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D-1074/2024

D-1074/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-26 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1074/2024 Sentenza del 26 febbraio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Israele, alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), Pakistan, patrocinato da Cristina Tosone,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 12 febbraio 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 14 dicembre 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-1/1, 2/2, 3/2, 4/1), il riscontro della banca dati Eurodac del 19 dicembre 2023 dal quale si evince che l'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Grecia il 24 maggio 2018 e una seconda in Austria il 18 ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 8/1), la corrispondenza del 21 dicembre 2023 con cui la rappresentante dell'interessato ha informato la SEM che quest'ultimo non era in grado di sostenere un colloquio Dublino da remoto in quanto persona vulnerabile e probabilmente affetta da problemi psicologici (cfr. atto SEM n. 11/2), il foglio di trasmissione del 20 dicembre 2023 con cui il patrocinatore dell'interessato ha segnalato formalmente il caso in parola quale "caso vulnerabile" per possibili problemi psichiatrici e ritardo cognitivo (cfr. atto SEM n. 13/1), il verbale del colloquio Dublino del 29 dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 16/3) dal quale risulta che nonostante fosse nato in Israele, l'interessato avrebbe passato la maggior parte della propria vita in Pakistan; che, in seguito al proprio espatrio, avrebbe lavorato, per quattro o cinque anni, illegalmente (senza documenti ufficiali), in Grecia, in campi di patate e di frutta, alloggiando in abitazioni di proprietà dei propri datori di lavoro; che questi ultimi, di nazionalità indiana o pachistana, non avrebbero disposto di validi documenti; che, per il proprio lavoro, egli avrebbe percepito un salario giornaliero di minimo EUR 25. e massimo EUR 50. , la domanda di ripresa in carico del 29 dicembre 2023 della SEM fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III; cfr. atto SEM n. 17/5), inoltrata alle competenti autorità austriache (cfr. atti SEM n. 18/1, 19/1), la lettera dell'11 gennaio 2024 con cui la rappresentante dell'interessato ha informato la SEM dell'esistenza di indizi di tratta di esseri umani (cfr. atto SEM n. 20/1), la risposta del 12 gennaio 2024 con la quale le competenti autorità austriache hanno espressamente accettato la suesposta domanda sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto SEM n. 21/2), la decisione del 12 febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 26/15), notificata all'interessato il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 28/1), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ritenendo che potesse partire alla volta di uno Stato terzo, ovvero l'Austria, cui competerebbe il trattamento della domanda di protezione internazionale, e ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso tale Paese, il ricorso del 19 febbraio 2024, depositato il medesimo giorno (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 20 febbraio 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con il quale l'interessato ha concluso, preliminarmente, alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla concessione dell'effetto sospensivo; nel merito, all'annullamento della precitata decisione e alla restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché questa effettui eventualmente un esame nazionale della domanda d'asilo; egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi, 31 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1, 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1), che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che, nel merito, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'autorità inferiore sarebbe incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), violando parimenti il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), emanando la propria decisione senza aver effettuato ulteriori accertamenti in merito alla possibilità che egli fosse stato vittima di tratta di esseri umani in Grecia (cfr. ricorso del 19 febbraio 2024, pag. 4-5); che, di conseguenza, la SEM sarebbe parimenti incorsa in una violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543; di seguito: Conv. tratta; cfr. ricorso del 19 febbraio 2024, pag. 5 e seg.), che l'autorità inferiore ha infatti ritenuto, nella propria decisione, che dall'incarto non emergessero indizi tali da indurre a ritenere che il ricorrente potesse essere considerato una persona vulnerabile bisognosa di particolare tutela, considerando implicitamente inapplicabile la Conv. tratta (cfr. decisione del 12 febbraio 2024, pag. 3 in fine e 4), che occorre dunque esaminare se dall'incarto sono evincibili indizi concreti che il ricorrente potesse essere considerato quale possibile vittima di tratta di esseri umani, circostanza che avrebbe comportato il rispetto degli obblighi previsti dalla Conv. tratta, tra i quali figura la concessione di un periodo di recupero e di riflessione (art. 13 Conv. tratta), che per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già chiarito dal Tribunale nella DTAF 2016/27; che la nozione di "tratta di esseri umani" è definita all'art. 4 lett. a della Conv. (cfr. anche art. 3 lett. a del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 0.311.542 ): "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento; che lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi", che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 ("divieto di schiavitù e lavori forzati") della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDU), la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligata ad adottare le misure necessarie atte ad identificare le vittime; che, in tal senso, le autorità competenti in materia d'asilo sono obbligate ad indagare in merito alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani, anche se essa non dichiara esplicitamente, di esserne vittima o anche se nelle sue allegazioni vi sono alcuni punti che appaiono essere inverosimili; che, segnatamente, nelle procedure Dublino, risulta maggiormente difficile il riconoscimento e l'identificazione di vittime di tratta di esseri umani; che, infine, solamente poche vittime richiamano l'attenzione sulla loro situazione di propria iniziativa o addirittura si identificano come vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2; D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1; E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1), che, nel caso di specie, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato impiegato, quale lavoratore, e costretto, in ragione della propria condizione di vulnerabilità (quale immigrato illegale) a fornire la propria forza lavoro senza avere la possibilità di determinarsi liberamente; che, d'altronde, al ricorrente non è stata diagnosticata alcuna problematica medico-psichiatrica (cfr. atto SEM n. 24/1) la quale potrebbe, secondo quanto da lui asserito, giustificare l'assenza di dettagli in merito a quanto da lui vissuto; che, inoltre, spettava al ricorrente, in virtù del proprio obbligo di collaborazione (art. 8 cpv. 1 lett. f LAsi) - del quale egli è stato informato in sede di colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 16/3) - sottoporsi ad eventuali esami medici che avrebbero permesso di rendere verosimili tali sue allegazioni, che, di conseguenza, l'autorità inferiore ha accertato i fatti in maniera esatta e completa e non ha violato il diritto internazionale ritenendo inapplicabile la Conv. tratta; che, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, che, in secondo luogo, il ricorrente ritiene che la SEM avrebbe dovuto ottenere, alla luce della propria instabilità psicologica, delle garanzie sufficienti relative alla sua concreta ripresa in carico (cfr. ricorso del 19 febbraio 2024, pag. 7); che, non avendolo fatto, essa sarebbe incorsa in una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), che nell'ambito della procedura di prima istanza, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che per permettere la determinazione dello Stato membro competente, gli Stati membri Dublino sono tenuti a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]), che la domanda di ripresa in carico può essere condizionata a garanzie di accoglienza in presenza di richiedenti asilo particolarmente vulnerabili, quali i minorenni (cfr. sentenza della Grande camera della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §122); che, in assenza di tali garanzie individuali, vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di tortura), che, nel caso di specie, l'autorità inferiore ha correttamente posto la domanda di ripresa a carico, esulando dalla richiesta di garanzie specifiche, in ragione della maggiore età dell'interessato, che non lo pone quale persona necessitante una specifica protezione; che dall'incarto non si evincono inoltre documenti medici che attesterebbero l'esistenza di malattie psichiche tali da renderlo una persona particolarmente vulnerabile (cfr. atto SEM n. 24/1), che, nonostante il ricorrente non si prevalga di tale norma nel proprio gravame, il Tribunale rileva, a titolo abbondanziale, che i presunti maltrattamenti che avrebbero subito in Austria (cfr. atti SEM n. 16/3) non permettono, secondo la giurisprudenza, di concludere all'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD IIII (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-5431/2023 del 12 ottobre 2023), che il ricorrente ha, infine, dichiarato di stare bene sia fisicamente che mentalmente; che egli non presenta dunque problemi di salute che si opporrebbero al suo trasferimento in Austria (artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1; RS 142.311 ), che l'autorità inferiore ha dunque, a giusto titolo, deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) ritenendo l'Austria competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale sulla base degli artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5 RD III, che, per questi motivi, il ricorso del 19 febbraio 2024 dev'essere respinto, che avendo statuito nel merito del medesimo, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); la pronuncia è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: