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D-1114/2010

D-1114/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-04 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza.

E. 3 Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza.
  3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1114/2010/ {T 0/2} Sentenza del 4 marzo 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Pakistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 febbraio 2010 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 8 novembre 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 19 novembre 2009 (di seguito: verbale 1) e del 7 dicembre 2009 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 12 febbraio 2010, in annullamento e sostituzione della decisione dell'UFM del 19 gennaio 2010, notificata all'interessato il 16 febbraio 2010 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 24 febbraio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-derandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______ nella provincia di C._______ (Pakistan), dove ha vissuto dalla nascita sino al suo espatrio, nonché di essere simpatizzante da circa 20 anni del partito della "D._______" detto "E._______", per il quale avrebbe fatto propaganda durante le elezioni rispettivamente avrebbe organizzato le manifestazioni, che l'interessato sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine, per il timore di essere scoperto e ucciso da alcune persone, le quali un giorno nel suo quartiere gli avrebbero sparato, ferendolo, e l'avrebbero in seguito più volte minacciato di morte, se li avesse denunciati alla Polizia; che, stando alle sue dichiarazioni, l'interessato avrebbe denunciato la sparatoria alla Polizia, dichiarando di non sapere chi fossero le persone che gli avrebbero sparato; che, dopo essere rientrato a casa dall'ospedale, l'interessato avrebbe ricevuto tre telefonate da una persona, che l'avrebbe accusato di aver fatto i nomi dei suoi aggressori alla Polizia e, in occasione della terza telefonata, avrebbe minacciato di uccidere l'interessato e i suoi familiari; che, spaventato e temendo per la sua vita, l'interessato avrebbe lasciato la sua casa e sarebbe andato, per qualche tempo, unitamente alla sua famiglia, da parenti nel villaggio di F._______ (Pakistan), dove avrebbe in seguito appreso che, in sua assenza, quelle persone avrebbero sparato contro la sua casa; che, per paura di essere scoperto e non avendo più un lavoro, su consiglio anche dei suoi familiari, nel (...) 2008, l'interessato avrebbe deciso di espatriare dal Pakistan, mentre che avrebbe lasciato la sua famiglia in un posto sicuro, che, da F._______, l'interessato avrebbe raggiunto in bus G._______ (Pakistan), da dove sarebbe partito in aereo con il passatore, il quale avrebbe tenuto il suo passaporto, su cui vi sarebbe stato un visto, mostrandolo alle autorità doganali; che l'interesato sarebbe atterrato in un luogo a lui sconosciuto; che, dall'aeroporto, avrebbe raggiunto in taxi la stazione e avrebbe preso un treno fino a H._______ (Italia); che, in questa città, il passatore avrebbe accompagnato l'interessato in una casa, dove dei pakistani l'avrebbero ospitato per sei mesi; che, in seguito, il passatore l'avrebbe portato in un'altra città, dove sarebbe rimasto per qualche giorno in un'altra casa e gli avrebbe poi fatto prendere diversi treni fino ad arrivare in Svizzera, vicino a Zurigo, dove sarebbe stato fermato dalla Polizia, la quale l'avrebbe infine accompagnato al Centro di registrazione e di procedura di I._______ (Svizzera), che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, oltre a quelli esibiti in corso di procedura presentati come la fotocopia della carta d'identità e del passaporto (cfr. agli atti), che, nella decisione del 12 febbraio 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Pakistan siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità, nonché ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato e all'esecuzione del suo allontanamento, in considerazione dei quali, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, innanzitutto, egli ribadisce di aver viaggiato secondo le modalità descritte e sottolinea che corrisponderebbe al vero che il suo passaporto gli sarebbe stato ritirato dal passatore, come farebbero sempre i passatori per eventualmente riutilizzare tali documenti; che, in merito alla carta d'identità, egli sostiene di aver affermato che l'originale della stessa sarebbe andato smarrito, mentre che la copia si troverebbe presso la sua famiglia; che, seppur si tratterebbe di documenti non in originale, egli sottolinea gli sforzi intrapresi per procurarseli e fa valere che essi rappresenterebbero comunque un indizio su cui l'autorità potrebbe stabilire se egli dice il vero o il falso; che, inoltre, richiamati i verbali d'audizione, l'insorgente ritiene che essi illustrino bene la sua vicenda, considerate le dichiarazioni verosimili e precise che avrebbe reso; che, infine, l'insorgente postula che - in caso di rientro in Pakistan - egli rischierebbe di subire trattamenti disumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) da parte delle persone che lo minacciano, senza poter avere un'adeguata protezione da parte dell'autorità; che, d'altronde, il suo rinvio in Pakistan non sarebbe possibile in dignità e sicurezza, ovvero non sarebbe ragionevolmente esigibile, ritenuta la situazione altamente instabile in questo Paese, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permet-tono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono docu-menti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, infatti, come rettamente rilevato dall'UFM, la fotocopia della carta d'identità, nonché quella del passaporto (cfr. agli atti) che il ricorrente ha presentato in occasione della seconda audizione (cfr. verbale 2 D4 pag. 2) non costituiscono un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, tanto più che non permetto di viaggiare; che, d'altronde, dalla fotocopia presentata non è nemmeno riconoscibile la foto del ricorrente, di modo che è possibile che si tratti di documenti contraffatti o che semplicemente non sono del ricorrente, ciò che non può certamente costituire un indizio a favore del ricorrente, contrariamente a quanto egli pretende (cfr. ricorso pag. 2), che, circa la carta d'identità dell'insorgente, sono inverosimili le sue allegazioni in merito allo smarrimento della stessa in originale, nonché alla presenza di una copia presso i suoi familiari (cfr. verbale 2 D6 pag. 2; ricorso pag. 2); che, infatti, da un lato, il ricorrente non ha saputo indicare né le circostanze di luogo né di tempo in cui avrebbe smarrito la sua carta d'identità in originale (cfr. verbale 1 pag. 5) e, dall'altro, non ha fornito alcun motivo per giustificare che la copia della sua carta d'identità si troverebbe presso i suoi familiari (cfr. verbale 2 D6 pag. 2; ricorso pag. 2); che, d'altronde, in contrapposizione con quanto appena evocato, il ricorrente ha lasciato trasparire che esisterebbero degli originali e che avrebbe potuto farseli inviare se avesse avuto un indirizzo postale e non solo un numero di fax (cfr. verbale 2 D7-8 pag.2), che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa il passaporto del ricorrente, non soccorre al medesimo allegazione secondo cui questo documento gli sarebbe stato ritirato dal passatore una volta terminato il viaggio di espatrio (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti, oltre a quanto evidenziato dall'autorità inferiore, non v'è alcun motivo di credere che il passatore potesse avere un interesse a impadronirsi del passaporto del ricorrente, laddove esso è autentico (cfr. verbale 1 pag. 4) e non costituisce, per contro, un passaporto falso come quelli che generalmente i passatori mettono a disposizione e poi ritirano, che, in aggiunta, non può corrispondere alla realtà dei fatti che l'interessato abbia viaggiato in aereo munito del suo passaporto che deteneva per lui il suo accompagnatore e che quest'ultimo avrebbe mostrato alle autorità doganali (cfr. verbale 1 pag. 8); che, infatti, è assolutamente impossibile che il ricorrente abbia potuto affrontare i severi controlli aeroportuali, senza tenere in mano il suo passaporto, allorquando tali controlli sono eseguiti singolarmente per ogni persona sul relativo documento d'identità; che, per di più, il ricorrente non è stato in grado di indicare con quale compagnia avrebbe viaggiato, in quale Paese o addiruttura in quale nazione sarebbe atterrato, nonché quante ore sarebbe durato il volo (cfr. verbale 1 pagg. 8-9), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, se non in possesso dei suoi documenti d'identità, in particolare del suo passaporto di cui ha dichiarato essersi munito per il viaggio d'espatrio, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, infine, non soccorrono l'insorgente gli asseriti sforzi che avrebbe intrapreso per procurarsi i suoi documenti d'identità in originale (cfr. ricorso pag. 2), allorquando - sebbene abbia lasciato trasparire che avrebbe potuto farlo - non v'è alcun indizio che egli si sia adoperato a tale scopo; che, egli, non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-sorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal Pakistan per il timore di essere scoperto e ucciso da alcune persone sconosciute, le quali, in un'occasione, gli avrebbero sparato e, in seguito, l'avrebbero minacciato di morte e avrebbero sparato contro casa sua, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, non solo le dichiarazioni del ricorrente sono contraddittorie, illogiche e vaghe circa i suoi motivi d'asilo - come rilevato rettamente dall'UFM - ma esse addirittura hanno come oggetto proprio i punti essenziali del suo racconto, ragion per cui v'è assolutamente motivo di concludere e confermare l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni a fondamento della sua domanda d'asilo; che, a titolo d'esempio, il ricorrente non è nemmeno stato in grado di collocare nel tempo la sparatoria in cui sarebbe rimasto ferito e che corrisponderebbe all'evento a partire del quale sarebbero iniziate le asserite persecuzioni nei suoi confronti; che, infatti, il ricorrente ha affermato in maniera generale che tale avvenimento sarebbe avvenuto "un giorno" (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D22 pag. 3), addirittura tre o quattro anni prima del suo espatrio, senza tuttavia saper fornire nemmeno l'anno esatto (cfr. verbale 2 D31-33 pagg. 4-5); che, in tale contesto, pertanto non risulta esservi nessun legame temporale tra tale evento e le susseguenti minacce e il successivo espatrio del ricorrente a distanza di ben tre o quattro anni; che, inoltre, il ricorrente ha reso versioni contrastanti sulle circostanze in cui sarebbe avvenuta la sparatoria sopraccitata; che, dapprima, ha dichiarato che in tale occasione era "seduto in un posto all'aperto del mio quartiere", e meglio "ero seduto su una panchina con altri ragazzi" (cfr. verbale 1 pag. 6), senza tuttavia accennare a qualsivoglia raduno politico; che, solo nel corso della seconda audizione, dopo aver ripetuto la versione appena evocata (cfr. verbale 2 D22 pag. 3), il ricorrente ha affermato che si sarebbe trattato di un raduno politico (cfr. ibiedm D34 pag. 5); che, ciò considerato, non risulta assolutamente esservi nemmeno un legame causale tra la sparatoria e l'asserita collaborazione del ricorrente con il partito politico della "D._______" detto "E._______", di cui tra l'altro - in maniera del tutto contraddittoria - egli ha dichiarato di essere solo simpatizzante, attivo durante il periodo delle elezioni, ma non membro (cfr. verbale 1 pag. 6), rispettivamente di appartenervi in maniera attiva, organizzando delle manifestazioni (cfr. verbale 2 D25-26 pag. 4), che, a fronte delle sopraevocate dichiarazioni del ricorrente che conducono alla palese inverosimiglianza dei fatti esposti, i documenti prodotti dal medesimo a sostegno di quanto addotto e presentati (cfr. verbale 2 D4 pag. 2) come la fotocopia della denuncia in Polizia in inglese tradotta e autenticata dal notaio (documento 1) e in urdu (documento 2), nonché la fotocopia della dichiarazione del capo politico del partito per cui avrebbe lavorato (documento 3) e la fotocopia dell'articolo di giornale che riporterebbe la notizia della sparatoria, in cui sorgerebbe il nome del ricorrente (documento 4) sono irrilevanti nella fattispecie e altresì inadeguati, ritenuto che come evidenziato dall'UFM costituiscono delle semplici fotocopie; che, in particolare, il documento 4 non è in una delle lingue ufficiali, è stato grossolanamente e solo in parte tradotto senza alcuna certificazione; che, pertanto, l'asserita indicazione del nome del ricorrente e le addotte informazioni ivi contenute costituiscono delle semplici allegazioni di parte, che peraltro non corrispondono nemmeno a quanto dichiarato dal ricorrente, ritenuto che lo stesso non ha mai riferito di essere stato circondato (cfr. documento 4 a confronto con verbale 1 e verbale 2 D49 pag. 6); che, in merito al documento 3, esso riporta in basso alla pagina l'intestazione relativa al "General Hospital" a B._______, peraltro con un evidente errore ortografico ("Genral", invece di "General"); che, inoltre, il testo centrale non è posto in linea parallela con l'intestazione, ciò che pone seri dubbi circa l'autenticità di tale documento, che appare costruito ad hoc con l'aggiunta dell'asserita certificazione del capo del partito politico, di cui pretenderebbe far parte; che, infine, il documento 2 relativo all'asserita denuncia in Polizia risulta essere altresì un semplice scritto, senza né timbri o firme né un'intestazione da parte della Polizia; che, inoltre, anche nella denegata ipotesi in cui tale documento dovesse effettivamente riferirsi alla vicenda resa dal ricorrente, dalla traduzione del citato documento risulta che i responsabili dell'asserita sparatoria sarebbero stati arrestati (cfr. documento 1), che, da ultimo, il ricorrente non è assolutamente stato in grado di abbozzare l'identità o il minimo dettaglio sulle persone che sarebbero responsabili dell'asserita sparatoria nei suoi confronti, nonché delle susseguenti minaccie subite e dai quali temerebbe di essere ucciso (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D41-43 pag. 5., D107 pag. 10); che, in siffatte circostanze, le asserite persecuzioni subite e il timore circa l'eventualità di subire persecuzioni future in quanto tali persone lo vorrebbero uccidere, è manifestamente infondato, che, di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni che toccano proprio i punti essenziali del racconto del ricorrente, v'è ragion di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi contraddittori e vaghi del suo racconto, altresì rilevati dall'UFM, a cui può essere rimandato, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichia-razioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Pakistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), contrariamente a quanto il ricorrente pretende i sede di ricorso con mere e generali affermazioni di parte (cfr. ricorso pag. 3), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Pakistan non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane e, sebbene ha soltanto una formazione scolastica minima, egli vanta tanti anni di esperienza lavorativa nella compravendita del cuoio e nella sartoria (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, egli dispone in patria di un'importante rete familiare e sociale, dato che vivono ancora in loco sua madre, numerosi suoi fratelli e sorelle, nonché sua moglie e i suoi ben quattro figli, oltre ad altri parenti (cfr. ibidem pagg. 3-4 e 7, nonché verbale 2 D22 pag. 4 e D106 pag. 10); che, inoltre, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: