Assicurazione per l'invalidità (altro)
Sachverhalt
A. Con comunicazione del 26 novembre 1997 (doc. 1), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha informato A._______ - cittadino portoghese, nato il (...), coniugato (doc. 2) - che, in seguito alla partenza per l'estero, la Cassa svizzera di compensazione era competente per la prosecuzione del pagamento della rendita intera d'invalidità per coniugi. Il diritto alla rendita d'invalidità è poi stato confermato con comunicazioni del 28 dicembre 1998, 20 marzo 2003, 2 marzo 2004, 9 novembre 2007 e 3 marzo 2011 (doc. 4 a 7 e 20). B. Dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del comune di B._______ il (...), certificato che è stato ricevuto dall'autorità inferiore l'8 aprile 2015, risulta che la coniuge è deceduta il (...; doc. 17 pag. 1 dell'incarto dell'UAIE concernente la de cuius). C. Con decisione del 28 aprile 2015 (doc. 24), l'UAIE ha deciso di erogare in favore dell'interessato una mezza rendita d'invalidità di fr. 694.- al mese a decorrere dal 1° aprile 2015, in sostituzione della rendita d'invalidità per coniugi di fr. 1'157.- al mese pagata fino ad allora (detta autorità ha pure indicato che il credito in restituzione per prestazioni già percepite ammonta a fr. 463.-). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato. D. Il 12 maggio 2015 (doc. 25), l'interessato ha trasmesso copia dell'attestato del C._______ di B._______ del (....) relativo all'autopsia effettuata sul corpo della moglie, del certificato di morte della coniuge del (....) e dell'attestato del comune di B._______ del (....), da cui risulta che è vedovo (doc. 26 pag. 2, 3 e 5). E. Con decisione del 13 luglio 2015 (doc. 28), l'UAIE, dopo aver constatato che l'interessato non ha rispettato il proprio obbligo di informare per non avere segnalato il decesso della coniuge, ha chiesto al medesimo la restituzione dell'importo di fr. 463.-, a titolo di rendita d'invalidità indebitamente percepita per il mese di aprile 2015 (differenza fra la rendita d'invalidità versata a torto e la rendita d'invalidità che avrebbe dovuto essere versata; è fatto riferimento all'art. 25 LPGA). Detta autorità ha altresì indicato che questo importo "potrebbe essere compensato mediante trattenute sulla rendita corrente". L'autorità inferiore ha poi segnalato all'interessato che la legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere troppo importante. È quindi stata concessa all'interessato la facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della decisione, una domanda di condono. Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato. F. Il 27 luglio 2015 (doc. 30), l'interessato ha esibito il "foglio complementare 3 (indicazioni relative alla situazione economica; doc. 31)". G. Con decisione del 4 gennaio 2016 (doc. 34), l'autorità inferiore ha deciso che il condono della restituzione dell'importo di fr. 463.- non può essere accordato. La condizione della riscossione in buona fede della rendita d'invalidità non era adempiuta, considerato che l'interessato non ha informato riguardo al decesso della coniuge. Detta autorità ha altresì indicato che ritenuto che "la sua situazione economica lo consente, sul pagamento della prossima rendita mensile riterremo la totalità dell'importo dovuto al fine di estinguere completamente il debito". H. Il 21 gennaio 2016, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi all'UAIE contro la decisione del 4 gennaio 2016, mediante il quale ha chiesto il condono della restituzione dell'importo richiesto di fr. 463.-, ricorso che è poi stato trasmesso il 12 febbraio 2016 per competenza al Tribunale amministrativo federale. L'interessato ha in particolare fatto valere di aver informato tempestivamente riguardo al decesso della moglie, ma di non aver potuto trasmettere, entro il termine assegnato, i documenti comprovanti il decesso in quanto era in corso l'autopsia (doc. TAF 1 e 3). I. Con decisione del 16 febbraio 2016 (doc. 38), la Cassa svizzera di compensazione ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 1'388.- al mese dal 1° marzo 2016, in sostituzione della rendita d'invalidità pagata fino ad allora. J. Il 7 marzo 2016, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto dell'UAIE (doc. TAF 4).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero.
E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 1.4.1 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.
E. 1.4.2 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito unicamente dalla decisione dell'UAIE del 4 gennaio 2016 e pertanto dalla questione di sapere se il ricorrente possa beneficiare, o meno, del condono dell'obbligo di restituire l'importo di fr. 463.- indebitamente percepito a titolo di rendita d'invalidità per il mese di aprile 2015. Non sono oggetto litigioso le decisioni dell'UAIE del 28 aprile e 13 luglio 2015, entrambe cresciute incontestate in giudicato. Peraltro, secondo costante prassi, una decisione amministrativa anche se viziata è, di regola, unicamente annullabile; se, quindi, non viene tempestivamente impugnata, essa diviene definitiva e non può più venire contestata (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3 e relativi riferimenti [l'insorgente non ha peraltro neppure invocato un'eventuale nullità delle decisioni dell'UAIE del 28 aprile e 13 luglio 2015]).
E. 2 Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).
E. 3 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2).
E. 4 Nell'impugnata decisione del 4 gennaio 2016, oggetto della presente vertenza, l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente ha violato l'obbligo di comunicare ogni fatto suscettibile di modificare il diritto alla rendita - nel caso concreto il decesso della coniuge - e che pertanto non poteva prevalersi della buona fede. Il condono della restituzione dell'importo di fr. 463.- non poteva dunque essere accordato. Peraltro, la situazione economica dell'insorgente permette di concludere che la restituzione di tale importo non costituisce un onere troppo grave per il medesimo.
E. 5.1 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA in relazione con gli art. 4 e 5 OPGA (RS 830.11), le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. I predetti due presupposti devono essere adempiuti cumulativamente (sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5). L'autorità decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e corredata dei necessari giustificativi e deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è cresciuta in giudicato (art. 4 cpv. 3 OPGA).
E. 5.2.1 Secondo giurisprudenza, per quanto concerne la nozione di buona fede, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne l'esistenza. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso oppure ad una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione costituiscono una lieve negligenza. Occorre altresì differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1; DTF 112 V 97 consid. 2c e 110 V 176 consid. 3c).
E. 5.2.2 Seconda condizione cumulativa per concedere il condono, è che la persona interessata versi in gravi difficoltà se si dovesse dare seguito alla restituzione (art. 5 OPGA; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid. 5.2.3). Per apprezzare se la restituzione di prestazioni percepite a torto costituisca un onere troppo grave, ci si deve basare sulla situazione economica globale della persona tenuta al pagamento. Determinanti sono le condizioni esistenti al momento in cui l'interessato dovrebbe provvedere alla restituzione (sentenza del TF C 178/99 dell'8 settembre 2000 consid. 2b). Peraltro, quanto alla possibilità per l'autorità inferiore di compensare il suo credito in restituzione con l'ammontare della rendita corrente in favore dell'assicurato, giova rilevare che di principio tale compensazione è ammissibile (DTF 130 V 505 consid. 2.1 e 128 V 224 consid. 3b e relativi riferimenti), però solo nella misura in cui non intacchi il minimo vitale dell'interessato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 e relativi riferimenti; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid.5.2).
E. 5.3.1 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, secondo l'art. 31 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
E. 5.3.2 L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato (art. 77 OAI [RS 831.201]).
E. 5.4 Il ricorrente fa valere di aver comunicato all'UAIE che la moglie era morta, ma di non aver potuto trasmettere, prima del 12 maggio 2015, i documenti comprovanti il decesso in quanto era in corso l'autopsia (v. il ricorso del 21 gennaio 2016). Quand'anche si volesse ammettere che l'insorgente ha informato tempestivamente l'autorità inferiore dell'avvenuto decesso della coniuge - dagli atti di causa risulta in effetti che l'UAIE aveva ricevuto già l'8 aprile 2015 il certificato di decesso della moglie (doc. 17 dell'incarto dell'UAIE concernente la de cuius) - e che egli era in buona fede al momento in cui ha percepito la rendita d'invalidità per il mese di aprile 2015, tale circostanza non può essergli di alcun giovamento, siccome è manifesto che la restituzione dell'importo di fr. 463.- non rappresenta per lui un onere troppo grave. Da un lato, il ricorrente non ha fatto valere di essere indigente (o in altri termini che si sarebbe trovato in gravi difficoltà qualora avesse dovuto dare seguito alla restituzione della somma richiesta dall'autorità inferiore). Dall'altro lato, dal questionario concernente la domanda di condono, da lui compilato il 27 luglio 2015 (doc. 31), si evince, in particolare, che lo stesso dispone di una sostanza pari a Euro 62'310.00 (immobile e veicolo) e che il medesimo percepisce delle rendite di assicurazioni sociali pari a Euro 13'824.00 (annuali; peraltro dal 1° marzo 2016 è al beneficio di una rendita di vecchia svizzera di fr. 1'388.- al mese, in sostituzione della rendita d'invalidità svizzera pagata fino ad allora [doc. 38]). La sua situazione economica permette di concludere che egli si trova in condizioni economiche tali da poter restituire l'importo richiesto di fr. 463.-. In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore compensare il suo credito in restituzione (di fr. 463.-) con l'ammontare della rendita d'invalidità per il mese di febbraio 2016 in favore del ricorrente (v., sulla questione, la decisione del 4 gennaio 2016 [doc. 34]; compensazione che l'insorgente non ha peraltro contestato).
E. 5.5 Da quanto esposto, consegue che, mancando uno dei due presupposti che cumulativamente devono essere adempiuti ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA (v. anche l'art. 4 OPGA), in concreto l'onere troppo grave, per poter beneficiare di un condono, la domanda di concessione del condono dall'obbligo di restituzione dell'importo richiesto di fr. 463.- deve essere respinta.
E. 6 Per conseguenza, il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.
E. 7.1 Nel caso concreto, non si prelevano spese processuali (DTF 122 V 221 consid. 2).
E. 7.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-972/2016 Sentenza del 19 aprile 2016 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A.______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità; domanda di condono (decisione del 4 gennaio 2016). Fatti: A. Con comunicazione del 26 novembre 1997 (doc. 1), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha informato A._______ - cittadino portoghese, nato il (...), coniugato (doc. 2) - che, in seguito alla partenza per l'estero, la Cassa svizzera di compensazione era competente per la prosecuzione del pagamento della rendita intera d'invalidità per coniugi. Il diritto alla rendita d'invalidità è poi stato confermato con comunicazioni del 28 dicembre 1998, 20 marzo 2003, 2 marzo 2004, 9 novembre 2007 e 3 marzo 2011 (doc. 4 a 7 e 20). B. Dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del comune di B._______ il (...), certificato che è stato ricevuto dall'autorità inferiore l'8 aprile 2015, risulta che la coniuge è deceduta il (...; doc. 17 pag. 1 dell'incarto dell'UAIE concernente la de cuius). C. Con decisione del 28 aprile 2015 (doc. 24), l'UAIE ha deciso di erogare in favore dell'interessato una mezza rendita d'invalidità di fr. 694.- al mese a decorrere dal 1° aprile 2015, in sostituzione della rendita d'invalidità per coniugi di fr. 1'157.- al mese pagata fino ad allora (detta autorità ha pure indicato che il credito in restituzione per prestazioni già percepite ammonta a fr. 463.-). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato. D. Il 12 maggio 2015 (doc. 25), l'interessato ha trasmesso copia dell'attestato del C._______ di B._______ del (....) relativo all'autopsia effettuata sul corpo della moglie, del certificato di morte della coniuge del (....) e dell'attestato del comune di B._______ del (....), da cui risulta che è vedovo (doc. 26 pag. 2, 3 e 5). E. Con decisione del 13 luglio 2015 (doc. 28), l'UAIE, dopo aver constatato che l'interessato non ha rispettato il proprio obbligo di informare per non avere segnalato il decesso della coniuge, ha chiesto al medesimo la restituzione dell'importo di fr. 463.-, a titolo di rendita d'invalidità indebitamente percepita per il mese di aprile 2015 (differenza fra la rendita d'invalidità versata a torto e la rendita d'invalidità che avrebbe dovuto essere versata; è fatto riferimento all'art. 25 LPGA). Detta autorità ha altresì indicato che questo importo "potrebbe essere compensato mediante trattenute sulla rendita corrente". L'autorità inferiore ha poi segnalato all'interessato che la legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e la restituzione dovesse rappresentare un onere troppo importante. È quindi stata concessa all'interessato la facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della decisione, una domanda di condono. Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato. F. Il 27 luglio 2015 (doc. 30), l'interessato ha esibito il "foglio complementare 3 (indicazioni relative alla situazione economica; doc. 31)". G. Con decisione del 4 gennaio 2016 (doc. 34), l'autorità inferiore ha deciso che il condono della restituzione dell'importo di fr. 463.- non può essere accordato. La condizione della riscossione in buona fede della rendita d'invalidità non era adempiuta, considerato che l'interessato non ha informato riguardo al decesso della coniuge. Detta autorità ha altresì indicato che ritenuto che "la sua situazione economica lo consente, sul pagamento della prossima rendita mensile riterremo la totalità dell'importo dovuto al fine di estinguere completamente il debito". H. Il 21 gennaio 2016, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi all'UAIE contro la decisione del 4 gennaio 2016, mediante il quale ha chiesto il condono della restituzione dell'importo richiesto di fr. 463.-, ricorso che è poi stato trasmesso il 12 febbraio 2016 per competenza al Tribunale amministrativo federale. L'interessato ha in particolare fatto valere di aver informato tempestivamente riguardo al decesso della moglie, ma di non aver potuto trasmettere, entro il termine assegnato, i documenti comprovanti il decesso in quanto era in corso l'autopsia (doc. TAF 1 e 3). I. Con decisione del 16 febbraio 2016 (doc. 38), la Cassa svizzera di compensazione ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 1'388.- al mese dal 1° marzo 2016, in sostituzione della rendita d'invalidità pagata fino ad allora. J. Il 7 marzo 2016, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto dell'UAIE (doc. TAF 4). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 1.4.1 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile. 1.4.2 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito unicamente dalla decisione dell'UAIE del 4 gennaio 2016 e pertanto dalla questione di sapere se il ricorrente possa beneficiare, o meno, del condono dell'obbligo di restituire l'importo di fr. 463.- indebitamente percepito a titolo di rendita d'invalidità per il mese di aprile 2015. Non sono oggetto litigioso le decisioni dell'UAIE del 28 aprile e 13 luglio 2015, entrambe cresciute incontestate in giudicato. Peraltro, secondo costante prassi, una decisione amministrativa anche se viziata è, di regola, unicamente annullabile; se, quindi, non viene tempestivamente impugnata, essa diviene definitiva e non può più venire contestata (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3 e relativi riferimenti [l'insorgente non ha peraltro neppure invocato un'eventuale nullità delle decisioni dell'UAIE del 28 aprile e 13 luglio 2015]).
2. Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).
3. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2).
4. Nell'impugnata decisione del 4 gennaio 2016, oggetto della presente vertenza, l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente ha violato l'obbligo di comunicare ogni fatto suscettibile di modificare il diritto alla rendita - nel caso concreto il decesso della coniuge - e che pertanto non poteva prevalersi della buona fede. Il condono della restituzione dell'importo di fr. 463.- non poteva dunque essere accordato. Peraltro, la situazione economica dell'insorgente permette di concludere che la restituzione di tale importo non costituisce un onere troppo grave per il medesimo. 5. 5.1 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA in relazione con gli art. 4 e 5 OPGA (RS 830.11), le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. I predetti due presupposti devono essere adempiuti cumulativamente (sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5). L'autorità decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e corredata dei necessari giustificativi e deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è cresciuta in giudicato (art. 4 cpv. 3 OPGA). 5.2 5.2.1 Secondo giurisprudenza, per quanto concerne la nozione di buona fede, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne l'esistenza. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso oppure ad una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione costituiscono una lieve negligenza. Occorre altresì differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1; DTF 112 V 97 consid. 2c e 110 V 176 consid. 3c). 5.2.2 Seconda condizione cumulativa per concedere il condono, è che la persona interessata versi in gravi difficoltà se si dovesse dare seguito alla restituzione (art. 5 OPGA; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid. 5.2.3). Per apprezzare se la restituzione di prestazioni percepite a torto costituisca un onere troppo grave, ci si deve basare sulla situazione economica globale della persona tenuta al pagamento. Determinanti sono le condizioni esistenti al momento in cui l'interessato dovrebbe provvedere alla restituzione (sentenza del TF C 178/99 dell'8 settembre 2000 consid. 2b). Peraltro, quanto alla possibilità per l'autorità inferiore di compensare il suo credito in restituzione con l'ammontare della rendita corrente in favore dell'assicurato, giova rilevare che di principio tale compensazione è ammissibile (DTF 130 V 505 consid. 2.1 e 128 V 224 consid. 3b e relativi riferimenti), però solo nella misura in cui non intacchi il minimo vitale dell'interessato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 e relativi riferimenti; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid.5.2). 5.3 5.3.1 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, secondo l'art. 31 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. 5.3.2 L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato (art. 77 OAI [RS 831.201]). 5.4 Il ricorrente fa valere di aver comunicato all'UAIE che la moglie era morta, ma di non aver potuto trasmettere, prima del 12 maggio 2015, i documenti comprovanti il decesso in quanto era in corso l'autopsia (v. il ricorso del 21 gennaio 2016). Quand'anche si volesse ammettere che l'insorgente ha informato tempestivamente l'autorità inferiore dell'avvenuto decesso della coniuge - dagli atti di causa risulta in effetti che l'UAIE aveva ricevuto già l'8 aprile 2015 il certificato di decesso della moglie (doc. 17 dell'incarto dell'UAIE concernente la de cuius) - e che egli era in buona fede al momento in cui ha percepito la rendita d'invalidità per il mese di aprile 2015, tale circostanza non può essergli di alcun giovamento, siccome è manifesto che la restituzione dell'importo di fr. 463.- non rappresenta per lui un onere troppo grave. Da un lato, il ricorrente non ha fatto valere di essere indigente (o in altri termini che si sarebbe trovato in gravi difficoltà qualora avesse dovuto dare seguito alla restituzione della somma richiesta dall'autorità inferiore). Dall'altro lato, dal questionario concernente la domanda di condono, da lui compilato il 27 luglio 2015 (doc. 31), si evince, in particolare, che lo stesso dispone di una sostanza pari a Euro 62'310.00 (immobile e veicolo) e che il medesimo percepisce delle rendite di assicurazioni sociali pari a Euro 13'824.00 (annuali; peraltro dal 1° marzo 2016 è al beneficio di una rendita di vecchia svizzera di fr. 1'388.- al mese, in sostituzione della rendita d'invalidità svizzera pagata fino ad allora [doc. 38]). La sua situazione economica permette di concludere che egli si trova in condizioni economiche tali da poter restituire l'importo richiesto di fr. 463.-. In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore compensare il suo credito in restituzione (di fr. 463.-) con l'ammontare della rendita d'invalidità per il mese di febbraio 2016 in favore del ricorrente (v., sulla questione, la decisione del 4 gennaio 2016 [doc. 34]; compensazione che l'insorgente non ha peraltro contestato). 5.5 Da quanto esposto, consegue che, mancando uno dei due presupposti che cumulativamente devono essere adempiuti ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA (v. anche l'art. 4 OPGA), in concreto l'onere troppo grave, per poter beneficiare di un condono, la domanda di concessione del condono dall'obbligo di restituzione dell'importo richiesto di fr. 463.- deve essere respinta.
6. Per conseguenza, il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 7. 7.1 Nel caso concreto, non si prelevano spese processuali (DTF 122 V 221 consid. 2). 7.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: