Diritto alla rendita
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è inammissibile.
E. 2 Non si prelevano spese processuali.
E. 3 Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. xxx; raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è inammissibile.
- Non si prelevano spese processuali.
- Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. xxx; raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-915/2013 Sentenza del 22 maggio 2013 Composizione Giudice unico: Francesco Parrino; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 dicembre 2012). Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 19 dicembre 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato INAS di Locarno, già regolare rappresentante di A._______, cittadino italiano, nato il , che la nuova domanda di prestazioni AI, formulata dall'interessato il 23 maggio 2012, non sarebbe stata esaminata in quanto il richiedente non avrebbe reso plausibile che il grado d'invalidità si era modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (doc. 273); questo provvedimento è stato ricevuto (ritirato allo sportello) dal suddetto Patronato il 29 dicembre 2012, come lo certifica l'attestato delle Poste svizzere (doc. 281/2); con scritto spedito da Pallanza nel febbraio 2013, indirizzato "all'Ufficio amministrativo di Bellinzona", A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione manifestando, per quel che si possa dedurre, il suo totale disaccordo con il provvedimento assunto; l'Ufficio AI di del Cantone Ticino ha trasmesso gli atti all'UAIE, il quale ha a suo volta trasmesso detto ricorso allo scrivente Tribunale amministrativo federale; invitato a prendere posizione in merito al gravame, l'UAIE, nella sua risposta del 22 marzo 2013, ha proposto di dichiarare il ricorso inammissibile in quanto tardivo; lo stesso sarebbe stato presentato l'11 febbraio 2013, ossia oltre il termine legale di trenta giorni dalla notifica della decisione; con ordinanza del 2 aprile 2013, A._______ è stato invitato a prendere posizione in merito alla risposta di causa dell'Autorità inferiore; con scritto del 9 aprile 2013, A._______ ha implicitamente addotto motivi di scarsa comprensione per quanto è successo e, in particolare, l'esistenza di un malinteso con il Patronato rappresentante; fra l'altro produce la lettera raccomandata (con busta) del 2 gennaio 2013 con la quale il Patronato gli inviava la decisione impugnata, lo rendeva attento sui termini ricorsuali e lo invitava a prendere posizione in merito al da farsi; questo scritto è stato ricevuto dal nominato il 10 gennaio 2013 (cfr. busta e dichiarazione stessa del ricorrente sulla busta); questo Tribunale ha effettuato delle ricerche supplementari in quanto dagli atti risultava che il ricorso non era stato presentato l'11 febbraio 2013 come sostiene l'Ufficio AI e, dalla fotocopia della busta di spedizione, la data di deposito del plico raccomandato (all'Ufficio postale di Pallanza) non era chiara; da tale indagine è risultato che l'Ufficio AI ticinese, che ha ricevuto il plico in questione, ha distrutto la busta di spedizione e che, comunque, l'11 febbraio 2013 è solo una data figurante a margine di un documento (cfr. doc. 275 e spiegazioni fornite dall'UAI del Cantone Ticino il 2 maggio 2013, doc. 10 TAF); per completezza, questo Tribunale ha invitato l'interessato, con lettera del 15 maggio 2013, a fornire la prova della tempestività del suo ricorso con la produzione della ricevuta postale od una dichiarazione equivalente (doc. 11 TAF); con risposta del 17 maggio 2013 (doc. 12 TAF) l'interpellato non ha fornito notizie più chiare; giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF; sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia d'invalidità, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione; se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente; i termini non decorrono (...) dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi (art. 38 cpv. 1, 3 e 4 LPGA); in base all'art. 39 cpv. 1 le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine; se la parte di rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2); giusta l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. anche art. 24 cpv. 1 PA, cfr. anche sentenza del Tribunale federale 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009); è chiaro come la decisione impugnata sia stata notificata al rappresentante del ricorrente il 29 dicembre 2012 (doc. 281) ed il termine ultimo per presentare il ricorso, tenendo conto delle norme surriferite, è il 1° febbraio 2013 (venerdì); nella specie, non può essere accolta la versione esposta dall'UAIE in quanto, come è emerso dall'indagine completiva (cfr. doc. TAF da 8 a 10) effettuata da questo Tribunale, il ricorso non è stato presentato l'11 febbraio 2013, ma prima; secondo giurisprudenza, se è ben vero come incomba all'autorità amministrativa di provare che la sua decisione è giunta al destinatario precisandone la data, il ricorrente, dal canto suo, è tenuto a fornire la prova che il ricorso è stato interposto in tempo utile; tuttavia, qualora un assicuratore, in violazione delle regole sull'obbligo di costituire diligentemente un incarto, non versi una busta ad atti, l'opponente non deve sopportare le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove per quanto concerne la tempestività (DTF 124 V 372 consid. 3); l'Ufficio AI del Cantone Ticino non è più in possesso della busta originale (doc. 10 TAF); esiste solo la fotocopia della busta ove la data non è per così dire perfettamente leggibile; tornando comunque al principio iniziale di come incomba all'interessato di provare la tempestività del suo ricorso, l'interessato, interpellato da questo Tribunale, non è stato in grado di fornire la prova del deposito tempestivo ricorso, la sua risposta del 17 maggio 2013 non essendo concludente; egli non ha dunque fornito alcuna prova che il gravame sia stato presentato al più tardi il 1° febbraio 2013; in capo al ricorrente, non sarebbe stato difficile per lui esibire la ricevuta di spedizione della raccomandata oppure, in caso di perdita, far eseguire dall'Ufficio postale ricevente una dichiarazione (o duplicata) di avvenuta spedizione; ora, da un esame attento della fotocopia della busta di spedizione del ricorso si può dedurre che la data di spedizione è verosimilmente il 5 febbraio 2013 da Pallanza (martedì), ma con certezza si può escludere che il plico raccomandata sia stato spedito il primo febbraio 2013, ultimo giorno utile per presentare il ricorso; per le ragioni sopra esposte, è sufficiente escludere che il plico non è stato spedito il 1° febbraio 2013, ma successivamente, il mese e l'anno essendo chiarissimi; per il resto, i dati ufficiali (attestazione della Posta svizzera, doc. 10 TAF) confermano che la raccomandata è partita dalla frontiera il 7 febbraio 2013 ed è stata ricevuta dall'Ufficio AI ticinese l'11 febbraio successivo, il quale ha poi provveduto a spedire il tutto all'Ufficio AI competente (UAIE) e questi, a sua volta, al Tribunale amministrativo federale; visto quanto precede, il giudice non può che constatare che il ricorso è stato depositato tardivamente ed è pertanto irricevibile; giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. xxx; raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: