Entrata
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 19 marzo 2007.
E. 3 Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarti 1 815 715 e N 200 964 di ritorno)
- Migrationsamt Thurgau, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 19 marzo 2007.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarti 1 815 715 e N 200 964 di ritorno) - Migrationsamt Thurgau, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Corte III C-993/2006 {T 0/2} Sentenza del 25 gennaio 2008 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, c/o B._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, entrato in Svizzera per la prima volta in data 7 settembre 1990, A._______, cittadino della Repubblica della Serbia (Provincia del Kosovo) nato il..., vi ha poi depositato una domanda d'asilo; che a seguito delle numerose procedure intraprese, l'interessato ha soggiornato sul territorio della Confederazione per una decina di anni; che in data 29 agosto 2000 l'Ufficio federale della migrazione (UFM), ha pronunciato nei confronti di A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera valida fino al 1° settembre 2003, ritenendolo indesiderabile per dei motivi preventivi d'assistenza pubblica. Egli ha lasciato il territorio della Confederazione il 1° settembre 2000; che in data 14 marzo 2001, l'interessato ha depositato una nuova domanda d'asilo presso le autorità elvetiche; che il 3 maggio seguente, l'UFM ha pronunciato nei suoi confronti una seconda decisione di divieto d'entrata valida fino all'11 maggio 2004, in quanto ritenuto colpevole, in particolare, di entrata illegale in Svizzera, non rispetto di un divieto d'entrata e non rispetto di un ordine di partenza; che con decisione del 17 maggio 2001, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA: attualmente Tribunale amministrativo federale [TAF]) non è entrata nel merito del ricorso interposto da A._______ avverso la decisione del 10 aprile 2001 con la quale l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR: attualmente Ufficio federale della migrazione [UFM]) non era entrato in materia per quanto attiene la domanda d'asilo depositata dall'interessato il 14 marzo precedente; che con lettera dell'11 maggio 2006, B._______ ha invitato il fidanzato A._______ a venire in Svizzera per una visita di tre mesi in vista dei preparativi per il loro matrimonio, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese relative al soggiorno di quest'ultimo; che in data 10 agosto 2006, l'interessato ha presentato all'Ufficio di collegamento svizzero di Pristina una domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso la compagna B._______, precisando nel contempo di essere divorziato; che a sostegno della sua domanda di visto, egli ha prodotto agli atti un'attestazione con la quale si impegnava a fare ritorno in patria allo scadere del visto richiesto; che invitata dalle competenti autorità turgoviesi a fornire alcune delucidazioni in merito alla visita del richiedente, B._______ ha in particolare rilevato come lo scopo del soggiorno di A._______ fosse quello di discutere i termini del loro matrimonio, sottolineando poi che il richiedente è attivo in patria quale falegname e che la sua ex moglie, nonché i suoi 3 figli risiedono in Svizzera; che il 10 ottobre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di A._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione personale del richiedente (che non intrattiene legami personali o professionali stretti con il paese d'origine atti a garantire il ritorno in patria) e della situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia, in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che con scritto pervenuto il 2 novembre 2006 al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), A._______ ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, rilevando come l'invitante si fosse assunta tutte le spese relative alla sua visita, ribadendo la sua volontà di rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato ed affermando di aver fornito la documentazione necessaria a comprovare l'attività lucrativa esercitata in patria; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 12 aprile 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in particolar modo come il rientro in patria del richiedente non fosse sufficientemente garantito e ritenendo inoltre che esso mirerebbe ad un soggiorno sottostante a permesso in Svizzera; che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, il ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame, sottolineando poi di possedere in patria una casa di sua proprietà e di beneficiare di buone condizioni economiche; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); che i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF); che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201); che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr; che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto; che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______, toccato direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a vOLS); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 vOEnS; cfr. inoltre Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di A._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante nella Repubblica della Serbia, ed in particolare nella Provincia del Kosovo, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessato non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che, sebbene la Repubblica della Serbia abbia vissuto un miglioramento del proprio quadro economico generale, giova sottolineare che la Provincia del Kosovo conosce a tutt'oggi un tasso di disoccupazione particolarmente elevato e che pertanto il numero di coloro che optano per l'emigrazione è relativamente importante, ed è particolarmente accentuato nelle persone che possono contare su un minimo di sostegno sociale da parte di parenti o conoscenti residenti all'estero; che ancora nel 2007 la Repubblica della Serbia, compreso il Kosovo, si è situata al secondo posto nella lista degli Stati di provenienza dei richiedenti d'asilo; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di A._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura si evince che il richiedente è divorziato e che la sua ex moglie ed i suoi 3 figli risiedono in Svizzera (cfr. risposte dell'invitante al questionario delle autorità turgoviesi); che il ricorrente, divorziato, è senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che ciò comporti per lui delle difficoltà maggiori sul piano personale e familiare; che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui l'interessato ritrova in Svizzera la nuova compagna, non si può escludere che, una volta arrivato sul territorio della Confederazione, esso tenti con ogni mezzo di restarvici; che B._______ ha rilevato come la visita del fidanzato avesse lo scopo di permettere loro di valutare in comune i progetti di matrimonio (cfr. lettera di invito dell'11 maggio 2006 e risposte al questionario delle autorità turgoviesi); che tale affermazione non collima perfettamente con quanto dichiarato dal ricorrente al momento della domanda di visto (richiesta a scopo turistico) e quindi lo scopo del soggiorno appare dubbio; che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso del 12 aprile 2007, l'interessato mira pertanto verosimilmente a un soggiorno sottostante a permesso in Svizzera, per cui non è lecito che entri sul territorio elvetico in virtù di un visto per visita; che il ricorrente non ha fornito alcun documento tale da comprovare che egli è proprietario di un'abitazione in patria, nè ha presentato documenti attestanti l'esercizio di un'attività lucrativa e le sue buone condizioni di vita in Kosovo, per cui le sue dichiarazioni a questo proposito rimangono allo stadio della mera allegazione di fatto; che dunque egli non intrattiene verosimilmente alcun legame professionale, né alcuna prospettiva economica propri a garantirne il ritorno in Kosovo; che inoltre si sottolinea che in data 29 agosto 2000 l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera valida fino al 1° settembre 2003 per dei motivi preventivi d'assistenza pubblica, alla quale ha fatto seguito il 3 maggio 2001 un secondo provvedimento amministrativo valido fino all'11 maggio 2004 per, in particolare, entrata illegale in Svizzera, non rispetto di un divieto d'entrata e non rispetto di un ordine di partenza; che il 2 ottobre 2006, il Migrationsamt Thurgau ha infine formulato un preavviso negativo in merito al rilascio di un visto in favore dell'interessato; che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto il ricorrente non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con la compagna residente in Svizzera, potendo quest'ultima rendergli a sua volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite da B._______ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue assicurazioni secondo le quali A._______ avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente; che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che l'avvenuta stipulazione da parte dell'invitante di una polizza assicurativa relativa al prospettato soggiorno in Svizzera di A._______ non è tale da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura in cui esse non vincolano il richiedente, il quale risponde individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non permettono minimamente di escludere l'eventualità che l'interessato, una volta in Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a questo proposito la decisione del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005); che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria del ricorrente non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS) e che sussistono dei fondati dubbi in merito allo scopo del soggiorno (art. 14 cpv. 2 let. c vOenS), di modo che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 19 marzo 2007. 3. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarti 1 815 715 e N 200 964 di ritorno)
- Migrationsamt Thurgau, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: