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C-8308/2008

C-8308/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-08-21 · Italiano CH

Entrata

Sachverhalt

A. In data 16 marzo 2007, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha emesso nei confronti di C._______, cittadina iraniana, una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. Avverso tale decisione A._______, residente a Lugano/TI, ha interposto ricorso, il quale è stato ritirato il 13 aprile 2007 e la causa stralciata dai ruoli con decisione emanata il 17 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo federale. B. In data 22 ottobre 2008, B._______, cittadina iraniana nata il ..., madre della summenzionata richiedente, ha presentato una domanda di visto per la Svizzera presso la Rappresentanza di Svizzera a Teheran al fine di rendere visita a A._______, cugino del marito. Alla domanda di visto la richiedente ha allegato l'invito scritto dell'ospitante del 15 settembre 2008, nel quale quest'ultimo dichiarava di portarsi garante per ogni necessità nonché per l'uscita dalla Svizzera entro i termini stabiliti. Tale domanda è quindi stata trasmessa in data 3 novembre dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione dal canton Ticino all'UFM per decisione. C. Con decisione del 3 dicembre 2008 l'UFM ha respinto la richiesta. In sostanza l'UFM ha motivato la propria decisione affermando che la partenza della richiedente dalla Svizzera non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Iran. L'autorità di prime cure ha poi asserito che non si poteva escludere che una volta giunta nel nostro Paese, la richiedente non avesse tentato di rimanervi durevolmente con la speranza di trovarvi, dapprima per lei e ulteriormente per la sua famiglia, una sistemazione migliore di quella conosciuta nel suo Paese d'origine. Infine l'UFM ha precisato che la richiedente non poteva avvalersi di legami professionali stretti con il suo Paese d'origine e che non erano stato addotti in sede di ricorso motivi impellenti atti a consentire un esito favorevole all'istanza. D. In data 23 dicembre 2008, A._______ è insorto avverso la precitata decisione dinanzi alla scrivente autorità, postulando il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera in favore di B._______. In sostanza egli ha affermato che nonostante la situazione socioeconomica prevalente in Iran, la richiedente è una persona più che benestante. Egli ha inoltre asserito che essa non ha la necessità di lavorare, visto che il marito esercita la professione di medico. Infine l'istante ha dichiarato che, vivendo assieme alla sua famiglia, cioè al marito e ai due figli, l'interessata non avrebbe avuto l'intenzione di lasciarli, sottolineando che sia la richiedente che l'ospitante sarebbero stati disposti a dare qualsiasi garanzia per l'uscita dal territorio elvetico entro i termini prestabiliti. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 17 marzo 2009, l'autorità di prime cure ha postulato la reiezione del gravame. In particolare l'UFM ha affermato che ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS) determinate persone o categorie di persone sono soggette a consultazione e che in concreto la consultazione aveva dato esito negativo e pertanto non vi sarebbero state obiezioni al rilascio di un visto di Schengen. L'UFM ha tuttavia rilevato che le ulteriori condizioni rimanevano invariate, in particolare le condizioni d'entrata. Per entrare nello spazio Schengen, ogni straniero deve offrire garanzia che partirà da tale stato entro i termini previsti ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Sulla base di queste condizioni l'autorità di prime cure ha reputato che l'uscita della richiedente dalla Svizzera entro i termini stabiliti non era assicurata, tenuto conto in particolare della situazione socioeconomica dell'Iran. Essa ha poi sottolineato che non era possibile escludere che l'interessata non tenti di prolungare il proprio soggiorno, nonostante il marito e i figli fossero all'estero. Infine l'UFM ha precisato che non sono stati addotti motivi impellenti atti a giustificare il rilascio del postulato visto, nonostante le garanzie dell'ospitante. F. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 17 aprile 2009, il ricorrente ha ribadito in sostanza quanto già menzionato nell'atto di ricorso ed ha allegato un atto notarile di impegno a lasciare la Svizzera entro i termini previsti. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 25 maggio 2009 l'UFM ha riconfermato le sue argomentazioni di fatto e di diritto, aggiungendo infine che, nonostante l'impegno formale della richiedente a lasciare la Svizzera, essa sarebbe comunque rimasta libera della proprie decisioni.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.

E. 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50-52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

E. 3 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Pertanto, l'autorità non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata e può dunque applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).

E. 4 In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rilascio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV.

E. 5 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (Codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal Codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 LStr. La pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono pertanto essere applicate nella specie (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5).

E. 6 L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra le cittadine e i cittadini dei paesi terzi a seconda dell'obbligo del visto. Tenuto conto che B._______ è una cittadina iraniana, è sottomessa all'obbligo del visto.

E. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine della richiedente.

E. 7.2 Nel 2007, il PIL pro capite in Iran corrispondeva a 4'014 USD (cfr. <http://www.eda.admin.ch/eda/it/home.html> Rappresentanze > Asia > Iran > Dati salienti, visitato il 10 agosto 2009). I problemi con cui la Repubblica islamica dell'Iran è a tutt'ora confrontata sono principalmente l'elevato tasso d'inflazione, la disoccupazione e la povertà (cfr. <http://www.worldbank.org> Home > Countries > Middle East und North Africa > Iran > Overview > Country Brief, visitato il 10 agosto 2009).

E. 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica di questo Stato e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza dalla Svizzera entro i termini stabiliti.

E. 8 Il ricorrente ha fatto valere che la richiedente non ha alcun interesse a rimanere più a lungo in Svizzera di quanto verrebbe stabilito, siccome i famigliari ad essa più vicini, quali il marito e i figli, vivono in Iran. Egli ha poi aggiunto che l'interessata è più che benestante e non necessita di lavorare, considerato inoltre il fatto che il marito esercita la professione di medico. Alla luce dei fatti non emergono obblighi di carattere professionale o famigliare vincolanti al proprio Paese, i quali potrebbero ostacolare concretamente un'eventuale emigrazione. Le dichiarazioni del ricorrente in merito alla situazione personale dell'interessata non sono attestate da mezzi di prova; queste rimangono pertanto delle mere affermazioni di fatto. Dagli atti di causa infatti non emerge ad esempio quale sia il reddito del marito della richiedente e non è dimostrato con pezze giustificative appropriate quanto affermato in merito alla buona situazione economica dell'interessata. Oltre a ciò non si evincono dagli atti di ricorso dati relativi ai figli. Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che dagli atti non emergono vincoli sufficienti atti ad ostacolare un'eventuale emigrazione in Svizzera, il Tribunale è giunto alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è garantita. Si rammenta inoltre che l'esperienza ha a più riprese dimostrato che anche in presenza di obblighi tra familiari, quali coniugi o figli, l'uscita dalla Svizzera entro i termini stabiliti non è assicurata. In concreto visto che l'interessata non ha nessun obbligo particolare, a maggior ragione si può ritenere che l'uscita dalla Svizzera entro i termini prestabiliti non è garantita.

E. 9 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni dell'invitato secondo le quali avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire al richiedente, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-722/2008 del 13 giugno 2008).

E. 10 Ne discende che l'UFM con decisione del 3 dicembre 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo pagato in data 3 febbraio 2009.
  3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione (per informazione, incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8308/2008 {T 0/2} Sentenza del 21 agosto 2009 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera concernente B._______. Fatti: A. In data 16 marzo 2007, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha emesso nei confronti di C._______, cittadina iraniana, una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. Avverso tale decisione A._______, residente a Lugano/TI, ha interposto ricorso, il quale è stato ritirato il 13 aprile 2007 e la causa stralciata dai ruoli con decisione emanata il 17 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo federale. B. In data 22 ottobre 2008, B._______, cittadina iraniana nata il ..., madre della summenzionata richiedente, ha presentato una domanda di visto per la Svizzera presso la Rappresentanza di Svizzera a Teheran al fine di rendere visita a A._______, cugino del marito. Alla domanda di visto la richiedente ha allegato l'invito scritto dell'ospitante del 15 settembre 2008, nel quale quest'ultimo dichiarava di portarsi garante per ogni necessità nonché per l'uscita dalla Svizzera entro i termini stabiliti. Tale domanda è quindi stata trasmessa in data 3 novembre dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione dal canton Ticino all'UFM per decisione. C. Con decisione del 3 dicembre 2008 l'UFM ha respinto la richiesta. In sostanza l'UFM ha motivato la propria decisione affermando che la partenza della richiedente dalla Svizzera non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Iran. L'autorità di prime cure ha poi asserito che non si poteva escludere che una volta giunta nel nostro Paese, la richiedente non avesse tentato di rimanervi durevolmente con la speranza di trovarvi, dapprima per lei e ulteriormente per la sua famiglia, una sistemazione migliore di quella conosciuta nel suo Paese d'origine. Infine l'UFM ha precisato che la richiedente non poteva avvalersi di legami professionali stretti con il suo Paese d'origine e che non erano stato addotti in sede di ricorso motivi impellenti atti a consentire un esito favorevole all'istanza. D. In data 23 dicembre 2008, A._______ è insorto avverso la precitata decisione dinanzi alla scrivente autorità, postulando il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera in favore di B._______. In sostanza egli ha affermato che nonostante la situazione socioeconomica prevalente in Iran, la richiedente è una persona più che benestante. Egli ha inoltre asserito che essa non ha la necessità di lavorare, visto che il marito esercita la professione di medico. Infine l'istante ha dichiarato che, vivendo assieme alla sua famiglia, cioè al marito e ai due figli, l'interessata non avrebbe avuto l'intenzione di lasciarli, sottolineando che sia la richiedente che l'ospitante sarebbero stati disposti a dare qualsiasi garanzia per l'uscita dal territorio elvetico entro i termini prestabiliti. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 17 marzo 2009, l'autorità di prime cure ha postulato la reiezione del gravame. In particolare l'UFM ha affermato che ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS) determinate persone o categorie di persone sono soggette a consultazione e che in concreto la consultazione aveva dato esito negativo e pertanto non vi sarebbero state obiezioni al rilascio di un visto di Schengen. L'UFM ha tuttavia rilevato che le ulteriori condizioni rimanevano invariate, in particolare le condizioni d'entrata. Per entrare nello spazio Schengen, ogni straniero deve offrire garanzia che partirà da tale stato entro i termini previsti ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Sulla base di queste condizioni l'autorità di prime cure ha reputato che l'uscita della richiedente dalla Svizzera entro i termini stabiliti non era assicurata, tenuto conto in particolare della situazione socioeconomica dell'Iran. Essa ha poi sottolineato che non era possibile escludere che l'interessata non tenti di prolungare il proprio soggiorno, nonostante il marito e i figli fossero all'estero. Infine l'UFM ha precisato che non sono stati addotti motivi impellenti atti a giustificare il rilascio del postulato visto, nonostante le garanzie dell'ospitante. F. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 17 aprile 2009, il ricorrente ha ribadito in sostanza quanto già menzionato nell'atto di ricorso ed ha allegato un atto notarile di impegno a lasciare la Svizzera entro i termini previsti. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 25 maggio 2009 l'UFM ha riconfermato le sue argomentazioni di fatto e di diritto, aggiungendo infine che, nonostante l'impegno formale della richiedente a lasciare la Svizzera, essa sarebbe comunque rimasta libera della proprie decisioni. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA. 1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50-52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Pertanto, l'autorità non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata e può dunque applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3). 4. In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rilascio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV. 5. Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (Codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni d'entrata previste dal Codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 LStr. La pratica e la giurisprudenza relative a quest'ultima disposizione possono pertanto essere applicate nella specie (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e 5). 6. L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra le cittadine e i cittadini dei paesi terzi a seconda dell'obbligo del visto. Tenuto conto che B._______ è una cittadina iraniana, è sottomessa all'obbligo del visto. 7. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine della richiedente. 7.2 Nel 2007, il PIL pro capite in Iran corrispondeva a 4'014 USD (cfr. Rappresentanze > Asia > Iran > Dati salienti, visitato il 10 agosto 2009). I problemi con cui la Repubblica islamica dell'Iran è a tutt'ora confrontata sono principalmente l'elevato tasso d'inflazione, la disoccupazione e la povertà (cfr. Home > Countries > Middle East und North Africa > Iran > Overview > Country Brief, visitato il 10 agosto 2009). 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica di questo Stato e del fatto che la predisposizione a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza dalla Svizzera entro i termini stabiliti. 8. Il ricorrente ha fatto valere che la richiedente non ha alcun interesse a rimanere più a lungo in Svizzera di quanto verrebbe stabilito, siccome i famigliari ad essa più vicini, quali il marito e i figli, vivono in Iran. Egli ha poi aggiunto che l'interessata è più che benestante e non necessita di lavorare, considerato inoltre il fatto che il marito esercita la professione di medico. Alla luce dei fatti non emergono obblighi di carattere professionale o famigliare vincolanti al proprio Paese, i quali potrebbero ostacolare concretamente un'eventuale emigrazione. Le dichiarazioni del ricorrente in merito alla situazione personale dell'interessata non sono attestate da mezzi di prova; queste rimangono pertanto delle mere affermazioni di fatto. Dagli atti di causa infatti non emerge ad esempio quale sia il reddito del marito della richiedente e non è dimostrato con pezze giustificative appropriate quanto affermato in merito alla buona situazione economica dell'interessata. Oltre a ciò non si evincono dagli atti di ricorso dati relativi ai figli. Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che dagli atti non emergono vincoli sufficienti atti ad ostacolare un'eventuale emigrazione in Svizzera, il Tribunale è giunto alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è garantita. Si rammenta inoltre che l'esperienza ha a più riprese dimostrato che anche in presenza di obblighi tra familiari, quali coniugi o figli, l'uscita dalla Svizzera entro i termini stabiliti non è assicurata. In concreto visto che l'interessata non ha nessun obbligo particolare, a maggior ragione si può ritenere che l'uscita dalla Svizzera entro i termini prestabiliti non è garantita. 9. Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni dell'invitato secondo le quali avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire al richiedente, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-722/2008 del 13 giugno 2008). 10. Ne discende che l'UFM con decisione del 3 dicembre 2008 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo pagato in data 3 febbraio 2009. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione dei permessi e dell'immigrazione (per informazione, incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: