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C-7974/2010

C-7974/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-03 · Italiano CH

Persone soggette al diritto in materia di asilo

Sachverhalt

A. A._______, cittadino camerunense, nato il ... rispettivamente il ..., è entrato in Svizzera il 24 febbraio 2004 ed ha inoltrato il medesimo giorno una domanda di asilo. Con decisione del 25 novembre 2004 l'Ufficio federale dei rifugiati (in seguito Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha respinto la domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera. Il 29 dicembre seguente l'interessato ha presentato ricorso alla già competente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito CRA). B. Nel frattempo il 27 settembre 2004 A._______ è stato ammesso al corso di pre-tirocinio di integrazione ed è entrato alle dipendenze della B._______, impresa di pulizia con sede a ..., per un tirocinio di tre anni dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2008, quale pulitore di edifici. C. Con decreto di non luogo a procedere del 10 aprile 2006 l'interessato veniva formalmente ammonito per contravvenzione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121), poiché a seguito di un controllo di polizia, nella propria camera presso il Centro Croce Rossa di Paradiso, veniva rinvenuto 1 grammo di canapa (cfr. decreto di non luogo a procedere del 10 aprile 2006). Il 23 maggio 2007 il Ministero Pubblico del Cantone Ticino condannava A._______ alla pena pecuniaria di fr. 450.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, come pure al pagamento della multa e delle spese/tasse giudiziarie per complessivi fr. 300.-, condannandolo per infrazione alla LStup e per infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (già LDDS, CS 1 117). In particolare l'interessato è stato riconosciuto colpevole di aver venduto nel corso del 2005 7 bolas di cocaina e per essere entrato illegalmente in Svizzera fuori valico nei pressi di Chiasso in data 17 aprile 2007. D. L'interessato terminava quindi il proprio tirocinio il 30 giugno 2008, e continuava la propria formazione, ottenendo l'Attestato di capacità della Confederazione Svizzera quale "pulitore di edifici" con la media del 4.6. E. Successivamente con decisione del 20 luglio 2009 il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), divenuto competente per giudicare i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 davanti alla CRA, confermava la decisione dell'UFM in merito alla domanda di asilo, respingendo il ricorso formulato dal ricorrente. Visto il permesso N per richiedenti l'asilo valido sino al 23 agosto 2009, veniva posto all'interessato il 24 agosto successivo quale termine per lasciare la Svizzera. Nonostante la richiesta di regolarizzazione del soggiorno, in vista della domanda di un permesso di dimora giusta l'art. 14 della Legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), il 24 agosto 2009 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP) confermava l'obbligo per l'interessato di lasciare la Svizzera invitandolo a procurarsi la documentazione necessaria. Interrogato dal Gruppo rimpatri della Polizia cantonale ticinese il 12 novembre 2009, A._______ è stato invitato nuovamente a procurarsi al più presto un documento di viaggio tale da permettergli di lasciare il territorio elvetico; documento, sottoforma di lasciapassare, ottenuto l'8 giugno 2010 e valido sino al 20 luglio 2010, dall'Ambasciata camerunense a Berna. F. Contestualmente, visto l'esito negativo della procedura di asilo, A._______ iniziava il procedimento per il riconoscimento della propria situazione quale caso personale particolarmente grave giusta l'art.14 cpv. 2 LAsi. In proposito, con scritto del 16/22 luglio 2010, la SP ha preavvisato favorevolmente la domanda dell'interessato. G. Con scritti del 13 e 28 settembre 2010 l'autorità di prime cure ha informato l'interessato di essere intenzionata a rifiutare l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora, invitandolo a prendere posizione in merito, in ossequio del proprio diritto di essere sentito, esercitato con scritto del 22 settembre 2010 (pervenuto all'UFM il 29 settembre). Con decisione del 14 ottobre successivo, l'UFM ha quindi rifiutato formalmente l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'articolo sopra menzionato. Nello specifico l'UFM ha indicato che A._______ non ha acquisito conoscenze o qualifiche professionali che non possano essere utilizzate in patria né ha avuto a livello professionale un'evoluzione talmente notevole da giustificare il riconoscimento di un caso di rigore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Inoltre egli non ha particolari legami famigliari in Svizzera e il suo comportamento, visti il decreto di non luogo a procedere con ammonimento dell'aprile 2006 e il decreto di accusa del 23 maggio 2007, non è stato sempre ineccepibile. Infine, sebbene A._______ abbia soggiornato in Svizzera per 6 anni e 8 mesi, l'UFM ha rilevato che questo periodo di tempo deve essere considerato breve, alla luce degli anni di infanzia e adolescenza trascorsi in Camerun. H. Il 12 novembre 2010 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora. A sostegno delle proprie allegazioni egli ha sottolineato che le condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono date. In particolare egli sarebbe pienamente integrato nel tessuto sociale ticinese: infatti egli ha appreso perfettamente la lingua italiana, ha beneficiato di numerosi commenti positivi in relazione alle proprie attitudini professionali, comportamentali e umane, ha stretto legami di amicizia con numerosi ticinesi, così come attestato dalle dichiarazioni agli atti. Inoltre egli si recherebbe regolarmente presso la pista di ghiaccio dell'Hockey club Ambrì Piotta. Per quanto attiene al proprio comportamento il ricorrente ha sempre negato gli addebiti penali costatati dal non luogo a procedere con ammonimento del 10 aprile 2006, rispettivamente del decreto di accusa del 23 maggio 2007. In particolare con riferimento a quest'ultima e sola condanna egli si dice vittima di un errore dovuto ad uno scambio di persona, a suo dire facile quando si soggiorna presso un Centro asilanti. Per quanto attiene alla propria situazione famigliare egli ha indicato di non avere più alcun contatto con il Camerun e di sapere unicamente che la madre abita attualmente in Gabon. A suo dire anche dal punto di vista della situazione professionale la propria domanda dovrebbe essere accolta: infatti dopo aver conseguito l'attestato di fine-tirocinio egli ha ottenuto l'attestato federale di capacità quale "Pulitore di edifici". In questo contesto sarebbe inimmaginabile intraprendere un'analoga professione in Camerun, dove non esisterebbe alcuna tipologia di professione simile. A._______ ha rilevato inoltre di essere in perfetto stato di salute e di non essere mai stato assente dal lavoro per malattia o infortuni, così come attestato dal proprio datore di lavoro. Infine la durata della propria presenza in Svizzera, quasi 7 anni, come pure l'impossibilità di un reinserimento in Camerun, essendo egli stato al servizio di un partito politico all'opposizione e per questo incarcerato prima della fuga in Svizzera, completano i requisiti posti per poter beneficiare di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi poiché il ritorno in patria rappresenterebbe un grave caso di rigore. I. Con osservazioni del 14 febbraio 2011, l'UFM ha ribadito quanto esposto con la decisione impugnata, chiedendo di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e confermare la decisione impugnata. J. Il 3 aprile 2012 il Tribunale ha invitato il ricorrente a fornire delle delucidazioni sulle proprie allegazioni accompagnate dai relativi mezzi di prova. Conseguentemente, con scritto del 30 aprile successivo A._______, per il tramite del proprio patrocinatore, ha completato il proprio ricorso con 31 nuovi documenti, tra i quali numerose lettere di sostegno.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1).

E. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati:

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1).

E. 3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 OASA in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.

E. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2).

E. 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze.

E. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).

E. 5.1 Preliminarmente si osserva che A._______ ha inoltrato una domanda di asilo il 24 febbraio 2004, presentandosi con vere generalità (cfr. rapporto di trasmissione della polizia cantonale del 2 aprile 2004 e certificato di nascita), nonostante dubbi sulla data di nascita (cfr. sentenza TAF in materia di asilo).

E. 5.2 Con riferimento la prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommeruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 consid. 5.1). In proposito A._______, dopo la decisione del TAF del 20 luglio 2009 che respingeva il proprio ricorso contro il rifiuto della domanda di asilo, è rimasto in Svizzera in quanto privo dei necessari documenti di identità, ottenuti solo l'8 giugno 2010 sottoforma di un lasciapassare. Ciò detto, A._______, entrato il 24 febbraio 2004 in territorio elvetico, soddisfa la condizione posta dalla legge.

E. 5.3 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti la seconda condizione. Infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il luogo in cui egli soggiornava (cfr. Preavviso positivo della Sezione della popolazione del 22 luglio 2010).

E. 5.4 Quanto alla presenza di un "caso particolarmente grave" il ricorrente ha evidenziato di essere in Svizzera da quasi 7 anni, all'epoca dell'inoltro del ricorso, di essersi pienamente integrato nel tessuto sociale ticinese, di avere una situazione professionale importante, avendo conseguito specializzazioni e diplomi tali da renderlo uno dei pochi collaboratori dell'azienda B._______ altamente qualificati nella propria professione, di avere stretti legami di amicizia con numerosi ticinesi, come pure l'impossibilità di un reinserimento in Camerun, essendo egli stato al servizio di un partito politico all'opposizione rispettivamente di non avere più alcun contatto con il Camerun e di sapere unicamente che la propria madre abita attualmente in Gabon.

E. 5.4.1 In concreto A._______ soggiorna in Svizzera dal 24 febbraio 2004 ossia da circa 8 anni e mezzo. Ciononostante tale circostanza non può da sola fondare un provvedimento ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in particolare l'ammissione del caso personale estremamente grave (cfr. DTAF 2007/16 consid. 7 e le decisioni ivi citate). Ne consegue che devono essere considerati altri criteri di valutazione che permettano di concludere che il ritorno nel proprio paese d'origine sarebbe per l'interessato particolarmente rigoroso, così come sopra menzionato.

E. 5.4.2 In primo luogo occorre evidenziare che il comportamento del ricorrente non è stato sempre ineccepibile: infatti egli è stato condannato per infrazione alla LStup e alla LStr per fatti avvenuti nel 2005 e 2007: in particolare A._______ è stato riconosciuto colpevole di aver venduto nel corso del 2005 alcune bolas di cocaina ed essere entrato in Svizzera fuori valico. La pena ad egli comminata è stata però molto lieve, ossia una pena pecuniaria di fr. 450.- sospesa e una multa di fr. 200.-. In proposito A._______, sebbene la pena commisurata fosse appunto molto lieve, solamente pecuniaria e addirittura sospesa condizionalmente, ha sempre negato i fatti (cfr. verbale d'interrogatorio del 12 novembre 2009, pag. 2), sottolineando di aver pagato la multa senza alcuna opposizione in quanto essa non comportava alcun periodo di detenzione. Nello specifico occorre inoltre rilevare che tali fatti risalgono a più di 7 anni or sono e che da allora egli non ha dato adito ad alcuna lamentela, vedasi il casellario giudiziario "vuoto" e il certificato di buona condotta, oltre alle numerose attestazioni di stima (cfr. allegati al ricorso S e Z); anzi come si dirà meglio nel proseguio egli ha seguito un percorso formativo importante sia per lui sia per il tessuto economico ticinese.

E. 5.4.3 Dagli atti di causa emerge che l'integrazione socio-professionale di A._______ è particolarmente buona. Da un punto di vista professionale egli si è iscritto immediatamente al corso di pre-tirocinio 2004/2005 , conseguendo quindi nel 2008 il diploma cantonale di "Pulitore di edifici" con la media del 4.6 ed in seguito l'attestato di capacità federale. Sin dal primo anno di tirocinio egli è stato dipendente dalla B._______: entrato quale dipendente operaio, nel corso degli anni ha seguito un percorso formativo e specialistico importante, nonché una forte acquisizione di know-how all'interno dell'azienda. Infatti dei 160 dipendenti della B._______ A._______ è uno dei soli 3 operai che hanno conseguito il diploma federale di pulitore di immobili, è uno dei 3 soli dipendenti ad aver frequentato il corso di conoscenza dei materiali per pavimenti e per la conoscenza dei prodotti di pulizia e mantenimento a Münchwilen, nonché è uno dei soli 3 operai a conoscere l'utilizzo della navicella aerea e dei soli 2 operai che possono utilizzare lo strumento di lavaggio delle scale mobili (cfr. allegati al ricorso AA, L, ed allegato alla replica 19). Dagli atti di causa si evince che le capacità professionali del ricorrente sono particolarmente elevate tanto da essere capo operaio/coordinatore di un gruppo di operai ed essere spesso il referente per i clienti della B._______ che non parlano la lingua italiana; infatti oltre alle alte qualifiche professionali A._______ parla correttamente l'italiano, il francese e l'inglese (cfr. lettera direttore Vella). A complemento degli attestati professionali, la capacità di integrazione dal profilo professionale culturale è stata anch'essa senz'altro positiva, si vedano segnatamente le attestazioni di stima (cfr. allegati al ricorso O-R, allegati alla replica 21, 27-29 e 31), ma soprattutto l'atteggiamento del ricorrente che è stato ritenuto di ottima qualità dal direttore e da clienti (cfr. allegati al ricorso I e CC). L'evoluzione professionale, oltre l'aumento di responsabilità sopra descritte, è parimenti dimostrato dall'aumento di stipendio divenuto, il primo pari a fr. 650.- e ad oggi pari a fr. 4'025.-, come pure dai bonus professionali percepiti (cfr. allegati alla replica 14, 23 e 1). A fronte di quanto sopra menzionato, considerata la formazione professionale, ottenuta anche grazie ad un investimento pecuniario della B._______ (cfr. allegato alla replica 30), le responsabilità rilevanti e le capacità acquisite tanto da divenire una pedina fondamentale di un impresa importante di più di 160 dipendenti, si può pacificamente considerare che A._______ sia perfettamente integrato dal profilo professionale. Quanto alle relazioni sociali, l'interessato si è integrato alla perfezione nella società ticinese, così come testimoniato dai colleghi - amici e dal datore di lavoro (cfr. allegati al ricorso O-R e allegati alla replica 21, 27-29, 30 e 31). A fronte di quanto sopra il criterio dell'integrazione socio-professionale è ottemperato dal qui ricorrente.

E. 5.4.4 Quanto al criterio relativo alla situazione finanziaria nonché alla volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione, già si è detto dell'impegno profuso dal punto di vista formativo. Per quanto qui più interessa dagli atti di causa si evince che A._______ mai ha fatto ricorso all'aiuto sociale ed è indipendente finanziariamente dal settembre 2005. Egli si è dimostrato un contribuente fiscale corretto e a suo carico non vi sono procedure esecutive in corso e mai è stato iscritto alla disoccupazione (cfr. allegati alla replica 16, 17, 10 e 30). Infine e meritevole di segnalazione la donazione pecuniaria a Pro infirmis che testimonia nuovamente l'integrazione nel tessuto economico sociale del ricorrente (cfr. allegato alla replica 13).

E. 5.4.5 Quanto ai criteri relativi allo stato di salute, A._______ si trova in buone condizioni di salute ed è abile al lavoro al 100% (cfr. dichiarazione del 25 aprile 2012 della dottoressa C._______). Inoltre dal 20 giugno del 2005, ovvero da quanto è entrato alle dipendenze della B._______, egli non è mai stato assente per malattia.

E. 5.5 Quanto ad una possibilità di reinserimento in Camerun, il ricorrente ha trascorso la propria infanzia e parte della propria adolescenza, sino al 17 esimo anno di età, in Camerun, dove a suo dire non ha più alcun parente. Nel continente africano, e meglio in Gabon, vivrebbe la madre. Di altre due sorelle invece avrebbe perso definitivamente le tracce. Le proprie allegazioni quanto all'appartenenza ad un partito politico dissidente denominato "SCNC", e al pericolo che egli correrebbe in quanto militante dello stesso, non sono state comprovate dagli atti di causa (vedi sentenza TAF del 20 luglio 2009). Ciò detto, non avendo più alcun legame nel proprio Paese di origine e avendo lasciato lo stesso all'età verosimilmente di 17 anni, le difficoltà di un proprio reinserimento sociale quanto professionale appaiono particolarmente elevate.

E. 6 Come più sopra ricordato nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2). Orbene a fronte di quanto sopra e dopo attenta ponderazione, le condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero per A._______ delle gravi conseguenze, tanto da sostanziare un caso di rigore. Infatti la formazione intrapresa, la specializzazione acquisita nonché il know-how professionale sviluppato, tanto da permettergli di essere a capo di una squadra di operai nonché spesso il referente in una ditta di più di 160 persone per clienti che non parlano la lingua italiana, sommato alle sicure difficoltà che egli incontrerebbe all'inserimento nella società civile e professionale camerunense dopo 8 anni e mezzo di assenza e senza famigliari stretti in questo Paese, convincono questo Tribunale ad ammettere l'esistenza di un caso particolarmente grave giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi. Se da una parte è vero che il ricorrente ha commesso degli errori comportamentali, subendo una condanna penale, seppur di lieve entità, essi risalgono a fatti accaduti nel 2005 e 2007 e da allora il comportamento è stato ineccepibile ed il casellario giudiziario risulta ad oggi "pulito". Quanto poi ripetutamente e precisamente adotto dal D._______ della B._______, dove il ricorrente lavora ininterrottamente da oltre 7 anni, conforta la tesi qui ritenuta dal presente Tribunale: in particolare egli ha riferito che: "A._______ [...] dal primo giorno di lavoro si è impegnato a fondo ed è finanziariamente indipendente. Penso lo dimostri il fatto che in 7 anni non sia mancato un giorno per malattia, non si sia mai iscritto alla disoccupazione, sia sempre disponibile a dare una mano anche fuori orario. [...] B._______ impiega alcune centinaia di non-Svizzeri (di origine, non di passaporto) e tra questi A._______ è uno di quelli che meglio si sono integrati nella nostra realtà" (cfr. allegato alla replica 30).

E. 7 In queste circostanze, il Tribunale constata che la decisione dell'UFM del 14 ottobre 2010 viola il diritto federale segnatamente l'art. 14 cpv. 2 LAsi (art. 49 PA), essa deve dunque essere annullata ed il ricorso accolto. L'incarto è quindi trasmesso all'UFM il quale è tenuto ad approvare il rilascio del permesso di dimora a favore del ricorrente.

E. 8 Visto l'esito del ricorso non vengono percepite spese processuali e l'importo di fr. 800.- versato al Tribunale dal ricorrente il 27 dicembre 2010 viene rimborsato (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Inoltre, il ricorrente ha diritto alle spese ripetibili, nella misura in cui ha sopportato le spese di patrocinio (art. 64 cpv. 1 PA e 7 e 8 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) che alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene eque per un importo pari a fr. 1'500.- (art. 14 TS-TAF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e la decisione del'UFM del 24 ottobre 2010 è annullata.
  2. L'UFM è tenuto ad approvare il rilascio di un permesso di soggiorno in favore di A._______.
  3. Non vengono prelevate spese processuali e l'importo di fr. 800.- versato del ricorrente viene rimborsato.
  4. L'UFM verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili.
  5. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. SYMIC ...; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza, incarto cantonale di ritorno La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-7974/2010 Sentenza del 3 dicembre 2012 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti, via Besso 37, casella postale 678, 6903 Lugano , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Approvazione al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Fatti: A. A._______, cittadino camerunense, nato il ... rispettivamente il ..., è entrato in Svizzera il 24 febbraio 2004 ed ha inoltrato il medesimo giorno una domanda di asilo. Con decisione del 25 novembre 2004 l'Ufficio federale dei rifugiati (in seguito Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha respinto la domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera. Il 29 dicembre seguente l'interessato ha presentato ricorso alla già competente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito CRA). B. Nel frattempo il 27 settembre 2004 A._______ è stato ammesso al corso di pre-tirocinio di integrazione ed è entrato alle dipendenze della B._______, impresa di pulizia con sede a ..., per un tirocinio di tre anni dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2008, quale pulitore di edifici. C. Con decreto di non luogo a procedere del 10 aprile 2006 l'interessato veniva formalmente ammonito per contravvenzione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121), poiché a seguito di un controllo di polizia, nella propria camera presso il Centro Croce Rossa di Paradiso, veniva rinvenuto 1 grammo di canapa (cfr. decreto di non luogo a procedere del 10 aprile 2006). Il 23 maggio 2007 il Ministero Pubblico del Cantone Ticino condannava A._______ alla pena pecuniaria di fr. 450.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, come pure al pagamento della multa e delle spese/tasse giudiziarie per complessivi fr. 300.-, condannandolo per infrazione alla LStup e per infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (già LDDS, CS 1 117). In particolare l'interessato è stato riconosciuto colpevole di aver venduto nel corso del 2005 7 bolas di cocaina e per essere entrato illegalmente in Svizzera fuori valico nei pressi di Chiasso in data 17 aprile 2007. D. L'interessato terminava quindi il proprio tirocinio il 30 giugno 2008, e continuava la propria formazione, ottenendo l'Attestato di capacità della Confederazione Svizzera quale "pulitore di edifici" con la media del 4.6. E. Successivamente con decisione del 20 luglio 2009 il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), divenuto competente per giudicare i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 davanti alla CRA, confermava la decisione dell'UFM in merito alla domanda di asilo, respingendo il ricorso formulato dal ricorrente. Visto il permesso N per richiedenti l'asilo valido sino al 23 agosto 2009, veniva posto all'interessato il 24 agosto successivo quale termine per lasciare la Svizzera. Nonostante la richiesta di regolarizzazione del soggiorno, in vista della domanda di un permesso di dimora giusta l'art. 14 della Legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), il 24 agosto 2009 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP) confermava l'obbligo per l'interessato di lasciare la Svizzera invitandolo a procurarsi la documentazione necessaria. Interrogato dal Gruppo rimpatri della Polizia cantonale ticinese il 12 novembre 2009, A._______ è stato invitato nuovamente a procurarsi al più presto un documento di viaggio tale da permettergli di lasciare il territorio elvetico; documento, sottoforma di lasciapassare, ottenuto l'8 giugno 2010 e valido sino al 20 luglio 2010, dall'Ambasciata camerunense a Berna. F. Contestualmente, visto l'esito negativo della procedura di asilo, A._______ iniziava il procedimento per il riconoscimento della propria situazione quale caso personale particolarmente grave giusta l'art.14 cpv. 2 LAsi. In proposito, con scritto del 16/22 luglio 2010, la SP ha preavvisato favorevolmente la domanda dell'interessato. G. Con scritti del 13 e 28 settembre 2010 l'autorità di prime cure ha informato l'interessato di essere intenzionata a rifiutare l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora, invitandolo a prendere posizione in merito, in ossequio del proprio diritto di essere sentito, esercitato con scritto del 22 settembre 2010 (pervenuto all'UFM il 29 settembre). Con decisione del 14 ottobre successivo, l'UFM ha quindi rifiutato formalmente l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'articolo sopra menzionato. Nello specifico l'UFM ha indicato che A._______ non ha acquisito conoscenze o qualifiche professionali che non possano essere utilizzate in patria né ha avuto a livello professionale un'evoluzione talmente notevole da giustificare il riconoscimento di un caso di rigore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Inoltre egli non ha particolari legami famigliari in Svizzera e il suo comportamento, visti il decreto di non luogo a procedere con ammonimento dell'aprile 2006 e il decreto di accusa del 23 maggio 2007, non è stato sempre ineccepibile. Infine, sebbene A._______ abbia soggiornato in Svizzera per 6 anni e 8 mesi, l'UFM ha rilevato che questo periodo di tempo deve essere considerato breve, alla luce degli anni di infanzia e adolescenza trascorsi in Camerun. H. Il 12 novembre 2010 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora. A sostegno delle proprie allegazioni egli ha sottolineato che le condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono date. In particolare egli sarebbe pienamente integrato nel tessuto sociale ticinese: infatti egli ha appreso perfettamente la lingua italiana, ha beneficiato di numerosi commenti positivi in relazione alle proprie attitudini professionali, comportamentali e umane, ha stretto legami di amicizia con numerosi ticinesi, così come attestato dalle dichiarazioni agli atti. Inoltre egli si recherebbe regolarmente presso la pista di ghiaccio dell'Hockey club Ambrì Piotta. Per quanto attiene al proprio comportamento il ricorrente ha sempre negato gli addebiti penali costatati dal non luogo a procedere con ammonimento del 10 aprile 2006, rispettivamente del decreto di accusa del 23 maggio 2007. In particolare con riferimento a quest'ultima e sola condanna egli si dice vittima di un errore dovuto ad uno scambio di persona, a suo dire facile quando si soggiorna presso un Centro asilanti. Per quanto attiene alla propria situazione famigliare egli ha indicato di non avere più alcun contatto con il Camerun e di sapere unicamente che la madre abita attualmente in Gabon. A suo dire anche dal punto di vista della situazione professionale la propria domanda dovrebbe essere accolta: infatti dopo aver conseguito l'attestato di fine-tirocinio egli ha ottenuto l'attestato federale di capacità quale "Pulitore di edifici". In questo contesto sarebbe inimmaginabile intraprendere un'analoga professione in Camerun, dove non esisterebbe alcuna tipologia di professione simile. A._______ ha rilevato inoltre di essere in perfetto stato di salute e di non essere mai stato assente dal lavoro per malattia o infortuni, così come attestato dal proprio datore di lavoro. Infine la durata della propria presenza in Svizzera, quasi 7 anni, come pure l'impossibilità di un reinserimento in Camerun, essendo egli stato al servizio di un partito politico all'opposizione e per questo incarcerato prima della fuga in Svizzera, completano i requisiti posti per poter beneficiare di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi poiché il ritorno in patria rappresenterebbe un grave caso di rigore. I. Con osservazioni del 14 febbraio 2011, l'UFM ha ribadito quanto esposto con la decisione impugnata, chiedendo di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e confermare la decisione impugnata. J. Il 3 aprile 2012 il Tribunale ha invitato il ricorrente a fornire delle delucidazioni sulle proprie allegazioni accompagnate dai relativi mezzi di prova. Conseguentemente, con scritto del 30 aprile successivo A._______, per il tramite del proprio patrocinatore, ha completato il proprio ricorso con 31 nuovi documenti, tra i quali numerose lettere di sostegno. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1). 3. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati:

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 OASA in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. 4. 4.1. Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2). 4.2. Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze. 4.3. Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3). 5. 5.1 Preliminarmente si osserva che A._______ ha inoltrato una domanda di asilo il 24 febbraio 2004, presentandosi con vere generalità (cfr. rapporto di trasmissione della polizia cantonale del 2 aprile 2004 e certificato di nascita), nonostante dubbi sulla data di nascita (cfr. sentenza TAF in materia di asilo). 5.2 Con riferimento la prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommeruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 consid. 5.1). In proposito A._______, dopo la decisione del TAF del 20 luglio 2009 che respingeva il proprio ricorso contro il rifiuto della domanda di asilo, è rimasto in Svizzera in quanto privo dei necessari documenti di identità, ottenuti solo l'8 giugno 2010 sottoforma di un lasciapassare. Ciò detto, A._______, entrato il 24 febbraio 2004 in territorio elvetico, soddisfa la condizione posta dalla legge. 5.3 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti la seconda condizione. Infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il luogo in cui egli soggiornava (cfr. Preavviso positivo della Sezione della popolazione del 22 luglio 2010). 5.4 Quanto alla presenza di un "caso particolarmente grave" il ricorrente ha evidenziato di essere in Svizzera da quasi 7 anni, all'epoca dell'inoltro del ricorso, di essersi pienamente integrato nel tessuto sociale ticinese, di avere una situazione professionale importante, avendo conseguito specializzazioni e diplomi tali da renderlo uno dei pochi collaboratori dell'azienda B._______ altamente qualificati nella propria professione, di avere stretti legami di amicizia con numerosi ticinesi, come pure l'impossibilità di un reinserimento in Camerun, essendo egli stato al servizio di un partito politico all'opposizione rispettivamente di non avere più alcun contatto con il Camerun e di sapere unicamente che la propria madre abita attualmente in Gabon. 5.4.1 In concreto A._______ soggiorna in Svizzera dal 24 febbraio 2004 ossia da circa 8 anni e mezzo. Ciononostante tale circostanza non può da sola fondare un provvedimento ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in particolare l'ammissione del caso personale estremamente grave (cfr. DTAF 2007/16 consid. 7 e le decisioni ivi citate). Ne consegue che devono essere considerati altri criteri di valutazione che permettano di concludere che il ritorno nel proprio paese d'origine sarebbe per l'interessato particolarmente rigoroso, così come sopra menzionato. 5.4.2 In primo luogo occorre evidenziare che il comportamento del ricorrente non è stato sempre ineccepibile: infatti egli è stato condannato per infrazione alla LStup e alla LStr per fatti avvenuti nel 2005 e 2007: in particolare A._______ è stato riconosciuto colpevole di aver venduto nel corso del 2005 alcune bolas di cocaina ed essere entrato in Svizzera fuori valico. La pena ad egli comminata è stata però molto lieve, ossia una pena pecuniaria di fr. 450.- sospesa e una multa di fr. 200.-. In proposito A._______, sebbene la pena commisurata fosse appunto molto lieve, solamente pecuniaria e addirittura sospesa condizionalmente, ha sempre negato i fatti (cfr. verbale d'interrogatorio del 12 novembre 2009, pag. 2), sottolineando di aver pagato la multa senza alcuna opposizione in quanto essa non comportava alcun periodo di detenzione. Nello specifico occorre inoltre rilevare che tali fatti risalgono a più di 7 anni or sono e che da allora egli non ha dato adito ad alcuna lamentela, vedasi il casellario giudiziario "vuoto" e il certificato di buona condotta, oltre alle numerose attestazioni di stima (cfr. allegati al ricorso S e Z); anzi come si dirà meglio nel proseguio egli ha seguito un percorso formativo importante sia per lui sia per il tessuto economico ticinese. 5.4.3 Dagli atti di causa emerge che l'integrazione socio-professionale di A._______ è particolarmente buona. Da un punto di vista professionale egli si è iscritto immediatamente al corso di pre-tirocinio 2004/2005 , conseguendo quindi nel 2008 il diploma cantonale di "Pulitore di edifici" con la media del 4.6 ed in seguito l'attestato di capacità federale. Sin dal primo anno di tirocinio egli è stato dipendente dalla B._______: entrato quale dipendente operaio, nel corso degli anni ha seguito un percorso formativo e specialistico importante, nonché una forte acquisizione di know-how all'interno dell'azienda. Infatti dei 160 dipendenti della B._______ A._______ è uno dei soli 3 operai che hanno conseguito il diploma federale di pulitore di immobili, è uno dei 3 soli dipendenti ad aver frequentato il corso di conoscenza dei materiali per pavimenti e per la conoscenza dei prodotti di pulizia e mantenimento a Münchwilen, nonché è uno dei soli 3 operai a conoscere l'utilizzo della navicella aerea e dei soli 2 operai che possono utilizzare lo strumento di lavaggio delle scale mobili (cfr. allegati al ricorso AA, L, ed allegato alla replica 19). Dagli atti di causa si evince che le capacità professionali del ricorrente sono particolarmente elevate tanto da essere capo operaio/coordinatore di un gruppo di operai ed essere spesso il referente per i clienti della B._______ che non parlano la lingua italiana; infatti oltre alle alte qualifiche professionali A._______ parla correttamente l'italiano, il francese e l'inglese (cfr. lettera direttore Vella). A complemento degli attestati professionali, la capacità di integrazione dal profilo professionale culturale è stata anch'essa senz'altro positiva, si vedano segnatamente le attestazioni di stima (cfr. allegati al ricorso O-R, allegati alla replica 21, 27-29 e 31), ma soprattutto l'atteggiamento del ricorrente che è stato ritenuto di ottima qualità dal direttore e da clienti (cfr. allegati al ricorso I e CC). L'evoluzione professionale, oltre l'aumento di responsabilità sopra descritte, è parimenti dimostrato dall'aumento di stipendio divenuto, il primo pari a fr. 650.- e ad oggi pari a fr. 4'025.-, come pure dai bonus professionali percepiti (cfr. allegati alla replica 14, 23 e 1). A fronte di quanto sopra menzionato, considerata la formazione professionale, ottenuta anche grazie ad un investimento pecuniario della B._______ (cfr. allegato alla replica 30), le responsabilità rilevanti e le capacità acquisite tanto da divenire una pedina fondamentale di un impresa importante di più di 160 dipendenti, si può pacificamente considerare che A._______ sia perfettamente integrato dal profilo professionale. Quanto alle relazioni sociali, l'interessato si è integrato alla perfezione nella società ticinese, così come testimoniato dai colleghi - amici e dal datore di lavoro (cfr. allegati al ricorso O-R e allegati alla replica 21, 27-29, 30 e 31). A fronte di quanto sopra il criterio dell'integrazione socio-professionale è ottemperato dal qui ricorrente. 5.4.4 Quanto al criterio relativo alla situazione finanziaria nonché alla volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione, già si è detto dell'impegno profuso dal punto di vista formativo. Per quanto qui più interessa dagli atti di causa si evince che A._______ mai ha fatto ricorso all'aiuto sociale ed è indipendente finanziariamente dal settembre 2005. Egli si è dimostrato un contribuente fiscale corretto e a suo carico non vi sono procedure esecutive in corso e mai è stato iscritto alla disoccupazione (cfr. allegati alla replica 16, 17, 10 e 30). Infine e meritevole di segnalazione la donazione pecuniaria a Pro infirmis che testimonia nuovamente l'integrazione nel tessuto economico sociale del ricorrente (cfr. allegato alla replica 13). 5.4.5 Quanto ai criteri relativi allo stato di salute, A._______ si trova in buone condizioni di salute ed è abile al lavoro al 100% (cfr. dichiarazione del 25 aprile 2012 della dottoressa C._______). Inoltre dal 20 giugno del 2005, ovvero da quanto è entrato alle dipendenze della B._______, egli non è mai stato assente per malattia. 5.5. Quanto ad una possibilità di reinserimento in Camerun, il ricorrente ha trascorso la propria infanzia e parte della propria adolescenza, sino al 17 esimo anno di età, in Camerun, dove a suo dire non ha più alcun parente. Nel continente africano, e meglio in Gabon, vivrebbe la madre. Di altre due sorelle invece avrebbe perso definitivamente le tracce. Le proprie allegazioni quanto all'appartenenza ad un partito politico dissidente denominato "SCNC", e al pericolo che egli correrebbe in quanto militante dello stesso, non sono state comprovate dagli atti di causa (vedi sentenza TAF del 20 luglio 2009). Ciò detto, non avendo più alcun legame nel proprio Paese di origine e avendo lasciato lo stesso all'età verosimilmente di 17 anni, le difficoltà di un proprio reinserimento sociale quanto professionale appaiono particolarmente elevate.

6. Come più sopra ricordato nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2). Orbene a fronte di quanto sopra e dopo attenta ponderazione, le condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero per A._______ delle gravi conseguenze, tanto da sostanziare un caso di rigore. Infatti la formazione intrapresa, la specializzazione acquisita nonché il know-how professionale sviluppato, tanto da permettergli di essere a capo di una squadra di operai nonché spesso il referente in una ditta di più di 160 persone per clienti che non parlano la lingua italiana, sommato alle sicure difficoltà che egli incontrerebbe all'inserimento nella società civile e professionale camerunense dopo 8 anni e mezzo di assenza e senza famigliari stretti in questo Paese, convincono questo Tribunale ad ammettere l'esistenza di un caso particolarmente grave giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi. Se da una parte è vero che il ricorrente ha commesso degli errori comportamentali, subendo una condanna penale, seppur di lieve entità, essi risalgono a fatti accaduti nel 2005 e 2007 e da allora il comportamento è stato ineccepibile ed il casellario giudiziario risulta ad oggi "pulito". Quanto poi ripetutamente e precisamente adotto dal D._______ della B._______, dove il ricorrente lavora ininterrottamente da oltre 7 anni, conforta la tesi qui ritenuta dal presente Tribunale: in particolare egli ha riferito che: "A._______ [...] dal primo giorno di lavoro si è impegnato a fondo ed è finanziariamente indipendente. Penso lo dimostri il fatto che in 7 anni non sia mancato un giorno per malattia, non si sia mai iscritto alla disoccupazione, sia sempre disponibile a dare una mano anche fuori orario. [...] B._______ impiega alcune centinaia di non-Svizzeri (di origine, non di passaporto) e tra questi A._______ è uno di quelli che meglio si sono integrati nella nostra realtà" (cfr. allegato alla replica 30).

7. In queste circostanze, il Tribunale constata che la decisione dell'UFM del 14 ottobre 2010 viola il diritto federale segnatamente l'art. 14 cpv. 2 LAsi (art. 49 PA), essa deve dunque essere annullata ed il ricorso accolto. L'incarto è quindi trasmesso all'UFM il quale è tenuto ad approvare il rilascio del permesso di dimora a favore del ricorrente.

8. Visto l'esito del ricorso non vengono percepite spese processuali e l'importo di fr. 800.- versato al Tribunale dal ricorrente il 27 dicembre 2010 viene rimborsato (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Inoltre, il ricorrente ha diritto alle spese ripetibili, nella misura in cui ha sopportato le spese di patrocinio (art. 64 cpv. 1 PA e 7 e 8 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) che alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene eque per un importo pari a fr. 1'500.- (art. 14 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto e la decisione del'UFM del 24 ottobre 2010 è annullata.

2. L'UFM è tenuto ad approvare il rilascio di un permesso di soggiorno in favore di A._______.

3. Non vengono prelevate spese processuali e l'importo di fr. 800.- versato del ricorrente viene rimborsato.

4. L'UFM verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili.

5. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. SYMIC ...; incarto di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza, incarto cantonale di ritorno La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: