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D-1216/2022

D-1216/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novem- bre 2021, dopo essere entrato il medesimo giorno assieme al fratello B._______ ed alla famiglia di quest’ultimo (dossier della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] N […]) su suolo elvetico (cfr. atti SEM

n. [{…}]-2/3, 5/2 e 8/1). B. Il (…) novembre 2021, con l’interessato, si è tenuto il verbale di rilevamento sui suoi dati personali (cfr. n. 15/10), allorché invece il (…) dicembre 2021 egli ha svolto il colloquio Dublino (cfr. n. 18/3). In quest’ultimo ambito gli è stata offerta la possibilità di esprimersi circa il suo stato di salute ed in me- rito all’eventuale competenza dell’Italia nella trattazione della sua domanda d’asilo. Agli atti, a sostegno della sua domanda d’asilo, egli ha consegnato il suo permesso di soggiorno per stranieri italiano, la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno italiano ed il suo passaporto originale (cfr. n. 1/-, mezzo di prova 1; 18/3 e 20/1), come pure tramite gli scritti del suo rappresentante legale del 21 gennaio 2022 rispettivamente del 10 feb- braio 2022, varia documentazione attinente i fatti che sarebbero avvenuti il (…) presso l’(…) dell’interessato (cfr. n. 30/15 e 33/1). C. L’autorità elvetica preposta, il (…) dicembre 2021 (cfr. n. 22/9), ha presen- tato alla sua omologa italiana una domanda di presa in carico dell’interes- sato in applicazione dell’art. 12 par. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifu- sione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). L’Italia ha accettato la presa in carico del richiedente il (…) febbraio 2022, in virtù della medesima disposizione del Regolamento precitata (cfr. n. 32/1). D. Con decisione del 7 marzo 2022 – notificata il giorno seguente (cfr. n. 42/1) nell’ambito del quale è pure cessato il mandato della rappresentanza legale dell’interessato (cfr. n. 43/1) – la SEM non è entrata nel merito della do- manda d’asilo, fondandosi sull’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel

D-1216/2022 Pagina 3 contempo l’allontanamento (recte: trasferimento) dell’interessato dalla Svizzera verso l’Italia ed ordinando l’esecuzione della predetta misura. Ha altresì statuito che un eventuale ricorso contro il provvedimento non avesse effetto sospensivo. E. Per il tramite del plico raccomandato del 15 marzo 2022 (cfr. risultanze pro- cessuali), il richiedente è insorto con ricorso, redatto in parte in tedesco ed in parte in italiano, contro la succitata decisione della SEM. Nello stesso egli ha postulato, a titolo processuale, la concessione dell’effetto sospen- sivo al ricorso, mentre che a titolo principale l’annullamento del provvedi- mento avversato e l’entrata nel merito della sua domanda d’asilo. Egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. Al ricorso l’insorgente ha allegato quale nuova documentazione: una copia della radiografia della sua panoramica dentale effettuata il (…) presso l’(…) di C._______ (D._______), nonché un certificato medico del (…) del Dr. med. E._______ del predetto (…). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a – c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Il ricorso è stato inoltrato in parte in tedesco ed in parte manoscritto in ita- liano, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Essendo

D-1216/2022 Pagina 4 peraltro evincibile dalle motivazioni manoscritte del ricorso, come pure da- gli atti, che il ricorrente è cognito della lingua italiana, non vi sono ragioni per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per ri- mando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, ed il procedimento segue la lin- gua della decisione impugnata.

E. 3 Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qua- lità di giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2, con rif. citati).

E. 5.1 Prima di applicare l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 – 15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) – come è il caso di specie – ogni criterio per la determinazione dello Stato membro compe- tente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento trova applicazione nella fattispecie (principio

D-1216/2022 Pagina 5 della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro compe- tente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri- chiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una proce- dura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effet- tuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1 con rif. cit.).

E. 5.3 Altresì, giusta l’art. 12 par. 4 primo comma Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia la- sciato i territori degli Stati membri. Lo Stato membro competente in forza del predetto Regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Du- blino III).

E. 5.4 Nella presente disamina, risulta come il ricorrente è beneficiario di una carta d’identità italiana – non valida per l’espatrio – scadente il (…) (cfr.

n. 25/2) ed ha ottenuto un permesso di soggiorno dalle autorità italiane (per motivi famigliari), entrando legalmente nel territorio italiano il (…). Il mede- simo titolo di soggiorno è scaduto il (…) ed è stato richiesto dall’insorgente il suo rinnovo, come da egli stesso dichiarato (cfr. n. 18/3 e 20/1). Di con- seguenza, la SEM ha a giusto titolo presentato alle autorità italiane com- petenti e nel termine previsto all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull’art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. n. 22/9). Alla stessa l’Italia ha risposto positivamente e nel termine legalmente previsto all’art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. n. 32/1). Di conseguenza, la competenza dell’Italia risulta di principio essere data, ciò che sul suo principio non viene del resto neppure contestato dal ricor- rente.

E. 6.1 Ciò posto, nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente ha contestato la decisione della SEM, invocando di essere stato curato male ai denti ed alla mascella in Italia, ciò che avrebbe comportato che egli non riuscirebbe più a masticare ed avrebbe ora i denti storti. Inoltre a causa dei fatti successigli in Italia, avrebbe temuto che degli individui lo venissero a cercare la notte e non avrebbe più dormito. La polizia gli avrebbe soltanto riferito di atten- dere il tribunale e gli autori degli atti non verrebbero mai arrestati. Pertanto,

D-1216/2022 Pagina 6 per motivi umanitari, egli chiede di non dover rientrare in Italia, poiché te- merebbe per la sua vita, non riuscirebbe più a dormire né ad uscire di casa a causa della paura che gli capiti qualcosa.

E. 6.2 Secondo l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per veri- ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato mem- bro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. Nel caso dell’Italia, è d’uopo rammentare che tale Paese è legato alla Car- taUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta- tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto- collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, l’Italia è presunta rispettare la sicu- rezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della pro- pria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una pro- tezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente rico- noscendo ed applicando le norme previste nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme re- lative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (ri- fusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura). Quanto precede vale ancor più dal momento che l’entrata in vigore del de- creto-legge n. 130/2020 il 20 dicembre 2020 ha contribuito al migliora- mento delle condizioni d’accoglienza dei richiedenti l’asilo in Italia (cfr. sen-

D-1216/2022 Pagina 7 tenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 con- sid. 10.5; anche tra le altre le sentenze del Tribunale F-52/2022 del 10 gen- naio 2022 consid. 7.2, F-12/2022 del 7 gennaio 2022 consid. 5.2).

E. 6.3 L’interessato non ha dimostrato l’esistenza di un rischio concreto che le autorità italiane rifiuterebbero di prenderlo in carico e di portare a termine l’esame della sua domanda di protezione, in violazione della direttiva pro- cedura, essendo precisato che egli non vi ha depositato alcuna domanda in tale senso, in quanto beneficiario per molti anni e ciò fino al (…) di un regolare permesso di soggiorno, di cui ha peraltro già chiesto il rinnovo. Non sono riscontrabili inoltre degli indizi oggettivi, concreti e seri che il ri- corrente verrebbe privato durevolmente dell’accesso alle condizioni mate- riali minime d’accoglienza previste dalla direttiva accoglienza, nel caso in cui dovesse depositarvi una domanda d’asilo, di cui egli d’altronde non se ne prevale. Nel caso di specie, non avendolo ancora fatto, spetta in primo luogo al ricorrente, in caso di trasferimento in detto Paese, presentare al più presto una domanda d’asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza. Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che l’Italia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbe minacciata per uno dei motivi menzionati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di es- sere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. Nemmeno ha fornito elementi atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia (cfr. anche infra consid. 7 e 8). Conseguentemente, visto tutto quanto precede l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 7.1 Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre- sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 7.2 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a que- stioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi

D-1216/2022 Pagina 8 umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda an- che qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe com- petente per il trattamento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribu- nale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto in- ternazionale, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di so- vranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale di- spone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 7.3.1 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici ade- guati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute com- portante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della spe- ranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 7.3.2 In specie, circa il suo stato di salute, durante il suo colloquio Dublino, il ricorrente ha riferito di stare bene, a parte delle problematiche alla masti- cazione derivate dalla rottura della mandibola in Italia. Nel suo ricorso egli ha sostenuto che in quest’ultimo Paese non lo avrebbero curato bene per tale problematica. Dagli atti medici all’incarto, risulta effettivamente come egli sia stato visitato e trattato in Svizzera a causa di una frattura della

D-1216/2022 Pagina 9 mandibola destra, che non sarebbe stata riposta correttamente, e per il quale il ricorrente avrebbe ricevuto dei trattamenti in Italia a (…) (cfr.

n. 17/3, 27/2, 28/2, 31/2, 34/3). Dall’ultimo F2 del (…) (cfr. n. 34/3) e dal descrittivo degli appuntamenti medici passati e futuri dell’insorgente (cfr.

n. 36/1), risulta come per il medesimo sia stato previsto un controllo il (…), presso il (…) all’(…) di C._______ (D._______), anche per l’eventuale trat- tamento di un dente cariato (cfr. n. 34/3). Controllo che appare essere stato effettuato, come da certificato medico del (…) prodotto con il ricorso dall’in- sorgente. Nello stesso viene indicato quale procedere il trattamento o l’estrazione del dente (…) (quello cariato) come pure che è prevista per (…) ([…]), sempreché il ricorrente sia ancora in Svizzera, la rimozione delle piastre a livello mandibolare. Dall’F2 del (…) (cfr. n. 27/2), si evince anche come l’interessato abbia riferito insonnia, per la quale gli è stato proposto un trattamento a base di imovane 7.5 mg, e per la frattura mandibolare una dieta frullata fino a nuovo ordine medico. Alla luce di quanto precede, risulta quindi come il ricorrente sia in Italia, come pure in Svizzera sia stato curato medicalmente e la SEM fosse a conoscenza dei problemi di salute dell’insorgente, di cui ha tenuto debita- mente conto nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4 seg.). A fronte di tale quadro, è possibile evincere come il ricorrente non si trovi in uno stato di salute cagionevole a tal punto da essere messo gravemente e irrimedia- bilmente a rischio da un trasferimento verso l’Italia. Inoltre l’insorgente, an- che dovesse ancora necessitare in futuro di trattamenti dentali, o di altre cure, disporrà in Italia delle strutture mediche, sufficienti ed equiparabili a quelle svizzere, per poter ricevere le adeguate cure. Se poi ritenesse, come lamentato nel ricorso, che i trattamenti a livello maxillo-facciale ricevuti in Italia siano stati eseguiti non a regola d’arte, apparterrà al medesimo di indirizzarsi presso le competenti sedi che risultano essere disponibili in Italia, anche eventualmente intentando una causa legale. Si rammenta inoltre come il ricorrente dispone in Italia pure di famigliari (i genitori nonché diverse sorelle ed un fratello; cfr. n. 15/10, p.to 1.16.04, pag. 4). Non v’è quindi, nel caso di specie, alcuna necessità di ottenere da parte delle au- torità italiane delle assicurazioni individuali e preliminari al trasferimento del ricorrente che egli riceverà le cure mediche ed un alloggio adeguati (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3).

E. 7.4 Per quanto invece concerne i timori derivanti dalle minacce e dai fatti successi al ricorrente a causa di terze persone in Italia, che egli ha addotto sia nell’ambito del suo colloquio Dublino che nel suo ricorso, come a ra- gione denotato anche dall’autorità inferiore nel provvedimento impugnato,

D-1216/2022 Pagina 10 a differenza di quanto da egli sostenuto nel gravame, si evince sia dalle sue allegazioni che dai mezzi di prova consegnati, come le autorità di poli- zia, allorché sollecitate siano intervenute. Il fratello del ricorrente ha inoltre potuto sporgere una formale denuncia nei confronti dei responsabili del danneggiamento del suo (…), presso la stazione di polizia competente, (…) giorni dopo l’evento. Il ricorrente, essendo partito (…) giorni dopo tali ultime circostanze, e non avendo apportato alcuna prova o elemento concreto e sostanziato di essersi indirizzato alle forze di polizia italiane per denunciare le minacce e l’aggressione subita precedentemente, e che queste ultime gli avrebbero sconsigliato di denunciare l’episodio in quel momento come egli ha sostenuto nel colloquio Dublino; non appare essere ravvisabile nel comportamento delle autorità italiane alcuna inazione. Se poi il ricorrente ritenesse che dei singoli agenti o il suo caso non venisse trattato regolar- mente dalle autorità italiane, o che non ricevesse dalle stesse la dovuta protezione, apparterrà a lui adire eventualmente le vie legali preposte, di- sponibili e funzionanti in Italia. Si può difatti partire dal presupposto, che l’Italia sia uno Stato di diritto che dispone di un sistema giudiziario e di po- lizia funzionanti e che egli potrà, come già in passato, rivolgersi alle autorità competenti per richiedere la necessaria protezione in caso di minacce con- crete da parte di terzi, e che le predette siano in grado di offrirgliela. Gli elementi apportati dall’insorgente sia nel corso della procedura di prima istanza che in fase ricorsuale non sono atti a modificare tale conclusione. Per il resto, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia alla decisione avver- sata (cfr. art. 109 cpv. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giu- gno 2005 [LTF; RS 173.110] su rinvio dell’art. 6 LAsi) la quale risulta essere sul punto sufficientemente chiara e dettagliata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), non- ché corretta.

E. 8 Sulla base di quanto precede, v’è da concludere che il trasferimento del ricorrente in Italia non viola gli obblighi della Svizzera derivanti dal diritto pubblico internazionale. Inoltre, vi è luogo di osservare che la SEM ha preso sufficientemente in considerazione nel provvedimento avversato i fatti allegati dall’interessato suscettibili di costituire dei “motivi umanitari” ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Non appaiono quindi agli atti elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). A tali condi- zioni, il Tribunale non può quindi sostituirsi, su tale punto, all’apprezza- mento adempiuto dalla SEM. Ne discende quindi che è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha escluso l’applicazione della clausola di sovranità nella fattispecie, in quanto non si ravvisano dei motivi né legati al rispetto della

D-1216/2022 Pagina 11 Svizzera dei suoi obblighi internazionali, né a delle ragioni umanitarie, per- ché le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 trovino applicazione.

E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l’Italia rimane competente per il seguito della do- manda d’asilo introdotta dal ricorrente in Svizzera ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni po- ste agli art. 21, 22 e 29 del predetto Regolamento.

E. 10 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

E. 11 In siffatte circostanze non v’è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasfe- rimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/8 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

E. 12 In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l’Italia, confermata.

E. 13 La domanda dell’insorgente tendente alla concessione dell’effetto sospen- sivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha sta- tuito nel merito dello stesso.

E. 14 Per lo stesso motivo esposto al considerando precedente, pure la do- manda dell’insorgente tendente alla concessione dell’esenzione dal versa- mento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.

D-1216/2022 Pagina 12

E. 15 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa- vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.

E. 16 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 17 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1216/2022 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre- sente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1216/2022 Sentenza del 21 marzo 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Pakistan, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 7 marzo 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2021, dopo essere entrato il medesimo giorno assieme al fratello B._______ ed alla famiglia di quest'ultimo (dossier della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] N [...]) su suolo elvetico (cfr. atti SEM n. [{...}]-2/3, 5/2 e 8/1). B. Il (...) novembre 2021, con l'interessato, si è tenuto il verbale di rilevamento sui suoi dati personali (cfr. n. 15/10), allorché invece il (...) dicembre 2021 egli ha svolto il colloquio Dublino (cfr. n. 18/3). In quest'ultimo ambito gli è stata offerta la possibilità di esprimersi circa il suo stato di salute ed in merito all'eventuale competenza dell'Italia nella trattazione della sua domanda d'asilo. Agli atti, a sostegno della sua domanda d'asilo, egli ha consegnato il suo permesso di soggiorno per stranieri italiano, la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno italiano ed il suo passaporto originale (cfr. n. 1/-, mezzo di prova 1; 18/3 e 20/1), come pure tramite gli scritti del suo rappresentante legale del 21 gennaio 2022 rispettivamente del 10 febbraio 2022, varia documentazione attinente i fatti che sarebbero avvenuti il (...) presso l'(...) dell'interessato (cfr. n. 30/15 e 33/1). C. L'autorità elvetica preposta, il (...) dicembre 2021 (cfr. n. 22/9), ha presentato alla sua omologa italiana una domanda di presa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 12 par. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). L'Italia ha accettato la presa in carico del richiedente il (...) febbraio 2022, in virtù della medesima disposizione del Regolamento precitata (cfr. n. 32/1). D. Con decisione del 7 marzo 2022 - notificata il giorno seguente (cfr. n. 42/1) nell'ambito del quale è pure cessato il mandato della rappresentanza legale dell'interessato (cfr. n. 43/1) - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo, fondandosi sull'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia ed ordinando l'esecuzione della predetta misura. Ha altresì statuito che un eventuale ricorso contro il provvedimento non avesse effetto sospensivo. E. Per il tramite del plico raccomandato del 15 marzo 2022 (cfr. risultanze processuali), il richiedente è insorto con ricorso, redatto in parte in tedesco ed in parte in italiano, contro la succitata decisione della SEM. Nello stesso egli ha postulato, a titolo processuale, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, mentre che a titolo principale l'annullamento del provvedimento avversato e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso l'insorgente ha allegato quale nuova documentazione: una copia della radiografia della sua panoramica dentale effettuata il (...) presso l'(...) di C._______ (D._______), nonché un certificato medico del (...) del Dr. med. E._______ del predetto (...). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a - c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Il ricorso è stato inoltrato in parte in tedesco ed in parte manoscritto in italiano, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Essendo peraltro evincibile dalle motivazioni manoscritte del ricorso, come pure dagli atti, che il ricorrente è cognito della lingua italiana, non vi sono ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, ed il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

3. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2, con rif. citati). 5. 5.1 Prima di applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1 con rif. cit.). 5.3 Altresì, giusta l'art. 12 par. 4 primo comma Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Lo Stato membro competente in forza del predetto Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III). 5.4 Nella presente disamina, risulta come il ricorrente è beneficiario di una carta d'identità italiana - non valida per l'espatrio - scadente il (...) (cfr. n. 25/2) ed ha ottenuto un permesso di soggiorno dalle autorità italiane (per motivi famigliari), entrando legalmente nel territorio italiano il (...). Il medesimo titolo di soggiorno è scaduto il (...) ed è stato richiesto dall'insorgente il suo rinnovo, come da egli stesso dichiarato (cfr. n. 18/3 e 20/1). Di conseguenza, la SEM ha a giusto titolo presentato alle autorità italiane competenti e nel termine previsto all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. n. 22/9). Alla stessa l'Italia ha risposto positivamente e nel termine legalmente previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. n. 32/1). Di conseguenza, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, ciò che sul suo principio non viene del resto neppure contestato dal ricorrente. 6. 6.1 Ciò posto, nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM, invocando di essere stato curato male ai denti ed alla mascella in Italia, ciò che avrebbe comportato che egli non riuscirebbe più a masticare ed avrebbe ora i denti storti. Inoltre a causa dei fatti successigli in Italia, avrebbe temuto che degli individui lo venissero a cercare la notte e non avrebbe più dormito. La polizia gli avrebbe soltanto riferito di attendere il tribunale e gli autori degli atti non verrebbero mai arrestati. Pertanto, per motivi umanitari, egli chiede di non dover rientrare in Italia, poiché temerebbe per la sua vita, non riuscirebbe più a dormire né ad uscire di casa a causa della paura che gli capiti qualcosa. 6.2 Secondo l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. Nel caso dell'Italia, è d'uopo rammentare che tale Paese è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, l'Italia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed applicando le norme previste nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura). Quanto precede vale ancor più dal momento che l'entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 il 20 dicembre 2020 ha contribuito al miglioramento delle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5; anche tra le altre le sentenze del Tribunale F-52/2022 del 10 gennaio 2022 consid. 7.2, F-12/2022 del 7 gennaio 2022 consid. 5.2). 6.3 L'interessato non ha dimostrato l'esistenza di un rischio concreto che le autorità italiane rifiuterebbero di prenderlo in carico e di portare a termine l'esame della sua domanda di protezione, in violazione della direttiva procedura, essendo precisato che egli non vi ha depositato alcuna domanda in tale senso, in quanto beneficiario per molti anni e ciò fino al (...) di un regolare permesso di soggiorno, di cui ha peraltro già chiesto il rinnovo. Non sono riscontrabili inoltre degli indizi oggettivi, concreti e seri che il ricorrente verrebbe privato durevolmente dell'accesso alle condizioni materiali minime d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza, nel caso in cui dovesse depositarvi una domanda d'asilo, di cui egli d'altronde non se ne prevale. Nel caso di specie, non avendolo ancora fatto, spetta in primo luogo al ricorrente, in caso di trasferimento in detto Paese, presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza. Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che l'Italia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbe minacciata per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. Nemmeno ha fornito elementi atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia (cfr. anche infra consid. 7 e 8). Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 7.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.3 7.3.1 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 7.3.2 In specie, circa il suo stato di salute, durante il suo colloquio Dublino, il ricorrente ha riferito di stare bene, a parte delle problematiche alla masticazione derivate dalla rottura della mandibola in Italia. Nel suo ricorso egli ha sostenuto che in quest'ultimo Paese non lo avrebbero curato bene per tale problematica. Dagli atti medici all'incarto, risulta effettivamente come egli sia stato visitato e trattato in Svizzera a causa di una frattura della mandibola destra, che non sarebbe stata riposta correttamente, e per il quale il ricorrente avrebbe ricevuto dei trattamenti in Italia a (...) (cfr. n. 17/3, 27/2, 28/2, 31/2, 34/3). Dall'ultimo F2 del (...) (cfr. n. 34/3) e dal descrittivo degli appuntamenti medici passati e futuri dell'insorgente (cfr. n. 36/1), risulta come per il medesimo sia stato previsto un controllo il (...), presso il (...) all'(...) di C._______ (D._______), anche per l'eventuale trattamento di un dente cariato (cfr. n. 34/3). Controllo che appare essere stato effettuato, come da certificato medico del (...) prodotto con il ricorso dall'insorgente. Nello stesso viene indicato quale procedere il trattamento o l'estrazione del dente (...) (quello cariato) come pure che è prevista per (...) ([...]), sempreché il ricorrente sia ancora in Svizzera, la rimozione delle piastre a livello mandibolare. Dall'F2 del (...) (cfr. n. 27/2), si evince anche come l'interessato abbia riferito insonnia, per la quale gli è stato proposto un trattamento a base di imovane 7.5 mg, e per la frattura mandibolare una dieta frullata fino a nuovo ordine medico. Alla luce di quanto precede, risulta quindi come il ricorrente sia in Italia, come pure in Svizzera sia stato curato medicalmente e la SEM fosse a conoscenza dei problemi di salute dell'insorgente, di cui ha tenuto debitamente conto nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4 seg.). A fronte di tale quadro, è possibile evincere come il ricorrente non si trovi in uno stato di salute cagionevole a tal punto da essere messo gravemente e irrimediabilmente a rischio da un trasferimento verso l'Italia. Inoltre l'insorgente, anche dovesse ancora necessitare in futuro di trattamenti dentali, o di altre cure, disporrà in Italia delle strutture mediche, sufficienti ed equiparabili a quelle svizzere, per poter ricevere le adeguate cure. Se poi ritenesse, come lamentato nel ricorso, che i trattamenti a livello maxillo-facciale ricevuti in Italia siano stati eseguiti non a regola d'arte, apparterrà al medesimo di indirizzarsi presso le competenti sedi che risultano essere disponibili in Italia, anche eventualmente intentando una causa legale. Si rammenta inoltre come il ricorrente dispone in Italia pure di famigliari (i genitori nonché diverse sorelle ed un fratello; cfr. n. 15/10, p.to 1.16.04, pag. 4). Non v'è quindi, nel caso di specie, alcuna necessità di ottenere da parte delle autorità italiane delle assicurazioni individuali e preliminari al trasferimento del ricorrente che egli riceverà le cure mediche ed un alloggio adeguati (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3). 7.4 Per quanto invece concerne i timori derivanti dalle minacce e dai fatti successi al ricorrente a causa di terze persone in Italia, che egli ha addotto sia nell'ambito del suo colloquio Dublino che nel suo ricorso, come a ragione denotato anche dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, a differenza di quanto da egli sostenuto nel gravame, si evince sia dalle sue allegazioni che dai mezzi di prova consegnati, come le autorità di polizia, allorché sollecitate siano intervenute. Il fratello del ricorrente ha inoltre potuto sporgere una formale denuncia nei confronti dei responsabili del danneggiamento del suo (...), presso la stazione di polizia competente, (...) giorni dopo l'evento. Il ricorrente, essendo partito (...) giorni dopo tali ultime circostanze, e non avendo apportato alcuna prova o elemento concreto e sostanziato di essersi indirizzato alle forze di polizia italiane per denunciare le minacce e l'aggressione subita precedentemente, e che queste ultime gli avrebbero sconsigliato di denunciare l'episodio in quel momento come egli ha sostenuto nel colloquio Dublino; non appare essere ravvisabile nel comportamento delle autorità italiane alcuna inazione. Se poi il ricorrente ritenesse che dei singoli agenti o il suo caso non venisse trattato regolarmente dalle autorità italiane, o che non ricevesse dalle stesse la dovuta protezione, apparterrà a lui adire eventualmente le vie legali preposte, disponibili e funzionanti in Italia. Si può difatti partire dal presupposto, che l'Italia sia uno Stato di diritto che dispone di un sistema giudiziario e di polizia funzionanti e che egli potrà, come già in passato, rivolgersi alle autorità competenti per richiedere la necessaria protezione in caso di minacce concrete da parte di terzi, e che le predette siano in grado di offrirgliela. Gli elementi apportati dall'insorgente sia nel corso della procedura di prima istanza che in fase ricorsuale non sono atti a modificare tale conclusione. Per il resto, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia alla decisione avversata (cfr. art. 109 cpv. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110] su rinvio dell'art. 6 LAsi) la quale risulta essere sul punto sufficientemente chiara e dettagliata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), nonché corretta.

8. Sulla base di quanto precede, v'è da concludere che il trasferimento del ricorrente in Italia non viola gli obblighi della Svizzera derivanti dal diritto pubblico internazionale. Inoltre, vi è luogo di osservare che la SEM ha preso sufficientemente in considerazione nel provvedimento avversato i fatti allegati dall'interessato suscettibili di costituire dei "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Non appaiono quindi agli atti elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). A tali condizioni, il Tribunale non può quindi sostituirsi, su tale punto, all'apprezzamento adempiuto dalla SEM. Ne discende quindi che è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha escluso l'applicazione della clausola di sovranità nella fattispecie, in quanto non si ravvisano dei motivi né legati al rispetto della Svizzera dei suoi obblighi internazionali, né a delle ragioni umanitarie, perché le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 trovino applicazione.

9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l'Italia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo introdotta dal ricorrente in Svizzera ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 del predetto Regolamento.

10. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

11. In siffatte circostanze non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/8 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

12. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l'Italia, confermata.

13. La domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha statuito nel merito dello stesso.

14. Per lo stesso motivo esposto al considerando precedente, pure la domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.

15. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.

16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: