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C-773/2014

C-773/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-04-30 · Italiano CH

Diritto alla rendita

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'11 novembre 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______, nata il (...), un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2013. Dalle carte processuali risulta che al più tardi l'11 dicembre 2013 - data in cui è stata inviata una e-mail all'UAIE mediante la quale sono state poste alcune domande - la ricorrente era a conoscenza della succitata decisione dell'UAIE (cfr. altresì nota interna del 12 dicembre 2013 di cui all'incarto di causa dell'autorità inferiore), la quale è pertanto cresciuta in giudicato al più tardi il 27 gennaio 2014.

E. 2 Il 10 gennaio 2014, l'UAIE ha reso un'ulteriore decisione mediante la quale ha fissato, in fr. 116.- mensili a decorrere dal 1° agosto 2013, l'ammontare del quarto di rendita accordato all'insorgente con decisione dell'11 novembre 2013.

E. 3 Il 13 febbraio 2014, l'interessata - rappresentata da B._______ (cfr. mandato di rappresentanza, non datato, pervenuto all'autorità inferiore il 4 novembre 2013) - ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 10 gennaio 2014, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere da agosto 2013.

E. 4 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

E. 5.1 Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 6 marzo 2014 (doc. TAF 2, notificata a B._______ il 7 marzo 2014; cfr. risultanze processuali e, in particolare, l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato l'insorgente a versare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 400.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

E. 5.2 Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto infruttuoso (il 7 aprile 2014). Per conseguenza, il ricorso contro la decisione dell'UAIE del 10 gennaio 2014 è inammissibile già per questo motivo (art. 23 PA).

E. 6 Peraltro, il ricorso del 13 febbraio 2014 in esame non avrebbe comunque potuto essere esaminato nel merito dal momento che la ricorrente, con scritto del 17 marzo 2014, inoltrato dinanzi allo "Spett.le Ufficio centrale di compensazione" a Ginevra (il quale lo ha poi trasmesso per competenza a questo Tribunale il 25 marzo 2014 [doc. TAF 4]), ha chiaramente indicato di essere seguita dal Patronato INCA-CGIL (recte: ACLI) di C._______ (cfr. mandato di assistenza e rappresentanza del 17 aprile 2013 agli atti dell'incarto di causa dell'autorità inferiore) e di non avere mai conferito alcun incarico a B._______ d'inoltrare un qualsivoglia ricorso dinanzi al TAF (tanto meno contro la decisione dell'11 novembre 2013 [altresì cresciuta in giudicato ben prima del 13 febbraio 2014, con la conseguenza che il ricorso, se indirizzato contro tale decisione, sarebbe stato manifestamente inammissibile poiché tardivo], mediante la quale le era stato riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2013). Peraltro, e nella denegata ipotesi che la volontà dell'insorgente di interporre ricorso contro la decisione dell'UAIE del 10 gennaio 2014 fosse venuta meno solo dopo l'inoltro del gravame in questione, la causa avrebbe dovuto essere stralciata dai ruoli per desistenza, quand'anche fosse stato eventualmente versato il richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali.

E. 7 Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF [rispettivamente lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive di oggetto {art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF}]).

E. 8 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9 Va infine rilevato che con atto del 10 aprile 2014 (doc. TAF 6), B._______ ha indicato, da un lato, di interporre un nuovo ricorso contro la decisione resa dall'UAIE il 7 marzo 2014 - mediante la quale l'ammontare dalla rendita di fr. 116.- mensili a decorrere dal 1° agosto 2013 (accordata all'insorgente con la menzionata decisione del 10 gennaio 2014) è stata aumentata a fr. 142.- mensili a decorrere dal 1° aprile 2014 - e, dall'altro lato, di deporre il mandato (con richiesta di notifica di ogni ulteriore atto di causa direttamente alla ricorrente). Questo nuovo ricorso sarà trattato in procedura separata (nuovo procedimento [...]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. 1.Il ricorso del 13 febbraio 2014 è inammissibile. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Il ricorso del 10 aprile 2014 sarà trattato in procedura separata con il numero di ruolo (...). 4.Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-mento) - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif.:; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-773/2014 Sentenza del 30 aprile 2014 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger. Parti A._______, rappresentata dal Patronato ACLI, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 10 gennaio 2014). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. L'11 novembre 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______, nata il (...), un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2013. Dalle carte processuali risulta che al più tardi l'11 dicembre 2013 - data in cui è stata inviata una e-mail all'UAIE mediante la quale sono state poste alcune domande - la ricorrente era a conoscenza della succitata decisione dell'UAIE (cfr. altresì nota interna del 12 dicembre 2013 di cui all'incarto di causa dell'autorità inferiore), la quale è pertanto cresciuta in giudicato al più tardi il 27 gennaio 2014.

2. Il 10 gennaio 2014, l'UAIE ha reso un'ulteriore decisione mediante la quale ha fissato, in fr. 116.- mensili a decorrere dal 1° agosto 2013, l'ammontare del quarto di rendita accordato all'insorgente con decisione dell'11 novembre 2013.

3. Il 13 febbraio 2014, l'interessata - rappresentata da B._______ (cfr. mandato di rappresentanza, non datato, pervenuto all'autorità inferiore il 4 novembre 2013) - ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 10 gennaio 2014, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere da agosto 2013.

4. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 5. 5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 6 marzo 2014 (doc. TAF 2, notificata a B._______ il 7 marzo 2014; cfr. risultanze processuali e, in particolare, l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato l'insorgente a versare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 400.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 5.2. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto infruttuoso (il 7 aprile 2014). Per conseguenza, il ricorso contro la decisione dell'UAIE del 10 gennaio 2014 è inammissibile già per questo motivo (art. 23 PA).

6. Peraltro, il ricorso del 13 febbraio 2014 in esame non avrebbe comunque potuto essere esaminato nel merito dal momento che la ricorrente, con scritto del 17 marzo 2014, inoltrato dinanzi allo "Spett.le Ufficio centrale di compensazione" a Ginevra (il quale lo ha poi trasmesso per competenza a questo Tribunale il 25 marzo 2014 [doc. TAF 4]), ha chiaramente indicato di essere seguita dal Patronato INCA-CGIL (recte: ACLI) di C._______ (cfr. mandato di assistenza e rappresentanza del 17 aprile 2013 agli atti dell'incarto di causa dell'autorità inferiore) e di non avere mai conferito alcun incarico a B._______ d'inoltrare un qualsivoglia ricorso dinanzi al TAF (tanto meno contro la decisione dell'11 novembre 2013 [altresì cresciuta in giudicato ben prima del 13 febbraio 2014, con la conseguenza che il ricorso, se indirizzato contro tale decisione, sarebbe stato manifestamente inammissibile poiché tardivo], mediante la quale le era stato riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2013). Peraltro, e nella denegata ipotesi che la volontà dell'insorgente di interporre ricorso contro la decisione dell'UAIE del 10 gennaio 2014 fosse venuta meno solo dopo l'inoltro del gravame in questione, la causa avrebbe dovuto essere stralciata dai ruoli per desistenza, quand'anche fosse stato eventualmente versato il richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali.

7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF [rispettivamente lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive di oggetto {art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF}]).

8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9. Va infine rilevato che con atto del 10 aprile 2014 (doc. TAF 6), B._______ ha indicato, da un lato, di interporre un nuovo ricorso contro la decisione resa dall'UAIE il 7 marzo 2014 - mediante la quale l'ammontare dalla rendita di fr. 116.- mensili a decorrere dal 1° agosto 2013 (accordata all'insorgente con la menzionata decisione del 10 gennaio 2014) è stata aumentata a fr. 142.- mensili a decorrere dal 1° aprile 2014 - e, dall'altro lato, di deporre il mandato (con richiesta di notifica di ogni ulteriore atto di causa direttamente alla ricorrente). Questo nuovo ricorso sarà trattato in procedura separata (nuovo procedimento [...]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso del 13 febbraio 2014 è inammissibile. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Il ricorso del 10 aprile 2014 sarà trattato in procedura separata con il numero di ruolo (...). 4.Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-mento)

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif.:; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: