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C-947/2012

C-947/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-04 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Il 6 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), padre di una figlia (nata nel [...] dalla convivenza con B._______ e residente con la madre dal [...; doc. 2, 13, 62 e 63]) - una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal 1° maggio 2007 (doc. 41; v. anche doc. 21, 30 e 40).

E. 2 Il 24 gennaio 2012, l'UAIE ha deciso, su richiesta della madre della bambina (cfr. questionario del 16 novembre 2011 [doc. 61; v. anche doc. 44 e 49]), di assegnare a quest'ultima la rendita completiva per la figlia legata alla rendita del padre, e ciò a far tempo dal 1° maggio 2007 (doc. 72).

E. 3.1 Il 2 febbraio 2012, l'interessato ha segnalato che la figlia ha vissuto con lui fino al (...) e che la stessa è mantenuta in uguale misura da entrambi i genitori (egli avrebbe provveduto al pagamento in particolare di vestiario, spese scolastiche e buoni pasto; doc. 79; v. anche doc. 50, 60, 66, 70 e 71 [questionario del 23 dicembre 2011]).

E. 3.2 Con scritti del 6 febbraio 2012 (doc. 83 e 84), l'UAIE ha comunicato all'interessato e alla madre della bambina che "la nostra decisione di rendita in favore della figlia (...) del 24 gennaio 2012 è stata annullata e sarà sostituita".

E. 4 Il 14 febbraio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 24 gennaio 2012 mediante il quale ha chiesto che "la rendita della minore venga divisa in parti uguali per l'equa condivisione del mantenimento" subordinatamente che "l'assegno sia versato su un conto intestato e vincolato alla minore" e ancora più subordinatamente che "l'assegno venga congelato fino alla maggiore età della stessa "(doc. TAF 1).

E. 5 Nella risposta al ricorso del 13 giugno 2012 (doc. TAF 6), l'UAIE ha segnalato che con lettera del 6 febbraio 2012 "il nostro ufficio" ha comunicato che la decisione del 24 gennaio 2012 è stata annullata e sarà sostituita". In conclusione, l'autorità inferiore ha altresì proposto l'ammissione del ricorso ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere all'esame dei presupposti per un eventuale pagamento (della rendita completiva in favore della figlia) all'interessato.

E. 6.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 6.2 Giusta l'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico e concernenti la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi, l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o obblighi, il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.

E. 6.3 Secondo giurisprudenza, nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1 e relativi riferimenti; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-5090/2011 del 13 marzo 2012).

E. 7.1 Questo Tribunale rileva inoltre che, secondo giurisprudenza, l'amministrazione può di principio, dopo la notifica della decisione, revocare una propria decisione, non ancora cresciuta in giudicato, nella misura in cui la revoca intervenga prima della scadenza del termine d'impugnazione e prima dell'inoltro del ricorso. Una siffatta revoca da parte dell'autorità amministrativa che ha reso la decisione non sottostà a particolari e severe condizioni, dal momento che in tale stadio della procedura la certezza del diritto e l'interesse dell'assicurato (e/o di terzi cointeressati) non possono di principio essere considerati prevalenti in rapporto all'interesse ad una corretta applicazione della legge (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 2A.108/2007 del 22 febbraio 2007 consid. 2), la quale presuppone altresì un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (che in casu è ancora da completare [cfr. sulla questione anche la presa di posizione dell'autorità inferiore del 13 giugno 2012 penultimo paragrafo di pag. 2]).

E. 7.2 Ora, dagli atti di causa si deduce che l'atto dell'autorità inferiore del 6 febbraio 2012 - mediante il quale è stato comunicato l'annullamento della decisione concernente la rendita completiva in favore della figlia del ricorrente (doc. 84) - è stato notificato alla cointeressata il 7 febbraio 2012 (cfr. doc. 88) e al ricorrente il 14 febbraio 2012 (il medesimo giorno dell'inoltro del gravame [doc. TAF 1]). Peraltro, il ricorrente, in uno scritto che è pure del 14 febbraio 2012, ha segnalato di avere già inoltrato un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale in merito alla decisione di assegnazione di una rendita completiva della figlia alla madre. Ha poi indicato di avere ricevuto la rettifica e di non sapere se detta rettifica abbia tenuto conto che fino al "(...) la minore (...) e la mia ex-convivente (...) erano a tutti gli effetti residenti presso la mia abitazione". Infine, da un lato, ha chiesto all'autorità inferiore di essere informato e che sia mostrato chiaramente se gli arretrati in attesa di conteggio C._______ andranno in compensazione o verranno versati, nonché, dall'altro lato, di essere in attesa di un riscontro (doc. 89). La cointeressata ha segnalato che "non ho nulla da eccepire riguardo il nuovo conteggio da voi effettuato, teso a stabilire le spettanze dovute a mia figlia (...), sono quindi d'accordo con il fatto che procediate nella maniera in cui mi avete comunicato" (cfr. scritto della cointeressata del 17 febbraio 2012; doc. 88). Da quanto esposto, non risulta pertanto che il provvedimento di annullamento della decisione del 24 gennaio 2012 - comunicato dall'autorità inferiore con atto del 6 febbraio 2012 (invero su carta intestata della Cassa svizzera di compensazione, ma il provvedimento di base, secondo una nota interna, è stato preso dall'UAIE già il 3 febbraio 2012 [cfr. doc. 81]; cfr. sulla questione anche la presa di posizione dell'UAIE del 13 giugno 2012 [dove è indicato che "Con lettera del 6 febbraio 2012, il nostro Ufficio ha comunicato all'assicurato che la decisione del 24 gennaio 2012 è stata annullata e sarà sostituita"]) - sia contestato dal ricorrente (che peraltro anche nel suo ricorso ha chiesto l'annullamento della decisione del 24 gennaio 2012) o dalla cointeressata, ai quali non poteva altresì sfuggire alla ricezione dei rispettivi atti del 6 febbraio 2012 che l'istruzione della procedura dinanzi all'autorità inferiore era stata riaperta e che una volta terminata sarebbe stata emanata una nuova decisione, in sostituzione di quella già annullata, in merito alla rendita completiva in favore della figlia.

E. 7.3 Non sussiste altresì neppure ad un esame d'ufficio degli atti di causa motivo per considerare viziata/illegittima la revoca/annullamento, comunicata il 6 febbraio 2012, della decisione che l'autorità inferiore stessa aveva emanato il 24 gennaio 2012.

E. 7.4 Pertanto, con la legittima revoca da parte dell'autorità inferiore della decisione del 24 gennaio 2012 prima dell'inoltro del ricorso del ricorrente, non sussisteva più, rispettivamente ancora, una decisione dell'amministrazione sulla questione concernente la persona alla quale andava versata la rendita completiva per la figlia del ricorrente, la procedura essendo (nuovamente) allo stadio dell'istruzione. Manca pertanto l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale per un esame di merito del ricorso del ricorrente, con la conseguenza che il ricorso in esame non può che essere considerato inammissibile.

E. 7.5 In siffatte circostanze non è pertanto consentito a questo Tribunale di pronunciarsi nel merito del ricorso presentato dal ricorrente - in particolare con l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione litigiosa e il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria ed emanazione di un nuova decisione - ritenuto che solo dopo l'inoltro del ricorso l'oggetto del litigio soggiace alla competenza dell'autorità di ricorso adita e solo da tale momento è sottratto al potere decisionale dell'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_162/2008 del 7 luglio 2008 consid. 5.2.2 e relativi riferimenti). In sostanza, le conseguenze legate all'effetto devolutivo del ricorso (art. 54 PA in correlazione con l'art. 58 PA; cfr., sulla questione, anche DTF 130 V 138 consid. 4.2 e DTF 127 V 231 consid. 2b/aa ), si concretizzano solo dopo l'inoltro del ricorso e non già prima di tale inoltro. Pertanto, e come già indicato, l'autorità inferiore ben poteva, prima dell'inoltro del ricorso, annullare la propria decisione del 24 gennaio 2012, con la conseguenza che il ricorso depositato contro la stessa è di principio inammissibile, il 14 febbraio 2012 mancando già l'oggetto litigioso, senza che sussistano nel caso concreto i presupposti perché si debba/possa eccezionalmente entrare nel merito del gravame del 14 febbraio 2012 del ricorrente.

E. 7.6 Da quanto esposto, consegue altresì pure che il ricorso del ricorrente del 14 febbraio 2012 va trasmesso all'autorità inferiore quale sua presa di posizione nell'ambito della procedura d'istruzione afferente alla rendita completiva della figlia, procedura riaperta dall'autorità inferiore dopo l'annullamento della decisione del 24 gennaio 2012.

E. 8 Considerato che la procedura di ricorso in materia di pagamento della rendita completiva per i figli alla madre o al padre è comunque gratuita (cfr. sentenza del Tribunale federale I 840/04 del 28 dicembre 2005 consid. 7), non sono prelevate delle spese processuali.

E. 9 Visto l'esito della causa, ma considerato pure che l'insorgente non è stato rappresentato in questa sede e non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al ricorso da lui inoltrato, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.L'atto ricorsuale del ricorrente del 14 febbraio 2012, unitamente agli allegati documenti, è trasmesso all'UAIE quale presa di posizione nell'ambito della procedura afferente all'assegnazione della rendita completiva della figlia. 3.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 4.Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia della risposta al ricorso dell'UAIE del 13 giugno 2012)

- cointeressata (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegati: atto ricorsuale del 14 febbraio 2012 e relativi documenti)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-947/2012 Sentenza del 4 luglio 2012 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, B._______, cointeressata, Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 24 gennaio 2012). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 6 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), padre di una figlia (nata nel [...] dalla convivenza con B._______ e residente con la madre dal [...; doc. 2, 13, 62 e 63]) - una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal 1° maggio 2007 (doc. 41; v. anche doc. 21, 30 e 40).

2. Il 24 gennaio 2012, l'UAIE ha deciso, su richiesta della madre della bambina (cfr. questionario del 16 novembre 2011 [doc. 61; v. anche doc. 44 e 49]), di assegnare a quest'ultima la rendita completiva per la figlia legata alla rendita del padre, e ciò a far tempo dal 1° maggio 2007 (doc. 72). 3. 3.1. Il 2 febbraio 2012, l'interessato ha segnalato che la figlia ha vissuto con lui fino al (...) e che la stessa è mantenuta in uguale misura da entrambi i genitori (egli avrebbe provveduto al pagamento in particolare di vestiario, spese scolastiche e buoni pasto; doc. 79; v. anche doc. 50, 60, 66, 70 e 71 [questionario del 23 dicembre 2011]). 3.2. Con scritti del 6 febbraio 2012 (doc. 83 e 84), l'UAIE ha comunicato all'interessato e alla madre della bambina che "la nostra decisione di rendita in favore della figlia (...) del 24 gennaio 2012 è stata annullata e sarà sostituita".

4. Il 14 febbraio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 24 gennaio 2012 mediante il quale ha chiesto che "la rendita della minore venga divisa in parti uguali per l'equa condivisione del mantenimento" subordinatamente che "l'assegno sia versato su un conto intestato e vincolato alla minore" e ancora più subordinatamente che "l'assegno venga congelato fino alla maggiore età della stessa "(doc. TAF 1).

5. Nella risposta al ricorso del 13 giugno 2012 (doc. TAF 6), l'UAIE ha segnalato che con lettera del 6 febbraio 2012 "il nostro ufficio" ha comunicato che la decisione del 24 gennaio 2012 è stata annullata e sarà sostituita". In conclusione, l'autorità inferiore ha altresì proposto l'ammissione del ricorso ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere all'esame dei presupposti per un eventuale pagamento (della rendita completiva in favore della figlia) all'interessato. 6. 6.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 6.2. Giusta l'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico e concernenti la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi, l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o obblighi, il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. 6.3. Secondo giurisprudenza, nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1 e relativi riferimenti; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-5090/2011 del 13 marzo 2012). 7. 7.1. Questo Tribunale rileva inoltre che, secondo giurisprudenza, l'amministrazione può di principio, dopo la notifica della decisione, revocare una propria decisione, non ancora cresciuta in giudicato, nella misura in cui la revoca intervenga prima della scadenza del termine d'impugnazione e prima dell'inoltro del ricorso. Una siffatta revoca da parte dell'autorità amministrativa che ha reso la decisione non sottostà a particolari e severe condizioni, dal momento che in tale stadio della procedura la certezza del diritto e l'interesse dell'assicurato (e/o di terzi cointeressati) non possono di principio essere considerati prevalenti in rapporto all'interesse ad una corretta applicazione della legge (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 2A.108/2007 del 22 febbraio 2007 consid. 2), la quale presuppone altresì un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (che in casu è ancora da completare [cfr. sulla questione anche la presa di posizione dell'autorità inferiore del 13 giugno 2012 penultimo paragrafo di pag. 2]). 7.2. Ora, dagli atti di causa si deduce che l'atto dell'autorità inferiore del 6 febbraio 2012 - mediante il quale è stato comunicato l'annullamento della decisione concernente la rendita completiva in favore della figlia del ricorrente (doc. 84) - è stato notificato alla cointeressata il 7 febbraio 2012 (cfr. doc. 88) e al ricorrente il 14 febbraio 2012 (il medesimo giorno dell'inoltro del gravame [doc. TAF 1]). Peraltro, il ricorrente, in uno scritto che è pure del 14 febbraio 2012, ha segnalato di avere già inoltrato un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale in merito alla decisione di assegnazione di una rendita completiva della figlia alla madre. Ha poi indicato di avere ricevuto la rettifica e di non sapere se detta rettifica abbia tenuto conto che fino al "(...) la minore (...) e la mia ex-convivente (...) erano a tutti gli effetti residenti presso la mia abitazione". Infine, da un lato, ha chiesto all'autorità inferiore di essere informato e che sia mostrato chiaramente se gli arretrati in attesa di conteggio C._______ andranno in compensazione o verranno versati, nonché, dall'altro lato, di essere in attesa di un riscontro (doc. 89). La cointeressata ha segnalato che "non ho nulla da eccepire riguardo il nuovo conteggio da voi effettuato, teso a stabilire le spettanze dovute a mia figlia (...), sono quindi d'accordo con il fatto che procediate nella maniera in cui mi avete comunicato" (cfr. scritto della cointeressata del 17 febbraio 2012; doc. 88). Da quanto esposto, non risulta pertanto che il provvedimento di annullamento della decisione del 24 gennaio 2012 - comunicato dall'autorità inferiore con atto del 6 febbraio 2012 (invero su carta intestata della Cassa svizzera di compensazione, ma il provvedimento di base, secondo una nota interna, è stato preso dall'UAIE già il 3 febbraio 2012 [cfr. doc. 81]; cfr. sulla questione anche la presa di posizione dell'UAIE del 13 giugno 2012 [dove è indicato che "Con lettera del 6 febbraio 2012, il nostro Ufficio ha comunicato all'assicurato che la decisione del 24 gennaio 2012 è stata annullata e sarà sostituita"]) - sia contestato dal ricorrente (che peraltro anche nel suo ricorso ha chiesto l'annullamento della decisione del 24 gennaio 2012) o dalla cointeressata, ai quali non poteva altresì sfuggire alla ricezione dei rispettivi atti del 6 febbraio 2012 che l'istruzione della procedura dinanzi all'autorità inferiore era stata riaperta e che una volta terminata sarebbe stata emanata una nuova decisione, in sostituzione di quella già annullata, in merito alla rendita completiva in favore della figlia. 7.3. Non sussiste altresì neppure ad un esame d'ufficio degli atti di causa motivo per considerare viziata/illegittima la revoca/annullamento, comunicata il 6 febbraio 2012, della decisione che l'autorità inferiore stessa aveva emanato il 24 gennaio 2012. 7.4. Pertanto, con la legittima revoca da parte dell'autorità inferiore della decisione del 24 gennaio 2012 prima dell'inoltro del ricorso del ricorrente, non sussisteva più, rispettivamente ancora, una decisione dell'amministrazione sulla questione concernente la persona alla quale andava versata la rendita completiva per la figlia del ricorrente, la procedura essendo (nuovamente) allo stadio dell'istruzione. Manca pertanto l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale per un esame di merito del ricorso del ricorrente, con la conseguenza che il ricorso in esame non può che essere considerato inammissibile. 7.5. In siffatte circostanze non è pertanto consentito a questo Tribunale di pronunciarsi nel merito del ricorso presentato dal ricorrente - in particolare con l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione litigiosa e il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria ed emanazione di un nuova decisione - ritenuto che solo dopo l'inoltro del ricorso l'oggetto del litigio soggiace alla competenza dell'autorità di ricorso adita e solo da tale momento è sottratto al potere decisionale dell'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_162/2008 del 7 luglio 2008 consid. 5.2.2 e relativi riferimenti). In sostanza, le conseguenze legate all'effetto devolutivo del ricorso (art. 54 PA in correlazione con l'art. 58 PA; cfr., sulla questione, anche DTF 130 V 138 consid. 4.2 e DTF 127 V 231 consid. 2b/aa ), si concretizzano solo dopo l'inoltro del ricorso e non già prima di tale inoltro. Pertanto, e come già indicato, l'autorità inferiore ben poteva, prima dell'inoltro del ricorso, annullare la propria decisione del 24 gennaio 2012, con la conseguenza che il ricorso depositato contro la stessa è di principio inammissibile, il 14 febbraio 2012 mancando già l'oggetto litigioso, senza che sussistano nel caso concreto i presupposti perché si debba/possa eccezionalmente entrare nel merito del gravame del 14 febbraio 2012 del ricorrente. 7.6. Da quanto esposto, consegue altresì pure che il ricorso del ricorrente del 14 febbraio 2012 va trasmesso all'autorità inferiore quale sua presa di posizione nell'ambito della procedura d'istruzione afferente alla rendita completiva della figlia, procedura riaperta dall'autorità inferiore dopo l'annullamento della decisione del 24 gennaio 2012.

8. Considerato che la procedura di ricorso in materia di pagamento della rendita completiva per i figli alla madre o al padre è comunque gratuita (cfr. sentenza del Tribunale federale I 840/04 del 28 dicembre 2005 consid. 7), non sono prelevate delle spese processuali.

9. Visto l'esito della causa, ma considerato pure che l'insorgente non è stato rappresentato in questa sede e non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al ricorso da lui inoltrato, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.L'atto ricorsuale del ricorrente del 14 febbraio 2012, unitamente agli allegati documenti, è trasmesso all'UAIE quale presa di posizione nell'ambito della procedura afferente all'assegnazione della rendita completiva della figlia. 3.Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 4.Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia della risposta al ricorso dell'UAIE del 13 giugno 2012)

- cointeressata (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegati: atto ricorsuale del 14 febbraio 2012 e relativi documenti)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: