Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il (...), l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 18 dicembre 2006 [di seguito: verbale 1] e del 9 gennaio 2007 [di seguito: verbale 2] di essere d'etnia (...), originario del villaggio di B._______ in provincia di C._______ nell'ovest del Sudan e di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai nemici di suo padre, il quale sarebbe stato assassinato alla fine del 2005, rispettivamente all'inizio dell'anno 2006 durante la guerra razziale nella sua regione, rispettivamente per la povertà che regnerebbe da sempre in Sudan. Dopo la morte del padre, l'interessato sarebbe rimasto nel suo villaggio per un mese con sua sorella, il di lei marito e l'amico di suo padre, residente a Karthum (Sudan), presso il quale egli si sarebbe successivamente rifugiato per una settimana, prima di espatriare definitivamente dal suo Paese d'origine. B. Con decisione del 15 gennaio 2007, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A 16/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso un'altra regione del suo Paese d'origine, escluso il Darfur, per esempio a Khartum, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 14 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo e della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 3 maggio 2007, con decisione incidentale, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. L'8 maggio 2007, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha proposto la reiezione del gravame. Le stesse sono state trasmesse dal TAF al ricorrente per informazione.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un lato, non sufficientemente motivate e inattendibili a tal punto di dare l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal richiedente e, dall'altro lato, perché incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. In particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado di precisare alcunché in merito alla guerra tra le tribù o indicare se vi fossero altri conflitti in Sudan, oppure di fornire l'identità di chi avrebbe ferito il padre e di coloro contro cui quest'ultimo avrebbe combattuto. Secondo l'UFM, se egli avesse realmente vissuto i fatti addotti o temesse di essere ucciso, si sarebbe informato sui suoi eventuali assassini e sulla situazione nel suo Paese, visto che avrebbe potuto chiedere spiegazioni a suo padre o rivolgersi all'amico di famiglia. Inoltre, il ricorrente si sarebbe contraddetto in merito alla morte del genitore. Infine, l'UFM ha ritenuto che la povertà o la guerra esistenti nel Paese, non sarebbero pertinenti e quindi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In conclusione, non sarebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente possibile nonché ragionevolmente esigibile non verso il Darfur, bensì verso un'altra regione del Paese, per esempio a Khartum, dove non vi sarebbe violenza generalizzata e dove il ricorrente avrebbe già soggiornato nonché potrebbe avvalersi del sostegno di un amico di famiglia. Inoltre, non esisterebbero motivi individuali del richiedente che si opporrebbero a tale esecuzione, visto che egli sarebbe giovane, in buona salute, disporrebbe di un'esperienza lavorativa e avrebbe dei familiari in patria.
E. 6 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto al timore di essere ucciso in patria come sarebbe avvenuto nel caso di suo padre, il ricorrente fa valere di non essere stato in grado di fornire le informazioni che gli sarebbero state chieste dall'UFM, non perché non fosse reale ciò che avrebbe raccontato, bensì in quanto non avrebbe studiato. Egli sostiene inoltre che la sola contraddizione rilevata dall'autorità inferiore sarebbe di poco conto e avrebbe avuto modo di spiegarla nel corso dell'audizione. Infine, il ricorrente ritiene che - contrariamente a quanto affermato dall'UFM - la situazione attuale in Sudan non garantirebbe il suo rientro in detto Paese nella dignità e nella sicurezza, così come, alla luce di quanto esposto e della realtà dei fatti, la sua vita sarebbe seriamente in pericolo. Di conseguenza, l'esecuzione del suo allontanamento in Sudan sarebbe inesigibile.
E. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23).
E. 8.1.1 Il TAF osserva che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcun dettaglio circa gli avvenimenti che sarebbero a fondamento della sua domanda d'asilo, segnatamente in merito alla guerra razziale - che sarebbe scoppiata nella sua regione - nonché in merito alla morte del padre, che sarebbe seguita a tali scontri. Segnatamente, il ricorrente si è limitato a riferire dell'esistenza di una guerra razziale tra bianchi e neri e non ha saputo argomentare il coinvolgimento nella stessa di suo padre (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D39 pag. 4). Infatti, l'insorgente non ha indicato né il ruolo di suo padre in questa guerra (cfr. verbale 2 D42-43 pag. 4), né tantomeno contro chi costui avrebbe combattuto (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D45), limitandosi ad affermare in maniera generale che combatteva contro i nemici, ovvero un gruppo di bianchi, senza alcuna precisazione di sorta (cfr. verbale 2 D46-50 pag. 5). Inoltre, l'insorgente non è stato in grado di collocare nel tempo lo scontro avvenuto e la susseguente morte del padre, affermando di non ricordarne la data esatta (cfr. verbale 2 D52 e D57 pag. 5), rispettivamente dando delle indicazioni confuse e contraddittorie in merito a tali eventi (cfr. verbale 1 pag. 4 a cofronto con verbale 2 D55- 56 e D64-65 pagg. 5-6). Orbene, le evocate dichiarazioni contradditorie, vaghe e non circostanziate del ricorrente portanto proprio sui punti essenziali della sua domanda d'asilo, ciò che è certamente degno di nota, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2). In siffatte circostanze, non soccorre l'insorgente la pretesa giustificazione secondo cui non avrebbe saputo le evocate informazioni, poiché non avrebbe studiato (cfr. ricorso pag. 2), bensì è manifesto che i fatti addotti dal ricorrente non sono stati circostanziati in quanto non sono stati realmente vissuti dal medesimo e sono, pertanto, inverosimili. D'altronde, il ricorrente non ha nemmeno dimostrato un qualsivoglia legame tra gli avvenimenti addotti e il suo asserito timore di essere ucciso dai nemici di suo padre, allorquando egli non ha nemmeno abbozzato l'identità degli stessi (cfr. verbale 2 pagg. 4-5) ed ha dichiarato, da un lato, di non essere stato coinvolto nella guerra (cfr. verbale 1 pag. 4) e, dall'altro, di non essere mai stato attaccato o minacciato (cfr. ibidem pag. 5) e che, in definitiva, a lui non sarebbe successo nulla di personale (cfr. ibidem e verbale 2 D40 pag. 4). Da ultimo, a sostegno dell'infondatezza del timore di essere esposto a eventuali persecuzioni sia nel suo villaggio che a Karthum (cfr. verbale 2 D68 e D70 pag. 6), dove il ricorrente si sarebbe rifugiato, il TAF sottolinea che egli ha dichiarato di essere rimasto per ben un mese a B._______ dopo la morte del padre (cfr. verbale 2 D66 pag. 6) e di non sapere se gli asseriti nemici di suo padre erano anche a Karthum (cfr. ibidem D124 pag. 9). In conclusione, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
E. 8.1.2 Inoltre, il secondo motivo d'asilo fatto valere dal ricorrente in sede d'audizione, ovvero l'asserita povertà regnante in Sudan (cfr. verbale 1 pag. 5), è come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, come rettamente rilevato dall'UFM nella sua decisione (peraltro non contestata su questo punto nel ricorso).
E. 8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 10.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Sudan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto egli ha preteso in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni che la sua vita sarebbe in pericolo e, a causa della situazione attuale in Sudan, non sarebbe garantito un rientro nella dignità e nella sicurezza (cfr. ricorso pagg. 2-3). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
E. 10.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 10.3.1 Inoltre, in Sudan, eccetto per quanto riguarda la regione del Darfur (cfr. GICRA 2006 n. 25), non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante Sentenza del TAF D-3754/2006 del 10 giugno 2009 consid. 7.2; D- 3574/2006 del 3 giugno 2009 consid. 7.2; E-1628/2007 del 19 giugno 2008 consid. 7.2) . Segnatamente, sebbene il ricorrente, secondo le sue dichiarazioni, sia originario dell'ovest del Sudan, ovvero del Darfur, non emerge alcun elemento da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in un'altra regione del Paese, segnatamente a Karthum o a At Tukul, quale alternativa di soggiorno interno possa implicare un pericolo concreto per il medesimo ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. D'altronde, sebbene egli non abbia studiato, ma abbia appreso unicamente a leggere e scrivere (cfr. verbale 2 D34-35 pag. 4), egli è ancora giovane ed ha lavorato in Sudan come (...) dall'età di (...) anni (cfr. verbale 1 pag. 2). Per di più, a seguito del suo espatrio, ha potuto acquisire altre esperienze lavorative, quale per esempio (...) (cfr. ibidem pag. 5). Inoltre, da un lato, l'insorgente dispone di una rete sociale a Karthum, dove risiede l'amico di suo padre che si è occupato di lui durante il mese successivo alla morte di quest'ultimo e l'ha ospitato per una settimana prima del suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D26 e D28 pag. 3, nonché D67 pag. 6). Il ricorrente, del resto, non ha contestato in sede di ricorso il suo eventuale allontanamento a Karthum, bensì ha, durante la procedura di prima istanza, esplicitamente reso apprezzamenti sulla suddetta città, dove ha potuto pregare e beneficiare dell'elettricità, nonché scoprire il telefono, ciò che non gli sarebbe verosimilmente stato possibile nel suo villaggio (cfr. verbale 2 D74 pag. 6). Dall'altro lato, il ricorrente può anche contare sulla presenza in patria della sorella e del di lei marito, i quali risiedono a Tukul ([recte: At Tukul] Sudan; cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D38 pag. 4 e D67 pag. 6). Peraltro, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Infine, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere altresì un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato inserimento sociale in un'altra regione del suo Paese d'origine, per esempio a Karthum o a At Tukul, quale alternativa di soggiorno interno.
E. 10.3.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Sudan è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
E. 10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 11 In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 12 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 13.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.
E. 13.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta.
E. 13.3 Pertanto, la domanda di assitenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.
E. 14.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte.
E. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1199/2007/ {T 0/2} Sentenza del 28 maggio 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Sudan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 gennaio 2007 / N (...). Fatti: A. Il (...), l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 18 dicembre 2006 [di seguito: verbale 1] e del 9 gennaio 2007 [di seguito: verbale 2] di essere d'etnia (...), originario del villaggio di B._______ in provincia di C._______ nell'ovest del Sudan e di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai nemici di suo padre, il quale sarebbe stato assassinato alla fine del 2005, rispettivamente all'inizio dell'anno 2006 durante la guerra razziale nella sua regione, rispettivamente per la povertà che regnerebbe da sempre in Sudan. Dopo la morte del padre, l'interessato sarebbe rimasto nel suo villaggio per un mese con sua sorella, il di lei marito e l'amico di suo padre, residente a Karthum (Sudan), presso il quale egli si sarebbe successivamente rifugiato per una settimana, prima di espatriare definitivamente dal suo Paese d'origine. B. Con decisione del 15 gennaio 2007, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A 16/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso un'altra regione del suo Paese d'origine, escluso il Darfur, per esempio a Khartum, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 14 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo e della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 3 maggio 2007, con decisione incidentale, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. L'8 maggio 2007, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha proposto la reiezione del gravame. Le stesse sono state trasmesse dal TAF al ricorrente per informazione. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un lato, non sufficientemente motivate e inattendibili a tal punto di dare l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal richiedente e, dall'altro lato, perché incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. In particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado di precisare alcunché in merito alla guerra tra le tribù o indicare se vi fossero altri conflitti in Sudan, oppure di fornire l'identità di chi avrebbe ferito il padre e di coloro contro cui quest'ultimo avrebbe combattuto. Secondo l'UFM, se egli avesse realmente vissuto i fatti addotti o temesse di essere ucciso, si sarebbe informato sui suoi eventuali assassini e sulla situazione nel suo Paese, visto che avrebbe potuto chiedere spiegazioni a suo padre o rivolgersi all'amico di famiglia. Inoltre, il ricorrente si sarebbe contraddetto in merito alla morte del genitore. Infine, l'UFM ha ritenuto che la povertà o la guerra esistenti nel Paese, non sarebbero pertinenti e quindi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In conclusione, non sarebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente possibile nonché ragionevolmente esigibile non verso il Darfur, bensì verso un'altra regione del Paese, per esempio a Khartum, dove non vi sarebbe violenza generalizzata e dove il ricorrente avrebbe già soggiornato nonché potrebbe avvalersi del sostegno di un amico di famiglia. Inoltre, non esisterebbero motivi individuali del richiedente che si opporrebbero a tale esecuzione, visto che egli sarebbe giovane, in buona salute, disporrebbe di un'esperienza lavorativa e avrebbe dei familiari in patria. 6. Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto al timore di essere ucciso in patria come sarebbe avvenuto nel caso di suo padre, il ricorrente fa valere di non essere stato in grado di fornire le informazioni che gli sarebbero state chieste dall'UFM, non perché non fosse reale ciò che avrebbe raccontato, bensì in quanto non avrebbe studiato. Egli sostiene inoltre che la sola contraddizione rilevata dall'autorità inferiore sarebbe di poco conto e avrebbe avuto modo di spiegarla nel corso dell'audizione. Infine, il ricorrente ritiene che - contrariamente a quanto affermato dall'UFM - la situazione attuale in Sudan non garantirebbe il suo rientro in detto Paese nella dignità e nella sicurezza, così come, alla luce di quanto esposto e della realtà dei fatti, la sua vita sarebbe seriamente in pericolo. Di conseguenza, l'esecuzione del suo allontanamento in Sudan sarebbe inesigibile. 7. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 8. 8.1 8.1.1 Il TAF osserva che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcun dettaglio circa gli avvenimenti che sarebbero a fondamento della sua domanda d'asilo, segnatamente in merito alla guerra razziale - che sarebbe scoppiata nella sua regione - nonché in merito alla morte del padre, che sarebbe seguita a tali scontri. Segnatamente, il ricorrente si è limitato a riferire dell'esistenza di una guerra razziale tra bianchi e neri e non ha saputo argomentare il coinvolgimento nella stessa di suo padre (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D39 pag. 4). Infatti, l'insorgente non ha indicato né il ruolo di suo padre in questa guerra (cfr. verbale 2 D42-43 pag. 4), né tantomeno contro chi costui avrebbe combattuto (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D45), limitandosi ad affermare in maniera generale che combatteva contro i nemici, ovvero un gruppo di bianchi, senza alcuna precisazione di sorta (cfr. verbale 2 D46-50 pag. 5). Inoltre, l'insorgente non è stato in grado di collocare nel tempo lo scontro avvenuto e la susseguente morte del padre, affermando di non ricordarne la data esatta (cfr. verbale 2 D52 e D57 pag. 5), rispettivamente dando delle indicazioni confuse e contraddittorie in merito a tali eventi (cfr. verbale 1 pag. 4 a cofronto con verbale 2 D55- 56 e D64-65 pagg. 5-6). Orbene, le evocate dichiarazioni contradditorie, vaghe e non circostanziate del ricorrente portanto proprio sui punti essenziali della sua domanda d'asilo, ciò che è certamente degno di nota, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2). In siffatte circostanze, non soccorre l'insorgente la pretesa giustificazione secondo cui non avrebbe saputo le evocate informazioni, poiché non avrebbe studiato (cfr. ricorso pag. 2), bensì è manifesto che i fatti addotti dal ricorrente non sono stati circostanziati in quanto non sono stati realmente vissuti dal medesimo e sono, pertanto, inverosimili. D'altronde, il ricorrente non ha nemmeno dimostrato un qualsivoglia legame tra gli avvenimenti addotti e il suo asserito timore di essere ucciso dai nemici di suo padre, allorquando egli non ha nemmeno abbozzato l'identità degli stessi (cfr. verbale 2 pagg. 4-5) ed ha dichiarato, da un lato, di non essere stato coinvolto nella guerra (cfr. verbale 1 pag. 4) e, dall'altro, di non essere mai stato attaccato o minacciato (cfr. ibidem pag. 5) e che, in definitiva, a lui non sarebbe successo nulla di personale (cfr. ibidem e verbale 2 D40 pag. 4). Da ultimo, a sostegno dell'infondatezza del timore di essere esposto a eventuali persecuzioni sia nel suo villaggio che a Karthum (cfr. verbale 2 D68 e D70 pag. 6), dove il ricorrente si sarebbe rifugiato, il TAF sottolinea che egli ha dichiarato di essere rimasto per ben un mese a B._______ dopo la morte del padre (cfr. verbale 2 D66 pag. 6) e di non sapere se gli asseriti nemici di suo padre erano anche a Karthum (cfr. ibidem D124 pag. 9). In conclusione, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 8.1.2 Inoltre, il secondo motivo d'asilo fatto valere dal ricorrente in sede d'audizione, ovvero l'asserita povertà regnante in Sudan (cfr. verbale 1 pag. 5), è come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, come rettamente rilevato dall'UFM nella sua decisione (peraltro non contestata su questo punto nel ricorso). 8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 10.2 10.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Sudan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto egli ha preteso in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni che la sua vita sarebbe in pericolo e, a causa della situazione attuale in Sudan, non sarebbe garantito un rientro nella dignità e nella sicurezza (cfr. ricorso pagg. 2-3). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 10.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.3 10.3.1 Inoltre, in Sudan, eccetto per quanto riguarda la regione del Darfur (cfr. GICRA 2006 n. 25), non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante Sentenza del TAF D-3754/2006 del 10 giugno 2009 consid. 7.2; D- 3574/2006 del 3 giugno 2009 consid. 7.2; E-1628/2007 del 19 giugno 2008 consid. 7.2) . Segnatamente, sebbene il ricorrente, secondo le sue dichiarazioni, sia originario dell'ovest del Sudan, ovvero del Darfur, non emerge alcun elemento da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in un'altra regione del Paese, segnatamente a Karthum o a At Tukul, quale alternativa di soggiorno interno possa implicare un pericolo concreto per il medesimo ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. D'altronde, sebbene egli non abbia studiato, ma abbia appreso unicamente a leggere e scrivere (cfr. verbale 2 D34-35 pag. 4), egli è ancora giovane ed ha lavorato in Sudan come (...) dall'età di (...) anni (cfr. verbale 1 pag. 2). Per di più, a seguito del suo espatrio, ha potuto acquisire altre esperienze lavorative, quale per esempio (...) (cfr. ibidem pag. 5). Inoltre, da un lato, l'insorgente dispone di una rete sociale a Karthum, dove risiede l'amico di suo padre che si è occupato di lui durante il mese successivo alla morte di quest'ultimo e l'ha ospitato per una settimana prima del suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D26 e D28 pag. 3, nonché D67 pag. 6). Il ricorrente, del resto, non ha contestato in sede di ricorso il suo eventuale allontanamento a Karthum, bensì ha, durante la procedura di prima istanza, esplicitamente reso apprezzamenti sulla suddetta città, dove ha potuto pregare e beneficiare dell'elettricità, nonché scoprire il telefono, ciò che non gli sarebbe verosimilmente stato possibile nel suo villaggio (cfr. verbale 2 D74 pag. 6). Dall'altro lato, il ricorrente può anche contare sulla presenza in patria della sorella e del di lei marito, i quali risiedono a Tukul ([recte: At Tukul] Sudan; cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D38 pag. 4 e D67 pag. 6). Peraltro, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Infine, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere altresì un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato inserimento sociale in un'altra regione del suo Paese d'origine, per esempio a Karthum o a At Tukul, quale alternativa di soggiorno interno. 10.3.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Sudan è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. 13.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 13.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta. 13.3 Pertanto, la domanda di assitenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta. 14. 14.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: