere i relativi referti medici, nonché di appurare quali visite mediche ella avrebbe avuto concretamente ancora in programma. Nella sua decisione, la SEM non fa del resto alcuna menzione precisa dello stato di salute attuale dell'interessata. Essa non cita difatti i documenti medici all'incarto, ma il provvedimento impugnato contiene unicamente le asserzioni rese dall'insorgente 1 nell'ambito della sua audizione sui motivi (cfr. decisione impugnata, p.to III, pag. 4). Lo stesso procedere, viene del resto adoperato dall'autorità inferiore, per quanto attiene alla situazione valetudinaria dell'insorgente 2 senza tuttavia citare né le diagnosi né i trattamenti da egli assunti (cfr. decisione impugnata, p.to III, pag. 4). Ciò anche se, dalla documentazione agli atti, sono desumibili le diagnosi di: esclusione di tubercolosi attiva, ipertensione arteriosa sospetta, infezione da virus respiratorio sinciziale, con una terapia farmacologica impostata (cfr. n. 13/3 e 32/3); con la prescrizione di un'ecografia dell'addome (eseguita il 22 dicembre 2022 con diagnosi di: lieve steatosi e colecisti alitiasica; cfr. n. 33/2) e di una visita cardiologica - di cui il referto medico è assente agli atti - per l'ipertensione arteriosa (cfr. n. 32/3). A seguito di una visita medica oftalmologica eseguita il 29 dicembre 2022, è stata inoltre richiesta per il ricorrente un'angiografia, viste le alterazioni dell'epitelio pigmentato (cfr. n. 37/3). Oltracciò, dagli atti all'incarto, è desumibile come una presa a carico psichiatrica/psicologica di entrambi i ricorrenti sia stata richiesta dai rispettivi medici generici (cfr. n. 35/2 e 36/2). 7.3 Ne discende quindi che i fatti determinanti per la causa, dal profilo medico, non sono stati stabiliti in maniera completa. Invero, anche in assenza di ogni menzione dei diversi documenti medici presenti agli atti nella stessa, si deve ritenere che la SEM non conoscesse la situazione medica esatta e completa dei ricorrenti al momento di statuire sul loro caso di specie. Pertanto, è a ragione che gli insorgenti nel loro ricorso censurano il fatto che l'autorità inferiore non disponesse di tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per la causa e non potesse validamente considerare, in maniera generica, che la loro situazione medica era stata correttamente stabilita e che non costituirebbe un ostacolo all'esecuzione del loro rinvio in Georgia, anche poiché i trattamenti medici ed i controlli di cui necessiterebbero sarebbero ivi presenti (cfr. p.to III, pag. 5 seg. della decisione impugnata), in assenza d'informazioni mediche complete e circostanziate (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-847/2023 del 20 febbraio 2023, pag. 7). 7.4 Alla luce di quanto precede, il Tribunale non può seguire, per lo meno allo stato attuale degli atti, le argomentazioni esposte nella decisione avversata in merito allo stato valetudinario degli insorgenti in relazione all'ammissibilità ed all'esigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, senza che sul punto in questione vengano intrapresi ulteriori accertamenti dalla SEM. Lo stesso risulta essere un elemento essenziale per la valutazione dell'ammissibilità e dell'esigibilità del trasferimento degli insorgenti in Georgia. La lacunosità degli accertamenti in tal senso da parte dell'autorità inferiore rende inoltre impossibile per il Tribunale di esaminare se la SEM abbia potuto esercitare correttamente il suo potere d'apprezzamento, mancando sia agli atti, sia nella decisione avversata, degli elementi rilevanti per potersi determinare in piena conoscenza di causa. 7.5 In definitiva, la decisione della SEM circa il punto dell'esecuzione dell'allontanamento (cifre 3 e 4 della decisione impugnata), si fonda d'un canto su di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), in rapporto alla situazione valetudinaria degli insorgenti. D'altro canto, sempre con riferimento a quest'ultima, si ravvisa una violazione da parte della SEM del suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione derivante dal diritto di essere sentito degli insorgenti (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). 7.6 Considerati i già precitati principi (cfr. supra consid. 6.1-6.5), essendo inoltre la violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti non sanabile da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché i ricorrenti potranno nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.113 seg., pag. 222 seg.), il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 24 febbraio 2023 è annullata circa il punto dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti. Conseguentemente gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost. [RS 101]), a completare l'istruzione della causa dal profilo dello stato di salute dei ricorrenti - in particolare dell'insorgente 1 - ed a pronunciare una nuova decisione, questa volta debitamente motivata. Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure ricorsuali.
8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
9. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto.
10. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili. Ciò in quanto i ricorrenti sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che viene indennizzata dalla Confederazione per le sue prestazioni ai sensi dell'art. 102k LAsi.
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 24 febbraio 2023 è annullata per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti (cifre 3 e 4 del dispositivo) e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione su tale punto in questione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si assegnano indennità ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: