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C-7403/2010

C-7403/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-02 · Italiano CH

Persone soggette al diritto in materia di asilo

Sachverhalt

A. A._______, cittadino yemenita, nato il ..., è entrato in Svizzera il 27 agosto 2002 sotto le false generalità di B._______, cittadino somalo nato il ..., depositando il medesimo giorno una domanda d'asilo. L'istanza è stata respinta con decisione del 13 settembre 2004 dall'allora competente Ufficio federale dei rifugiati (UFR). All'interessato non è stata riconosciuta la qualità di rifugiato ed è stato pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro l'8 novembre 2004. Il 18 ottobre 2004 contro la suddetta decisione l'interessato ha inoltrato un ricorso dinanzi all'allora competente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA, sostituita dal Tribunale amministrativo federale [di seguito: il TAF o il Tribunale] il 1° gennaio 2007). Con sentenza del 27 ottobre seguente la CRA ha dichiarato il ricorso irricevibile. Conseguentemente, il 3 novembre successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI; sostituita dalla Sezione della popolazione, SP) ha ricordato all'interessato che il termine di partenza dal territorio svizzero era fissato all'8 novembre 2004. Una domanda di restituzione del termine ricorsuale è stata dichiarata irricevibile con sentenza del 17 novembre 2004. B. Interrogato dalla Polizia cantonale ticinese, il 7 dicembre 2004, l'interessato ha confermato di essere B._______ cittadino somalo, residente nello Yemen, ma di non disporre di alcun documento di legittimità. Egli ha inoltre affermato di non essere intenzionato per alcun motivo a lasciare la Svizzera (cfr. verbale d'interrogatorio del 7 dicembre 2004, pag. 2). Il 10 dicembre successivo, il Ristorante ..., datore di lavoro che impiegava l'interessato quale lavapiatti, ha inoltrato la richiesta di ottenimento del permesso N. Dalla documentazione agli atti emerge che B._______ ha ottenuto tale permesso nel febbraio del 2005 valido sino al 26 febbraio 2006, rinnovato più volte con scadenze al 26 agosto 2006, 26 agosto 2007, 26 febbraio 2008. In seguito egli ha ottenuto delle autorizzazioni di corta durata. C. Il 15 ottobre 2008 l'interessato è stato ricevuto da una delegazione yemenita presso gli uffici dell'UFM, al fine di determinare la vera identità. Egli si è tuttavia presentato quale cittadino somalo sotto le generalità di B._______. Nonostante che indizi lasciavano propendere per la nazionalità yemenita, la delegazione ha reputato necessario procedere con ulteriori approfondimenti, esperiti tuttavia con riferimento all'identità di B._______. D. Interrogato dalla polizia cantonale ticinese il 16 aprile 2009, l'interessato confessava la sua vera identità dichiarando di chiamarsi A._______, cittadino yemenita, ma avendo dubbi sulla sua data di nascita e di essere in possesso di una carta d'identità yemenita autentica depositata presso i genitori nello Yemen. E. Con decreto di accusa del 22 giugno 2009 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto colpevole A._______, di entrata illegale, soggiorno illegale, attività lucrativa senza autorizzazione e inganno nei confronti delle autorità, proponendo quale condanna la pena detentiva di 60 giorni, alla quale l'interessato ha sollevato regolare opposizione. Con sentenza del 27 luglio 2012, la Pretura penale del Cantone Ticino ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.-, sospesa condizionalmente per 3 anni, riconoscendolo colpevole per soggiorno illegale e per attività lucrativa senza autorizzazione, sino al 16 aprile 2009, data alla quale l'interessato ha declinato la sua vera identità (vedi punto D). F. Facendo seguito alla domanda dell'interessato, il 6 maggio 2010 la SP ha trasmesso all'UFM la domanda di riconoscimento di un caso particolarmente grave in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 della Legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). G. Mediante scritto del 29 giugno 2010, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha informato l'interessato della sua intenzione di negare il rilascio del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Ossequiando al diritto di essere sentito, l'UFM ha accordato al ricorrente la possibilità di prendere posizione in merito. Con scritto del 25 agosto seguente A._______ ha fatto valere il soggiorno ininterrotto in Svizzera dal 2002, la propria buona integrazione nel tessuto socio-economico ticinese, l'assenza di debiti e procedure esecutive, nonché il proprio buon comportamento. H.Con decisione del 13 settembre 2010, l'UFM ha respinto l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione all'art. 30 cpv. 1 lett. b legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), poiché le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore grave non erano adempiute. A sostegno delle proprie argomentazioni, l'autorità di prime cure ha osservato che l'interessato è venuto meno al suo dovere di diligenza e collaborazione, avendo nascosto, per tutta la durata della procedura di asilo, la propria vera identità. Il fatto di non aver rilevato la propria identità rappresenta un motivo d'esclusione ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). L'UFM ha inoltre sottolineato che l'integrazione sociale non è di particolare rilievo, non avendo l'interessato alcun legame personale o famigliare con la Svizzera, che l'aver rispettato l'ordinamento giuridico e l'aver lavorato diversi anni in Svizzera non costituiscono fattori di forte integrazione, come pure che A._______ al suo rientro, potrà ritrovare un ambiente sociale e culturale conosciuto, avendo egli trascorso nello Yemen quasi tutta la sua adolescenza. I.Con ricorso del 14 ottobre 2010 A._______ ha chiesto al Tribunale amministrativo federale di annullare la decisione impugnata e al contempo approvare il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il ricorrente ha fatto valere di risiedere da oltre 8 anni in territorio svizzero, nonché di avere sempre informato le autorità sul proprio luogo di soggiorno. Inoltre a suo dire il non aver dichiarato la propria vera identità durante la procedura di asilo non configurerebbe un motivo di esclusione al rilascio del permesso di dimora giusta. L'interessato ha quindi sottolineato che l'autorità di prime cure ha esercitato in modo arbitrario il proprio potere di apprezzamento, interpretando la legge quale strumento di politica migratoria. Essa, modificando da qualche tempo la prassi e negando sistematicamente permessi di dimora fondati sull'art. 14 cpv. 2 LAsi, avrebbe applicato in maniera arbitraria la legge e adottato una disparità di trattamento. Infine indicare che l'esperienza accumulata dal ricorrente potrebbe essere utile per reinserirsi nel mercato del lavoro yemenita sarebbe inaccettabile e arbitraria, poiché lo Yemen, classificato tra i paesi più poveri al mondo ha un mercato del lavoro nel settore turistico inesistente. L.Con osservazioni del 16 dicembre 2010, l'UFM ha confermato la propria decisione, rilevando pure che nei confronti dell'interessato è stato emesso un decreto d'accusa per entrata e soggiorno illegale, e per l'esercizio di attività lucrativa senza autorizzazione. L'autorità di prime cure ha osservato inoltre che l'aver nascosto la propria identità corrisponde ad un comportamento contrario al principio della buona fede, come pure che l'interessato, al suo ritorno in patria, si troverà confrontato alle difficoltà sociali ed economiche dello Yemen al pari dei suoi connazionali rimasti in Patria. M.Con replica del 20 gennaio 2011, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto sottolineando che il decreto di accusa cui fa riferimento l'UFM non è ancora cresciuto in giudicato. Il ricorrente ha pure rilevato che grazie alla serietà, l'impegno e l'assoluta onestà ha potuto progredire professionalmente, ricoprendo attualmente la funzione di cuoco. N.Con duplica del 14 febbraio 2011 l'autorità di prime cure, si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto. O.Invitato a fornire delucidazioni in merito alla propria situazione personale, famigliare e professionale, come pure a produrre il casellario giudiziale, A._______ ha indicato, con scritto del 18 maggio 2012, di non avere debiti e procedure esecutive pendenti, come pure di lavorare quale ausiliario di cucina presso il Ristorante ... . Egli ha infine prodotto, il 23 maggio 2012, l'estratto del casellario giudiziale, dal quale non risultano iscrizioni.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110] e sentenza del Tribunale federale 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3).

E. 1.2 Salvo in casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti la Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 105 LAsi e 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi degli artt. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

E. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può con il benestare dell'UFM rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati:

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato è sempre stato noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta, migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). Ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi qualora il Cantone intenda fare uso di tale possibilità, dovrà avvisare senza indugio l'UFM.

E. 3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 OASA in relazione con l'art. 99 LStr). Né l'UFM, né il TAF sono legati dal preavviso favorevole del Cantone. Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.

E. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare (cfr. decisione C-673/2011 del 25 luglio 2012, consid. 5.1). In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2).

E. 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze.

E. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).

E. 5.1 Preliminarmente si osserva che A._______, inoltrando la domanda di asilo il 27 agosto 2002 e per tutto l'arco della relativa procedura, si è presentato sotto la falsa identità di B._______, cittadino somalo nato il ... . Benché la sua domanda fosse stata respinta e il relativo ricorso dichiarato irricevibile ed egli fosse stato invitato a far rientro nel suo paese d'origine, l'interessato ha dichiarato che "anche se viene emesso un documento somalo o yemenita io non sono disposto a tornare in Somalia per nessun motivo, come pure nello Yemen, dato che non è mia intenzione" (cfr. verbale di interrogatorio della Polizia cantonale del 7 dicembre 2004, pag. 2). Inoltre, recatosi ad un colloquio con una delegazione yemenita il 13 aprile 2005, l'interessato ha confermato le proprie false generalità. Tale atteggiamento non collaborativo teso a rendere più difficile il proprio rientro in Patria, è terminato con l'interrogatorio del 16 aprile 2009, ovvero quasi 7 anni dopo essere giunto in Svizzera, quando l'interessato ha rilevato alle autorità le proprie vere generalità, ovvero A._______, cittadino yemenita. In quella sede l'interessato ha pure sottolineato che avrebbe fatto pervenire la propria carta d'identità yemenita, cosa poi avveratasi effettivamente. In proposito va rilevato che l'aver celato la propria identità per tutto l'arco della procedura di asilo disattende il principio di buona fede e tale atteggiamento non può dunque trovare alcuna protezione giuridica (cfr. Ulrich Häfelin /Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. vollständig überarbeitete Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, cifra 712 segg.).

E. 5.2 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7). In proposito occorre osservare che nonostante la CRA avesse confermato la decisione di rifiuto della domanda di asilo dell'UFM e quindi all'interessato fosse stato imposto all'8 novembre 2004 la partenza dal territorio svizzero, egli ha continuato a soggiornarvi; interrogato il 7 dicembre 2004 dalle autorità ticinesi, A._______ ha dichiarato di non disporre di alcun documento di legittimità e di non essere intenzionato per alcun motivo a lasciare la Svizzera. Benché egli abbia ottenuto un permesso N poi rinnovato regolarmente, esso non è altro che la conseguenza del suo atteggiamento menzognero, di modo che il ricorrente non può beneficiare di alcuna protezione giuridica. Va infine osservato che il ricorrente è stato condannato per soggiorno illegale siccome sprovvisto dei necessari documenti di legittimazione e della necessaria autorizzazione da parte della polizia degli stranieri e per attività lucrativa senza disporre del necessario permesso dal 27 luglio 2005 al 16 aprile 2009, cioè sino alla data alla quale egli ha poi declinato la sua vera identità, alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Già solo per questo aspetto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.

E. 6 Il Tribunale constata inoltre che neppure le condizioni di un grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono adempiute.

E. 6.1 Dalla documentazione agli atti non emerge che il ricorrente, celibe e senza figli, si sia integrato nella comunità locale: è infatti assente qualsiasi prova documentale circa la propria partecipazione ad associazioni, fondazioni o altro, come pure lettere di conoscenti e amici che testimonino un'alta integrazione, ad eccezione della dichiarazione del precedente datore di lavoro che si è limitato ad affermare l'instaurazione di un rapporto di amicizia con i colleghi (cfr. dichiarazione del 24 agosto 2010). Dal punto di vista dell'integrazione professionale e dell'acquisizione di una formazione specifica, A._______ ha esercitato dapprima la professione lavapiatti, per essere quindi impiegato quale aiuto cuoco (cfr. attestato di lavoro del Ristorante ... del 30 dicembre 2011), ed infine lavorare attualmente quale ausiliario di cucina (cfr. contratto con il Ristorante ... del 15 maggio 2012, doc. 8). Dalle emergenze istruttorie non risulta che il ricorrente abbia frequentato alcun corso formativo e conseguito alcun diploma professionale. A fronte di quanto sopra l'integrazione socio-professionale del ricorrente, paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni, non riveste un carattere eccezionale. Inoltre, senza mettere in discussione gli sforzi profusi dallo stesso, il Tribunale non può tuttavia considerare che essi abbiano generato dei legami così profondi e duraturi tali che non si possa più ragionevolmente prendere in considerazione un ritorno nel suo paese d'origine. In particolare il ricorrente non ha acquisito delle conoscenze o delle qualificazioni specifiche tali che non possano essere sfruttate in Yemen né ha fatto prova di un'evoluzione professionale in Svizzera talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.

E. 6.2.1 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il Tribunale ricorda che il ricorrente ha dichiarato di avere ancora famigliari nello Yemen, in particolare un fratello (cfr. verbali d'interrogatorio del 12 maggio 2009 pag. 2 e del 27 settembre 2010 pag. 2). Inoltre egli ha vissuto nel Paese asiatico sino all'età di 23 anni, trascorrendovi dunque l'infanzia, l'adolescenza, come pure l'inizio della vita adulta, ovvero momenti importanti per apprendere gli usi e i costumi del proprio Paese di origine. A questo proposito, il Tribunale non può ritenere, visti gli anni trascorsi nello Yemen, la situazione personale e famigliare (celibe e senza figli), nonché l'esperienza professionale acquisita in Svizzera, che il ricorrente non sia più in grado di ricostruirsi una vita nel suo Paese d'origine. Ne discende che, benché non risulti priva di difficoltà e dopo un periodo di adattamento, la prognosi per una reintegrazione sociale e professionale di A._______ nello Yemen può quindi essere considerata favorevole.

E. 6.2.2 Il presente Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera può comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti nello Yemen. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale, in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.

E. 7 A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trova in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. Ne discende che l'UFM con la decisione del 13 settembre 2010 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata. Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di Fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 18 novembre 2010.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. SIMIC ...; incarti di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-7403/2010 Sentenza del 2 novembre 2012 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Franco Janner, Via San Gottardo 78, Casella Postale 1806, 6501 Bellinzona ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora (art. 14 cpv. 2 LAsi). Fatti: A. A._______, cittadino yemenita, nato il ..., è entrato in Svizzera il 27 agosto 2002 sotto le false generalità di B._______, cittadino somalo nato il ..., depositando il medesimo giorno una domanda d'asilo. L'istanza è stata respinta con decisione del 13 settembre 2004 dall'allora competente Ufficio federale dei rifugiati (UFR). All'interessato non è stata riconosciuta la qualità di rifugiato ed è stato pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro l'8 novembre 2004. Il 18 ottobre 2004 contro la suddetta decisione l'interessato ha inoltrato un ricorso dinanzi all'allora competente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA, sostituita dal Tribunale amministrativo federale [di seguito: il TAF o il Tribunale] il 1° gennaio 2007). Con sentenza del 27 ottobre seguente la CRA ha dichiarato il ricorso irricevibile. Conseguentemente, il 3 novembre successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI; sostituita dalla Sezione della popolazione, SP) ha ricordato all'interessato che il termine di partenza dal territorio svizzero era fissato all'8 novembre 2004. Una domanda di restituzione del termine ricorsuale è stata dichiarata irricevibile con sentenza del 17 novembre 2004. B. Interrogato dalla Polizia cantonale ticinese, il 7 dicembre 2004, l'interessato ha confermato di essere B._______ cittadino somalo, residente nello Yemen, ma di non disporre di alcun documento di legittimità. Egli ha inoltre affermato di non essere intenzionato per alcun motivo a lasciare la Svizzera (cfr. verbale d'interrogatorio del 7 dicembre 2004, pag. 2). Il 10 dicembre successivo, il Ristorante ..., datore di lavoro che impiegava l'interessato quale lavapiatti, ha inoltrato la richiesta di ottenimento del permesso N. Dalla documentazione agli atti emerge che B._______ ha ottenuto tale permesso nel febbraio del 2005 valido sino al 26 febbraio 2006, rinnovato più volte con scadenze al 26 agosto 2006, 26 agosto 2007, 26 febbraio 2008. In seguito egli ha ottenuto delle autorizzazioni di corta durata. C. Il 15 ottobre 2008 l'interessato è stato ricevuto da una delegazione yemenita presso gli uffici dell'UFM, al fine di determinare la vera identità. Egli si è tuttavia presentato quale cittadino somalo sotto le generalità di B._______. Nonostante che indizi lasciavano propendere per la nazionalità yemenita, la delegazione ha reputato necessario procedere con ulteriori approfondimenti, esperiti tuttavia con riferimento all'identità di B._______. D. Interrogato dalla polizia cantonale ticinese il 16 aprile 2009, l'interessato confessava la sua vera identità dichiarando di chiamarsi A._______, cittadino yemenita, ma avendo dubbi sulla sua data di nascita e di essere in possesso di una carta d'identità yemenita autentica depositata presso i genitori nello Yemen. E. Con decreto di accusa del 22 giugno 2009 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto colpevole A._______, di entrata illegale, soggiorno illegale, attività lucrativa senza autorizzazione e inganno nei confronti delle autorità, proponendo quale condanna la pena detentiva di 60 giorni, alla quale l'interessato ha sollevato regolare opposizione. Con sentenza del 27 luglio 2012, la Pretura penale del Cantone Ticino ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.-, sospesa condizionalmente per 3 anni, riconoscendolo colpevole per soggiorno illegale e per attività lucrativa senza autorizzazione, sino al 16 aprile 2009, data alla quale l'interessato ha declinato la sua vera identità (vedi punto D). F. Facendo seguito alla domanda dell'interessato, il 6 maggio 2010 la SP ha trasmesso all'UFM la domanda di riconoscimento di un caso particolarmente grave in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 della Legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). G. Mediante scritto del 29 giugno 2010, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha informato l'interessato della sua intenzione di negare il rilascio del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Ossequiando al diritto di essere sentito, l'UFM ha accordato al ricorrente la possibilità di prendere posizione in merito. Con scritto del 25 agosto seguente A._______ ha fatto valere il soggiorno ininterrotto in Svizzera dal 2002, la propria buona integrazione nel tessuto socio-economico ticinese, l'assenza di debiti e procedure esecutive, nonché il proprio buon comportamento. H.Con decisione del 13 settembre 2010, l'UFM ha respinto l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione all'art. 30 cpv. 1 lett. b legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), poiché le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore grave non erano adempiute. A sostegno delle proprie argomentazioni, l'autorità di prime cure ha osservato che l'interessato è venuto meno al suo dovere di diligenza e collaborazione, avendo nascosto, per tutta la durata della procedura di asilo, la propria vera identità. Il fatto di non aver rilevato la propria identità rappresenta un motivo d'esclusione ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). L'UFM ha inoltre sottolineato che l'integrazione sociale non è di particolare rilievo, non avendo l'interessato alcun legame personale o famigliare con la Svizzera, che l'aver rispettato l'ordinamento giuridico e l'aver lavorato diversi anni in Svizzera non costituiscono fattori di forte integrazione, come pure che A._______ al suo rientro, potrà ritrovare un ambiente sociale e culturale conosciuto, avendo egli trascorso nello Yemen quasi tutta la sua adolescenza. I.Con ricorso del 14 ottobre 2010 A._______ ha chiesto al Tribunale amministrativo federale di annullare la decisione impugnata e al contempo approvare il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il ricorrente ha fatto valere di risiedere da oltre 8 anni in territorio svizzero, nonché di avere sempre informato le autorità sul proprio luogo di soggiorno. Inoltre a suo dire il non aver dichiarato la propria vera identità durante la procedura di asilo non configurerebbe un motivo di esclusione al rilascio del permesso di dimora giusta. L'interessato ha quindi sottolineato che l'autorità di prime cure ha esercitato in modo arbitrario il proprio potere di apprezzamento, interpretando la legge quale strumento di politica migratoria. Essa, modificando da qualche tempo la prassi e negando sistematicamente permessi di dimora fondati sull'art. 14 cpv. 2 LAsi, avrebbe applicato in maniera arbitraria la legge e adottato una disparità di trattamento. Infine indicare che l'esperienza accumulata dal ricorrente potrebbe essere utile per reinserirsi nel mercato del lavoro yemenita sarebbe inaccettabile e arbitraria, poiché lo Yemen, classificato tra i paesi più poveri al mondo ha un mercato del lavoro nel settore turistico inesistente. L.Con osservazioni del 16 dicembre 2010, l'UFM ha confermato la propria decisione, rilevando pure che nei confronti dell'interessato è stato emesso un decreto d'accusa per entrata e soggiorno illegale, e per l'esercizio di attività lucrativa senza autorizzazione. L'autorità di prime cure ha osservato inoltre che l'aver nascosto la propria identità corrisponde ad un comportamento contrario al principio della buona fede, come pure che l'interessato, al suo ritorno in patria, si troverà confrontato alle difficoltà sociali ed economiche dello Yemen al pari dei suoi connazionali rimasti in Patria. M.Con replica del 20 gennaio 2011, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto sottolineando che il decreto di accusa cui fa riferimento l'UFM non è ancora cresciuto in giudicato. Il ricorrente ha pure rilevato che grazie alla serietà, l'impegno e l'assoluta onestà ha potuto progredire professionalmente, ricoprendo attualmente la funzione di cuoco. N.Con duplica del 14 febbraio 2011 l'autorità di prime cure, si è riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto. O.Invitato a fornire delucidazioni in merito alla propria situazione personale, famigliare e professionale, come pure a produrre il casellario giudiziale, A._______ ha indicato, con scritto del 18 maggio 2012, di non avere debiti e procedure esecutive pendenti, come pure di lavorare quale ausiliario di cucina presso il Ristorante ... . Egli ha infine prodotto, il 23 maggio 2012, l'estratto del casellario giudiziale, dal quale non risultano iscrizioni. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110] e sentenza del Tribunale federale 2C_692/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3). 1.2 Salvo in casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti la Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 105 LAsi e 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi degli artt. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può con il benestare dell'UFM rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati:

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato è sempre stato noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta, migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). Ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi qualora il Cantone intenda fare uso di tale possibilità, dovrà avvisare senza indugio l'UFM. 3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 OASA in relazione con l'art. 99 LStr). Né l'UFM, né il TAF sono legati dal preavviso favorevole del Cantone. Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. 4. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare (cfr. decisione C-673/2011 del 25 luglio 2012, consid. 5.1). In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2). 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3). 5. 5.1 Preliminarmente si osserva che A._______, inoltrando la domanda di asilo il 27 agosto 2002 e per tutto l'arco della relativa procedura, si è presentato sotto la falsa identità di B._______, cittadino somalo nato il ... . Benché la sua domanda fosse stata respinta e il relativo ricorso dichiarato irricevibile ed egli fosse stato invitato a far rientro nel suo paese d'origine, l'interessato ha dichiarato che "anche se viene emesso un documento somalo o yemenita io non sono disposto a tornare in Somalia per nessun motivo, come pure nello Yemen, dato che non è mia intenzione" (cfr. verbale di interrogatorio della Polizia cantonale del 7 dicembre 2004, pag. 2). Inoltre, recatosi ad un colloquio con una delegazione yemenita il 13 aprile 2005, l'interessato ha confermato le proprie false generalità. Tale atteggiamento non collaborativo teso a rendere più difficile il proprio rientro in Patria, è terminato con l'interrogatorio del 16 aprile 2009, ovvero quasi 7 anni dopo essere giunto in Svizzera, quando l'interessato ha rilevato alle autorità le proprie vere generalità, ovvero A._______, cittadino yemenita. In quella sede l'interessato ha pure sottolineato che avrebbe fatto pervenire la propria carta d'identità yemenita, cosa poi avveratasi effettivamente. In proposito va rilevato che l'aver celato la propria identità per tutto l'arco della procedura di asilo disattende il principio di buona fede e tale atteggiamento non può dunque trovare alcuna protezione giuridica (cfr. Ulrich Häfelin /Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. vollständig überarbeitete Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, cifra 712 segg.). 5.2 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7). In proposito occorre osservare che nonostante la CRA avesse confermato la decisione di rifiuto della domanda di asilo dell'UFM e quindi all'interessato fosse stato imposto all'8 novembre 2004 la partenza dal territorio svizzero, egli ha continuato a soggiornarvi; interrogato il 7 dicembre 2004 dalle autorità ticinesi, A._______ ha dichiarato di non disporre di alcun documento di legittimità e di non essere intenzionato per alcun motivo a lasciare la Svizzera. Benché egli abbia ottenuto un permesso N poi rinnovato regolarmente, esso non è altro che la conseguenza del suo atteggiamento menzognero, di modo che il ricorrente non può beneficiare di alcuna protezione giuridica. Va infine osservato che il ricorrente è stato condannato per soggiorno illegale siccome sprovvisto dei necessari documenti di legittimazione e della necessaria autorizzazione da parte della polizia degli stranieri e per attività lucrativa senza disporre del necessario permesso dal 27 luglio 2005 al 16 aprile 2009, cioè sino alla data alla quale egli ha poi declinato la sua vera identità, alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Già solo per questo aspetto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.

6. Il Tribunale constata inoltre che neppure le condizioni di un grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono adempiute. 6.1 Dalla documentazione agli atti non emerge che il ricorrente, celibe e senza figli, si sia integrato nella comunità locale: è infatti assente qualsiasi prova documentale circa la propria partecipazione ad associazioni, fondazioni o altro, come pure lettere di conoscenti e amici che testimonino un'alta integrazione, ad eccezione della dichiarazione del precedente datore di lavoro che si è limitato ad affermare l'instaurazione di un rapporto di amicizia con i colleghi (cfr. dichiarazione del 24 agosto 2010). Dal punto di vista dell'integrazione professionale e dell'acquisizione di una formazione specifica, A._______ ha esercitato dapprima la professione lavapiatti, per essere quindi impiegato quale aiuto cuoco (cfr. attestato di lavoro del Ristorante ... del 30 dicembre 2011), ed infine lavorare attualmente quale ausiliario di cucina (cfr. contratto con il Ristorante ... del 15 maggio 2012, doc. 8). Dalle emergenze istruttorie non risulta che il ricorrente abbia frequentato alcun corso formativo e conseguito alcun diploma professionale. A fronte di quanto sopra l'integrazione socio-professionale del ricorrente, paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni, non riveste un carattere eccezionale. Inoltre, senza mettere in discussione gli sforzi profusi dallo stesso, il Tribunale non può tuttavia considerare che essi abbiano generato dei legami così profondi e duraturi tali che non si possa più ragionevolmente prendere in considerazione un ritorno nel suo paese d'origine. In particolare il ricorrente non ha acquisito delle conoscenze o delle qualificazioni specifiche tali che non possano essere sfruttate in Yemen né ha fatto prova di un'evoluzione professionale in Svizzera talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. 6.2 6.2.1 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il Tribunale ricorda che il ricorrente ha dichiarato di avere ancora famigliari nello Yemen, in particolare un fratello (cfr. verbali d'interrogatorio del 12 maggio 2009 pag. 2 e del 27 settembre 2010 pag. 2). Inoltre egli ha vissuto nel Paese asiatico sino all'età di 23 anni, trascorrendovi dunque l'infanzia, l'adolescenza, come pure l'inizio della vita adulta, ovvero momenti importanti per apprendere gli usi e i costumi del proprio Paese di origine. A questo proposito, il Tribunale non può ritenere, visti gli anni trascorsi nello Yemen, la situazione personale e famigliare (celibe e senza figli), nonché l'esperienza professionale acquisita in Svizzera, che il ricorrente non sia più in grado di ricostruirsi una vita nel suo Paese d'origine. Ne discende che, benché non risulti priva di difficoltà e dopo un periodo di adattamento, la prognosi per una reintegrazione sociale e professionale di A._______ nello Yemen può quindi essere considerata favorevole. 6.2.2 Il presente Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera può comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti nello Yemen. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale, in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.

7. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trova in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. Ne discende che l'UFM con la decisione del 13 settembre 2010 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata. Per questi motivi il ricorso va respinto.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di Fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 18 novembre 2010.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. SIMIC ...; incarti di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: