Diritto alla rendita
Sachverhalt
A. A._______, cittadino italiano nato il ..., coniugato e padre di tre figli, ha lavorato in Svizzera come pressista a turni, con permesso per confinanti, dal 2000 fino ad agosto 2007, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, doc. 1, 13 e 35/6). B. Dopo una prima notifica all'assicuratore malattia Helsana il 16 maggio 2006, l'assicurato ha annunciato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), l'8 giugno seguente, di soffrire di un eritema forse causato da contatti con prodotti chimici. La Suva ha preso a carico il caso come malattia professionale, erogando le prestazioni assicurative dovute (incarto Suva, doc. 3, 22 e 25). Incaricato dalla Suva di pronunciarsi sulla situazione, il dott. B._______, dermatologo e venereologo, ha visitato più volte l'assicurato dal 2007 al 2009, diagnosticando in sostanza un eczema tilotico-ragadiforme delle mani ed un'acantosi ai gomiti (incarto Suva, doc. 36, 44, 51, 52, 57, 73, 74 e 91). Al termine dell'istruzione medica, sulla base in particolare del rapporto della dott.ssa C._______, medico presso la Divisione medicina del lavoro della Suva, del 19 gennaio 2009 (incarto Suva, doc. 85), la Suva ha dichiarato l'assicurato, mediante decisione del 4 maggio 2009 (incarto Suva, doc. 94), inidoneo per tutti i lavori con esposizione a raggi infrarossi durante la produzione di caucciù, e ciò con effetto retroattivo dal 1° maggio 2009. La Suva ha peraltro informato l'assicurato di considerarlo abile al lavoro in misura completa nei limiti tracciati dalla decisione del 4 maggio 2009, riconoscendogli contemporaneamente il diritto ad un'indennità giornaliera transitoria per cambiamento d'occupazione durante un periodo massimo di quattro mesi (incarto Suva, doc. 95). C. Nel frattempo, il 18 marzo 2009, l'assicurato aveva formulato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (incarto AI, doc. 1), per la cui istruzione sono stati acquisiti, tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto Suva, con i rapporti del dott. B._______, stilati il 1° ottobre 2007, il 4 febbraio, il 12 e 21 marzo, il 14 maggio, il 17 e 18 luglio 2008, nonché il 10 marzo 2009, nei quali è in particolare notata la persistenza dell'eczema alle mani anche dopo la cessazione dell'attività professionale usuale,
- un rapporto del medico curante dell'assicurato, del 15 maggio 2009 (incarto AI, doc. 12), di non facile lettura, diagnosticante un eczema con desquamatura alle mani ed attestante un'incapacità lavorativa completa nell'attività svolta finora ed una capacità lavorativa completa in occupazioni confacenti, non implicanti in particolare la necessità di lavorare nel bagnato,
- il questionario per il datore di lavoro, del 25 giugno 2009 (incarto AI, doc. 13), dal quale emerge che l'assicurato ha lavorato, come stampatore a turni, dal 15 aprile 2002 ad agosto 2007, il rapporto di lavoro essendosi formalmente terminato il 30 giugno 2009, per la ditta "...", eseguendo quarantatre ore e venticinque minuti alla settimana e percependo un salario orario di Fr. 22.34, tredici volte all'anno, più un'indennità per vacanze e per giorni festivi,
- una breve annotazione del dott. D._______, medico dell'UAI-TI, del 30 luglio 2009 (incarto AI, doc. 15), in cui è riferito che l'incapacità lavorativa nell'attività abituale è giustificata,
- un rapporto dell'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli (ORB), del 5 maggio 2009 (incarto AI, doc. 20), relativo ad una degenza protrattasi dal 27 aprile al 2 maggio 2009, nel quale è riportata la diagnosi di eczema alle mani e ai piedi in parte disidrosiforme, ed è specificato che l'assicurato presenta una predisposizione atopica a certe sostanze, fattore favorente lo sviluppo di eczemi, e che egli, dopo la terapia consistente nell'applicazione di una crema speciale, è stato dimesso praticamente guarito dall'eczema. D. Dopo avere constatato la fine dell'istruzione medica del caso il 25 agosto 2009 (incarto AI, doc. 21), il dott. D._______ ha visitato l'assicurato e, mediante annotazione del 15 settembre 2009 (incarto AI, doc. 23), ha rilevato, in sostanza, che quest'ultimo non può più svolgere la sua attività lavorativa abituale, ma che egli è in grado di eseguire qualsiasi lavoro che non necessiti l'immersione delle mani nell'acqua, in oli o in grassi, l'uso di guanti essendo controindicato. Il dott. D._______ ha confermato questa valutazione il 28 giugno 2010 (incarto AI, doc. 38), fissando l'incapacità lavorativa completa nell'attività abituale dal maggio 2006 e la capacità lavorativa completa in occupazioni idonee dal maggio 2009, ed indicato come terapia l'utilizzo di una crema cortisonica al bisogno. La consulente in integrazione professionale ha quindi redatto un rapporto finale, il 5 luglio 2010 (incarto AI, doc. 40), dal quale si evince che, nel 2009, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti dall'ex datore di lavoro indicizzati, un salario da valido annuo di Fr. 54'428.-, e, secondo le cifre dell'Ufficio federale di statistica (UFS) relative ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS: venditore al dettaglio, magazziniere, aiuto-giardiniere, aiuto-fiorista, cassiere, autista, fattorino, portiere), dopo esecuzione del parallelismo dei redditi, un salario da invalido di Fr. 55'181.-, e che perciò non sussiste alcuna perdita di guadagno ed il grado d'invalidità risulta essere nullo. L'UAI-TI ha quindi approntato un progetto di decisione il 23 luglio 2010, munito della relativa delibera all'attenzione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; incarto AI, doc. 42 e 43), competente a decidere visto il domicilio in Italia dell'assicurato, mediante il quale ha prospettato a quest'ultimo il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata al periodo dal 1° maggio 2007 al 31 luglio 2009, con versamento della stessa solamente a decorrere dal 1° marzo 2008 per richiesta di prestazioni tardiva, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. E. Rappresentato dalla Federazione utenti sanità pubblica (UCM), l'assicurato si è opposto al progetto di decisione il 2 settembre 2010 (incarto AI, doc. 44 e 45), indicando di volere produrre nuova documentazione medica e chiedendo l'esecuzione di ulteriori visite specialistiche, in particolare psichiatrica. L'UAI-TI ha quindi concesso all'assicurato una proroga del termine per completare le proprie osservazioni fino all'8 ottobre 2010 (incarto AI, doc. 47). Con scritto spedito lo stesso 8 ottobre 2010 (incarto AI, doc. 50), l'assicurato ha ribadito la sua richiesta di riesame del caso ed ha esibito dei documenti medici italiani, tra cui un foglio di prenotazione per un colloquio psichiatrico. In una comunicazione del 19 ottobre 2010 (incarto AI, doc. 51), l'UAI-TI ha rilevato la tardività delle osservazioni dell'assicurato e la conseguente impossibilità di tenerne conto, sottolineando che esse non avrebbero in ogni caso modificato l'apprezzamento del caso. Mediante decisione del 12 novembre 2010 (incarto AI, doc. 52), l'UAIE ha così riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera d'invalidità per il periodo dal 1° marzo 2008 al 31 luglio 2009, con le relative rendite ordinarie per i tre figli. F. Contro questa decisione, sempre rappresentato da UCM, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 13 dicembre 2010, il quale, dopo avere pronunciato l'inammissibilità dello stesso mediante sentenza del 16 dicembre 2010, lo ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (incarto AI, doc. 55/5 e 6). Il ricorrente chiede in sostanza, previo annullamento della decisione avversata, che gli sia accordata una rendita intera, ed a supporto della sua pretesa ha allegato della documentazione medica ed amministrativa in gran parte già agli atti, salvo due certificati medici, uno del 21 ottobre 2010, riferente una sintomatologia ansioso-depressiva reattiva e trattamento con Cipralex, l'altro del 10 dicembre 2010, facente stato di una dermatite allergica e di frequenti recidive di erisipela agli arti inferiori. Il dott. E._______, generalista, e la dott.ssa F._______, psichiatra, entrambi medici dell'UAI-TI, si sono pronunciati sul caso il 29 marzo 2011, affermando che l'insorgenza intermittente di erisipela non influisce sulla capacità lavorativa e che la certificazione psichiatrica esibita dal ricorrente non contiene una specifica diagnosi psichiatrica secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (International Classification of Diseases / ICD-10). L'UAI-TI ha presentato le proprie osservazioni il 30 marzo 2011, postulando il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. In riferimento alla presa di posizione dell'UAI-TI, l'UAIE ha risposto al ricorso il 4 aprile 2011, formulando le stesse conclusioni. G. Il ricorrente ha replicato il 10 maggio 2011, ribadendo il proprio punto di vista e le proprie richieste. Egli ha quindi esibito, il 22 settembre 2011, dopo avere ottenuto a più riprese una proroga del termine per completare la replica, un rapporto del dott. G._______, psichiatra, del 15 settembre 2011, nel quale è esposto, in particolare, che "nel corso dei colloqui avuti in questo periodo di tempo, è emerso chiaramente, aldilà del disturbo legato allo stato d'ansia e di depressione, la costatazione di un rilevante cambiamento di personalità avvenuto in seguito alla malattia professionale". Con breve annotazione del 27 ottobre 2011, il dott. E._______ e la dott.ssa F._______ hanno sottolineato che, alla luce del rapporto del dott. G._______, non si può escludere una problematica psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa, ed hanno quindi proposto l'esecuzione di una perizia psichiatrica. L'UAI-TI ha di nuovo preso posizione sul caso l'11 gennaio 2012, rilevando che "per quanto concerne il periodo anteriore all'emanazione della decisione impugnata, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già accertata con le precedenti valutazioni mediche eseguite dall'amministrazione [...] si dovranno predisporre ulteriori accertamenti medici a livello psichiatrico per accertare l'eventuale peggioramento dello stato di salute ed il suo influsso sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo l'emanazione della decisione del 12 novembre 2010". L'UAI-TI ha quindi insistito nel chiedere la reiezione del ricorso. Riferendosi a questa presa di posizione, l'UAIE ha brevemente duplicato il 18 gennaio 2012, esponendo le stesse conclusioni. H. Con decisione incidentale del 24 gennaio 2012, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 9 febbraio 2012.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
E. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
E. 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito.
E. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
E. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
E. 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
E. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
E. 3 Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni (v. sentenza del Tribunale federale 8C_606/2011 consid. 3, del 13 febbraio 2012). Deve essere ancora precisato che non sono invece applicabili le norme della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
E. 4 Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 31 luglio 2009.
E. 5 Considerato che l'evento assicurato si è verificato nel 2007, come si vedrà in seguito, il diritto applicabile è quello in vigore fino al 31 dicembre 2007. In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che il diritto a prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 18 marzo 2009. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente abbia diritto ad una rendita il 18 marzo 2008 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 12 novembre 2010, data della decisione avversata.
E. 6 Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71). In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
E. 7.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
E. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
E. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
E. 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
E. 8.1 Una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA. Quindi, per verificare la legalità della decisione impugnata, bisogna conformarsi ai principi di questa disposizione, secondo la quale, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
E. 8.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
E. 8.3 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
E. 9 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare il danno invalidante e quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 115 V 134 consid. 2 e 114 V 314). In concreto, come risulta dal questionario compilato dall'ex datore di lavoro, il ricorrente non ha più svolto alcun tipo di lavoro dopo l'agosto 2007, dimodoché è necessario riferirsi alla documentazione medica non solo per stabilire il danno alla sua salute, ma anche per sapere quali attività professionali sono ancora da lui esigibili e in che misura (capacità lavorativa residua).
E. 10 Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Può tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo tale data, quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivi della situazione anteriore alla decisione impugnata (DTF 130 V 138). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
E. 11.1 In concreto, dalla documentazione medica all'incarto e, in particolare, dai numerosi rapporti del dott. B._______, dermatologo e venereologo, coprenti il periodo da fine 2007 ad inizio 2009 (incarto Suva, doc. 36, 44, 51, 52, 57, 73, 74 e 91), dalle annotazioni del dott. D._______, medico dell'UAI-TI, del 15 settembre 2009 (incarti AI, doc. 23), nonché dal rapporto dell'ORB, del 5 maggio 2009 (incarto AI, doc. 20), emerge la diagnosi, sul piano somatico, di eczema alle mani e ai piedi in parte disidrosiforme, la quale è univoca agli atti e non contestata dal ricorrente, per cui il collegio giudicante non può che attenervisi.
E. 11.2 Rispetto ai disturbi psichici, il collegio giudicante non può negarne di principio l'esistenza e nemmeno un'eventuale loro influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente, però constata, come del resto rilevato con pertinenza dall'UAI-TI e dall'UAIE, che la loro eventuale insorgenza esorbita indiscutibilmente dal periodo d'esame qui vincolante, che si protrae dal 18 marzo 2008 al 12 novembre 2010. Non è quindi giustificato procedere ad una perizia psichiatrica nell'ambito della presente procedura.
E. 12.1 Per quanto attiene all'incidenza sulla capacità lavorativa delle affezioni diagnosticate, la Suva, riferendosi ai rapporti del dott. B._______ e a quello della dott.ssa C._______, medico presso la Divisione medicina del lavoro della stessa Suva, del 19 gennaio 2009 (incarto Suva, doc. 85), ha dichiarato il ricorrente inidoneo per tutti i lavori con esposizione a raggi infrarossi durante la produzione di caucciù, ma abile al lavoro per qualsiasi altra attività che non implichi tali esposizioni. Questa valutazione è stata fondamentalmente confermata dai medici dell'UAI-TI, dapprima dal dott. D._______ nella sua annotazione del 15 settembre 2009, quindi, nell'ambito della presente procedura, dal dott. E._______ e dalla dott.ssa F._______ il 29 marzo 2011. Non avendo il ricorrente messo seriamente in discussione questa valutazione stabilita unanimemente dalla Suva e dai medici dell'UAI-TI, il collegio giudicante non può che riconoscerne la fondatezza.
E. 12.2 Tenuto conto di quanto precede, il collegio giudicante constata quindi che il ricorrente è inidoneo per tutti i lavori con esposizione a raggi infrarossi durante la produzione di caucciù dal maggio 2006, ma abile al lavoro per qualsiasi altra attività che non implichi tali esposizioni, così come stabilito univocamente dalla Suva e dai medici dell'UAI-TI, dal maggio 2009, più precisamente dal 2 maggio 2009, data della dimissione dall'ORB.
E. 13 Considerato che l'evento assicurato, ossia l'invalidità, si è verificato nel maggio 2007 (incapacità lavorativa minima del 40% in media durante un anno, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI), e che la domanda di rendita è stata presentata tardivamente il 18 marzo 2009, il diritto al versamento della rendita intera è dato solamente a decorrere dal 1° marzo 2008 (art. 48 cpv. 2 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007; cfr. consid. 5). Resta quindi da esaminare se la soppressione della rendita, con effetto dal 31 luglio 2009, sia giustificata o meno.
E. 14.1 Come già anticipato al consid. 9, secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il reddito da valido è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la persona assicurata, per motivi estranei alla sua invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media nazionale svizzera senza spontaneamente accomodarsene, si procede ad un parallelismo dei due redditi di paragone. Il Tribunale federale ha poi precisato che un reddito è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone va effettuato soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Ciò può avvenire aumentando in maniera adeguata il reddito da valido effettivamente conseguito oppure riducendo opportunamente il reddito statistico da invalido. In un secondo tempo, occorre esaminare la questione di un'eventuale deduzione per circostanze personali e professionali, applicabile al reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi, non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297 e 134 V 322). In concreto, dal calcolo effettuato dalla consulente in integrazione professionale il 5 luglio 2010 (incarto AI, doc. 40), si evince che il ricorrente avrebbe potuto guadagnare nel 2009, visti i dati forniti dall'ex datore di lavoro, debitamente indicizzati, un salario da valido annuo di Fr. 54'428.-, e, secondo le cifre dell'UFS relative ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS: venditore al dettaglio, magazziniere, aiuto-giardiniere, aiuto-fiorista, cassiere, autista, fattorino, portiere), dopo esecuzione del parallelismo dei redditi, un salario da invalido di Fr. 55'181.-, e che quindi non si è in presenza di alcuna perdita di guadagno ed il grado d'invalidità risulta essere nullo. Questo calcolo è stato eseguito correttamente dall'UAI-TI ed il suo chiaro risultato non può dare adito a dubbi quanto all'assenza di qualsiasi perdita di guadagno in attività esigibili, come quelle di venditore al dettaglio, magazziniere, aiuto-giardiniere, aiuto-fiorista, cassiere, autista, fattorino o portiere, per cui non può che essere approvato in questa sede. È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
E. 15 Se è quindi a giusta ragione che l'UAIE ha soppresso la rendita intera, la data della soppressione, ossia il 31 luglio 2009, in apparente conformità con l'art. 88a OAI, non può essere invece confermata. A questo proposito occorre sottolineare che si deve di principio rispettare un termine di tre mesi per ammettere un miglioramento determinante che giustifichi di sopprimere o ridurre una prestazione (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3221/2009, del 19 ottobre 2012, consid. 14.3 con i relativi riferimenti, in particolare la sentenza del Tribunale federale 9C_491/2008, del 21 aprile 2009, consid. 2). Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, la rendita può essere soppressa o ridotta solo il primo giorno del mese che segue il periodo di tre mesi, ma non il primo giorno del mese durante il quale il periodo dei tre mesi è raggiunto (sentenza C-6733/2008, del 22 febbraio 2010, consid. 5.2.). In concreto, il ricorrente è stato dimesso dall'ORB il 2 maggio 2009 (incarto AI, doc. 20), dimodoché il termine di tre mesi previsto dall'art. 88a OAI, e dalla giurisprudenza, scade non a fine luglio, ma a fine agosto 2009. Ne consegue che il ricorrente ha diritto alla rendita intera anche per il mese d'agosto 2009.
E. 16 Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della giurisprudenza sopraccitate, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che il diritto alla rendita intera è riconosciuto al ricorrente fino al 31 agosto 2009. L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché consideri la replica del 22 settembre 2011, accompagnata dal rapporto del dott.G._______, del 15 settembre 2011, quale nuova domanda di rendita, la esamini ed emani la relativa decisione impugnabile.
E. 17 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente nella misura di Fr. 300.- e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 9 febbraio 2012. Il saldo di Fr. 100.- è restituito al ricorrente. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, si assegna al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 300.-, a carico dell'UAIE. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che il diritto alla rendita intera è riconosciuto al ricorrente fino al 31 agosto 2009.
- L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché proceda ai sensi del consid. 16.
- Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente nella misura di Fr. 300.- e compensate con l'anticipo versato il 9 febbraio 2012. Il saldo di Fr. 100.- è restituito al ricorrente.
- Si assegna al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 300.-, a carico dell'UAIE.
- Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); - all''autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8897/2010 Sentenza del 4 aprile 2012 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Daniel Stufetti, Beat Weber, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato dall'UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica, Sig. Ludovico Gentile, Via Peri 2A, Casella postale 5685, 6901 Lugano , ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore . Oggetto Assicurazione per l'invalidità, decisione del 12 novembre 2010. Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il ..., coniugato e padre di tre figli, ha lavorato in Svizzera come pressista a turni, con permesso per confinanti, dal 2000 fino ad agosto 2007, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, doc. 1, 13 e 35/6). B. Dopo una prima notifica all'assicuratore malattia Helsana il 16 maggio 2006, l'assicurato ha annunciato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), l'8 giugno seguente, di soffrire di un eritema forse causato da contatti con prodotti chimici. La Suva ha preso a carico il caso come malattia professionale, erogando le prestazioni assicurative dovute (incarto Suva, doc. 3, 22 e 25). Incaricato dalla Suva di pronunciarsi sulla situazione, il dott. B._______, dermatologo e venereologo, ha visitato più volte l'assicurato dal 2007 al 2009, diagnosticando in sostanza un eczema tilotico-ragadiforme delle mani ed un'acantosi ai gomiti (incarto Suva, doc. 36, 44, 51, 52, 57, 73, 74 e 91). Al termine dell'istruzione medica, sulla base in particolare del rapporto della dott.ssa C._______, medico presso la Divisione medicina del lavoro della Suva, del 19 gennaio 2009 (incarto Suva, doc. 85), la Suva ha dichiarato l'assicurato, mediante decisione del 4 maggio 2009 (incarto Suva, doc. 94), inidoneo per tutti i lavori con esposizione a raggi infrarossi durante la produzione di caucciù, e ciò con effetto retroattivo dal 1° maggio 2009. La Suva ha peraltro informato l'assicurato di considerarlo abile al lavoro in misura completa nei limiti tracciati dalla decisione del 4 maggio 2009, riconoscendogli contemporaneamente il diritto ad un'indennità giornaliera transitoria per cambiamento d'occupazione durante un periodo massimo di quattro mesi (incarto Suva, doc. 95). C. Nel frattempo, il 18 marzo 2009, l'assicurato aveva formulato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (incarto AI, doc. 1), per la cui istruzione sono stati acquisiti, tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto Suva, con i rapporti del dott. B._______, stilati il 1° ottobre 2007, il 4 febbraio, il 12 e 21 marzo, il 14 maggio, il 17 e 18 luglio 2008, nonché il 10 marzo 2009, nei quali è in particolare notata la persistenza dell'eczema alle mani anche dopo la cessazione dell'attività professionale usuale,
- un rapporto del medico curante dell'assicurato, del 15 maggio 2009 (incarto AI, doc. 12), di non facile lettura, diagnosticante un eczema con desquamatura alle mani ed attestante un'incapacità lavorativa completa nell'attività svolta finora ed una capacità lavorativa completa in occupazioni confacenti, non implicanti in particolare la necessità di lavorare nel bagnato,
- il questionario per il datore di lavoro, del 25 giugno 2009 (incarto AI, doc. 13), dal quale emerge che l'assicurato ha lavorato, come stampatore a turni, dal 15 aprile 2002 ad agosto 2007, il rapporto di lavoro essendosi formalmente terminato il 30 giugno 2009, per la ditta "...", eseguendo quarantatre ore e venticinque minuti alla settimana e percependo un salario orario di Fr. 22.34, tredici volte all'anno, più un'indennità per vacanze e per giorni festivi,
- una breve annotazione del dott. D._______, medico dell'UAI-TI, del 30 luglio 2009 (incarto AI, doc. 15), in cui è riferito che l'incapacità lavorativa nell'attività abituale è giustificata,
- un rapporto dell'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli (ORB), del 5 maggio 2009 (incarto AI, doc. 20), relativo ad una degenza protrattasi dal 27 aprile al 2 maggio 2009, nel quale è riportata la diagnosi di eczema alle mani e ai piedi in parte disidrosiforme, ed è specificato che l'assicurato presenta una predisposizione atopica a certe sostanze, fattore favorente lo sviluppo di eczemi, e che egli, dopo la terapia consistente nell'applicazione di una crema speciale, è stato dimesso praticamente guarito dall'eczema. D. Dopo avere constatato la fine dell'istruzione medica del caso il 25 agosto 2009 (incarto AI, doc. 21), il dott. D._______ ha visitato l'assicurato e, mediante annotazione del 15 settembre 2009 (incarto AI, doc. 23), ha rilevato, in sostanza, che quest'ultimo non può più svolgere la sua attività lavorativa abituale, ma che egli è in grado di eseguire qualsiasi lavoro che non necessiti l'immersione delle mani nell'acqua, in oli o in grassi, l'uso di guanti essendo controindicato. Il dott. D._______ ha confermato questa valutazione il 28 giugno 2010 (incarto AI, doc. 38), fissando l'incapacità lavorativa completa nell'attività abituale dal maggio 2006 e la capacità lavorativa completa in occupazioni idonee dal maggio 2009, ed indicato come terapia l'utilizzo di una crema cortisonica al bisogno. La consulente in integrazione professionale ha quindi redatto un rapporto finale, il 5 luglio 2010 (incarto AI, doc. 40), dal quale si evince che, nel 2009, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti dall'ex datore di lavoro indicizzati, un salario da valido annuo di Fr. 54'428.-, e, secondo le cifre dell'Ufficio federale di statistica (UFS) relative ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS: venditore al dettaglio, magazziniere, aiuto-giardiniere, aiuto-fiorista, cassiere, autista, fattorino, portiere), dopo esecuzione del parallelismo dei redditi, un salario da invalido di Fr. 55'181.-, e che perciò non sussiste alcuna perdita di guadagno ed il grado d'invalidità risulta essere nullo. L'UAI-TI ha quindi approntato un progetto di decisione il 23 luglio 2010, munito della relativa delibera all'attenzione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; incarto AI, doc. 42 e 43), competente a decidere visto il domicilio in Italia dell'assicurato, mediante il quale ha prospettato a quest'ultimo il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata al periodo dal 1° maggio 2007 al 31 luglio 2009, con versamento della stessa solamente a decorrere dal 1° marzo 2008 per richiesta di prestazioni tardiva, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. E. Rappresentato dalla Federazione utenti sanità pubblica (UCM), l'assicurato si è opposto al progetto di decisione il 2 settembre 2010 (incarto AI, doc. 44 e 45), indicando di volere produrre nuova documentazione medica e chiedendo l'esecuzione di ulteriori visite specialistiche, in particolare psichiatrica. L'UAI-TI ha quindi concesso all'assicurato una proroga del termine per completare le proprie osservazioni fino all'8 ottobre 2010 (incarto AI, doc. 47). Con scritto spedito lo stesso 8 ottobre 2010 (incarto AI, doc. 50), l'assicurato ha ribadito la sua richiesta di riesame del caso ed ha esibito dei documenti medici italiani, tra cui un foglio di prenotazione per un colloquio psichiatrico. In una comunicazione del 19 ottobre 2010 (incarto AI, doc. 51), l'UAI-TI ha rilevato la tardività delle osservazioni dell'assicurato e la conseguente impossibilità di tenerne conto, sottolineando che esse non avrebbero in ogni caso modificato l'apprezzamento del caso. Mediante decisione del 12 novembre 2010 (incarto AI, doc. 52), l'UAIE ha così riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera d'invalidità per il periodo dal 1° marzo 2008 al 31 luglio 2009, con le relative rendite ordinarie per i tre figli. F. Contro questa decisione, sempre rappresentato da UCM, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 13 dicembre 2010, il quale, dopo avere pronunciato l'inammissibilità dello stesso mediante sentenza del 16 dicembre 2010, lo ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (incarto AI, doc. 55/5 e 6). Il ricorrente chiede in sostanza, previo annullamento della decisione avversata, che gli sia accordata una rendita intera, ed a supporto della sua pretesa ha allegato della documentazione medica ed amministrativa in gran parte già agli atti, salvo due certificati medici, uno del 21 ottobre 2010, riferente una sintomatologia ansioso-depressiva reattiva e trattamento con Cipralex, l'altro del 10 dicembre 2010, facente stato di una dermatite allergica e di frequenti recidive di erisipela agli arti inferiori. Il dott. E._______, generalista, e la dott.ssa F._______, psichiatra, entrambi medici dell'UAI-TI, si sono pronunciati sul caso il 29 marzo 2011, affermando che l'insorgenza intermittente di erisipela non influisce sulla capacità lavorativa e che la certificazione psichiatrica esibita dal ricorrente non contiene una specifica diagnosi psichiatrica secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (International Classification of Diseases / ICD-10). L'UAI-TI ha presentato le proprie osservazioni il 30 marzo 2011, postulando il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. In riferimento alla presa di posizione dell'UAI-TI, l'UAIE ha risposto al ricorso il 4 aprile 2011, formulando le stesse conclusioni. G. Il ricorrente ha replicato il 10 maggio 2011, ribadendo il proprio punto di vista e le proprie richieste. Egli ha quindi esibito, il 22 settembre 2011, dopo avere ottenuto a più riprese una proroga del termine per completare la replica, un rapporto del dott. G._______, psichiatra, del 15 settembre 2011, nel quale è esposto, in particolare, che "nel corso dei colloqui avuti in questo periodo di tempo, è emerso chiaramente, aldilà del disturbo legato allo stato d'ansia e di depressione, la costatazione di un rilevante cambiamento di personalità avvenuto in seguito alla malattia professionale". Con breve annotazione del 27 ottobre 2011, il dott. E._______ e la dott.ssa F._______ hanno sottolineato che, alla luce del rapporto del dott. G._______, non si può escludere una problematica psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa, ed hanno quindi proposto l'esecuzione di una perizia psichiatrica. L'UAI-TI ha di nuovo preso posizione sul caso l'11 gennaio 2012, rilevando che "per quanto concerne il periodo anteriore all'emanazione della decisione impugnata, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già accertata con le precedenti valutazioni mediche eseguite dall'amministrazione [...] si dovranno predisporre ulteriori accertamenti medici a livello psichiatrico per accertare l'eventuale peggioramento dello stato di salute ed il suo influsso sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo l'emanazione della decisione del 12 novembre 2010". L'UAI-TI ha quindi insistito nel chiedere la reiezione del ricorso. Riferendosi a questa presa di posizione, l'UAIE ha brevemente duplicato il 18 gennaio 2012, esponendo le stesse conclusioni. H. Con decisione incidentale del 24 gennaio 2012, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 9 febbraio 2012. Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni (v. sentenza del Tribunale federale 8C_606/2011 consid. 3, del 13 febbraio 2012). Deve essere ancora precisato che non sono invece applicabili le norme della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
4. Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 31 luglio 2009.
5. Considerato che l'evento assicurato si è verificato nel 2007, come si vedrà in seguito, il diritto applicabile è quello in vigore fino al 31 dicembre 2007. In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che il diritto a prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 18 marzo 2009. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente abbia diritto ad una rendita il 18 marzo 2008 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 12 novembre 2010, data della decisione avversata.
6. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71). In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 8. 8.1. Una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA. Quindi, per verificare la legalità della decisione impugnata, bisogna conformarsi ai principi di questa disposizione, secondo la quale, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. 8.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). 8.3. Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
9. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare il danno invalidante e quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 115 V 134 consid. 2 e 114 V 314). In concreto, come risulta dal questionario compilato dall'ex datore di lavoro, il ricorrente non ha più svolto alcun tipo di lavoro dopo l'agosto 2007, dimodoché è necessario riferirsi alla documentazione medica non solo per stabilire il danno alla sua salute, ma anche per sapere quali attività professionali sono ancora da lui esigibili e in che misura (capacità lavorativa residua).
10. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Può tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo tale data, quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivi della situazione anteriore alla decisione impugnata (DTF 130 V 138). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 11. 11.1. In concreto, dalla documentazione medica all'incarto e, in particolare, dai numerosi rapporti del dott. B._______, dermatologo e venereologo, coprenti il periodo da fine 2007 ad inizio 2009 (incarto Suva, doc. 36, 44, 51, 52, 57, 73, 74 e 91), dalle annotazioni del dott. D._______, medico dell'UAI-TI, del 15 settembre 2009 (incarti AI, doc. 23), nonché dal rapporto dell'ORB, del 5 maggio 2009 (incarto AI, doc. 20), emerge la diagnosi, sul piano somatico, di eczema alle mani e ai piedi in parte disidrosiforme, la quale è univoca agli atti e non contestata dal ricorrente, per cui il collegio giudicante non può che attenervisi. 11.2. Rispetto ai disturbi psichici, il collegio giudicante non può negarne di principio l'esistenza e nemmeno un'eventuale loro influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente, però constata, come del resto rilevato con pertinenza dall'UAI-TI e dall'UAIE, che la loro eventuale insorgenza esorbita indiscutibilmente dal periodo d'esame qui vincolante, che si protrae dal 18 marzo 2008 al 12 novembre 2010. Non è quindi giustificato procedere ad una perizia psichiatrica nell'ambito della presente procedura. 12. 12.1. Per quanto attiene all'incidenza sulla capacità lavorativa delle affezioni diagnosticate, la Suva, riferendosi ai rapporti del dott. B._______ e a quello della dott.ssa C._______, medico presso la Divisione medicina del lavoro della stessa Suva, del 19 gennaio 2009 (incarto Suva, doc. 85), ha dichiarato il ricorrente inidoneo per tutti i lavori con esposizione a raggi infrarossi durante la produzione di caucciù, ma abile al lavoro per qualsiasi altra attività che non implichi tali esposizioni. Questa valutazione è stata fondamentalmente confermata dai medici dell'UAI-TI, dapprima dal dott. D._______ nella sua annotazione del 15 settembre 2009, quindi, nell'ambito della presente procedura, dal dott. E._______ e dalla dott.ssa F._______ il 29 marzo 2011. Non avendo il ricorrente messo seriamente in discussione questa valutazione stabilita unanimemente dalla Suva e dai medici dell'UAI-TI, il collegio giudicante non può che riconoscerne la fondatezza. 12.2. Tenuto conto di quanto precede, il collegio giudicante constata quindi che il ricorrente è inidoneo per tutti i lavori con esposizione a raggi infrarossi durante la produzione di caucciù dal maggio 2006, ma abile al lavoro per qualsiasi altra attività che non implichi tali esposizioni, così come stabilito univocamente dalla Suva e dai medici dell'UAI-TI, dal maggio 2009, più precisamente dal 2 maggio 2009, data della dimissione dall'ORB.
13. Considerato che l'evento assicurato, ossia l'invalidità, si è verificato nel maggio 2007 (incapacità lavorativa minima del 40% in media durante un anno, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI), e che la domanda di rendita è stata presentata tardivamente il 18 marzo 2009, il diritto al versamento della rendita intera è dato solamente a decorrere dal 1° marzo 2008 (art. 48 cpv. 2 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007; cfr. consid. 5). Resta quindi da esaminare se la soppressione della rendita, con effetto dal 31 luglio 2009, sia giustificata o meno. 14. 14.1. Come già anticipato al consid. 9, secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il reddito da valido è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la persona assicurata, per motivi estranei alla sua invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media nazionale svizzera senza spontaneamente accomodarsene, si procede ad un parallelismo dei due redditi di paragone. Il Tribunale federale ha poi precisato che un reddito è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone va effettuato soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Ciò può avvenire aumentando in maniera adeguata il reddito da valido effettivamente conseguito oppure riducendo opportunamente il reddito statistico da invalido. In un secondo tempo, occorre esaminare la questione di un'eventuale deduzione per circostanze personali e professionali, applicabile al reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi, non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 135 V 297 e 134 V 322). In concreto, dal calcolo effettuato dalla consulente in integrazione professionale il 5 luglio 2010 (incarto AI, doc. 40), si evince che il ricorrente avrebbe potuto guadagnare nel 2009, visti i dati forniti dall'ex datore di lavoro, debitamente indicizzati, un salario da valido annuo di Fr. 54'428.-, e, secondo le cifre dell'UFS relative ad attività leggere e non qualificate (tabelle RSS: venditore al dettaglio, magazziniere, aiuto-giardiniere, aiuto-fiorista, cassiere, autista, fattorino, portiere), dopo esecuzione del parallelismo dei redditi, un salario da invalido di Fr. 55'181.-, e che quindi non si è in presenza di alcuna perdita di guadagno ed il grado d'invalidità risulta essere nullo. Questo calcolo è stato eseguito correttamente dall'UAI-TI ed il suo chiaro risultato non può dare adito a dubbi quanto all'assenza di qualsiasi perdita di guadagno in attività esigibili, come quelle di venditore al dettaglio, magazziniere, aiuto-giardiniere, aiuto-fiorista, cassiere, autista, fattorino o portiere, per cui non può che essere approvato in questa sede. È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
15. Se è quindi a giusta ragione che l'UAIE ha soppresso la rendita intera, la data della soppressione, ossia il 31 luglio 2009, in apparente conformità con l'art. 88a OAI, non può essere invece confermata. A questo proposito occorre sottolineare che si deve di principio rispettare un termine di tre mesi per ammettere un miglioramento determinante che giustifichi di sopprimere o ridurre una prestazione (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3221/2009, del 19 ottobre 2012, consid. 14.3 con i relativi riferimenti, in particolare la sentenza del Tribunale federale 9C_491/2008, del 21 aprile 2009, consid. 2). Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, la rendita può essere soppressa o ridotta solo il primo giorno del mese che segue il periodo di tre mesi, ma non il primo giorno del mese durante il quale il periodo dei tre mesi è raggiunto (sentenza C-6733/2008, del 22 febbraio 2010, consid. 5.2.). In concreto, il ricorrente è stato dimesso dall'ORB il 2 maggio 2009 (incarto AI, doc. 20), dimodoché il termine di tre mesi previsto dall'art. 88a OAI, e dalla giurisprudenza, scade non a fine luglio, ma a fine agosto 2009. Ne consegue che il ricorrente ha diritto alla rendita intera anche per il mese d'agosto 2009.
16. Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della giurisprudenza sopraccitate, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che il diritto alla rendita intera è riconosciuto al ricorrente fino al 31 agosto 2009. L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché consideri la replica del 22 settembre 2011, accompagnata dal rapporto del dott.G._______, del 15 settembre 2011, quale nuova domanda di rendita, la esamini ed emani la relativa decisione impugnabile.
17. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente nella misura di Fr. 300.- e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 9 febbraio 2012. Il saldo di Fr. 100.- è restituito al ricorrente. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, si assegna al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 300.-, a carico dell'UAIE. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che il diritto alla rendita intera è riconosciuto al ricorrente fino al 31 agosto 2009.
2. L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché proceda ai sensi del consid. 16.
3. Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente nella misura di Fr. 300.- e compensate con l'anticipo versato il 9 febbraio 2012. Il saldo di Fr. 100.- è restituito al ricorrente.
4. Si assegna al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 300.-, a carico dell'UAIE.
5. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
- all''autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: