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C-1988/2020

C-1988/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-28 · Italiano CH

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)

Sachverhalt

A. A.a Con decisione del 10 febbraio 2005, la Cassa svizzera di compensazione (di seguito: CSC o autorità inferiore) ha deciso di erogare in favore di B._______ - cittadina italiana, nata il (...) - una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti a decorrere dal 1° febbraio 2005 (doc. 1 e doc. 20 pag. 3). A.b Dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune di C._______ il (...), risulta che B._______ (di seguito: de cuius o assicurata) è deceduta il (...) (doc. 20 pag. 3). A.c Copia del menzionato certificato di morte è stato trasmesso da D._______ (figlio della de cuius) alla CSC con e-mail del 17 agosto 2018 (cfr. doc. 20 pag. 1). A.d Con atti del 29 gennaio 2019, la CSC ha concesso ai figli della de cuius, segnatamente a D._______ e a A._______ (di seguito: figlia della de cuius, interessata, ricorrente o insorgente) la facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'atto in questione, delle osservazioni sulla prospettata richiesta di restituzione, in qualità di eredi, dell'importo di fr. 2'412.- a titolo di rendita di vecchiaia e per i superstiti versata a torto alla de cuius dal 1° luglio al 31 agosto 2018, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata emessa una decisione di restituzione, decisione contro la quale i figli medesimi avrebbero potuto interporre un'opposizione qualora avessero inteso contestarla (doc. 23 e doc. 24). A.e Il 16 febbraio 2019, la figlia della de cuius ha indicato di avere utilizzato l'importo richiesto dalla CSC per fare fronte a delle spese della de cuius che non si sono estinte con il decesso della medesima, quali le spese correnti (luce, gas, acqua, telefonia, ecc.), le spese per l'assistenza sanitaria e domestica, nonché le spese funerarie e per la pratica successoria. Ha quindi chiesto di riconoscere la "buona fede per aver trattenuto solamente due mensilità" e di voler "desistere alla restituzione di quanto trattenuto a fin di bene" (doc. 26). A.f Con decisioni del 3 giugno 2019 (doc. 27 e doc. 28, notificate agli eredi l'8 giugno 2019 rispettivamente il 12 giugno 2019 [cfr. doc. 29 e doc. 30]), la CSC ha chiesto ai figli della de cuius la restituzione dell'importo di fr. 2'412.- a titolo di rendita di vecchiaia e per i superstiti indebitamente percepita per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2018. Detta autorità ha segnalato ai medesimi che la legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare. La CSC ha precisato che il condono può essere accordato agli eredi soltanto se ciascuno di essi era in buona fede e se, conto tenuto della loro situazione finanziaria personale, la restituzione dovesse rappresentare un onero troppo importante. È quindi stata concessa agli interessati la facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della decisione, una domanda di condono. L'autorità inferiore ha altresì segnalato che, in caso di dissenso con la presente decisione, era possibile interporre un'opposizione. Tali decisioni sono cresciute incontestate in giudicato. B. B.a Il 5 luglio 2019, la figlia della de cuius ha chiesto alla CSC il condono totale della somma richiesta. Allo stesso ha allegato lo scritto già presentato il 16 febbraio 2019 nel quale aveva già esposto le sue motivazioni nonché la sua buona fede (doc. 31). B.b Il 25 novembre 2019, l'interessata ha esibito il "Foglio complementare 3 per le persone che non risiedono in Svizzera" al fine di fornire le informazioni riguardanti la sua situazione economica (doc. 33; cfr. anche doc. 34 e doc. 35). B.c Con decisione del 19 dicembre 2019 (doc. 36), la CSC ha respinto la domanda di condono della restituzione dell'importo di fr. 2'412.-. L'autorità inferiore ha ritenuto non essere adempiuta la condizione della riscossione in buona fede delle rendite, considerato che l'interessata non ha informato la CSC medesima riguardo al decesso della madre e che, nello scritto del 16 febbraio 2019, ha altresì espressamente riconosciuto di avere volontariamente incassato le due mensilità allo scopo di pagare spese varie. B.d Con opposizione del 29 gennaio 2020 (doc. 38), l'interessata ha contestato la menzionata decisione del 19 dicembre 2019. Ha fatto valere di avere ampiamente dimostrato la propria precaria situazione finanziaria fornendo tutta la documentazione richiesta dall'autorità inferiore ed ha aggiunto che per soddisfare tale richiesta dell'autorità inferiore è stato violato il suo diritto alla privacy. Ha altresì ribadito la propria buona fede in quanto ha incassato unicamente due mensilità allo scopo di coprire parzialmente le spese della de cuius. Ha quindi chiesto l'accoglimento della domanda di condono. B.e Con decisione su opposizione del 25 febbraio 2020, la CSC ha respinto l'opposizione dell'interessata del 29 gennaio 2020 e confermato il respingimento della domanda di condono relativa alla somma di fr. 2'412.-. L'autorità inferiore ha ribadito che il condono può essere accolto nei casi in cui le prestazioni sono state riscosse in buona fede e che la restituzione comporterebbe un onere troppo grave, precisando altresì che tali condizioni devono essere adempiute cumulativamente. La CSC ha inoltre indicato che la buona fede è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Segnatamente, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'interessata non ha tempestivamente informato l'autorità dell'avvenuto decesso della madre violando l'obbligo di informare previsto dalle disposizioni legali svizzere. L'autorità inferiore ha altresì considerato che la somma indebitamente incassata è stata volontariamente utilizzata dall'interessata per il pagamento di spese varie pur essendo chiaro che non ne aveva il diritto. Venendo comunque meno una delle due condizioni da adempire cumulative, ossia la buona fede, l'autorità inferiore ha ritenuto giustificato il respingimento della domanda di condono. Quanto all'invocata violazione della privacy, la CSC ha segnalato che, secondo le disposizioni legali svizzere, da un lato, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha segnalato che è tenuta a mantenere il segreto delle informazioni pervenutele nei confronti di terzi. La CSC ha segnalato di non aver fatto alcun uso improprio della documentazione pervenutale e che pertanto non vi è stata alcuna violazione del diritto alla privacy (doc. 39). C. C.a Il 27 marzo 2020 (cfr. timbro postale), l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla CSC avverso la decisione su opposizione del 25 febbraio 2020 (cfr. doc. TAF 1), ricorso che è poi stato trasmesso il 9 aprile 2020 per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF; cfr. doc. TAF 2). Mediante il menzionato ricorso, l'interessata ha chiesto l'accoglimento della domanda di condono. Ha fatto valere di avere già dimostrato la sua buona fede e le sue gravi difficoltà economiche. In particolare, ha indicato che la sua "buona fede si evince dal fatto che la comunicazione del decesso è stata fatta subito dopo due mensilità servite a tamponare parzialmente le utenze e le varie spese della vostra assistita, mia madre B._______, e non dopo sette/otto mesi quando avremmo dovuto dimostrare come ogni anno nel periodo febbraio/marzo l'esistenza in vita della vostra assistita" (doc. TAF 1). C.b Con risposta al ricorso del 7 luglio 2020, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione su opposizione impugnata per i motivi già precedentemente indicati. In particolare, la CSC ha osservato che la condotta della ricorrente - segnatamente la mancata tempestiva comunicazione del decesso della madre - se non frutto di un disegno doloso, sarebbe certamente qualificabile come un'omissione grave. Ha altresì indicato che l'assenza di buona fede, indiscutibile ed incontrovertibile, non ha reso necessario la preventiva analisi del minimo vitale della ricorrente (doc. TAF 5). C.c Con replica del 12 agosto 2020 (cfr. timbro postale), la ricorrente si è sostanzialmente confermata nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso (doc. TAF 8).

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).

E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione impugnata e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso - interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 2.1 La de cuius è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliata in tale Stato (Italia) e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è di principio applicabile al caso di specie l'ALC (RS 0.142.112.681).

E. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.

E. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii).

E. 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3 Nella decisione su opposizione impugnata, oggetto della presente vertenza, l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente ha violato l'obbligo di comunicare nell'immediato, ossia senza indugio, ogni fatto suscettibile di modificare il diritto alla rendita - nel caso concreto il decesso della madre assicurata presso la CSC e beneficiaria di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti - e che pertanto non può prevalersi della buona fede, con la conseguenza che il condono della restituzione dell'importo di fr. 2'412.- non può dunque essere ammesso.

E. 4.1 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA in relazione con gli art. 4 e 5 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA, RS 830.11]). Questi due presupposti devono essere adempiti cumulativamente (DTF 126 V 48 consid. 3c; sentenze del Tribunale federale 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4 e 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5). L'autorità decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e corredata dei necessari giustificativi e deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è cresciuta in giudicato; sul condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 4 e cpv. 5 OPGA). Giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA, sono tenuti alla restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi.

E. 4.2.1 Secondo giurisprudenza, per quanto concerne la nozione di buona fede, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne l'esistenza. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DTF 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c). Occorre altresì differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") - questione di fatto - e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente - questione di diritto - (sentenze del Tribunale federale 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4 con rinvii e 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1).

E. 4.2.2 Seconda condizione cumulativa per concedere il condono, è che la persona interessata versi in gravi difficoltà se si dovesse dare seguito alla restituzione (art. 5 OPGA; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid. 5.2.3). Per apprezzare se la restituzione di prestazioni percepite a torto costituisca un onere troppo grave, ci si deve basare sulla situazione economica globale della persona tenuta al pagamento. Determinanti sono le condizioni esistenti al momento in cui l'interessato dovrebbe provvedere alla restituzione (sentenza del TF C 178/99 dell'8 settembre 2000 consid. 2b; sentenze del TAF C-4020/2015 del 14 agosto 2017 consid. 10.1.2 e C-972/2016 del 19 aprile 2016 consid. 5.2.2).

E. 4.3 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, secondo l'art. 31 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

E. 5.1 Nel caso concreto, questo Tribunale osserva che il certificato di morte della madre della ricorrente è stato rilasciato il (...), ossia 4 giorni dopo il decesso dell'assicurata. Tuttavia, la CSC è stata informata del decesso della de cuius solamente con scritto (e-mail) del 17 agosto 2018 - e-mail peraltro trasmessa da D._______ (fratello della ricorrente). Questo Tribunale non può che constatare che l'informazione quanto al decesso della madre della ricorrente non è stata eseguita/segnalata tempestivamente (ossia nell'immediato), ma soltanto circa due mesi dopo il decesso, rispettivamente il rilascio del relativo certificato di morte. Questo Tribunale osserva altresì che l'insorgente ha certo contestato genericamente una violazione da parte sua dell'obbligo di informare, nel senso che la stessa appare ritenere che sussistesse per lei solo un obbligo generale d'informazione alla CSC, da esercitare una volta l'anno. Non ha però indicato alcuna disposizione di legge rispettivamente giurisprudenza del Tribunale federale (TF) o del Tribunale amministrativo federale (TAF) che possa giustificare una simile interpretazione dei suoi obblighi d'informazione in quanto figlia della de cuius e beneficiaria di una rendita AVS svizzera. Può essere rammentato che la CSC ha più volte segnalato alla de cuius l'obbligo che la de cuius stessa aveva d'informare relativamente ad ogni cambiamento del suo stato civile, del suo domicilio o dell'esistenza in vita non appena un tale evento si fosse verificato, senza attendere la ricezione dell'annuale richiesta da parte della CSC stessa (la successiva ed ultima sarebbe poi stata fatta pervenire nel mese di marzo 2019), questo alfine di evitare il versamento di rendite non dovute che devono poi essere restituite (doc. 12 a 19). Non vi è chi non veda come l'obbligo d'informare sull'esistenza in vita della de cuius non potesse che riguardare anche i suoi eredi. Inoltre, e per quanto nel caso di specie maggiormente interessa, la ricorrente misconosce chiaramente pure che l'utilizzazione del denaro relativo alle due mensilità di rendita AVS dei mesi di luglio e agosto 2018 - manifestamente non più dovute alla madre (e de cuius) deceduta il (...) (peraltro la decisione in merito da parte della CSC del 3 giugno 2019 è rimasta giustamente incontestata) - in tutta evidenza, e riconoscibilmente anche per una persona senza particolari conoscenze giuridiche, non può trovare alcuna giustificazione né nella situazione finanziaria della madre deceduta né in quella della ricorrente medesima, fermo restando che le rendite dell'AVS svizzera non hanno palesemente, e riconoscibilmente a chiunque, per scopo quello di "coprire" eventuali debiti della de cuius. In altri termini, non è data alcuna disposizione di legge che possa giustificare il pagamento di una rendita AVS svizzera dovuta personalmente alla madre della ricorrente al di là della morte della madre della ricorrente stessa, senza che l'insorgente abbia altresì fatto valere, sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale, l'adempimento a decorrere dal 1° luglio 2018 delle condizioni legali per poter beneficiare essa medesima di una rendita AVS svizzera. Per conseguenza, non può manifestamente essere riconosciuta la buona fede dell'insorgente, nemmeno nel caso in cui tali rendite fossero effettivamente state utilizzate per coprire delle spese riguardanti l'assicurata deceduta.

E. 5.2 Da quanto esposto, consegue che, mancando palesemente uno dei due presupposti che cumulativamente devono essere adempiuti ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA (v. anche art. 4 OPGA), in concreto la buona fede, la domanda di condono dall'obbligo di restituzione dell'importo richiesto di fr. 2'412.- deve essere respinta e la decisione impugnata confermata.

E. 6 Da quanto esposto, discende che il ricorso, chiaramente privo di fonda-mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta-mente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.

E. 7.1 Nel caso concreto, non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 7.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia della replica del 12 agosto 2020 per conoscenza) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 03.11.2020 (9C_637/2020) Corte III C-1988/2020 Sentenza del 28 agosto 2020 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Anna Borner. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di condono (decisione su opposizione del 25 febbraio 2020). Fatti: A. A.a Con decisione del 10 febbraio 2005, la Cassa svizzera di compensazione (di seguito: CSC o autorità inferiore) ha deciso di erogare in favore di B._______ - cittadina italiana, nata il (...) - una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti a decorrere dal 1° febbraio 2005 (doc. 1 e doc. 20 pag. 3). A.b Dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune di C._______ il (...), risulta che B._______ (di seguito: de cuius o assicurata) è deceduta il (...) (doc. 20 pag. 3). A.c Copia del menzionato certificato di morte è stato trasmesso da D._______ (figlio della de cuius) alla CSC con e-mail del 17 agosto 2018 (cfr. doc. 20 pag. 1). A.d Con atti del 29 gennaio 2019, la CSC ha concesso ai figli della de cuius, segnatamente a D._______ e a A._______ (di seguito: figlia della de cuius, interessata, ricorrente o insorgente) la facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'atto in questione, delle osservazioni sulla prospettata richiesta di restituzione, in qualità di eredi, dell'importo di fr. 2'412.- a titolo di rendita di vecchiaia e per i superstiti versata a torto alla de cuius dal 1° luglio al 31 agosto 2018, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata emessa una decisione di restituzione, decisione contro la quale i figli medesimi avrebbero potuto interporre un'opposizione qualora avessero inteso contestarla (doc. 23 e doc. 24). A.e Il 16 febbraio 2019, la figlia della de cuius ha indicato di avere utilizzato l'importo richiesto dalla CSC per fare fronte a delle spese della de cuius che non si sono estinte con il decesso della medesima, quali le spese correnti (luce, gas, acqua, telefonia, ecc.), le spese per l'assistenza sanitaria e domestica, nonché le spese funerarie e per la pratica successoria. Ha quindi chiesto di riconoscere la "buona fede per aver trattenuto solamente due mensilità" e di voler "desistere alla restituzione di quanto trattenuto a fin di bene" (doc. 26). A.f Con decisioni del 3 giugno 2019 (doc. 27 e doc. 28, notificate agli eredi l'8 giugno 2019 rispettivamente il 12 giugno 2019 [cfr. doc. 29 e doc. 30]), la CSC ha chiesto ai figli della de cuius la restituzione dell'importo di fr. 2'412.- a titolo di rendita di vecchiaia e per i superstiti indebitamente percepita per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2018. Detta autorità ha segnalato ai medesimi che la legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare. La CSC ha precisato che il condono può essere accordato agli eredi soltanto se ciascuno di essi era in buona fede e se, conto tenuto della loro situazione finanziaria personale, la restituzione dovesse rappresentare un onero troppo importante. È quindi stata concessa agli interessati la facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della decisione, una domanda di condono. L'autorità inferiore ha altresì segnalato che, in caso di dissenso con la presente decisione, era possibile interporre un'opposizione. Tali decisioni sono cresciute incontestate in giudicato. B. B.a Il 5 luglio 2019, la figlia della de cuius ha chiesto alla CSC il condono totale della somma richiesta. Allo stesso ha allegato lo scritto già presentato il 16 febbraio 2019 nel quale aveva già esposto le sue motivazioni nonché la sua buona fede (doc. 31). B.b Il 25 novembre 2019, l'interessata ha esibito il "Foglio complementare 3 per le persone che non risiedono in Svizzera" al fine di fornire le informazioni riguardanti la sua situazione economica (doc. 33; cfr. anche doc. 34 e doc. 35). B.c Con decisione del 19 dicembre 2019 (doc. 36), la CSC ha respinto la domanda di condono della restituzione dell'importo di fr. 2'412.-. L'autorità inferiore ha ritenuto non essere adempiuta la condizione della riscossione in buona fede delle rendite, considerato che l'interessata non ha informato la CSC medesima riguardo al decesso della madre e che, nello scritto del 16 febbraio 2019, ha altresì espressamente riconosciuto di avere volontariamente incassato le due mensilità allo scopo di pagare spese varie. B.d Con opposizione del 29 gennaio 2020 (doc. 38), l'interessata ha contestato la menzionata decisione del 19 dicembre 2019. Ha fatto valere di avere ampiamente dimostrato la propria precaria situazione finanziaria fornendo tutta la documentazione richiesta dall'autorità inferiore ed ha aggiunto che per soddisfare tale richiesta dell'autorità inferiore è stato violato il suo diritto alla privacy. Ha altresì ribadito la propria buona fede in quanto ha incassato unicamente due mensilità allo scopo di coprire parzialmente le spese della de cuius. Ha quindi chiesto l'accoglimento della domanda di condono. B.e Con decisione su opposizione del 25 febbraio 2020, la CSC ha respinto l'opposizione dell'interessata del 29 gennaio 2020 e confermato il respingimento della domanda di condono relativa alla somma di fr. 2'412.-. L'autorità inferiore ha ribadito che il condono può essere accolto nei casi in cui le prestazioni sono state riscosse in buona fede e che la restituzione comporterebbe un onere troppo grave, precisando altresì che tali condizioni devono essere adempiute cumulativamente. La CSC ha inoltre indicato che la buona fede è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Segnatamente, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'interessata non ha tempestivamente informato l'autorità dell'avvenuto decesso della madre violando l'obbligo di informare previsto dalle disposizioni legali svizzere. L'autorità inferiore ha altresì considerato che la somma indebitamente incassata è stata volontariamente utilizzata dall'interessata per il pagamento di spese varie pur essendo chiaro che non ne aveva il diritto. Venendo comunque meno una delle due condizioni da adempire cumulative, ossia la buona fede, l'autorità inferiore ha ritenuto giustificato il respingimento della domanda di condono. Quanto all'invocata violazione della privacy, la CSC ha segnalato che, secondo le disposizioni legali svizzere, da un lato, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha segnalato che è tenuta a mantenere il segreto delle informazioni pervenutele nei confronti di terzi. La CSC ha segnalato di non aver fatto alcun uso improprio della documentazione pervenutale e che pertanto non vi è stata alcuna violazione del diritto alla privacy (doc. 39). C. C.a Il 27 marzo 2020 (cfr. timbro postale), l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla CSC avverso la decisione su opposizione del 25 febbraio 2020 (cfr. doc. TAF 1), ricorso che è poi stato trasmesso il 9 aprile 2020 per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF; cfr. doc. TAF 2). Mediante il menzionato ricorso, l'interessata ha chiesto l'accoglimento della domanda di condono. Ha fatto valere di avere già dimostrato la sua buona fede e le sue gravi difficoltà economiche. In particolare, ha indicato che la sua "buona fede si evince dal fatto che la comunicazione del decesso è stata fatta subito dopo due mensilità servite a tamponare parzialmente le utenze e le varie spese della vostra assistita, mia madre B._______, e non dopo sette/otto mesi quando avremmo dovuto dimostrare come ogni anno nel periodo febbraio/marzo l'esistenza in vita della vostra assistita" (doc. TAF 1). C.b Con risposta al ricorso del 7 luglio 2020, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione su opposizione impugnata per i motivi già precedentemente indicati. In particolare, la CSC ha osservato che la condotta della ricorrente - segnatamente la mancata tempestiva comunicazione del decesso della madre - se non frutto di un disegno doloso, sarebbe certamente qualificabile come un'omissione grave. Ha altresì indicato che l'assenza di buona fede, indiscutibile ed incontrovertibile, non ha reso necessario la preventiva analisi del minimo vitale della ricorrente (doc. TAF 5). C.c Con replica del 12 agosto 2020 (cfr. timbro postale), la ricorrente si è sostanzialmente confermata nelle allegazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso (doc. TAF 8). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione impugnata e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso - interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 2. 2.1 La de cuius è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, è domiciliata in tale Stato (Italia) e sussiste un nesso transfrontaliero (DTF 143 V 81, in particolare consid. 8.1), per cui è di principio applicabile al caso di specie l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con rinvii). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

3. Nella decisione su opposizione impugnata, oggetto della presente vertenza, l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente ha violato l'obbligo di comunicare nell'immediato, ossia senza indugio, ogni fatto suscettibile di modificare il diritto alla rendita - nel caso concreto il decesso della madre assicurata presso la CSC e beneficiaria di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti - e che pertanto non può prevalersi della buona fede, con la conseguenza che il condono della restituzione dell'importo di fr. 2'412.- non può dunque essere ammesso. 4. 4.1 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA in relazione con gli art. 4 e 5 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [OPGA, RS 830.11]). Questi due presupposti devono essere adempiti cumulativamente (DTF 126 V 48 consid. 3c; sentenze del Tribunale federale 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4 e 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5). L'autorità decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e corredata dei necessari giustificativi e deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è cresciuta in giudicato; sul condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 4 e cpv. 5 OPGA). Giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA, sono tenuti alla restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi. 4.2 4.2.1 Secondo giurisprudenza, per quanto concerne la nozione di buona fede, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne l'esistenza. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DTF 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c). Occorre altresì differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") - questione di fatto - e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente - questione di diritto - (sentenze del Tribunale federale 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4 con rinvii e 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1). 4.2.2 Seconda condizione cumulativa per concedere il condono, è che la persona interessata versi in gravi difficoltà se si dovesse dare seguito alla restituzione (art. 5 OPGA; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid. 5.2.3). Per apprezzare se la restituzione di prestazioni percepite a torto costituisca un onere troppo grave, ci si deve basare sulla situazione economica globale della persona tenuta al pagamento. Determinanti sono le condizioni esistenti al momento in cui l'interessato dovrebbe provvedere alla restituzione (sentenza del TF C 178/99 dell'8 settembre 2000 consid. 2b; sentenze del TAF C-4020/2015 del 14 agosto 2017 consid. 10.1.2 e C-972/2016 del 19 aprile 2016 consid. 5.2.2). 4.3 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, secondo l'art. 31 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. 5. 5.1 Nel caso concreto, questo Tribunale osserva che il certificato di morte della madre della ricorrente è stato rilasciato il (...), ossia 4 giorni dopo il decesso dell'assicurata. Tuttavia, la CSC è stata informata del decesso della de cuius solamente con scritto (e-mail) del 17 agosto 2018 - e-mail peraltro trasmessa da D._______ (fratello della ricorrente). Questo Tribunale non può che constatare che l'informazione quanto al decesso della madre della ricorrente non è stata eseguita/segnalata tempestivamente (ossia nell'immediato), ma soltanto circa due mesi dopo il decesso, rispettivamente il rilascio del relativo certificato di morte. Questo Tribunale osserva altresì che l'insorgente ha certo contestato genericamente una violazione da parte sua dell'obbligo di informare, nel senso che la stessa appare ritenere che sussistesse per lei solo un obbligo generale d'informazione alla CSC, da esercitare una volta l'anno. Non ha però indicato alcuna disposizione di legge rispettivamente giurisprudenza del Tribunale federale (TF) o del Tribunale amministrativo federale (TAF) che possa giustificare una simile interpretazione dei suoi obblighi d'informazione in quanto figlia della de cuius e beneficiaria di una rendita AVS svizzera. Può essere rammentato che la CSC ha più volte segnalato alla de cuius l'obbligo che la de cuius stessa aveva d'informare relativamente ad ogni cambiamento del suo stato civile, del suo domicilio o dell'esistenza in vita non appena un tale evento si fosse verificato, senza attendere la ricezione dell'annuale richiesta da parte della CSC stessa (la successiva ed ultima sarebbe poi stata fatta pervenire nel mese di marzo 2019), questo alfine di evitare il versamento di rendite non dovute che devono poi essere restituite (doc. 12 a 19). Non vi è chi non veda come l'obbligo d'informare sull'esistenza in vita della de cuius non potesse che riguardare anche i suoi eredi. Inoltre, e per quanto nel caso di specie maggiormente interessa, la ricorrente misconosce chiaramente pure che l'utilizzazione del denaro relativo alle due mensilità di rendita AVS dei mesi di luglio e agosto 2018 - manifestamente non più dovute alla madre (e de cuius) deceduta il (...) (peraltro la decisione in merito da parte della CSC del 3 giugno 2019 è rimasta giustamente incontestata) - in tutta evidenza, e riconoscibilmente anche per una persona senza particolari conoscenze giuridiche, non può trovare alcuna giustificazione né nella situazione finanziaria della madre deceduta né in quella della ricorrente medesima, fermo restando che le rendite dell'AVS svizzera non hanno palesemente, e riconoscibilmente a chiunque, per scopo quello di "coprire" eventuali debiti della de cuius. In altri termini, non è data alcuna disposizione di legge che possa giustificare il pagamento di una rendita AVS svizzera dovuta personalmente alla madre della ricorrente al di là della morte della madre della ricorrente stessa, senza che l'insorgente abbia altresì fatto valere, sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale, l'adempimento a decorrere dal 1° luglio 2018 delle condizioni legali per poter beneficiare essa medesima di una rendita AVS svizzera. Per conseguenza, non può manifestamente essere riconosciuta la buona fede dell'insorgente, nemmeno nel caso in cui tali rendite fossero effettivamente state utilizzate per coprire delle spese riguardanti l'assicurata deceduta. 5.2 Da quanto esposto, consegue che, mancando palesemente uno dei due presupposti che cumulativamente devono essere adempiuti ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA (v. anche art. 4 OPGA), in concreto la buona fede, la domanda di condono dall'obbligo di restituzione dell'importo richiesto di fr. 2'412.- deve essere respinta e la decisione impugnata confermata.

6. Da quanto esposto, discende che il ricorso, chiaramente privo di fonda-mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta-mente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 7. 7.1 Nel caso concreto, non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 7.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia della replica del 12 agosto 2020 per conoscenza)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: